Raccomandata
Incarto n. 32.2007.148
FS
Lugano 30 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, con decisione 26 aprile 2005, cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. novembre 2004 (doc. AI 16/1-2 e 15/1-2).
1.2. Nell’ambito della procedura di revisione, avviata nel mese di luglio 2005 (doc. AI 18/1), l’Ufficio AI – viste le annotazioni 3 aprile 2006 del dr. __________ (doc. AI 28/1) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 29/1-2).
Sulla base delle risultanze della perizia pluridisciplinare 16 ottobre 2006 del SAM e del rapporto finale 10 gennaio 2007 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 34/1-30 e 41/1-4), l’Ufficio AI, con decisione 21 marzo 2007 (doc. AI 47/1-2 e 43/1-4), preavvisata con progetto 16 gennaio 2007 (doc. AI 42/1-4), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (mezza rendita) ad un quarto di rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Con il ricorso in oggetto l’assicurato – contestata la valutazione medica e economica – ha chiesto:
" (…)
Il grado di inabilità al lavoro dell’assicurato, documentato da certificati medici, è compatibile con quanto esposto dalle assicurazioni sociali?
Le attività esigibili possono essere, alla luce della situazione economica del Canton Ticino, effettivamente richieste all’assicurato con le ripercussioni sul diritto di rendita?
La decisione datata 21.03.2007 è annullata. All’assicurato RI 1 viene riconosciuta una rendita intera di inabilità.
(…)." (I)
1.4. Con la risposta di causa, con argomentazioni di cui si dirà se necessario nel merito, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con lettera 18 luglio 2007 l’RA 1, __________, divenuta nel frattempo sua rappresentante, ha contestato la risposta di causa e prodotto un certificato medico 13 luglio 2007 del dr. __________.
Delle argomentazioni sviluppate dalla rappresentante si dirà, se necessario, nel merito.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
2.6. Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 3 dicembre 2004 (doc. AI 2/1-8), sfociata, viste le risultanze mediche e il rapporto medico 23 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI 12/1-2), nella decisione 26 aprile 2005 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. novembre 2004 (doc. AI 16/1-2 e 15/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di luglio 2005 (doc. AI 18/1) – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 16 ottobre 2006 del SAM (doc. AI 34/1-30) e del rapporto finale 10 gennaio 2007 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 41/1-4) – ha ridotto la mezza rendita precedentemente erogata a un quarto di rendita dal 1. maggio 2007 (doc. AI 47/1-2 e 43/1-4).
Dalla perizia pluridisciplinare 16 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-30) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e ORL (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a moderato.
Disturbo somatoforme da dolore persistente.
Sindrome cervicobrachiale con/su:
alterazioni degenerative a livello della colonna cervicale, soprattutto ai segmenti C5/C6 e C6/C7 con osteocondrosi, spondilartrosi ed uncartrosi a questi segmenti,
tendenza ad un reumatismo delle parti molli con predominanza dell’emicor-po destro e della parte superiore del corpo nell’ambito di uno sviluppo a carattere fibromialgico.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Tinnito isolato all’orecchio sinistro, di origine indeterminata, con audiometria nella norma.
Sovrappeso con BMI 28,5 kg/m2." (doc. AI 34/8)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo esercitata come operaio non qualificato, è da considerare nella misura del 60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 34/10), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie rematologiche e psichiatriche esaminate, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico e ORL l'A. non presenta patologie che influenzano la sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione descritta al capitolo 6, il nostro consulente valuta una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 20% per l'attività svolta di service-man: lavori ripetitivi con il braccio destro contro resistenza oppure da svolgere in posizione poco ergonomiche per la colonna cervicale, sia di tipo statico che sottoponendo la colonna cervicale a delle rotazioni (per esempio conducendo l'automobile come pure eseguendo dei lavori di pulizia degli interni e degli esterni) provocano un'esacerbazione dei disturbi e sono limitanti per l'A. nella misura sopra descritta.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome depressiva riccorente, episodio attuale da lieve a moderato ed un disturbo somatoforme da dolore persistente: sia la sintomatologia algica che gli sbalzi dell'umore incidono sulla capacità lavorativa dell'A., attualmente con una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 40%. Entrambi gli aspetti del quadro psicopatologico provocano una sinergia e rendono l'A. vulnerabile nella sua attività lavorativa. Presenta una maggiore affaticabilità, una tendenza a focalizzare la sua attenzione su tematiche vittimistiche, distraendosi dal compito che gli viene richiesto. La quota d'angoscia provoca una diminuzione della motivazione e delle funzioni cognitive, se si vedesse confrontato con un livello di stress lavorativo che attiva la sua posizione di vittima.
Riassumendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come operaio non qualificato nella misura del 60%.
Riteniamo che le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una diminuzione del rendimento.
Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporanea della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che l'A. è beneficiario di una mezza rendita AI con grado 50% dal 01.11.2004.
Dal punto di vista reumatologico, come già descritto anche dal dr. __________ nel suo rapporto del 23.08.2005, la situazione risulta stabile.
È la componente psicopatologica che predomina il quadro clinico. Da questo punto di vista il quadro clinico psichico attuale appare migliorato rispetto alle precedenti valutazioni. Lo stesso A. ha dichiarato che a partire dall'inizio del 2006 si sente meglio.
Complessivamente concordiamo con la valutazione del nostro consulente psichiatra, che ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 50% dal 01.11.2004 e un'incapacità lavorativa del 40% dal 01.01.2006.
L'A. è ritenuto in grado di poter svolgere altre attività: in un'attività attività ergonomicamente adatta per la colonna cervicale, in cui l'A. possa evitare delle posizioni statiche o dinamiche con rotazioni violente della colonna cervicale o con dei lavori in cui le braccia siano sottoposte a degli sforzi, soprattutto contro resistenza a carattere rotatorio, dal punto di vista fisico vi è una capacità lavorativa praticamente normale. Un lavoro in un ambiente con discreto rumore di fondo aiuterebbe pure a coprire il rumore che l'A. sente nell'orecchio. Tenendo in considerazione la valutazione del nostro consulente psichiatra, giungiamo alla conclusione che altre attività sono esigibili con una capacità lavorativa globale nella misura del 60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un’intera giornata lavorativa. In considerazione del quadro psicopatologico non appare indicato alcun provvedimento di reintegrazione professionale.
L'attuale presa a carico specialistica psichiatrica è ritenuta corretta e va continuata. La prognosi dal punto di vista psichiatrico appare stazionaria.
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 34/10.12)
Sulla base degli accertamenti sopra descritti, con decisione 21 marzo 2007 l’Ufficio AI ha ridotto la corrente prestazione (mezza rendita) ad un quarto di rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc. AI 47/1-2 e 43/1-4).
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, medico SMR, il quale, fondandosi sulla perizia del SAM, ha concluso per una capacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività adeguata dal gennaio 2006 (doc. AI 36/1).
Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 26 aprile 2005 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. novembre 2004 (doc. AI 16/1-2 e 15/1-2). Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto 23 marzo 2005 nel quale il dr. __________ ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) aiuto medico impiegato come autista e addetto servizio lavaggio. I dati medici a dossier sia del medico curante reumatologo dr. __________ che del dr. __________ sono anche stati convalidati dalle due visite fiduciarie dr.ssa __________ psichiatra nel 2004 per cui non vi è anche considerando le patologie presenti la necessità di prevedere un'ulteriore valutazione pluridisciplinare specialistica presso il SAM. Ricordo inoltre la degenza in clinica __________ 6.2004. Con queste premesse si giustifica una IL 50% in ogni tipo di attività anche se adeguata e leggera. La prognosi non è sfavorevole e non è da prevedere tendenzialmente un ulteriore peggioramento a breve termine. (…)” (doc. AI 12/1-2). Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente (consid. 2.6), l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto una perizia pluridisciplinare a cura del SAM.
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo consulto 5 settembre 2006 (doc. AI 34/13-17), ha, in particolare, concluso che:
" (…)
L’assicurato presenta una incapacità lavorativa nella misura del 40% nell’attività da ultimo esercitata nonché in altre attività esigibili.
(…)
Il quadro clinico attuale appare migliorato rispetto alle precedenti valutazioni eseguite dai colleghi. Lo stesso assicurato ha dichiarato che a partire dall’inizio del 2006 si sente meglio. Dichiara “prima era un inferno avevo capogiri, ronzii in testa, crampi allo stomaco … dal 2006 stò meglio perché soffro solo di dolori e sono meno nervoso al trattamento”.
Complessivamente egli ha presentato una incapacità lavorativa del 50% dal 01.11.2004 fino al 31.12.2005. Dal 01.01.2006 presenta una incapacità lavorativa del 40%.
La prognosi è stazionaria.
(…)." (doc. AI 34/16)
Per l’aspetto ORL il dr. __________, FMH ORL, nel suo consulto 29 agosto 2006 (doc. AI 34/18-20), ha concluso che la diagnosi di “(…) tinnito isolato orecchio sinistro, d’origine indeterminata, in audiometria nella norma (…)” non ha “(…) nessuna influenza (…)” sulla capacità lavorativa precisando che una diminuzione della capacità lavorativa non trova “(…) nessuna giustificazione dal punto strettamente ORL (…)” (doc. AI 34/20).
Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo consulto 11 settembre 2006 (doc. AI 34/21-27), ha posto delle diagnosi sostanzialmente sovrapponibili a quelle ritenute in precedenza dal dr. __________, FMH in reumatologia, che aveva valutato la stato di salute stazionario (doc. AI 10/1-2 e 21/1-2). In particolare il dr. __________ ha concluso che “(…) in questo senso ritengo che dal punto di vista reumatologico al massimo vi sia in questo paziente un’incapacità lavorativa per l’attività svolta di service-man nella forma del 20%. […] Per quanto riguarda invece un’attività lavorativa ergonomicamente adatta alla colonna cervicale, in cui egli possa evitare delle posizioni statiche o dinamiche con rotazione violenta della colonna cervicale o con dei lavori in cui le braccia siano sottoposte a degli sforzi, soprattutto contro resistenza a carattere rotatorio, vi è ancora una capacità lavorativa praticamente normale. (…)” (doc. AI 34/26-27). Il dr. __________ aveva a suo tempo precisato che “(…) per il lavoro in questione sussista un’incapacità lavorativa del 40% (lavare auto con spesso arto superiore spec a destra sopra l’orizzontale, posizioni inergonomiche per pulizia dell’interno delle auto). Per un lavoro leggero, non vi è incapacità lavorativa superiore al 20% (= rendimento ridotto per un’attività leggera). (…)” (doc. AI 10-2 e 21/3).
Infine il dr. __________, FMH in neurologia, nel suo consulto 12 settembre 2006 (doc. AI 34/28-30), ha in particolare concluso che “(…) dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 34/29).
Queste valutazioni non sono state contestate dall’assicurato che non ha del resto prodotto alcun certificato medico di altri specialisti che le contraddicessero.
In particolare tale non può essere ritenuto il certificato 13 luglio 2007 del dr. __________, FMH orecchie-naso-gola e chirurgia cervico-facciale, prodotto con lo scritto 18 luglio 2007 (X e allegato doc. C).
Il dr. __________, posta la diagnosi di “(…) Morbus Meniere sin – sinusite etmoidale bilat – spondilolistesi C5-6 C6-7 (…)” (doc. C), non si è minimamente espresso sulla capacità lavorativa.
Inoltre, nel precedente rapporto medico 16 settembre 2005 (doc. AI 23/1-39), il dr. __________, posta la diagnosi di “(…) tinnito a sinistra – spondilolistesi C5-C6 – sinusite etmoidale bilat. (…)” (doc. AI 23/1), aveva già attestato che nella sua attività non vi era una diminuzione del rendimento e che in altre attività l’abilità al lavoro era del 100% (vedi doc. AI 23/3, in particolare i punti 1.2, 1.3 e 2.2).
Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve dunque concludere che lo stato valetudinario dell’assicurato è rimasto stabile dal punto di vista reumatologico mentre è migliorato l’aspetto psichiatrico.
In conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che – visto il miglioramento dell’aspetto psichiatrico (per poter riconoscere un’inva-lidità sotto questo aspetto cfr. consid. 2.5) – l'assicurato è abile al 60% in un’attività adeguata dal gennaio 2006.
2.9. Il ricorrente ha chiesto al TCA di pronunciarsi sulla questione a sapere se “(…) le attività esigibili possono essere, alla luce della situazione economica del Canton Ticino, effettivamente richieste all’assicurato con le ripercussioni sul diritto alla rendita (…)” (I).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che – tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali – gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255s.).
In questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale – entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
È inoltre utile rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329-330/01, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
" (…)
Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
(…)." (STFA succitata, consid. 4.5)
Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
In quella fattispecie l'Alta Corte non ha ritenuto giustificata la soppressione di una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Va qui ricordato che, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/06), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.
Dello stesso tenore anche la sentenza del 31 marzo 2008 nella causa P. (9C_13/2007), concernente un assicurato di 59 anni, la sentenza I 336/03 dell’8 gennaio 2004, concernente un assicurato 58enne e le sentenze I 246/02 e 247/02, riguardanti un assicurato di 58 anni e 10 mesi.
Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con il suo stato di salute –“(…) Dal punto di vista reumatologico, […] lavori ripetitivi con il braccio destro contro resistenza oppure da svolgere in posizioni poco ergonomiche per la colonna cervicale, sia di tipo statico che sottoponendo la colonna cervicale a delle rotazioni (per esempio conducendo l’automobile come pure eseguendo dei lavori di pulizia degli interni e degli esterni) provocano un’esacerbazione dei disturbi e sono limitanti per l’A. nella misura sopra descritta. […] sia la sintomatologia algica che gli sbalzi dell’umore incidono sulla capacità lavorativa dell’A., attualmente con una diminuzione della capacità lavorativa del 40%. Entrambi gli aspetti del quadro psicopatologico provocano una sinergia e rendono l’A. vulnerabile nella sua attività lavorativa. Presenta una maggiore affatticabilità, una tendenza a focalizzare la sua attenzione in tematiche vittimistiche, distraendosi dal compito che gli viene richiesto. La quota d’angoscia provoca una diminuzione della motivazione e delle funzioni cognitive, se si vedesse confrontato con in livello di stress lavorativo che attiva la sua posizione di vittima. […] Riteniamo che le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una diminuzione del rendimento. (…)” (doc. AI 34/10-11) – e con le sue condizioni personali – 56 anni al momento della decisione impugnata con la seguente formazione: “(…) scuole dell’obbligo in __________. (…)” (doc. AI 41/2).” –, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, pag. 332 consid. 3c).
Da notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, pag. 332 consid. 3b).
D’altro canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., pag. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che – dal punto di vista medico – tanto nella sua attività di operaio non qualificato quanto in altre attività adeguate, l'assicurato ha una capacità lavorativa del 60%.
Nondimeno – ritenuto che i consulenti in integrazione professionale, nel rapporto finale 10 gennaio 2007 (doc. AI 41/1-4), hanno osservato che “(…) i limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità, …) che nel settore terziario (venditore/cassiere non qualificato, ad esempio presso un distributore di benzina, oppure come custode nel settore alberghiero, …). (…)” (doc. AI 41/2; riguardo alla competenza del consulente in integrazione in merito alla questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili vedi la STF del 31 marzo 2008 nella causa P., 9C_13/2007) – vi è da concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che l’assicurato, nonostante i disturbi che lo affliggono, sarebbe in grado di esercitare con un grado di capacità lavorativa del 60%.
In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329-330/01, consid. 4.7).
2.10. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto raffronto dei redditi e basandosi sul rapporto finale 10 gennaio 2007 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 41/1-4), ha stabilito un grado d’invalidità del 45%.
Partendo da un reddito da valido, non contestato, riferito all’anno 2005 di fr. 56’667.-- – salario mensile di fr. 4'359.--moltiplicato per 13mensilità (doc. AI 19/1-3) – e considerato un reddito ipotetico da invalido, anch’esso non contestato nel suo importo, per lo stesso anno, di fr. 31’228.-- – reddito da invalido rettamente calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) applicata una riduzione del 10% e considerata una capacità lavorativa del 60% –, l’ufficio AI ha concluso per un grado d’invalidità del 45% ([56’667– 31’228] : 56’667 x 100 = 44.89% arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
D’altra parte, a prescindere dal fatto che non sono stati contestati, i redditi da valido e da invalido sono stati rettamente stabiliti conformemente alla giurisprudenza federale.
Inoltre, anche volendo tenere conto della giurisprudenza federale sviluppata nella STF del 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/07) – secondo l’Alta Corte quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) –, nel caso concreto non vi sarebbe alcun gap salariale da applicare.
Dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 8/1-3) risulta che l’assicurato, quale addetto al servizio e al lavaggio auto presso un garage, nel 2004 avrebbe guadagnato fr. 56'173.--. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente nello stesso anno (cfr. Tabella TA1 p.to 50 “commercio e riparazione di autoveicoli”, livello di qualifica 4: fr. 4'237.-- x 12 mesi = fr. 50'844.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr 52'877.76). Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza suesposta.
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha ridotto la corrente prestazione (mezza rendita) ad un quarto di rendita con effetto dal 1. maggio 2007 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.4).
Di conseguenza la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti