Raccomandata
Incarto n. 32.2008.128
FS
Lugano 7 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 9 maggio 2008 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con deliberazione del 10 aprile 1996 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1955, adducendo:
" (...)
Dalla documentazione acquisita all’incarto non risulta che l’assicurata presenti un’incapacità lavorativa tale da giustificare l’assegnazione di una rendita d’invali-dità.
Precisiamo inoltre che la stessa svolge, a tutt’oggi e senza alcuna assenza e limitazione, l’attività di donna delle pulizie a tempo parziale per il municipio di ____________________.
(…)" (doc. AI 12/1)
1.2. Il 23 novembre 2004 – dopo che l’Ufficio AI le aveva nel frattempo concesso delle prestazioni per un intervento all’occhio destro in presenza di una catarrata bilaterale progredente secondaria a trattamento steroidale per malattia sistemica (doc. AI 16/1-7, 18/1-5, 21/1, 23/1 e 24/1) – l’assicurata ha introdotto una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 17/1-7).
L’Ufficio AI – dopo aver acquisito la documentazione medica, raccolto a più riprese il parere del Servizio medico regionale (SMR), predisposto due inchieste economiche per le persone che si occupano dell’economia domestica e viste le valutazione della consulente in integrazione professionale – con decisioni 9 maggio 2008 (doc. AI 115/1-7 e 116/1-3), preavvisate il 10 luglio 2007 (doc. AI 69/1-6), ha riconosciuto all’assi-curata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio al 31 marzo 2006 e ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 agosto 2006.
1.3. Contro queste decisioni, tramite la RA 1, l’assicurata ha inoltrato il 25 giugno 2008 un ricorso cautelativo (I), completato l’11 agosto 2008 (III), con il quale – contestata la valutazione medica, quella economica e la ripartizione tra salariata (70%) e casalinga (30%) – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di riconoscerle il diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2006.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di respinge-re il ricorso.
1.5. Con scritto 30 settembre 2008 il rappresentante dell’assicura-ta ha ribadito che la sua assistita, senza il danno alla salute, avrebbe svolto un’attività salariata al 100%.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nel ricorso la RA 1 ha affermato che “(…) il presente é gravame tempestivo, essendo stato interposto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, avvenuta il 26 maggio 2008. La decisione è stata infatti notificata dall’Ufficio AI direttamente all’assicura-ta e non tramite il nostro Servizio. Il nostro Servizio ha ricevuto la decisione quindi direttamente dall’assicurata in data 26 maggio 2008. (…)” (I).
In sede di risposta l’Ufficio AI ha affermato che “(…) la decisione è stata inoltrata direttamente all’assicurata per invio semplice e solo successivamente è pervenuta al suo rappresentante. Non è possibile chiarire quando la decisione è stata validamente notificata e si deve quindi ritenere il ricorso tempestivo. (…)” (VIII).
Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.
In concreto, l’Ufficio AI ammette di aver trasmesso la decisione impugnata per posta semplice. Considerati la data della decisione (9 maggio 2008, cfr. doc. B) e i tempi della posta B, la ricorrente ha verosimilmente ricevuto l’invio non prima di lunedì 12 maggio 2008.
Dal ricorso e dalla risposta di causa emerge che la decisione impugnata è stata intimata direttamente all’assicurata.
Ora, dagli atti emerge che l’insorgente è rappresentata dalla RA 1 dal 27 luglio 2007 (doc. A e doc. AI 93/1), la quale ha del resto prodotto delle osservazioni, poi completate, al progetto di decisione (doc. AI 107/1-6, 105/1-2 e 104/1).
Per l’art. 37 cpv. 1 LPGA la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta lo escluda.
A norma dell’art. 37 cpv. 3 LPGA finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale), con sentenza del 13 febbraio 2001 nella causa E., C 168/00, ha stabilito che un assicurato che riceve personalmente un provvedimento all’inizio del termine di ricorso può legittimamente pensare che il suo patrocinatore ne abbia ricevuta una copia. Verso la fine del termine, però, se non viene contattato dal rappresentante, deve informarsi presso quest’ultimo. Da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di 30 giorni.
Con sentenza C 196/00 del 10 maggio 2001 il TFA ha affermato:
" (…)
Dans un arrêt récent du 13 février 2001 (C 168/00), le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date.
b) A la lumière de la jurisprudence précitée, le délai de recours contre la décision de la caisse du 24 mai 1993 - dont il est constant qu'elle a été effectivement reçue par la recourante le 25 mai 1993 - a commencé à courir le 24 juin 1993 pour arriver à échéance le 23 juillet 1993. En adressant l'acte de recours à l'autorité de première instance le 13 juillet 1993, le mandataire de X.________ SA a donc agi en temps utile. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur le fond du litige.
Dans cette mesure, le recours de droit administratif se révèle bien fondé.
(…)" (STFA del 10 maggio 2001 nella causa X SA, C 196/00)
Questo principio è stato ribadito in una sentenza C 379/00 del 28 maggio 2002, consid. 1; I 598/01 del 6 agosto 2002, consid. 2.2; I 673/02 del 15 gennaio 2003; U 156/04 del 17 marzo 2005 (cfr. anche STF 9C_411/2008 del 17 settembre 2008).
Se, per contro, l’assicurato che ha ricevuto direttamente la decisione, resta inattivo, un nuovo termine non può essere accordato, benché l’amministrazione sia a conoscenza del rapporto di rappresentanza (RAMI 2006 U 577 pag. 168).
Nel caso in esame il termine di trenta giorni è iniziato a decorrere al più presto il 12 maggio 2008 ed è scaduto il 10 giugno 2008. Entro questa data, dunque, ai sensi della giurisprudenza federale, l’insorgente, la quale ha ricevuto direttamente la decisione contestata, deve avere contattato il proprio patrocinatore. Un nuovo termine è conseguentemente iniziato il 26 maggio 2008 ed è scaduto successivamente alla notifica del ricorso spedito il 25 giugno 2008.
In simili condizioni il gravame è tempestivo.
L’amministrazione, del resto, mai ha sostenuto il contrario.
Questa Corte entra pertanto nel merito del ricorso.
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio al 31 marzo 2006 e ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 agosto 2006.
L’assicurata postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2006.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.7. AI sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media." (sottolineatura del redattore)
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità – questa volta – di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni.
Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
2.8. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.9. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.10. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
2.11. Nella fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabili-tà in concreto del metodo misto in base al quale l’amministra-zione – stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 39% dal mese di novembre 2003 al mese di giugno 2004, dell’82% dal mese di luglio 2004 al mese di settembre 2004, del 12% dal mese di ottobre 2004 al mese di agosto 2005, dell’82% dal mese di settembre 2005 al mese di maggio 2006 e del 16% dal mese di giugno 2006 – le ha riconosciuto il il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio al 31 marzo 2006 e ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 agosto 2006. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il metodo ordinario.
A sostegno di questa tesi la rappresentante dell’assicurata ha, in particolare, addotto che “(…) osservando la storia lavorativa dell’assicurata, si può osservare che essa, quando il mercato di lavoro gliene ha dato la possibilità, ha sempre sfruttato in misura completa la sua capacità lavorativa (lavorando prima al 70% come aiuto-cuoca, poi al 50% come ausiliaria di pulizie, ed iscrivendosi infine in disoccupazione al 50% dopo l’intervento del gennaio 2006). Tutti questi elementi permettono di concludere che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe svolto un’attività lavorativa a tempo pieno. Essa è quindi da ritenere unicamente quale salariata. (…)” (I, pag. 9-10).
L’Ufficio AI, con la risposta di causa, ha confermato la ripartizione effettuata (70% salariata e 30% casalinga) osservando che “(…) la ricorrente chiede di ritenerla, senza il danno alla salute, quale salariata al 100%. La richiesta contraddice tuttavia la situazione di fatto e non è giustificata. L’assicurata ha esercitata la professione di aiuto cuoca dal 29.4.2002 ed ha lavorato 6.12 ore al giorno (70%), per esigenze personali, come ha indicato il datore di lavoro. D’altra parte il Dr. ____________________ indica il danno alla salute dal 1973, con necessità di cure mediche dal 1987 e una incapacità lavorativa del 30% da novembre 1995, mentre già da settembre 1989 l’assicurata lavorava a tempo parziale. (…)” (VIII, pag. 2).
Con scritto 30 settembre 2008 l’assicurata ha puntualizzato che:
" (...)
Il danno alla salute si è manifestato per la prima volta nel 1972. Da allora fino a novembre 1995 lo stato di salute dell’assicurata è stato più o meno stabile, con sporadiche ricadute ben curate. Nel novembre 1995 è poi subentrato un peggioramento più stabile, causante un’incapacità lavorativa duratura del 30% (confronta rapporto Dr. __________ del 13 marzo 1996). È quindi un dato di fatto che dal novembre 1995 vi è un’incapacità lavorativa del 30%.
Nel 1987 (quando ancora lo stato di salute era più o meno stabile), l’assicura-ta ha deciso di riprendere l’attività lavorativa a tempo parziale. Dal momento che i figli avevano allora appena 12 e 9 anni ha ripreso a lavorare a tempo parziale.
Nel 1996 l’assicurata inoltra una domanda di prestazioni AI; essa desidera infatti riprendere a lavorare a tempo pieno, poiché i figli hanno ormai 20 e 17 anni e sono autosufficienti. La domanda di prestazioni viene respinta dall’Ufficio AI.
Nell’aprile 2002 l’assicurata inizia un’attività nella misura del 70% presso la __________ SA di __________. Dal momento che si trattava di un nuovo impiego l’assicurata non ha ritenuto necessario informare il datore di lavoro dei problemi di salute esistenti già da anni, anche per non mettere a rischio l’assunzione. È però evidente che la percentuale del 70% non è stata determinata da una libera scelta dell’assicurata ma unicamente dall’incapacità lavorativa del 30% presente ormai da anni. Questo è confermato anche dal Dr. __________ in uno scritto all’Ufficio AI del 16 gennaio 2006.
L’iter dell’assicurata è quindi chiaro e lineare: danno alla salute stabile, rientro nell’attività lavorativa a tempo parziale “a causa” della giovane età dei figli, peggioramento dello stato di salute con inabilità lavorativa duratura, intenzione di aumentare al 100% contrastata dal danno alla salute, ricerca di un posto confacente al danno alla salute.
(…)" (X)
2.12. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza del 24 aprile 2006 nella causa H. (I 276/05), il TFA ha stabilito che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I 276/05, consid. 2.3)
2.13. Nel caso concreto dagli atti emerge quanto segue.
Il 25 marzo 2005 l’Ufficio AI ha assegnato agli assistenti sociali un mandato d’inchiesta (doc. AI 31/1).
Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 11 agosto 2005 (doc. AI 31/1-89) l’assistente sociale – dopo aver elencato le patologie di cui soffre già dal 1972 e quelle subentrate nel corso degli anni –, circa la questione a sapere se senza il danno alla salute eserciterebbe oggi un’attività lavorativa, ha rilevato che “(…) al riguardo la signora RI 1 tiene a precisare di aver lavorato per lo stesso datore di lavoro, dal 30.04.2002 a fine ottobre 2003, come aiuto cuoca in misura del 70%. Dal 1.11.2003 e fino al momento dell’abbandono dell’attività lucrativa, l’assicurata ha lavorato invece come aiuto pulizie in misura del 50%. La modifica della mansione e della percentuale di lavoro vengono imputate unicamente a ragioni di salute (come del resto è stato indicato anche nel questionario per il datore di lavoro presente nell’incarto). (…)” (doc. AI 32/3).
L’amministrazione ha quindi ritenuto l’assicurata salariata al 70% e casalinga al 30%.
Tale suddivisione non può essere confermata dal TCA.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.12), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nella fattispecie occorre innanzitutto rilevare che l’assicurata, il 30 aprile 2002, ha iniziato un’attività lucrativa quale aiuto cuoca presso la __________ di __________ (doc. AI 19/1-3). Detta attività è passata da un grado di occupazione del 50% a quello del 70% con effetto dal 1. ottobre 2002 (doc. AI 79/12). A causa di problemi alla salute l’assicurata ha dovuto modificare genere d’attività e grado d’occupazione e – dopo aver provato a lavorare al 100%: “(…) per un periodo di circa 2-3 mesi ha lavorato per il restante 50% come aiuto cuoca e sostituta della stessa) (…)” (doc. AI 36/1-2) –, sempre presso lo stesso datore di lavoro, ha lavorato poi quale aiuto pulizie al 50% dal 1. dicembre 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 79/13, 84/1-3 e 84/5).
Il dr. __________, nel rapporto 16 gennaio 2006, ha, in particolare, precisato che “(…) posso confermare quanto già da voi scritto: la signora RI 1 svolgeva un’attività di aiuto cuoca nella misura del 70% presso la ditta __________ SA. L’iniziale riduzione dell’attività lavorativa era già dovuta alla sintomatologia degenerativa ossea. (…)” (doc. AI 77/1, la sottolineatura è del redattore)
Dagli atti risulta ancora che da sposata l’assicurata ha lavorato nell’anno 1974 presso la banca del __________ (doc. AI 79/11) e, quando i figli (nati il 18 agosto 1975 e il 26 novembre 1978; doc. AI 5/2) sono cresciuti, ha ricominciato a lavorare, a tempo parziale quale donna di pulizie della scuola d’infanzia, presso il comune di __________ dal 1. settembre 1989 fino al 30 giugno 2000 (doc. AI 11/1-3 e 79/6). Va qui evidenziato che a quell’epoca l’assicurata aveva inoltrato una prima domanda di prestazioni AI l’8 febbraio 1996 (doc. AI 5/1-6) e che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 14 marzo 1996 (doc. AI 9/1-3) – poste le diagnosi di “(…) lupus eritematodes disseminato diagnosi nel 1973 – poliatralgie a partire dal 6/87 peggioramento dal 1.11.95 (…)” (doc. AI 9/2) e attestata un’incapacità lavorativa nella sua attività del 30% dal 1. novembre 1995 a tempo indeterminato –, aveva osservato che “(…) la paziente è attualmente sotto stabile corticoterapia. Segue molto bene le indicazioni del medico e adatta la terapia previa consultazione dello stesso. L’inabilità lavorativa attuale valutata al 30% è da considerarsi come una media negli ultimi mesi che tenderà nel futuro a restare costante. Non posso escludere però considerando il tipo di malattia, un futuro peggioramento. Al momento attuale non ritengo opportuna una inabilità tale da prevedere l’attribuzione di una rendita. Una nuova valutazione è consigliata tra circa due anni o in caso di peggioramento a carattere stabile.” (doc. AI 9/3, la sottolineatura è del redattore). Su questa base l’Ufficio AI, con delibera 10 aprile 1996, aveva infatti negato all’assicurata il diritto ad una rendita precisando che “(…) la stessa svolge, a tutt’oggi e senza alcuna assenza e limitazione, l’attività di donna di pulizie a tempo parziale per il municipio di __________. (…)” (doc. AI 12/1).
Dall’incarto disoccupazione risulta inoltre che – ritenuta un’in-capacità lavorativa del 100% dal 14 maggio 2004 al 31 maggio 2006 e del 50% dal 1. giugno 2006 (doc.1/4) – l’assicura-ta si è iscritta al collocamento il 1. giugno 2006 (doc. 2/1) e che, nella domanda d’indennità 7 giugno 2006 (doc. 1/5-8), ha dichiarato di essere disposta e capace a lavorare nella misura del 50%.
Visto l’esito della prima domanda di prestazioni AI del mese di febbraio 1996 e ritenuto che il dr. __________ aveva concluso per una inabilità lavorativa costante del 30%, vi è poi da ritenere che, allorquando nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 11 agosto 2005 (doc. AI 31/1-89) ha dichiarato che, senza il danno alla salute, eserciterebbe ancora l’attività di aiuto cuoca al 70%, l’assicurata così facendo ha implicitamente espresso la sua volontà di essere salariata al 100% e meglio, di voler lavorare nella misura massima possibile avuto riguardo al suo stato di salute.
Stante quanto sopra é verosimile ritenere che, senza il danno alla salute e dopo che i figli si sono resi indipendenti, l’assicu-rata avrebbe lavorato nella misura del 100%.
Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.
Nella STF del 20 novembre 2007 nella causa P. (9C_428/2007), il Tribunale federale (TF), proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
" (…)
4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle aurait exercé une activité à 75 % sans la survenance de son atteinte à la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle aurait travaillé à 100 %. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75 % ne lui auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.
En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75 % sans atteinte à la santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau jugement.
(…)." (STFA del 20 novembre 2007 nella causa P.,9C_428/2007, consid. 4.3.2 e 4.3.3)
Nel caso di specie, viste le risultanze sopra esposte, è da ritenere provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 130 V 396 consid. 3.3 non pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurata senza il danno alla salute avrebbe lavorato al 100% presso la __________.
Pertanto, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, nella quale figura una suddivisione del 70% come salariata e del 30% come casalinga, occorre dunque ritenere l’assicurata quale salariata al 100% e per il calcolo della rendita va quindi applicato il metodo del raffronto dei redditi.
2.14. Per quanto riguarda la valutazione medica l’Ufficio AI si è fondato sulle diverse e molteplici valutazioni espresse dal dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 24 marzo 2005 (doc. AI 29/1-2) e nelle annotazioni 27 settembre 2005, 11 ottobre 2005, 28 dicembre 2005, 16 febbraio 2006, 2 marzo 2006, 23 maggio 2006, 4 luglio 2006, 18 luglio 2006, 23 gennaio 2007, 10 aprile 2007 e 3 gennaio 2008 (doc. AI 34/1, 35/1, 38/1, 41/1, 44/1, 46/1, 52/1, 56/1, 61/1, 65/1 e 98/1).
2.15. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.16. Questo Tribunale rileva che dagli atti medici risulta quanto segue.
Il dr. __________, nel rapporto medico 23 dicembre 2004 (doc. AI 82/1-3) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) lupus eritematodes sistemico (diagnosi 1972 OIL) – sindrome nefrosica su glomerulonefrite (1987) – vescica da stasi con infetti recidivanti dal 1997 (da luglio 2004 batteri molto resistenti) – grave sindrome vertebrale degenerativa con canale stretto lombare (manifestazione estate 2004) (…)” e attestata un’incapacità lavorativa nella sua attività del 50% dal 14 maggio 2004 a tempo “(…) indeterminato probabilemente definitivo (…)” (doc. AI 82/1) –, ha certificato che “(…) in un’attività veramente leggera la signora RI 1RI 1 potrebbe essere impiegata al 100%. (…)” (doc. AI 82/3).
Nel complemento 12 settembre 2005 il dr. __________ ha espresso la seguente conclusione: “giudico impossibile una ripresa lavorativa anche a percentuale ridotta in un’attività pesante come aiuto cucina. Anche in attività più leggere come lavori di pulizia, riordino materiale, magazzino, dubito che possa ottenere una capacità di lavoro superiore al 30%. Potrebbe assumere posizioni variate, anche qui limitatamente al 50%. Sulla base di questi dati rilevo quindi complessivamente un peggioramento delle condizioni rispetto a quanto descritto nel dicembre 2004 ciò che porta l’inabilità lavorativa complessiva al 70%. Già nel rapporto citato esprimevo la possibilità di un peggioramento delle condizioni generali.” (doc. AI 78/1).
Dando seguito alla richiesta d’informazioni 4 gennaio 2006 dell’Ufficio AI (doc. AI 39/1) sempre il dr. __________, nella lettera 16 gennaio 2006, ha puntualizzato che “posso confermare quanto già da voi scritto: la signora RI 1 svolgeva un’attività di aiuto cuoca nella misura del 70% presso la ditta __________ Sa. L’iniziale riduzione dell’attività lavorativa era già dovuta alla sintomatologia ossea. La signora ha per questo voluto cambiare occupazione. Dal gennaio 2004 la paziente ha ridotto spontaneamente l’attività al 50% a causa dell’ag-gravarsi della sintomatologia dorsale senza però richiedere da me uno specifico certificato. Posso però confermare che i primi segni del peggioramento della malattia si sono proprio manifestati verso la metà del 2003. In effetti ha cominciato ad accusare irrigidimento alle gambe, dolori iscialgici ad ambe le due estremità che le impedivano di svolgere correttamente il lavoro. Dal 14.05.2004 ho certificato l’inabilità completa al 100% prevedendo una serie di indagini. Le indagini ulteriori (in particolare la risonanza magnetica) hanno poi mostrato la grave sindrome degenerativa con iperostosi e canale stretto. Su questo mi sono diffuso nell’ultimo mio rapporto del 23.12.2004. Attualmente la sintomatologia è ancora presente se pur lievemente più controllata dai medicamenti. Difficilmente la signora RI 1 potrà ricominciare un’attività di aiuto cuoco. (…)” (doc. AI 77/1).
Il medesimo sanitario, nel rapporto medico 23 giugno 2006 (doc. AI 74/1-2) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) – grave sindrome vertebrale degenerativa con canale stretto lombare – intervento neurochirurgico di fissazione vertebrale (in data 30.01.2006) – lupus eritematodes sistemico (dg 1972, OIL) – sindrome nefrotica su glomerulonefrite e vescica da stasi con infetti recidivanti (…)” (doc. AI 74/1) – ha attestato un’incapacità lavorativa per l’ultima attività esercitata (senza specificare quale) del 100% dal 14 maggio 2004 al 31 maggio 2006 e del 50% dal 1. giugno 2006, ritenuto lo stato di salute suscettibile di miglioramento e osservato che “(…) la signora RI 1, stimolata dal miglioramento e da un certo ottimismo ha iniziato a cercare un’occasione di lavoro in un ambito occupazionale che non carichi troppo la colonna dorsale. (…)” (doc. AI 74/2).
Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto della visita medico fiduciaria 18 settembre 2004 indirizzato alla cassa malati (doc.1/4-7 dell’incarto cassa malati), poste le diagnosi note, circa la capacità lavorativa nell’ultima attività principale di ausiliaria di pulizie e in attività adatta allo stato di salute attuale, ha concluso che “(…) per definire esattamente la capacità lavorativa nell’ultima attività di ausiliaria di pulizie come in attività adatta, necessitiamo di una chiara presa di posizione riguardante la caricabilità del piede operato a destra rispettivamente dobbiamo sapere a partire da quando, per la problematica riguardante soltanto il piede destro, l’assicurata avrà raggiunto lo status quo ante l’interven-to: prego dunque la spettabile assicurazione di volersi rivolgere rivolgere in merito all’ortopedico curante Dr. __________, di volermi in seguito riferire le conclusioni dello specialista. Per quanto concerne la sindrome lombospondilogena in alterazione degenerative della colonna lombare, giudico l’assicura-ta abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo in un attività con carichi variabili (carico massimo 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Nella sua ultima attività lavorativa principale di ausiliaria di pulizie, sempre per quanto concerne la sindrome lombospondilogena, l’assicurata può essere ritenuta abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%. Ovviamente, qualora dovessero apparire delle franche artriti o tenosinoviti inerenti alla malattia reumatica infiammatoria nota, la capacità lavorativa dovrebbe essere rivista. Ribadisco comunque che attualmente non vi sono alterazioni infiammatorie all’apparato locomotorio. (…)” (doc. 1/7 dell’incarto cassa malati).
Dall’incarto cassa malati risulta inoltre che l’assicurata ha subito due operazioni al piede destro (la prima il 6 luglio e la seconda il 12 ottobre 2004, doc. 1/3) e che per questi interventi il dr. __________ medico della __________ di __________, ha attestato un’incapacità lavorativa totale del 100% dal 5 luglio al 30 novembre 2004 (doc. 1/12, 1/8 e 1/3; vedi anche il doc. E prodotto con la completazione del ricorso).
Il dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel rapporto 15 settembre 2005, poste le diagnosi note, ha espresso le seguenti osservazioni: “(…) si tratta di una paziente 50 enne che da qualche tempo accusa dolori lombari irradianti alle gambe con sensazioni di cedimento nell’ambito di un canale spinale stretto con diagnosi clinica confermata da una RM del 2004 ed in seguito tentativo di trattamento conservativo alla luce della presenza di un lupus eritematodes e, di conseguenza, di un rischio operatorio maggiore. Ho, quindi, effettuato 2 blocchi sacrali, che hanno sempre portato ad un miglioramento delle sintomatologie ma, purtroppo, sempre solo per un breve periodo. Anche cercando di approfittare del periodo di miglioramento con della fisioterapia intensiva, non si è mai riusciti a raggiungere un miglioramento dei sintomi e stabilizzazione del caso. Alla luce dell’evoluzio-ne penso che bisogna prendere in considerazione un intervento operatorio. (…)” (doc. AI 81/1).
Il dr. __________, capo servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, e il dr. __________, medico assistente, nel rapporto 8 febbraio 2006 (doc. AI 74/3-5) hanno attestato che l’assicurata ha subito l’intervento di “(…) PLIF L4/L5. Riposizionamento L4/L5. Gabbia Peek 8mmx20mm. Viti 5.5mmx45 mm. (…)” il 30 gennaio 2006 e che, dopo la degenza dal 27 gennaio all’8 febbraio 2006, è stata trasferita presso la Clinica __________.
Dal rapporto 12 aprile 2006, sottoscritto dal dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia e dal dr. __________ medico assistente, risulta che l’assicurata è stata degente presso la Clinica __________ dall’8 febbraio al 1. marzo 2006 (doc. AI 91/2-5).
Nelle annotazioni 23 maggio 2006 il dr. __________ ha riconosciuto un’inabilità lavorativa quale aiuto cuoca del 60% dal novembre 2003 e del 100% dal maggio 2004: “(…) la capacità lavorativa prima del maggio 2004 non è documentata. In base agli atti l’avevo stimata al 40% per l’attività di aiuto cuoca. L’assicurata lavorava come aiuto-cuoca (50% dall’aprile 2002, 70% dall’ottobre 2002). Dal novembre 2003 (probabilmente), l’attività era ausiliaria di pulizia (cambiamento dell’at-tività per lo stato di salute). Per l’attività di aiuto cuoca, l’assi-curata è inabile al lavoro in misura totale dal maggio 2004, mentre che la capacità lavorativa era del 50% (1/2 rendimento) per l’attività di ausiliaria di pulizia. (…)” (doc. AI 46/1).
Nelle medesime annotazioni, circa la capacità lavorativa in un’attività adeguata, il dr. __________ ha poi concluso che “(…) per un’attività rispettosa dei limiti (Dr. __________14 settembre 2004), la capacità lavorativa era totale dall’ottobre 2004. (…)” e che “(…) l’inabilità lavorativa è totale dal settembre 2005 (rapporto Dr. __________ del 15 settembre 2005, dove non si pronuncia sulla capacità lavorativa, ma ritiene che il decorso impone un intervento operatorio). Dopo l’intervento del 30 gennaio 2006, l’inabilità lavorativa totale si protrarrà per almeno sei mesi. (…)” (doc. AI 46/1).
Il dr. __________, nelle annotazioni 23 gennaio 2007, ha rilevato che “(…) il Dr. __________ conferma il grado d’inabilità lavorativa del 50% (dal giugno 2006). L’assicurata è da considerare abile al lavoro al 50% per un’attività rispettosa dei limiti funzionali a partire dal giugno 2006. Lo stato di salute è suscettibile di ulteriore miglioramento. (…)” (doc. AI 61/1).
Con lettera 6 novembre 2003 (doc. AI 79/13) l’ex datore di lavoro ha confermato all’assicurata il grado di occupazione al 50% e la modifica del contratto (da aiuto cuoca a aiuto pulizie, cfr. i questionari per il datore di lavoro sub doc. AI 19/1-3 e 84/1-3) che, stando alle schede salariali – a differenza di quanto indicato dal datore di lavoro nel questionario 23 dicembre 2004 (doc. AI 84/1, punto 3.2) e ritenuto probabile dal dr. __________ (doc. AI 46/1) –, risulta aver avuto effetto dal mese di dicembre 2003 (primo mese in cui il salario di fr. 1'665.-- pattuito dopo il cambio d’attività è stato versato, doc. AI 84/5).
Viste le risultanze appena esposte si deve concludere che, nella sua attività di aiuto cuoca, per quanto riguarda l’evolu-zione della capacità lavorativa, già dal 30 aprile 2002 (momento in cui ha iniziato l’attività quale aiuto cuoca, doc. AI 19/1-3) l’assicurata presentava un’incapacità del 30% che è poi passata al 60% dal 1. dicembre 2003 e al 100% dal 14 maggio 2004.
In un’attività adeguata invece, dopo un periodo transitorio di incapacità totale dal 5 luglio al 30 novembre 2004 (interventi al piede destro), la situazione è peggiorata e l’incapacità è stata del 100% dal mese di settembre 2005 e del 50% dal giugno 2006.
2.17. Per poter beneficiare del diritto ad una rendita occorre che l’assicurata, dopo l’anno di carenza, presenti un grado d’inva-lidità (quindi un’incapacità questa volta di guadagno) ai sensi dell’art. 28 LAI.
Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha infatti dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti. Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’ina-bilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza. Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto, essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente. Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI. Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).
Nella fattispecie, avuto riguardo all’evoluzione della capacità lavorativa nell’attività di aiuto cuoca questo Tribunale osserva che, conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.7), con il mese di marzo 2004 é terminato l’anno di carenza ritenuto che a quel momento la media retrospettiva dell’inca-pacità lavorativa ha raggiunto il 40% in media (240 [8 mesi al 30% da aprile a novembre 2003] + 240 [4 mesi al 60% da dicembre 2003 a marzo 2004] : 12 = 40).
Nel mese di aprile 2004 il reddito da valida – ritenuto che senza il danno alla salute avrebbe lavorato al 100% quale aiuto cuoca e vista la precisazione dell’ex datore di lavoro nella lettera 30 luglio 2008 prodotta sub doc. F con la completazione del ricorso – ammonta a fr. 44'590.--.
Per lo stesso mese il reddito da invalida – ritenuta un’abilità totale al lavoro in un’attività adeguata e applicata la riduzione, riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale “(…) per attività leggera e per le limitazioni fisico-funzionali (…)” (doc. AI 36/3), del 20% – risulta essere pari a fr. 38'867,71 (fr. 3'893.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 10.1 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2007, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti del 20%).
Nel mese di aprile 2004 (dopo l’anno di carenza) – considerati il reddito da valido pari a fr. 44'590.-- e quello da invalido di fr. 38'867.71 – il grado d’invalidità ammontava dunque al 19% ([44'590.-- – 38'867,71] x 100 : 44'590.-- = 18.83% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). Non era pertanto possibile riconoscere un diritto alla rendita essendo lo stesso inferiore al grado minimo pensionabile del 40% (art. 28 LAI).
Il diritto ad una rendita non poteva nemmeno essere riconosciuto dopo l’ulteriore peggioramento del maggio 2004 (incapacità lavorativa del 100% quale aiuto cuoca) visto che a quel momento l’abilità lavorativa in un’attività adeguata era ancora del 100%.
Visto il successivo peggioramento della situazione valetudinaria e l’evoluzione della capacità lavorativa in un’attività adeguata all’assicurata vanno invece riconoscute le seguenti prestazioni: ritenuta l’inabilità totale attestata dal 5 luglio 2004 al 30 novembre 2004 l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2004 al 29 febbraio 2005 (tre mesi dopo il peggioramento e fino a tre mesi dopo il miglioramento conformemente all’art. 88a OAI); visto il nuovo peggioramento dal mese di settembre 2005 l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2005 al 31 agosto 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dal 1. giugno 2006, cfr. art. 88a OAI).
Considerato il miglioramento dal mese di giugno 2006 e ritenuto un conseguente grado d’invalidità del 58% – il reddito da valida ammontava infatti nel 2006 a fr. 45'576.33 (fr. 44'590.-- [reddito da valida nel 2004] moltiplicati per le rispettive variazioni percentuali dei salari del 1% e del 1.2% negli anni 2005 e 2006 [cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 10-2007, pag. 91]) e quello da invalida (ritenuta un’abilità al lavoro del 50% in un’attività adeguata e applicata la riduzione, riconosciuta e confermata dalla consulente in integrazione professionale, del 20%, cfr. doc. AI 36/3, 47/1 e 63/1-2) a fr. 20'111.07 (fr. 4'019.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.1 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98-99] moltiplicati per 12 [la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti del 20%), per un grado d’invalidità del ([45'576.33 – 20'111,07] x 100 : 45'576.33 = 55.87% arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) – all’assicurata va poi riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2006.
2.18. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2004 al 29 febbraio 2005 e dal 1. dicembre 2005 al 31 agosto 2006 e a una mezza rendita dal 1. settembre 2006.
2.19. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla __________, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2004 al 29 febbraio 2005 e dal 1. dicembre 2005 al 31 agosto 2006 e a una mezza rendita dal 1. settembre 2006.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti