Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.117
Entscheidungsdatum
22.04.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.117

TB

Lugano 22 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 maggio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 marzo 2001 (doc. AI 1) RI 1, 1964, ha fatto richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità e dopo averlo sottoposto a perizia psichiatrica (doc. AI 17), con decisione dell'11 dicembre 2002 (doc. AI 25) l'Ufficio assicurazione invalidità ha fissato al 50% la sua incapacità lavorativa e di guadagno, concedendogli così una mezza rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2001.

1.2. Una prima revisione del 9 settembre 2003 (doc. AI 26) è sfociata nella decisione del 5 aprile 2004 (doc. AI 32), che ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità per problemi psichiatrici non avendo constatato alcun cambiamento dello stato di salute.

Il 15 ottobre 2004 (doc. AI 34) il curante dell'assicurato, dr. med. __________, ha evidenziato che le condizioni fisiche e psichiche del paziente erano ulteriormente peggiorate, perciò chiedeva la concessione di una rendita intera. Esperito un accertamento medico ambulatoriale (doc. AI 44), l'11 agosto 2005 (doc. 48) l'Amministrazione ha respinto la richiesta di aumento del grado d'invalidità.

Una terza revisione è intervenuta d'ufficio il 31 maggio 2007 (doc. AI 49) e dopo avere interpellato il medico curante dell'assicurato (doc. AI 51) l'Ufficio AI, basandosi sul parere del medico SMR del 4 settembre 2007 (doc. 53) che ha confermato uno stato di salute stazionario, il 10 settembre 2007 (doc. AI 54) ha comunicato all'assicurato la conferma del grado d'invalidità del 50%, poi ribadito nel progetto di decisione del 17 ottobre 2007 (doc. AI 56). Le contestazioni del ricorrente (doc. AI 57 e 61) hanno portato l'Amministrazione ad aggiornare le condizioni di salute dell'interessato tramite un accertamento medico presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc. AI 71). Tenuto conto del relativo rapporto del 18 marzo 2008 (doc. AI 71) e della conseguente presa di posizione del medico SMR (doc. AI 72), con decisione del 15 maggio 2008 (doc. AI 73) l'Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita, siccome l'assicurato risultava sempre avere una capacità lavorativa residua del 50%.

1.3. Con ricorso del 16 giugno 2008 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell'Ufficio AI e di riconoscergli una rendita intera dal 2007. Il ricorrente ha più volte sottolineato che le sue condizioni di salute sono molto peggiorate, soffrendo dall'età di 20-21 anni di grave dipendenza da sostanze stupefacenti (politossicodipendenza), di sieropositività per epatite C e HIV ed essendo in cura con metadone. Egli si rifà all'ultimo rapporto medico del dr. __________ del 21 giugno 2007, in cui il curante ha affermato che il suo stato di salute è suscettibile di peggioramento, che è diventato inidoneo alla guida, che le sue risorse fisiche sono limitate così pure quelle psichiche, in particolare per la concentrazione, la comprensione, l'adeguamento e la caricabilità, concludendo che le condizioni psichiche del paziente rendono impossibile qualsiasi attività lucrativa. Egli commenta anche il parere del dr. med. __________ del Centro peritale, criticando la conclusione secondo cui la diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità antisociale posta dal dr. med. __________ nella prima perizia del 25 luglio 2002 (doc. AI 17) vada confermata, anziché ammettere che tale disturbo sia peggiorato, che lo rende totalmente ingestibile sul piano personale e professionale, ciò che comporta una totale incapacità di lavoro.

1.4. Nella risposta del 17 luglio 2008 (doc. VI) l'Ufficio AI ha proposto l'integrale conferma della sua decisione, evidenziando che dal referto del dr. med. __________ non si evincono degli elementi tali da inficiare la conclusione a cui è giunto il perito, il quale ha approfondito in qualità di specialista l'esame delle condizioni psichiche dell'assicurato, giungendo alla chiara conclusione che la capacità lavorativa è del 50%. Inoltre, l'amministrazione ha rilevato che le allegazioni ricorsuali secondo cui il suo disturbo sarebbe peggiorato non sono suffragate da certificati medici, mentre l'istruttoria da essa messa in atto è completa. Infine, l'UAI ha respinto la censura relativa al calcolo del grado d'invalidità, ricordando che poiché lo stato di salute psichiatrico era stazionario, rimaneva invariata anche la percentuale del 50% di capacità lavorativa.

L'insorgente si è riconfermato nel ricorso, osservando che le sue affermazioni e richieste sono sostanziate dalla documentazione medica agli atti, il cui significato è invece stato travisato dal rapporto peritale del 2008 e dalla decisione impugnata (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.2. L'assicurato ha fatto valere che l'amministrazione non avrebbe esaminato nessuna delle censure sollevate in sede di osservazioni, limitandosi a "due scarne pagine colme di inutili trascrizioni di norme di legge e di frasi di rito, dedica invece tre righe, dicasi tre (…) sole righe per motivare il diniego del diritto postulato da RI 1, ciò che peraltro neppure costituisce una motivazione ma semplicemente si limita a fare proprie le conclusioni del rapporto peritale 18 marzo 2008 del Dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali (…)". Analogamente, neppure sarebbe stata esaminata la domanda di revisione del 14 novembre 2007 del suo diritto alle prestazioni AI, vista la modifica rilevante del suo grado di invalidità rispetto alla rendita finora assegnatagli (doc. I punto 2.1).

Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto, le ragioni che hanno inciso sulla motivazione dell'Ufficio AI sono sufficientemente chiare. Esso ha infatti ritenuto che, sulla scorta della perizia affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali, lo stato di salute del ricorrente sia stazionario sin dal momento dell'erogazione del diritto alla mezza rendita d'invalidità, presentando una capacità lavorativa residua del 50%.

Va inoltre rilevato che la fattispecie concerne la revisione d'ufficio avviata il 31 maggio 2007 e non la domanda di riesame dell'assicurato del 14 novembre 2007, peraltro superata dagli eventi.

Quand'anche l'autorità amministrativa non si sia espressa esplicitamente su ogni singola censura, l'insorgente ha comunque potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla ad un'istanza che del resto dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le proprie censure.

L'Ufficio assicurazione invalidità non ha pertanto commesso un diniego di giustizia formale sollevato dal ricorrente e, di conseguenza, la decisione impugnata non deve essere annullata.

Il TCA deve quindi entrare nel merito del ricorso.

2.3. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI, in via di revisione, ha agito correttamente confermando il grado d'invalidità del 50% concesso nel 2002 al ricorrente e quindi negando l'esistenza di un peggioramento del suo stato di salute, tale da non permettere l'aumento del grado d'invalidità già stabilito.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a 1/4 di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).

Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.

2.7. In concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella (prima) decisione dell'11 dicembre 2002 (doc. AI 23/25), abbia subìto un importante peggioramento che comporta la concessione di una rendita intera d'invalidità dal 2007.

A sostegno della fondatezza della sua richiesta, l'assicurato ha fatto riferimento al referto del 21 giugno 2007 del dr. med. __________, suo medico curante, secondo cui le condizioni psichiche rendono impossibile qualsiasi attività e sul quale il medico SMR si è pronunciato il 4 settembre 2007 (doc. AI 53), concludendo invece erroneamente che il suo stato di salute è stazionario.

2.8. Il 4 febbraio 2005 il Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________ ha peritato l'assicurato su incarico dell'Ufficio assicurazione invalidità. Valutata la documentazione messa a sua disposizione, esperito un colloquio con l'interessato e discusso telefonicamente con il medico curante dr. __________, il 28 aprile 2005 (doc. AI 44) lo psichiatria __________ ha allestito il suo parere esponendo l'anamnesi, la farmacoterapia attuale, i dati soggettivi dell'assicurato, le constatazioni obiettive con lo stato psichico, la diagnosi, la valutazione e prognosi, le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione sotto forma di risposte ai quesiti postigli dall'amministrazione.

Presentatosi alla visita sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, il perito ha rilevato come fosse comunque sempre lucido, vigile ed orientato su sé stesso malgrado delle imprecisioni. L'attenzione, la percezione e la concentrazione erano leggermente compromesse, la comprensione sembrava nella norma. Clinicamente l'assicurato dava l'impressione di un'intelligenza nella norma, non si osservavano disturbi del pensiero né esistevano indizi di allucinazioni e/o dispercezioni. Il tono dell'umore era nella norma, malgrado l'assicurato dichiarasse di sentirsi depresso in seguito al prolungato consumo di cocaina. Durante il colloquio ha dato l'impressione di una persona immatura, incolpava sempre altre persone o circostanze dei suoi fallimenti e delle sue disgrazie. Ha espresso una forte rabbia nei confronti dei genitori, in particolare del padre che non gli avrebbe permesso di integrarsi nella ditta di famiglia, ciò che sarebbe la causa del suo malessere attuale. Malgrado i diversi segni clinici di un'intossicazione da sostanze, l'assicurato dichiarava di essere pulito da diverso tempo ed ha acconsentito senza difficoltà a fare un test tossicologico, che si è rilevato positivo al metadone, alla cocaina, alla canapa ed agli oppiacei.

La diagnosi è stata di sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple, a quel momento stava usando la sostanza (ICD10-F19.24); probabile disturbo di personalità antisociale (ICD10-F60.2).

Nella sua valutazione, il perito ha rilevato che l'interessato sembrava essere stato trascurato emotivamente durante l'infanzia e l'adolescenza a causa del fratello maggiore che, ammalatosi in tenera età, ha sviluppato un handicap, ciò che ha portato i genitori a concentrarsi sul fratello e non su di lui. All'età di 14 anni ha iniziato a drogarsi e da allora si sono alternati periodi di astinenza totale, di trattamento sostitutivo di metadone e lunghi periodi di consumo di sostanze. Dopo il fallimento di due apprendistati, ha continuato a lavorare per la ditta paterna ma, deluso e frustrato perché il padre non l'apprezzava per il suo lavoro, è andato a lavorare altrove per un breve periodo. Da allora, ossia da anni, non ha più lavorato in modo continuo; ogni tanto è ritornato dal padre, ma questi tentativi sono sempre falliti, forse a causa della grande rabbia che provava nei suoi confronti. La grave tossicodipendenza da sostanze multiple era evidente, tanto da impedire il perito di fare una valida diagnosi psichiatrica.

Durante il colloquio sono emersi dei sintomi che erano compatibili con il disturbo di personalità diagnosticato tre anni prima dal perito dr. med. __________, ma l'attuale perito non ha reputato corretto porre una diagnosi psichiatrica in un paziente che non era astinente da almeno un mese, motivo per il quale ha diagnosticato un probabile disturbo di personalità. Senza un qualsiasi tentativo terapeutico questo disturbo non era sicuramente migliorato negli ultimi tre anni. Inoltre, la tossicodipendenza non è in sé un motivo per concedere una rendita AI, perciò lo psichiatra ha concluso che un aumento dell'incapacità lavorativa non entrava in linea di conto. A suo avviso, la situazione, rispetto a tre anni prima, sicuramente non era migliorata, ma nemmeno era tanto peggiorata, pertanto l'inabilità lavorativa rimaneva sempre al 50%. La prognosi, come già valutato tre anni prima dal collega, era molto incerta, soprattutto perché l'assicurato non sembrava avere né l'interesse né l'intenzione di accedere ad una psicoterapia.

Quali conseguenze sulla capacità di lavoro, il perito ha rilevato che il disturbo di personalità lo portava ad un'indifferenza e ad un'insensibilità per i sentimenti degli altri, con la conseguenza che aveva grandi difficoltà a mantenere dei rapporti con le altre persone, con il datore di lavoro e con i colleghi. Inoltre, questo disturbo è caratterizzato da una grossolana e persistente tendenza all'irresponsabilità degli obblighi sociali, compromettendo ulteriormente la sua capacità di mantenere dei rapporti sociali e lavorativi a lungo. Aveva inoltre una tolleranza molto bassa alle frustrazioni, ma pure per la scarica di aggressività e violenza. Quanto ai predetti disturbi psichici, per i quali si è basato sulla precedente perizia del dr. med. __________ precisando però che negli ultimi tre anni non sono migliorati, essi comportavano una limitazione della capacità lavorativa del 50%. Per il lavoro come __________, soprattutto nella ditta di famiglia dove la soglia di frustrazione da parte del datore di lavoro era maggiore, l'impiego al 50% era ancora praticabile. Lo psichiatra ha inoltre osservato che il disturbo di personalità rendeva l'assicurato un collaboratore difficile, fatto aggravato anche dalla tossicodipendenza. Egli riteneva però che l'ambiente di lavoro, soprattutto la ditta paterna ed un impiego a metà tempo, sarebbe stato in grado di sopportare il comportamento del periziando.

Quanto alla capacità d'integrazione, lo specialista ha ritenuto che il disturbo psichico e la tossicodipendenza non permettessero provvedimenti di integrazione. La prognosi era incerta, ma con un'adeguata presa a carico terapeutica ed un adeguato trattamento sostitutivo con metadone, la capacità di lavoro e la prognosi sarebbero potuti migliorare. In altre attività già svolte in precedenza, come piastrellista o carpentiere, la sua capacità lavorativa sarebbe stata sempre del 50%.

Nell'ambito della revisione del 31 maggio 2007 avviata d'ufficio, il 21 giugno 2007 (doc. AI 51) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha compilato e ritornato all'Ufficio AI il rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti, in cui ha indicato che le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa erano da almeno 27 anni quella di sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple, eroina, cocaina, cannabis; di sieropositività epatite C e HIV e di gravi disturbi del comportamento. Riguardo all'incapacità lavorativa, il medico ha specificato che da anni l'assicurato non lavorava più, ma era mantenuto dai genitori e riceveva una rendita AI del 50%. Non ha mai avuto un datore di lavoro, ma ha sempre lavorato saltuariamente presso l'azienda paterna. Era in suo trattamento dal 3 maggio 1990 e l'ultima consultazione era avvenuta il 27 settembre 2006.

Nell'anamnesi, ha osservato che si trattava di un grave caso di tossicodipendenza da ormai quasi 30 anni, che sfuggiva completamente ad ogni controllo medico. A quel momento viveva in una casa di famiglia in __________, non esercitava nessuna attività lavorativa e consumava regolarmente 30 pastiglie di Ketalgine al giorno, più eroina, cocaina ed altre sostanze psicoattive. Si trattava quindi di un grave caso di politossicodipendenza, che lo portava ad essere praticamente ingestibile e con il quale non era più possibile avere nessun rapporto terapeutico, anche perché si rifiutava di visitare qualsiasi specialista. Quali provvedimenti terapeutici vi sono stati vari ricoveri in cliniche psichiatriche, ma senza successo; l'ultimo è avvenuto nel marzo 2006.

Rispondendo alle domande del formulario, il curante ha indicato che lo stato di salute dell'assicurato era suscettibile di peggioramento, che la sua capacità lavorativa non poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari e che era inidoneo alla guida. Riguardo alle risorse fisiche, ha rilevato che l'interessato poteva molto sovente sollevare e portare pesi anche pesanti come pure camminare anche per lunghi tragitti, mentre non poteva mai maneggiare attrezzi sia leggeri sia pesanti, come pure mai assumere posizioni corporee con rotazioni, stare seduto chinato, eretto chinato, inginocchiato, con le ginocchia flesse, seduto ed in piedi per lungo tempo. Dal profilo psichico, la capacità di concentrazione, di comprensione, di adeguamento e la caricabilità erano tutte limitate, osservando che le condizioni psichiche rendevano impossibile qualsiasi attività lavorativa. Infine, ha evidenziato che la ricerca incessante di sostanze psicoattive, l'instabilità caratteriale, l'inaffidabilità e la tendenza alla manipolazione rendevano impossibile una riqualifica o una riformazione.

Il 18 marzo 2008 (doc. AI 71) il perito dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha redatto il suo rapporto dopo avere esaminato la documentazione messa a sua disposizione ed avere avuto un colloquio con il paziente il 5 marzo 2008.

L'esperto del Centro peritale per le assicurazioni sociali ha esposto l'anamnesi personale e familiare, sociale e lavorativa, patologica remota e psicopatologica dell'assicurato, riassumendo essenzialmente il suo istoriato quale tossicodipendente iniziato a 14 anni, mentre a 27 ha effettuato il primo tentativo di cura metadonica che durava tuttora, ma che è stato pure accompagnato dall'assunzione continua di sostanze stupefacenti; quale lavoratore, ha iniziato l'apprendistato presso la ditta paterna e ad essa è sempre ritornato per brevi momenti, ma a fasi molto alterne. Nel 1987 ha avuto una figlia da una convivenza con una ragazza tossicodipendente, mentre da quattro anni l'interessato conviveva con un'altra compagna, anch'ella in cura metadonica e grazie alla quale da un anno e mezzo non consumava più né eroina né cocaina. La madre dell'assicurato ha confermato tutto ciò.

Lo specialista ha poi riassunto tutti i precedenti atti medici dei colleghi dal 2001 fino al 2008 ed ha esposto i dati soggettivi dell'assicurato, il quale non ha descritto particolari problemi psichici, ma, anzi, sosteneva di sentirsi emotivamente meglio rispetto al passato, visto che da un anno e mezzo avrebbe interrotto l'assunzione di eroina e cocaina. Al proposito, lo screening generico per le droghe effettuato quel pomeriggio ha dato positività al metadone ed al tetraidrocannabinolo, mentre è stata accertata la negatività per tutte le altre sostanze. Negli ultimi tempi si sarebbe occupato di giardinaggio e di lavori agricoli, o ancora della manutenzione del bosco di proprietà del padre, verso il quale è parso che la conflittualità fosse diminuita, anche se ha espresso giudizi ambivalenti: da un lato era riconoscente alla famiglia per il sostegno che a volte gli offriva, dall'altro lato avrebbe voluto essere più autonomo e non dovere chiedere nulla per non doversi sdebitare, come fare dei lavori per loro, come attualmente con il bosco. Ha affermato di avere ancora un grande interesse per i cavalli e la barca a vela. Quanto alla prospettiva di tornare a lavorare mezza giornata presso la ditta paterna, ciò gli risultava improponibile, visto che in passato le sue idee innovative non sono state accettate.

Dal lato oggettivo, l'esperto ha effettuato un esame psichico descrivendo il profilo generale, sensorio e coscienza (lucido, al momento della consultazione non presentava alterazioni dello stato di coscienza che fossero riconducibili ad un utilizzo di sostanze stupefacenti), atteggiamento (tranquillo, collaborante, colloquiale), attenzione e concentrazione (non sono stati rilevati deficit né d'attenzione né di concentrazione, l'assicurato era presente, partecipativo e rispondeva prontamente durante tutto il colloquio, la memoria era integra), intelligenza e linguaggio (nella norma, eloquio spontaneo con nessi logici conservati, era in grado di ascoltare e comprendere l'interlocutore, fornendo risposte appropriate e coerenti), umore ed affettività (il tono dell'umore era in asse e dal punto di vista affettivo l'assicurato non presentava significative quote di ansia libera, era in grado di esprimersi anche con momenti di serenità, soddisfazione ed ironia), pensiero (non v'erano disturbi né rispetto ai contenuti né riguardo alla forma, non sono state rilevate tematiche di colpa; al contrario, l'assicurato tendeva a minimizzare la sua responsabilità riguardo alle azioni antisociali commesse in passato, attribuendo ogni colpa alla sua pregressa tossicodipendenza da eroina; la modalità della narrazione dei furti avvenuti in passato oscillava tra l'ironia marcata ed un atteggiamento piuttosto immaturo ed irresponsabile), percezione (non v'erano indizi di alterazioni della sfera percettiva), istintualità (istinto vitale conservato, libido nella norma, appetito nella norma, riposo notturno normale), capacità di critica e di giudizio (l'assicurato non è parso particolarmente consapevole del proprio problema di personalità. Tendeva a minimizzare le sue responsabilità rispetto alle scelte sbagliate del passato. È portato ad ignorare qualsiasi vissuto di colpa, con conseguente negligenza delle norme e degli obblighi sociali. Trascurare le regole sembrava naturale, perciò se ci sono stati in passato degli errori, la responsabilità doveva essere ricercata in fattori esterni. Riguardo al suo impegno lavorativo, non riteneva che il suo carattere lo avesse mai realmente ostacolato, ma pensava di avere delle limitazioni esclusivamente sul piano fisico, con debolezza marcata. Appariva incostante, con una bassa tolleranza alle frustrazioni, soprattutto quando si trattava di mantenere un impegno nel tempo) e l'attendibilità (buona).

La diagnosi era di disturbo di personalità antisociale (ICD10-F60.2); sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuto all'uso di oppioidi; sindrome di dipendenza attualmente in regime di mantenimento controllato clinicamente (metadone) e dipendenza da cannabis, a quel momento stava usando la sostanza, uso continuo (ICD10-F11.22 e ICD10-F12.25).

Nella discussione, il perito ha rilevato che si trattava di un assicurato che sin dall'adolescenza ha sviluppato una politossicodipendenza che si è mantenuta, con andamento altalenante, nel corso degli anni, salvo un'astensione di due anni dalle droghe pesanti, in occasione della nascita della figlia. Per compiacere la volontà della sua attuale compagna, da un anno e mezzo l'assicurato era in astinenza dalla cocaina e dall'eroina, mentre consumava ancora in maniera continuativa la cannabis. Inoltre, da quattro anni l'assicurato stava portando avanti con alti e bassi questa convivenza, che ha definito foriera di soddisfazioni e che, anche la madre, reputava importante e fondamentale.

Il quadro clinico, coerentemente con la ricostruzione anamnestica, rendeva lecito confermare la diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità antisociale formulata nella prima perizia dal dr. med. __________. In assenza di qualsiasi percorso terapeutico, peraltro non desiderato dall'assicurato, il disturbo di personalità non era migliorato. Tuttavia, l'astinenza da droghe pesanti e la stabilità relazionale da quattro anni, unitamente al ridimensionamento della conflittualità nei confronti della famiglia, verso la quale ora l'interessato manifestava sentimenti di gratitudine, permettevano di ritenere che tale disturbo di personalità non fosse neanche peggiorato, rimanendo quindi stazionario. La perizia psichiatrica ha anche permesso di escludere dei disturbi psichici maggiori e di escludere dei danni permanenti dovuti alla tossicodipendenza. L'assicurato presentava infatti delle risorse cognitive integre, che gli consentivano di interagire in maniera lucida ed efficace con gli altri e con il mondo esterno. Inoltre, negli ultimi mesi svolgeva l'attività di giardinaggio con la pulizia di un bosco del padre, dove utilizzava regolarmente attrezzi pericolosi quali motosega, scuri, ecc. e dove esplicava almeno per tutta la mattina un'attività fisica impegnativa. Anche dal profilo sociale l'assicurato non mostrava di essere compromesso, anzi, riusciva a mantenere da quattro anni una convivenza soddisfacente oltre che dei rapporti con amici con i quali condivideva diverse occasioni ricreative.

In conclusione, permanendo un disturbo della personalità sostanzialmente sovrapponibile a quanto diagnosticato dal dr. __________, il perito ha ritenuto che fosse invariata anche la percentuale di capacità lavorativa. Il problema dell'incostanza relazionale e dell'intolleranza alle frustrazioni dell'assicurato era un problema che durava da tempo e che non lo ha reso, di per sé, incapace di produrre un rendimento lavorativo.

Quali conseguenze sulla capacità di lavoro, dunque, l'inabilità lavorativa è stata fissata nel 50% continuativamente dalla prima valutazione psichiatrica per l'UAI, ossia quella del dr. __________, il quale nel 2002 l'aveva stabilita nel 50%.

Quanto alle conseguenze sulla capacità d'integrazione, interventi di integrazione non entravano in considerazione vista la scarsa volontà dell'assicurato che, in linea con la sua caratteropatia, non se la sarebbe sentita di investire su progetti strutturati. L'assicurato rimaneva capace di svolgere altre attività lucrative nella misura residua del 50%.

2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora rilevare che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritiene che le valutazioni del perito medico psichiatra interpellato nel 2008 dall'UAI in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata.

Questo rapporto peritale, redatto il 18 marzo 2008 e quindi anche ultimo certificato agli atti in ordine di tempo, dà infatti un chiaro quadro delle condizioni di salute dell'insorgente e pertanto, come tale, va posto alla base del presente giudizio.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Centro peritale per le assicurazioni sociali, e per esso ad uno specialista FMH in psichiatrica e psicoterapia. Questo perito ha visitato personalmente il paziente ed ha quindi potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull'anamnesi, sullo status del ricorrente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.

Il TCA osserva che successivamente alla perizia non sono più giunti ulteriori certificati da parte dei medici curanti del ricorrente.

L'ultimo risale infatti al 21 giugno 2007 ed è stato allestito dal dr. med. __________, peraltro su invito dell'Ufficio assicurazione invalidità nell'ambito della procedura di revisione appena avviata d'ufficio. In questo senso, le affermazioni dell'assicurato secondo cui le sue condizioni di salute sarebbero notevolmente peggiorate – rispetto al 2005 - si basano soltanto su questo certificato medico e sulla relativa interpretazione, mentre alcuna posizione è stata presa in seguito riguardo alla perizia del 18 marzo 2008. Vero è che l'assicurato ha espresso le sue lamentele in proposito nel suo atto ricorsuale, censure che, occorre però evidenziare, sono piuttosto di carattere fattuale e fors'anche soggettivo, mentre nessuna opinione medica, ossia né da parte di uno specialista del ramo né da parte del suo medico curante, è stata formulata in merito al summenzionato referto peritale. Si può dunque affermare che il parere del perito, peraltro esperto in materia, è rimasto incontestato dal profilo specialistico.

E questa circostanza è di fondamentale importanza.

In merito alla valutazione del ricorrente per quanto concerne le sue patologie psichiche, questo Tribunale rileva che le diagnosi formulate dal dr. __________ e dal dr. __________ apparentemente si sovrappongono, trattandosi di sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive e da gravi disturbi comportamentali da una parte e di sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi, sindrome di dipendenza da metadone e disturbo di personalità antisociale dall'altra parte.

Va comunque rilevato che al momento della perizia del marzo 2008 è stato accertato mediante specifici esami medici che il ricorrente non faceva più uso da un anno e mezzo (ancorché sia emerso il consumo di altre sostanze) di cocaina e di eroina. Questa circostanza ha sicuramente contribuito a migliorare con il tempo lo stato di salute dell'interessato ed a far sì – e conseguentemente a rendere credibile - che un anno dopo la stesura del referto da parte del suo medico curante (nel 2007), ovvero al momento della visita peritale (nel 2008), egli non presentasse più dei disturbi psichici gravi, come sono stati definiti dal suo medico curante, peraltro non specialista in materia. È stata invece confermata la diagnosi di disturbo di personalità antisociale, già formulata nella prima perizia che l'Amministrazione nel 2002 ha affidato al dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Inoltre, la differenza fra i referti del 2007 rispettivamente del 2008 dei summenzionati medici risiede nella valutazione globale dello stato di salute dell'insorgente. In effetti, il perito dr. __________ ha sì riscontrato un quadro clinico che, coerentemente con la ricostruzione anamnestica, rende lecito confermare la diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità giacché, senza un adeguato trattamento terapeutico, questo disturbo non è migliorato rispetto alla precedente valutazione del 2002. Comunque, lo psichiatra ha ben evidenziato che questo disturbo non è nemmeno peggiorato, alla luce del fatto che – fattore, questo, molto importante, soprattutto visto che l'assicurato è tossicodipendente da trent'anni - da un anno e mezzo il ricorrente era in astinenza da droghe pesanti – circostanza, questa, confermata da specifici esami medici - e da quattro anni viveva una stabile relazione sentimentale con una persona che l'aveva proprio spronato ad abbandonare le droghe pesanti. Oltre a ciò, anche la sua conflittualità nei confronti dei suoi genitori era diminuita ed addirittura si era trasformata in sentimenti di gratitudine.

V'è da rilevare, ancora, che la perizia psichiatrica del marzo 2008 ha permesso di escludere dei disturbi psichici maggiori e soprattutto dei danni permanenti dovuti alla tossicodipendenza di lunga durata. Infatti, le risorse cognitive del ricorrente erano integre e gli permettevano di interagire in maniera lucida ed efficace con terze persone. Al proposito, è opportuno osservare che l'esame psichico ha infatti constatato una persona lucida, orientata nei quattro domini, che al momento della consultazione non presentava alterazioni dello stato di coscienza che fossero riconducibili ad un utilizzo di sostanze stupefacenti. L'atteggiamento dell'assicurato era tranquillo, collaborante e colloquiale; nemmeno v'erano deficit dell'attenzione né di concentrazione e la memoria era integra; l'eloquio era spontaneo con nessi logici conservati, fluente, rispettoso delle pause del discorso; l'interessato era in grado di ascoltare e comprendere il perito, fornendo risposte appropriate e coerenti; nemmeno sono stati riscontrati indizi di alterazioni della sfera percettiva, neppure disturbi del pensiero né rispetto ai contenuti né riguardo alla forma.

Questo quadro, quindi, si discosta molto da quanto è stato evidenziato nell'atto ricorsuale, e meglio:

" Eufemisticamente verrebbe da chiedere a tale medico, ma non certo da augurarglielo, di provare lui a vivere accanto ad una persona come RI 1, o meglio ancora di assumerlo quale dipendente, non in un raro momento di apparente tranquillità come quello che egli ha saputo creare durante il loro colloquio, ma appunto nella sua quotidianità, giorno per giorno, siamo certi che cambierebbe radicalmente opinione, e sicuramente modificherebbe le citate affermazioni, come pure le sue inaccettabili conclusioni secondo cui "Il problema dell'incostanza relazionale e dell'intolleranza alle frustrazioni dell'A è un problema che dura da tempo e che non lo ha reso, di per sé, incapace di produrre un rendimento lavorativo": su cosa fonda il dr. __________ tale sua conclusione, avversa a tutte le risultanze agli atti ed al suo stesso referto?

Unicamente sulle presunte, contestate ed irrilevanti esse sole circostanze secondo cui "l'assicurato presenta delle risorse cognitive integre, che gli consentono di interagire in maniera lucida ed efficace con gli altri e con il mondo esterno (referto dr. __________ pag. 8)

ciò che il ricorrente contesta integralmente e che va esattamente nel senso opposto di tutte le risultanze mediche e fattuali (ivi com-prese quelle di cui al suo referto medico) come sopra esposto -,

e secondo cui "anche dal punto di vista sociale, l'A non mostra di essere compromesso, anzi riesce a mantenere, oltre che una convivenza soddisfacente da 4 anni, anche dei rapporti con amici, con i quali condivide diverse occasioni ricreative" (referto dr. __________ pag. 8) ciò che pure il ricorrente contesta, al di là di generiche frequentazioni di occasionali amici e che comunque nulla toglie al suo grave disturbo della personalità ed alla sua totale ingestibilità sul piano personale e professionale ed alla sua totale incapacità di lavoro.

Del resto lo stesso Dr. __________, pronunciandosi in merito alle conseguenze sulla capacità di integrazione, contraddice le sue conclusioni appena esposte, negando senza riserve che possano entrare in considerazione interventi di integrazione.

E' pertanto in modo puramente fantasioso ed arbitrario rispetto all'intera situazione ed a quanto sopraesposto, aprioristico e strumentale per negare un diritto sacrosanto in epoche di ristrettezze dell'assicurazione AI, che il dr. __________, e con esso l'Ufficio AI mediante la decisione impugnata, possono ritenere RI 1 inabile al lavoro al 50% "nell'attività attuale o quella da ultimo svolta", quale ? su quale base ? come pure ritenere che egli rimane capace di svolgere attività lucrativa nella misura del 50% "per altre attività" quale ? su quale base?, allorché egli è manifestamente totalmente inabile ed incapace al lavoro per e nell'ambito di qualsiasi attività. (…)".

A quest'ultimo proposito è opportuno osservare che al momento della contestata perizia, il ricorrente ha ammesso che da alcuni mesi dedicava le sue mattine a lavorare 4-5 ore gratuitamente, eseguendo lavori di giardinaggio nel bosco di proprietà del padre, utilizzando una motosega e la mazza per spaccare il legno. Questi lavori sono indubbiamente pesanti dal profilo fisico, sia di per sé stessi sia per la durata con cui vengono svolti. Inoltre, essi sono particolarmente pericolosi visti gli attrezzi utilizzati e, non di meno, per i noti problemi psichici dell'assicurato.

Questo stato di fatto, d'avviso del TCA, ha quindi smentito la censura del ricorrente stesso secondo cui egli non sarebbe in grado di svolgere alcuna attività lucrativa nemmeno in misura del 50%.

2.11. Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 10), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito scelto dall'Ufficio AI, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente e dall'Ufficio AI. Le sue conclusioni possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, molto approfondite e prive di contraddizioni.

Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

In merito al referto del dr. __________ del 21 giugno 2007 va inoltre osservato che lo stesso è comunque meno completo e dettagliato di quello redatto dall'esperto dr. __________.

Tutto ben considerato, visti in particolare i miglioramenti del ricorrente riguardo sia all'assunzione di droghe sia in campo relazionale con i genitori e con terze persone, a mente di questo Tribunale, vanno fatte proprie le conclusioni a cui è giunto il perito, ovvero che lo stato di salute psichico dell'insorgente non sia effettivamente peggiorato - nemmeno in maniera rilevante - dall'ultima decisione di conferma del grado d'invalidità (doc. AI 48), così da non permettere la modifica del suo grado di capacità lavorativa rispettivamente di guadagno.

Va al proposito evidenziato che già nella precedente decisione dell'11 agosto 2005 l'Ufficio AI aveva ritenuto un grado di incapacità lavorativa dell'insorgente del 50% in qualsiasi attività e questa determinazione è cresciuta incontestata in giudicato.

L'ultimo perito interpellato ha poi attestato nel marzo 2008 che dalla prima valutazione medica, effettuata dal dr. med. __________ nel 2002, il grado d'incapacità lavorativa è del 50%.

Ne discende, dunque, che dal momento della decisione di rifiuto di aumento del grado d'invalidità della rendita all'emanazione della decisione di pari contenuto del 15 maggio 2008, lo stato di salute del ricorrente è rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare un'attività lucrativa sempre nella misura del 50% in qualsiasi attività e quindi il grado d'invalidità va anch'esso fissato nel 50% (STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, consid. 4.5; DTF 114 V 310 consid. 3a), con conseguente diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

Una diversa interpretazione, in assenza di specifica documentazione medica, non può essere ritenuta.

Il TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a quello individuato dal perito dell'UAI. Il ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito, dato che il certificato medico a cui si è riferito, quello del suo medico curante, è antecedente il referto peritale ed è meno specifico e minuzioso di quello allestito dall'esperto psichiatra.

Di conseguenza, è a giusta ragione che l'Ufficio AI ha nuovamente deciso che non vi fossero le premesse per un aumento del grado d'invalidità precedentemente fissato al 50%.

Stanti così le cose, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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Gerichtsentscheide

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