Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2007.273
Entscheidungsdatum
24.09.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.273

FS/sc

Lugano 24 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 giugno 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, classe __________, all’epoca attiva a tempo parziale quale ausiliaria alle cure presso una casa per anziani (doc. AI 5/1-3), nel mese di giugno 1998 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) importanti rachialgie dovute allo svolgimento della mia professione (...)” (doc. AI 1/1-7).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 13 ottobre 1999 (doc. AI 22/1-2), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-ta il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. giugno 1998.

1.3. Nell’ambito della prima procedura di revisione, avviata nel mese di maggio 2002 (doc. AI 36/1-2), l’Ufficio AI – considerata la proposta 12 dicembre 2002 della dr.ssa __________, (doc. AI 39/1) –, con decisione 2 gennaio 2003 (doc. AI 40/1-2), ha confermato il diritto alla mezza rendita.

1.4. Nella procedura di revisione del gennaio 2005 (doc. AI 46/1) – visto il rapporto 2 agosto 2005 della Dr.ssa __________ (doc. AI 51/1-2) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 52/1-2).

Procedendo ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA l’amministrazione – sulla base delle risultanze della perizia reumatologica 8 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 53/1-24), della nota interna 29 dicembre 2005 (doc. AI 63/1), dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 10 gennaio 2006 (doc. AI 66/1-7), della valutazione 20 febbraio 2007 della consulente integrazione professionale (doc. AI 78/1-3 ), della proposta 22 febbraio 2007 della giurista (doc. AI 79/1-3) e del rapporto finale 1. giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 94/1-4) –, con decisione 20 giugno 2007 (doc. AI 95/1-6), preavvisata con progetto 28 febbraio 2007 (progetto questo che ha annullato e sostituito il precedente progetto 17 gennaio 2007; cfr. doc. AI 81/1-5 e 70/1-4), ha deciso di sopprimere la corrente prestazione (diritto a una mezza rendita) con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.5. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica – ha chiesto la conferma del diritto alla mezza rendita.

Contestualmente l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermandosi nella valutazione medica sulla base delle annotazioni 5 settembre 2007 del dr. __________, ha chiesto di respingere il ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione, con effetto al 1. agosto 2007, il diritto alla mezza rendita riconosciuto all’assicurata dal 1. giugno 1998.

Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione 13 ottobre 1999 (doc. AI 22/1-2) è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.

Pacifico è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17 LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Nella decisione impugnata (doc. AI 95/1-6), fondandosi sull’art. 53 cpv. 2 LPGA e in applicazione del metodo misto (assicurata salariata e casalinga nella misura del 50%), l’Ufficio AI – ritenuto che il diritto ad una mezza rendita era stato riconosciuto erroneamente “(…) avendo l’Ufficio AI ritenuto un reddito da valido non corretto, con conseguente erronea modalità di raffronto dei redditi, ciò che costituisce un principio fondamentale dell’invalidità, l’errore commesso va considerato manifesto. Poiché la relativa rettifica riveste una notevole importanza, legittimamente l’amministrazione può procedere mediante una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (…)” (doc. AI 95/4) – ha concluso che “(…) quale salariata l’assicurata è quindi da ritenere, come in precedenza, inabile al 100% nell’attività di ausiliaria di cure e abile al 50% quale ausiliaria d’ufficio. […] Il grado d’invalidità complessivo del 22% non permette più il riconoscimento di una rendita AI, per cui quest’ultima deve essere soppressa. (…)” (doc. AI 95/4-5).

2.4. L'art. 53 LPGA prevede che:

" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c).

Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal

  1. gennaio 2007) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

Anche nella sentenza 28 marzo 2006 nella causa M. (I 302/04) il TFA ha ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Il Tribunale federale, in una sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa concernente S. (9C_575/2007), ha precisato che per poter sopprimere in via di riconsiderazione una rendita precedentemente accordata occorre stabilire se – vista la situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata e tenuto conto della prassi in vigore a quel momento – una corretta valutazione del grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato.

L’Alta Corte ha infatti sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

Der Umstand allein, dass bei der Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde. Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom 9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.

(...)" (STF 18 ottobre 2007, nella causa concernente S., 9C_575/2007)

Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).

2.8. Nel caso concreto il TCA rileva innanzitutto che sulla base degli atti di causa a ragione l’Ufficio AI ha concluso che la decisione 13 ottobre 1999 (doc. AI 22/1-2), con la quale aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 1998, era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo (cfr. consid. 2.4).

Dagli atti risulta infatti quanto segue.

Al momento in cui ha introdotto la domanda di prestazioni nel mese di giugno 1998 l’assicurata era salariata al 50% e casalinga al 50%.

Da un punto di vista medico ella era poi stata ritenuta inabile totalmente al lavoro nella sua attività di ausiliaria alle cure e abile al 50% in un’attività adeguata.

Ritenuto nel 1998 un salario mensile di fr. 1'840.75 per tredici mensilità (cfr. l’attestato del datore di lavoro sub doc. AI 5/1-3), il reddito da valido per quell’anno ammontava dunque a fr. 23'929.75 (1'840.75 x 13 = 23'929.75; in merito al reddito da valido, chiamato a pronunciarsi in un caso in cui, come nel caso presente, un’assicurata era salariata al 50%, casalinga al 50% e abile al lavoro in un’attività adeguata al 50%, il TF ha stabilito che determinate per l’accertamento del reddito senza invalidità non è quanto l’assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un’attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza il danno alla salute, cfr. STF del 20 maggio 2008 nella causa P.R.S., 9C_293/2007 e la giurisprudenza ivi citata).

Per lo stesso anno (1998), nell’ipotesi a lei più favorevole, il reddito ipotetico da invalido ammontava a fr. 21'050.33 (fr. 20'800.--, ritenuti dal consulente in integrazione professionale quale reddito annuo per il 1996 quale impiegata d’ufficio al 50%, aggiornati al 1998; cfr. doc. AI 16/1 e 80/1).

La limitazione da applicare alla parte di salariata – determinata confrontando i fr. 21'050.33 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 23'929.75 – risulta essere del 12.03% ([23'929.75 – 21'050.33] x 100 : 23'929.75).

Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 23 febbraio 1999 (doc. AI 13/1-8) era poi emersa una percentuale d’invalidità del 45.5%.

Poste le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga (50%) e ritenute le limitazioni del 45.5% quale casalinga e del 12.03% quale salariata, il grado d’invalidità globale era dunque del 28.76% (50 x 45.5% + 50 x 12.03%).

Va qui rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dal suo legale (I, pag. 13), il reddito ipotetico da invalida pari a fr. 21'050.32 tiene già conto del fatto che l’assicurata, da un punto di vista medico, è abile al lavoro nella misura del 50% in un’attività adeguata (doc. AI 16/1). Diversamente, se l’avesse ritenuta abile al 100%, l’amministrazione avrebbe dovuto allora considerare un reddito ipotetico da invalido di fr. 42'100.64 (21'050.32 X 2 = fr. 42'100.64).

Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.5), il grado d’invalidità della ricorrente non apriva dunque il diritto ad una rendita di invalidità.

Di conseguenza, avendo considerato erroneamente quale reddito da valido l’importo di fr. 52'400.-- (pari al reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire nel 1996 se avesse lavorato al 100% quale ausiliaria alle cure, cfr. doc. AI 16/1) e visto che una corretta valutazione del grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato, sono date le premesse per una riconsiderazione della decisione 13 ottobre 1999 dell’Ufficio AI.

Ritenuto poi che, in base ad una corretta valutazione, l’assi-curata non avrebbe avuto diritto ad una rendita in quanto il grado d’invalidità non pensionabile, è dunque a ragione che l’Ufficio ha soppresso, in via di riconsiderazione, il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. agosto 2007.

L’Ufficio AI ha in seguito valutato se la situazione valetudinaria attuale dell’assicurata e/o la sua evoluzione giustificava il diritto a prestazioni.

2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

2.10. Al fine di stabilire il diritto a prestazioni l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 52/1) e una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 63/1).

Al proposito va evidenziato che, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di gennaio 2005 (doc. AI 46/1), al fine di stabilire l’eventuale diritto ad una rendita avuto riguardo alla situazione valetudinaria attuale e alla sua evoluzione dopo la precedente decisione 13 ottobre 1999, l’Ufficio AI poteva e doveva intraprendere tutti gli accertamenti necessari per poter pronunciarsi in merito al diritto a prestazioni.

Infatti, la situazione giuridica esistente al momento della decisione 13 ottobre 1999 (doc. AI 22/1-2) e la prassi in vigore a quell’epoca, è stata e doveva essere considerata solo per poter concludere se vi erano o meno i presupposti di una riconsiderazione (cfr. consid. 2.4 e 2.8).

2.10.1. Nella perizia reumatologica 8 novembre 2005 il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, posta la diagnosi di:

" Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, in

  • gravi disturbi statici del rachide (scoliosi ad S scompensata, destroconvessa dorsale, sinistroconvessa lombare, marcata cifosi dorsale con protrazione del capo),

  • alterazioni degenerative della colonna lombare (L2/3 ed L4/5),

  • decondizionamento muscolare,

  • obesità (peso 69 kg/statura 155 cm)

Periartropatia omeroscapolare a sinistra con sintomatologia di attrito, in

  • artrosi acromeoclaveare

  • lesione parziale del tendine muscolo sopraspinato." (doc. AI 53/7),

circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazio-ne, ha concluso:

" (…)

Giudico come lavoro ergonomicamente idoneo allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100%.

L’ultima attività d’impiegata d’ufficio tiene pienamente conto dei limiti ergonomici descritti nell’allegato; giudico dunque l’assicurata per quest’ultima attività, abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100%.

Come ausiliaria di cure, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, a partire dal momento in cui è stata documentata la patologia alla spalla sinistra, ossia dal 23.8.2004.

Come casalinga, giudico l’assicurata abile al lavoro durante una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire dal 23.8.2004.

(…)." (doc. AI 53/7-8)

Questa perizia – alla quale, conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.9, va riconosciuta forza probatoria piena e non può essere ritenuta di parte – è stata contestata dall’assicurata.

Il TCA rileva che, nonostante la valutazione espressa dal dr. __________, l’Ufficio AI, nella decisione impugnata, ha considerato l’assicurata inabile al 100% nella sua precedente attività e abile al 50% in un’attività adeguata: “(...) quale salariata l’assicurata è quindi da ritenere, come in precedenza, inabile al 100% nell’attività di ausiliaria di cure e abile al 50% quale ausiliaria d’ufficio. (…)” (doc. AI 95/4).

In merito alla documentazione medica prodotta con le osservazioni al progetto di decisione 28 febbraio 2007 (doc. AI 81/1-5 e 84/4-9), il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 maggio 2007 (doc. AI 89/1-2), ha osservato:

" (...)

rapporto dr. __________ del 7.3.2007:

  • ritiene che l'assicurata debba essere valutata da uno specialista

rapporto dr. __________ del 6.3.2007:

  • viene indicato un leggero peggioramento radiologico alle radiografie del 2005

  • il medico ritiene che le alterazioni degenerative ben spiegano i disturbi dell'assicurata

rapporto dr.ssa __________ del 1.2.2007: certifica la presenza di un colon irritabile con frequenti imperative defecazioni (si parla di imminente incontinenza fecale)

rapporto dr. __________ del 2.2.2007:

  • egli ritiene che nell'attività di ausiliaria vi sia una IL superiore del 75%

  • attività di ausiliaria d'ufficio esigibile al 50%

Valutazione:

le attuali documentazioni non permettono di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute osteoarticolare rispetto alla valutazione peritale dr. __________ il quale concorda con la presenza di importanti alterazioni degenerative a livello del rachide dorsale.

Per quanto concerne il certificato della dr.ssa __________ questo si presta a malintesi dato che si parla di imminente incontinenza fecale (quindi attualmente assenza di incontinenza, inoltre risulta assai inverosimile che un colon irritabile possa portare ad una incontinenza fecale).

Quale salariata l'assicurata è quindi da ritenersi inabile al 100%, come già valutato in precedenza, nell'attività di ausiliaria di cure. L'attività d'ausiliaria d'ufficio è invece esigibile.

Faccio qui notare che l'assicurata è valutata salariata al 50%, quindi si tratta d'impiego di mezza giornata, impiego che pure secondo il dr. __________ risulta esigibile in questa misura.

Nell'attività di ausiliaria d'ufficio anche la presenza di impellenti stimoli di defecazione non risulta limitante dato che di regola in attività d'ufficio vi sono dei WC a breve distanza.

(…)" (doc. AI 891-2)

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Ciò deve a maggior ragione valere in caso di accordo tra parere del medico curante e valutazione del SMR.

Nel caso concreto l’SMR ha confermato la valutazione del dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, che ha ritenuto l’assicurata inabile nella misura del 50% quale ausiliaria d’ufficio (doc. AI 84/9).

D’altra parte il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel certificato 13 febbraio 2007 e nella lettera 6 marzo 2007 al dr. __________ (doc. AI 84/5-6 e 84/7), oltre a non motivare e/o documentare in alcun modo le ragioni per le quali la valutazione del dr. __________ sarebbe sbagliata, non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa e, senza tuttavia nemmeno specificare se in qualsiasi attività, ha concluso in modo del tutto generico che “(…) la patologia del rachide è tale che giustifica l’incapacità lavorativa superiore al 50%. (…)” (doc. AI 84/7).

Il dr. __________, nelle annotazioni 29 maggio 2007, ha poi precisato che “(…) la problematica intestinale rende problematico o in pratica impossibile l’inserimento lavorativo in attività che implicano il contatto con il pubblico (cassiera, venditrice, docente) dato che l’assicurata necessita della possibilità di assentarsi in ogni momento dal posto di lavoro per recarsi alla toilette.” /doc. AI 91/1).

Con il ricorso l’assicurata, oltre a quella già presente agli atti, ha prodotto nuova documentazione medica.

Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 5 settembre 2007, ha osservato:

" (...)

Rapporto dr. __________ del 23.2.2005: esame neurologico allora normale, viene confermata la presenza di una grave scoliosi sinistro convessa a livello lombare con importanti progressi degenerativi plurisegmentali. Assenza però allora di dolori mentre viene indicato che nel 1996 / 1997 vi erano dei dolori.

Rapporto dr. __________ del 2.2.2007: già valutato nella presa di posizione del 16.5.2007.

Rapporto dr. __________ del 6.3.2007: già valutato nella presa di posizione del 16.5.2007.

Rapporto dr. __________ del 16.7.2007: viene indicato che l'assicurata sarebbe in cura presso la dr.ssa __________ per depressione.

Certificato della dr.ssa __________, psichiatra, del 19.7.2007:

  • viene attestata la presenza d'una reazione depressiva alla decisione dell'UAI con seguente IL del 50%.

Rapporto della dr.ssa __________ del 2.8.2007:

diagnosi di: incontinenza fecale di causa sensoria multifattoriale. Estesa lesione dell'anoderma in seguito ad intervento emorroidale nel 2004, lesioni cicatriziali nel muscolo sfintere anale esterno.

Dal 2004 vi sarebbe difficoltà a distinguere tra feci e gas con presenza di stimoli imperativi alla defecazione e rari episodi di perdite involontarie di feci formate.

Da notare la normalità della forza anale con valori di manometria normali sia a risposo che sotto squeeze.

Valutazione:

il primo rapporto del dr. __________ del 2005 permette di costatare una certa incongruenza presente nel rapporto sempre del dr. __________ del 2007 dove egli indica la presenza di forti dolori presenti da anni mentre nel 2005 veniva negata la presenza d'una sintomatologia algica attuale. Come già indicato nella presa di posizione di 5.2007 nè il rapporto del dr. __________ nè quello del dr. __________ permettono di costatare una modifica dello stato di salute reumatologico rispetto al momento della valutazione peritale dr. __________. Sempre condiviso dal dr. __________ una capacità lavorativa del 50% in attività leggera.

Attualmente viene fatta valere l'insorgenza d'una problematica psichiatrica, patologia insorta in seguito alla decisione UAI, quindi posteriore alla decisione. Inoltre il disturbo è di carattere prevalentemente reattivo con quindi prognosi in sè favorevole. L'attuale impedimento è valutato genericamente in un 50%. Impedimento che potrebbe anche essere compatibile con lo svolgimento d'una attività da salariata al 50%.

Per quanto concerne la problematica anale non posso che ripetere la mia valutazione di 5.2007. Faccio in particolare notare che gli esami oggettivi eseguiti dalla dr.ssa __________ in pratica hanno dato risultato normale. In questa situazione le ripercussioni funzionali non sono superiori a quelle indicate nella mia presa di posizione del 16.5.2007 e del 29.5.2007, limitazioni che tengono debitamente conto della problematica principale, ossia di un corto periodo di latenza con stimolo imperativo alla defecazione.

In conclusione si conferma la valutazione espressa precedentemente. Un possibile peggioramento della capacità lavorativa residua dovuto alla problematica psichiatrica di recente insorgenza dovrà essere valutato in futuro con adeguata istruttoria." (doc. IV/bis)

Invitata espressamente a prendere posizione sulle annotazioni 5 settembre 2007 del dr. __________ (V), l’assicurata è rimasta silente.

In simili circostanze – viste le risultanze appena esposte e ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti) – l’Ufficio AI poteva in ogni caso concludere per un’inabilità al 100% nella sua precedente attività e un’abilità al 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

Questo vale a maggiore ragione visto anche che il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 16 luglio 2007 (doc. BC) e la dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia, nel rapporto 2 agosto 2007 (doc. BE), non si sono espressi sulla capacità lavorativa.

Dal canto suo la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 19 luglio 2007 (doc. BD), ha affermato di conoscere l’assicurata dal maggio di quest’anno e riferito di uno stato depressivo all’inizio del 2006 poi rientrato e di un crollo psichico a causa della decisione di soppressione della rendita.

Al riguardo il TCA rileva che da una parte detto certificato non è sufficientemente circostanziato dal punto di vista medico (cfr. consid. 2.9) e che d’altra parte il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102).

Va qui poi ribadito che la conclusione per un’inabilità al lavoro del 100% nella sua attività e un’abilità del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, rispetto alla valutazione del dr. __________ sopra riportata, è più favorevole all’assicurata.

2.10.2. Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 10 gennaio 2006 (doc. AI 66/1-7) l’assistente sociale ha stabilito una percentuale d’invalidità del 20%.

Questo Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 20% (doc. AI 66/6).

Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e, riferendosi all’inchiesta a domicilio, con il proprio ricorso ha solo osservato che “(…) nella decisione avversata tuttavia senza motivazione alcuna, l’Ufficio AI indica sì un’attività teorica di casalinga del 50%, ma indica che l’impedimento lavorativo è del 20%: ma sua quale base si fonda questo parametro? Che sia anche questo un “errore manifesto”? (…)” (I, pag. 12), questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

2.10.3. Nel rapporto finale 1. giugno 2007 (doc. AI 94/1-4) la consulente in integrazione professionale ha, in particolare, concluso che “(…) sulla base di quanto emerso dall’esame della fattispecie, si può pertanto considerare che l’attività d’ufficio risulti essere quella che permette all’A. di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI 94/3) precisando che “(…) l’età, la scolarizzazione e l’anamnesi professionale non consentono di promuovere alcun progetto formativo. Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali da applicare. Sotto espressa richiesta dell’A. si rimane a disposizione per valutare la possibilità di un aiuto al collocamento (visto il campo ristretto di possibili attività ossia unicamente attività quale aiuto ufficio non a contatto con il pubblico). (…)” (doc. AI 94/4).

2.11. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute va qui rilevato quanto segue.

2.11.1. Per quanto concerne il reddito da valido, a tale titolo vanno considerati gli importi indicati dal sig. __________, economo contabile del __________ (doc. AI 69/1; in questo senso l’Ufficio AI fondandosi sul rapporto finale 1. giugno 2007 della consulente in integrazione professionale ha considerato, per il 2005, l’importo di fr. 28'200.--, cfr. doc. 69/1, 94/3 e 95/4).

Quale reddito da valido per l’anno 2006, considerato un grado d’occupazione del 50%, va dunque considerato l’importo di fr. 28'400.-- (doc. AI 69/1).

2.11.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Il reddito da invalido va poi calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04, vedi inoltre sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità", in RtiD II-2006, p. 311ss.).

D’altra parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/07), il TF ha stabilito che quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

2.11.3. Il TCA rileva che nel rapporto finale 1. giugno 2007 la consulente ha stabilito, quale reddito da invalido, un importo di fr. 21'450.--, calcolato secondo le raccomandazioni salariali della società svizzera degli impiegati di commercio, per un impiegata d’ufficio livello B (doc. AI 94/3).

Tale modo di agire non è tuttavia corretto, ritenuto che, come esposto al considerando precedente, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali.

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2008, pag. 86), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Vista la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e volendo applicare la riduzione massima possibile del 25% – va qui infatti considerata l’età dell’assicurata (quasi 60enne al momento della decisione), i gravi limiti funzionali posti, l’abilità parziale in una nuova attività e il periodo d’inattività –, il reddito statistico da invalido corrisponde a fr. 18'854.10 (fr. 50'277.60 x 50% ridotti del 25% = fr. 18'854.10).

All’importo di fr. 18'854.10 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti, il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2006 quale ausiliaria di cure al 50% presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 28'400.--, cfr. consid. 2.11.1), è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore sanità e servizi sociali (Tabella TA1 2006, p.to 85, livello di qualifica 4: fr. 4’437.-- riportato su 41.7 ore/settimana e considerato un grado di occupazione del 50% = 2'312.78 x 12 mesi = 27’753.43).

In conclusione, la limitazione da applicare alla parte di salariata, determinata confrontando i fr. 18'854.10 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 28'400.--, risulta essere del 33.61% ([28’400 – 18'854.10] x 100 : 28’400).

2.11.4. Poste infine le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga (50%) e ritenute le limitazioni del 20% quale casalinga (cfr. consid. 2.10.2) e del 33.61% quale salariata (cfr. consid. 2.11.3), il grado d’invalidità globale è del 26.80% (50 x 20% + 50 x 33.61%).

Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.5), il grado d’invalidità della ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.

Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

2.11.5. In conclusione, nella misura in cui l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione, il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. agosto 2007, la decisione 20 giugno 2007 va confermata (cfr. consid. 2.8).

Parimenti, viste le risultanze (mediche ed economiche) emerse nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di gennaio 2005 e riportate ai considerandi precedenti, a ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto all’assicurata il diritto a prestazioni.

2.12. L’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria (I, pag. 5).

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998. pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274; si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.10.1) la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito o quelle della consulente in integrazione professionale e dell'assistente sociale, motivo per cui non appare necessario procedere all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.14. La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, l’assicurata aveva compreso l’errore manifesto in cui era incorsa l’amministrazione allorquando nell’ambito della domanda di prestazioni del giugno 1998 aveva considerato l’importo di fr. 52'400.-- quale reddito da valido – “(…) l’Ufficio resistente stabilisce nella sua decisione 20 giugno 2007 che il reddito annuo della ricorrente nel 1998 quale ausiliaria di cure al 50% presso la __________ assommava a CHF 23'930.--. Il dato è corretto. (…)” (I, pag. 13) – e, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge sin dal novembre 2005 (dopo la perizia reumatologica 8 novembre 2005 del dr. __________, doc. AI 53/1-24), in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente un’inabilità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti superiore al 50%. Formulando ugualmente ricorso con l’aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari o specifici mezzi di prova (in particolare valida documentazione medica) atti a contrastare la presa di posizione dell’amministrazione, l’assicurata non aveva sin da subito alcuna chance di successo. Del resto l’assicurata nemmeno ha contestato l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 10 gennaio 2006 e si è limitata a indicare che nella precedente inchiesta 23 febbraio 2007 era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 45.5% contro quella del 20% stabilita nell’ultima.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

In ogni caso va qui rilevato che dai dati forniti dalla stessa assicurata nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. AL) – vedi pure gli estratti della notifica di tassazione 4 agosto 2005 (doc. AI 65/2) e dalla dichiarazione per il biennio 1997-1998 (doc. AI 65/3) – la ricorrente non può essere considerata indigente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.

  3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

14

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