Raccomandata
Incarto n. 32.2007.123
FC/sc
Lugano 23 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con provvedimento del 3 giugno 2003, cresciuto incontestato in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni AI per adulti presentata nel settembre 2001 da RI 1, nato nel __________, in difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. AI 14-1). Un’altra domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato nel settembre 2004 è stata respinta dall’amministrazione mediante provvedimento del 2 marzo 2005 con la motivazione che non era trascorso un anno dall’inizio dell’incapacità lavorativa rilevante, da ascrivere al peggioramento delle condizioni di salute intervenuto alla fine di settembre 2004 (doc. AI 25-1).
In data 4 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni all’Ufficio AI (doc. AI 27).
Esperiti gli accertamenti del caso, fra gli altri anche una perizia pluridisciplinare, con progetto di decisione 11 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dall'esame degli atti medici acquisiti all'incarto in fase d'istruttoria ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare redatta il 29 settembre 2006, si è potuto oggettivamente constatare che, a seguito del danno alla salute, vi è un'incapacità lavorativa dell'50 % (intesa come presenza durante l'arco di tutta la giornata, ma con una diminuzione del rendimento) in attività abituale quale ausiliario di cucina o professioni con analogo impegno fisico.
Questa capacità lavorativa era già presente nel mese di settembre del 2000.
Per contro, a decorrere dal mese di giugno 2000, in attività leggere e adeguate ai limiti funzionali espressi in fase di perizia, vi è un'abilità lavorativa dell'80 % intesa come limitazione del rendimento a seguito di una maggiore necessità di cambiamenti posturali.
La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro servizio integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha portato alle seguenti conclusioni.
Dalla perizia pluridisciplinare si evince come lei possa ancora svolgere, per un 50%, la sua precedente attività quale ausiliario di cucina ed altre attività di pari impegno fisico.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che, pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente esteso.
Vengono pertanto ritenute esigibili nella misura dell'80 % attività semplici, leggere e poco qualificate e confacenti al danno alla salute, quali ad esempio:
● operaio generico in ambito industriale (in posizioni non strettamente legate ad una catena di produzione continua)
● addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità
● custode
● magazziniere (in ambiti di merce leggera)
● autista / fattorino per piccoli trasporti e per viaggi brevi (addetto alla distribuzione e consegna di merce non troppo pesante - fiori, prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, ...).
Calcolo della capacità di guadagno residua
Salario da valido:
Quale ausiliario presso __________ di __________, lei nel 2000, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 36'400.- e, nel 2004, Fr. 40'560.-.
Salario da invalido:
Quale ausiliario: Fr. 20'280.- (50% di Fr. 40'560.--).
In altre attività adeguate:
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (RSS).
La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per gli uomini, viene definito un salario ipotetico nel 2004 di Fr. 57'258.--.
Da tale importo, sempre sulla base della sopraccitata sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del TFA, è possibile applicare una riduzione quale correttivo in quanto lo stipendio percepito dall'A. quale ausiliario senza il danno alla salute (ramo economico 55 - alberghi e ristoranti - Tabella TA1 - 2004 - Ticino) è inferiore alla media statistica ticinese. La differenza percentuale corrisponde al 5,7%.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:
● 5% per attività leggera
● 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale dovuta alla lunga esperienza professionale in un unico settore).
Secondo le statistiche RSS del 2004, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'258.--, un tasso di riduzione del 5,7% quale correttivo, una riduzione personale del 15% ed una capacità di lavoro residua dell'80% in attività adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 36'716.-.
Grado d'invalidità:
40'560 - 36'716 x 100 = 9 %
40'560
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."
(Doc. AI 44-2+3)
1.2. A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, assistito dall’avv. RA 1, con le quali ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d’invalidità, e la produzione di certificati medici del dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 46 e 47), in data 15 marzo 2007 l’Ufficio AI ha emanato una decisione confermando il precedente progetto e motivando:
" (...)
Esito degli accertamenti:
(…)
Le osservazioni presentate il 06.02.2007 dal rappresentante legale contro il progetto di decisione 11.01.2007, come pure le certificazioni mediche ivi annesse e rilasciate il 02.02.2007 ed il 05.02.2007 dai curanti Dr. __________ e Dr. __________, sono state naturalmente sottoposte all'esame del nostro Servizio medico regionale (SMR).
Con relazione del 01.03.2007, il SMR ha ribadito che le considerazioni peritali del Servizio di accertamento medico (SAM), rassegnate con rapporto 29.09.2006 e servite ai fini decisionali, sono da ritenere coerenti, ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare.
Per quanto attiene alle certificazioni di parte prodotte, le stesse riportano a livello somatico (Dr. __________) delle considerazioni già ben note negli anni scorsi a partire dal 2001, mentre il certificato dello psichiatra Dr. __________, pur essendo dettagliato nell'anamnesi e ben riassumendo lo stato di malessere generale, espone delle limitazioni di tipo globale, conglobando la patologia somatica.
Secondo la vigente giurisprudenza, occorre ricordare che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Per di più, per quanto attiene alle perizie eseguite dal SAM, occorre in proposito rammentare quanto recita l'art. 72bis OAI:
" L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese."
Giusta la Sentenza 04 agosto 1995 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa R.F. (VSI 03/97 p. 121), lo statuto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, relativo ai Servizi di accertamento medico nell'Al (SAM), garantisce l'indipendenza necessaria del SAM quando si tratta di stilare referti medici.
In virtù di quanto affermato, è conseguentemente d'obbligo concludere che non sono emersi elementi oggettivi a sostegno di eventuali premesse volte a sovvertire il querelato progetto di decisione e, d'altra parte, non sono state nemmeno messe in luce ragioni oggettive tali da imporre un approfondimento ulteriore dal lato medico-istruttorio.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 51-2+3+4)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, tramite il suo legale, postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria e prodotta documentazione medica, ha contestato il provvedimento amministrativo precisando:
" (...)
II) NEL MERITO:
Con il passare del tempo la situazione è peggiorata: i problemi prettamente fisici alla colonna vertebrale hanno inesorabilmente influito sulla situazione psichica del ricorrente causando una sua inabilità lavorativa completa.
La Decisione impugnata non può quindi essere condivisa per i seguenti motivi:
essa da prova di ottimismo eccessivo quando arriva a certificare un'abilità lavorativa di addirittura l'80% in lavori leggeri: percentuale che fra l'altro si scontra in maniera clamorosa con la documentazione medica agli atti;
non tiene conto delle valutazioni dettagliate (e purtroppo senza via d'uscita) espresse dal dr. __________ il quale non ha di certo interesse alcuno ad elevare attestazioni a favore del paziente come sostenuto nella decisione oggetto del presente gravame;
non si basa su nessun approfondimento medico e questo benché il ricorrente abbia apportato la prova oggettiva dell'assoluta necessità di procedere in tal senso.
Tuttavia è innegabile che la situazione del signor RI 1 merita approfondimento sia giuridico che medico e che lo stesso è oggi - certificati medici alla mano - inabile al lavoro al 100%.
Il ricorrente chiede quindi il riconoscimento di una rendita AI del 100% e soprattutto un accertamento medico/specialistico ordinato da cod. Lod. Tribunale il, quale non avrà difficoltà alcuna a confermare la legittimità del presente gravame. (...)" (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base delle allegate annotazioni del medico SMR, ha concluso:
" (...)
Il ricorrente in sostanza contesta la valutazione medica del suo stato di salute da parte dell'Ufficio Al. Nella decisione impugnata l'Ufficio AI, in base ad una capacità lavorativa dal profilo medico dell'80% in attività adeguata, ha determinato una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità dell'assicurato del 9%. Ha quindi rifiutato il diritto ad una rendita d'invalidità, per la quale la legge richiede almeno un'invalidità del 40%.
Il ricorrente sostiene che è intervenuto un peggioramento del suo stato di salute, anche in ambito psichico, con la conseguenza di una sua inabilità lavorativa completa. Egli produce a sostegno delle sue affermazioni il certificato medico 2.2.2007 del Dr. med. __________ ed i certificati medici 5.2.2007 e 10.4.2007 del Dr. med. __________, il quale indica la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Con il ricorso l'assicurato chiede il riconoscimento di una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità del 100% e possibilmente una perizia giudiziaria.
La documentazione medica prodotta, unitamente all'insieme della documentazione medica all'incarto, è stata sottoposta alla valutazione del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Con annotazioni mediche 26 aprile 2007, I'SMR ha indicato che i certificati medici prodotti riconfermano la valutazione valetudinaria della Perizia pluridisciplinare 29.9.2006 del Servizio di Accertamento Medico dell'AI (doc. 38, inc. AI). Essa aveva già considerato tanto gli aspetti reumatologici quanto le problematiche psichiche, con la valutazione psichiatrica 29.8.2006 del Dr. __________. L'SMR ha indicato che non si riscontra una sostanziale modifica dello stato di salute. In altre parole alla luce delle attestazioni mediche prodotte non vi è un aggravamento dello stato di salute dell'assicurato di valore invalidante.
La valutazione operata con la decisione impugnata, risulta quindi corretta e può essere confermata. Si chiede dunque che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. V)
Con osservazioni del 7 maggio 2007 l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, si è ribadito nelle sue allegazioni sottolineando l’opportunità di esperire ulteriori accertamenti medici (VII).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzi- ni, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Va osservato ancora che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Rifiutata una prima domanda di prestazioni mediante provvedimento del 3 giugno 2003 in difetto di un grado di invalidità pensionabile, una seconda domanda di prestazioni del settembre 2004 è stata nuovamente rifiutata dall’amministrazione in quanto il peggioramento accertato, da ascrivere ad una componente psichiatrica, era da ricondurre al settembre 2004 con la conseguenza che non era ancora decorso l’anno di attesa per poter beneficiare delle prestazioni di invalidità (doc. AI 25).
Nell’ambito della terza domanda di prestazioni, dell’ottobre 2005, il dr. __________, specialista in psichiatria e medico curante dell’assicurato, nel rapporto medico all’Ufficio AI del 15 novembre 2005 ha posto come diagnosi “Sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva da circa due anni, oltre a discopatia a livello delle vertebre lombari da 2-3 anni” dichiarando l’interessato inabile al lavoro nella misura del 50% dal 24 settembre 2004 e precisando:
" (...)
Dal 2000 egli presenta importanti e gravi disturbi alla colonna vertebrale ragione per la quale è stato valutato varie volte dal Dr. __________ ed il Collega conferma il disagio ed il disturbo causato alla schiena che praticamente lo paralizzano e non riesce a svolgere alcuna attività lavorativa.
Essendo una persona semplice che ha sempre svolto un'attività pesante, praticamente non riesce più ad accettare l'idea di non poter svolgere un altro lavoro e spesso rimane al domicilio e ha pochi contatti sociali e sta sviluppando una depressione ormai da 2 anni malgrado vari farmaci e colloqui di sostegno e la sua situazione rimane precaria.
A quanto pare la sua problematica della schiena non è neppure operabile e tutto ciò lo rende ancora più ansioso e depresso e deve soffrire e vivere con i suoi dolori e questo chiaramente fa persistere i suoi sintomi depressivi malgrado la cura già in atto.
Inoltre vi è da segnalare una situazione socio-economica difficile che sicuramente ha un'influenza negativa sulla persistenza dei suoi sintomi depressivi tuttora in atto.
Per quel che riguarda la sua inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico è nella misura del 50%." (Doc. AI 28-2)
Dal canto suo il dr. __________, generalista, nel suo rapporto medico del 18 novembre 2005 ha posto quale diagnosi "estesa ernia discale L4-L5 a destra; lombosciatalgia a destra; spondilartrosi L3-L4; stato ansioso-depressivo" e ha concluso per un grado di incapacità del 100% dal 2000 (doc. AI 29). Dal canto suo, il dr. __________, neurochirurgo, in una lettera del 20 dicembre 2005 ha precisato:
" (...)
Trattasi di un paziente che dagli anni settanta accusa dolori lombari recidivanti. Il paziente era attivo come aiuto cuoco e dal 2000 risulta inabile al lavoro.
Gli accertamenti neuroradiologici evidenziavano processi degenerativi negli ultimi livelli lombari con una piccola ernia L4/5 a dx. Una recente RM ha confermato inoltre una leggera discopatia L3/4 e L415 ed ha riconfermato il prolasso sottolegamentare L4/5 a dx. L'esame clinico mette in evidenza una sindrome lombovertebrale con mobilità lombare ridotta e dolente in ogni posizione.
Palpazione dolente e diffusa del rachide lombare e del m. gluteo a dx.
Pseudolasègue bilaterale a 40°, importante giving way a dx con una pseudoparesi da L4 a S1 ed una parestesia diffusa della gamba dx. I riflessi sono mediovivi e simmetrici.
In considerazione di quanto sopra evidentemente un procedere chirurgico non entra in considerazione per cui ho proposto al paziente un'infiltrazione di
Kenacort L4/5. Il paziente al momento non desidera però quest'infiltrazione. Attualmente si procede con fisioterapia.
Date le circostanze una valutazione della capacità lavorativa senza dubbio è molto difficoltosa in quanto il paziente ormai risulta inabile al lavoro da 5-6 anni per cui la prognosi è assolutamente infausta. Dal punto di vista però puramente teorico, un'attività leggera ed ergonomicamente favorevole sarebbe senza dubbio possibile almeno nella misura del 50%." (Doc. AI 30-1+2)." (Doc. AI 30-1+2)
Richiamato l’incarto dell’assicurazione disoccupazione, sentito il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (in seguito: SMR; doc. AI 35-1), l’Ufficio AI ha affidato il compito di esperire un accertamento pluridisciplinare ai sanitari del Servizio Accertamento Medico dell’AI (in seguito: SAM), i quali, con un dettagliato referto datato 29 settembre 2006, fatti esperire consulti di natura psichiatrica, reumatologica, neurologica oltre a esami radiologici e di laboratorio, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome lomboradicolare L5 cronica ds in
● nota discopatia L4-L5 con ernia discale paramediana e recessale ds. L4-L5, alla MRI della colonna lombosacrale del 24.03.2004;
● disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, minima scoliosi ds.-convessa dorsale, iperlordosi lombare corta) / decondizionamento muscolare con probabile componente radicolare algica L5 a ds. dovuta ad ernia discale L4-L5 associata a dolori di deficits di sensibilità più diffusi senza connotazione radicolare.
Tratti autodifensivi di personalità.
Incremento della quota ansiosa nell'ambito di disadattamento prolungato nel tempo (ICD-10 F 43.21).
Sindrome cervicovertebrale in disturbi statici del rachide.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Cefalea di origine tensiva. (...)" (Doc. AI 38-12)
esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% nell'attività di ausiliario di cucina ed in altre attività di pari impegno fisico.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia reumatologica è predominante in quest'A., con la presenza di una sindrome lomboradicolare L5 cronica ds. su discopatie e disturbi statici del rachide, nonché una sindrome cervicovertebrale pure su disturbi statici del rachide. Tale patologia influenza la capacità lavorativa nell'attività finora svolta di ausiliario di cucina, trattandosi quest'ultima di un'attività che necessita una posizione esclusivamente eretta, con la necessità di anteflessione e di rotazione del tronco, e a volte pure la necessità di sollevare pesi importanti. Pertanto in quest'attività lavorativa l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50%, intesa come presenza durante l'arco di tutta la giornata ma con una diminuzione del rendimento.
La patologia neurologica, caratterizzata da una probabile componente radicolare algica L5 ds. dovuta all'ernia discale L4-L5, associata ai dolori del deficits di sensibilità, comporta un'incapacità lavorativa del 20% nell'attività lavorativa di aiuto cucina.
La patologia psichiatrica, che si riassume in un incremento della quota ansiosa nell'ambito di un disadattamento prolungato nel tempo, con tratti difensivi di personalità, comporta pure un'incapacità lavorativa massima del 20%.
La patologia psichiatrica, quella neurologica e quella reumatologica non devono essere sommate in quanto si tratta di patologie che considerano il sintomo principale dell'A., cioè il dolore cronico e l'ansia da esso scaturita, che influenzano il suo rendimento.
Vanno pure segnalate delle incongruenze tra i dai oggettivi ed i riscontri clinici.
Lo stato di salute dell'A. dev'essere considerato ridotto così come sopra descritto a partire dal 6.09.2000 in avanti, quando l'A. ha interrotto l'attività lavorativa.
In seguito lo stato di salute è stato più o meno stazionario nel tempo.
L'A. necessita della continuazione della presa a carico psichiatrica e psicoterapica.
Un soggiorno riabilitativo stazionario potrebbe pure giovare all'A..
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. in un'attività lavorativa leggera e adatta, che rispetti i criteri posti dal nostri consulenti reumatologo e neurologo, risulta abile al lavoro nella misura del 80%, considerando la problematica reumatologica, neurologica e psichiatrica.
Tale attività è proponibile sin dal giugno 2000 in avanti.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 38-15+16)
Nelle sue Annotazioni del 19 ottobre 2006 il medico SMR ha quindi osservato:
" La valutazione SAM del 8.2006 ha chiarito lo stato globale dell'Ato con una valutazione pluridisciplinare coerente e ben redatta sia per la parte clinica che secondariamente per la valutazione dell'esigibilità lavorativa che personalmente approvo nelle conclusioni.
Si giustifica pertanto una IL 50% come aiuto cucina o pari impegno fisico (ausiliario d'albergo tuttofare) a carattere definitivo per diminuito rendimento globale dal 6.2000 ad oggi. In attività leggere ed adeguate vi è una abilità del 80% inteso come limitazione del rendimento per maggior necessità di cambiamenti posturali al bisogno.
Non vi è da aspettarsi un peggioramento a breve termine da punto di vista medico per cui a mio giudizio si giustifica una revisione solo sul lungo periodo." (Doc. AI 40-1)
L’Ufficio AI ha quindi affidato la pratica alla consulente in integrazione professionale dell'AI, la quale, con rapporto 8 gennaio 2007, ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 9% esponendo quanto segue:
" (...)
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento alla documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare SAM redatta il 29 settembre 2006 ed alle annotazioni del medico SMR, __________, del 19 ottobre 2006.
Alla luce di quanto sopra, dal 6 settembre 2000, l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% (intesa come presenza durante l'arco di tutta la giornata, ma con una diminuzione del rendimento) nella sua precedente attività quale ausiliario di cucina (posizione esclusivamente eretta, con la necessità di anteflessione e di rotazione del tronco e, a volte, pure di sollevare pesi importanti) ed in altre attività di pari impegno fisico.
Dal giugno 2000 in avanti, l'A. risulta per contro abile al lavoro nella misura dell'80% in attività adeguate, che rispettino i seguenti limiti funzionali:
● l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; ● l'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto; ● l'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti; ● la rotazione manuale è normale; ● l'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia; ● l'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata; ● l'A. può molto spesso camminare fino a 50 m, spesso oltre 50 m, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
(...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere, ripetitive e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.
Dalla perizia pluridisciplinare si evince come l'A. possa ancora svolgere, per un 50%, la sua precedente attività quale ausiliario di cucina ed altre attività di pari impegno fisico.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone __________, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente esteso.
A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupato (per un 80%) quale:
● operaio generico in ambito industriale (in posizioni non strettamente legate ad una catena di produzione continua) ● addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità ● custode ● magazziniere (in ambiti di merce leggera) ● autista / fattorino per piccoli trasporti (servizio di corriere) e per viaggi brevi (addetto alla distribuzione e consegna di merce non troppo pesante - fiori, prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, ... ).
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Salario da valido:
Quale ausiliario presso l'__________ di __________, l'assicurato nel 2000, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 36'400.-(questionario per il datore di lavoro del 30 settembre 2001) e, nel 2004, Fr. 40'560.- (CCNL).
Salario da invalido:
Quale ausiliario: Fr. 20'280.-- (50% di Fr. 40'560.--).
In altre attività adeguate: Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere nonostante il danno alla salute (oltre alla sopraccitata) sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
A seguito di una recente sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per gli uomini, viene definito un salario ipotetico nel 2004 di Fr. 57'258.--.
Da tale importo, sempre sulla base della sopraccitata sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del TFA, è possibile applicare una riduzione quale correttivo in quanto lo stipendio percepito dall'A. quale ausiliario senza il danno alla salute (ramo economico 55 - alberghi e ristoranti - Tabella TA1 - 2004 - Ticino) è inferiore alla media statistica ticinese. La differenza percentuale corrisponde al 5,7%.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:
● 5% per attività leggera ● 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento 1 cambiamento professionale dovuta alla lunga esperienza professionale in un unico settore).
Secondo le statistiche RSS del 2004, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'258.--, un tasso di riduzione del 5,7% quale correttivo, una riduzione personale del 15% ed una capacità di lavoro residua dell'80% in attività adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 36'716.--.
Grado d'invalidità:
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi marginale 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra, l'A. può aver accesso ad attività professionali adeguate che gli permetterebbero di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua.
Come dato di riferimento viene quindi utilizzata la cifra più alta che l'A. potrebbe guadagnare nonostante il danno alla salute.
40'560 - 36'716 x 100 = 9,48 40'560
II signor RI 1 presenta un grado d'invalidità pari al 9% ed una capacità di guadagno residua del 91 %."
(Doc. AI 42-1+2+3+4)
Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 11 gennaio 2007, ha negato il diritto a prestazioni d’invalidità ritenendo il grado d’invalidità del richiedente inferiore al 40% (doc. AI 44; consid. 1.1).
2.7. Nelle osservazioni 6 febbraio 2007 RI 1 ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo ulteriori accertamenti e producendo nuova documentazione medica (doc. AI 46). In particolare il dr. __________, nel suo referto del 2 febbraio 2007 attestava:
" Ho ricevuto per conoscenza la vostra decisione, per la rendita AI.
Non penso sia una decisione appropriata dato che si tratta di un uomo di 56 anni che presenta:
estesa ernia discale L4-L5 a destra - lomboscialgia a destra
spondiloartrosi L3-L4
stato ansioso depressivo
dove non potrebbe esserci nessun miglioramento nemmeno con un intervento chirurgico.
Le attività del passato non può svolgerle a causa di forti dolori alla colonna lombare.
Il signor RI 1 non ha nessuna qualifica per altri lavori, e non riesce ad esprimersi bene in italiano a causa della mancanza elementare delle nozioni
linguistiche." (Doc. AI 47-1)
Il dr. __________, dal canto suo, nel certificato 5 febbraio 2007 affermava:
" Si certifica che il paziente a margine è seguito presso il mio studio medico dal 24.09.2004 in seguito alla segnalazione da parte del medico curante Dr. __________ di __________.
Egli innanzittutto soffre di una discopatia a livello L3-L4 e L4-L5 con radicolopatia importante a livello. L5 diagnosticato e confermato dal Dr. __________. Si tratta di un 55enne, coniugato, 2 figli di età adulta.
Egli lavora in Svizzera dal 1989, dove ha svolto vari lavori piuttosto nel campo alberghiero in modo regolare fino all'insorgenza dei suoi disturbi alla schiena, ragion per la quale venivano diagnosticate delle ernie discali da parte del Dr. __________, neurochirurgo di __________ con vari ricoveri presso la Clinica riabilitativa __________ e l'Ospedale __________ di __________.
Dal punto di vista puramente psichiatrico egli gradualmente ha sviluppato un importante stato ansioso-depressivo, all'inizio sotto forma di una sindrome da disadattamento, ragion per la quale veniva curato con una presa a carico di tipo psichiatrico e veniva messo al beneficio di una psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno ma purtroppo con scarsi risultati, persistendo vari sintomi classici di una depressione di tipo ansia, angoscia, rallentamento psico-motorio ed importanti disturbi del sonno, varie somatizzazioni che causano tuttora importanti dolori in varie parti del corpo.
Vista la persistenza dei suoi disturbi somatici, il quadro depressivo persisteva ed egli attualmente oltre ai sintomi classici di una depressione presenta sentimenti di fallimento ed un scarsa stima in se, ha forti preoccupazioni per la sua situazione generale e presenta un importante stato d'ansia, con diminuzione dello slancio vitale e rallentamento psico-motorio oltre che anedonia.
Recentemente presenta anche una diminuzione delle funzioni cognitive in particolar modo per quel che riguarda la memoria e la concentrazione con un'evoluzione piuttosto negativa.
Vista la persistenza dei suddetti sintomi ed un malessere psichico importante che egli sta affrontando, attualmente la sua inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico è nella misura del 100% malgrado le cure e la presa a carico di tipo psichiatrico con una prognosi a breve-medio termine non favorevole ma da rivalutare eventualmente a lungo termine.
Vista l'evoluzione lenta che ha sviluppato un quadro depressivo ormai cronico, per quel che riguarda la sua diagnosi puramente dal punto di vista psichiatrico, egli attualmente presenta una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica (ICD_10 F33.11)." (Doc. AI 47-2+3)
Richiesto in merito, il medico SMR ha osservato quanto segue nelle sue Annotazioni 1 marzo 2007:
" Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 8.2006 (reumatologico e psichiatrico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.
Attualmente in fase di opposizione di decisione Al vengono inoltrati dei documenti da parte dei medici curanti di parte che riportano a livello somatico delle considerazioni già ben note negli anni scorsi già dal 2001 (certificato medico dr. __________ 2.2.2007) mentre da parte dello psichiatra dr. __________ si presenta un certificato medico che pur essendo dettagliato nell'anamnesi e ben riassumendo lo stato di malessere generale espone delle limitazioni di tipo globale (conglobando la patologia somatica) e ricordo anch'esso essere di parte.
A questo punto propongo a livello medico di mantenere come attuali e per noi vincolanti le esigibilità espresse nella recente perizia pluridisciplinare neutrale del SAM 8.2006.
Altri accertamenti medico assicurativi non sono reputati pertanto necessari attualmente dal sottoscritto." (Doc. AI 50-1)
Con la decisione del 15 marzo 2007, l’amministrazione, rilevato come un sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato non fosse comprovato, ha confermato il precedente provvedimento negando all’assicurato il diritto a prestazioni di invalidità (doc. AI 51-1; cfr. consid. 1.2).
2.8. Con il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare del SAM del 29 settembre 2006, secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività quale aiuto cucina e dell’80% in attività adeguate, ossia rispettose dei limiti funzionali segnalati dai periti in relazione al sollevamento dei pesi e altri movimenti, possano validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (doc. AI 38 e consid. 2.6).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il rapporto peritale SAM (cfr. doc. 38-1segg.) non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essergli riconosciuta, piena forza probante: in particolare, i periti hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio fondandosi sullo studio del dossier, su visite del ricorrente e sui referti di parecchi esami esperiti.
Agli atti non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano in serio dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.
Per quanto in particolare riguarda l’aspetto legato alla problematica lomboradicolare, vale la pena di ricordare che il dr. __________, specialista in reumatologia, nel suo rapporto 23 agosto 2006 al SAM, aveva, tra l’altro, esposto:
" (...)
(…)
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome lomboradicolare L5 cronica a destra in nota discopatia L4/5 con ernia discale paramediana recessale a destra L4/5 alla risonanza magnetica della colonna lombosacrale del 24.3.2004, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lombare corta) decondizionamento muscolare, sindrome cervicovertebrale in disturbi statici del rachide.
Da un proseguimento delle cure analgesiche perorali e delle misure fisioterapiche non m'attendo un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale.
L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % a partire dal momento in cui è stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100 % ossia dal 2000 in avanti.
Come ausiliario di cucina, attività svolta fino al 6.9.2000, quasi esclusivamente in posizione eretta, con necessità di anteflessione e rotazione del tronco, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%." (Doc. AI 38-30+31)
D’altra parte, il neurologo dr. __________ nel suo rapporto al SAM del 21 agosto 2006, confermata la diagnosi di sintomatologia algica alla gamba destra e sindrome lombovertebrale cronica con probabile componente radicolare algica L5 a destra, aveva, tra l’altro, concluso:
" (...)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:
(…)
I disturbi più prettamente radicolari non sembrano essere in primo piano. Prendendo in considerazione dunque gli aspetti esclusivamente neurologici, in assenza di deficit importanti e visto che la sintomatologia algica è piuttosto diffusa e si sovrappone all'eventuale componente radicolare, ritengo che l'A. sia abile al lavoro in misura maggiore dell' 80%. La componente deficitaria oggettiva è infatti minima e complessivamente l'A. si muove abbastanza bene anche durante tutto l'esame. Chiaramente lavori estremamente pesanti potrebbero essere controproducenti ed eventualmente accentuare i sintomi e, nel caso di peggioramento, far emergere eventuali deficit che potrebbero a lungo termine risultare più invalidanti. Ritengo comunque che per attività che permettono all'A. di cambiare spesso posizione e di evitare di sollevare pesi estremamente pesanti ed eseguire sforzi importanti dal punto di vista fisico, lo si possa considerare abile al lavoro in misura maggiore dell'80 fino al 100% per quel che riguarda gli aspetti neurologici.”
(Doc. AI 38-23+24+25)
Ora, dette ceritificazioni, le cui conclusioni sono chiare e fondate su validi accertamenti specialistici non possono con tutta evidenza essere messe in discussione dal certificato del 2 febbraio 2007 del dr. __________ (cfr. doc. AI 47, cfr. per esteso al consid. 2.7).
Detto certificato si limita del resto a confermare e ribadire le medesime diagnosi già formulate nel rapporto medico all’Ufficio AI del 18 novembre 2005 compresa la valutazione dell’incapacità lavorativa (del 100% dal 2000; doc. AI 29-2). Ora, questa Corte deve rilevare che l’apprezzamento del curante del ricorrente – il quale, sia osservato, è medico generalista e non specialista nelle materie che qui interessano - non è suscettibile di scalfire il valore probante delle precitate valutazioni dei periti interpellati dal SAM.
Infatti il certificato del dr. __________, che elenca essenzialmente le medesime diagnosi contemplate dalla perizia SAM sulla base dei dettagliati referti specialistici, risulta alquanto laconico e privo di valide motivazioni soprattutto in merito alle conclusioni circa l’inabilità lavorativa del paziente.
Giova, altresì, segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad esempio, nella sentenza 9C/289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Per quanto d’altra parte riguarda le patologie psichiche di cui è portatore RI 1, il dr. __________, per conto del SAM, ha sottoposto il richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 29 agosto 2006 una dettagliata perizia medica - che del resto l’interessato non ha mai contestato
" (...)
CONCLUSIONI
L'A. mostra un atteggiamento molto difensivo con il quale mette innanzitutto una distanza di sicurezza tra sé e l'interlocutore. Ciò emerge chiaramente dall'esame psichico e rappresenta a mio modo di vedere non soltanto un non-desiderio di partecipare alla vita esterna ma racchiude anche l'esigenza di ottenere protezione e soddisfacimento dei propri bisogni senza nessun coinvolgimento e impegno. L'A. sembra essere un uomo che ha dovuto affrontare nella sua vita troppe cose di natura stancante e sfibrante e che ora si sente profondamente deluso ma anche in diritto di ricevere qualcosa o almeno di ottenere delle condizioni adatte in cui riprendersi. Questo, atteggiamento di autoprotezione contro ulteriori delusioni lo porta sostanzialmente ad esagerare le sue richieste e a rifiutare compromessi ragionevoli.
DIAGNOSI
Tratti autodifensivi di personalità.
Incremento della quota ansiosa nell'ambito di disadattamento prolungato nel tempo (ICD10-F43.21)
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali l'incapacità lavorativa psichiatrica si attesta a mio avviso sul 20%.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
L'A. ha mostrato una tendenza ad una evoluzione subcronica dei suoi disturbi emozionali nell'ambito del disadattamento iniziato nel 2000.
(…)
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ
Tenuto conto naturalmente dei limiti fisici dell'A. professioni come quelle già esercitate dall'A. (operaio di fabbrica, aiuto di cucina) possono ancora essere svolte."
(Doc. AI 38-19+20+21)
A tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
In particolare le conclusioni di questo specialista non possono venir smentite dalla certificazione del 5 febbraio 2007 del dr. __________, psichiatra, prodotta prima dell’emissione della decisione contestata (doc. AI 47-2; cfr. sopra consid. 2.7) né da quella del 10 aprile 2007 allegata al ricorso, che si limita in sostanza a confermare quella del febbraio 2007 (doc. D), per le quali le condizioni di salute dell’assicurato non gli permetterebbero di esercitare un’attività lavorativa.
Tali certificati manifestamente non consentono a questa Corte, richiamata nuovamente la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare di quelli resi da medici curanti, di dipartirsi dalle chiare conclusioni cui è giunta l’amministrazione sulla base delle precise conclusioni peritali.
In particolare, tali certificati non permettono di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute del richiedente da un punto di vista psichiatrico intervenuto tra la perizia del 29 settembre 2006 e la decisione del 15 marzo 2007. In effetti, il medico curante dell’interessato ha in realtà attestato le patologie già note e un peggioramento delle condizioni che tuttavia non è riuscito a sostanziare né a precisare non indicandone né la misura né l’eziologia. In particolare, l’affermazione per cui il disturbo depressivo riscontrato nel paziente, e già noto, tenderebbe a cronicizzarsi, non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato. Del resto va detto che le conclusioni del dr. __________ sostanzialmente ripercorrono le precedenti attestazioni del 15 novembre 2005 rese, quindi, in epoca precedente alla perizia del dr. __________ che è datata 29 agosto 2006 (doc. AI 28-2).
Bisogna quindi concludere che dai certificati del 5 febbraio e 10 aprile 2007 del medico curante di RI 1 non emergono elementi tali da evidenziare con chiarezza un peggioramento rilevante della patologia psichiatrica rispetto alla situazione accertata dai periti nel referto del 29 agosto 2006, anche perché appare verosimile che il peggioramento citato dal dr. __________ fosse in realtà già intervenuto nel momento in cui, nell’agosto 2006, il ricorrente è stato peritato dallo psichiatra incaricato dal SAM.
A prescindere quindi dalle considerazioni che anche qui si impongono con riferimento alla precitata giurisprudenza in materia di attendibilità dei certificati dei medici curanti, va detto che in ogni caso da tali referti non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR.
Al proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa dell'80% in un’attività leggera e adatta, considerando la problematica reumatologica, neurologica e psichiatrica.
Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda.
2.10. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’Ufficio AI (cfr. doc. 42) e non contestato dall’assicurato.
Per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione, sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro dell’assicurato, ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 40’560.-- (cfr. doc. 42-3).
L’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato che può essere fatto proprio dal TCA.
2.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..
In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.12. Inoltre, come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa).
L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.
Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).
D’altra parte, in una recente sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4). Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’__________ sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).
2.13. Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a
fr. 4'771.50 mensili oppure a fr. 57'258.-- per l'intero anno
(fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
L’assicurato, quale ausiliario/aiuto cucina presso l’__________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 40’560.-/anno per un’occupazione a tempo pieno, corrispondenti a fr. 3'380/mese (doc. AI 42-3 e consid. 2.6).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 43'855.--/ anno e 3’654.--/mese, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “hôtellerie et restauration”, livello di qualifica 4: fr. 3’514.-- X 12 mesi = 42’168.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 43'855.--).
Più precisamente il salario che il ricorrente avrebbe percepito presso il ristorante di __________ a tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale di circa il 7,5%.
Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).
Va osservato di transenna che l’Ufficio AI, ravvisato pure un divario salariale rispetto alla media statistica ticinese, ha pure di conseguenza applicato un correttivo del 5,7% sul salario statistico (cfr. sopra consid. 2.6 e doc. AI 42).
Il reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 52'964.-- (fr. 57'258.-- decurtati del 7.5%).
2.14. In virtù della giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministra-zione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In concreto l’Ufficio AI ha applicato una riduzione del 15% (5% per attività leggera e 10% svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari quali lungo periodo di inattività, potenziale difficoltà di adattamento, cambiamento professionale; cfr. doc. AI 42-4 e consid. 2.6), oltre alla precitata - e già considerata nelle riduzione applicata da questo TCA del 7,5% - riduzione del 5,7% per correttivo di differenze salariali (doc. AI 42 e consid. 1.1 e 2.6) .
Questa Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata e ricordato altresii come il giudice non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6), tenuto conto delle specifiche circostanze del caso in esame, ritiene giustificata e comunque sufficiente per tener conto dei fattori suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall'assicurato la riduzione del 15% applicata.
Partendo, quindi, da un salario da invalido di fr. 52'964.-- e ritenuta un’esigibilità del 80% (cfr. consid. 2.9), ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 risulta, quindi, essere pari a fr. 36'015.-- (fr. 42’371-- - (fr. 42’371.-- x 15 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 40’560.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.10), emerge un’incapacità al guadagno pari a 11,2%, arrotondato al 11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Allo stesso risultato si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento al 2007, anno di emissione della decisione contestata.
Va osservato inoltre che tale risultato poco si scosta dal risultato (9%) cui è giunta l’amministrazione sulla scorta del rapporto 8 gennaio 2007 della consulente professionale (doc. AI 42-5 e sopra consid. 2.6).
Ne discende che a ragione l’amministrazione ha negato all’insorgente il diritto ad una rendita di invalidità non attingendo il grado di invalidità il tasso minimo del 40%.
Visto quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.15. L’assicurato, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.9), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
2.16. RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere al ricorrente una rendita dell’assicurazione invalidità in difetto di un’incapacità lavorativa sufficiente.
La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale RI 1 non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova nuovi, l’attestazione del proprio medico curante confermando una situazione sostanzialmente invariata.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.17. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti