Raccomandata
Incarto n. 32.2007.31
FS/td
Lugano 25 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di cura presso la __________ (doc. AI 9/1-3), nel mese di giugno 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) –, con decisione 3 febbraio 2006 (doc. AI 37/1-3), confermata con decisione su opposizione 30 novembre 2006 (doc. AI 66/1-6), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita adducendo:
" (…)
Il referto medico del Dr. med. __________ prodotto con l'opposizione è quindi stato sottoposto all'esame del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Dal lato medico il servizio preposto non ha rilevato la presenza di un obiettivo peggioramento dello stato di salute (Lasègue paragonabile a quello riscontrato nella perizia e stabilità degli elementi obiettivi radiologici con discopatie multiple e assenza di segni erniari compressivi). Pertanto non vi è da presupporre un deterioramento delle esigibilità lavorative rispetto a quelle valutate all'interno della perizia pluridisciplinare SAM del 18 novembre 2004, le quali conclusioni sono confermate tuttora continuando quindi ad avere pieno valore probante (la citata perizia assolve i criteri giurisprudenziali sviluppati in materia, essendo concludente, compitamente motivata, di per sé scevra di contraddizioni e priva di indizi che facciano dubitare della sua attendibilità).
Non essendovi elementi oggettivi clinici atti a porre in dubbio le risultanze mediche emerse dalla perizia SAM, le motivazioni fornite in fase di opposizione risultano essere insufficienti per modificare le conclusioni alle quali lo scrivente Ufficio è giunto.
(…)
Ritenuto quale reddito da valido quello di fr. 40'740.-, nel caso concreto il Servizio integrazione ha stabilito quale reddito ipotetico da invalido l'importo di fr. 33'812.-- in base alle tabelle statistiche RSS (2004), dati regionali (TA13) per attività leggere, semplici e ripetitive, categoria 4, donne, operando inoltre una riduzione del 20% (10% per attività leggera e 10% per i limiti funzionali concernenti l'ergonomia), risultano dal confronto una perdita lucrativa del 17%. Ritenuto che in fase di opposizione lo scrivente deve aggiornare i dati di riferimento al momento dell'emissione della decisione, rilevato che a proposito dei valori applicabili, in base alla più recente giurisprudenza del TFA, ai fini del calcolo fa stato il valore centrale, o mediano, delle tabella TA1 riferita a valori federali (in tal senso, nella causa U 56/03 la Corte plenaria del TFA ha stabilito l'inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica), ne consegue che aggiornando i salari di riferimento ai nuovi dati (importo di fr. 38'867.- ritenuto quale reddito ipotetico da invalido da confrontare a quello da valido indicato in precedenza) risulta un discapito economico inferiore a quello stabilito nella decisione impugnata (grado del 5%) che nega ulteriormente all'assicurata il diritto a rendita AI.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata viene confermata anche in fase di opposizione).
(…)." (doc. AI 66/4-5)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – ravvisato che le è stato negato il diritto ad una riqualificazione professionale e contestata la valutazione medica – ha postulato il riconoscimento di prestazioni.
Contestualmente l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – richiamandosi alle annotazioni 22 novembre 2006 del dr. __________, medico SMR, che si è espresso sul certificato medico 13 giugno 2006 del dr. __________ precisando che “(…) per quanto concerne il certificato redatto dal Dr. med. __________ del 22 gennaio 2007, il medesimo rileva delle problematiche debitamente considerate all’interno della perizia pluridisciplinare del SAM del 18 novembre 2004 (doc. AI n. 30), la quale continua ad avere forza probatoria piena. (…)” (doc. V, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritti 31 gennaio, 30 luglio e 7 settembre 2007 l’assicu-rata ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e ulteriore documentazione medica (IV, VII e XI).
L’Ufficio AI ha preso posizione sulla documentazione medica prodotta e l’assicurata sulle osservazioni dell’amministrazione (IX, XI e XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nell’evenienza concreta, nel rapporto 19 agosto 2004 (doc. AI 26/1-2), il dr. __________, medico SMR, posta la diagnosi di “(…) sindrome lombare con ernia discale L4/5 sinistra e depressione (…)”, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Attività prevalente alla __________ come venditrice dal 1998.
Valutazione psi. per __________ del 1.2001 da parte dr.ssa __________he confermava una personalità con fragilità psicologica dall'adolescenza su base ansiosa e prevedeva una ripresa lavorativa concludendo per una prognosi abbastanza favorevole.
E' in cura dal dr. __________ pneumologo come medico curante, e non segue apparentemente un trattamento psichiatrico appropriato.
Sono pienamente d'accordo su IL totale in attività pesanti ergonomicamente non adeguate, come venditrice quali sono le mansioni? Prego informarsi presso datore di lavoro o OP.
Dopo le informazioni avute si denota che la terapia è abbastanza lacunosa come anche i dati medico teorici a dossier per potersi esprimere su limitazioni funzionali presenti e prognosi oltre ad esigibilità di atti reintegrativi futuri (Ata giovane).
Dopo queste osservazioni non resta che una globale valutazione appropriata specialistica presso il SAM.
(…)." (doc. AI 26/2)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 27/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 18 novembre 2004 (doc. AI 30/1-22) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura ortopedica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome lombovertebrale in presenza di un disturbo statico posturale e di un’anomalia della segmentazione dei corpi vertebrali lombari liberi in assenza di chiare costole ipoplastiche Th12.
Leggera sindrome radicolare irritativi L5 a sin., senza componente senitivomotoria deficitaria in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali medio-basso lombari, con protusioni discali a base larga, senza chiaro reperto erniario focale.
Epicondilopatia omerale radiale ds..
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Obesità con BMI 36 kg m2.
Stato dopo diverse degenze e psicoterapie ambulatoriali per disturbi depressivi." (doc. AI 30/9)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come ausiliaria di cure a domicilio ad ore, è nella misura del 50% (intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa) se nell’attività descritta sopra è necessario trasportare (frequentemente con l’avambraccio ds., talvolta con il polso destro) pesi sup. ai 10 kg. Se invece vi è la possibilità di effettuare quest’attività senza sollevare - trasportare (frequentemente con l’avambraccio ds., talvolta con il polso destro) pesi sup. ai 10 kg la capacità lavorativa globale in questa attività è valutata nella misura massima del 100%. (…)” (doc. AI 30/11), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie ortopediche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico l'A. non presenta alcuna patologia che possa influenzare la sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista ortopedico l'influsso sulla capacità lavorativa è giustificata da una ridotta caricabilità del rachide, rispettivamente dell'arto sup. ds. (le limitazioni sono descritte più dettagliatamente al capitolo 9).
Dal punto di vista fisico e psichico, l'attività di ausiliaria di cure a domicilio ad ore è tuttora praticabile, in una misura tuttavia dipendente dallo sforzo fisico preteso (e quindi dall'entità dei carichi da sollevare - trasportare).
Se in quest'attività è necessario sollevare - trasportare (frequentemente con l'avambraccio ds., talvolta con il polso destro) pesi sup. a 10 kg la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 50%; se invece vi è la possibilità di effettuare quest'attività senza sollevare - trasportare (frequentemente con l'avambraccio ds., talvolta con il polso destro) pesi sup. ai 10 kg la capacità lavorativa raggiunge il 100%.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, concordiamo con le valutazioni del nostro consulente ortopedico e dei medici curanti: dagli atti a disposizione appuriamo che è stata attesta un'incapacità lavorativa completa dal maggio 2003, in relazione con i disturbi al rachide, rispettivamente all'art. inf. sin..
Da allora l'A. non è mai più stata in grado di riprendere alcun'attività lucrativa. Già nel mese di luglio 2003 erano tuttavia ritenute possibili da subito attività senza sforzo fisico, soprattutto senza dover sollevare pesi (vedi atto del 10.07.2003).
Con riferimento al quadro clinico riscontrato all'esame attuale, l'evoluzione può essere considerata relativamente favorevole nel senso e nei limiti in cui non si ritiene giustificata un'inabilità lavorativa completa in qualità di assistente di cura.
9 CONSEGUENTE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Concordiamo con le proposte dei nostri consulenti, i quali ritengono che sia senz'altro possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale per quest'A.: ella possiede in effetti sufficienti risorse e potenzialità per poter svolgere attività adeguate in misura e con rendimento completo.
Ricordiamo che nella richiesta di prestazioni AI per adulti l'A. chiede avviamento ad altra professione (vedi atto del 15.06.2003). Ricordiamo, inoltre, che l'A. - se ve ne fosse la possibilità - segnala la volontà di voler intraprendere provvedimenti professionali e che a riguardo del proprio futuro l'A. si ritiene fiduciosa.
L'A. è quindi ritenuta in grado di svolgere altre attività, che devono in particolare tenere conto della presenza di limitazioni nello svolgimento sotto sforzo di movimenti ripetitivi con l'avambraccio, rispettivamente con il polso ds., nel sollevamento e trasporto (frequentemente con l'avambraccio ds., talvolta con il polso destro) di pesi sup. ai 10 kg, nel mantenimento prolungato di posizioni o nello svolgimento frequente di movimenti inergonomici per il tronco, nel mantenimento prolungato di determinate posizioni statiche (siano essere erette, sedute o contorte con il tronco), nell'uso di macchinari o strumenti vibranti rispettivamente contundenti.
In un'attività adatta, che tenga conto delle limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale dell'A. è valutata nella misura del 100%. Ricordiamo che questo dato di fatto era a suo tempo già stato sollevato dal medico curante nel suo rapporto del 10.07.2003.
L'attività di casalinga, tenuto conto della possibilità di ripartizione delle attività sull'arco della giornata, può essere svolta in misura completa.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche l'A. stessa ha affermato di risentire un giovamento dall'esecuzione regolare di esercizi attivi mirati al rachide. Oltre allo svolgimento regolare di tali misure, così come anche all'osservazione più rigorosa delle misure di base dell'ergometria del tronco, l'A. è suscettibile di poter approfittare di alcune sedute di fisioterapia (a dipendenza dell'intensità dei disturbi). Tali misure attive trovano il proprio riscontro in un miglioramento del grado di caricabilità del rachide, il cui effetto complessivo sul grado di capacità lavorativa risulta essere tuttavia relativamente marginale.
Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio-lungo termine, tenuto conto della natura delle affezioni presentate, si ritiene che questa sia suscettibile di restare invariata, senza peggioramenti ragionevolmente prevedibili, con riferimento agli atti e all'esame clinico effettuato.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 30/11-12)
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua incapacità lavorativa del 50%, se costretta a sollevare/trasportare frequentemente pesi superiori ai 10 kg, nella sua ultima attività di ausiliaria di cure e alla sua capacità al lavoro del 100% in un’atti-vità adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.9.1. Per quanto riguarda l’aspetto ortopedico il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel consulto 8 novembre 2004 (doc. AI 30/14-18), posta la seguente valutazione: “(…) Sindrome lombo-vertebrale in presenza di un disturbo statico posturale e di un’anomalia della segmentazione dei corpi vertebrali lombari liberi in assenza di chiare costole ipoplastiche Th12. – Leggera sindrome radicolare irritativa L5 a sinistra senza componente sensitivo-motoria deficitaria in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali medio-basso lombari con protrusioni discali a base larga, senza chiaro reperto erniario focale. – Epicondilopatia omerale radiale destra. (…)” (doc. AI 30/16), ha così risposto alle domande postegli:
" (…)
Da alcuni anni la signora RI 1 accusa disturbi in sede lombare le cui caratteristiche anamnestiche, cliniche e radiologiche rispecchiano un'insufficienza (pluri-) segmentale-lombare a cui si associa una componente irritativa, non deficitaria, L5 a sinistra nel contesto di alterazioni degenerative pluri-segmentali con protrusioni discali a base larga, senza tuttavia reperto erniario focale.
Il quadro clinico riscontrato all'esame attuale risulta essere alquanto favorevole in assenza di contratture muscolari paravertebrali, di racccorciamenti muscolari pelvico-femorali, di deficienze muscolari (elevazione del tronco fluida, senza necessità di compensazione), con segno di Lasègue leggermente positivo ma solo a fine corsa.
Presenza inoltre di un'epicondilopatia destra insorta in seguito a un evento traumatico nel 2001, ancora sintomatica sotto sforzo, attualmente senza deficit funzionale, senza riduzione significativa del trofismo muscolare, con lieve deficit della forza dimostrata rispetto all'arto superiore contro-laterale.
Dal punto di vista ortopedico tali attività risultano essere tuttora esigibili.
L'attività di ausiliaria di vendita risulta essere tuttora esigibile in misura completa.
L'attività di ausiliaria di cure risulta pure essere tuttora praticabile da punto di vista ortopedico, in una misura tuttavia dipendente dalla gravità, più specificatamente al grado di dipendenza e dalla costituzione fisica degli utenti di cui viene richiesto di occuparsi. A dipendenza di questi fattori il grado complessivo di capacità lavorativa in qualità di ausiliaria di cure è suscettibile di variare tra il 50 e il 100%.
La diminuzione della capacità lavorativa viene giustificata da una ridotta caricabilità del rachide, rispettivamente dell'arto superiore destro nello svolgimento di attività pesanti, rispettivamente di movimenti ripetuti sotto sforzo con l'arto superiore destro.
Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa fino ad oggi?
Secondo gli atti a mia disposizione viene attesta un'incapacità lavorativa completa dal maggio del 2003 in relazione con i disturbi al rachide, rispettivamente all'arto inferiore sinistro. Già nel mese di luglio del 2003 venivano tuttavia ritenute possibili da subito attività senza sforzo fisico, soprattutto senza dover sollevare pesi.
Con riferimento al quadro clinico riscontrato all'esame attuale, l'evoluzione può venir considerata relativamente favorevole nel senso e nei limiti in cui non si ritiene giustificata un'inabilità lavorativa completa in qualità di assistente di cura.
Dal punto di vista ortopedico ritengo senz'altro possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso la signora RI 1. Essa possiede in effetti sufficienti risorse e potenzialità per poter svolgere delle attività adeguate in misura e con rendimento completo.
La signora RI 1 stessa ha affermato risentire un giovamento dall'esecuzione regolare di esercizi attivi mirati al rachide. Oltre allo svolgimento regolare di tali misure, così come all'osservazione più rigorosa delle misure di base dell'ergonometria del tronco la signora RI 1 è suscettibile di poter approfittare di alcune sedute di fisioterapia (a dipendenza dell'intensità dei disturbi). Tali misure attive trovano il proprio riscontro in un miglioramento del grado di caricabilità del rachide, il cui effetto complessivo sul grado di capacità lavorativa risulta essere tuttavia relativamente marginale.
Se sì, a quali esigenze dovrà corrispondere il posto di lavoro e di cosa bisognerà soprattutto tenere conto?
Dal punto di vista ortopedico la signora RI 1 è in grado di svolgere altre attività. Queste devono in particolare tenere conto della presenza di limitazioni nello svolgimento sotto sforzo di movimenti ripetitivi con l'avambraccio, rispettivamente con il polso destro, nel sollevamento frequente, rispettivamente talvolta di pesi superiori alla decina di chili, nel mantenimento prolungato di posizioni o nello svolgimento frequente di movimenti inergonomici per il tronco, nel mantenimento prolungato di determinate posizioni fisse, siano essere erette, sedute o contorte con il tronco, nell'uso di macchinari o strumenti vibranti, rispettivamente contundenti.
La signora RI 1 è attualmente in grado di svolgere in misura completa delle attività consone alle menomazioni. Questo dato di fatto era a suo tempo già stato sollevato dal dr. __________ nel suo rapporto del 10.7.2003.
Tenuto conto della possibilità di ripartizione delle attività sull'arco della giornata, l'attività di casalinga può venir svolta in misura completa.
Tenuto conto della natura delle affezioni presentate dalla signora RI 1, ritengo che la prognosi valetudinaria a medio-lungo termine sia suscettibile di restare invariata, senza peggioramenti ragionevolmente prevedibili, con riferimento agli atti a mia disposizione e all'esame clinico effettuato.
(…)." (doc. AI 30/17-18)
Il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 13 giugno 2006 indirizzato al dr. __________, FMH in medicina interna, si è così espresso:
" (…)
Anamnesi: da circa 6 anni la paziente lamenta dolori lombari, ma non eccessivi. 4 anni fa esacerbazione con aumento della lombalgia e dolori in parte alla gamba sx lungo la fascia laterale fino al piede. Da allora questi disturbi persistono in maniera costante ed in progrediente aumento. La paziente ha dolori prevalentemente in posizioni statiche, ma anche in piedi e deambulando.
La paziente era attiva come assistente di cure e da 4 anni è inabile al lavoro. Ha fatto diversi tentativi di ripresa di lavoro in altre attività, ma senza mai riuscire a causa dei dolori che tendono rapidamente ad aumentare sotto qualsiasi sforzo.
Esame clinico: deambulazione normale. Mobilità lombare poco ridotta ed indolente. Palpazione dolente e diffusa di tutto il rachide lombare e della muscolatura paralombare, come pure glutei.
Punto di Valleix bilateralmente negativo. Lasègue diretto ed inverso negativo, ma pseudolasègue a sx a 70° positivo. Nessun deficit sensomotorio. Parestesia diffusa alla gamba sx. Riflessi mediovivi e simmetrici.
La RM del rachide lombare conferma discopatie diffuse da L2/3 a L5/S1 con spazi ridotti e reazione osteocondrotica in tutti e 4 i livelli. Una compressione radicolare non è evidente benché a livello L5/S1 ci sia la presenza di una protrusione discale intra/extaforaminale che si appoggia sulla radice L5. Tuttavia la paziente accusa fastidi unicamente alla gamba sx.
Conclusioni: sindrome lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi plurisegmentali e pseudosciatalgia a sx per problemi muscolari dovuti alla discopatia.
In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica penso che un procedere chirurgico non entri in considerazione. Ho proposto alla paziente eventualmente infiltrazioni delle faccette articolari, ma la paziente al momento non è propensa a questo tipo di terapia. Rimarrebbe aperta anche la possibilità di una terapia a base di radiofrequenza che non è assolutamente invasiva. Inoltre proporrei un ciclo di fisioterapia con piscina e ginnastica di rinforzo muscolare.
In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica della paziente penso che senza dubbio una riduzione della capacità lavorativa sia data. Nel lavoro primario, quindi come assistenza di cure, l'inabilità lavorativa sicuramente è superiore al 70% mentre in attività ergonomicamente favorevoli e non pesanti l'inabilità lavorativa sarà del 50%. Bisogna infatti tenere conto che si tratta qui di una discopatia plurisegmentale con tendenza ad un ulteriore peggioramento.
(…)." (doc. AI 61/1-2)
Ora, le attestazioni del dr. __________ non sono tali da modificare le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto 8 novembre 2004 (doc. AI 30/14-18) nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM.
Infatti, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. consid. 2.8), il dr. __________ non porta alcun elemento nuovo di valutazione né documenta un peggioramento dello stato di salute intervenuto tra la perizia del SAM e la decisione impugnata. Decisione che, va qui ricordato, delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102).
In particolare il dr. __________ non ha posto delle diagnosi nuove su cui non si siano già chinati i periti del SAM e si é limitato ad esprimere una diversa valutazione circa la capacità lavorativa dell’insorgente.
Anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 novembre 2006 (doc. AI 64/1), ha concluso che:
" (…)
La valutazione del neurochirurgo dr. __________ (unica visita ambulatoriale del 6.2006) riportata in fase di audizione attualmente non permette a mio giudizio di giustificare un peggioramento clinico tale da essere influente sulle esigibilità riportate allora nel SAM, ma personalmente reputo che si tratti solo di una differente valutazione di tipo personale di esigibilità.
Ricordo che a livello clinico adesso si riscontra un Lasègue paragonabile con disturbi della sensibilità anche paragonabili in assenza di segni deficitari paretici come al tempo del SAM del 10.2004.
Anche i segni obbiettivi radiologici la situazione è da reputarsi stabile in presenza di discopatie multiple ed in assenza di segni erniari compressivi.
E quindi un atteggiamento chirurgico non è quindi come allora da considerarsi attualmente.
Dopo queste considerazioni a carattere puramente medico non reputo che si è in presenza di un obbiettivo peggioramento tale da presupporre un deterioramento delle esigibilità lavorative rispetto al SAM del 10.2004 e pertanto è a mio giudizio ancora da considerare corretta la valutazione del SAM.
(…)." (doc. AI 64/1)
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Nemmeno il dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia ABIM, e il dr. __________, FMH in medicina interna spec. geriatria, nei rispettivi certificati medici 22 gennaio e 16 luglio 2007 (doc. E e VII/Bis), hanno attestato un peggioramento dello stato di salute, sotto questo aspetto, intercorso tra la perizia del SAM e la decisione impugnata.
Infatti il dr. __________, tra l’altro, ha attestato solo una “(…) sindrome lombo-vertebrale che interferisce in modo significante con le attività giornaliere.” (doc. E) e il dr. __________, in particolare, si è limitato a certificare una problematica legata anche a “(…) dolori lombari nell’ambito di un’ernia discale con esiti di infiltrazione steroidea (Dottor __________) (…)” (doc. VII/Bis).
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 agosto 2007 si è così espresso:
" (…)
succinto certificato del dr. __________ del 22.1.2007 con diagnosi di stato ansioso depressivo persistente con peggioramento durante gli ultimi mesi e sindrome lombovertebrale.
breve certificato del dr. __________ del 16.7.2007 con diagnosi di discopatia lombare e fibromialgia oltre a stato depressivo reattivo al fallimento del proprio matrimonio.
Valutazione: l’attuale documentazione non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM del 2004. Persiste una nota problematica discale lombare ed un disturbo psicoreattivo (il secondo matrimonio pare pure fallito).
(…)." (doc. IX/Bis)
2.9.2. Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapeuta, nel consulto 21 ottobre 2004 (doc. AI 30/19-22), ha concluso che:
" (…)
L'A. è nota per episodi depressivi reattivi a diverse situazioni circostanziali che implicavano dei conflitti con le figure di riferimento primario della sua vita. Fino al 2001 l'A. ha beneficiato di un apporto specialistico risultando due volte ricoverata in ambito stazionario e più volte presa a carico a livello ambulatoriale, in seguito non ha più fatto ricorso alla medicina specialistica ad eccezione della terapia psicofarmacologica prescritta dal medico curante mentre si è avvalsa della biblioterapia che le ha offerto degli spunti utili per modificare in maniera sensibile il suo atteggiamento mentale nei confronti della vita. Da allora non ha più mostrato recidive depressive ed attualmente il suo stato affettivo risulta stabile con una tensione positiva verso il futuro. Abbiamo l'impressione che l'A., memore delle esperienze della sua vita in cui è stata oggetto di restrizioni da parte degli altri, adesso si rende conto di essere libera e questo la rende desiderosa di sperimentare tutti gli aspetti della vita e di esplorarne tutte le possibilità. Fatta eccezione per la possibilità di uno smarrimento nel caso in cui i suoi desideri di vivere la vita pienamente non si realizzassero mettendo a nudo una sensazione di vuoto interiore non ravvisiamo rischi particolari in quanto l'A. appare sufficientemente stabile dal punto di vista affettivo e dell'autostima.
La capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico è integra.
(…)." (doc. AI 30/22)
Ora, tanto il certificato medico 22 gennaio 2007 del dr. __________ (doc. E) che il certificato medico 16 luglio 2007 e la lettera 4 settembre 2007 indirizzata all’avv. RA 1 del dr. __________ (doc. VII/Bis e XI/Bis), conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6 e 2.8), non sono sufficienti per dimostrare un peggioramento della situazione psichiatrica intercorsa dopo la perizia 18 novembre 2004 del SAM.
Infatti, sia il dr. __________ che il dr. __________, oltretutto non specialisti in psichiatria, nemmeno si sono espressi chiaramente sulla capacità lavorativa avuto riguardo a questa patologia.
In particolare il dr. __________ ha attestato in modo del tutto generico che la sua paziente “(…) soffre di uno stato ansioso depressivo persistente con peggioramento durante gli ultimi mesi. Inoltre la stessa è affetta da una sindrome lombo-vertebrale che interferisce in modo significante con le attività giornaliere.” (doc. E).
Dal canto suo il dr. __________ – dopo aver diagnosticato una fibromialgia e certificato che l’assicurata “(…) presenta uno stato depressivo reattivo al fallimento del proprio matrimonio con conseguente calo dell’autostima, crisi di ansia, dispnea, oppressione al petto e disturbi del sonno. Una presa a carico di tipo psichiatrico non ha portato i risultati sperati percui prossimamente la paziente verrà vista dal dottor __________, psichiatra di __________.” (doc. VII/Bis) –, nella lettera 4 settembre 2007 indirizzata all’avv. RA 1, ha, in particolare, osservato che: “(…) mi è giunta oggi l’informazione che la paziente, che non vedo dal 16.07.2007, verrà ricoverata domani in ambito psichiatrico, non so per quale indicazione e su richiesta di chi. Sia per la problematica psichiatrica che reumatologica/neuro-chirurgica la paziente presenta a mio avviso una forte diminuzione dell’abilità lavorativa in qualità di ausiliaria di cure a domicilio. (…)” (doc. XI/Bis).
Ora, l’assicurata non ha prodotto alcuna certificazione del dr. __________ e nemmeno la documentazione inerente un suo ricovero in ambito psichiatrico. Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Inoltre, ritenuto che il dr. __________ ha in cura la paziente dal mese di marzo 2007 e ribadito che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), questo Tribunale deve concludere che, se un’eventuale peggioramento dello stato psichico fosse intervenuto, in ogni caso esso è posteriore alla decisione impugnata.
Al riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 17 settembre 2007, ha concluso, in particolare, che “(…) dall’attuale rapporto (ndr.: si riferisce alla lettera del dr. __________ 4 settembre 2007 indirizzata all’avv. RA 1; doc. XI/Bis) pare esservi un peggioramento della situazione psichiatrica, peggioramento posteriore alla decisione impugnata. (…)” (doc. XIII/1).
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.10. In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 18 novembre 2004 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata, se costretta a sollevare/trasportare frequentemente pesi superiori ai 10 kg, è abile al 50% nella sua ultima attività di ausiliaria di cure e che la sua capacità al lavoro è invece del 100% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.11. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente in integrazione professionale nel suo rapporto finale 19 ottobre 2005 e sulla tabella allestita il 30 novembre 2006 (doc. AI 35/1-3 e 65/1), ha stabilito una perdita di guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 5%.
Partendo da un reddito da valido di fr. 40'740.-- che l’assicu-rata avrebbe potuto conseguire nel 2004 lavorando a tempo pieno presso l’__________ (doc. AI 36/1), la consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive, fissandolo in fr. 48'584.-- (2004), cui ha poi applicato una riduzione del 20% (“(…) attività leggera e […] limiti concernenti l’ergonomia (…)”), per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 38'867.--. Ha quindi stabilito che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 95,40% e quindi un grado di invalidità del 5%.
Innanzitutto, nella misura in cui la patrocinatrice della ricorrente ha contestato la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.9), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.
D’altra parte il reddito da valido non è stato contestato e quello da invalido è stato rettamente calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Di conseguenza, ritenuto un grado d’invalidità del 5%, a giusta ragione all’assicurata è stato negato sia il diritto a una riformazione professionale (cfr. consid. 2.4) che a una rendita (cfr. consid. 2.5).
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.13. La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto a prestazioni ritenuto che ella, abile al 50% nella sua precedente attività se costretta a sollevare/trasportare frequentemente pesi superiori ai 10 kg e al 100% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti, non ha minimamente documentato e tantomeno comprovato un peggioramento del suo stato di salute intercorso tra la perizia pluridisciplinare del SAM e la decisione impugnata.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti