Raccomandata
Incarto n. 32.2007.219
TB
Lugano 21 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 23 maggio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1952, l'8 settembre 2005 (doc. A2) ha chiesto di essere messa al beneficio di una rendita d'invalidità a causa di dolori alle ginocchia, alle braccia ed alla schiena. Dal 22 settembre 2003 al 5 luglio 2004 è stata inabile al lavoro al 100%, poi al 50% fino al 31 luglio e successivamente sempre al 100%.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto l'assicurata ad una perizia reumatologica presso il dr. med. __________, il quale ha concluso all'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività precedente di venditrice (svolta per il 70,73% del tempo), ma all'esistenza di una capacità lavorativa residua del 60% (rendimento normale, presenza ridotta) in attività adatte al suo stato di salute, quindi nel rispetto di alcuni limiti funzionali (doc. AI 33).
B. Sulla scorta del rapporto finale allestito dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 42) e dell'inchiesta economica effettuata per individuare il grado di capacità lavorativa come casalinga (doc. AI 44), con decisione del 23 maggio 2007 (doc. A3) l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato all'assicurata una rendita d'invalidità, siccome il grado d'invalidità totale era del 13,9% (11% in attività adeguate e 21% quale casalinga).
C. Contro questa decisione il 21 giugno 2007 (doc. I) l'assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA, osservando che da quando si è ammalata la sua situazione fisica non è mutata, anzi "forse ci sono dei peggioramenti in quanto alla mattina faccio fatica ad uscire dal letto e alla sera le mie gambe sono talmente dolenti che faccio fatica a coricarmi.". La ricorrente ritiene poi impossibile svolgere le uniche attività, secondo lei, alla sua portata, quale venditrice, cameriera e donna delle pulizie.
D. Con risposta del 17 luglio 2007 (doc. IV) l'Amministrazione, basandosi sul parere del Servizio Medico Regionale (SMR) che ha analizzato il certificato del 18 aprile 2007 (doc. AI 51-6) redatto dal curante dr. med. __________ ed ha ritenuto che non siano emersi nuovi elementi di giudizio tali da inficiare i risultati della perizia, ha confermato le valutazioni espresse con la decisione impugnata. Ha quindi proposto di respingere il ricorso.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando alla ricorrente il diritto ad una rendita AI, ritenendo un grado d'invalidità globale del 14% (13,9%).
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
Dal lato medico, il perito reumatologo incaricato dall'Ufficio AI ha accertato che l'incapacità lavorativa nella sua professione di venditrice era totale sin dall'inizio della malattia (ottobre 2003).
In attività adeguate che rispettino i limiti funzionali elencati nel suo referto, l'esperto ha accertato un'abilità lavorativa del 60%, quindi un'incapacità del 40%, con un rendimento normale ma una presenza ridotta sul posto di lavoro.
Sulla scorta di queste considerazioni mediche, i consulenti in integrazione professionale (doc. AI 42) hanno stabilito in Fr. 30'803.- il salario da valida della ricorrente aggiornato al 2005 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato al 70,73% come venditrice per il suo precedente datore di lavoro.
In altre attività adeguate, a livello nazionale la media del salario ipotetico per le donne aggiornato al 2005 è di Fr. 49'070.- (categoria 4.2). Siccome il reddito da valida conseguito dall'assicurata come venditrice è inferiore dell'1,6% al reddito conseguibile a livello nazionale nella medesima attività, il valore statistico è stato ridotto di questa percentuale ed il risultato ottenuto è stato poi riportato su una capacità lavorativa del 60% e, ritenuta anche una diminuzione del 5% per attività leggere, si ottiene un reddito da invalida di Fr. 27'522.-.
Partendo dunque da un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 30'803.- e da un reddito da invalida di Fr. 27'522.-, il grado d'invalidità ottenuto è dell'11%.
Inoltre, l'esito dell'inchiesta economica ha stabilito nel 21% l'invalidità dell'insorgente come casalinga (doc. AI 44).
Adottando il metodo misto valido per le persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa, l'UAI ha stabilito che la limitazione del 21% nell'attività di casalinga, esercitata al 29% del suo tempo, comporta un grado d'invalidità del 6,09%. L'inabilità totale in attività salariate, invece, che in precedenza la ricorrente esercitava nella misura del restante 71% del tempo (70,73%), dà un grado d'invalidità del 7,81%. Sommando le due incapacità al guadagno, si ottiene un grado d'invalidità totale del 13,9%, che comporta la non erogazione di una rendita AI (doc. AI 45).
Il certificato medico del 18 aprile 2007 (doc. AI 51-6) redatto dal dr. med. __________, allegato alle osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 51-1), è stato valutato dal dr. med. __________, medico presso il Servizio medico regionale (doc. AI 53). Sulla scorta delle sue annotazioni, l'Ufficio AI ha confermato che il grado d'incapacità di guadagno dell'assicurata non raggiunge il minimo legale del 40% (14%), perciò le ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità.
Nel ricorso l'assicurata sostiene che il suo stato di salute non si sia modificato dall'inizio della malattia, ma che forse vi siano stati dei peggioramenti, giacché alla mattina ha difficoltà ad uscire dal letto ed alla sera a coricarsi, talmente le fanno male le gambe.
Il medico non si è infine pronunciato sulla capacità lavorativa, suggerendo una visita medico-fiduciaria.
Con scritto del 4 marzo 2005 (doc. Cassa malati 1-15), il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha informato la Cassa malati dell'assicurata che quest'ultima potrebbe svolgere al 100% delle attività più leggere se stesse seduta alternando questa posizione con la possibilità di alzarsi, come nell'attività di cassiera o in un lavoro di segretariato. Inoltre, pesi non ne può portare e nemmeno può stare in piedi a lungo.
Il 22 settembre 2005 (doc. AI 16-1) il dr. med. __________, capo servizio di riabilitazione dell'Ospedale __________ di __________, curante dell'assicurata, ha posto la diagnosi e specificato che lo stato di salute era stazionario. L'attività di venditrice non è più praticabile dall'ottobre 2003 a causa dei dolori ad entrambe le ginocchia, con limitazione funzionale del ginocchio destro, dolori nel portare pesi ed impossibilità di mantenere la posizione eretta a lungo. Inoltre, la ricorrente non era in grado di svolgere altre attività.
Il 6 giugno 2006 (doc. AI 24) il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale, ha ricevuto mandato dall'Ufficio AI di peritare l'assicurata. Nel suo referto dell'11 settembre 2006 (doc. AI 33) ha presentato l'anamnesi familiare, personale remota, sociale e attuale della ricorrente, come pure i dati soggettivi da essa manifestati al ginocchio destro, alle braccia e nella regione lombare. L'esperto ha esposto, quali constatazioni oggettive, lo stato generale, reumatologico, neurologico periferico ed ha riassunto gli accertamenti radiologici eseguiti nel 2003 e nel 2004 da colleghi, come pure l'esame che egli ha effettuato il giorno della visita, ossia il 6 settembre 2006. La diagnosi posta è: incipiente gonartrosi femoro-tibiale mediale a destra con lieve periartropatia in stato dopo artroscopia con meniscectomia mediale parziale per una sua lesione degenerativa (in presenza di una plica medio-patellare), stato dopo edema intraosseo nel condilo femorale mediale; lieve periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a destra (con anamnesticamente una sintomatologia analoga anche a sinistra) in presenza di alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori in entrambe le spalle (senza lesioni transmurali); sindrome lombovertebrale moderata con/da turbe statiche del rachide (lieve scoliosi destroconvessa in zona lombare), insufficienza del portamento, alterazioni degenerative in L4/L5: iniziale osteocondrosi ed in L5/S1: osteocondrosi e spondilartrosi bilaterale; ipertensione arteriosa in trattamento da quattro anni.
Il perito ha poi valutato il grado di capacità di lavoro dell'assicurata nell'attività esercitata in precedenza prima che insorgesse il danno alla salute. Le condizioni generali sono discrete, con un piccolo versamento articolare, sinovialite al ginocchio destro, con dolenzia palpatoria lungo la rima articolare femoro-tibiale mediale, compatibile con un'irritazione meccanica. Non v'è un'instabilità legamentare del ginocchio, che presenta una mobilità passiva libera. Al ginocchio sinistro non vi sono alterazioni funzionali e/o strutturali. Alle spalle v'è (solo) una lieve irritazione dell'apparato tendineo a destra, con una certa sollecitabilità di dolori portando il braccio sopra l'orizzontale, specialmente in abduzione (leggero attrito sottoacromiale). Infine, al rachide v'è una limitazione lieve del tratto lombare nella lateroflessione bilaterale con la sollecitazione di dolori lombosacrali senza segni neurocompressivi od indizi per un'instabilità segmentale.
Dall'analisi dell'ampia documentazione radiologica a sua disposizione, l'esperto ha osservato che v'è una certa discrepanza tra l'intensità riferita dei sintomi rispettivamente dell'impatto soggettivo di essi sulla capacità fisica ed i reperti oggettivi sia dal profilo clinico/funzionale che strutturale. A questa stessa conclusione era giunto, come visto, il collega __________ (doc. AI 13-8).
Per il dr. __________, il lavoro svolto di venditrice ad un banco richiede esclusivamente la posizione eretta con a volte l'obbligo di accovacciarsi per sistemare la merce, ciò che rende questa attività incompatibile con le condizioni di salute dell'insorgente. Pertanto, ha giudicato che questa attività non è più proponibile, quindi che la sua inabilità lavorativa è totale e definitiva.
Quanto alla possibilità di esercitare un'altra attività lucrativa che rispetti la capacità funzionale residua individuata dal perito, egli ha valutato che l'assicurata può lavorare al 60% con un rendimento normale, ma una presenza ridotta sul posto di lavoro. Egli non prevede significativi miglioramenti delle condizioni di salute dell'interessata, a cui consiglia di continuare con le terapie prescritte dal suo medico curante.
Quali limiti funzionali, lo specialista ha individuato i seguenti: nel sollevamento e/o trasporto di carichi molto leggeri (fino a 5 kg), la capacità dell'assicurata è normale, mentre è ridotta per carichi leggeri fino a 10 kg; nella manipolazione di oggetti, attrezzi e pulsantiere, la capacità lavorativa è normale per oggetti leggeri e manipolazioni di precisione, mentre è lievemente ridotta per oggetti medi, fermo restando che ciò deve avvenire all'altezza di un tavolo ma non con le braccia sopra l'orizzontale; per posizioni di lavoro a braccia elevate, stare eretta o piegata in avanti, la ricorrente presenta una capacità ridotta, per posizioni che necessitano una rotazione, o stare seduta o piegata in avanti o ancora con le ginocchia flesse, la capacità è lievemente ridotta, mentre se si inginocchia, la capacità residua è molto ridotta; l'assicurata riesce a stare sia seduta (senza flettere il ginocchio destro) sia in posizione eretta per un'ora; riesce poi a camminare normalmente per lunghi tratti, mentre per tragitti più lunghi necessita di pause, su terreni accidentati la capacità è ridotta, mentre nel salire e scendere le scale è lievemente ridotta; infine, può utilizzare normalmente entrambe le mani all'altezza di un tavolo, dovrebbe invece evitare movimenti ripetitivi che impegnano le spalle al di sopra di un'abduzione di 40 gradi e/o un'elevazione di 60 gradi, non può effettuare movimenti ripetitivi con il piede destro (far funzionare un pedale).
Il certificato medico del 18 aprile 2007 (doc. AI 51-6) redatto dal curante dr. med. __________ si pronuncia sulla summenzionata perizia. Dapprima osserva che quale diagnosi la ricorrente presenta gli esiti di una rottura degenerativa del menisco interno destro con stato dopo meniscectomia (gennaio 2004) con grave algodistrofia riflessa del condilo-femorale mediale destro ed alterazioni degenerative nel corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro con edema osseo del midollo osseo nel condilo-femorale, versamenti recidivanti bilaterali alle ginocchia
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infatti, il medico curante dell'assicurata ha accertato una situazione clinica simile a quella diagnosticata dal perito reumatologo. Tutt'al più, ha menzionato dei versamenti recidivanti bilaterali alle ginocchia, soprattutto nel ginocchio destro, che hanno richiesto delle punzioni per eliminare il liquido che si è formato.
Il dr. __________ ha poi certificato l'impossibilità totale della ricorrente di camminare su terreni accidentati o per 2-3 km. A questo proposito, il TCA osserva che durante la visita peritale del settembre 2006, era stata la stessa assicurata a riferire al reumatologo che malgrado avesse difficoltà ad assumere posizioni statiche per più di mezz'ora (sia in piedi sia seduta), tuttavia traeva sollievo dal camminare, in particolare con passeggiate della durata anche maggiore ad un'ora (doc. AI 33-9).
Inoltre, anche la circostanza che l'insorgente non possa mantenere una posizione di lavoro piegata in avanti, o inginocchiata o con le ginocchia flesse, era già stata individuata dal perito che in proposito aveva definito molto ridotta la capacità residua dell'interessata.
Per quanto concerne la capacità di sollevamento e di trasporto di pesi, il dr. __________ aveva individuato come normale la capacità nel sollevare e/o trasportare carichi molto leggeri fino a 5 kg, mentre questa capacità diventava ridotta per carichi dai 5 ai 10 kg. Anche in questa evenienza, dunque, entrambi i medici concordano nel definire "compromessa" la capacità della ricorrente nell'attività di trasportare pesi dai 5 ai 10 kg.
Pertanto, il medico curante non apporta elementi nuovi su queste tematiche, se non per la problematica del non riuscire a mantenere una posizione statica-eretta per circa un'ora senza muoversi. In merito a questo impedimento, il TCA osserva che il perito non ha affatto indicato che la postura eretta debba essere assolutamente statica, ossia senza potersi muoversi. È per altro alquanto difficile trovare un'attività che esiga di mantenere la posizione statica eretta senza assolutamente spostarsi, fosse anche per fare qualche passo.
Infine, non va dimenticato che entrambi i reumatologi che hanno visitato la ricorrente (curante e perito) hanno rilevato una certa discrepanza tra l'intensità da essa riferita dei sintomi e dell'impatto soggettivo dei sintomi sulla capacità fisica e tra i reperti oggettivi dal profilo sia clinico sia strutturale.
Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche dal parere del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti il perito reumatologo ed il curante specialista in riabilitazione sono, come visto, essenzialmente simili. Esse divergono in sostanza nella definizione della incapacità lavorativa attribuita all'assicurata o, meglio, solo il perito si è espresso in proposito, mentre il medico curante si è limitato a definirla superiore a quella valutata dal dr. __________.
Inoltre, il presunto peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente che ha certificato il curante non è stato giustificato a mano di documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati.
Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che il dottor __________ ha visitato l'assicurata nella veste di perito, mentre il dr. __________ in qualità di suo medico curante.
Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate, chiare e complete conclusioni peritali del dr. med. __________, secondo cui dall'ottobre 2003 l'assicurata è totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di venditrice, mentre dallo stesso mese è inabile al 40% (riduzione di tempo, rendimento normale) in attività adeguate che rispettino le limitazioni funzionali da esso individuate.
In conclusione, dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurata è stato sufficientemente chiarito.
Pertanto, le stesse vanno condivise nella misura in cui hanno valutato la capacità di lavoro della ricorrente stabilendo che, nell'attività di venditrice svolta in precedenza, il grado d'inabilità lavorativa è del 100%, mentre in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni indicate dal perito reumatologo, l'incapacità lavorativa è del 40%, intesa come riduzione del tempo di lavoro, ma non della resa, che rimane normale (doc. AI 33). L'esigibilità è del 60%.
Accertata il 18 ottobre 2006 (doc. AI 34) dal medico SMR __________un'incapacità lavorativa totale nell'attività di venditrice e del 40% in attività adeguate, con rapporto finale del 4 gennaio 2007 (doc. AI 42) i consulenti in integrazione professionale hanno utilizzato, per la determinazione del grado d’invalidità, il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito da valida) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalida), ottenendo un grado d'invalidità dell'11%.
Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 4), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2005, come del resto riconosciuto dall’UAI (doc. AI 41) e non contestato dall'assicurata.
Riguardo al reddito da valida, il cui importo non è del resto stato criticato in sede di ricorso, l'UAI (doc. AI 41) ha quantificato il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire nel 2005 da sana lavorando nella misura del 70,73% (29 ore settimanali su 41 previste come orario pieno). Nel questionario del 21 settembre 2005 (doc. AI 14-1) l'ex datore di lavoro ha dichiarato un reddito complessivo di Fr. 30'803.- ([Fr. 2'369,45.- x 13 mesi).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”.
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) e non più regionali (Tabella TA13).
In merito a questo cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la nostra Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".
Recentemente, con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha però lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento vada ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; una differenza dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 e nel 2005 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'048,72 mensili (Fr. 3'893.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a). Adattando questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi in: La vie économique, 6-2008, tabella B 10.2, pag. 91), si ottiene per il 2005 un importo di Fr. 49'070.- (STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).
La recente sentenza del 20 maggio 2008 (9C_293/2007) della nostra Massima istanza federale, ha stabilito che questo Tribunale (con STCA del 16 aprile 2007, inc. n. 32.2006.92) ha erroneamente contrapposto al reddito da invalida (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [esigibilità di un'attività adeguata: medicalmente del 50% e per limiti personali del 10%] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
Nella fattispecie l'assicurata, quale venditrice presso __________, avrebbe guadagnato nel 2005 Fr. 30'803.- all'anno (cfr. consid. 10) per un'occupazione svolta al 70,73% del tempo (arrotondabile al 71%), ciò che corrisponde ad un salario di Fr. 2'567.- al mese (Fr. 30'803.- : 12).
Per poter confrontare questo dato con il reddito medio che si conseguirebbe in Svizzera per un'attività equivalente esercitata al 100%, occorre quindi riportarlo sul tempo pieno lavorativo, per ottenere un salario di Fr. 43'384.- (Fr. 30'803.- : 71 x 100).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all'invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2005 da una donna (cioè Fr. 47'797.- all'anno rispettivamente Fr. 3'983.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 52 "commercio al dettaglio", livello di qualifica 4: Fr. 3'792.- x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 45'504.- ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005 ed adeguato altresì all'aumento salariale avvenuto nel 2005, dà un importo di Fr. 47'797.- ([Fr. 45'504.- : 40 x 41,6] + [Fr. 45'504.- : 40 x 41,6] x 1 : 100).
Più precisamente, il salario che la ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso il summenzionato datore di lavoro è inferiore del 9,23% ([Fr. 47'797.- – Fr. 43'384.-] x 100 : Fr. 47'797.-) a quello statistico svizzero di quel preciso settore professionale (cfr. citata STF U 8/07).
Sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2005 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Visto quanto precede, il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 44'541.- (Fr. 49'070.- - [Fr. 49'070.- x 9,23 : 100]).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza, l'UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere. Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età della ricorrente (nata nel 1952), la sua nazionalità, la scolarità e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute nella misura del 60%, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Partendo quindi da un salario da invalida rivalutato di Fr. 44'541.- e ritenuta un'esigibilità del 60% in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 5% per circostanze personali, nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalida della ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 24'498.- ([Fr. 44'541.- x 60 : 100] - [Fr. 44'541.- x 5 : 100]).
Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 30'803.- corrispondente al reddito che l'assicurata avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005 continuando a lavorare al 71%, emerge un'incapacità al guadagno pari al 20,47 ([Fr. 30'803.- - Fr. 24'498.-] : Fr. 30'803.- x 100) che deve essere arrotondata al 20% (DTF 130 V 121).
Anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, una riduzione personale del 10% a fronte di un'esigibilità sempre del 60%, il grado d'invalidità si assesterebbe al 27,70%, quindi al 28% (Fr. 30'803.- - {[Fr. 44'541.- x 60 : 100] - [Fr. 44'541.- x 10 : 100]} : Fr. 30'803.- x 100).
In queste circostanze, siccome occorre adottare il metodo misto per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente, ritenute le quote parti tra attività salariata (71%) e mansioni casalinghe (29%) accertate nel presente giudizio, il grado d'invalidità globale va fissato al 20,29% (71 x 20% + 29 x 21%), e meglio al 20%, ciò che non dà diritto alla ricorrente ad una rendita d'invalidità.
Anche tenendo conto, nella migliore delle ipotesi, di un grado d'invalidità per problemi reumatologici del 28% anziché del 20%, l'invalidità globale (come salariata e casalinga) si assesta al 26% (71 x 28% + 29 x 21%), con conseguente rifiuto del diritto ad una rendita AI anche in questa evenienza.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti