Raccomandata
Incarto n. 32.2007.386
LG/DC/sc
Lugano 18 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 novembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, precedentemente attiva in qualità di segretaria / casalinga, in data 17 dicembre 2004 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetta da “grave discopatia lombare” (doc. AI 1-5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare (doc. AI 55-1) a cura del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 20-1), con decisione su opposizione del 9 novembre 2007 (doc. AI 61-1), l’UAI ha confermato la propria precedente decisione del 23 maggio 2006 (doc. AI 26-7) respingendo la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
Sulla base della perizia del SAM del 28 settembre 2007 (a mente della quale l'assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni di segretariato e del 60% come casalinga), mediante l’applicazione del metodo misto (quota parte salariata: 50%; quota parte casalinga: 50%), l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato l’assistente sociale a suo tempo occupatasi dell’inchiesta a domicilio, ha confermato un grado d’invalidità globale del 14%.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di un’invalidità del 100% e la conseguente erogazione di una rendita intera a far tempo dal mese di agosto 2004, subordinatamente il riconoscimento di un’invalidità del 50% e la conseguente erogazione di una mezza rendita a far tempo dal medesimo periodo.
Nel proprio allegato ricorsuale l’insorgente ha contestato innanzitutto il metodo misto applicato dall’Ufficio AI per il calcolo dell’incapacità lavorativa e precisato che la ricorrente ha trovato nel 2004 un’attività lavorativa al 50% non per sua scelta, ma perché il suo stato di salute non le permetteva di lavorare al 100%.
In secondo luogo l’assicurata ha contestato la valutazione dei periti del SAM, in merito alla capacità lavorativa residua della ricorrente. A sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto il certificato medico del 7 dicembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. B) e la dichiarazione della Signora __________ (doc. C).
Da ultimo la ricorrente ha contestato l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta l’11 gennaio 2008, la quale - a mente dell’assicurata – oltre ad essere antecedente all’allestimento della perizia pluridisciplinare, e dunque non più attuale, non ha correttamente considerato la percentuale degli impedimenti (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, richiamati i contenuti della decisione impugnata, ha postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).
1.5. In data 22 gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto del 22 gennaio 2008 del Dr. Med. __________ (doc. D), chiesto l’audizione dei testi Dr. Med. __________ e __________, nonché l’allestimento di una perizia pluridisciplinare. La patrocinatrice ha poi richiamato l’incarto AI, quello dell’Ufficio disoccupazione e chiesto l’edizione della cartella clinica del Dr. Med. __________ (doc. VIII).
1.6. Con osservazioni del 30 gennaio 2008 l’UAI ha ribadito la correttezza del proprio provvedimento richiamando la perizia pluridisciplinare del SAM. L’amministrazione, riferendosi all’ultimo rapporto medico della Dr.ssa __________ prodotto dalla ricorrente, ha valutato lo stesso ininfluente ai fini di causa non sostanziando i motivi per cui le problematiche della propria paziente ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore a quella attestata dai periti del SAM. L’UAI ha dunque postulato la conferma della decisione del 9 novembre 2007 e la reiezione del ricorso (doc. X).
1.7. In data 14 febbraio 2008 l’insorgente ha contestato le critiche mosse dall’UAI al certificato medico della Dr.ssa __________ rilevando che il medico curante ha posto una diagnosi nell’ambito di una classificazione riconosciuta, si è pronunciata sul grado d’invalidità ed ha esaminato l’ambito psico-sociale valutando quindi che alla ricorrente non possono essere imposte attività lavorative di alcun genere (doc. XII).
Il doc. XII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurata il diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
2.6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella presente fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicazione del metodo misto, in quanto RI 1 avrebbe trovato un’attività lavorativa al 50% non per sua scelta ma a causa del danno alla salute che non le permetteva di lavorare in misura piena (doc. I).
Dagli atti dell’incarto risulta che la ricorrente, nata nel 1964, sposatasi nel 1992 e con un figlio nato il 16 ottobre 2001, nella richiesta di prestazioni AI per adulti ha indicato di svolgere l’attività di casalinga dal 1994 e di avere iniziato l’attività lavorativa presso la __________ di __________ a tempo parziale (50%) dal 1° maggio 2004 (cfr. doc. AI 1.1 – 1.4).
Nella medesima domanda circa le indicazioni concernenti il danno alla salute l’assicurata ha precisato che il danno sussiste dal 1998, ma “è migliorato fino a non avere dolori nel 2004. Con la ripresa del lavoro il dolore è gradatamente e fortemente ricomparso” (doc. AI 1-5 punto 7.3).
Nel rapporto medico del 28 dicembre 2004 il medico curante Dr. __________ ha rilevato che la paziente dal 1° maggio 2004 è abile al lavoro al 100%, trova lavoro al 50% e in seguito vi è una ricaduta con frequenti dolori e bloccaggi alla colonna lombare (doc. AI 5-2, la sottolineatura è del redattore).
Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, svolta il 12 dicembre 2005, al punto 1. “Inizio e descrizione del danno alla salute” l’assicurata ha fornito all’assistente sociale __________ la data del mese di agosto 2004 quale momento d’inizio del danno alla salute.
Al quesito riguardante l’attività che l’assicurata eserciterebbe se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assistente sociale ha indicato che “prima del danno svolgeva l’attività di segretaria al 50%” (doc. AI 20-1).
Nella perizia del 18 febbraio 2005 (doc. CM 2-3 contenuto nell’incarto AI) il Dr. Med. __________ precisa che dopo l’apprendistato di assistente di farmacia con certificato di capacità, RI 1 ha lavorato fino al 1993. Poi per 11 anni l’assicurata ha fatto la casalinga, riprendendo un’attività lucrativa a partire dal 1° maggio 2004 quale segretaria presso la ditta __________ con un impiego al 50% (mezza giornata). L’inabilità lavorativa è risultata certificata al 100% dal 16 agosto 2004 (doc. AI 2-4) in linea con quanto affermato dalla ricorrente nella domanda di prestazioni, dal medico curante e dall’assistente sociale nel proprio rapporto.
Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che la decisione dell’assicurata di riprendere l’attività lavorativa soltanto nella misura del 50%, dopo molti anni di interruzione del lavoro, non sia da ricondurre a ragioni di salute, ma vada ascritta a una scelta personale della ricorrente.
Del resto per stessa ammissione dell’assicurata, del suo medico curante e dell’assistente sociale è soltanto con la ripresa dell’attività lucrativa che sono ricomparsi i dolori e non precedentemente. Anche questo aspetto conferma che la ripresa dell’attività lavorativa soltanto al 50% non era dovuta a ragioni di salute.
Va infine sottolineato che nella presente fattispecie l’assicurata non ha esposto nessun motivo particolare (ad esempio una necessità economica) atto a rendere credibile l’esercizio di un’attività lavorativa in misura superiore a quella da lei intrapresa, se le sue condizioni di salute glielo avessero permesso (cfr. STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
La dichiarazione del 7 dicembre 2007 della Direttrice della società __________ (doc. C), secondo la quale l’assunzione di RI 1 al 50% è avvenuta per ragioni di salute non è atta a mettere in discussione l’operato dell’UAI.
Va rilevato infatti che tale dichiarazione, peraltro in netto contrasto con quanto rilevato dalle tavole processuali, è avvenuta a tre anni di distanza dalla fine del rapporto lavorativo e conseguentemente alla decisione su opposizione del 9 novembre 2007 dell’Ufficio AI. La datrice di lavoro inoltre non ha le competenze specifiche per valutare il quadro valetudinario della ricorrente e ritenere se la lavoratrice fosse in grado di garantire una presenza superiore alla mezza giornata.
Questa Corte valuta dunque la dichiarazione del 7 dicembre 2007 ininfluente per l’esito della presente vertenza.
Al momento in cui è subentrato il danno alla salute l’insorgente lavorava al 50% quale segretaria e al 50% quale casalinga. Questa Corte ritiene verosimile che, in assenza del danno alla salute, questa suddivisione sarebbe stata mantenuta, per cui giustamente l'amministrazioe ha applicato il metodo misto.
2.9. Al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare
In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella ortopedica (Dr. __________) e infine quella neurologica (Dr. __________).
L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel proprio referto del 6 giugno 2007 ha concluso quanto segue:
" (...)
DIAGNOSI
Personalità depressiva
Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)
Tendenza all'attaccamento
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali ritengo che l'incapacità lavorativa psichiatrica si situi sul 40%.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
Lo stato psichico dell'A. è peggiorato a partire dal 2005 restando in seguito sostanzialmente immodificato nonostante la terapia specialistica.
FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'affaticabilità, il calo dell'autonomia, l'ansietà e la diminuzione del tono dell'umore sono i fattori che riducono in maniera significativa la capacità lavorativa dell'A.
POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
È essenziale che la terapia psichiatrica venga intensificata e quella psicofarmacologica aggiornata.
INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Non ritengo indicati dei provvedimenti di integrazione professionale in questo caso.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ
Sono dell'avviso che l'A. possa dare il meglio di sè stessa come assistente di farmacia o come impiegata di ufficio o come segretaria. Come casalinga ritengo che la capacità lavorativa dell'A. salga al 90%." (Doc. AI 55-20+21)
La patologia ortopedica è stata oggetto di approfondimento da parte del Dr. Med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale nel rapporto del 7 settembre 2007 ha posto la seguente valutazione:
" (...)
VALUTAZIONE
Sindrome vertebrale lombare, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali.
Sindrome algica coxo-femorale, più marcata a destra, in presenza di una displasia bilaterale congenita già oggetto d'intervento nel
Nello svolgimento di mansioni di segretariato la signora RI 1 risulta essere abile al lavoro nella misura del 50%, dal punto di vista ortopedico, con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro.
Dal punto di vista somatico/osteo-articolare, il quadro clinico complessivo attuale non si distanzia significativamente da quello descritto dal dr. __________ nel rapporto del 18.2.2005.
Persiste in effetti un quadro di insufficienza muscolare nel contesto di alterazioni degenerative plurisegmentali, tuttora senza indizi per una componente neurologica irritativa o deficitaria.
Per quanto attiene alla displasia congenita delle anche, i disturbi riferiti dalla signora RI 1 correlano bene con il quadro clinico e radiologico. Essi faranno oggetto di un intervento di osteotomia del bacino per migliorare il grado di copertura della testa femorale, previsto dal dr. __________ fra circa 2 anni.
La diminuzione della capacità lavorativa viene giustificata dalla ridotta caricabilità statica funzionale e ponderale del rachide, così come dalla limitazione agli spostamenti e al mantenimento prolungato di posizioni sedentarie in relazione con l'affezione articolare coxo-femorale.
Per quanto attiene ai disturbi accusati al rachide lombare, rispettivamente di natura lombospondilogena, non ritengo esservi delle misure terapeutiche ragionevolmente proponibili, in particolare cruenti, suscettibili di incidere significativamente sulla residuale capacità lavorativa, rispettivamente sull'esigibilità della signora RI 1.
Tenuto conto dell'estensione pluri-segmentale delle alterazioni degenerative, considero in questo contesto anche l'indicazione a suo tempo posta dal dr. __________ di stabilizzazione di uno o più segmenti.
L'intervento di osteotomia del bacino, previsto dal dr. __________ fra circa 2 anni alfine di aumentare la copertura della testa femorale, è suscettibile di incidere sull'evoluzione delle alterazioni degenerative con un'influenza tuttavia non determinabile a priori sui disturbi attualmente risentiti dalla signora RI 1.
In questo senso anche l'intervento prospettato al bacino, rispettivamente alle anche, non è a priori suscettibile di condurre a un cambiamento significativo della capacità lavorativa residuale, rispettivamente dell'esigibilità della signora RI 1.
Dal punto di vista ortopedico non ritengo che una riformazione professionale sia suscettibile di condurre a una capacità lavorativa significativamente superiore a quella attuale, considerato in particolare il fatto che le mansioni di segretariato svolte dalla signora RI 1 risultano essere medicalmente ben adattate al quadro clinico presentato.
Dal punto di vista osteo-articolare, le mansioni di segretariato svolte dalla signora RI 1 risultano essere ben adattate al quadro clinico riscontrato.
Entrano in particolare in linea di conto unicamente delle mansioni simili con possibilità di libera scelta o almeno cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza manipolazione di pesi superiori a talvolta 5-massimo 10 kg, senza spostamenti frequenti o prolungati su terreni irregolari, comprese le scale, senza movimenti ripetuti o posizioni inergonomiche per il tronco, senza esposizione a correnti d'aria, sorgenti di aria condizionata, oppure a cambiamenti frequenti, rispettivamente repentini del grado di umidità o della temperatura ambiente.
Come a suo tempo già fatto notare dal dr. __________, un problema supplementare presentato dalla signora RI 1 può potenzialmente risiedere nella regolarità della sua presenza sul posto di lavoro in relazione con dei potenziali episodi ricorrenti di bloccaggi iperalgici del rachide.
In qualità di casalinga ritengo la signora RI 1 abile al lavoro nella misura del 60%, con necessità di pianificazione delle diverse mansioni sull'arco del tempo, con limitazione nelle attività più gravose per il tronco e le anche in quanto a carico, posizioni, o movimenti." (Doc. AI 55-25+26+27)
Infine, la problematica neurologica è stata valutata dal Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia che ha espresso la seguente valutazione:
" (...)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE
Questa paziente lamenta principalmente dolori toraco-lombari bilaterali in parte con estensione verso le anche e soprattutto alla coscia destra. Vi sono inoltre fin dall'età di 10 anni circa cefalee recidivanti che, sulla base dei dati anamnestici, corrispondono ad un'emicrania senza aura. Per quel che riguarda i dolori toraco-lombari questi sono spiegati essenzialmente da un problema d'insufficienza lombo-vertebrale cronica, non vi sono per contro reperti indicativi di una sindrome radicolare agli arti inferiori. In effetti l'esame neurologico dettagliato è risultato perfettamente normale. Anche l'emicrania è d'entità tale da non determinare un'inabilità lavorativa anche solo parziale, trattandosi di crisi rare e ben rispondenti alla terapia in fase acuta con Imigran. Dal punto di vista neurologico la paziente può essere considerata abile al lavoro al 100%. Non ho proposte terapeutiche.
Posso così rispondere alle vostre domande secondo il questionario base:
Sindrome lombo-vertebrale cronica nell'ambito di un problema d'insufficienza vertebrale, senza deficit di tipo radicolare agli arti inferiori.
Emicrania senza aura.
Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
Vedi anamnesi.
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.
Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
In misura completa." (Doc. AI 55-29+30)
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 28 settembre 2007, i medici del SAM sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome vertebrale lombare, rispettivamente lombospondilogena in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali. Sindrome algica coxofemorale, più marcata a ds., in presenza di una displasia bilaterale congenita già oggetto d’intervento nel 1976. Lieve condropatia più marcata al ginocchio ds. Personalità depressiva. Sindrome ansioso-depressiva. Tendenza all’attaccamento” (doc. AI 55-11/12).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile nella misura del 50% (con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro) nelle mansioni di segretariato e del 60% come casalinga (doc. AI 55-15).
I periti del SAM hanno poi concluso indicando quanto segue:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia ortopedica, caratterizzata soprattutto da una sindrome vertebrale lombare, lombospondilogena in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali, da una sindrome algica coxofemorale in presenza di una displasia bilaterale e da una lieve condropatia più marcata al ginocchio ds., riduce la capacità lavorativa a causa della ridotta caricabilità statica funzionale e ponderale del rachide, così come dalla limitazione agli spostamenti ed al mantenimento prolungato di posizioni sedentarie, in relazione con l'affezione articolare coxofemorale. Persiste un quadro d'insufficienza muscolare nel contesto di alterazioni degenerative plurisegmentali, tuttora senza indizi per una componente neurologica, irritativa o deficitaria, mentre per quel che attiene alla displasia congenita delle anche i disturbi riferiti dell'A. correlano bene con il quadro clinico radiologico e saranno oggetto di un intervento di osteotomia del bacino per migliorare il grado di copertura della testa femorale, previsto tra ca. due anni.
La patologia psichiatrica, caratterizzata da una personalità depressiva, una sindrome ansioso-depressiva ed una tendenza all'attaccamento, riduce la capacità lavorativa a causa dell'affaticabilità, del calo dell'autostima, dell'ansietà e della diminuzione del tono dell'umore. Per quel che riguarda l'evoluzione dello stato di salute psichica questo è peggiorato a partire dal 2005 restando in seguito sostanzialmente immodificato nonostante la terapia specialistica.
La patologia neurologica non concorre a ridurre la capacità lavorativa dell'A..
Alla luce dell'attuale perizia possiamo determinare che lo stato di salute dell'A. è ridotto nella misura del 50% a partire dal febbraio 2005, dove la stessa era stata peritata dal dr. __________ e da allora non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti significativi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista peritale le mansioni di segretariato svolte dall'A: risultano essere ben adattate al quadro clinico riscontrato. Entrano in particolare in linea di conto unicamente delle mansioni simili, con possibilità di libera scelta od almeno cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza manipolazione di pesi superiori a talvolta 5 - massimo 10 kg, senza spostamenti frequenti o prolungati su terreni irregolari, comprese le scale, senza movimenti ripetuti o posizioni inergonomiche per il tronco, senza esposizione a correnti d'aria, sorgenti di aria condizionata, oppure a cambiamenti frequenti, rispettivamente repentini del grado di umidità o della temperatura ambiente. Un problema supplementare presentato dall'A. può potenzialmente risiedere nella regolarità della sua presenza sul posto di lavoro in relazione con dei potenziali episodi ricorrenti di bloccaggi iperalgici del rachide. Anche in qualità di casalinga l'A. necessità di pianificazione delle diverse mansioni sull'arco del tempo, con limitazione nelle attività più gravose per il tronco e le anche in quanto a carico, posizioni, o movimenti.
Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione professionale, in quanto destinati al fallimento.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra perizia ai curanti." (Doc. AI 55-15+16)
L’assicurata, da parte sua, in sede ricorsuale ha trasmesso un certificato medico del 7 dicembre 2007 del Dr. Med. __________ e in sede di osservazioni il referto del 22 gennaio 2008 della Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dal seguente tenore:
" Ottenuto lo svincolo dal segreto professionale posso esprimermi come segue:
come le è noto (faccio riferimento anche alla mia lettera del 28.06.2006) seguo la paziente regolarmente dal marzo 2005 per un problema depressivo che fino ad oggi non ha risposto in modo soddisfacente alla terapia impostata. Fino ad oggi infatti non vi è stata remissione sintomatologica di un quadro caratterizzato da faticabilità, perdita di motivazione e speranza per il futuro, insonnia, calo del tono dell'umore, presa di peso (circa 14 kg), momenti d'ansia. La sintomatologia corrisponde a un Episodio depressivo di gravità medio (ICD-10:F32.1) che vista la durata e la tendenza a fasi di peggioramento è in evoluzione verso una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10:F33).
Per quanto riguarda la prognosi un fattore sfavorevole è rappresentato dalle difficoltà persistenti che si verificano nell'entourage familiare portatore di un consistente carico psichiatrico-sociale.
La valutazione sulla personalità della paziente perfezionata durante l'arco della presa a carico dimostra dei tratti di introversione con difficoltà introspettiva, di riconoscimento ed elaborazione dei vissuti come pure nel reperimento di efficaci strategie di adattamento.
Queste caratteristiche personologiche che non si organizzano in un vero e proprio disturbo della personalità secondo la nosografia attualmente riconosciuta limitano a mio parere l'efficacia della psicoterapia supportiva.
Dal profilo farmacologico per un peggioramento nel mese di dicembre della sintomatologia depressiva ho aggiunto al Fluctine antidepressivo già prescritto a dosi piene (3 cp, 60 mg/die), un altro antidepressivo Anafranil in dosaggio attualmente graduale potenziamento.
Entrambi i farmaci sono conosciuti anche per effetti sulla soglia del dolore. Altri medicamenti assunti dalla paziente sono ansiolitici (Temesta) e analgesici per dolori e limitazioni funzionali persistenti.
L'inabilità lavorativa considerata complessivamente e da me regolarmente certificata resta al 100% e la prognosi a questo livello rivalutando il decorso degli ultimi due anni non è buona." (Doc. D)
2.10. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.11. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dagli specialisti del SAM il 28 settembre 2007, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.11.1. Per quanto concerne la patologia neurologica il Dr. __________ ha diagnosticato una sindrome lombo-vertebrale cronica nell'ambito di un problema d'insufficienza vertebrale, senza deficit di tipo radicolare agli arti inferiori e un’emicrania senza aura. Lo specialista ha considerato la paziente dal punto di vista neurologico abile al 100%.
Il TCA non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione, approfondita e motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dalla ricorrente.
2.11.2. In merito alla patologia ortopedica il Dr. __________ ha diagnosticato una sindrome vertebrale lombare, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, una sindrome algica coxo-femorale, più marcata a destra, in presenza di una displasia bilaterale congenita già oggetto d'intervento nel 1976 e una lieve condropatia più marcata al ginocchio destro. Egli ha ritenuto che nelle mansioni di segretariato l’assicurata risulta abile al lavoro al 50% dal punto di vista ortopedico, con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro. Per quanto riguarda invece l’attività di casalinga la ricorrente è valutata abile al lavoro nella misura del 60% con necessità di pianificazione delle diverse mansioni sull’arco del tempo, con limitazione nella attività più gravose per il tronco e le anche in quanto a carico, posizioni, o movimenti.
Il TCA non ha motivi per scostarsi nemmeno da questa valutazione specialistica, approfondita e motivata, che del resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie ortopediche maggiormente invalidanti.
2.11.3. Per quanto concerne la patologia psichiatrica di cui soffre la ricorrente il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “personalità depressiva. Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) e tendenza all'attaccamento” ritenendo l’assicurata inabile dal profilo psichiatrico nella misura del 40%. Lo specialista ha osservato che lo stato psichico di RI 1 è peggiorato dal 2005 restando in seguito tuttavia sostanzialmente immutato nonostante la terapia specialistica.
La ricorrente ha prodotto un rapporto del 22 gennaio 2008 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel quale viene diagnosticato un episodio depressivo di gravità medio (ICD-10:F32.1) che vista la durata e la tendenza a fasi di peggioramento è in evoluzione verso una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10:F33). La dottoressa ha indicato una prognosi sfavorevole da ricondurre alle difficoltà persistenti che si verificano nell'entourage familiare portatore di un consistente carico psichiatrico-sociale e ritenuto un’inabilità lavorativa del 100% (doc. D).
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Nella presente fattispecie, il TCA rileva che la diagnosi posta dalla Dr.ssa __________ è sì in parte divergente da quella del perito interpellato dall’amministrazione, tuttavia non apporta sostanzialmente alcun elemento nuovo che non sia stato analizzato dal Dr. __________. Entrambi hanno confermato il peggioramento dell’assicurata a partire dal mese di marzo del 2005 e l’insoddisfacente rispondenza alla terapia specialistica.
Anche per quanto riguarda i fattori che riducono la capacità lavorativa vi è convergenza di opinioni. Il Dr. __________ ha evidenziato che l’affaticabilità, il calo dell’autostima, l’ansietà e la diminuzione del tono dell’umore riducono la capacità lavorativa di RI 1. La Dr.ssa __________ ha anch’essa asserito che il quadro valetudinario è caratterizzato da faticabilità, perdita di motivazione e speranza per il futuro, insonnia, calo del tono dell’umore, presa di peso e momenti d’ansia.
Nella valutazione della patologia psichiatrica entrambi gli specialisti hanno sottolineato che il vissuto della paziente ha influenzato il suo stato di salute espondendola a malesseri di tipo psichico. La Dr. __________ ha sottolineato che la personalità della paziente dimostra dei tratti di introversione con difficoltà introspettiva, di riconoscimentio ed elaborazione dei vissuti come pure nel reperimento di efficaci strategie di adattamento. Il Dr. __________ da parte sua non si è distanziato da questa valutazione quando ha affermato che l’assicurata ha sofferto fin da bambina la ferita dell’abbandono che ha influenzato la sua psiche rendendola eccessivamente empatica e ricettiva alle sofferenze altrui. I due periti divergono per contro per quanto attiene alla capacità lavorativa residua della ricorrente. Il Dr. __________ la ritiene inabile nella misura del 40%, mentre la Dr.ssa __________ ha certificato un’inabilità completa.
Di conseguenza, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla perizia del Dr. __________ che non evidenzia contraddizioni e non si è fondata su accertamenti di fatto errati. Ad essa può dunque senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.10.).
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile nella misura del 50% (con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro) nelle mansioni di segretariato e del 60% come casalinga.
2.12. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Spese e acquisti diversi 10
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
Pulizia dell'appartamento 10
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.12.1. Nell'evenienza concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
L’assistente sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 12 dicembre 2005, con rapporto 11 gennaio 2006 ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 29,5% così motivato:
" Inizio danno alla salute: agosto 2004. A quel periodo risalgono i “blocchi ripetuti del busto”, situazione che peraltro si ripresenta tuttora; vi sono giorni infatti in cui accusa una recrudescenza dei dolori mentre in altri la sintomatologia è meno acuta seppur sempre presente (nonostante gli antidolorifici). Le zone maggiormente colpite sono schiena e anche.
Farmacologia: Condrosulf”
L’assistente sociale ha poi indicato:
" (...)
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5
percentuale degli impedimenti
0
percentuale di invalidità
0
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
30
percentuale degli impedimenti
10
percentuale di invalidità
3
Non si cimenta più in pietanze elaborate, stufati o altro, prediligendo una cucina più semplice Ha acquistato altresì un paiolo elettrico per la polenta al fine di facilitarsi il lavoro.
Non attende ad una pulizia approfondita della cucina ed evita in modo particolare di salire e scendere dalla scaletta per rigovernare le parti alte della cucina. In generale alterna le posture, quella eretta e quella seduta. Riordina la cucina, per contro, senza particolari difficoltà.
L'alternanza delle posture è una soluzione praticabile e consente senz'altro all'assicurata di attendere all'attività culinaria. La sua capacità di salire e scendere dalle scalette è solo "lievemente ridotta" né si evidenziano limitazioni alle mani: questo mi porta a dire che può occuparsi delle pulizie in questo ambito con una certa distribuzione del lavoro.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
15
percentuale degli impedimenti
70
percentuale di invalidità
12,5
Sono due le collaboratrici domestiche che si occupano della casa (10 ore alla settimana). Si fanno carico di tutte le attività, anche quelle meno impegnative (pavimenti, bagni, vetri e pulizia della casa a carattere stagionale). L'assicurata attende alle operazioni di minor impegno come il riordino, il rifacimento dei letti, lo spolvero e la pulizia dei lavandini, ovvero a tutto quello che può essere eseguito al livello del busto. La situazione è tale dal danno alla salute.
Le indicazioni del perito non lasciano spazio ai dubbi e confermano pienamente le indicazioni dell'assicurata. Non potendo flettere il busto ripetutamente e inginocchiarsi null'altro rimane se non l'impegno a livello del busto e solo moderatamente sopra il busto.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10
percentuale degli impedimenti
20
percentuale di invalidità
2
Fa la spesa con il padre, abitudine che aveva già in precedenza perché da sempre fatica nel trasporto delle merci. Quando tuttavia si tratta di acquisti di modesta entità e personali se ne occupa autonomamente (il panettiere comunque le porta il pane a domicilio). Alla contabilità e ai pagamenti provvede il marito da sempre.
Non sono cambiate le abitudini di acquisto e comunque è solo nel trasporto delle merci voluminose che possiamo ravvedere concrete difficoltà. Di qui la percentuale proposta.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15
percentuale degli impedimenti
20
percentuale di invalidità
3
Provvede ad inserire ed estrarre gli indumenti da lavatrice ed asciugatrice; le lavatrici sono piuttosto basse e dunque "si sdraia" per poterlo fare.
Anche dello stiro se ne occupa personalmente distribuendo il lavoro sull'arco della settimana e limitandosi allo stretto indispensabile. Vi sono momenti tuttavia in cui delega alle collaboratrici (in questo caso il loro impegno supera le 10 ore settimanali).
Si dedica tuttora al cucito; si tratta perlopiù di semplici riparazioni con la macchina che al momento esegue occasionalmente (sono delegate alla suocera). La maglia, per contro, è stata abbandonata con l'insorgere degli impedimenti.
Alla signora è certamente possibile, tranne che nei momenti di riacutizzazione di dolori, occuparsi del bucato e dello stiro; gli elettrodomestici, per esempio, possono essere rialzati, (il che faciliterebbe il lavoro) e anche lo stiro può essere distribuito sull'arco della settimana (soluzione che la signora adotta già). Si ammette pertanto il minor rendimento ma non di più.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
30
percentuale di invalidità
6
Evita di sollevare da terra il bambino, al quale peraltro deve tuttora cambiare il pannolino della notte. Ha così adottato una soluzione alternativa, ovvero lasciarlo salire da solo sul mobilefasciatoio: in questo modo può cambiarlo senza alcun problema. Lo stesso avviene al momento di vestirlo: non può farlo infatti da un'altra posizione. Quando poi lo vuole prendere in braccio si mette semplicemente seduta. Nelle attività sportive è il padre che lo segue oppure viene accompagnato dal nonno, in ogni caso la signora preferisce lasciare che siano altri a farlo.
Le indicazioni della signora sono precise e mettono in evidenza sia le difficoltà sia, nondimeno, le soluzioni che vengono adottate. L'autonomia è buona ma bisogna senz'altro tener conto della tenera età del bimbo e di come le sollecitazioni di questo genere siano più d'una sull'arco della giornata.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
5
percentuale degli impedimenti
60
percentuale di invalidità
3
Dell'orto e del taglio dell'erba se ne occupano rispettivamente il padre e il marito. Se però la cura dell'orto è (da sempre) affidata al padre, altrettanto non può dirsi per il taglio dell'erba, che grazie ad un tosaerba a marce la signora provvedeva a fare autonomamente (lasciando al marito l'utilizzo del decespugliatore). Ora questa attività le è preclusa.
I fiori sono pochi nel giardino, esistono tuttavia diverse piante che vanno regolarmente potate, attività di cui l'assicurata non è più in grado di farsi carico. Si limita a dare il cibo ai pesci nello stagno e ad eliminare le erbacce (seduta su un piccolo sgabello).
La signora ha due gabbie con un gran numero di pappagallini, passione del padre che da sempre si occupa della loro pulizia. L'assicurata, per contro, provvede al loro nutrimento.
La riduzione dell'impegno, limitata peraltro al taglio dell'erba e alla potatura delle piante, è completamente giustificata dalla valutazione peritale. Di qui la percentuale proposta.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
29,5 %
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.
Due collaboratrici domestiche, remunerate 12 euro all'ora e per le quali afferma di versare i regolari contributi.
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
50
casalinga
50
TOTALE
100
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Da agosto 2004." (Doc. AI 20-4+5+6)
2.12.2. Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 29.5%.
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Nelle annotazioni del 24 ottobre 2007, successive alla perizia del SAM, l’assistente sociale ha riconfermato la propria precedente valutazione.
Nel suo ricorso l’assicurata ha genericamente contestato l’inchiesta economica evidenziando che “le attività relative all’alimentazione, alla spesa e acquisti diversi, nonché al bucato risultano essere maggiormente impedite rispetto a quanto indicato nel rapporto. Nell’ambito di tali attività vi sono, infatti, dei lavori pesanti che la signora RI 1 non svolge più da sola ma sempre con l’aiuto del padre o del marito…” (doc. I).
Questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e del padre della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.
2.13. Per quanto riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.11.3 in fine, appurato che la ricorrente è abile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione di segretaria, questa Corte ritiene che RI 1 possa sfruttare pienamente la propria residua capacità lavorativa del 50%, visto che prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava già al 50% quale segretaria (cfr. consid. 2.8).
In tale contesto va segnalato che in una STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
4.6 Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41% (17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c pag. 233).”
Anche nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.
In una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:
" Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata (in casu del 50%).”
Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque ribadire che, nel caso concreto, la ricorrente non presenta nessun grado d’invalidità per la parte salariata.
2.14. Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 14,75% (50 X 0% + 50 X 29,5%) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.
La decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.
2.15. Nello scritto del 22 gennaio 2008 l’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia psichiatrica e sentiti i testi Dr. __________ e __________.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, come è stato detto, la documentazione agli è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui le richieste probatorie devono essere disattese.
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti