Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2025.5
Entscheidungsdatum
25.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2025.5

JV/gm

Lugano 25 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2025 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 7 maggio 1979 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 31 dicembre 1986 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. maggio 1979.

Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, (almeno) dal marzo 2010 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla (elenco diffide, sub doc. 5) e (almeno) dal 2016 precettarla (elenco domande d’esecuzioni ed istanza di fallimento senza preventiva esecuzione, sub doc. 5).

Con decisione dell’8 aprile 2024 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento in via sommaria della società per il giorno successivo (pubblicazione FUSC del 12 aprile 2024).

1.3. Con scritto del 2 settembre 2024 la Cassa ha insinuato all’UF di __________ un credito (in 2a classe) di complessivi fr. 505'787.30 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2020-2024 (fr. 484'702.65) e per i contributi paritetici riconducibili ai salari non percepiti (fr. 21'084.65) (scritto del 2 settembre 2024 della Cassa all’UF di __________, sub doc. 5).

Con scritti del 21 novembre 2024 e del 7 aprile 2025 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che gli attivi a disposizione non erano sufficienti a coprire i crediti di 2a classe, informandola sui crediti garantiti da pegno, sui crediti di 1a classe, di 2a classe, sull’ammontare di eventuali attivi mobili e prospettando una verosimile vendita all’asta pubblica “verso la fine dell’anno corrente” dell’immobile di proprietà della società fallita (doc. 5).

1.4. Constatato di aver subito un danno per complessivi fr. 487'404.15, con decisione del 28 febbraio 2025, confermata con decisione su opposizione del 29 aprile 2025, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS del citato importo a titolo di contributi paritetici non soluti per il periodo 1. gennaio 2020- 9 aprile 2024 (docc. 1 e 3).

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso del 26 giugno 2025 contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento con argomentazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3. e 2.4.).

Chiede l’audizione testimoniale di __________, funzionario dell’UF di __________.

1.6. Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di non aver avviato altre procedure ex LAVS 52 relative alla società fallita, ragione per cui RI 1 è l’unico convenuto.

Nel merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza alla decisione su opposizione, fornendo alcune precisazioni, tra l’altro, in punto al momento dell’insorgenza del danno, al periodo di scoperto contributivo ed evidenziando come non sia tenuta ad attendere l’esito della procedura di fallimento.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

  1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento della FA 1 del 9 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.2. in fine) – che segna l’insolvenza della società e quindi l’insorgenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) al ricorrente, quale amministratore unico con diritto di firma individuale della fallita dal 1986, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Il ricorrente, pur non contestando – a ragione (cfr. supra consid. 2.2.) – di per sé la sua responsabilità sussidiaria quale organo della fallita – rimprovera alla Cassa di aver avviato prematuramente la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS e di non averla sospesa in attesa dell’esito della procedura fallimentare, sostenendo che gli attivi della società fallita, in particolare l’immobile di cui è prevista la vendita all’asta pubblica alla fine dell’anno corrente, sono sufficienti a tacitare integralmente la Cassa per l’importo di cui alla decisione impugnata (I, p.ti 4.-11., sottolineature del redattore; doc. 2, pag. 3):

" La decisione [su opposizione, n.d.r.] della Cassa […] è troppo sbrigativa e si fonda su degli elementi che, salvo errore da parte nostra, ci risultano errati, come pure perché v’è una propensione, da parte dell’amministrazione del fallimento stessa, a prolungare indebitamente la procedura di liquidazione a danno di tutti i creditori e, conseguentemente, anche nei confronti del qui ricorrente. La Cassa ha sostenuto, fondandosi su delle sentenze del TF e del TCA che, in caso di incertezza sul dividendo della procedura fallimentare, per meglio rispondere agli obiettivi del diritto risarcitorio della Cassa e al senso di equità, occorre far sopportare all’autore del danno, anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale. Egualmente, la cassa ha ritenuto che a fronte di attivi per CHF 1'685’000.--, si dovrebbero tacitare il creditore ipotecario ed altri in prima classe, per complessivi CHF 1'300'000.--, con conseguente perdita da parte della Cassa. Invero, siamo a conoscenza delle sentenze del TF e del TCA, che sono state richiamate dalla Cassa, sbrigativamente, e senza analizzare a fondo il tema del contendere. Nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, l’Alta Corte precisa che occorre far sopportare il rischio del danno alla persona responsabile e non al danneggiato l’incertezza sul dividendo finale, per ragioni legate all’osservanza dei termini di prescrizione. Se questo è il punto controverso, il signor RI 1 è disponibile a rinunciare a sollevare l’eccezione della prescrizione […] per una durata di 10 anni […], e meglio come […] dalla dichiarazione allegata […]. Di conseguenza, non vi dovrebbero essere ostacoli per attendere l’esito della vendita del capannone industriale nel corso della procedura di liquidazione del fallimento.

[…] siamo a conoscenza che […] __________ ha formulato un’offerta all’Ufficio fallimento per acquistare la part. __________ RFD […] [di proprietà della società fallita, n.d.r.] a trattative private per CHF 1'600'000.--. Inconcepibilmente, il funzionario preposto ha risposto all’offerente che si doveva attendere e che l’immobile sarebbe stato venduto all’asta. […] il funzionario avrebbe dovuto chiedere al signor __________ di formalizzare la sua offerta in forma scritta […]. Nell’ambito della liquidazione sommaria, i beni della massa possono essere venduti a cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o a trattative private (art. 256 cpv. 1 LEF). Per l’art. 256 cpv. 3 LEF i beni di cospicui valore, come i fondi, possono essere venduti a trattative private, purché un interessato formuli una proposta e che la stessa venga comunicata a tutti i creditori, i quali sono tenuti, entro un termine fissato dall’UF stesso, a di presentare delle offerte più alte […]. Naturalmente, occorre altresì raccogliere il consenso dei creditori pignoratizi […]. Nel caso in esame sarebbe stolido vendere l’immobile all’asta, ove le offerte iniziali sono estremamente basse, anziché […] accogliere la proposta di vendita a trattative private di una persona interessata, che ha offerto un prezzo sostanzialmente identico al valore di mercato (1.6 mio). […] siamo stupiti delle modalità con cui l’Ufficio fallimenti sta trattando la procedura […].

Per quanto riguarda l’ammontare degli attivi e dei passivi […] A noi risulta che la banca (creditrice ipotecaria) vanta un credito di CHF 626'500.--. Le restrizioni della facoltà di disporre che risultano dall’estratto del Registro fondiario, non sono altro che crediti che vanno inseriti in terza classe, in quanto prevalentemente di natura fiscale […]. Fra queste annotazioni […] risultano pure i crediti insinuati dall’AVS, prima che fosse aperta la procedura fallimentare. Di conseguenza, i creditori pignoratizi dovrebbero essere solo quelli garantiti dalle cartelle ipotecarie in possesso della banca. Per quanto riguarda i crediti in prima classe, siamo stupiti che essi ammontano a CHF 662'000.--. Fra questi crediti vi sono notoriamente quelli che discendono dai rapporti di lavoro, ma il qui ricorrente è certo che tutti i salari sono stati pagati, ad eccezione di quelli precedenti una decina di giorni la pronuncia del fallimento. Cosicché, questi crediti non dovrebbero essere così elevati come pretende il funzionario dell’UF. Meglio sarebbe capire in che modo è composta la graduatoria […] che, a distanza di oltre un anno dall’apertura del fallimento, non si conosce ancora come è composta. In buona sostanza riteniamo che non vi siano crediti privilegiati di prima classe per più di CHF 10'000.--/30'000.--, e non per CHF 662'000.--. Se stanno così le cose, a fronte di attivi di ca. 1'650'000.--, vi dovrebbe essere con certezza un importo sufficiente per soddisfare tutte le pretese dei creditori di seconda classe e, quindi, anche quelle della Cassa. […]”

Secondo la giurisprudenza è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento, ma la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso, l’amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 31.1999.00026/31.1999.00036 del 20 ottobre 2000; STCA 31.2015.15 del 18 marzo 2019). L’Alta Corte, avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente infondata, rammentando come “in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all’osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell’importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo”, rilevando come “del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all’autore del danno anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184)”.

Circa il fatto che la Cassa non è tenuta ad attendere l’esito della procedura di fallimento vedasi le STCA 31.2022.4 del 4 aprile 2022 consid. 2.2., STCA 31.2020.11 del 7 ottobre 2020 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020 consid. 2.3., 31.2018.15 del 18 marzo 2019 consid. 2.2., 31.2018.4-5 del 5 dicembre 2018 consid. 1.5. e 2.3. e la 31.2000.30 del 14 ottobre 2002 consid. 2.1.).

In caso di fallimento, la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010). Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3. pag. 195 con riferimenti; STCA 31.2021.12 dell’11 novembre 2021 consid. 2.2., 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020 consid. 2.3.).

La cassa può quindi avviare una procedura ex art. 52 LAVS non appena viene a conoscenza del danno anche se vi è incertezza circa il suo ammontare esatto e/o sull’eventuale dividendo. Tale conoscenza, come accennato, può precedere il deposito della graduatoria, ad esempio quando l’amministrazione del fallimento comunica alla cassa che l’eventuale dividendo non sarà sufficiente a tacitare integralmente i creditori della sua classe.

In concreto la Cassa, vista l’insolvenza del datore di lavoro a motivo del fallimento della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2. in fine), dopo aver insinuato all’UF di __________ crediti (in 2a classe) per complessivi fr. 505'787.30 (cfr. supra consid. 1.3.), è stata resa edotta dall’UF di __________ (quale amministratore del fallimento in procedura sommaria) con scritto del 21 novembre 2024 che “ad oggi, gli attivi a disposizione non sono sufficienti a coprire i creditori notificati di seconda classe”. Con ulteriore scritto del 7 aprile 2025 l’UF di __________ ha comunicato che, oltre ai crediti garantiti da pegno per complessivi fr. 638'158.94, i crediti di 1a classe ammontavano a fr. 662'084.48 e, rispondendo alla domanda della Cassa circa lo “stadio di eventuali trattative per la vendita dello stabile di proprietà della società e […] aspettative sul relativo importo”, ha osservato che esso è “Ancora da definire, verosimilmente l’immobile verrà venduto tramite asta pubblica verso la fine dell’anno corrente” (doc. 5).

In sintesi, la Cassa è venuta a conoscenza del danno il 21 novembre 2024, ossia prima del deposito della graduatoria, e, conformemente alla citata giurisprudenza, ha avviato la procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti dell’insorgente, emanando la decisione di risarcimento del 28 febbraio 2025 e la decisione su opposizione del 29 febbraio 2025, non dovendo attendere l’esito della procedura di fallimento (e quindi la conoscenza dell’esatto ammontare del danno).

Riguardo alla procedura di fallimento, va qui rilevato che né la Cassa né il giudice delle assicurazioni sociali e tantomeno le parti possono sostituirsi all’UF, quale amministratore della procedura di fallimento in via sommaria, nella determinazione della massa fallimentare, della sua composizione e delle tempistiche (STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022 consid. 2.9., 31.2023.2+3 del 21 agosto 2023 consid. 2.3.1.2. confermata nella STF 9C_594/2023 dell’11 dicembre 2024 consid. 4.2.2. in fine), atteso che l’operato dell’UF può essere eventualmente contestato tramite ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF).

Ciò significa che le doglianze dell’insorgente relative alle modalità “di come l’Ufficio fallimenti sta trattando la procedura” sono irrilevanti ai fini del giudizio. A titolo abbondanziale si osserva che quanto addotto da RI 1 circa i crediti di 1a classe (che a suo modo di vedere si situano tra fr. 10'000 e fr. 30'000), è rimasto allo stadio di mero parlato, il ricorrente non avendo prodotto alcuna prova in tal senso. Per tacere dell’ipotizzato prezzo di vendita dell’immobile di proprietà della società fallita, la cui vendita all’asta pubblica – “ove le offerte iniziali sono estremamente basse” – è stata prospettata dall’UF di __________ per la fine dell’anno corrente.

Inconferente risulta altresì la dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione prodotta con il gravame (I, allegato A2), in quanto la Cassa non ha alcun obbligo di attendere di conoscere l’esatto ammontare dell’eventuale dividendo per poter procedere nei confronti dell’insorgente ex art. 52 LAVS, essendo sufficiente, come sopra illustrato, quanto comunicatole dall’UF di __________ con scritto del 21 novembre 2024.

In conclusione, alla chiusura della procedura di fallimento sarà possibile determinare in modo definitivo l’ammontare esatto dell’eventuale dividendo del singolo creditore. Fino ad allora l’incertezza sull’ammontare esatto del danno e sull’eventuale dividendo incombe sull’insorgente quale causa del danno, non sul danneggiato, ragione per cui la Cassa non può e non deve attendere la chiusura della procedura fallimentare. Un’eventuale eccedenza potrà essere ceduta a RI 1 nella misura in cui egli avrà risarcito più di quanto dovuto, come previsto dalla citata giurisprudenza (cfr. le già citate STCA 31.2022.4 consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e STF 9C_594/2023 consid. 4.2.3. con rinvii giurisprudenziali).

2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 28 febbraio 2025 i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr. 487'404.15 (fr. 137'863.50 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020; fr. 178'599.30 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021; fr. 51'857.65 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022; fr. 97'170.10 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2023; fr. 18'881.90 per il periodo dal 1. gennaio al 31 marzo 2024 e fr. 3'031.70 quali contributi su salari rivendicati per il periodo dal 1. gennaio al 9 aprile 2024). La Cassa ha altresì prodotto le tabelle che illustrano l’evoluzione del saldo contributivo nel surriferito periodo e la distinta dei salari rivendicati (doc. 3 e docc. 4A-E).

RI 1 contesta indirettamente i contributi paritetici da ricondurre ai salari dovuti ma non versati, sostenendo di essere “certo che tutti i salari sono stati pagati, ad eccezione di quelli precedenti una decina di giorni la pronuncia del fallimento” (I, p.to 10.).

Si rileva che l’insorgente – che neppure si confronta con la documentazione contabile prodotta dalla Cassa – non ha prodotto alcuna prova a supporto di quanto addotto, disattendendo manifestamente l’obbligo di collaborazione delle parti.

Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.8. Accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), RI 1 ha assunto tutti gli obblighi che da tale funzione derivano (cfr. STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In casu il ricorrente non ha mai contestato la sua responsabilità sussidiaria quale amministratore unico della FA 1 per il credito contributivo che, a seguito del fallimento della società, è diventato il credito risarcitorio per il quale la Cassa ha avviato la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.

Pertanto, all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.

2.9. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.2., 2.3., 2.4. e 2.8.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne prevale.

2.10. Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente – con l’intento di dimostrare l’inopportunità della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS – ha richiesto l’audizione testimoniale del funzionario dell’UF di __________ che con scritto del 21 novembre 2024 ha comunicato alla Cassa che “gli attivi a disposizione non sono sufficienti a coprire i creditori notificati in seconda classe” e che con scritto del 7 aprile 2025 ha comunicato i crediti per classe (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).

Va ricordato che per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

Nel caso in esame e per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.2. e 2.3.), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente vertenza e quindi non è necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione prove, la determinazione della massa fallimentare, della sua composizione e delle tempistiche della procedura di fallimento essendo prerogativa esclusiva dell’UF di __________, già espressosi a tal proposito con scritto del 21 novembre 2024. Eventuali contestazioni relative all’operato dell’UF di __________ dovranno essere oggetto dei rimedi giuridici previsti dal diritto esecutivo.

2.11. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi al periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr. 487'404.15.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto

2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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