Raccomandata
Incarto n. 32.2007.161
FS/sc
Lugano 1 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 aprile 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione capoufficio PTT Servizio Autopostali e da ultimo attivo quale buralista postale a seguito dello smantellamento del precedente servizio (doc. 1/21-24 incarto Lainf), nel mese di dicembre 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) frattura C5 con bloccaggio C5-C6 (…)” (doc. AI 5/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, con decisione 4 aprile 2007 (doc. AI 68/2-13), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio 2003 al 31 marzo 2005 e a una mezza rendita dal
" (...)
In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale buralista postale è proponibile in misura limitata in pratica in misura totale dal 21.1.2002 al 31.12.2004 (per i dettagli si rimanda allo specchietto sottostante che ricalca le prestazioni riconosciute dall'assicuratore infortuni __________) mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è al massimo 50% in considerazioni delle affezioni psichiche e fisiche dal 1.1.2005.
__________: incapacità lavorativa del 100% dal 21.1.2002 al 31.10.2002 incapacità lavorativa del 90% dal 1.11.2002 al 12.10.2003 incapacità lavorativa del 100% dal 13.10.2003 al 14.10.2003 incapacità lavorativa del 90% dal 15.10.2003 al 31.12.2004
Successivamente, a causa delle diagnosi di natura somatica (mielopatia cervicale C5 con ipoestesia e parestesia dita a sinistra e sindrome cervicale irritativi C6 a sinistra) il medico riassume i seguenti limiti funzionali: potendo usufruire delle pause regolari concesse dall'impresa (a mezzogiorno, una pausa al mattino e al pomeriggio), può lavorare in misura normale nell'ambito amministrativo (alla scrivania, al computer, telefono,...) come pure può svolgere le sue mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata. Può spostarsi negli uffici, anche salire le scale. Non è più esigibile che debba alzare dei pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con compiti in cui deve praticare forza.
La componente psichica tuttavia limita qualsiasi attività lavorativa in misura del 50%, incapacità lavorativa non cumulabile con l'incapacità dovuta alla patologia somatica.
Riassumendo vengono riconosciuti i seguenti periodi invalidanti: totalmente incapace al lavoro e al guadagno dal 21.1.2002 al 31.12.2004 mentre incapace parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2005
Vi è quindi un'abilità lavorativa del 50% che, se venisse messa a frutto in attività d'impiegato d'ufficio con un'esperienza trentennale, porterebbe ad un reddito pari a Fr. 44500.- annui. Infatti La Posta, interpellata in merito, indica che con le attuali funzioni nei servizi amministrativi, considerata l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte del signor RI 1, escludendo le attività qualificate e di quadro superiore, sono remunerate in un'ampia fascia che può variare tra Fr. 75'000.- e 103'000.-, con una media di Fr. 89'000.-. L'abilità lavorativa al 50% determina quindi la metà di tale importo, cioè Fr. 44'500.-.
Reddito annuale esigibile: senza invalidità CHF 106'702.- con invalidità CHF 44'500.- Perdita di guadagno CHF 62'202.- = Grado d'invalidità 58%
Fa quindi d'uopo concludere con un'inabilità come sopra descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni Al alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute secondo l'art 29 LAI.
In caso di mutamento della capacità di guadagno occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza notevole interruzione e che continuerà presumibilmente a durare (art. 88a, cpv. 2 dell'Ordinanza sull'Assicurazione per l'invalidità (OAI)).
Audizione:
In fase d'audizione l'incarto valetudinario è stato nuovamente sottoposto al servizio medico regionale il quale si esprime come segue: per quanto riguarda le conseguenze dell'infortunio sarà pertinente le valutazione della __________. All'occasione della visita di chiusura della __________, il medico di __________ aveva precisato come segue i limiti funzionali: l'assicurato, potendo usufruire delle pause regolari concesse dall'impresa (a mezzogiorno, una pausa al mattino e al pomeriggio), può lavorare in misura normale nell'ambito amministrativo (alla scrivania, al computer, telefono, ecc.); può assumere anche delle mansioni di responsabilità, qualora si tratta sempre d'attività amministrativa; l'assicurato può svolgere le sue, mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata e può spostarsi negli uffici anche salire le scale.
Non è più esigibile che l'assicurato debba alzare dei pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con richiesta di buona forza bruta.
Lo psichiatra Dr. __________ ha evidenziato un grado d'inabilità lavorativa del 50% per ogni attività esigibile all'occasione della perizia del 19 giugno 2006. Questo grado d'inabilità non è cumulabile con l'inabilità lavorativa per le conseguenze dell'infortunio, ma si ripercuote su un'inabilità lavorativa per conseguenze dell'infortunio inferiore al 50%. In altre parole, la capacità lavorativa dell'assicurato non supera il 50%.
L'amministrazione ha inoltre puntualizzato nella figura del consulente per l'integrazione professionale, quanto contestato in sede d'audizione. Ne emergono le seguenti osservazioni.
Prima di tutto l'avv. RA 1 contesta l'esigibilità totale espressa in sede medica nello svolgimento di attività di tipo amministrativo. Sulla base delle limitazioni funzionali (possibilità di alternare la postura e non lavori pesanti) si può affermare che l'attività di impiegato di commercio permette di rispettarli anche perché si tratta di un'attività in cui ci si può gestire in modo abbastanza autonomo. Le diverse mansioni relative alla professione permettono di alzarsi (es. prendere dei documenti, degli stampati, ritirare la posta, accoglienza dei clienti ). I pesi da sollevare non superano i 5 kg (al massimo materiale d'ufficio). Per quanto riguarda la problematica psichica il Dr. __________ indica che l'assicurato può assumere anche delle mansioni di responsabilità, qualora si tratti sempre di attività amministrative. In conclusione, si conferma che l'attività di impiegato di commercio risulta essere esigibile e che permette all'assicurato di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua.
Secondariamente viene contestato il fatto che per definire il reddito da invalido come impiegato di commercio è stato considerato che l'assicurato fosse in possesso di un diploma. Pur non avendo un diploma nel settore è necessario considerare che l'assicurato ha lavorato per più di 30 anni presso la Posta, inizialmente come capo-ufficio e successivamente come buralista. Questa esperienza professionale gli ha pertanto permesso di acquisire con la pratica le competenze necessarie per poter essere impiegato nel campo commerciale. Sulla base delle raccomandazioni salariali della SSIC la categoria indicata (livello C) si riferisce infatti a "funzioni che comprendono in generale lavori diversificati eseguiti con una determinata autonomia. La versatilità e l'autonomia è acquisita di regola con l'esperienza professionale". Prendendo in considerazione il salario minimo della categoria (e non quello medio) si sono tenuti in considerazioni possibili fattori svantaggiosi come l'età ed il fatto di non possedere un diploma specifico.
In terzo luogo per reddito da invalido sulla base della marginale 3044 della CIGI "s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile (N. 3045 segg.) in condizioni normali di mercato del lavoro (N. 3057 segg.)". In considerazione del fatto che il contratto di lavoro con la Posta è stato sciolto dopo lungo periodo di inabilità lavorativa a mio avviso non è possibile considerare il salario indicato dal datore di lavoro variabile tra Fr. 75'000.- e 103'000.- Va infatti segnalato che La Posta non ha offerto all'assicurato attività alternative nell'ambito commerciale per cui non è oggettivamente possibile affermare che con il danno alla salute l'assicurato avrebbe sicuramente potuto essere reimpiegato presso l'ex-datore di lavoro. La marginale 3074 della CIGI indica infatti che se dopo l'insorgenza del danno alla salute la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa per determinare il reddito da invalido si devono applicare i salari indicativi. In considerazione di quanto sopra esposto non si può che ribadire la precedente valutazione del 7 settembre 2006 in cui si valutò un reddito di Fr. 29'067.- come impiegato di commercio nella misura del 50%.
Le osservazioni apportate in sede d'audizione, in conclusione, non modificano sostanzialmente i contenuti del progetto di decisione il quale viene confermato.
Decidiamo pertanto:
Dal 1.1.2003 l'assicurato ha diritto ad una rendita intera che diminuisce a mezza rendita dal 1.4.2005.
(…)" (doc. AI 68/9-12)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica, in particolare il redito da invalido – ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 31 marzo 2005.
1.4. Con risposta 27 luglio 2007 l’Ufficio AI ha confermato quanto esposto nella decisione impugnata e chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 24 agosto 2007 l’avv. RA 1 ha ribadito le proprie censure in merito al reddito da invalido e, producendo i rapporti 7 novembre e 20 dicembre 2005 del dr. __________, ha inoltre contestato che vi sarebbe stato un miglioramento dello stato di salute dal 1. aprile 2005.
1.6. Con lettera 4 settembre 2007, con argomentazioni di cui si dirà se necessario nel merito, l’Ufficio AI si è confermato nella propria risposta di causa.
1.7. Con scritto 19 settembre 2007 l’avv. RA 1 ha nuovamente censurato la quantificazione del reddito da invalido rilevando in particolare che l’Ufficio AI non ha contestato il rapporto finale 7 settembre 2006 nel quale la consulente in integrazione professionale aveva indicato un reddito da invalido di fr. 29'067.--.
1.8. Con scritto 3 ottobre 2007, sulla base del rapporto complementare 2 ottobre 2007 della consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha osservato che: “(…) dopo aver sottoposto nuovamente l’incarto al Consulente in integrazione professionale, il quale per giurisprudenza non si presta ad essere contestato se non in casi del tutto eccezionali, considerato quanto rilevato da quest’ultimo in data 2 ottobre 2007, l’assicurato, con un reddito da valido di fr. 106'702.-- ed un reddito da invalido di fr. 35'630.--, va considerato invalido nella misura del 67%; ciò che gli dà diritto a tre quarti di rendita AI. (…)” (XVI)
1.9. Con scritto 19 ottobre 2007, ritenuto che a suo dire andrebbe considerata la media del settore 51/ramo commercio e quindi un reddito da invalido di fr. 32'192.--, l’avv. RA 1 ha ribadito la richiesta di una rendita intera.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera a far tempo dal 1. aprile 2005.
Il ricorrente non contesta infatti la decorrenza del diritto alla rendita intera riconosciutagli limitatamente al periodo dal 1. gennaio 2003 al 31 marzo 2005, ma censura la riduzione a mezza rendita dal 1. aprile 2005.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Per quanto riguarda la valutazione medica dagli atti emerge quanto segue.
Il dr. __________, medico di __________ della __________ e FMH in chirurgia, nel rapporto della visita medica di chiusura 21 ottobre 2004 (doc. 8/21-25 dell’incarto Lainf), aveva concluso che “(…) potendo usufruire delle pause regolari concesse dall’impresa (a mezzogiorno, una pausa al mattino e una alla sera), può lavorare in misura normale nell’ambito amministrativo (alla scrivania, al computer, telefono, ecc.). Può assumere anche delle mansioni di responsabilità, qualora si tratta sempre d’attività amministrativa. L’assicurato può svolgere le sue mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata. Può spostarsi negli uffici, anche salire le scale. Non è più esigibile che l’assicurato debba alzare dei pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con richiesta di buona forza bruta.” (doc. 8/25 dell’incarto Lainf).
L’assicurato, tramite l’avv. RA 1, con scritto 21 dicembre 2004 ha contestato la valutazione del dr. __________ (doc. 8/11-14) e raccolto ulteriori precisazioni presso il dr. __________, FMH in neurologia (doc. AI 62/5-7, 62/8-11, 62/12 e 62/13).
In seguito, visto l’accordo del 12 luglio 2006, con decisione 4 settembre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. 10/2-4 dell’incarto Lainf), la __________ gli ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita a contare dal 1. gennaio 2005.
L’Ufficio AI – visti i problemi di natura psichica attestati nel rapporto 10 ottobre 2005 dal dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, (doc. AI 45/4-5) – ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 49/1-2).
Il dr. __________, nella perizia psichiatrica 20 giugno 2006 (doc. AI 50/1-6), posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità media – tratti di disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di quello narcisistico, anacastico e ansioso) (…)”, ha concluso che “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è valutabile al 50%. La prognosi non appare sfavorevole per quanto concerne un’ulteriore riduzione futura della capacità di lavoro del periziando. (…)” (doc. AI 50/5), precisando che “(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavortativa in qualsivoglia attività idonea al periziando (da calcolarsi dall’anno 2002, non cumulabile) (…)” (doc. AI 50/6).
Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 agosto 2006, ha confermato che “(…) in conclusione, l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50% per ogni attività esigibile a partire dal 2002. L’inabilità lavorativa per l’affezione psichica non si aggiunge a quella causata dalle conseguenze dell’infortunio e valutata dalla __________.” (doc. AI 52/1).
Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che complessivamente l’assicurato, dal 2002, è inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura del 50%.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che l’assicurato non ha prodotto nessuna documentazione medica che attesti un peggioramento dello stato valetedinario da un punto di vista somatico dopo che, con decisione 4 settembre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. 10/2-4 dell’incarto Lainf), la __________ gli aveva riconosciuto il diritto a una mezza rendita a contare dal 1. gennaio 2005.
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 10 gennaio 2005 (doc. AI 22/1-2) del consulente in integrazione professionale il cui compito consiste nel valutare quali attività professionali, alla luce delle indicazioni sanitarie, siano concretamente ipotizzabili e non nell’esprimere una valutazione medica (cfr. in merito ai compiti del medico e a quelli del consulente in integrazione professionale la STF del 31 marzo 2008 nella causa concernente P., 9C_13/2007).
2.7. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.7.1. Per quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 106’702.--, riferito all’anno 2004 (doc. AI 32/1-3 e 33/1).
Questo importo non è stato contestato dall’assicurato.
2.7.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..
Tale reddito va segnatamente determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.7.3. Nella fattispecie, la consulente in integrazione professionale, sig.ra __________, nel rapporto complementare 2 ottobre 2007, reso quindi pendente lite, ha rilevato che:
" (…)
Oggetto della discussione risulta essere la determinazione del reddito da invalido da utilizzare per la definizione della capacità di guadagno residua, rispettivamente del grado di invalidità.
Nei precedenti rapporti per determinare tale importo sono state utilizzati diversi valori scaturiti da fonti diverse:
Ø Fr. 29'067.- (vedi rapporto CIP del 7 settembre 2006 e del 14 febbraio 2007): salario di un impiegato d'ufficio con 30 anni di esperienza al 50%, Fonte: raccomandazioni salariali SIC
Ø Fr. 44'500.- (vedi decisione del 27 novembre 2006): salario in attività amministrativa all'interno della Posta al 50%, valore medio che si situa tra Fr. 75'000.- e Fr. 103'000.- come da indicazione della Posta datata 3 marzo 2005
Ø Fr. 35'630.- (vedi rapporto CIP del 1 giugno 2007): salario nel settore del commercio all'ingrosso e intermediazione commerciale sulla base della tabella TA1 con un livello da qualifica 3 per un'attività al 50%
Per quanto riguarda il salario che l'assicurato avrebbe teoricamente potuto percepire presso la Posta in attività amministrative non posso che ribadire quanto indicato nel mio precedente rapporto del 14 febbraio 2007. Ricordo che per reddito da invalido sulla base della marginale 3044 della CIGI "s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile (N. 3045 segg.) in condizioni normali di mercato del lavoro (N.3057)." A questo proposito non è possibile affermare che l'assicurato avrebbe potuto trovare un'occupazione alternativa presso lo stesso datore di lavoro. Se vi fossero stati dei posti vacanti che corrispondevano al profilo professionale del signor RI 1 sicuramente sarebbero stati presi in considerazione (almeno dalla Posta) piuttosto che proporre un pensionamento totale. In questo caso, qualora vi fossero state delle proposte concrete di attività nell'ambito commerciale, l'assicurato sulla base dell'obbligo di ridurre il danno avrebbe dovuto accettarle in quanto ritenute attività esigibili. Nel caso concreto non vi è però stata nessuna proposta concreta per un'attività alternativa e l'unica soluzione trovata dal datore di lavoro è stata quella del pensionamento. Non essendo concretamente reperibile un posto di lavoro nell'ambito commerciale il signor RI 1 non si sarebbe potuto muovere in modo diverso.
Visto quanto sopra esposto, tenendo in considerazione l'obbligo di intraprendere tutto quando ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze dell'invalidità, l'assicurato avrebbe per contro potuto cercare un impiego lavorativo al di fuori della Posta sempre nel settore commerciale. Nonostante il fatto che il signor RI 1 non sia in posseso di un diploma specifico si ritiene che l'esperienza acquisita nel corso degli anni gli permetta di avere delle competenze paragonabili a quelle di una persona qualificata.
Per determinare il reddito da invalido, applicando i parametri dell'attuale giurisprudenza che impone l'utilizzo della tabella TAI, per quanto riguarda il settore del commercio all'ingrosso e intermediazioni commerciali (ramo economico 51); considerando un livello di qualifica 3 (conoscenze professionali specializzate) si determina un reddito di partenza di Fr. 71261.- (uomini, salario indicizzato a 41.6 ore settimanali, per attività al 100%). In considerazione alla capacità lavorativa del 50% si determina un reddito da invalido di Fr. 35630.- per l'anno 2004.
Il grado d'invalidità che ne consegue è il seguente:
106'702 – 35'630 x 100= 67%
106'702
Il signor RI 1 presenta una capacità di guadagno residua del 33% ed un grado d'invalidità del 67%.
(…)." (Doc. XVI/Bis)
2.7.4. In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata una riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Nella concreta evenienza l’amministrazione non ha applicato sul reddito statistico da invalido alcuna riduzione.
Il TCA rileva innanzitutto che l’assicurato è stato ritenuto in grado di svolgere un’attività adeguata soltanto nella misura del 50%.
Secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicu-rato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
" (…)
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75% der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75% die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).
(…)" (STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre, occorre evidenziare che nella sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido – nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.
Conformemente alla giurisprudenza appena riprodotta, ritenuta un’abilità del 50% in un’attività adeguata e considerati anche i limiti funzionali – “(…) può svolgere le sue mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata. Può spostarsi negli uffici, anche salire le scale. Non è più esigibile che l’A. debba alzare dei pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con compiti in cui deve praticare forza. (…)” (doc. AI 32/1) –, questo Tribunale ritiene che al reddito ipotetico da invalido debba essere applicata una deduzione almeno del 10%.
Di conseguenza, applicata al reddito ipotetico da invalido di fr. 35'630.-- (anno 2004) – reddito rettamente calcolato in base alla Tabella TA1 p.to 51 [“commercio all’ingrosso e intermediazione commerciale” livello di qualifica 3], indicizzato a 41,6 ore settimanali e considerata una capacità lavorativa del 50% (salario lordo pari a fr. 5'710.-- : 40 x 41,6 x 50% = fr. 35'630,40) – una riduzione del 10%, si ottiene un reddito ipotetico da invalido finale pari a fr. 32'067.--.
2.7.5. In simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2004) di fr. 106’702.-- rispettivamente di fr. 32'067.--, il grado d’invalidità deve essere cifrato al 70% ([106'702 – 32’067] : 106'702 x 100 = 69,94% arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Anche per gli anni 2005 e 2006, ritenuti gli aumenti salariali dei redditi da valido e da invalido per questi anni sostanzialmente identici, il grado d’invalidità è del 70%.
Alla stessa soluzione, grado d’invalidità del 70%, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al 2007.
Di conseguenza all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 marzo 2005 ed è a torto che l’Ufficio AI ha ridotto la prestazione riconosciutale a una mezza rendita dal 1. aprile 2005.
Del resto lo stesso Ufficio AI, con scritto 3 ottobre 2007, visto il rapporto complementare 2 ottobre 2007 della consulente in integrazione professionale, ha concluso che l’assicurato “(…) va considerato invalido nella misura del 67%; ciò che gli dà diritto a tre quarti di rendita AI. (…)” (XVI).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ A RI 1 é riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche dal 1. aprile 2005.
L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti