Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.156
Entscheidungsdatum
08.05.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.156

FS/sc

Lugano 8 maggio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 luglio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1955, attivo, da ultimo a tempo parziale quale giardiniere presso il __________ (doc. AI 9/1-3), nel mese di settembre 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute “(…) sostituzione della radice aortica e dell’aorta ascendente (…)” (doc. AI 5/1-8).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 28 luglio 2008 (doc. AI 41/2-9), preavvisata il 24 luglio 2007 (doc. AI 25/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo 2007 argomentando:

" (...)

Dall'aprile 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

● La documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva dapprima la completa incapacità lavorativa in qualsiasi professione, mentre dal mese di ottobre 2005 fa stato un'incapacità del 50%.

● Potrebbe quindi svolgere attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche e rispecchianti le indicazioni mediche (non sollevare - portare - spostare pesi sopra i 10 kg, non restare sempre in piedi - seduto senza poter cambiare posizione di tanto in tanto, non anteflettere - ruotare il rachide specialmente da seduto) reperibili sul mercato libero del lavoro sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità,...) che nel settore terziario (custode, fattorino,...).

A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'588.-- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'772.-- mensili oppure a Fr. 57'258.- per l'intero anno.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività leggere. Considerando un reddito di partenza di 57'258.- si effettua la riduzione del 5% per i motivi menzionati sopra e del 50% relativa all'incapacità medico-teorica ottenendo così un reddito da invalido di Fr. 27'198.-- per l'anno 2004.

Anno 2006:

Aggiornando il reddito da invalido determinato per l'anno 2004 con i tassi di adeguamento salariale indicati dall'Ufficio Federale di Statistica per gli anni 2005 (+ 1%) e 2006 (+ 1.2%), ne risulta un reddito da invalido di Fr. 27'800.- per l'anno 2006.

● Di seguito si riporta il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità alla scadenza dell'anno d'attesa:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 46'800.00

con invalidità CHF 27'800.00

Perdita di guadagno CHF 19'000.00 = Grado d'invalidità 41%

Dal mese di gennaio 2007 attività adeguate come quelle sopra indicate sono esigibili in misura dell'80%.

Pur riconoscendo che il miglioramento dello stato di salute è avvenuto a partire da gennaio 2007, non avendo a disposizione i rilevamenti statistici aggiornati, effettuiamo il paragone dei redditi per l'anno 2006.

Salario da valido:

Come giardiniere presso __________, senza il danno alla salute, l'A. avrebbe potuto percepire un salario di Fr. 46'800.- nel 2006 (da questionario DL: Fr. 1'800.- x 2 x 13).

Salario da invalido:

Anno 2004:

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività leggere. Considerando un reddito di partenza di 57'258.- si effettua la riduzione del 5% per i motivi menzionati sopra e del 20% relativa all'incapacità medico-teorica e si ottiene un reddito da invalido di Fr. 43'516.- per l'anno 2004.

Anno 2006:

Aggiornando il reddito da invalido determinato per l'anno 2004 con i tassi di adeguamento salariale indicati dall'Ufficio Federale di Statistica per gli anni 2005 (+ 1 %) e 2006 (+ 1.2%), ne risulta un reddito da invalido di Fr. 44'479.- per l'anno 2006.

● Il calcolo economico per la definizione del grado d'invalidità dal gennaio 2007:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 46'800.00

con invalidità CHF 44'479;00

Perdita di guadagno CHF 2'321.00 =Grado d'invalidità 5%

Contro il progetto di decisione notificato il 24.07.2007, il rappresentante legale ha inoltrato le proprie osservazioni, allegando un succinto certificato medico stilato il 15.10.2007 dal curante Dr. __________ di __________, allo scopo di imporre all'Ufficio Al un riesame del caso volto a determinare l'asserito peggioramento dello stato di salute e della capacità di lavoro, come pure ad effettuare un accertamento a livello medico psichiatrico.

Per questioni di competenza, il dossier è stato di conseguenza nuovamente oggetto di attenzione da parte del nostro Servizio medico regionale (SMR).

Con rapporto 19.11.2007 il SMR ha tuttavia ritenuto che le osservazioni apportate dal Dr. __________ non possono giustificare un cambiamento delle esigibilità al lavoro già precedentemente messe in luce.

Per quanto attiene poi alla richiesta di esami psichiatrici, tale eventualità è stata esclusa, in quanto, agli atti dell'incarto, non sono stati rilevati certificati medici o indizi alcuni a questo proposito (nessuna terapia specialistica, nessuna medicazione psichiatrica).

A fronte di queste considerazioni, non rimane altro che confermare il contestato progetto di decisione.

(…)" (doc. AI 41/6-7)

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

" (…)

I. In via principale

  1. Il presente ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione 28 luglio 2008 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità viene così riformata:

Al ricorrente viene riconosciuto un grado d’invalidità di almeno il 40% e almeno un quarto di rendita a decorrere dal 01.04.2006.

  1. Protestata tasse spese e ripetibili.

II. In via subordinata

  1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

la decisione 28 luglio 2008 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità è annullata. Gli atti vengono retrocessi all’UAI affinché proceda con l’allestimento di ulteriori esami medici volti a determinare la reale capacità lavorativa dell’assicurato, rispettivamente la sua reale ed oggettiva capacità di guadagno.

  1. Protestata tasse spese e ripetibili.

(…)." (I, pag. 6)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che “(…) in concreto la capacità lavorativa residua dell’assicurato è stata valutata dal cardiologo e dal Servizio medico regionale dell’AI, che ha anche tenuto conto del certificato 15.10.2007 del Dr. __________, il quale indica genericamente una incapacità lavorativa del 50% come giardiniere. Si osserva che la valutazione del SMR, alla base della decisione contestata, scaturisce dall’attenta valutazione dell’intera documentazione medica agli atti ed è coerente con la valutazione del cardiologo del-l’assicurato di una piena capacità lavorativa nell’attività di giardiniere con eventuale leggera diminuzione della capacità fisica e il certificato 15.10.2007 del Dr. __________ non pone limitazioni per attività adatta (leggera), determinante per l’invalidi-tà. (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con scritto 25 settembre 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico 12 settembre 2008 del dr. __________.

La lettera dell’avv. RA 1 unitamente al certificato medico 12 settembre 2008 del dr. __________ sono stati notificati all’Ufficio AI con possibilità di presentare osservazioni scritte.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo 2007.

L’assicurato, contestata la valutazione medica e economica, postula il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 e a tempo indeterminato e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

2.7. AI sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media." (sottolineatura del redattore)

Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità – questa volta – di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni.

Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

2.8. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta quanto segue.

Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 5 ottobre 2006 (doc. AI 11/1-4) – posta la diagnosi di “(…) cardiopatia dilatativa – st. d. sostituzione della radice aortica ascendente (19.4.05) – ipertensione arteriosa – ipercolesterolemia – sovrappeso – discopatia L5-S1 – epatopatia (…)” (doc. AI 11/3), attestata un’incapacità nella sua attività esercitata del 100% dal 18 aprile 2005 al 30 settembre 2005 e del 50% dal 1. ottobre 2005 [“(…) trattasi di un paziente che lavora come giardiniere presso il __________ attualmente al 50% in quanto un’attività superiore visto le problematiche di cui soffre non sarebbe possibile. Il paziente è tutt’ora coagulato sotto terapia medica controlli regolari. Dal profilo cardiologico è seguito dal Dr. med. __________, allego l’ultimo rapporto. (…)” (doc. AI 11/4)] e ritenuto uno stato di salute stazionario e suscettibile di miglioramento –, non si è espresso chiaramente in merito alla capacità lavorativa in altre attività osservando che “(…) altre attività non credo entrino in linea di conto. Il paziente viste le patologie può lavorare a mio modo di vedere solo al 50%. (…)” (doc. AI 11/2)

Il dr. __________ FMH in medicina interna spec. cardiologia, nel rapporto medico 13 novembre 2006 (doc. AI 13/1-3) – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) stato dopo sostituzione della radice aortica e dell’aorta ascendente (condotto valvolato SJM 27 mm) per aneurisma aorta ascendente (…)” (doc. AI 13/1) –, ha espresso la seguente valutazione: “(…) ad un anno dall’intervento, vi è una buona funzione della protesi meccanica in posizione aortica dopo sostituzione della valvola stessa tramite condotto valvolato (per aneurisma dell’aorta ascendente). Anche la malattia ipertensiva è sotto controllo, noto che all’eco non è più presente il pregresso quadro di ipertrofia eccentrica. A paz. cordialmente compensato la funzione sistolica del ventricolo sx è conservata, con un valore di EF valutato a 55-60%. Importante per il paz. l’anticoagulazione orale e profilassi dell’endocardite batterica. Visto il buon risultato operatorio e la buona funzione sistolica del vs. ritengo il paz. abile al lavoro, nella sua attività di giardiniere al 100%, questo comunque evitando sforzi intensi. (…)” (doc. AI 13/2).

Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 28 marzo 2007 (doc. AI 20/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) esiti di sostituzione valvola aortica e radice aortica per aneurisma 4.2005 (…)” e quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “(…) sindrome lombare con obesità su/con discopatia L4/5, rilevati i seguenti limiti funzionali: “(…) non sollevare/portare/spostare pesi > 10 kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione di tanto in tanto, non dover anteflettere/ruotare il rachide specialmente da seduto (…)” e attestata un’incapacità lavorativa nella sua attività del 100% dall’aprile 2005 e del 50% dall’ottobre 2005 e una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata dal gennaio 2007 –, ha espresso la seguente raccomandazione:

" (...)

Giardiniere

Buona documentazione medica agli atti.

Buon risultato cardiochirurgico (vedi rapporto dr. __________ cardiologo curante) con ripresa dell’abilità lavorativa teorica parzialmente evitando i lavori di tipo pesante.

In più vi è anche però una discopatia lombare che limita ulteriormente le esigibilità lavorative come da rapporto dr. __________.

Dopo queste considerazioni un’attività adeguata a livello medico teorico è quindi esigibile in forma almeno del 80% considerando lentezza d’esecuzione e quindi ciononostante rendimento ridotto.

Buona prognosi di stabilità clinica a medio termine.

Ulteriori accertamenti medico assicurativi non sono a questo punto indicati." (doc. AI 20/2)

L’Ufficio AI – sulla base degli atti medici appena descritti e ritenuto il rapporto finale 18 giugno 2007 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 24/1-4) – ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo 2007.

2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)" (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le valutazioni del dr. __________, medico SMR, il quale, valutata la documentazione medica agli atti, è giunto ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’inca-pacità lavorativa nella sua attività del 100% dall’aprile 2005 e del 50% dall’ottobre 2005, rispettivamente alla capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata dal gennaio 2007.

Va qui innanzitutto ricordato che in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.

Il TCA rileva inoltre che il dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa avuto riguardo in particolar modo alla patologia cardiaca. Infatti egli ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 18 aprile 2005 (data questa che coincide con l’inizio del ricovero presso il reparto di Cardiochirurgia del __________; cfr. doc. 3/1 dell’incarto cassa malati) e, al suo rapporto medico 5 ottobre 2006 (doc. AI 11/1-4), ha allegato solo la valutazione 23 maggio 2006 del dr. __________.

Il dr. __________, nel suo rapporto 13 novembre 2006 (doc. AI 13/1-3), ha poi descritto il miglioramento della situazione valetudinaria a un anno dall’intervento e ha concluso che “(…) visto il buon risultato operatorio e la buona funzione sistolica del vs. ritengo il paz. abile al lavoro, nella sua attività di giardiniere al 100%, questo comunque evitando sforzi intensi. (…)” (doc. AI 13/2).

Anche con gli ulteriori certificati medici 15 ottobre 2007 (doc. AI 36/1) e 12 settembre 2008 (doc. F), il dr. __________ non ha fornito alcun reperto attestante altri esami medici intrapresi, ha posto le diagnosi note e confermato un’inabilità al lavoro del 50% nella sua attività di giardiniere, senza tuttavia pronunciarsi in merito alla capacità lavorativa in un’attività adeguata.

Del resto, anche se più volte preannunciati, l’assicurato non ha mai prodotto i risultati degli asseriti ulteriori esami medici.

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto alla necessità di intraprendere un accertamento psichiatrico, il TCA rileva che agli atti non figura alcun atto medico che evidenzi una problematica in questo senso e che è solo il rappresentante dell’assicurato che, senza produrre alcunché a sostegno, ritiene opportuno esperire un accertamento di questa natura allorquando nemmeno il suo medico curante mai lo abbia indicato.

Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 19 novembre 2007, ha osservato che “(…) in fase di audizione vengono riportate delle osservazioni di parte del medico curante che non giustificano un cambiamento delle esigibilità note. Patologie psichiatriche non sono da valutare in questa fase di audizione in quanto non vi sono agli atti atti medico la minima annotazione in questo senso (non terapie specialistiche di questo genere in atto e non medicazione psichiatrica). In altre parole le osservazioni mediche attuali non permettono di modificare quanto già esposto antecedentemente. (…)” (doc. AI 37/1).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.11. Per poter beneficiare del diritto ad una rendita occorre che l’assicurato, dopo l’anno di carenza, presenti un grado d’inva-lidità (quindi un’incapacità questa volta di guadagno) ai sensi dell’art. 28 LAI.

Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha infatti dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti. Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’ina-bilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza. Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto, essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente. Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI. Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

Nella fattispecie, avuto riguardo all’evoluzione della capacità lavorativa nell’attività di giardiniere questo Tribunale osserva che, conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.7), con il mese di marzo 2006 é terminato l’anno di carenza ritenuto che a quel momento la media retrospettiva dell’inca-pacità lavorativa ha raggiunto il 75% in media (600 [6 mesi al 100% da aprile a settembre 2005] + 300 [6 mesi al 50% da ottobre 2005 a marzo 2006] : 12 = 75).

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 e del 2007 visto che l’amministrazione ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo 2007.

2.11.1. Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:

" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli atti risulta che nel 2006, quale giardiniere a tempo pieno, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr. 46'800.-- (3'600.-- x 13 = 46'800, vedi doc. AI 9/2).

Nel 2007 il reddito da valido ammonta invece a fr. 47'548.80 (fr. 46'800 + fr. 748.80 [pari alla variazione percentuale dei salari del 1.6% nell’anno 2007; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] = fr. 47'548.80).

2.11.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

Tale reddito va segnatamente determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

2.11.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 annui pari al reddito ipotetico da invalido per quest’anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nel 2007 il reddito ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 60'165.50 (fr. 59'197.32 x 2175 : 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99).

Quanto alla riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione professionale nella misura del 5% per attività leggere (doc. AI 24/2) e contestata dall’assicurato, il TCA rileva quanto segue.

Per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6). Egli può tuttavia farlo in presenza di validi motivi.

Nella presente fattispecie, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma nella misura del 50% dall’ottobre 2005 e dell’80% dal gennaio 2007 (cfr. consid. 2.10). In una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa. In quel caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del 50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%).

Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando a tempo parziale (50% rispettivamente 80%; cfr. consid. 2.10) l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% e degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.

Ritenuti i diversi gradi di inabilità lavorativa sopra appurati (cfr. consid. 2.10) – 50% nel 2006 e 20% nel 2007 – e applicata la riduzione corretta del 15%, i redditi da invalido ammontano infine a fr. 25'158.86 (fr. 59'197.32 x 50% ridotti del 15% = fr. 25'158.86) per il 2006 rispettivamente a fr. 40'912.54 (fr. 60'165.50 x 80% ridotti del 15% = fr. 40'912.54).

2.11.4. In simili circostanze, ritenuti i redditi da valido e da invalido per il 2006 di fr. 46'800.-- rispettivamente di fr. 25'158.86 e per il 2007 di fr. 47'548.80 rispettivamente di fr. 40'912.54, il grado d’invalidità deve essere cifrato per l’anno 2006 al 46% ([46'800 – 25'158.86] : 46'800 x 100 = 46.24% arrotondato al 46% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e per l’anno 2007 al 14% ([47'548.80 – 40'912.54] : 47'548.80 x 100 = 13.95% arrotondato al 14%).

2.12. Dal mese di aprile 2006 (dopo l’anno di carenza, cfr. consid. 2.11), visto il grado d’invalidità del 46% (cfr. consid. 2.11.4), l’assicurato ha dunque diritto, come rettamente stabilito dal-l’amministrazione, ad un quarto di rendita.

Considerato il miglioramento dal mese di gennaio 2007 e ritenuto un conseguente grado d’invalidità del 14% (cfr. consid. 2.11.4) a ragione l’Ufficio AI ha in seguito soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1. aprile 2007 (tre mesi dopo il miglioramento conformemente all’art. 88a OAI).

In simili circostanze la decisione impugnata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 41 LAI
  • art. 69 LAI

LOG

  • art. 49 LOG

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA

OAI

  • art. 29ter OAI
  • art. 88a OAI

Gerichtsentscheide

78
  • DTF 131 V 12001.01.2005 · 337 Zitate
  • DTF 131 V 16401.01.2005 · 7.325 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 349
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 V 4
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • DTF 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 80
  • DTF 125 V 143
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 122 V 158
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 121 V 274
  • DTF 117 V 264
  • DTF 114 V 313
  • DTF 107 V 21
  • DTF 105 V 159
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • DTF 102 V 166
  • DTF 96 V 2901.01.1970 · 518 Zitate
  • 8C_290/200707.07.2008 · 71 Zitate
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 148/98
  • I 166/03
  • I 222/04
  • I 26/02
  • I 299/03
  • I 357/01
  • I 38/05
  • I 384/06
  • I 441/99
  • I 462/05
  • I 475/01
  • I 514/06
  • I 528/04
  • I 531/05
  • I 543/05
  • I 597/04
  • I 600/01
  • I 621/05
  • I 623/98
  • I 632/05
  • I 670/01
  • I 689/04
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 793/06
  • I 938/05
  • U 143/98
  • U 243/99
  • U 274/98
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 347/98
  • U 49/95