Raccomandata
Incarto n. 32.2007.215
cr/DC
Lugano 10 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 24 maggio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, di professione impiegata di ufficio, in data 7 settembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa di “sovraccarico di lavoro che ha causato uno spossamento psicofisico unito a stati di ansia e depressione. Ho subito mobbing, la questione è in mano ad un legale” (doc. 2/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia da parte dell’__________, con decisione del 24 maggio 2007 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il 31 marzo 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni, appurato un grado di invalidità dell’8% (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, criticando l’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, indicando che “dal 1° aprile 2006 non sono certamente e miracolosamente valida dal giorno prima al giorno susseguente, di fatto il rapporto medico sottolinea e precisa alla pagina 6 “una ripresa immediata dell’attività lavorativa al 100% non sembra essere al momento proponibile”” (I).
L’insorgente ha rilevato che al momento dell’assunzione presso il __________, il suo stato di salute era eccellente, come risulta dal certificato medico di famiglia che ella ha dovuto produrre conformemente al bando di concorso. Nell’anno precedente l’insorgenza del danno alla salute, ella ha tuttavia subito un sovraccarico lavorativo enorme, trovandosi addossata delle responsabilità che non le competevano, a causa dell’assenza del __________ per malattia. L’assicurata ha aggiunto che per non perdere il posto di lavoro e per non restare senza entrate finanziarie, ella ha dovuto sobbarcarsi “una parte gravante del lavoro, per cui il __________ non ha assunto la propria responsabilità ad impiegare un addetto/sostituto alla liquidazione dei lavori di spettanza del __________, a quel tempo già in malattia dall’ottobre 2002”.
La ricorrente ha chiesto che, considerato il suo stato di salute, la sua richiesta di prestazioni AI sia rivalutata e che venga vagliata la possibilità di un’eventuale riqualifica professionale, al fine di non incorrere in un ulteriore rischio di ricaduta-cronicizzazione (I).
1.4. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 23 luglio 2007 l’assicurata ha chiesto al TCA, in considerazione del suo precario stato di salute, un termine di 30 giorni per affidare il caso ad un legale e produrre ulteriori mezzi di prova (VI), proroga concessa da questo Tribunale con scritto del 25 luglio 2007 (VIII).
Con scritto del 22 agosto 2007, l’assicurata ha chiesto al TCA un’ulteriore proroga di 60 giorni, producendo, a sostegno della sua richiesta, un certificato medico del suo psichiatra curante, dr. __________ (VIII + bis).
Il TCA ha accordato una proroga fino al 1° dicembre 2007 (IX).
1.6. In data 30 novembre 2007 l’assicurata ha contestato la perizia psichiatrica dell'__________.
Ella ha ribadito di essere stata vittima di mobbing presso il precedente datore di lavoro, che l’ha sovraccaricata di lavoro e di responsabilità non di sua competenza (vista l’assenza del __________), circostanze che le hanno provocato una stanchezza psicofisica sempre più importante, che ha influito sul suo stato di salute e sul suo ruolo di madre di un ragazzo che, al momento, ha 15 anni. A sostegno delle sue affermazioni, l’insorgente ha chiesto che venga sentito quale teste il __________, signor __________, al corrente delle molestie sessuali subite dall’assicurata da parte di un collega di lavoro e da lei taciute ai superiori per non far perdere a questo collega il posto di lavoro. Ella ha pure chiesto che venga eseguita un’inchiesta amministrativa al fine di appurare i fatti, così da dimostrare che ella non ha tenuto un comportamento deplorevole, come invece indicato nella lettera di licenziamento. A comprova dell’eccessivo carico di lavoro e di responsabilità, l’interessata ha trasmesso al TCA una serie di e-mail ricevute dal __________, oltre alla prova della sua designazione quale __________.
L’assicurata ha rilevato che le sue sofferenze psichiche non possono essere state accuratamente valutate nella perizia predisposta dall’UAI, in tre colloqui durati, in totale, circa due ore, chiedendo che venga esperito un nuovo accertamento peritale indipendente. Ella ha inoltre contestato di essere stata sottoposta ai tests di Rorschach e ha criticato la diagnosi di personalità narcisistica, così come la descrizione di un atteggiamento critico e manipolatorio poste dal dr. __________ (X).
1.7. Con osservazioni del 12 dicembre 2007 l’UAI si è riconfermato nella risposta di causa, rilevando che nello scritto del 30 novembre 2007 l’assicurata ha approfondito le motivazioni già indicate nel ricorso, senza apportare aspetti nuovi atti a modificare la valutazione del suo danno alla salute (XII).
1.8. In data 7 gennaio 2008 l’assicurata ha nuovamente osservato che il suo danno alla salute è stato causato dal sovraccarico lavorativo cui è stata sottoposta dal precedente datore di lavoro, precisando che a partire dal mese di gennaio 2007 ella è inabile al lavoro per motivi di salute, come accertato dal dr. __________ (XIV).
Tali osservazioni sono state trasmesse all’UAI (XV), con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
1.9. Pendente causa il TCA ha interpellato l’__________, chiedendo di precisare a partire da quando l’assicurata deve essere considerata abile al lavoro al 100% (XVI).
Il dr. __________, medico capo servizi del __________ e il dr. , medico capoclinica dell’, hanno risposto alle richieste del TCA con scritto del 24 giugno 2008 (XVII).
Tale risposta è stata trasmessa alle parti (XVIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
Con scritto dell’8 luglio 2008 l’UAI ha osservato che i chiarimenti forniti dall’__________ confermano la risposta al ricorso formulata dall’amministrazione (XX).
L’assicurata, dal canto suo, con scritto del 31 luglio 2008, ha nuovamente contestato la perizia dall’__________, osservando che in sole due ore di colloquio il perito non può avere capito il suo disagio psichico, causato dalle ingiustizie subite sul luogo di lavoro (XXII).
Le osservazioni dell’amministrazione e della ricorrente sono state trasmesse alla relativa controparte (XXI, XXIII), per conoscenza.
1.10. In corso di causa, questa Corte, dopo avere ottenuto dall’assicurata lo svincolo dal segreto professionale (XXV), ha pure interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a fornire delle precisazioni in merito alle patologie dell’interessata e all’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua (XXVI).
La sua risposta è datata 7 ottobre 2008 (doc. XVII).
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 22 ottobre 2008 (XXX), mentre l’assicurata, da parte sua, con scritto del 20 ottobre 2008 (XXIX).
Tali osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XXXI, XXXII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.7. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.8. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.9. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.10. Generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).
Al riguardo, in un caso giudicato dal TCA, in cui un assicurato aveva sviluppato uno scompenso ansioso depressivo reattivo principalmente dovuto alle innovazioni introdotte sul posto di lavoro - scompenso che, anche a detta del perito, era migliorato dopo l'interruzione dell'attività lavorativa – questo Tribunale ha confermato l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività presso il precedente datore di lavoro, considerando per il resto l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nella sua attività presso un altro datore di lavoro, sia in altre attività (cfr. STCA 32.2004.111 del 2 giugno 2005).
In una sentenza K 98/00 del 7 dicembre 2000, pubblicata in RDAT II-2001, N. 88, pag. 366, il Tribunale federale ha stabilito che non si giustifica l’erogazione di indennità giornaliere per perdita di guadagno causata da malattia, qualora un assicurato soffra di problemi depressivi causati unicamente da conflitti sul posto di lavoro (mobbing). In tali condizioni, secondo l’Alta Corte, l’assicurato deve immediatamente procedere ad un cambiamento di datore di lavoro.
Al contrario, in un sentenza 32.04.31 del 7 novembre 2005, concernente un assicurato, ritenuto dall’amministrazione inabile al lavoro solo con riferimento specifico al suo precedente posto di lavoro, ma pienamente abile nella stessa professione da svolgere presso altri datori di lavoro, il TCA ha annullato la decisione dell’UAI e ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità, ritenendolo affetto da una sindrome ansioso-depressiva di carattere duraturo, ciò che non è raro nel caso di gravi e durevoli tensioni sul posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 4C.293/2004 del 15 luglio 2005, in materia di diritto del lavoro, concernente un assicurato licenziato dopo notevoli tensioni sorte sul posto di lavoro, nella quale il Tribunale federale ha, tra l'altro, ricordato che "le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de A.______ et l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente ordinaire d'invalidité à 50% de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet 1999, pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes").
2.11. Nella decisione del 14 maggio 2007 l’UAI, fondandosi sul parere dell’__________, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il 31 marzo 2006, negandole in seguito il diritto a prestazioni.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6.; 2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° aprile 2006. Il TCA dovrà pure valutare se l’assicurata ha diritto a provvedimenti professionali, come da lei richiesto con il ricorso.
2.12. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’UAI ha affidato all’__________ il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel rapporto peritale del 23 dicembre 2005 il dr. __________, medico assistente, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) in disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.31)” (doc. 36-5), ha giudicato che “non ci sono al momento attuale indicazioni psichiatriche per giustificare un’inabilità lavorativa permanente e pertanto una rendita di invalidità anche parziale” (doc. 36-6).
Il dr. __________ ha precisato che la precedente attività di impiegata presso il __________ non è più proponibile, aggiungendo che l’assicurata potrebbe progressivamente riprendere l’attività di impiegata di ufficio presso altri datori di lavoro, attività per le quali ella è da considerare abile al lavoro al 100% (doc. 36-7).
Nel suo rapporto medico del 31 marzo 2006 il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in disturbo di personalità emotivamente instabile” (doc. 43-1), ha considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio 2006 (data in cui è pervenuta all’UAI la perizia psichiatrica), osservando:
" (...)
Impiegata amministrativa in __________.
La perizia psichiatrica effettuata 10.2005 e pervenuta all’ufficio 12.2005 è secondo il mio parere coerente e riporta una limitazione per il periodo sopraccitato motivata dalla compromissione ansioso-depressiva secondaria al posto di lavoro.
Ricordo che, come ben descritto, non si tratta del primo episodio a carattere psichico e che la patologia di personalità le ha permesso fino ad ora un normale rendimento lavorativo.
Attualmente si è presentato un episodio a carattere ansioso-depressivo che ha modificato lo stato di funzionalità riducendolo totalmente per il periodo sopraccitato.
Essendo nel frattempo l’assicurata stata licenziata ed essendo nuovamente abile in altri posti di lavoro analoghi, sarà da valutare un aiuto al collocamento di tipo graduale (come auspicato dal perito psichiatra) tramite AI.
La prognosi è buona se viene evitata una cronicizzazione e quindi rientro nel mercato del lavoro libero.” (Doc. 43-2)
L’assicurata ha contestato le conclusioni peritali, senza tuttavia apportare né in sede amministrativa, né davanti al TCA, nuovi certificati medico-specialistici attestanti una diversa valutazione delle sue patologie e della sua capacità lavorativa residua.
2.13. In corso di causa, il TCA, constatato che nella perizia psichiatrica il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di impiegata di commercio presso il , ma pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività di impiegata di commercio presso un altro datore di lavoro e in altre attività, aggiungendo che “una ripresa immediata dell’attività lavorativa al 100% non sembra essere al momento proponibile, appare invece più verosimile proporre una ripresa dell’attività graduale e progressiva, al fine di dare nuovamente un ruolo lavorativo”, ha chiesto all’ cantonale di precisare a partire da quando l’assicurata va considerata abile al lavoro al 100% (XVI).
Nella risposta del 24 giugno 2008 il dr. __________, medico capo servizi del __________ e il dr. , medico capoclinica dell’, hanno osservato:
" Vi riferiamo in merito alla paziente summenzionata, come da vostra richiesta del 18 giugno scorso in seguito alle incomprensioni sorte da alcune frasi della perizia del 23 dicembre 2005.
Confermiamo che al momento in cui è stata svolta la perizia la peritanda non presentava da un punto di vista strettamente psichiatrico patologie tali da rendere indicata una rendita di invalidità nemmeno a tempo parziale. Una ripresa dell’attività lavorativa era anche auspicabile per permetterle di riacquistare un ruolo attivo nella società e migliorare così la propria autostima.
Detto questo restava l’evidenza di una situazione divenuta difficile tra rabbia e rivendicazioni, riferite dalla peritanda a ingiustizie subite sul posto di lavoro.
Appariva evidente come la ripresa dell’attività lavorativa fosse decisamente subordinata al riconoscimento dei torti subiti. In questo contesto il pericolo di cronicizzare e peggiorare un quadro clinico inizialmente blando è molto elevato. Per questo il nostro consiglio era quello di proporre alla peritanda un accompagnamento psicoterapeutico, sociale e lavorativo teso a una ripresa lavorativa inizialmente anche a tempo parziale. Nella perizia era stata in effetti omessa la durata di tale programma di inserimento professionale a tempo parziale, che, indicativamente, avrebbe potuto essere di 4-8 settimane. Sarebbe stato questo un aiuto e sostegno che le avrebbe potuto permettere di “uscire da un circolo vizioso, ormai ben consolidato, caratterizzato da polemiche e rivendicazioni”. Quindi la frase “una ripresa immediata dell’attività lavorativa al 100% non sembra essere al momento proponibile, appare invece più verosimile proporre una ripresa dell’attività graduale e progressiva”, va quindi intesa in questo senso, ma non esclude la considerazione di base, ben sottolineata e ribadita più volte nella valutazione e nelle conclusioni della perizia, che al momento dello svolgimento della stessa non vi erano indicazioni per un danno permanente, né per una incapacità lavorativa duratura, che avrebbe reso indicata una rendita di invalidità. La peritanda era stata informata verbalmente.
In conclusione, l’assicurata era da considerarsi abile al 100% dal 1° marzo 2006.” (Doc. XVII)
Il TCA, previo ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da parte dell’assicurata (XV), ha pure interpellato lo psichiatra curante, dr. __________, ponendogli alcune domande in merito alle patologie che affliggono l’assicurata, alle terapie in corso e all’influsso dei disturbi sulla sua capacità lavorativa residua (XXVI).
Con scritto del 7 ottobre 2008 il dr. __________ ha risposto:
" Rispondo ai quesiti da Voi postimi:
Disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)
Dall’adolescenza.
A partire dal mese di luglio 2003, a causa di problemi di sovraccarico lavorativo e di stress, l’assicurata ha manifestato una esacerbazione della sintomatologia psichica con fasi di instabilità emotiva accompagnate da deflessione del tono dell’umore, marcata tensione endopsichica e disturbi funzionali a carico dell’apparato gastrointestinale. La situazione ha presentato un andamento fluttuante fino alla fine del 2005, successivamente, dopo l’introduzione di una terapia psicofarmacologica stabilizzante associata a terapia psicologica di sostegno, si è constatato un assestamento del quadro clinico.
L’assicurata è seguita dal lato psichiatrico dal sottoscritto e da quello psicologico dalla psicologa __________ presso la Clinica __________ di __________. La terapia è necessaria per monitorare la situazione e garantire che la situazione di stabilità emotiva rimanga assestata all’attuale livello di funzionamento psicologico.
E in altre attività adeguate, la capacità lavorativa dell’assicurata è ridotta? In caso di risposta affermativa, in che misura e per quali motivi?
Ritengo che l’affezione di cui è portatrice l’assicurata unitamente alle problematiche frustranti venutesi a creare nell’ultimo posto di lavoro renda impraticabile la precedente attività svolta. In altre attività adeguate, che permettano all’assicurata di valorizzare le sue risorse avvalendosi in modo particolare delle numerose esperienze formative acquisite in questi ultimi anni, ritengo che la capacità lavorativa dell’assicurata sia da considerare ridotta nella misura del 50% e che in progressione sia ipotizzabile una ripresa lavorativa a tempo pieno.
Tenuto conto dell’evoluzione fin qui constatata, ritengo che la prognosi sia da considerare buona a medio termine.
Ritengo indispensabile ai fini prognostici sopra riferiti la continuazione del trattamento psichiatrico e psicologico che ha aiutato l’assicurata a ritrovare stabilità emotiva e capacità di autodeterminazione. Ritengo che per l’assicurata siano da prevedere delle misure di riqualifica professionale che attraverso un iter formativo adatto le permettano di rientrare adeguatamente nel ciclo lavorativo.” (Doc. XXVII)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, nelle loro annotazioni del 21 ottobre 2008, hanno osservato:
" In considerazione della risposta fornita dal perito non si evidenziano elementi che ci possano fare discostare dalle conclusioni peritali. Da notare che la perizia non ha permesso di identificare una patologia psichiatrica di tipo invalidante.” (Doc. XXX/bis)
2.14. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.15. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ dell’__________, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.14.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure di istruzione (perizia medica giudiziaria).
Nel rapporto peritale del 23 dicembre 2005, il dr. __________ ha in effetti tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla incapacità lavorativa del 100% nella precedente professione di impiegata presso il __________, ma giudicando per contro pienamente esigibile l’attività di impiegata di ufficio presso altri datori di lavoro, così come altre attività adeguate.
Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal dr. __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR.
L’assicurata ha criticato le conclusioni del perito psichiatra, che a suo avviso non ha adeguatamente tenuto conto delle sue patologie, causate dal sovraccarico lavorativo e di responsabilità che non le competevano cui è stata sottoposta da parte del precedente datore di lavoro, __________, a seguito dell’assenza per malattia del __________, il quale non è stato sostituito.
Al riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto che le contestazioni relative alle problematiche lavorative legate al licenziamento dell’assicurata dal precedente posto di lavoro, così come la richiesta di una inchiesta amministrativa volta ad appurare i fatti, esulano dalla competenza del TCA e non devono quindi essere vagliate in questa sede (si ribadisce infatti che, come ricordato dal TCA in una sentenza 42.2006.6 del 27 ottobre 2006, la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale, cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Quanto invece alle ripercussioni psicologiche sull’interessata delle pressioni derivanti dal sovraccarico lavorativo e dalle responsabilità accresciute che le incombevano, questo Tribunale rileva che le stesse sono già state adeguatamente ed approfonditamente esaminate dal dr. __________ in sede peritale.
Lo specialista ha infatti ben spiegato nella “valutazione e prognosi” che l’assicurata “dal luglio 2003 è inabile all’attività lavorativa a seguito di instabilità emotivo-affettive seguenti a sovraccarico lavorativo e riferiti gravi atteggiamenti ostili sul posto di lavoro” (doc. 36-5). Il perito ha aggiunto che l’assicurata lamenta ansia e depressione, ma soprattutto appare rassegnata e frustrata da un’esistenza che vive con insoddisfazione, rimpianti e rivendicazioni, sentendosi vittima di ingiustizie, per le quali cerca un risarcimento (doc. 36-5).
Il dr. __________ ha poi indicato che la sindrome ansioso-depressiva di cui è affetta l’interessata e che dura ormai da tempo va inquadrata nell’ambito di un disturbo della personalità emotivamente instabile, caratterizzato da una marcata instabilità affettiva ed emotiva, accompagnata da sentimenti di vuoto interiore. Lo specialista ha infatti sottolineato che, dopo l’adolescenza difficile dell’interessata - con riferimento in particolare al divorzio dei genitori, da cui sono derivati sentimenti di abbandono, instabilità emotiva e un tentamen farmacologico – i problemi sul posto di lavoro hanno creato nell’assicurata un senso di impotenza e di vuoto interiore (cfr. doc. 36-5+6, in cui il perito ha indicato che “in tale contesto, le riferite ingiustizie subite sul posto di lavoro sembrano creare nella peritanda vissuti di impotenza e soprattutto una sensazione di mancanza di considerazione che percepisce come un senso di vuoto interiore che fatica a sopportare”).
Stante quanto sopra, non si può quindi rimproverare al perito di avere tralasciato di valutare le conseguenze del difficile vissuto lavorativo dell’assicurata sul suo stato psichico.
Quanto al test di Rorschach, che secondo l’assicurata non è stato eseguito durante l’esame peritale svolto dal dr. __________, questo Tribunale rileva che il perito stesso ha espressamente indicato che l’ipotesi diagnostica di un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, è stata confermata “dal Test di Rorschach, effettuato nel marzo 2004 e presente negli atti da voi (n.d.r. UAI) messi a disposizione, che metteva in evidenza “un atteggiamento acritico e manipolatorio” e come “l’anaclitismo e i tratti narcisistici caratterizzano il funzionamento mentale” della peritanda, caratteristiche tipiche di una “personalità Borderline”” (doc. 36-5, corsivo della redattrice).
Dopo attenta analisi, il dr. __________ è quindi giunto alla conclusione che le problematiche dell’assicurata “non sembrano comunque essere di gravità tale da precludere la ripresa dell’attività lavorativa” (doc. 36-6).
Queste valutazioni del dr. __________ sono poi state condivise dal dr. __________ del SMR, il quale, nel suo rapporto del 31 marzo 2006, ha considerato coerente la perizia psichiatrica, che giunge alla conclusione di una limitazione della capacità lavorativa nel precedente posto di lavoro “motivata dalla compromissione ansioso-depressiva secondaria al posto di lavoro”, ma di una piena capacità lavorativa in posti di lavoro analoghi al precedente (doc. 43-2).
Tali conclusioni, anche alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.10.), possono essere condivise da questo Tribunale, tanto più se si considera che lo stesso medico curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo scritto del 7 ottobre 2008 in risposta alle domande poste dal TCA, dopo aver posto la diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)”, ha considerato l’assicurata totalmente inabile nella sua precedente attività lavorativa presso il __________ (a causa delle sue patologie unitamente alle problematiche frustranti venutesi a creare nell’ultimo posto di lavoro, cfr. doc. XXVII risposta 5), ma abile al lavoro in altre attività adeguate, “che permettano all’assicurata di valorizzare le sue risorse avvalendosi in modo particolare delle numerose esperienze formative acquisite in questi ultimi anni”. Il dr. __________ ha considerato che queste attività adeguate siano esigibili in misura del 50%, aggiungendo che “in progressione sia ipotizzabile una ripresa lavorativa a tempo pieno” (doc. XXVII risposta 5), conclusione che conferma quindi quanto già valutato in sede peritale.
Il TCA sottolinea che, conformemente alla giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.10.) in merito al carattere normalmente non invalidante delle depressioni reattive - che di regola scompaiono quando viene meno la causa di tale affezione - nel caso di specie le patologie dell’assicurata, dopo la cessazione dell’attività lavorativa presso il __________ nel mese di gennaio 2004, sono regredite, grazie al trattamento specialistico cui è stata sottoposta presso il dr. __________, come ben spiegato dallo stesso psichiatra curante nel suo scritto del 7 ottobre 2008 in risposta ai quesiti del TCA.
Lo psichiatra curante ha infatti confermato che dopo i problemi di sovraccarico lavorativo e di stress cominciati nel luglio 2003 e che hanno portato ad una esacerbazione della sintomatologia psichica, con fasi di instabilità emotiva accompagnate da deflessione del tono dell’umore, marcata tensione endopsichica e disturbi funzionali a carico dell’apparato gastrointestinale, la situazione psichica dell’interessata ha presentato un andamento fluttuante fino alla fine del 2005. In seguito, tuttavia, dopo l’introduzione di una psicofarmacoterapia stabilizzante associata a terapia psicologica di sostegno, il quadro clinico si è assestato. Il dr. __________ ha poi aggiunto che la continuazione delle terapie (dal punto di vista psichiatrico presso il dr. __________ e, da quello psicologico, presso la psicologa signora __________) è necessaria “per monitorare la situazione e garantire che la situazione di stabilità emotiva rimanga assestata all’attuale livello di funzionamento psicologico” (doc. XXVII risposta 4), rilevando che “la prognosi sia da considerare buona a medio termine” (doc. XXVII risposta 6).
Come correttamente indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (cfr. doc. XXX/bis), tali considerazioni dello psichiatra curante non mettono quindi in evidenza elementi in grado di sovvertire le risultanze peritali.
Pertanto, alla luce delle risposte fornite al TCA dallo psichiatra curante, dr. __________, questo Tribunale ritiene di potere condividere la valutazione peritale del dr. __________, considerando quindi l’assicurata in grado di svolgere la sua precedente attività, seppur presso un altro datore di lavoro, visto che i suoi disturbi concernono solo ed esclusivamente il precedente ambito lavorativo presso il __________.
Tale conclusione, del resto, conferma quanto già attestato dai medici della Clinica __________ nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 29 aprile 2005, nel quale hanno posto le diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) e personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)”, rilevando che l’assicurata sarebbe in grado di svolgere, senza riduzione del rendimento, un’attività che la metta in contatto con le persone (doc. 30-4).
Quanto alla critica dell’assicurata inerente il fatto che, nel suo referto peritale del 23 dicembre 2005, il dr. __________ ha indicato che “una ripresa immediata al 100% non sembra essere al momento proponibile”, questo Tribunale sottolinea che effettivamente il perito ha indicato l’improponibilità di una ripresa immediata della precedente attività, consigliando di ricominciare l’attività lavorativa in maniera graduale e progressiva e sottolineando come il rientro nel mondo lavorativo fosse auspicabile.
Con tale premessa, il perito ha comunque giudicato l’assicurata pienamente abile al lavoro nell’attività di impiegata di ufficio (ma non presso il precedente datore di lavoro) e in altre attività, senza tuttavia precisare a partire da quando (doc. 36-6+7).
Al riguardo, va osservato che il perito ha esaminato l’assicurata nel mese di settembre 2005 e di ottobre 2005, mentre il dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio 2006. Il dr. __________ ha pure osservato che “essendo nel frattempo l’assicurata stata licenziata ed essendo nuovamente abile in altri posti di lavoro analoghi, sarà da valutare un aiuto al collocamento di tipo graduale (come auspicato dal perito psichiatra) tramite AI” (doc. 43-2).
Al fine di fugare ogni dubbio, il TCA ha chiesto al __________ di precisare a partire da quando l’assicurata deve essere considerata abile al lavoro al 100% (XVI).
Nella risposta del 24 giugno 2008, gli specialisti del __________ hanno evidenziato che nella perizia del 23 dicembre 2005 essi avevano consigliato all’assicurata un accompagnamento psicoterapeutico, sociale e lavorativo teso ad una ripresa lavorativa, inizialmente anche a tempo parziale, senza tuttavia indicare la durata di tale programma di inserimento professionale a tempo parziale: quest’ultimo avrebbe dovuto essere indicativamente di 4-8 settimane, per permettere all’assicurata di uscire da un circolo vizioso, ormai ben consolidato, caratterizzato da polemiche e rivendicazioni.
Essi hanno poi espressamente ribadito che al momento dell’esame peritale l’interessata non presentava “né un danno permanente, né una incapacità lavorativa duratura che avrebbe reso indicata una rendita di invalidità”, ritenendo l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal 1° marzo 2006 (doc. XVII, corsivo della redattrice).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale indicazione del perito, dr. __________.
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Visto quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente, a partire dal 1° marzo 2006 e per lo meno fino al momento di emanazione del querelato provvedimento, è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di impiegata presso il __________, ma è da considerare abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente attività di impiegata presso un altro datore di lavoro, sia in altre attività adeguate.
Infine, quanto alla richiesta dell’assicurata di potere beneficiare di una riqualifica professionale, va rilevato che nel rapporto finale del 16 novembre 2006 i consulenti IP hanno considerato che, tenuto conto delle limitazioni medico-teoriche e della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, il mercato del lavoro accessibile all’assicurata sia ancora apprezzabilmente esteso. Essi hanno indicato che l’assicurata potrebbe essere reintegrata sul mercato del lavoro in attività semplici, poco qualificate, come nella sua precedente attività di impiegata di ufficio, oppure come venditrice non qualificata o operaia generica (doc. 47-1).
Sulla base di tali considerazioni, i consulenti hanno ritenuto che non esistano i presupposti necessari per concedere all’interessata il diritto a provvedimenti professionali, dato che, oltre a non sussistere un’incapacità al guadagno del 20%, non appare neppure verosimile che nel prossimo futuro il danno alla salute dell’interessata possa causare un’incapacità al guadagno maggiore. Essi hanno infatti ricordato che la cifra marginale 4011 della “Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel” prevede che il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità di guadagno attorno al 20% (doc. 47-2).
Ora, ritenuto che l’assicurata, secondo le conclusioni peritali, è ancora abile al 100% nella sua precedente attività di impiegata di ufficio, anche se unicamente presso un altro datore di lavoro, è da considerare corretto l’agire dell’UAI, con riferimento alla soppressione delle prestazioni (cfr. STF 8C_688/2007 del 7 agosto 2008).
D’altra parte, tuttavia, in applicazione dell’art. 88a OAI, la soppressione delle prestazioni non poteva avere luogo a decorrere dal 1° aprile 2006, come deciso dall’amministrazione, visto che, secondo le precisazioni fornite dal dr. __________ al TCA (cfr. doc. XVII, riportato per esteso al consid. 2.13.), l’interessata va considerata abile al lavoro al 100% nella sua precedente professione solo a partire dal 1° marzo 2006.
L’art. 88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
In concreto, il dr. __________ dell’__________ ha dichiarato l’assicurata nuovamente abile al lavoro al 100% sia nella sua professione, sia in altre attività lavorative adeguate, a partire dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. XVII).
Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa dell’assicurata, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 maggio 2006 (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Pertanto, è a partire dal 1° giugno 2006 che l’assicurata non ha più diritto a prestazioni.
La decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2006 e non solo fino al 31 marzo 2006 come stabilito dall’amministrazione (cfr. doc. 55-3).
2.16. Da ultimo, l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia indipendente, oltre all’audizione testimoniale del signor __________ (X).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto (consid. 2.15.) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere né ad altri accertamenti medici, né all’audizione testimoniale richieste.
2.17. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 24 maggio 2007 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2006. Dal 1° giugno 2006 la rendita è soppressa.
Le spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti