Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2007.243
Entscheidungsdatum
22.09.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.243

cr/sc

Lugano 22 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 giugno 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel __________, in precedenza attiva a tempo parziale in qualità di ausiliaria di pulizie e sorvegliante di campi da tennis, in data 31 luglio 1997 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-7), in quanto affetta da periartropatia omeroscapolare destra con lesione della cuffia dei rotatori, sindrome cervicale e sindrome lombare.

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui dapprima una perizia da parte del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, seguita poi da una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) e due inchieste economiche per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione del 13 giugno 2003 (doc. 57 e 55), confermata con decisione su opposizione del 3 giugno 2004 (doc. 64/1-6), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata, a partire dal 1° gennaio 2000, un quarto di rendita (aumentata a mezza rendita quale caso di rigore) per un grado d’invalidità del 47%.

L’UAI è giunto a tale conclusione considerando che l’interessata presenta un impedimento nello svolgimento delle consuete mansioni di casalinga nella misura del 53% e un grado di invalidità del 46% nell’attività di sorveglianza, esigibile al 50%. In applicazione del metodo misto, poste le quote parti del 77% come salariata e del 23% come casalinga, si è arrivati ad un grado di invalidità del 47.6%.

Con sentenza 32.04.50 del 22 febbraio 2005 (doc. 74/1-44), il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire ulteriori accertamenti di natura economica, segnatamente procedendo al confronto dei redditi con riferimento all’anno 2000 (momento d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), determinando correttamente il reddito da invalido, se del caso apportando le dovute riduzioni percentuali per tenere conto delle circostanze concrete dell’assicurata e rapportando infine il tasso di incapacità risultante dal confronto dei redditi alla quota parte d’attività salariata del 77% (cfr. doc. 74-43).

Il TCA ha per contro ritenuto corrette sia la valutazione medica dell’abilità lavorativa dell’interessata operata dai medici del SAM del 5 giugno 2002 - secondo i quali l’assicurata conserva una capacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate – sia quella dell’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica – da cui risulta una percentuale di invalidità del 53% in ambito casalingo - sia infine la ripartizione operata dall’amministrazione fra attività salariata (77%) e attività casalinga (23%).

1.2. Esperiti gli accertamenti economici del caso, come stabilito nella sentenza del TCA, con decisione del 12 aprile 2006 l’Ufficio AI ha osservato che dal confronto dei redditi emerge che l’assicurata “non avrebbe mai avuto diritto ad una rendita AI, per cui la prestazione erroneamente concessa con la decisione del 13 giugno 2003 deve essere soppressa” (doc. 23).

A seguito dell’opposizione dell’assicurata e della nuova documentazione medica prodotta, l’UAI, dopo avere disposto una nuova valutazione peritale ad opera del SAM, con decisione su opposizione del 5 giugno 2007, ha confermato la precedente decisione (doc. A).

1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di almeno tre quarti di rendita di invalidità.

Sostanzialmente il patrocinatore ha dapprima rilevato che lo stato di salute dell’assicurata è peggiorato, come riconosciuto anche dai medici del SAM.

L’avv. RA 1 ha poi contestato l’ammontare del reddito da invalida calcolato dall’UAI, in applicazione dei dati statistici nazionali della Tabella TA1, anziché, come nella decisione del 13 giugno 2003, di quelli ticinesi di cui alla Tabella TA13.

Infine, il patrocinatore ha criticato la percentuale di riduzione del 10% applicata al reddito da invalido, a suo avviso insufficiente, alla luce dell’incapacità lavorativa parziale dell’interessata anche in attività adeguate, circostanza che dovrebbe giustificare una riduzione del 15%-20%.

L’avv. RA 1 ha invece espressamente indicato che non è controverso il reddito da valida considerato dall’amministrazione, stante il riconoscimento da parte dell’UAI delle richieste avanzate dall’assicurata (I).

In data 10 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha pure inoltrato al TCA istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria (II).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che non essendoci nel caso di specie una decisione passata in giudicato, è corretto procedere alla determinazione del reddito da invalida applicando i dati statistici nazionali (VI).

1.5. In data 24 luglio 2007 (X + bis) e 16 agosto 2007 (XI + B1-2) il patrocinatore ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica.

1.6. Con osservazioni del 22 agosto 2007, l’UAI ha messo in rilievo il fatto che, con il ricorso, il patrocinatore dell’assicurata si è limitato a contestare la mancata applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati statistici cantonali e l’applicazione di un fattore di riduzione insufficiente, mentre successivamente ha prodotto nuova documentazione medica.

L’amministrazione ha sottolineato che eventuali comprovati e duraturi peggioramenti dello stato di salute dell’assicurata potranno e dovranno venire presi in considerazione esclusivamente nel corso di una nuova procedura assicurativa (XIII).

1.7. In data 28 agosto 2007 il patrocinatore ha rilevato che, visto il peggioramento dello stato di salute dell’interessata riscontrato anche nella perizia del SAM del 18 aprile 2007, è parso opportuno produrre la documentazione medica comprovante siffatto peggioramento. Egli ha comunque sottolineato che è “solo l’applicazione di valori statistici errati nella determinazione del reddito da invalida ad impedire alla mia mandante di poter beneficiare di una rendita d’invalidità, stante che a livello medico presenta un’incapacità lavorativa del 70% nelle professioni precedentemente svolte, nonché un’incapacità lavorativa parziale in attività confacenti al suo stato di salute” (XV).

1.8. In data 3 settembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (XVII + bis).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.4. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.

A tal proposito, va rilevato che, contrariamente a quanto indicato dall’UAI nella decisione del 12 aprile 2006 denominata “soppressione della rendita di invalidità – riconsiderazione” (cfr. doc. 89-1), non essendo la decisione del 13 giugno 2003 – che attribuiva all’assicurata una rendita per un grado di invalidità del 47% (cfr. doc. 57-1) - cresciuta in giudicato, l’UAI non poteva effettuare una riconsiderazione.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è stata ribadita in una STF 9c 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, destinate alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.

2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.9. Nel caso di specie, l’amministrazione, in ossequio a quanto stabilito dal TCA con sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74), ha sottoposto l’incarto al consulente IP, per una valutazione del reddito da valida dell’assicurata dal 2000 al 2004 e per valutare i motivi che giustificano la riduzione percentuale del 10% sul reddito da invalida.

Nel rapporto del 6 settembre 2005 il consulente IP ha così risposto:

" (...)

Scopo del mandato: definire le retribuzioni lucrative dal 1999 al 2004 dell'Assicurata.

Anno


(reddito annuo + rincaro)


(reddito annuo*)

TOTALE REDDITI (2004)

2000

Fr. 5'672 (+ 1.3%)

18.70 x 670 = Fr. 12'529

2001

Fr. 5'808 (+ 2.4%)

19.05 x 670 = Fr. 12'763

2002

Fr. 5'913 (+ 1.8%)

19.10 x 670 = Fr. 12'797

2003

Fr. 5'995 (+ 1.4%)

19.30 x 670 = Fr. 12'937

2004

Fr. 6'036 (+ 0.7%)

19.40 x 670 = Fr. 12'998

Fr. 19'034

*Dal 1999 per motivi di contingenza economica tutti i contratti delle addette alla pulizia sono stati ridotti a 13 ore settimanali! Calcolo ore annuali: 13 x 4.3 x 12 = 670 ore. Fonte dell'informazione: signora __________

  • __________, in data 7 giugno 2005.

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

Nessun commento

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Per voce del TCA, vicepresidente sig. R. Guffi e il segretario F. Zocchetti, mi si chiede d'approfondire i motivi per cui ho avanzato la richiesta di un'ulteriore riduzione del 10% per lavori leggeri. La riduzione è stata avanzata poiché le patologie (vedi SAM 4.9.2003, punto 5.1, pag. 11) e l'inchiesta economica svolta dalla Collega __________ (assistente sociale) sottolineano l'impossibilità d'applicare convenientemente l'uso della "forza". In particolare: le patologie SAM, sono prevalentemente centrate sull'apparato scheletrico & locomotore → aspetto medico, bio-meccanico; le indicazioni dell'inchiesta economica, vedi punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, sostengono il seguente messaggio: "L'A svolge attività leggere, mentre quelle medio-pesanti sono delegate ad Altri" → aspetto ergonomico nel contesto casalingo quotidiano. Nell'insieme di queste informazioni ho dunque avanzato un'ulteriore riduzione del 10% per lavori leggeri. Tale riduzione, a mio avviso, è estranea alla riduzione medica teorica proposta dal SAM (esigibilità del 50% in attività leggere) in quanto è una riduzione che si applica al genere del mercato a cui si riferisce. In altre parole:

  • la riduzione del 50% è stata proposta dal SAM e convidisa dal Sottoscritto; tale contenimento si riferisce alla tenuta dell'A,
  • la riduzione del 10%, invece, si riferisce alla tematica economica-lucrativa, cioè al mercato delle attività non qualificate leggere.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Reddito ipotetico 2004, fr. 19'034 (contratto a tempo parziale). Reddito presumibile in attività adeguata nel 2004, fr. 18'813. Calcolo: 41'808 x 50 tenuta fisica, riduzione del 10% per mercato del lavoro leggero non qualificato = fr. 18'813.

(...)" (Doc. 84-1+2+3)

In una comunicazione per l’incarto del 10 aprile 2006 il funzionario incaricato ha osservato:

" Dal rapporto peritale SAM del giugno 2002 risulta che l'assicurata dal gennaio 1999 presenta una IL del 70-80% quale addetta alle pulizie ed una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate allo stato di salute.

Tramite sentenza TCA del 22.2.2005 è stata confermata sia la valutazione medica SAM sia la ripartizione casalinga (23%) e salariata (77%), sia la limitazione quale casalinga pari al 53%.

Per contro gli atti sono stati ritornati all'Ufficio AI per procedere con un nuovo confronto dei redditi, in quanto non stabilito in modo esatto. L'amministrazione viene inoltre invitata a calcolare il grado d'invalidità, anno per anno, dal 2000 al 2004.

Alla luce dei nuovi accertamenti sono stati stabiliti i seguenti redditi senza il danno alla salute.

2000: CHF 18'201.--

2001: CHF 18'571.--

2002: CHF 18'710.--

2003: CHF 18'932.--

2004: CHF 19'034.--

Applicando le riduzione indicate dal consulente IP nei rapporti del 7.6.2005 e 6.9.2005 (esigibilità del 50% in attività leggere e riduzione ulteriore del 10% per mercato del lavoro leggero non qualificato), otteniamo per contro i seguenti redditi con il danno alla salute (vedasi tabelle RSS allegate):

2000: CHF 16'348.--

2001: CHF 16'716.--

2002: CHF 18'425.--

2003: CHF 18'757.--

2004: CHF 18'813.-- (rapporto __________ del 6.9.2005).

Quale salariata l'assicurata ha quindi presentato una limitazione del 10% negli anni 2000 e 2001, del 2% nel 2002 e dell'1% nel 2003 e 2004.

Il grado AI globale (casalinga + salariata) risulta quindi essere nel 2000 e 2001 pari al 20%, nel 2002 pari al 14% e nel 2003 e 2004 pari al 13%.

Dal mio punto di vista è opportuno procedere con una riconsiderazione e sopprimere la rendita dal primo giorno del secondo mese che segue l'intimazione della decisione." (Doc. 87-1)

Con decisione del 12 aprile 2006 l’UAI ha quindi soppresso, con effetto a partire dalla fine del mese successivo all’intimazione della decisione, la rendita spettante all’assicurata (doc. 89).

Avendo l’assicurata, in sede di opposizione, prodotto nuovi certificati medici, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni del 25 agosto 2006, ha osservato:

" Salariata 77%, casalinga 23%

Inizio IL 1.9.1999

SAM 5.2002

Diagnosi:

Sindrome dolorosa diffusa a carattere fibromialgico d'origine multifattoriale, con

  • sindrome panvertebrale cronica su alterazioni degenerative multisegmentali;

  • periatropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale su lesione della cuffia rotatoria bilaterale;

  • incipiente gonartrosi del compartimento mediale bilaterale, alterazioni statico - degenerative ad entrambi i piedi;

  • tendenza alla cronicizzazione e somatizzazione dei dolori.

Sindrome depressiva attualmente in remissione (ICD10-F33.4).

Impedimento quale addetta alle pulizie del 70-80% mentre attività adatta risulta esigibile al 50%.

Impedimento quale casalinga (inchiesta del 30.10.2002): 53%.

La valutazione valetudinaria SAM e l'inchiesta a domicilio è stata confermata nella sua validità fino alla decisione su opposizione UAI del 3.6.2004.

Decisione del 12.4.2006: soppressione della rendita d'invalidità-riconsiderazione in considerazione di grado d'invalidità per l'anno 2003 e 2004 del 13%.

In fase di opposizione viene presentato:

  • certificato dr. __________ del 24.5.2006: viene indicato un peggioramento dello stato di salute nel corso del 2005;

  • certificato dr. __________ del 20.6.2006: diagnosi di gonalgia bilaterale destra>sinistra;

  • RM ginocchio destro del 16.5.2006: moderata gonartrosi mediale con sindrome da sovraccarico del condilo femorale mediale, degenerazione del menisco mediale, moderata condropatia retropatellare;

  • ArtroRM spalla sinistra del 25.10.2005: artrosi acromio-clavicolare con rottura subtotale del tendine del muscolo sovraspinato. Sospetta lesione importante del tendine muscolo grande rotondo e sospetta lesione capsulare al recesso ascellare.

Artrosi acromio-clavicolare;

  • certificato dr. __________ del 23.6.2006: assicurata in cura nuovamente dal 18.5.2006. Il medico ritiene l'assicurata inabile in considerazione dello stato di salute globale.

Diagnosi di depressione ricorrente.

Dall'attuale documentazione risulta esservi un peggioramento dello stato di salute, in particolare in presenza di insorgenza di problemi a livello della spalla sinistra e a livello psichico. L'inizio del peggioramento è databile con il 25.10.2005, data esecuzione RM.

In considerazione della patologia mista reumatologica e psichiatrica si impone rivalutazione in ambito SAM onde definire attuali limiti funzionali." (Doc. 98-1+2)

L’UAI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM.

Dalla perizia pluridisciplinare del 18 aprile 2007 (doc. 101/1-18) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

L’aspetto psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In occasione del consulto del 15 marzo 2007, egli ha rilevato che l’assicurata, affetta da “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità (ICD10-F33.0)”, è da considerare, per ragioni psichiatriche, inabile al lavoro al 40% (doc. 101-22). Il dr. __________ ha precisato che l’assicurata, nel 2004 (da maggio a settembre), ha iniziato a presentare una esacerbazione di una sindrome depressiva nota dal 1998 e poi, a partire dal mese di maggio 2006, ha presentato una riesacerbazione della patologia, che perdura al momento dell’esame peritale (doc. 101-22).

Da parte sua, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo referto peritale del 2 aprile 2007, ha diagnosticato la presenza di “fibromialgia; sindrome pan-vertebrale nell’ambito di un’iniziale alterazione di tipo degenerativo a livello della colonna lombare; periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia d’impingement soprattutto sul lato sinistro con osteofitosi a livello dell’acromeon, nonché artrosi acromeo-clavicolare e lesione parziale della cuffia dei rotatori; gonalgia bilaterale su gonartrosi del compartimento mediale con episodi di versamento al ginocchio di destra” (doc. 101-31).

Lo specialista in reumatologia ha giudicato che tali affezioni influiscono sulla capacità lavorativa dell’interessata nella misura del 70% con riferimento alla sua attività di ausiliaria di pulizie, così come in qualità di casalinga, mentre la capacità lavorativa in qualità di custode è da considerare del 50% (doc. 101-32).

Il dr. __________ ha aggiunto che l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, di tipo sedentario, che consentano all’assicurata di alzarsi ogni tanto per cambiare posizione, che comportino lavori da effettuare con le braccia lungo il corpo e non sopra l’orizzontale, evitando lavori ripetitivi, evitando di doversi inginocchiare o di dover salire e scendere le scale (doc. 101-33).

Nel dettagliato referto del 18 aprile 2007 i periti del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “fibromialgia; sindrome panvertebrale nell’ambito di un’iniziale alterazione di tipo degenerativo a livello della colonna lombare; periartopatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia di impingement, soprattutto sul lato sinistro, con osteofitosi a livello dell’acromion, nonché artrosi acromioclavicolari e lesione parziale della cuffia dei rotatori; gonalgia bilaterale su gonartrosi del compartimento mediale, con episodio di versamento al ginocchio destro; sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “struma nodoso eutireotico; ipertensione arteriosa nota dal gennaio 2007, trattata; stato dopo asportazione di osteoma osteoide all’ulna sinistra nel 1978” (doc.101-12+13).

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno considerato l’assicurata abile al lavoro al 30% nella sua attività di ausiliaria di pulizie, ma abile al 50% come custode o sorvegliante e in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal momento della precedente valutazione peritale del SAM (doc. 101-17).

Nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha osservato:

" (...)

Il SAM valuta nella sua perizia la capacità lavorativa residua in attività confacente in pratica invariata anche se vi è stato un certo peggioramento a livello psichico e a livello delle ginocchia.

In considerazione dell'assenza di una modifica sostanziale delle capacità funzionali residue una nuova valutazione per casalinghe risulta probabilmente superflua.

Perizia SAM 3.2007:

problematica psichica (__________): impedimento del 40%

problematica reumatologica (__________: peggioramento a livello delle ginocchia: impedimento quale donna di pulizia 70%, quale custode 50%, quale casalinga 30%." (Doc. 103-2+3)

In un’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2007 l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha così riassunto il caso:

" Il 31 luglio 1997 la Signora RI 1, assicurata attiva quale "addetta alle pulizie" a tempo parziale ("15 ore alla settimana"; cfr. questionario per il datore di lavoro compilato l'11 agosto 1997), ha presentato una richiesta di prestazioni e meglio di rendita d'invalidità. Ella indicava un'incapacità lavorativa totale da ottobre 1995. Dal 1 ° aprile al 31 ottobre 1997, l'assicurata ha comunque lavorato come "Sorvegliante campi da tennis, prenotazioni, servizio bibite, pulizia servizi igienici" per "4-6 ore al giorno 7 giorni la settimana (1 settimana sì e 1 no)"; presso un tennis club (cfr. questionario per il datore di lavoro compilato il 28 novembre 1997).

Dopo aver interpellato i medici curanti, il caso è stato sottoposto al perito Dott. __________ (reumatologia). Con perizia 8 maggio 1998, il medico ha concluso: "La somma delle alterazioni strutturali e funzionali dell'apparato locomotorio della signora determina un limite della capacità lavorativa per l'attività lucrativa svolta (donna di pulizie) che raggiunge il 50%. (...) Altre attività possono essere invece svolte in maniera normale. Per un lavoro di sorvegliante in un campo da tennis non vi è un limite significativo".

L'istruttoria è proseguita con un'inchiesta a domicilio, effettuata dall'assistente sociale il 6 ottobre 1999 e dalla quale è emerso che nel complesso v'era nello svolgere le mansioni di casalinga una percentuale d'invalidità del 37%.

In considerazione della successiva documentazione medica pervenuta nonché delle censure sollevate dalla Signora RI 1 riguardo al progetto di decisione sottopostole, il caso è pure stato esaminato dal Servizio accertamento medico (SAM). Con perizia pluridisciplinare 5 giugno 2002, si stabiliva che "Il grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell'A. nella sua attività di addetta alle pulizie è valutabile nella misura del 20-30%" mentre "Nella sua attività (...) di sorvegliante (...), il grado di capacità lavorativa è quantificabile nella misura del 50%". Ciò "a partire dal 1.01.1999". Per quanto riguarda la possibilità di svolgere altre attività, i periti concludevano: "riteniamo quest'A. abile al lavoro nella misura del 50% per lavori leggeri".

II 30 ottobre 2002, a seguito d'una nuova inchiesta a domicilio, la percentuale d'invalidità quale casalinga è risultata essere del 53%.

Con decisione 13 giugno 2003, dopo avere interpellato il Servizio integrazione, sino al peggioramento dello stato di salute è stato calcolato un grado d'invalidità del 3.8%. A partire dal 1° gennaio 1999, s'è proceduto secondo il seguente metodo.

Attività Limitazione Grado parziale d'invalidità

Casalinga al 23% 53% 12.2%

Salariata al 77% 46% 35.4%

e grado d'invalidità: 47.6%

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha pertanto deciso che l'assicurata "Dal 01.01.2000 ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore".

Contro questa decisione, la Signora RI 1 ha interposto opposizione in data 21 luglio 2003 (completata il 5 settembre 2003), allegando della nuova documentazione medica e chiedendo il riconoscimento di "un grado d'invalidità del 60% con effetto dal 01.01.2000".

Con decisione su opposizione 3 giugno 2004, l’UAI ha confermato quanto precedentemente stabilito.

Statuendo sul ricorso 22 giugno 2004 dell'assicurata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha rinviato gli atti all'UAI e motivato:

  • "per quanto concerne l'aspetto fisico e psichico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM";

  • "alla ripartizione tra le attività di casalinga (23%) e quella salariata (77%) operata dall'UAI va data conferma";

  • "Al risultato finale cui è giunta l'assistente sociale quo all'incapacità complessiva dell'assicurata quale casalinga (53%), più favorevole rispetto al 50% stabilito dai periti del SAM, può (...) essere prestata adesione";

  • "l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata decorrerebbe - e su tale punto non vi è contestazione - dal 1° gennaio 2000 (inabilità lavorativa al 50% dal 1° settembre 1999), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno, non senza considerare eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell'emanazione della decisione contestata (in caso: giugno 2004)";

  • "gli atti vanno rinviati all'amministrazione perché proceda nuovamente a stabilire il grado d'invalidità dell'assicurata a) operando il raffronto dei redditi nel 2000 con esame di eventuali modifiche rilevanti sino al 2004, b) rapportando il tasso d'incapacità risultante da detto raffronto alla quota parte d'attività salariata (77%)";

  • "Per quanto riguarda la fissazione del reddito da valido, dovrà inoltre essere operato un aggiornamento delle indennità percepite dall'assicurata quale sorvegliante di campi da tennis (...) Il TCA ritiene sia giustificato aggiornare tali indennità sino al 2004";

  • "Per quanto attiene alla quantificazione del reddito da invalido (...) l'amministrazione dovrà inoltre procedere (...) ad una più chiara e motivata valutazione dei fattori giustificanti un'ulteriore effettiva riduzione percentuale del reddito, cifrata dal consulente al 10% con (...) generica ed insufficiente indicazione" (sentenza 22 febbraio 2005).

Ultimati gli approfondimenti richiesti dal TCA, con decisione 12 aprile 2006, per gli anni 2000 e 2001, il grado d'invalidità è stato così calcolato.

Attività Limitazione Grado parziale d'invalidità

Casalinga al 23% 53% 12.19%

Salariata al 77% 10% 7.70%

e grado d'invalidità: 20%

Per il 2002 risultava invece esservi un grado del 14% (limitazione del 2% quale salariata), mentre per il 2003 ed il 2004 del 13% (limitazione dell'1% quale salariata). L'amministrazione, riconsiderando il caso, ha pertanto concluso che "la prestazione erroneamente concessa con decisione del 13.06.2003 deve essere soppressa".

Contro questa decisione, la Signora RI 1 ha interposto opposizione cautelativa in data 24 maggio 2006 (completata il 28 giugno 2006), producendo della nuova documentazione medica e sottolineando come "lo stato di salute (...) abbia subito un importante e serio peggioramento tale da rendere del tutto inattendibili gli accertamenti medici ed economici sinora esperiti e da compromettere totalmente la validità del raffronto dei redditi eseguito dall'amministrazione".

Inoltre, sempre stando all'assicurata, "il reddito da valido da prendere in considerazione quale addetta alle pulizie per il Cantone è costituito dal reddito che l'assicurata ha conseguito sino al 31.12.1998, vale a dire quando prestava la propria attività lavorativa per circa 16 ore settimanali presso il __________ ed il __________. (...) appare manifestamente errato (...) nonché lesivo dei diritti (...) prendere in considerazione (...) quanto l'assicurata avrebbe percepito nell'anno 2000 e seguenti, anziché nel 1998".


Nella concreta fattispecie, la ripartizione tra le attività di casalinga (23%) e quella salariata (77%) è già stata confermata dal TCA.

Con sentenza 22 febbraio 2005, si precisava per contro che "l'eventuale diritto alla rendita (...) decorrerebbe (...) dal 1° gennaio 2000 (...) indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno, non senza considerare eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell'emanazione della decisione contestata".

La nuova documentazione medica è stata sottoposta (con quanto già agli atti) al giudizio dei periti del SAM. II 18 aprile 2007 s'è potuto stabilire: "L'attuale grado di capacità lavorativa (...) nell'attività di addetta alle pulizie, è valutabile nella misura del 30% (...) Per l'attività svolta in qualità di sorvegliante o custode, il grado (...) è valutabile nella misura del 50% (...) In qualità di casalinga il grado (...) è valutabile nella misura del 60% (...) le limitazioni (...) sul piano muscoloscheletrico e psicologico e mentale (...) non vanno sommate, bensì integrate". Con la perizia pluridisciplinare in oggetto, s'è inoltre constatato che in attività adeguate al suo stato di salute, "l'A. è da ritenere capace al lavoro nella misura massima del 50% (attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa con rendimento ridotto) e ciò a partire dalla precedente valutazione peritale presso il SAM".

Con rapporto 26 aprile 2007, il SMR ha confermato la validità delle conclusioni del SAM, precisando che "in considerazione dell'assenza di una modifica sostanziale delle capacità funzionali residue una nuova valutazione per casalinghe risulta probabilmente superflua".

A mente dell'amministrazione, può a questo proposito nuovamente essere prestata adesione al risultato finale cui a suo tempo è giunta l'assistente sociale incaricata (incapacità complessiva dell'assicurata quale casalinga del 53%), più favorevole rispetto al 40% stabilito dai periti del SAM.

Stante quanto precede, si tratta ora di verificare le valutazioni del Servizio integrazione sinora considerate valida base di giudizio. In particolare, si chiede di verificare la correttezza dei redditi annui da valida / d'invalida calcolati con rapporto 6 settembre 2005 (si tiene conto a mio modo di vedere erroneamente di 670 ore lavorative quale donna delle pulizie mentre con la decisione si parla sempre d'un giusto tasso d'impiego del 77%), pure attualizzandoli (verifica dell'attuale situazione economica tenendo conto di eventuali modifiche derivanti dalle ultime conclusioni SAM)." (Doc. 104/1-3)

Nel rapporto del 16 maggio 2007, la consulente IP ha confermato la correttezza del calcolo effettuato dal collega consulente IP nel rapporto del 6 settembre 2005, osservando:

" (...)

Reddito da sana

Come attesta la tabella dell'aggiornamento dei redditi allegata, l'A. nel 2005 avrebbe potuto percepire nella sue abituali attività, senza danno alla salute, un reddito annuo pari a Fr. 19'224.34 (corrispondente al totale dei redditi 2004 indicato da __________).

Per la differenza di ore lavorative dalla modifica del contratto collettivo nel 1999, visto il contratto normale di lavoro per il personale domestico entrato in vigore il 01 gennaio 2007 (vedi allegato) è verosimile che l'A. avrebbe ricercato un lavoro a Fr. 16.60 all'ora x 156 ore annuali = Fr. 2'589.60.

Risulta un reddito da sana di Fr. 21'813.94.

Reddito da invalida

Considerando una CL del 50% in attività adeguate corrispondente a Fr. 49'070.- per l'anno 2005 (Tabella RSS TA1), si riporta tale cifra alla CL del 50% determinata dal SMR, quindi utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l'A. nel 2005 avrebbe potuto realizzare un salario di Fr. 24'535.- per l'intero anno.

Considerando un reddito di partenza di Fr. 24'535.- si effettua la riduzione del 10% inerente l'attività leggera.

Ne risulta un reddito da invalida annuo di Fr. 22'081.50.

Grado d'impedimento

Effettuando il confronto dei redditi si ottiene, per l'anno 2005, un grado d'impedimento uguale a zero.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Data la particolarità delle occupazioni lavorative dell'A., impiegata annualmente presso il __________ ed il __________ per un totale di 16 ore settimanali (vedi pag. 2 annotazione __________) ed impiegata stagionalmente presso il __________ di __________ ed alla luce di quanto indicato da __________ ritengo sia corretto.

Ritengo la lavorazione della pratica convenientemente evasa."

(Doc. 106-1+2)

2.10. In sede ricorsuale l’assicurata ha prodotto nuovi certificati medici e meglio:

referto della RM lombare con ricostruzione 2D/3D del 10 luglio 2007 del dr. __________, che giunge alla conclusione di “alterazioni degenerative discali da L1-L2 a L4-L5; possibile contatto sulla radice ganglio L2 destra; alterazioni osteocondrosiche L2-L3, L4-L5” (doc. X/bis).

certificato medico del 24 luglio 2007 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, del seguente tenore:

" Conoscendo la paziente da numerosi anni e dopo aver preso visione degli atti AI in particolare dell'ultima valutazione pluridisciplinare presso il SAM e di precedenti valutazioni fiduciarie, così come dei relativi calcoli economici assicurativi, attualmente con vertenza aperta presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, ritengo come condiviso anche dal medico curante, che un'invalidità almeno nella misura del 50% sia più che adeguata e corrispondente alle numerose patologie della paziente in ambito reumatologico, con chiaro peggioramento dal 2006 con trattamenti in corso e al quadro psichico pure con trattamento medicamentoso in corso; indipendentemente dalla decisione AI ritengo inoltre che la paziente non sia più collocabile in ambito lavorativo anche in presenza di una capacità lavorativa residuale teorica per attività leggere." (Doc. X/2bis)

referto del 25 luglio 2007 del dr. __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

" La ringrazio per l'invio della sua soprannominata paziente che ho visto in data 24.07.07.

Come lei forse saprà, avevo già visto la paziente nel 1998 per la stessa sintomatologia lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi diffusi in tutto il rachide lombare con osteocondrosi e segni di sclerosi nei segmenti L4/5. Presenza fra l'altro anche di noduli di Schmorl e di un Morbo di Scheuermann.

Durante tutti questi anni la situazione è rimasta più o meno stabile con dolori intermittenti. Recentemente l'Al ha revocato una rendita che la paziente percepiva da anni.

Da circa un mese la paziente accusa una notevole esacerbazione dei dolori lombari, ora con irradiazione alla gamba dx in maniera diffusa con una parestesia al piede. Lamenta dolori soprattutto restando in piedi e seduta, mentre deambulando aumentano piuttosto i fastidi parestetici alla gamba dx e leggermente anche a sx. Soggettivamente domina il dolore lombare.

All'esame clinico noto una deambulazione normale. La mobilità lombare è ridotta e dolente in ogni posizione in fase terminale. Palpazione dolente del gluteo a dx e dolenzia del rachide lombare da L4 a S1. L'esame neurologico tuttavia risulta normale con presenza di un giving way a dx. Protrusione diffusa della gamba dx. I riflessi sono conservati e non ci sono deficit motori.

La RM conferma discopatie plurisegmentali di tutto il rachide lombare ed in parte al passaggio toracolombare con osteocondrosi diffuse, importante sclerosi sottocondrale dei piatti vertebrali L4/5 e L2/3. Lieve protrusione discale L1/2 a dx senza però chiara compressione radicolare. Presenza di noduli di Schmorl e morbo di Scheuermann. Compressioni radicolari non sono presenti.

Date le circostanze ritengo che un procedere chirurgico sicuramente non sia possibile. Proporrei quindi fisioterapia con rinforzo muscolare e ginnastica ed eventualmente una terapia degente." (Doc. B1)

certificato medico del 27 luglio 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al patrocinatore dell’assicurata, in cui si legge:

" Le confermo di avere in cura la Signora RI 1 dal 30 settembre 2004 per un disturbo depressivo ricorrente che ha avuto nel passato fasi alterne con periodi in totale e parziale incapacità lavorativa.

Ho preso atto della valutazione effettuata presso il SAM per conto dell'Assicurazione Invalidità e non sono d'accordo con la relazione psichiatrica dove si parla di un’esagerazione dei disturbi presentati.

La paziente in effetti è sempre stata sotto trattamento psicofarmacologico - antidepressivo dal 2004.

Ritengo quindi che la capacità lavorativa della paziente sia compromessa già soltanto dal punto di vista psichico senza contare le limitazioni dovute agli altri aspetti internistici.

Ritengo inoltre che visto il quadro complesso presentato dalla signora ella non sia più collocabile neanche in attività cosiddette leggere in presenza di una ridotta capacità lavorativa." (Doc. B2)

2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254)).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.12. Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’interessata, questo Tribunale rileva innanzitutto che nella sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74/1-44) il TCA ha già appurato la correttezza dell’applicazione del metodo misto, in ragione della seguente suddivisione: salariata nella misura del 77% e casalinga per il restante 23%.

Non vi è quindi motivo per distanziarsi da tale suddivisione.

2.13. Quanto all’aspetto medico, il TCA, nella sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74/1-44), ha già avuto modo di confermare le conclusioni della perizia del SAM del 5 giugno 2002, secondo le quali l’assicurata era da considerare, a partire dal 1° gennaio 1999, abile al lavoro al 30% nella sua attività di addetta alle pulizie, ma abile al 50% nella sua attività di sorvegliante, così come in attività leggere adeguate.

Quanto al periodo successivo, fino all’emanazione della decisione qui impugnata (5 giugno 2007), questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 18 aprile 2007.

A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.).

Le conclusioni peritali dei medici del SAM sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007 (doc. 103/1-3).

I medici del SAM, nel loro referto peritale del 18 aprile 2007, pur riscontrando un certo peggioramento della sintomatologia a livello delle ginocchia per il manifestarsi di recidivanti versamenti rispetto alla perizia del SAM del 2002, hanno rilevato che sul piano muscolo-scheletrico le alterazioni oggettivabili e le limitazioni funzionali derivanti non si scostano sostanzialmente da quanto evidenziato nel 2002; anche a livello psicologico e mentale i medici del SAM hanno riscontrato un certo peggioramento, essendo l’interessata più lenta, imprecisa, meno resistente e tollerante davanti ai compiti da svolgere (doc. 101-16).

Nonostante questi peggioramenti, i medici del SAM hanno confermato che l’assicurata è ancora da considerare abile al lavoro al 30% nella sua attività di addetta alle pulizie, ma abile al lavoro al 50% nella sua attività di sorvegliante e in altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Queste conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007, nel quale ha sottolineato che la capacità lavorativa residua dell’assicurata in un’attività adeguata è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia del SAM del 2002 (doc. 103-2).

Il TCA condivide tali osservazioni del medico SMR.

Del resto, il patrocinatore dell’assicurata, con il ricorso, non ha contestato le conclusioni peritali dei medici del SAM.

Solo pendente causa egli ha fatto valere che ci sia stato un peggioramento dello stato di salute dell’interessata, trasmettendo nuova documentazione medica.

Al riguardo, nelle osservazioni del 22 agosto 2007, l’UAI ha rilevato che, nel caso di specie, dopo l’emanazione della decisione impugnata, i punti litigiosi concernevano solo la mancata applicazione dei valori statistici delle grandi regioni e l’applicazione di un fattore di riduzione insufficiente, mentre non era contestata la valutazione medica. L’amministrazione ha quindi rilevato che, essendo la documentazione medica presentata dal patrocinatore successiva alla decisione impugnata, eventuali duraturi e comprovati peggioramenti dello stato di salute dell’interessata dovranno essere fatti valere nell’ambito di una nuova domanda (doc. XIII).

Il patrocinatore, nel suo scritto del 28 agosto 2007, ha del resto confermato che i punti rimasti controversi dopo l’emissione della decisione impugnata riguardano esclusivamente l’aspetto economico (doc. XV).

Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 5 giugno 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessata, attestato dal dr. __________ nel suo referto del 25 luglio 2007 (doc. B1), così come gli altri referti medici prodotti dal patrocinatore dell’interessata pendente causa (doc. X/bis, X/2bis, B2), sono successivi alla decisione impugnata, come correttamente osservato dall’UAI e non possono quindi essere presi in considerazione.

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenti una incapacità lavorativa medico-teorica del 70% nella sua precedente attività di addetta alle pulizie, ma sia abile al lavoro al 50% sia nella sua precedente professione di sorvegliante, sia in altre attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute.

2.14. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, nella sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74/1-44), il TCA ha già avuto modo di confermare la correttezza dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30 ottobre 2002, in cui l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 53%. Visto che da un punto di vista medico la capacità lavorativa residua dell’assicurata è rimasta invariata, non vi è motivo per distanziarsi da tale conclusione dell’assistente sociale.

2.15. Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto in precedenza, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

2.16. Come già stabilito nella STCA 32.2004.50 del 22 febbraio 2005, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2000 (visto che l’assicurata ha presentato un’incapacità lavorativa del 50% dal gennaio 1999) (cfr. doc. 74-42).

Nel suo rapporto del 6 settembre 2005 (cfr. doc. 84/1-3), il consulente IP ha utilizzato i dati dal 2000 in poi. A seguito delle contestazioni del patrocinatore in merito all’ammontare dei redditi da valida utilizzati dal consulente IP, nel rapporto del 16 maggio 2007, la consulente IP, calcolando nuovamente il reddito da valida, ha poi effettuato il confronto dei redditi con riferimento all’anno 2005 (cfr. doc. 106/1-2).

Il TCA, ritenuta la non contestazione da parte della ricorrente del reddito da valida del 2005 calcolato dall’amministrazione, procederà quindi al confronto dei redditi con riferimento al 2005, adeguando poi il reddito da valida e da invalida al periodo dal 2000 al 2004, valutando poi se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata (2007).

2.17. Per quanto concerne il reddito da valida, nel rapporto del 6 settembre 2005 il consulente IP ha indicato che, senza il danno alla salute, l’interessata nel 2000, avrebbe percepito fr. 5'672.-- per la sua attività presso il __________ di __________ e fr. 12'529.-- per la sua attività alle dipendenze del __________ (rilevando che “dal 1999 per motivi di contingenza economica tutti i contratti delle addette alla pulizia sono stati ridotti a 13 ore settimanali. Calcolo delle ore annuali: 13 x 4.3 x 12 = 670 ore”, cfr. doc. 84-2), per un totale annuo di fr. 18’201.--(cfr. doc. 84-1). Aggiornando questi dati al 2004, il consulente è giunto ad un reddito totale annuo di fr. 19'034.-- (fr. 6’036.-- + fr. 12’998.--) (cfr. doc. 84-1).

Nell’opposizione alla decisione del 12 aprile 2006, il patrocinatore ha contestato l’ammontare del reddito da valida, con riferimento all’importo del salario che avrebbe potuto conseguire quale ausiliaria di pulizie, ritenendo corretto tenere conto di quanto l’assicurata aveva percepito fino al dicembre 1998 (cfr. doc. 94-7).

Nel rapporto del 16 maggio 2007, la consulente IP, ha indicato che “per la differenza di ore lavorative derivata dalla modifica del contratto collettivo nel 1999, visto il contratto normale di lavoro per il personale domestico entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (vedi allegato) è verosimile che l’assicurata avrebbe ricercato un lavoro a fr. 16.60 all’ora x 156 ore annuali = fr. 2'589.60. Risulta un reddito da sana di fr. 21'813.94” (doc. 106/1-2).

Il patrocinatore non ha contestato questo ammontare, indicando espressamente di non ritenere “controverso il reddito da valida, stante il riconoscimento da parte dell’UAI, nella querelata decisione su opposizione, delle richieste avanzate dall’assicurata in epigrafe” (doc. I pag. 4).

Pertanto, in assenza di contestazione, il reddito da valida dell’assicurata va fissato in fr. 21’813.94 (2005).

Rapportando tale ammontare agli anni 2000-2004, secondo l’evoluzione dei salari nominali (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica), si ottengono i seguenti redditi da valida: fr. 20'230.74 (2000), fr. 20'736.51 (2001), fr. 21'109.77 (2002), fr. 21'405.31 (2003), fr. 21'597.96 (2004).

Al riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

2.18. Per quanto riguarda, invece, il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.19. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

  • possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

  • In caso di risposta negativa:

Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

  • Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

  • È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

In una sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S.,

U 75/03, il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

" (...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha ancora rilevato:

" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90);STCA 32.2006.4 del 5 marzo 2007; A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

In una sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale, su questo tema, ha ancora rilevato:

" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”

2.20. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha applicato i dati statistici nazionali desumibili dalla tabella TA1, determinando un reddito da invalida di fr. 49'070.-- (2005), così come emerge dal rapporto del 16 maggio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. 106-2).

Alla luce della giurisprudenza appena citata (cfr. consid. 2.19.), l’utilizzo dei dati statistici federali da parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Va a questo proposito rilevato che, come giustamente osservato dall’UAI nella risposta del 16 luglio 2007 (cfr. doc. VI), e contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurata, nel caso di specie non vi è alcuna decisione passata in giudicato concernente l’assicurata e quindi è a giusta ragione che l’UAI ha determinato il reddito da invalido in base alla prassi corrente, utilizzando i dati statistici nazionali al posto di quelli cantonali.

Al riguardo, va rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza I 870/2005 del 2 maggio 2007, ha avuto modo di ricordare che:

" secondo la giurisprudenza, una nuova prassi amministrativa o giudiziaria - contrariamente alla modifica del diritto oggettivo - non giustifica, di principio, l'adeguamento di una rendita in corso a sfavore dell'assicurato (DTF 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4a pag. 161, 120 V 128 consid. 3b pag. 131; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99). In effetti essa si applica solo alle procedure pendenti e ai casi futuri e quindi non alle decisioni già passate in giudicato (DTF 122 V 182 consid. 3b pag. 184, 119 V 410 consid. 3 pag. 412; sentenza I 16/02 del 21 marzo 2002). (…).”

(STF succitata, sottolineatura della redattrice)

Nel caso di specie, essendo l’amministrazione confrontata, al momento dell’introduzione della nuova prassi in merito all’applicazione dei dati statistici federali, con una procedura pendente e non con una decisione già passata in giudicato, questo Tribunale ritiene che sia a giusta ragione che l’UAI ha applicato i dati salariali federali anziché quelli cantonali.

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

Questo Tribunale constata che l’assicurata, quale ausiliaria di pulizie presso lo __________, avrebbe guadagnato, nel 2004, fr. 15’015.60.--/anno per un’occupazione a tempo parziale (35%), corrispondenti a fr. 42’901.70 annui per un impiego a tempo pieno.

Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 3'263.-- mensili, cfr. Tabella TA1 2004 p.to 93 “services personnels”, livello di qualifica 4, pari a fr. 40'722.-- annui).

Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 appena menzionata.

2.21. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In concreto, l’UAI ha applicato una riduzione del 10%, per tenere conto del fatto che l’assicurata può effettuare solo attività leggere (cfr. doc. 84-2 e doc. 106-2).

Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurata è stata sì giudicata in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 50%.

Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:

" In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“

(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

Inoltre, occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido - nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.

In conformità alla giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare in attività adeguate solo al 50%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%.

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata.

Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 10% per il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale), si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Partendo, quindi, da un salario da invalida di fr. 49’119.89 e ritenuta un’esigibilità del 50%, ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi, essere pari a fr. 19'647.96 (fr. 24’559.95 - (fr. 24’559.95 x 20 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 21'813.94 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.17.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 9.93 ([fr. 21'813.94 – fr. 19’647.96] x 100 : fr. 21'813.94), arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Quanto agli anni precedenti, per il 2000, partendo da un salario da invalida di fr. 45'871.32 e ritenuta un’esigibilità del 50%, ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 18’348.53 (fr. 22'935.66 - (fr. 22'935.66 x 20 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 20'230.74 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2000 (cfr. consid. 2.17.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 9.3 ([fr. 20'230.74 – fr. 18’348.53] x 100 : fr. 20'230.74), arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Per il 2001, confrontando il reddito da valida di fr. 20'736.51 con il reddito da invalida di fr. 18’807.2 (ossia fr. 47’018, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge un’incapacità al guadagno pari a 9.3 ([fr. 20'736.51 – fr. 18'807.24] x 100 : fr. 20'736.51), arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Per il 2002, confrontando il reddito da valida di fr. 21'109.77 con il reddito da invalida di fr. 19'115.2 (ossia fr. 47'788, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge un’incapacità al guadagno pari a 9.45 ([fr. 21'109.77 – fr. 19'115.2] x 100 : fr. 21'109.77), arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Per il 2003, confrontando il reddito da valida di fr. 21'405.31 con il reddito da invalida di fr. 19'431.6 (ossia fr. 48'579, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge un’incapacità al guadagno pari a 9.22 ([fr. 21'405.31 – fr. 19'431.6] x 100 : fr. 21'405.31), arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Per il 2004, confrontando il reddito da valida di fr. 21'597.96 con il reddito da invalida di fr. 19'433.86 (ossia fr. 48’584.64, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge un’incapacità al guadagno pari a 10% ([fr. 21'597.96 – fr. 19’433.85] x 100 : fr. 21'597.96).

Dovendo poi, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre aggiornare il reddito da valida e da invalida al 2007 (ultimi dati disponibili).

Adeguando il reddito da valida di fr. 21’813.94, riferito al 2005, al 2007, si ottiene un importo di fr. 22’428.92 (+ 1.2% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

Quanto al reddito da invalida, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalida di fr. 51'026.50, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonta, quindi, a fr. 20’410.60 (fr. 25'513.25 - (fr. 25'513.25.-- x 20 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 22’428.92 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2007, emerge un’incapacità al guadagno pari a 8.99 ([fr. 22'428.92 – fr. 20’410.60] x 100 : fr. 22'428.92), arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.22. Poste poi le quote parti tra attività salariata (77%) e mansioni casalinghe (23%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione (cfr. consid. 2.12.), il grado di invalidità globale è, per il 2005, del 19.89% (77 X 10 + 23 X 53%) in applicazione del metodo misto, percentuale che non consente l’attribuzione di una rendita, conformemente a quanto stabilito dall’UAI.

Tale percentuale vale anche con riferimento all’anno 2004.

Quanto agli altri anni, dal 2000 al 2003 e nel 2007, il grado di invalidità globale è del 19.12% (77 X 9 + 23 X 53%) in applicazione del metodo misto, percentuale che non consente comunque l’attribuzione di una rendita, conformemente a quanto stabilito dall’UAI.

La decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato essere confermata.

2.23. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.24.).

Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

2.24. La ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (II).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Nel caso di specie, la ricorrente, del 1950, sposata e senza attività lucrativa, si trova nel bisogno. Ella ha infatti dichiarato di non percepire alcun reddito e di vivere grazie alle prestazioni percepite dal marito (vale a dire una rendita AI mensile di fr. 1'622.--, una prestazione complementare alla rendita AI di fr. 1’028.-- mensili e una rendita estera di fr. 651.-- mensili); non ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale).

L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

  3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

17

CEDU

  • art. 8 CEDU

Cost

  • art. 8 Cost

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 61 LPGA

LPTCA

  • Art. 2 LPTCA

OAI

  • art. 27 OAI
  • art. 27bis OAI

OAINF

  • art. 28 OAINF

OG

  • art. 152 OG

STFA

  • art. 3 STFA

vLAI

  • art. 5 vLAI

Gerichtsentscheide

139
  • DTF 132 V 6501.01.2006 · 2.334 Zitate
  • DTF 131 V 4901.01.2004 · 2.168 Zitate
  • DTF 131 V 50
  • DTF 130 V 9701.01.2004 · 1.537 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 35201.01.2004 · 3.470 Zitate
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 I 3
  • DTF 129 V 4
  • DTF 129 V 20001.01.2003 · 182 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 129 V 225
  • DTF 129 V 47201.01.2003 · 4.684 Zitate
  • BGE 129 V 483
  • DTF 129 V 484
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • DTF 127 V 454
  • DTF 126 I 7601.01.2000 · 182 Zitate
  • DTF 126 V 3601.01.2000 · 142 Zitate
  • DTF 126 V 4801.01.2000 · 510 Zitate
  • BGE 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • DTF 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • BGE 126 V 79
  • BGE 126 V 80
  • DTF 126 V 80
  • DTF 126 V 81
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 14601.01.1999 · 1.200 Zitate
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 202
  • DTF 125 V 261
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • DTF 124 V 30101.01.1998 · 403 Zitate
  • DTF 124 V 323
  • DTF 123 V 104
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 233
  • DTF 123 V 419
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 122 V 18201.01.1996 · 25 Zitate
  • DTF 120 V 237
  • DTF 117 V 195
  • DTF 117 V 241
  • DTF 116 V 249
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 113 V 15901.01.1987 · 152 Zitate
  • DTF 110 V 276
  • DTF 110 V 362
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 136
  • DTF 104 V 212
  • DTF 102 V 16501.01.1976 · 895 Zitate
  • DTF 102 V 166
  • DTF 96 V 2901.01.1970 · 518 Zitate
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  • 9C_382/200822.07.2008 · 399 Zitate
  • 9C_830/200729.07.2008 · 382 Zitate
  • B 67/04
  • C 222/99
  • C 89/03
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 1/04
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  • I 138/04
  • I 147/05
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  • I 156/04
  • I 16/02
  • I 26/02
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  • I 336/04
  • I 384/06
  • I 404/03
  • I 424/05
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  • I 462/05
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  • U 80/04