Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.154
Entscheidungsdatum
29.04.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.154

cr/sc

Lugano 29 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2008 di

RI 1

contro

la decisione del 16 luglio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1949, in precedenza attivo quale muratore, in data 11 giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa di una patologia cardio-vascolare (doc. 1/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 18 febbraio 2008 (doc. 25/1-3), poi confermato con decisione del 16 luglio 2008, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado AI del 51%) dal 1° maggio 2007 (doc. II/bis).

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

L’assicurato ha rilevato che a causa della sua patologia cardiologica, non gli è più possibile svolgere la sua precedente attività, come attestato dal dr. __________.

Egli ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirgli “solo” mezza rendita di invalidità, senza peraltro prima svolgere alcun tipo di perizia medica al fine di stabilire il suo effettivo stato di salute, definendo tale decisione “sconcertante”, dato che “in più di un’occasione ho espresso la mia volontà di riprendere la mia attività durante il periodo compreso tra l’inizio della consultazione medica ed i due anni successivi. Il parere medico è sempre stato estremamente contrario, asserendo in più occasioni che un’eventuale ripresa della mia attività lavorativa sarebbe coincisa con un più rapido avvicinarsi della fine della mia vita”. L’assicurato ha quindi indicato di avere perso il proprio posto di lavoro, trovandosi confrontato con una situazione “tutt’altro che confortevole”.

Quanto alla possibilità di svolgere attività più leggere, a tempo parziale, come preteso dall’amministrazione, l’insorgente ha criticato il reddito ipotetico da invalido preso in considerazione dell’UAI, pari a fr. 59'197, assai lontano, a suo parere, dalla realtà, visto il suo stato di salute, la sua formazione e la sua età (I).

1.3. In data 10 settembre 2008 l’UAI ha inviato al TCA lo scritto del 9 settembre 2008 dell’assicurato, indirizzato all’amministrazione, con il quale l’interessato trasmette “copia del certificato medico dal quale risulta, a conferma del mio scritto che, per motivi medici, non sono in grado di svolgere le attività da voi indicate e pertanto il grado di inabilità deve essere portato almeno al 70%” (III + 1-2).

1.4. L’UAI, in risposta, dopo avere sottoposto l’incarto al SMR e avere ribadito la correttezza del calcolo dei redditi operato dall’amministrazione, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VIII + bis).

1.5. In data 13 ottobre 2008 l’assicurato ha comunicato al TCA che in data 15 ottobre 2008 si sarebbe sottoposto ad una visita presso l’Ospedale __________ di __________, chiedendo quindi una proroga del termine per produrre nuovi mezzi di prova (X).

1.6. Con scritto del 23 ottobre 2008, l’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica per comprovare un peggioramento del proprio stato di salute (XII + A1-A3).

1.7. In data 12 novembre 2008 l’amministrazione, dopo avere sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall’interessato al vaglio del SMR, ha confermato la correttezza della decisione impugnata, indicando che un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, insorto posteriormente all’emanazione della decisione impugnata, avrebbe dovuto se del caso essere esaminato nell’ambito di una nuova richiesta di prestazioni AI (XIV + bis).

Questo scritto è stato trasmesso all’assicurato (XV), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° maggio 2007.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha chiesto al dr. __________, spec. FMH in medicina interna e cardiologia, di compilare il formulario “perizia medica dettagliata” (E213). Lo specialista, in data 16 settembre 2007, posta la diagnosi di “cardiopatia dilatativa di origine idiopatica” (doc. 12-7), ha ritenuto che l’assicurato, a partire dal 23 maggio 2006, non può più svolgere la sua precedente professione di muratore, mentre può essere considerato abile al lavoro al 70% “in un lavoro estremamente leggero, da svolgersi in posizione prevalentemente seduta” (cfr. doc. 12-9).

Nelle sue annotazioni del 15 novembre 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

" Muratore

Cardiopatia dilatativa idiopatica FE 35%.

Stato dopo op. spalla sinistra 10.2005 e spalla destra 1978.

Stato dopo meniscectomia ginocchio destro 1976 e ginocchio sinistro 2001.

La documentazione medica dr. __________ cardiologo è esaustiva e permette senza nuove indagini di giustificare dal 1.2007 IL 100% nella sua attività mentre IL 30% per attività leggere ergonomicamente e sedentarie senza sollevare/portare/spostare pesi > 5-10 kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione di tanto in tanto.

Prognosi sfavorevole su lungo periodo.

Considerando il decorso ad oggi miglioramenti clinici tali da permettere ripristino di evt. abilità lavorativa nella sua attività non sono a mio giudizio da aspettarsi per il futuro." (Doc. 17-1)

2.4. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirgli “solo” mezza rendita, trasmettendo il seguente referto medico, datato 4 settembre 2008, redatto dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna:

" Seguo da poco tempo il paziente a margine come medico curante.

Per quanto concerne la situazione cardiaca penso non vi siano dubbi sull'entità della patologia e sulla impossibilità da parte del paziente a poter riprendere la sua precedente attività.

Tuttavia, trattandosi di una malattia in continua progressione ed evoluzione, con tendenza al peggioramento nonostante i trattamenti in atto, ritengo che anche lavori che comportano un lieve sforzo fisico non siano più proponibili. L'unica attività fattibile a mio avviso è quella sedentaria di ufficio o al massimo di controllo tipo guardiano notturno o simili, senza necessità di fare sforzi di alcun tipo (che potrebbero peggiorare la situazione e in ogni modo non sarebbero fattibili vista la minima "caricabilità" del paziente).

Chiaramente il paziente non ha nessuna formazione attualmente per svolgere un lavoro a lui fisicamente confacente, per cui ritengo indicata o una nuova valutazione tramite il vostro servizio medico (vi sono anche patologie importanti a carico delle spalle, più volte operate), o perlomeno una riqualifica ad un lavoro adeguato alle sue possibilità." (Doc. III/2)

Al riguardo, nelle annotazioni del 29 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

" Muratore, licenziato

IL dal 24.5.2006

Diagnosi: cardiopatia dilatativa di origine idiopatica

d. collaterali: stato dopo intervento alla spalla sinistra 10.2005

stato dopo intervento alla spalla destra nel 1978

stato dopo meniscectomia bilaterale (1995 e 2001).

Valutazione dr. __________, cardiologo curante, del 1.7.2007:

  • IL 100% quale muratore

  • Abile al 70% dal 1.1.2007 in attività adatta: prevalentemente sedentaria, strettamente leggera, senza esposizione all'umidità e al freddo.

Decisione UAI del 18.2.2008: grado AI 51% dal 1.5.2007

In sede di opposizione viene presentato breve certificato del dr. __________ del 4.9.2008:

  • egli ritiene esigibili unicamente lavori leggeri sedentari.

Lo stesso certificato viene anche presentato in sede di ricorso.

Aggiornamento telefonico del 29.9.2008 con dr. __________: situazione cardiaca in questa primavera era in pratica stabile.

Valutazione:

dall'attuale certificato non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato. In particolare non ha subito modifiche di rilievo la situazione cardiaca, fatto confermato telefonicamente dal cardiologo curante contattato in data odierna.

L'esigibilità funzionale fornita dal curante dr. __________ in pratica conferma l'esigibilità presa in considerazione (attività leggera, sedentaria).

Per quanto concerne la problematica delle spalle va precisato che l'assicurato dopo gli interventi ha ripreso in modo regolare la sua attività di muratore al 100%. L'attività ritenuta attualmente quale esigibile risulta in pratica priva di sollecitazioni per le spalle."

(Doc. VIII/bis)

L’assicurato ha poi trasmesso i seguenti referti medici:

certificato del 21 ottobre 2008 del dr. __________ relativo alla visita del 15 ottobre 2008, nel quale lo specialista ha posto le seguenti diagnosi:

" (...)

  1. Cardiopatia dilatativa di origine idiopatica
  • ventricolo sinistro di dimensioni normali, lieve ipertrofia eccentrica, ipocinesia diffusa, contrazione asincrona antero-settale, FE ca. 40%

  • lieve disfunzione diastolica

  • coronarie blande (coronarografia il 16.06.2006)

  1. Stato dopo intervento chirurgico alla spalla sinistra 10.05.2005 e alla spalla destra 1978

  2. Stato dopo meniscectomia al ginocchio 1976 e 1995, al ginocchio sinistro 2001

  3. Iperplasia prostatica

  4. Sindrome ansioso-depressiva reattiva. (...)" (Doc. A2, pag. 1)

Il dr. __________ ha poi indicato:

" (...)

Valutazione

L'esame cardiologico mostra un ventricolo sinistro di dimensioni normali con una ipocinesia diffusa, una contrazione asincrona antero-settale e una FE ca. 40%. La capacità di sforzo appare ridotta in maniera lieve-moderata, in modo simile a quanto osservato negli ultimi anni. Dal lato cardiologico non vi sono dunque cambiamenti di rilievo. Nel corso degli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, il paziente ha sviluppato una sindrome ansioso-depressiva reattiva che rappresenta ora il problema clinico maggiore. È probabile che ciò induca una inabilità lavorativa addizionale. Consiglierei ulteriori accertamenti." (Doc. A2, pag. 2)

rapporto d’uscita del 7 ottobre 2008, sottoscritto dalla dr.ssa __________, medico assistente del reparto di medicina interna e nefrologia dell’Ospedale di __________, relativo alla degenza dell’interessato dal 6 ottobre 2008 al 7 ottobre 2008, per le seguenti diagnosi:

" Diagnosi: 1. Sindrome vertiginosa malsistematizzata di non

chiara origine DD vestibulopatia periferica, su disturbo del ritmo cardiaco

  • Test Schellong: nella norma

  • Manovra di Hall-Pike nella norma

  • Controllo telemetrico 24 ore: non disturbi del ritmo

  • TAC cerebrale (6.10.08): non lesione necrotico-ischemica nè emorragica, evidenti calcificazioni a livello dei gangli basali, reperto quasi simmetrico, nessuna significativa atrofia e nessuna significativa idrocefalea; arteria basilare con doligo-ectasia.

  1. Cardiopatia dilatativa di origine indeterminata con:
  • insufficienza mitralica moderata-grave da difetto di coaptazione e dilatazione dell'anello e AS dilatato

  • ecocardiografia (10.3.08, Dr. __________): VS di dimensioni normali, lieve ipertrofia eccentrica, ipocinesia diffusa, contrazione asincrona antero-settale, FE ca. 40%, lieve disfunzione diastolica; migliorata rispetto al 2006

  • cicloergometria (10.3.08, Dr. __________): 130 Watt (valore teorico 160 Watt), capacità di sforzo invariata rispetto all'esame del 16.11.06 (135 Watt)

  • coronarografia (16.6.06): nessuna malattia coronarica, FE 29% su diffusa ipocinesia

Diagnosi collaterali:

  • st. d intervento chirurgico spalla sinistra 10/2005 e spalla destra 1978

  • st. d meniscectomia ginocchio destro 1976 e 1995 e al ginocchio sinistro 2001. (...)"

(Doc. A3, pag. 1)

La dr.ssa __________ ha poi indicato:

" Discussione:

Trattasi di un paziente noto per una cardiopatia valvolare, che giunge presso il nostro Pronto Soccorso per episodi vertiginosi malsistematizzati associati ad una debolezza degli arti inferiori e instabilità alla marcia, non dipendenti dal cambiamento di posizione e non prettamente ortostatici.

Clinicamente paziente in buone condizioni generali, parametri vitali nella norma, compensato a livello cardiopolmonare.

Ad 1: L'esame neurologico risulta inoltre normale (in particolare eudiadococinesi, assenza di nistagmo, tomber stabile, Unterberger negativo, marcia sp), un test di Hall-Pike non provoca nè nistagmo nè una sintomatologia vertiginosa e la TAC cerebrale, eseguita con infusione di mezzo di contrasto il giorno stesso, non mostra lesioni ischemiche o emorragiche. Data la nozione della cardiopatia dilatativa abbiamo inoltre sorvegliato il paziente tramite controllo telemetrico per 24 ore, senza tuttavia riscontro di un disturbo del ritmo cardiaco eventualmente alla base della sintomatologia vertiginosa.

Un test di Shellong è pure risultato fisiologico.

Ad 1/2: Pur ritenendo come più probabile un'origine vestibulopatica periferica, alla luce di valori pressori tendenzialmente bassi abbiamo preferito ridurre la terapia antiipertensiva (Dilatrend 12,5 mg 2 volte al giorno), da rivalutare presso il medico curante secondo ulteriori controlli ed eventuale esame Remmler (ev. Ridurre Blopress a 4 mg al giorno).

Dati alla dimissione:

Dimettiamo il paziente in condizioni generali stabili. (...)"

(Doc. A3, pag. 2)

Al riguardo, nelle annotazioni del 10 novembre 2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Vedi nota del 29.9.2008

Decisione impugnata del 18.2.2008

Attuale documentazione presentata:

  • rapporto dr. __________ del 21.10.2008:

○ situazione cardiaca in pratica invariata

○ insorgenza di sindrome ansioso-depressiva con influsso sulla CL, problematica presente "negli ultimi mesi"

  • rapporto degenza ospedale __________ dal 6.10.2008 al 7.10.2008

  • assicurato ricoverato per sindrome vertiginosa di origine non chiara

  • esame neurologico normale

  • esclusione disturbo del ritmo

  • assicurato dimesso in condizioni stabili

Valutazione:

  • dall'attuale documentazione risulta espressamente una situazione cardiologica invariata

  • insorgenza invece di possibile problematica psichiatrica con influsso sulla CL, problematica insorta posteriore alla decisione impugnata (in ottobre il dr. __________ indica problematica insorta "negli ultimi mesi".

Conclusione:

  • possibile peggioramento dello stato di salute per insorgenza problematica psichiatrica (posteriore alla decisione impugnata), problematica che dovrà essere valutata a livello specialistico."

(Doc. XIV/bis)

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto non tutte le problematiche dell’interessato sono state sufficientemente chiarite.

2.6.1. Questo Tribunale constata infatti che, da una parte, dal profilo somatico, il dr. __________ del SMR ha correttamente ritenuto l’assicurato, in base alla valutazione medica eseguita dal cardiologo curante, dr. __________, inabile al lavoro al 100% nella sua attività, ma abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 17-1).

Questa valutazione è poi stata condivisa anche dal dr. __________ del SMR (doc. XIV/bis).

Il TCA concorda con queste valutazioni del SMR, che si fondano, del resto, su quanto attestato dallo stesso dr. __________, specialista FMH in cardiologia, curante dell’interessato fin dal 23 maggio 2006.

Il dr. __________ ha, difatti, a più riprese, attestato che l’assicurato è da considerare totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, pesante, di muratore, ma abile al 70% in attività leggere adeguate.

Nel referto del 1° luglio 2007 indirizzato all’UAI, lo specialista ha infatti rilevato che l’interessato, affetto da una cardiopatia dilatativa di origine idiopatica da maggio 2006, va considerato inabile al 100% quale muratore a partire dal 24 maggio 2006 (cfr. doc. 6-1), aggiungendo che, a partire dal 1° gennaio 2007, l’interessato è da ritenere abile al lavoro al 70% in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute (cfr. doc. 6-5, il corsivo è della redattrice).

Tali conclusioni emergono del resto anche dal referto del 12 giugno 2007, redatto dal dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia, nel quale, posta la diagnosi attiva di “cardiopatia dilatativa di origine idiopatica con ventricolo sinistro leggermente dilatato con lieve ipertrofia eccentrica, ipocinesia diffusa, contrazione asincrona antero-settale, FE circa 35%; lieve disfunzione diastolica; coronarie blande (coronarografia del 16 giugno 2006)”, ha concluso che l’assicurato “non potrà più riprendere l’attività precedente di muratore”, ritenendo per contro esigibile, nella misura del 70%, “attività strettamente leggere, da svolgersi in posizione prevalentemente seduta, con l’obbligo di sollevare e/o portare ma non ripetutamente o per lunghi tratti pesi fino a un massimo di 5-10 kg” (doc. 6-6, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha poi ribadito queste sue conclusioni nel referto del 16 settembre 2007 (cfr. doc. 12-9, in cui lo specialista ha nuovamente indicato che l’assicurato non può più svolgere l’attività di muratore, ma può effettuare, nella misura del 70%, “un lavoro strettamente leggero, da svolgersi in posizione prevalentemente seduta”, il corsivo è della redattrice).

Il TCA constata poi che, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, nel referto del 21 ottobre 2008, il dr. __________ ha espressamente rilevato che, in occasione della visita specialistica del 15 ottobre 2008, “la capacità di sforzo appare ridotta in maniera lieve-moderata, in modo simile a quanto osservato negli ultimi anni”, concludendo quindi che “dal lato cardiologico non vi sono dunque cambiamenti di rilievo” (doc. A2, il corsivo è della redattrice).

Alla luce di queste chiare considerazioni del dr. __________, il TCA non ha motivo per ritenere non corretta la valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessato, dal profilo cardiologico, operata dal SMR, sulla base di quanto espressamente attestato dal medico curante, specialista in materia.

La valutazione del medico SMR relativa ad una capacità lavorativa del 70% dell’assicurato, dal profilo somatico, in attività adeguate non può essere contraddetta, come preteso dal ricorrente, dal certificato medico del 4 settembre 2008 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha attestato che “trattandosi di una malattia in continua progressione ed evoluzione, con tendenza al peggioramento nonostante i trattamenti in atto, ritengo che anche lavori che comportano un lieve sforzo fisico non siano più proponibili” (doc. III/2).

Come correttamente indicato dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 29 settembre 2008, “l’esigibilità funzionale fornita dal curante dr. __________ in pratica conferma l’esigibilità presa in considerazione (attività leggera, sedentaria) (cfr. doc. VIII/bis, il corsivo è della redattrice).

Il TCA condivide queste considerazioni del medico SMR, dato che nel referto del 4 settembre 2008, il dr. __________ ha aggiunto che “l’unica attività fattibile, a mio avviso, è quella sedentaria di ufficio o al massimo di controllo tipo guardiano notturno o simili, senza necessità di fare sforzi di alcun tipo (che potrebbero peggiorare la situazione e in ogni modo non sarebbero fattibili vista la minima “caricabilità” del paziente” (doc. III/2, il corsivo è della redattrice).

Quanto alla presenza pure di “patologie importanti a carico delle spalle, più volte operate”, come indicato dal dr. __________ nel suo referto del 4 settembre 2008 (cfr. doc. III/2), il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 29 settembre 2008, ha rilevato che “per quanto concerne la problematica delle spalle, va precisato che l'assicurato, dopo gli interventi, ha ripreso in modo regolare la sua attività di muratore al 100%. L'attività ritenuta attualmente quale esigibile risulta in pratica priva di sollecitazioni per le spalle" (doc. VIII/bis).

Il TCA non ha motivo per discostarsi nemmeno da queste considerazioni del medico del SMR.

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.6.2. D’altra parte, il TCA sottolinea che, come correttamente rilevato dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 10 novembre 2008, dal referto del 21 ottobre 2008 del dr. __________ emerge un possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato a causa dell’insorgenza di una problematica psichiatrica, che necessita di una valutazione a livello specialistico (cfr. doc. XIV/bis, il corsivo è della redattrice).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 16 luglio 2008 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 21 ottobre 2008 (doc. A2) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha messo in evidenza l’esistenza di una patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa insorta “nel corso degli ultimi anni, ma soprattutto degli ultimi mesi” (doc. A2, il corsivo è della redattrice).

Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 16 luglio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Al riguardo, il TCA non può condividere il parere del dr. __________ del SMR, laddove ritiene che questo possibile peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato sia insorto posteriormente alla decisione impugnata (cfr. doc. XIV/bis).

Dato che il dr. __________ ha messo in rilievo l’insorgenza di una problematica psichiatrica importante “nel corso degli ultimi anni, ma soprattutto degli ultimi mesi”, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti specialistici, concludere con sufficiente tranquillità che il peggioramento dello stato di salute dell’interessato, dal profilo psichiatrico, si sia realizzato dopo l’emissione della decisione impugnata.

Come giustamente indicato dal dr. __________, quindi, il peggioramento dello stato di salute dell’interessato, a causa dell’insorgenza di una problematica psichiatrica, “dovrà essere valutato a livello specialistico” (doc. XIV/bis, il corsivo è della redattrice).

Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

2.6.3. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto pure della patologia cardiologica dell’interessato, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 16 luglio 2008 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6.3..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

5

Gerichtsentscheide

42
  • DTF 130 V 140
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 114 V 313
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 206/00
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 26/02
  • I 462/05
  • I 475/01
  • I 514/06
  • I 600/01
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 701/05
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 938/05
  • U 299/02
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 347/98