Raccomandata
Incarto n. 32.2007.343
cr/DC/sc
Lugano 4 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1974, in precedenza attivo in qualità di operaio, in data 27 maggio 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto “depresso, apatico, soffro la solitudine, la tristezza, l’insonnia, mi sento a terra totalmente” (doc. 2/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 30 luglio 2007 (doc. 30/1-3), confermato con decisione del 25 settembre 2007, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, appurato un grado di invalidità del 16% (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità (I).
La patrocinatrice ha sostanzialmente contestato la valutazione psichiatrica della dr.ssa __________, effettuata nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM, ritenuta incompleta e contraddittoria. Ella ha infatti indicato che la dr.ssa __________ ha considerato l’interessato abile al lavoro al 70%, giustificando la diminuzione del rendimento con una presunta lentezza nell’esecuzione delle mansioni richieste, una maggiore affaticabilità e un maggiore bisogno di pause. Essendo tuttavia la patologia dell’assicurato caratterizzata da un disturbo della personalità che rende difficile e conflittuale l’interazione con il mondo esterno, a causa della totale mancanza di controllo dei propri impulsi, a mente della patrocinatrice la diminuzione del rendimento non può essere dovuta ad una lentezza nell’esecuzione delle mansioni richieste e ad una maggiore affaticabilità e maggiore bisogno di pause.
L’avv. RA 1 ha poi evidenziato che la dr.ssa __________ ha riconosciuto la gravità delle patologie dell’assicurato, sottolineando che egli sarebbe abile al lavoro, ma unicamente in un ambiente protetto, dove il personale e gli operatori sono informati e allenati al contatto con soggetti portatori di disturbi della personalità. Si tratta quindi di un ambito lavorativo ben definito, diverso dall’ambiente lavorativo disponibile normalmente sul mercato del lavoro.
La patrocinatrice ha quindi chiesto al Tribunale di voler riconoscere all’assicurato una totale inabilità al lavoro, come attestato dal curante, dr. __________, oppure, in caso di perplessità, di ordinare l’esecuzione di una perizia giudiziaria neutra.
Infine, l’avv. RA 1 ha osservato che, nella denegata ipotesi in cui si volesse riconoscere l’assicurato abile al lavoro al 70%, il reddito da invalido da prendere in considerazione non potrebbe in ogni caso essere quello indicato dall’amministrazione, riferito al mercato generale del lavoro, in attività semplici e ripetitive, bensì quello relativo ad un’attività in ambito protetto, dove il reddito non può essere superiore a 20’000-25'000 fr. all’anno, con un conseguente grado di invalidità del 60%, che darebbe diritto a tre quarti di rendita (I).
Con scritto del 31 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, trasmettendo al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (II + bis).
1.4. L’UAI, in risposta, sulla base della valutazione del medico del SMR relativa alla documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V + 1).
1.5. In data 7 dicembre 2007 la patrocinatrice ha contestato le valutazioni del medico SMR, trasmettendo al Tribunale un nuovo certificato medico del dr. __________ (VII + F1-2).
1.6. Con scritto del 14 dicembre 2007, l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, visto che l’interessato non ha addotto elementi di valutazione nuovi, ribadendo quanto già esposto nel ricorso (IX).
Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (X), per conoscenza.
1.7. In corso di causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole precisazioni in merito alla frase, presente nel consulto peritale, “in ambienti “non protetti” la percentuale di incapacità rischia di aumentare” e invitandola ad indicare quale sia il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, al di fuori di un ambiente protetto, in attività adeguate al suo stato di salute (XI).
La dr.ssa __________ ha risposto con scritto del 4 novembre 2008 (XIII).
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 19 novembre 2008 (XV), mentre l’assicurato con scritto del 20 novembre 2008 (XVI).
Le osservazioni dell’assicurato e quelle dell’amministrazione sono state trasmesse alla relativa controparte (XVII, XVIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella gastroenterologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 21 maggio 2007, ha posto le diagnosi di “lombalgie a carattere altalenante” (doc. 23/17).
Il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato presenta dei disturbi a livello della colonna lombare nell’ambito di una lombalgia a carattere recidivante, associati ad una certa rigidità nei movimenti. Lo specialista ha potuto riscontrare, all’esame clinico, un reperto sostanzialmente nella norma, senza patologie di rilievo. Egli ha aggiunto che non vi sono indicazioni né anamnestiche, né cliniche, né radiologiche per un’eventuale malattia sistemica infiammatoria interessante l’apparato muscolo-scheletrico nell’ambito della malattia di Crohn. Pertanto, tenendo in considerazione questi aspetti, il dr. __________ ha ritenuto che l’interessato non presenti alcuna limitazione funzionale per quanto riguarda i suoi disturbi a livello della colonna lombare, considerando l’assicurato, dal profilo reumatologico, pienamente abile al lavoro nella sua attività professionale (doc. 23-18).
L’aspetto gastroenterologico è invece stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia, il quale, nel suo referto del 17 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “Morbo di Crohn a livello ileo-cecale diagnosticato nel 2004 sulla base dell’esame istologico delle biopsie intestinali e dell’aspetto endoscopico. Decorso finora favorevole in particolare senza sindrome diarroica, ma con dolori intermittenti nella regione della fossa iliaca destra. Leggero ispessimento di parete a livello ileo-cecale visibile alla monografia addominale; terapia con Mesalazina al bisogno. Nessuna assenza dal lavoro prolungata o anamnesi di ricovero ospedaliero per la malattia infiammatoria intestinale” (doc. 23-19).
Il dr. __________ ha considerato che, dal punto di vista strettamente gastroenterologico, non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa (doc. 23-20).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto del 22 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “disturbo di personalità di tipo misto (ICD10-F60.1); sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta per stress prolungato (ICD10-Z65.1 e 65.2)” (doc. 23-23).
Ella ha indicato di ritenere “utile un programma di riqualifica teso piuttosto che a una reale qualifica – dove di fatto egli mostrerebbe scarsa capacità cognitiva, scarse risorse, ecc. - a una risocializzazione in ambito lavorativo dove egli possa sperimentarsi nuovamente utile, abile, socializzato” (doc. 23-23).
La specialista ha osservato che, in assenza di provvedimenti di questo tipo, la prognosi a medio-lungo termine appare negativa, in quanto si ipotizza un’ulteriore chiusura e una progressiva perdita da disuso delle risorse di socializzazione.
La dr.ssa __________ ha quindi considerato, sotto il profilo strettamente psichiatrico, l’assicurato inabile al lavoro al 30%, aggiungendo che “la presenza di una comorbidità somatica rischia di peggiorare la prognosi di cui sopra.
In ambienti “non protetti” (diversamente da spazi con personale e operatori informati e allenati al contatto con soggetti portatori di un disagio da “disturbo di personalità”) la percentuale di incapacità rischia di aumentare, poiché l’ambiente risulta impreparato e incapace di contenere il disagio del microclima che lo accoglie e ammortizzare gli effetti delle sue condotte a tratti improprie” (doc. 23-24). La specialista ha inoltre ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, al 70%, tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con il suo livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali (doc. 23-24).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 22 giugno 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo di personalità di tipo misto; sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta per stress prolungato”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “lombalgie a carattere altalenante; Morbo di Crohn ileocecale diagnosticato nel 2004 con decorso finora favorevole; tabagismo cronico” (doc. 23-7).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 30% nella sua precedente attività di operaio e in altre attività, a partire da luglio 2004 (doc. 23-10+11).
Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale, nelle sue annotazioni del 3 luglio 2007 ha indicato:
" L’accertamento SAM è stato svolto in maniera esaustiva, dalle sue conclusioni si evince che l’assicurato mostra sotto il profilo clinico, globalmente, una riduzione del rendimento del 30% in una normale attività svolta a tempo pieno per motivi di tipo psichiatrico.
In conclusione:
IL 30% dal luglio 2004 intesa come riduzione del rendimento su una normale giornata di lavoro, per ogni tipo di attività.” (Doc. 24-1)
2.6. Con il ricorso l’assicurato ha prodotto tre certificati medici redatti dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e dallo psicologo __________, indirizzati alla patrocinatrice:
certificato del 27 agosto 2007, del seguente tenore:
" Il relazione al nostro colloquio telefonico odierno La possiamo volentieri informare circa lo stato di salute del paziente citato in epigrafe e in particolare sulla diagnosi, il decorso e la prognosi.
Il signor RI 1 soffre di un disturbo di personalità antisociale caratterizzato da negligenza degli obblighi sociali, indifferenza e insensibilità nei confronti degli altri e in parte anche nei confronti di se stesso.
Gli interessi e gli investimenti affettivi sono scarsi o nulli quindi poco durevoli. Il paziente manifesta intolleranza alle regole; è stato colpito a più riprese da sanzioni.
Malgrado gli interventi psicoterapeutici e psicofarmacologici mirati, non si realizzano progressi di rilievo, assistiamo piuttosto ad un lento assestamento della sintomatologia su modalità antisociali, abbandoniche.
Il 27 maggio 2005 è stata inoltrata la richiesta per una rendita di invalidità a causa dell’impossibilità di garantire un’attività lavorativa in modo continuo, autonomo, responsabile.
Il 30 luglio 2007 è giunto un progetto di decisione sfavorevole.
Considerate le valutazioni sopra elencate confermiamo che la prognosi valetudinaria rimane nettamente sfavorevole in tempi medio-brevi.” (Doc. C)
" La ringraziamo per averci inviato la perizia pluridisciplinare effettuata dal SAM di Bellinzona il 22.06.2007 a carico del paziente citato in epigrafe.
Ancora una volta consideriamo che le osservazioni sul paziente non corrispondono alle conclusioni (patologia psichiatrica pag. 8.9) o meglio, non è stata eseguita una relazione significativa fra struttura psicologica/diagnosi e l’impatto con il mondo del lavoro.
Il sig. RI 1 soffre di un grave disturbo della personalità, tipo borderline, con un particolare accento sulla mancanza di controllo dei propri impulsi, incapacità di modulare le relazioni interpersonali, alla mancanza di autocritica, difficile per lui scindere una visione del mondo soggettiva da una visione oggettiva delle cose e quindi di se stesso, di conseguenza anche una svalutazione.
Mancanza di riflessività e di rispetto per gli altri.
Questa patologia sta vieppiù rafforzandosi per il meccanismo di interdipendenza fra i sintomi che ne conferma la cronicità.
Riusciamo appena a contenere gli eccessi di queste manifestazioni, ma non possiamo incidere sulla struttura vera e propria del paziente.
Le prognosi valetudinaria e psico-sociale rimangono a tutt’oggi sfavorevoli anche se verranno attivati tutti i mezzi per garantire almeno l’adeguatezza sociale.
Ora, dall’anamnesi personale dell’infanzia, sociale e professionale, si evince che il paziente non ha mai realizzato un progetto sia a livello lavorativo, sia a livello relazionale.
Schivo, diffidente, rivendicativo e vendicativo e inevitabilmente solo e dipendente.
Il nostro paziente, secondo scienza e coscienza, non è in grado attualmente di affrontare il mondo esterno, uscire da quell’involucro protettivo, ma invalidante. Le frustrazioni che ne conseguirebbero lo porterebbero inevitabilmente verso derive psicopatologiche peggiori ed ingestibili, in ogni caso non gli permetterebbero di affrontare qualsiasi attività professionale seppur con tutti gli incentivi e gli aiuti del caso.
Ribadito il quadro psicopatologico già illustrato d’altronde dalla dr.ssa __________ nella perizia pluridisciplinare citata, non possiamo capire le sue conclusioni a favore di una capacità lavorativa del 70% e ce ne dissociamo e dunque confermiamo l’incapacità lavorativa al 100% e l’inidoneità totale ad una riqualifica professionale.” (Doc. D)
certificato del 27 ottobre 2007, in cui è stato indicato:
" In relazione al colloquio telefonico con uno dei sottoscritti, lo psicologo __________, e a complemento dei nostri scritti del 27 agosto e 10 settembre u.s., Le possiamo comunicare le motivazioni che ci hanno orientato verso la richiesta di una rendita di invalidità anziché seguire il percorso della reintegrazione professionale per il nostro paziente citato in epigrafe.
Va innanzitutto considerato che la patologia del paziente è caratterizzata essenzialmente da un disturbo relazionale. Egli non riesce ad intrattenere relazioni costruttive basate sull’interscambio, sulla progettualità, sulla condivisione delle esperienze che emergono, sull’autocritica come punto di convergenza e di partenza di ogni vissuto relazionale.
Queste difficoltà sono marcate da un’intelligenza e da una coscienza (confini labili fra il soggettivo e le norme sociali) poco differenziate.
Ciò ha reso poco credibile e affidabile la sua posizione nel mondo del lavoro e nelle relazioni interpersonali.
L’umore permane costantemente labile e depresso. Il pensiero ed il significato che il paziente attribuisce alla sua vita e al suo mondo, è pervaso in modo massiccio da un sentimento persecutorio che limita ogni attività anche se in modo non ancora sistematico.
Pensiero ed affettività condizionano in modo determinante la sfera cognitiva, frutto di un impatto socio-culturale limitato, che hanno compromesso in modo categorico le capacità di rilettura e approfondimento dei vissuti e quindi la crescita.
Secondo l’ICD10 (Manuale diagnostico) si tratta di un disturbo di personalità antisociale. Secondo Bergeret: un disturbo caratteriale, antisociale del gruppo degli stati-limite (o borderline) che si distinguono per la fragilità del Super-Io, l’angoscia di separazione, la proiezione della divisione interna amore-odio, per la mancanza fondamentale di identità in grado di incidere nel sociale e nel quotidiano.
Questo profilo psicopatologico è stato a nostro avviso preso in considerazione solo marginalmente e quindi, con la perizia del SAM, si è arrivati alla conclusione, affrettatamente, di un 30% di incapacità lavorativa a causa di una possibile “lentezza” dovuta al quadro clinico psichiatrico. Il 70% di capacità dovrebbe per contro trovare riscontro in un reinserimento professionale assistito.
In realtà, le risorse valetudinarie e psicologiche del signor RI 1, considerando l’interazione di tutti gli aspetti a cui abbiamo fatto riferimento, sono ridotte ad un livello preoccupante; sono al limite, il paziente deve sottoporsi ad un trattamento intensivo anche al quale si sottrae.
Concludiamo asserendo che il nostro paziente attualmente non è in grado di svolgere qualsivoglia tipo di attività lavorativa; è altresì gravemente ostacolato, con la sua patologia, nello sviluppare progettualità di reinserimento indipendentemente dalle opportunità offertegli.
La patologia di cui soffre il paziente non permette di intraprendere attività indipendentemente dalle caratteristiche quantitative e qualitative (idoneità) che le stesse presentano.” (Doc. E)
Nelle sue annotazioni del 21 novembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha così commentato i certificati dello psichiatra curante:
" Assicurato peritato in ambito SAM 5.2007
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbo di personalità di tipo misto.
Sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta per stress prolungato.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Lombalgie a carattere altalenante.
Morbo di Crohn ileocecale diagnosticato nel 2004 con decorso finora favorevole.
Tabagismo cronico.
Conclusioni SAM: abile al 70% (rendimento ridotto) in attività abituale di operaio non qualificato (unicamente impedimenti psi).
Decisione UAI del 25.9.2007: nessun diritto a rendita e a provvedimenti professionali, grado AI dopo calcolo CGR: 16%
In sede di ricorso vengono presentati:
3 certificati da parte del dr. __________, nei quali egli riconferma la sua valutazione precedente, che l’assicurato non è in grado, a causa del disturbo di personalità, di reinserirsi nel mondo del lavoro.
Valutazione:
Gli attuali certificati non evidenziano una modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale SAM.
Il dr. __________ ritiene già attualmente impossibile un reinserimento professionale, mentre la perita psichiatrica del SAM ritiene al momento ancora esigibile un tale inserimento.
Si tratta quindi di una differente valutazione del medesimo danno alla salute. Non vedo elementi che dovrebbero forzarci a discostarci dalla valutazione peritale SAM.” (Doc. V/1)
L’assicurato ha poi prodotto un nuovo referto del dr. __________, del 3 dicembre 2007, del seguente tenore:
" Ecco le mie osservazioni in merito a quanto riportato dal dr. __________ nel modulo “Annotazioni del medico”:
La gravità della diagnosi, complessa ed invalidante, ciò che non è compatibile con la valutazione del collega dr. __________.
Questo a conferma di quanto già le ho trasmesso nel mio precedente scritto del 27 ottobre.
Scorretto quanto riportato dal dr. __________ quando dice, nelle sue “annotazioni”: “(…) il dr. __________ riconferma la sua valutazione precedente, che l’assicurato non è in grado, a causa del disturbo di personalità, a reinserirsi (il sig. RI
I certificati presentati evidenziano una modifica del suo stato di salute (del sig. RI 1), contrariamente a quanto affermato dal dr. __________.” (Doc. F1)
2.7. In corso di causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, invitandola a precisare che cosa intende con la frase “in ambienti “non protetti” la percentuale di incapacità rischia di aumentare”, indicando in particolare il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, al di fuori di un ambiente protetto, in attività adeguate al suo stato di salute (XI).
Con scritto del 4 novembre 2008 la dr.ssa __________ ha risposto:
" Come da lei richiesto sono con questa mia a rispondere sul caso in oggetto.
Il soggetto presentava un quadro compatibile con la diagnosi di Disturbo di personalità misto e una sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta.
Egli faceva risalire lo sviluppo del quadro di disadattamento a un doloroso episodio occorso nel 2004 di cui agli atti.
I tratti di personalità venivano con lo stesso episodio a esprimersi con maggiore effetto destabilizzante.
Riconoscevo il soggetto inabile al 30% per l’ultima attività lavorativa svolta e precisavo che ritenevo necessario porre attenzione alla comorbilità con un Morbo di Crohn, complessa e dolorosa patologia cronica.
La mia precisazione in merito alla necessità di prestare attenzione alla comorbilità nasce da evidenze presenti in letteratura che sottolineano le delicate relazioni tra patologie croniche e disagio psico-emotivo con effetto sinergico negativo reciproco.
Quindi già di per se stesse tali patologie possono reciprocamente condizionarsi a vicenda con effetto peggiorativo sulla prognosi a medio e lungo termine.
Il soggetto è fermo dal 2004 e al momento vive una chiusura sociale e interpersonale che non rende facile il rientro lavorativo.
L’ipotesi che proponevo è di un rientro “tutorato” nel senso di fornire al soggetto una o più figure di riferimento che coordinino e sostengano il reinserimento lavorativo.
Esso mostrerà difficoltà immaginabili e, se supportato, esse potranno anche essere superate. Le figure di tutoraggio non devono necessariamente essere interne allo spazio lavorativo: esso infatti non va inteso come “lavoro protetto” del tipo di quello svolto presso associazioni come la “__________” ma, piuttosto, con spazi lavorativi normali nei quali il soggetto può essere affiancato – in fase iniziale di adattamento e per un tempo congruo – da figure di sostegno-tutoraggio che lo aiutino a gestire l’emotività espressa, a non chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le esperienze.
In conclusione, l’ambiente non è protetto di per se stesso, ma lo diviene per la presenza di figure di sostegno-contenimento-riferimento che medino il soggetto rispetto alla realtà nella delicata fase di riadattamento e per un tempo congruo (probabilmente almeno 3-4 mesi) prima di poterlo lasciare autogestire.
Le figure di sostegno andrebbero scelte all’interno di operatori del sociale allenati alla mediazione interpersonale e al contenimento-gestione del disagio psichico.
La percentuale di IL potrebbe migliorare comunque con il tempo, ma anche peggiorare.
Motivo per cui consigliavo di far rivedere il soggetto ad un anno dalla messa in campo di quanto detto sopra.
Consigliavo anche un adattamento della terapia farmacologica.”
(Doc. XIII)
L’assicurato ha poi prodotto un certificato del dr. __________, datato 19 novembre 2008, indirizzato alla patrocinatrice, del seguente tenore:
" In risposta alla Sua richiesta in occasione del nostro colloquio del 17 novembre 2008 Le possiamo confermare di non avere più avuto contatti con il paziente citato a margine.
Lo stesso, in corrispondenza con la sua patologia, non si è presentato ai colloqui previsti anche dopo una nostra discreta insistenza.
Ribadiamo che, malgrado ciò, al momento dell’ultimo colloquio del 14 marzo u.s., il signor RI 1 si trovava in uno stato di estrema precarietà psico-fisica, inserita in un quadro psicopatologico ingravescente.” (Doc. G)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. In una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.
Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere un’autorizzazione in tal senso.
In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008 questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM, che la dr.ssa __________, è in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc. XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162).
Pertanto, il rapporto peritale del 22 aprile 2007 allestito dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere preso in considerazione da parte del TCA.
2.10. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame sia reumatologico che gastroenterologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, dai quali è emerso che egli non presenta, né dal profilo reumatologico, né da quello gastroenterologico, delle patologie invalidanti, di modo che va considerato pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 23/13-20).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato pure è stato sottoposto, in data 21 aprile 2007, ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico della dr.ssa __________, dal quale è emerso che egli, affetto da disturbo di personalità di tipo misto e da sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta per stress prolungato, va considerato inabile al lavoro al 30% (cfr. doc. 23-24). La dr.ssa __________ ha espressamente indicato che “in ambienti “non protetti” (diversamente da spazi con personale e operatori informati e allenati al contatto con soggetti portatori di un disagio da “disturbo di personalità”) la percentuale di incapacità rischia di aumentare poiché l’ambiente risulta impreparato e incapace di contenere il disagio del microclima che lo accoglie e ammortizzare gli effetti delle sue condotte a tratti improprie” (doc. 23-24).
Queste conclusioni sono state contestate dall’assicurato, attraverso numerosi certificati medici dello psichiatra curante, dr. __________, il quale ha ripetutamente attestato una totale incapacità lavorativa dell’interessato, a causa del grave disturbo della personalità, tipo borderline, che lo affligge e che gli impedisce in particolare di controllare i propri impulsi, di modulare le relazioni interpersonali, di essere autocritico (doc. D). Il dr. __________ ha evidenziato che la patologia dell’interessato è caratterizzata essenzialmente da un disturbo relazionale, che gli impedisce di intrattenere relazioni costruttive basate sull’interscambio, sulla progettualità, sulla condivisione delle esperienze, fattori fondamentali in qualunque ambito lavorativo; egli inoltre è pervaso in maniera massiccia da un sentimento persecutorio. Pertanto, sulla base di tutti questi elementi, secondo lo psichiatra curante, l’assicurato non è in grado di svolgere alcuna attività (doc. E).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 settembre 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, i referti del dr. __________ del 27 agosto 2007 (doc. C) e del 10 settembre 2007 (doc. D) sono precedenti alla decisione impugnata e sono quindi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Il referto del dr. __________ del 27 ottobre 2007 (doc. E) è, invece, successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ribadisce quanto già espresso nei precedenti rapporti del 27 agosto 2007 e del 10 settembre 2007.
Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 2 ottobre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Chiamata dal TCA a precisare il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, al di fuori di un ambiente protetto, in attività adeguate al suo stato di salute (XI), la dr.ssa __________, nel suo scritto del 4 novembre 2008, ha risposto che la sua proposta di un rientro “tutorato” non va inteso nell’ambito di un lavoro protetto, bensì in un ambito lavorativo “normale”, ma con la necessità per l’assicurato di essere accompagnato e sostenuto nell’impegno lavorativo da una o più figure di riferimento, scelte fra gli operatori del sociale allenati alla mediazione interpersonale e al contenimento e alla gestione del disagio psichico, che coordinino e sostengano il suo reinserimento lavorativo, aiutandolo a superare le difficoltà.
La dr.ssa __________ ha precisato che “le figure di tutoraggio non devono necessariamente essere interne allo spazio lavorativo: esso infatti non va inteso come “lavoro protetto” del tipo di quello svolto presso associazioni come la “__________” ma, piuttosto, con spazi lavorativi normali nei quali il soggetto può essere affiancato – in fase iniziale di adattamento e per un tempo congruo – da figure di sostegno-tutoraggio che lo aiutino a gestire l’emotività espressa, a non chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le esperienze”. La dr.ssa __________ ha evidenziato che l’ambiente lavorativo non è quindi “protetto di per se stesso, ma lo diviene per la presenza di figure di sostegno-contenimento-riferimento che medino il soggetto rispetto alla realtà nella delicata fase di riadattamento e per un tempo congruo (probabilmente almeno 3-4 mesi) prima di poterlo lasciare autogestire” (doc. XIII).
Secondo questo Tribunale, dalle risposte fornite dalla dr.ssa __________ al TCA emerge in maniera chiara che l’assicurato non può essere considerato abile al lavoro al 70% in qualsiasi attività, come invece stabilito dalla dr.ssa __________ nel referto peritale del 22 aprile 2007. Infatti la perita stessa mette in evidenza che una tale capacità lavorativa è necessariamente collegata alla presenza di figure di riferimento particolari per l’interessato, che lo affianchino durante alcuni mesi nell’attività lavorativa e lo aiutino a gestire l’emotività espressa, a non chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le esperienze (doc. XIII).
Questa necessità, di fatto, indicata dalla stessa dr.ssa __________, rende l’ambiente di lavoro “protetto” e quindi non assimilabile ad un normale ambiente di lavoro come quelli che si trovano sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. XIII, in cui la perita ha osservato che “l’ambiente non è protetto di per se stesso, ma lo diviene per la presenza di figure di sostegno-contenimento-riferimento”).
Al riguardo, la patrocinatrice dell’interessato ha rilevato (cfr. doc. XVI) che quanto preteso dalla dr.ssa __________ non è conforme alla realtà lavorativa, sottolineando la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di reperire un datore di lavoro disposto ad assumere l’assicurato, unitamente ad un tutore esterno, che lo affianchi durante tutta la giornata lavorativa e che lo aiuti a contenere il suo disagio psichico (cfr. doc. XVI, in cui la patrocinatrice ha sottolineato che è “inverosimile in primo luogo attendersi che un datore di lavoro “normale” assuma una persona affetta da disturbo della personalità come quella di cui è affetto il ricorrente e che inoltre ammetta la presenza di un tutore esterno durante tutta la giornata, che segua il lavoratore nelle sue mansioni e che contenga nel frattempo il suo disagio psichico, come voluto e inteso dalla perita”).
Il TCA condivide queste osservazioni della patrocinatrice dell’interessato.
Del resto, va sottolineato che l’UAI, invitato espressamente a prendere posizione (doc. XIV), non ha formulato alcuna osservazione in merito a questo particolare aspetto (cfr. doc. XV, in cui l'amministrazione ha rilevato solo "che la risposta della specialista con le relative precisazioni è completa e coerente e in sostanza conferma la precedente valutazione, di modo che pure è confermata la risposta al ricorso”).
Alla luce della perizia e delle risposte della dr.ssa __________ al TCA e vista inoltre la discordanza esistente tra la valutazione della perita e quella dello psichiatra curante, dr. __________, in merito alle patologie che affliggono l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI 1 sia inabile al lavoro soltanto in misura del 30% in tutte le professioni da lui ragionevolmente esigibili.
Si impongono dunque nuovi accertamenti anche perchè, vista la giovane età dell'assicurato (nato nel 1974) e considerato che nella decisione impugnata il grado di invalidità è stato fissato al 16%, non è escluso che la situazione complessiva (medica ed economica) sia tale da giustificare la messa in atto di provvedimenti reintegrativi.
2.11. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI richieste dall'assicurato.
La richiesta di espletamento di una perizia giudiziaria psichiatrica neutra formulata dalla patrocinatrice dell’interessato (I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.12. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (II).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 25 settembre 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 31 ottobre 2007.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti