Raccomandata
Incarto n. 32.2007.398
cr/sc
Lugano 9 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1948, di professione infermiera, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2002 (doc. 16/1-4).
1.2. A conclusione della procedura di revisione del maggio 2006, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 9 luglio 2007 (doc. 55), poi confermato con decisione del 23 novembre 2007 (doc. 69/1-8), l'Ufficio AI, riconosciuto un peggioramento dello stato di salute dell’interessata, ha aumentato da mezza a tre quarti la rendita di invalidità spettante all’assicurata.
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità (I).
Sostanzialmente l’assicurata ha rilevato di non potere più svolgere alcuna attività lavorativa, aggiungendo che “gli esiti degli accertamenti hanno portato a stabilire che l’inabilità lavorativa dell’assicurata fosse del 70% nella propria funzione a cui si aggiunge un 30% per diminuito rendimento globale”.
Ella ha inoltre contestato la perizia del SAM, che a suo avviso contiene diversi errori e non può quindi essere ritenuta probante, chiedendo, se del caso, che venga ordinata una perizia neutra.
L’assicurata ha poi criticato il raffronto dei redditi effettuato dall’amministrazione, dato che lo stesso Ufficio AI ha considerato altamente problematico per l’interessata reperire una nuova professione, di modo che, a suo avviso, non può essere ritenuto, quale reddito da invalido, quello risultante dalla Tabella TA1.
Ella ha pure contestato il fatto che il reddito da invalido sia stato stabilito sulla base di 41.6 ore settimanali, anziché di 40 ore settimanali, corrispondenti alle ore lavorative settimanali della sua precedente attività di infermiera.
A mente della ricorrente, quindi, procedendo al corretto confronto dei redditi, “applicando le riduzioni del 30% per l’incapacità medico teorica, l’8% già ammesso dalla decisione più un’altra percentuale di almeno il 10% per le condizioni oggettive di età e di impossibilità di accesso al mercato, il grado di invalidità raggiunge il 70% con diritto alla rendita intera”.
Infine, l’assicurata ha pure contestato il mancato riconoscimento di provvedimenti di ordine professionale, a causa dell’età avanzata e della mancanza di una formazione superiore, asserendo che tale modo di agire dell’amministrazione è contrario al principio della parità di diritti sancito dall’articolo 4 della Costituzione federale. (I).
1.4. L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza della perizia del SAM e del confronto dei redditi effettuato, che ha portato ad un grado di invalidità del 63%, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 10 marzo 2008 il rappresentante dell’interessata ha osservato di rinunciare, per economicità di diritto, ad apportare ulteriori prove, limitandosi ad affermare che “la tematica riguardante la discriminazione tra assicurati, con riferimento alle persone di una certa classe di età, meriti da parte del Tribunale una puntuale risposta” (VI).
Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha aumentato, in sede di revisione, da mezza a tre quarti la rendita di invalidità di cui è al beneficio l’interessata.
L’assicurata, per contro, ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera di invalidità. Ella ha pure contestato la mancata concessione di provvedimenti di ordine professionale.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 27 agosto 2002 (doc. 2/1-7), l’Ufficio AI, sulla base degli atti medici all’incarto e della valutazione medico fiduciaria eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicurazione malattia, aveva considerato l’assicurata “inabile al lavoro al 50% in ogni tipo di attività, anche se leggera ed adeguata, per diminuito rendimento e affaticabilità a seguito della patologia gastro-intestinale oltre che psichiatrica” (doc. 13-1).
Nell’ambito della perizia del 23 gennaio 2002, il dr. __________, specialista FMH in medicina interna, dopo aver posto le diagnosi di “cirrosi epatica (di probabile origine etilo-tossica); disturbo depressivo cronico in trattamento; ipertensione arteriosa in trattamento; asma bronchiale; stato dopo trauma alla spalla destra in agosto 2001”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% a partire dal 13 novembre 2001, allorquando ella ha potuto riprendere, al 50%, la sua abituale attività di infermiera presso una casa per anziani, aggiungendo che “non è escluso che l’incapacità lavorativa del 50% assuma carattere definitivo. Sarà compito dei medici curanti valutare nel corso della primavera l’eventuale possibilità di un aumento della capacità lavorativa, che in ogni caso non potrà raggiungere il 100%” (doc. 2-56 inc. cassa malati).
Sulla base delle conclusioni del dr. __________ del SMR, con decisione del 1° settembre 2003 (doc. 16), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1° agosto 2002.
2.8. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono l’assegnazione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità.
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel mese di novembre 2007 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, riconosciuto dall’UAI, è tale da giustificare l’aumento della rendita da mezza a tre quarti, come operato dall’amministrazione, o se, invece, si giustifica l’attribuzione di una rendita intera, come preteso dall’assicurata.
Al riguardo, va infatti rilevato che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 1° settembre 2003.
Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto peritale del 23 gennaio 2002 del dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia.
Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel mese di maggio 2006 (doc. 19-1), l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è rimasto invariato.
Il medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel suo rapporto medico del 29 maggio 2006, posta la diagnosi di “sindrome lombovertebrale importante esacerbata su gravi alterazioni degenerative in tutto il rachide lombare” da marzo 2006, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% dall’8 marzo 2006 (doc. 21-1).
Rispondendo ad una esplicita richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), in merito al decorso delle patologie dell’interessata nei mesi precedenti e al grado di capacità lavorativa della stessa sia nell’attività di infermiera, che in attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute (doc. 26-1), il dr. __________, con scritto del 21 settembre 2006, ha comunicato che il decorso è stazionario e che non vi è alcuna possibilità di riprendere l’attività di infermiera. Il dr. __________ ha poi indicato che, a suo modo di vedere, il grado di capacità lavorativa dell’interessata in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, è al massimo del 25% (doc. 28-1).
Sulla base di queste risposte, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 5 ottobre 2006, ha ritenuto necessario l’esperimento di una perizia pluridisciplinare (gastroenterologica, reumatologica e psichiatrica), affidata al SAM (doc. 29-1)
L’UAI ha quindi affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella gastroenterologica (dr. __________), quella pneumologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 16 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome lombo-vertebrale cronica su alterazioni statiche della colonna vertebrale, in particolar modo una scoliosi a forma di S sinistro-convessa nella zona lombare, con alterazione scoliotica importante a corto raggio; disturbo di assimilazione lombosacrale con sacralizzazione simmetrica di L5; presenza di alterazioni degenerative a carattere osteocondrosico diffuse a tutta la colonna lombare con in particolare interessamento del segmento L3-L4 e L4-L5, con fenomeno di vacuum a livello L3-L4 e iniziale spondilosi e importante spondilartrosi; rhizartrosi bilaterale, nonché poliartrosi delle dita delle mani” (doc. 45-30).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata, sulla base delle patologie evidenziate a livello della colonna vertebrale e delle conseguenti limitazioni funzionali, inabile al lavoro al 70% nella sua precedente professione di infermiera presso una casa di riposo per anziani, che comporta soprattutto oneri gravosi (come occuparsi dell’igiene personale dei pazienti, di vestirli e cambiarli, così come del cambio dei letti) con un’attività di tipo prettamente infermieristico sostanzialmente ridotta (doc. 45-31).
Il dr. __________ ha per contro considerato l’interessata abile al lavoro al 70% in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, giustificando la riduzione del rendimento con il fatto che “la paziente abbisogna di pause supplementari e, nell’ambito del possibile, della possibilità di sdraiarsi per circa 30 minuti all’inizio del pomeriggio. Vi è per questo motivo una limitazione della redditività nella forma del 30%”. Il dr. __________ ha poi aggiunto che “un’attività professionale quale infermiera addetta per esempio ad un reparto di oftalmologia, di ORL, addetta all’informazione nell’ambito della prevenzione oppure quale infermiera per gruppi diabetici o addetta prevalentemente a delle attività di tipo tecnico come l’esecuzione di elettrocardiogrammi, prelievi del sangue, attività nell’ambito dell’esecuzione di funzioni polmonari o altro, sarebbe possibile ancora nella forma del 70%” (doc. 45-32).
L’aspetto gastroenterologico è invece stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in gastroenterologia, il quale, nel suo referto del 10 aprile 2007, poste le diagnosi di “cirrosi epatica post-etilica Child A (con 5 punti); colecistolitiasi asintomatica”, ha considerato che, dal punto di vista strettamente gastroenterologico, l’interessata presenta un’incapacità lavorativa del 30%, che non dovrebbe aumentare di molto nel prossimo futuro (doc. 45-35).
L’aspetto pneumologico è stato approfondito dal dr. __________, Capo-Servizio del Servizio di pneumologica dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel suo referto peritale del 18 aprile 2007, poste le diagnosi di “asma bronchiale allergica anamnestica; probabile BPCO su tabagismo (40 py)”, ha considerato l’interessata, dal punto di vista pneumologico, abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività e in altre attività leggere o medio-leggere, senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie (doc. 45-21+22).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto del 24 marzo 2007, ha indicato che lo stile interpersonale e il funzionamento dell’interessata sono adeguati, motivo per il quale non si rilevano elementi sintomatici di interesse psichiatrico degni di nota (doc. 45-37). La dr.ssa __________ ha quindi considerato l’assicurata, dal profilo strettamente psichiatrico, pienamente abile al lavoro sia nella sua attività di infermiera, sia in altre attività, compatibili con il suo livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali (doc. 45-38+39).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 15 maggio 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lombo-vertebrale cronica su alterazioni statiche della colonna vertebrale, in particolar modo una scoliosi a forma di S sinistro-convessa nella zona lombare, con alterazione scoliotica importante a corto raggio; disturbo di assimilazione lombosacrale con sacralizzazione simmetrica di L5; presenza di alterazioni degenerative a carattere osteocondrosico diffuse a tutta la colonna lombare con in particolare interessamento dei segmenti L3-L4 e L4-L5, con fenomeno di vacuum L3-L4, iniziale spondilosi ed importante spondilartrosi; 2. cirrosi epatica post-etilica Child A (con cinque punti)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “rizartrosi bilaterale, nonché poliartrosi delle dita delle mani; sospetta osteoporosi (da accertare); leggera polineuropatia di origine verosimilmente post-etilica; asma bronchiale allergica anamnestica; probabile BPCO su tabagismo (40 py); colecistolitiasi asintomatica” (doc. 45-13).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 30% nella sua precedente attività di infermiera presso una casa per anziani (doc. 45-16), ma abile al lavoro al 70% nell’attività di infermiera addetta ad esempio ad un reparto di oftalmologia, di ORL, all’informazione nell’ambito della prevenzione oppure quale infermiera per gruppi diabetici o addetta prevalentemente a delle attività di tipo tecnico (esecuzione di ENG o di funzioni polmonari, preliei del sangue, ecc.) (doc. 45-17).
I medici del SAM hanno inoltre considerato l’assicurata abile al lavoro al 70% in un’attività lavorativa ergonomicamente adatta alla colonna vertebrale, che consenta all’interessata di alternare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione e che sia rispettosa delle sue limitazioni funzionali (doc. 45-17).
Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni dell’8 giugno 2007, ha osservato:
" Infermiera.
Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 3 e 4.2007 (reumatologico, psichiatrico, gastroenterologico e pneumologico) e personalmente ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.
Come da SAM, le patologie con influsso sulla capacità lavorativa sono:
sindrome lombo-spondilogena cronica e
cirrosi epatica Child A
Si giustifica a livello medico:
nella sua attività IL 70% dal 3.2006 a carattere definitivo prevalentemente per il problema locomotorio e gastrointestinale;
in attività adeguate (vedi punto 9 della perizia SAM) IL 30% per diminuito rendimento globale sull’arco di tutta una giornata di lavoro.
Per il futuro non sono da aspettarsi miglioramenti tali da portare a miglioramento della capacità lavorativa medico-teorica.
Revisione è indicata solo sul lungo periodo e solo ai fini burocratici assicurativi.” (Doc. 47-1)
L’assicurata ha contestato il progetto di decisione dell’UAI di aumentare a tre quarti la mezza rendita di cui beneficiava, trasmettendo all’amministrazione un certificato medico del 10 luglio 2007 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna e endocrinologia, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 4 luglio 2007 al 4 agosto 2007 (doc. 56-1) e un ulteriore certificato del 6 agosto 2007, con il quale ha certificato un’inabilità lavorativa del 100% dal 4 agosto 2007 al 4 settembre 2007 (doc. 57-1). L’assicurata ha pure trasmesso un certificato del 3 settembre 2007 del dr. __________, del seguente tenore:
" Diagnosi:
sindrome lombovertebrale cronica dolorosa su grave degenerazione della colonna lombare e sacrale
cirrosi epatica Child A
asma bronchiale
Ad 1) la situazione permane stazionaria; la paziente presenta costantemente uno stato di dolori invalidanti alla schiena malgrado terapia medicamentosa e fisioterapeutica.
Considerato il quadro clinico non ritengo assolutamente pensabile una reintegrazione nel mondo del lavoro. La paziente non può effettuare alcun tipo di attività senza accusare dolori alla schiena.” (Doc. 61-3)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 28 settembre 2007, ha osservato:
" A mio giudizio le osservazioni di tipo medico (non entro nel dettaglio delle osservazioni rispetto al calcolo economico) che sono state inoltrate in fase di audizione alla decisione del 9 luglio 2007 sono insufficienti e quindi anche essendo di parte non permettono di variare la valutazione globale plurispecialistica neutrale del SAM che ha considerato il decorso clinico, la visita medica dettagliata e una conclusione razionale sulle esigibilità.” (Doc. 63-1)
In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione del 23 novembre 2007, con la quale l’UAI le ha aumentato da mezza a tre quarti la rendita di invalidità a cui ha diritto, senza tuttavia produrre nuovi referti medici a sostegno della sua pretesa di poter beneficiare di una rendita intera di invalidità (I).
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Nella fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.7. e 2.8.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.9.), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessata, dal mese di marzo 2006, abile al 70% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, come stabilito dai medici del SAM. Queste conclusioni sono peraltro state condivise anche dal dr. __________ del SMR.
Nel caso concreto, il TCA constata che, sulla base di quanto valutato dai medici del SAM nella perizia del 15 maggio 2007, vi è stato, rispetto alla precedente decisione del 1° settembre 2003 (con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita (grado di invalidità del 50%) dal 1° agosto 2002, cfr. doc. 16/1-5), un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, che la rende inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di infermiera presso una casa per anziani, ma abile al lavoro al 70% in altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Per i motivi di seguito esposti, questo Tribunale non ha motivo di distanziarsi dalla valutazione peritale pluridisciplinare dei medici del SAM.
Quanto alla patologia pneumologica di cui è affetta l’assicurata, alla perizia del dr. __________ del 18 aprile 2007, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
Nel suo referto peritale pneumologico del 18 aprile 2007, il dr. __________, poste le diagnosi di “asma bronchiale allergica anamnestica e di probabile BPCO su tabagismo (40 py)”, ha evidenziato che l’assicurata può presentare, dal profilo medico-teorico pneumologico, un’incapacità lavorativa per lavori fisici pesanti o medio-pesanti, mentre invece è da considerare pienamente abile al lavoro in attività fisiche leggere o medio-leggere, come quella di infermiera in una casa per anziani (doc. 45-21).
Queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie pneumologiche con influsso sulla capacità lavorativa residua, possono essere fatte proprie dal TCA.
L’assicurata si è limitata a produrre, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 9 luglio 2007, un certificato del 3 settembre 2007 del dr. __________, il quale ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro, a causa, tra l’altro, dell’asma bronchiale di cui è affetta.
Il TCA constata, a tal proposito, che la diagnosi di asma bronchiale è stata posta anche dal dr. __________, il quale ha tuttavia considerato l’interessata pienamente abile al lavoro in attività fisiche leggere o medio-leggere.
Pertanto, a mente di questo Tribunale, dal certificato del medico curante, peraltro non specialista in materia, non emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti per poter mettere in dubbio le conclusioni dell'esperto (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.9.).
Per quanto concerne la patologia reumatologica, nel suo consulto peritale del 16 aprile 2007 il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome lombo-vertebrale cronica su alterazioni statiche della colonna vertebrale, in particolar modo una scoliosi a forma di S sinistro-convessa nella zona lombare, con alterazione scoliotica importante a corto raggio; disturbo di assimilazione lombosacrale con sacralizzazione simmetrica di L5; presenza di alterazioni degenerative a carattere osteocondrosico diffuse a tutta la colonna lombare con in particolare interessamento del segmento L3/L4 e L4/L5, con fenomeno di vacuum a livello L3/L4 e iniziale spondilosi e importante spondilartrosi; rizartrosi bilaterale, nonché poliartrosi delle dita delle mani”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di infermiera presso una casa per anziani, ma abile al lavoro al 70% in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 45-33).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni del perito reumatologo, che non sono del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Va infatti sottolineato che il referto del 3 settembre 2007 del dr. __________ non apporta nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica approfondita e ben motivata del dr. __________. Il dr. __________ si è infatti limitato a ribadire la diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica dolorosa su grave degenerazione della colonna lombare e sacrale”, già posta anche dal perito, giungendo tuttavia ad una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa residua - a suo avviso nulla – senza ulteriori specificazioni.
Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.
L’aspetto gastroenterologico è stato invece valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto specialistico del dr. __________, il quale, nel suo rapporto peritale del 10 aprile 2007, dopo avere riscontrato la presenza di una cirrosi epatica post-etilica Child A e di una colecistolitiasi asintomatica, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 30% (doc. 45-35).
Il dr. __________ ha rilevato che la prognosi per quanto concerne la situazione epatica è buona fintanto che l’assicurata resta astinente (doc. 45-35).
Questa valutazione peritale non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire ulteriormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, per cui può essere approvata dal TCA.
Tale non può certo essere considerato lo scritto del 3 settembre 2007 del dr. __________, il quale si è limitato a porre, tra le altre, la diagnosi di “cirrosi epatica Child A”, ritenendo l’interessata totalmente inabile al lavoro, senza fornire ulteriori spiegazioni. In assenza di ulteriori patologie invalidanti, questo Tribunale ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo gastroenterologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.
Infine, l’aspetto psichiatrico è stato valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto specialistico della dr.ssa __________, la quale, nel suo rapporto peritale del 24 marzo 2007, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro, non ritenendo presenti elementi sintomatici di interesse psichiatrico degni di nota (doc. 45-37).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi neanche da questa valutazione peritale, che del resto non è stata smentita, in sede ricorsuale, da altri certificati medici specialistici attestanti l’esistenza di patologie psichiatriche invalidanti.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In conclusione, poiché la perizia del SAM rispetta i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, considerato il peggioramento dello stato di salute dal profilo reumatologico, richiamato peraltro l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di marzo 2006, l’assicurata presenta una incapacità lavorativa del 70% nella sua professione, ma una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Da notare, al riguardo, che non si può considerare, come preteso in sede ricorsuale, che l’interessata sia inabile totalmente al lavoro, dato che “gli esiti degli accertamenti hanno portato a stabilire che l’inabilità lavorativa dell’assicurata fosse del 70% nella propria funzione a cui si aggiunge un 30% per diminuito rendimento globale” (I).
Come sopra esposto, dalla perizia del SAM è emerso che l’assicurata è inabile al 70% nella sua professione di infermiera presso una casa per anziani, ma abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate.
La diminuzione del rendimento del 30% si riferisce quindi allo svolgimento di attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali e non può essere sommata alla percentuale di inabilità lavorativa del 70% concernente la precedente attività.
2.11. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Dal profilo medico, l’assicurata è stata ritenuta ancora abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate e nella professione di infermiera, ma non presso una casa di riposo, come in precedenza, bensì solo in determinati ambiti (in un reparto di oftalmologia o ORL, come addetta all’informazione nell’ambito della prevenzione, ecc., cfr. doc. 45-17).
Al riguardo, nel rapporto finale del 4 luglio 2007, il consulente IP ha osservato:
" (…)
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaia generica nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, finitura, controllo-sorveglianza del funzionamento e della qualità, … di piccoli elementi e fuori dalla catena di montaggio), che nel settore terziario (aiuto ufficio, ricezionista, …).
Possibilità di reperire un’attività nel campo infermieristico più adeguate rispetto all’attuale:
le possibilità concrete nel Cantone Ticino di reperire attività più idonee sono molto limitate.
L’assicurata dovrebbe evitare il contatto diretto con pazienti degenti e quindi in reparti di degenza (con letti).
Potrebbe svolgere attività ambulatoriali (day hospital) dove i pazienti vanno e vengono nello stesso giorno senza bisogno di assistenza fisica (es. centri ambulatoriali oncologici e per pazienti di Alzheimer).
Purtroppo le possibilità d’accesso a tali strutture, essendo di numero molto limitato, risultano improbabili. Inoltre, le competenze professionali necessarie, molto specialistiche, vengono maturate grazie ad esperienza nel settore specifico e con la frequenza di corsi specialistici.
Quindi non si può tenere in considerazione un reddito ipotetico da attività infermieristica più adeguata.” (Doc. 52-3)
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale concorda con la valutazione del consulente dell’UAI, il quale ha stabilito che i problemi di salute di cui è affetta l’assicurata non le permettono più lo svolgimento della propria attività professionale originaria, ma che occorra prendere in considerazione altre attività da lei ragionevolmente esigibili.
2.12. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che il peggioramento dello stato di salute risale al mese di marzo 2006).
2.13. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2006 in fr. 87’366.- (cfr. doc. A), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, Fondazione __________ di __________ (doc. 23/3-5).
2.14. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, l’utilizzo dei dati statistici federali da parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA, contrariamente a quanto preteso dal rappresentante legale dell’assicurata (cfr. doc. I).
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
L’assicurata, quale infermiera presso la Casa per anziani __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 87’366.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 55’507.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 85 “Sanità e servizi sociali”, livello di qualifica 4: fr. 4’437.-- X 12 mesi = 53’244.--, riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 55'506.87).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
Per inciso, va rilevato che la contestazione ricorsuale relativa all’importo del reddito da invalido - riportato dall’amministrazione, per il 2004, su 41.6 ore settimanali e non su 40, come preteso invece dal rappresentante dell’interessata (I) - non può essere condivisa dal TCA. Dalla tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2008, p. 90, risulta infatti che la durata settimanale normale del lavoro nelle imprese è stata, per il 2006 e per il 2007, di 41.7 ore settimanali.
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 35’194.32 (fr. 50'277.60 ridotti del 30%).
2.15. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.16. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale dell’8% per attività leggera (doc. 52-4).
L’assicurata ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa e alla quale dovrebbe essere aggiunta un’ulteriore riduzione del 10% “per le condizioni oggettive di età ed impossibilità di accesso al mercato” (I).
Va qui rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Egli può tuttavia farlo in presenza di validi motivi.
Ad esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto, osservando:
" 2.
2.1 Die Frage, ob die von der IV-Stelle angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden, dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag, liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE statistisch ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid dargelegt, die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer körperlich leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt; wegen der vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.
2.2 Die Vorinstanz hat damit entgegen der Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione dell’8% stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.
Innanzitutto, nel suo rapporto del 4 luglio 2007, il consulente IP ha stabilito una riduzione dell’8% per attività leggera, aggiungendo che “non si effettuano altre riduzioni in quanto vengono tenute in considerazione dalla valutazione medico-teorica” (doc. 52-4).
Questo Tribunale non condivide le motivazioni del consulente, laddove ha ritenuto che altre riduzioni sono già state prese in considerazione nella valutazione medica di una riduzione del rendimento del 30% stabilita dai medici del SAM.
Qui si tratta, al contrario, di valutare l’opportunità di apportare un’ulteriore riduzione, per tenere conto delle circostanze specifiche del caso di specie.
Sulla base della giurisprudenza citata (consid. 2.15.), una riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Il TCA rileva poi che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurata è stata sì giudicata in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 70%.
Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
" In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre, occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido - nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) - nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.
In conformità alla giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare in attività adeguate solo al 70%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del reddito statistico del 5% per tener conto del fatto che lavorando a tempo parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata.
Inoltre, occorre tener conto dell’età dell’assicurata, nata nel 1948.
Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, 5% per il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale e 5% per l’età) si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 50'277.60 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70%, ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 28'155.46 (fr. 35’194.32 - (fr. 35’194.32 x 20 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 87'366.-- (consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 67.77%, arrotondato al 68% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) al 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4. in fine).
Dal raffronto tra il reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 88'763.86 – ossia fr. 87’366 +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido di fr. 28’574.84 – ossia fr. 50'277.60 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di fr. 51'026.50 (secondo l’adeguamento all'indice dei salari nominali "Nominallohnindex"
Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad un aumento delle prestazioni, con l’attribuzione di tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 68%, a partire dal 1° giugno 2006 (al riguardo va evidenziato che l’attribuzione di tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 68%, va fatto risalire al mese di giugno 2006, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. In concreto, i medici del SAM hanno dichiarato l’assicurata inabile al lavoro al 70% nella sua professione, ma abile al lavoro al 70% in attività adeguate, a partire dal mese di marzo 2006, cfr. doc. 45-18).
2.17. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale (cfr. doc. 52-4).
Nel rapporto del 4 luglio 2007, infatti, il consulente ha indicato che “pur avendo un grado di invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa (30%), l’età dell’assicurata e l’iter scolastico-socio-professionale dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale” (doc. 52-4).
Questo Tribunale rileva comunque che il consulente IP, nel rapporto del 4 luglio 2007, ha sottolineato che “se ella identificasse un datore di lavoro in grado di garantirle l’assunzione dopo una formazione “ad hoc” massima di 3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa incrementare l’attuale capacità di guadagno. Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al collocamento” (doc. 52-4).
Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.18. L’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia “neutra” (I).
Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.19. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti