Raccomandata
Incarto n. 32.2007.274
FS/sc
Lugano 7 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 giugno 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (classe __________), da ultimo disoccupata alla ricerca di un’attività lavorativa al 50% (doc. 1/2-5 dell’incarto disoccupazione) e precedentemente attiva nella medesima misura quale operaia presso la __________ (doc. AI 4/1-3), nel gennaio 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) malattia nervosa (…)” (doc. AI 6/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia psichiatrica, con decisione 18 giugno 2007 (doc. AI 20/1-3), preavvisata con progetto 10 maggio 2007 (doc. AI 17/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, adducendo:
" (...)
Nel caso specifico il grado d’invalidità deve riguardare gli impedimenti che riscontra nella conduzione della propria economia domestica e nel contempo nello svolgimento di un’attività lucrativa. Risulta infatti che al momento del subentrare del danno alla salute esercitava la professione di operaia in una fabbrica di orologeria nella misura del 50% (montaggio cinturini, sostituzione pile ecc.). Per il restante 50% viene pertanto considerata casalinga.
Nel caso specifico abbiamo acquisito la necessaria documentazione segnatamente sotto il profilo medico, in particolare è stata sottoposta ad una perizia specialistica. A tal proposito non risultano patologie che le possano impedire di svolgere l’attività di casalinga. Per contro, viene ritenuta inabile nell’attività abituale di operaia nella misura del 50%. Questa inabilità è intesa come abilità lavorativa totale ma unicamente sull’arco di metà giornata lavorativa. In altra parole risulta che l’ultima attività da lei svolta è tuttora esigibile nella medesima misura in cui veniva svolta, ossia al 50%.
In assenza d’impedimenti nello svolgere l’attività di casalinga ed essendo ancora proponibile l’attività da lei esercitata abitualmente nella misura del 50%, viene escluso alcun diritto ad una rendita d’invalidità.
(…)" (doc. AI 20/2)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto:
" (…)
Di conseguenza la decisione 18/25 giugno 2007 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, viene completamente annullata.
Alla signora RI 1, __________, viene concessa una rendita intera nella misura del 100%. Nella peggiore delle ipotesi le verrà accordata una rendita minima del 50%.
Nel caso in cui questo Tribunale dovesse constatare la presenza di insufficienti elementi per giudicare il di lei stato di salute, ordinerà che la ricorrente venga sottoposta a un nuovo esame medico, nell’ottica di accertare in maniere certa e incontrovertibile le sue attuali condizioni di salute, con particolare riguardo alle patologie psichiche e fisiche affiorate.
Alla ricorrente viene concesso il beneficio della più ampia assistenza giudiziaria. Di conseguenza viene dispensata dal pagamento di eventuali spese, con l’ammissione al gratuito patrocinio da parte dell’avv. , __________.
Protestate spese, tasse e ripetibili.
(…)" (doc. AI 20/2)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato in particolare che “(…) stando al patrocinatore dell’assicurata “il provvedimento impugnato viene completamente contestato dalla ricorrente, poiché si rileva ingiustificato ed arbitrario e fondato su constatazioni imparziali ed inesatte. In specie si lamenta la completa mancanza di esami medici specialistici puntuali ed approfonditi, in grado di avvalorare la sua reale condizione psichica e fisica sulla base delle diagnosi effettuate” (cfr. ricorso 24 agosto 2007, pag. 3). Per sostenere le proprie argomentazioni, l’avvocato dell’assicurata non porta però alla luce elementi nuovi e per questo capaci di oggettivare una differente interpretazione dello stato valetudinario; il quale, contrariamente a quanto rivendicato nel ricorso, risulta già valutato approfonditamente da un perito specializzato in psichiatria e psicoterapia e dal SMR. Stando quanto precede, le critiche sollevate dall’assicurata per contestare la decisione dell’UAI non meritano di giustificare una differente interpretazione del caso valetudinario. (…)” (V, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 27 settembre 2007 al TCA l’avv. RA 1 ha chiesto l’assunzione delle seguenti prove:
" (…)
l’allestimento di un nuovo e più circostanziato referto sullo stato medico e psichiatrico della richiedente;
audizione personale della ricorrente e dei suoi medici curanti presso la clinica psichiatrica di __________;
richiamo dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità (AI) di Bellinzona dell’incarto completo della ricorrente (n. AVS __________
edizione dai medici curanti delle cartelle mediche complete relative alla ricorrente.
(…)" (X)
Con ulteriore scritto 20 novembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità.
L’assicurata postula il diritto ad una rendita intera, nella peggiore delle ipotesi a una mezza rendita e, nel caso in cui questo Tribunale dovesse ritenere gli atti insufficienti per valutare lo stato di salute, l’esperimento di ulteriori accertamenti medici.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9. Il TCA rileva innanzitutto che va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata al 50% e casalinga al 50%.
Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute, lavorava presso la __________ nella misura di 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana pari a un grado del 50% (doc. AI 4/1-3). È inoltre da ritenere – visto anche l’iscrizione al collocamento e la disponibilità ad un’occupazione nella misura del 50% (doc. 1/2-5 dell’incarto disoccupazione) – che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura. Del resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa e nemmeno dinanzi a questa Corte.
2.10. Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 13 giugno 2006 (doc. AI 12/1-3) – osservato che l’assicurata è stata “(…) ricoverata ben 5 volte __________, ultimo 1.2006 dopo tentamen, primo ricovero 10.2002 (…)" e che, dal dr __________, “(…) viene certificata una IL del 50% dal 2002, sarebbe abile per attività lavorative nella misura di 2-3 ore giornaliere (…)" (doc. AI 12/3) –, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (...)
Procedere: indicata perizia psichiatrica dr. __________ per determinare limiti funzionali esatti (quale casalinga e quale salariata non qualificata) ed evoluzione incapacità lavorativa dal 2002 a tuttora.
(…)." (doc. AI 12/2)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 13/1-2).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 30 ottobre 2006 (doc. AI 14/1-15) – esposte dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, posta la diagnosi di “(…) sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo (ICD-10: F25.1)” (doc. AI 14/9) – ha rilevato che “(…) da allora, dopo un ricovero psichiatrico (ndr. si riferisce al ricovero dal 23.11.2005 al 18.1.2006; cfr. doc. AI 10/8-9), la peritanda ha ritrovato un esame di realtà più adeguato, riconoscendo maggiormente le proprie difficoltà psichiche, sviluppando una maggiore compliance terapeutica. In questo senso, ha potuto ritrovare anche il proprio ruolo ed identità di madre, mantenendo un impegno e responsabilità affettiva, nei confronti delle figlie, vicariando anche l’assenza del partner e padre della secondogenita. La peritanda ha assunto anche un atteggiamento più realistico, di fronte alla propria relazione con il partner, riconoscendone le caratteristiche di eccessiva dipendenza da quest’ultimo, fino a sviluppare anche pensieri critici ed a vivere l’attuale relazione del partner, con un’altra donna, come un dato di realtà, sul quale far leva, anche per sviluppare una maggiore autonomia e differenziazione rispetto al convivente, con velleità anche di indipendenza e motivazione a sperimentarsi anche in mansioni a lei nuove, quale quella di una gestione amministrativa economica del ménage famigliare. Parallelamente la peritanda ha potuto, in questo anno 2006, sviluppare anche spinte e motivazioni riparatorie e ricostruttive in ambito professionale, sempre in mansioni manuali, quali quella di ausiliaria di sanità, ciò che, da un punto di vista psichiatrico, non rappresenta un obiettivo adeguato, ma permette di evidenziare la potenzialità nella ripresa di una mansione lavorativa manuale semplice, in altri contesti professionali. Permane tuttavia un equilibrio psichico non del tutto saldo, inscrivibile ad una struttura psicotica di personalità, in particolare una sindrome schizoaffettiva, di tipo depressivo, che presenta la peritanda e che richiede una regolare osservazione e cura psichiatrica e psicoterapeutica. (…)” (doc. AI 14/11-12).
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il perito ha concluso:
" (...)
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
L'assicurata presenta una struttura di personalità psicotica, presentando un rischio di spunti interpretativi e proiettivi, una fragile identità, con ridotta tolleranza alle frustrazioni, con un esame di realtà (capacità di distinguere la realtà esterna dalla realtà interna) non saldo, ed una ridotta capacità nel tollerare ed elaborare i cambiamenti, i lutti relazionali, quali l'attuale relazione del partner con un'altra donna. In questo contesto di crisi nella relazione con il partner, l'assicurata mantiene attualmente, con impegno e sforzi, il proprio ruolo di casalinga e madre delle due figlie, ed ha sviluppato anche bisogni di realizzazione professionale, sebbene in una misura parziale.
1.2 a livello fisico
Vedi medico curante.
1.3 nell'ambito sociale
L'assicurata presenta una tendenza ad un ritiro sociale, sebbene negli ultimi mesi presenti anche spinte e motivazioni nella cura di sè, quali partecipare ad un corso di nuoto o ad un corso di cucito, che contribuiscono anche ad una possibilità di sperimentare e migliorare le proprie attitudini interpersonali. Va segnalato che, nelle fasi di scompenso psicotico, l'assicurata ha presentato ideazioni deliranti persecutorie, una tendenza ad interpretatività, nei confronti del partner, ma anche della gente, mentre attualmente, pur presentato condizioni di compenso psichico, presenta una tendenza interpretativa e proiettiva, sebbene soggetta a critica.
2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
I disturbi psichici su descritti, inscrivibili in una sindrome schizoaffettiva, di tipo depressivo, minano parzialmente la capacità professionale dell'assicurata.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì, l'ultima attività di operaia non qualificata, da un punto di vista psichiatrico, è tuttora praticabile. Allo stesso tempo, la propria attività, quale casalinga, sempre da un punto di vista psichiatrico, risulta tuttora praticabile.
2.3 Se sì, in quale misura (ore al girono)?
Da un punto di vista psichiatrico, la peritanda presenta una capacità del 100% nella propria mansione di casalinga, mentre, sempre da un punto di vista psichiatrico, presenta una capacità lavorativa parziale del 50% nella mansione professionale di operaia non qualificata (circa quattro ore al giorno).
2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.5 Se sì, in che misura?
Da un punto di vista psichiatrico, la peritanda presenta un'incapacità lavorativa parziale del 50%.
2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Dall'ottobre 2002.
3 L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici?
Si segnala che l'ultimo datore di lavoro dell'assicurata (__________ - __________) ha licenziato la peritanda da circa tre anni.
(…)
No.
1.2 Se no, La preghiamo di darcene ragione
Tenuto conto dell'attuale incapacità lavorativa parziale del 50%, presentata dall'assicurata, della sua mansione lavorativa di operaia non qualificata, non risultano indicati provvedimenti di integrazione di tipo professionale.
2 È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Attualmente risulta indicato e necessario, da un punto di vista psichiatrico, per l'assicurata, il mantenimento di un trattamento psicofarmacologico, psichiatrico e psicoterapico, allo scopo di mantenere condizioni di compenso psichico, ed anche un sostegno verso una possibile ripresa di una capacità lavorativa, in misura parziale, come su descritto, mantenendo anche il proprio ruolo parentale di madre.
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?
Va tenuto conto, da un punto di vista psichiatrico, che la peritanda può svolgere attività professionali consone al proprio disturbo psichico su descritto, nella misura del 50% (quattro ore circa al giorno).
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Vedi punto 3.1.
3.3 È constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
Sì.
3.4 Se sì, in che misura?
Incapacità lavorativa del 50%, da un punto di vista psichiatrico.
(…)" (doc. AI 14/12-15)
L’Ufficio AI – visti gli esiti degli accertamenti medici e le annotazioni 29 marzo 2007 della dr.ssa __________, medico SMR, che ha confermato, dal punto di vista psichiatrico, una capacità lavorativa del 100% quale casalinga e una capacità lavorativa del 50% (4 ore al giorno) quale operaia non qualificata (doc. AI 16/1) –, con decisione 18 giugno 2007 (doc. AI 20/1-3) ha quindi negato all’assicurata il diritto ad una rendita.
2.11. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.12. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI che, sulla base delle risultanze degli atti medici e della perizia psichiatrica a cura del dr. __________, ha concluso per una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di operaia non qualificata.
La dettagliata ed approfondita valutazione psichiatrica del dr. __________ non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
Il dr. __________, medico capo servizio del Servizio Psico-Sociale (SPS) di __________, nel rapporto 6 marzo 2006 (doc. AI 10/1-3), ha posto la medesima diagnosi ritenuta dal perito e anch’egli ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua precedente attività del 50% dal 2002.
Anche nel referto 24 febbraio 2006 – trattasi del rapporto della degenza dal 23.11.2005 al 18.01.2006, rilasciato dalla Clinica __________ di __________ e sottoscritto dal capo servizio, dr. __________, e dal medico assistente, dr.ssa __________ (doc. AI 10/8-9) – era stata ritenuta la diagnosi di sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo (ICD-10: F25.1) e, senza esprimersi sulla capacità lavorativa, i medici avevano osservato che “(…) nel periodo successivo (ndr.: dopo l’inizio della degenza) la paziente andava incontro ad un progressivo miglioramento e ad una stabilizzazione del suo stato psicofisico. Prendeva spontaneamente contatto con le suore della __________ per poter iniziare un’attività presso la lavanderia della clinica. La paziente poteva effettuare alcuni congedi di prova, che si risolvevano tutti positivamente. Nel frattempo, insieme al compagno iniziava a predisporre la documentazione necessaria per inoltrare la domanda AI. Dopo aver valutato il quadro psicopatologico della paziente, ormai migliorato, tenuto conto che il compagno si era allontanato dal Ticino per recarsi in __________ e presi gli opportuni accordi col curatore delle figlie, signor __________, si procedeva alle dimissioni a domicilio in data 18.01.2006, con l’accordo di recarsi il giorno 24.01.2006 presso SPS di __________, per un controllo da parte del dr. __________ e per la somministrazione prevista di Rispederal consta. (…)” (doc. AI 10/9).
L’assicurata ha contestato la valutazione medica peritale senza tuttavia produrre della documentazione medica su cui non si sia già chinato il perito, il quale ha pure avuto un colloquio telefonico con la dr.ssa __________ del SPS di __________ (doc. AI 14/1).
Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.13. Come visto al considerando precedente all’assicurata va riconosciuta una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di operaia non qualificata.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta, secondo la perizia psichiatrica del dr. __________, una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale di operaia di fabbrica, ella, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto poi che l’assicurata lavorava al 50% e che si è iscritta al collocamento in cerca di un’attività lavorativa in questa misura, a ragione l’Ufficio AI ha concluso che “(…) essendo ancora proponibile l’attività lavorativa da lei esercitata abitualmente nella misura del 50%, viene escluso alcun diritto ad una rendita d’invalidità.
Infatti, poste le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga (50%), ritenute le limitazioni dello 0% quale casalinga – al riguardo, constatato come l’unica problematica ritenuta invalidante nel caso dell’assicurata sia quella di natura psichiatrica e rilevato d’altra parte come la perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________ abbia escluso un impedimento nell’esercizio delle mansioni domestiche [cfr. consid. 2.10], questa Corte ritiene che a ragione l’Ufficio AI non ha reputato indicato procedere ad un accertamento domiciliare. La capacità al lavoro constatata dal perito psichiatrico risulta in effetti determinante – e considerata la capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività svolta in questa misura, non sussiste alcun diritto ad una rendita.
A titolo abbondanziale questo TCA osserva in ogni modo che, anche volendo, per ipotesi, tenere conto di una limitazione del 50% quale casalinga – il dr. __________ nell’allegato al rapporto medico 6 marzo 2006 ha attestato che “(…) la capacità lavorativa e anche come casalinga è ridotta del 50% (…)” (doc. AI 10/3) – il grado d’invalidità globale sarebbe del 25% (alla quota parte del 50% quale casalinga andrebbe infatti applicata la limitazione del 50% ottenendo un grado d’invalidità del 25% (50% x 50% = 25%) e pertanto non sufficiente per fondare il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. consid. 2.4).
2.14. L’assicurata ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (cfr. consid. 1.5).
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998. pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274; si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.12), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Né vi sono validi motivi per ritenere incompleta e/o inaffidabile la valutazione del perito psichiatra, motivo per cui non appare necessario procedere all'assunzione delle ulteriori prove richieste.
2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.16. L’assicurata ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto a prestazioni ritenuto come, dal mese di ottobre 2002, fatto salvo il periodo di inabilità totale da marzo a agosto 2006, possiede una capacità del 100% nella propria mansione di casalinga ed è abile nella misura del 50% nella sua precedente occupazione e in un’attività adeguata.
La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse attestare il contrario.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti