Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2025.3
Entscheidungsdatum
30.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

FA 1Raccomandata

Incarto n. 31.2025.3 31.2025.4

MP/gm

Lugano 30 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 9 maggio 2025 di

  1. RI 1 (inc. 31.2025.3)
  2. RI 2 (inc. 31.2025.4) tutti rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 3 aprile 2025 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 (già __________; ora in liquidazione), con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 21 febbraio 2020 (estratto del Registro di commercio informatizzato sub doc. 12 incarto Cassa).

La società è affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datore di lavoro dal 1. febbraio 2020 (istanza di fallimento senza preventiva esecuzione sub doc. 12 incarto Cassa, p.to 1).

RI 1 e RI 2 hanno ricoperto formalmente le cariche di presidente della gerenza, con diritto di firma individuale, rispettivamente gerente, con diritto di firma dapprima collettiva a due con il presidente e in seguito individuale, dall’iscrizione della società a Registro di commercio sino al fallimento della stessa (estratto del Registro di commercio informatizzato sub doc. 12 incarto Cassa e infra, consid. 1.3).

1.2. Il 29 maggio 2024 l’UE di __________ ha rilasciato alla Cassa due attestati di carenza di beni per i contributi paritetici insoluti dalla società e relativi ai periodi dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022 rispettivamente dal 1. gennaio al 30 aprile 2023 (attestati di carenza di beni del 29 maggio 2024 sub doc. 12 incarto Cassa).

1.3. Con decisione del 3 luglio 2024 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società con effetto a partire dal giorno seguente (decisione di fallimento del 3 luglio 2024 sub doc. 12 incarto Cassa).

1.4. Constatato di aver subito un danno, con decisioni del 27 dicembre 2024, confermate con decisioni su opposizione del 3 aprile 2025, la Cassa ha chiesto sia al sig. RI 1 che al sig. RI 2 – in via solidale – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 271'033.70 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per gli anni 2022 e 2023 (docc. 1 e 3 incarto Cassa).

1.5. RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, il 9 maggio 2025 hanno separatamente interposto ricorso contro le decisioni su opposizione, postulandone l’annullamento con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Sostengono che __________, quale organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano pagati, pertanto la colpa non sarebbe grave. Non acquisendo la documentazione contabile della società, come invece richiesto per comprovare le ingerenze di __________, la Cassa avrebbe inoltre violato il loro diritto di essere sentito e il principio inquisitorio. In attesa di chiarimenti e alla luce dell’inchiesta penale nei confronti del sig. __________ la Cassa, a loro dire, avrebbe dovuto sospendere il procedimento. Ne risulterebbe un accertamento dei fatti incompleto.

1.6. Con le risposte di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato procedure di risarcimento unicamente nei confronti dei ricorrenti.

Nel merito, confermando le motivazioni esposte nelle decisioni impugnate, la Cassa postula la reiezione dei ricorsi. Precisa che, prima dell’emanazione delle stesse, aveva posto ai ricorrenti dei quesiti, atti a chiarirne la posizione all’interno della società; quesiti che, però, sono rimasti senza risposta. Sottolinea poi che RI 1, durante l’interrogatorio presso l’UF di __________, è stato in grado di fornire le informazioni rilevanti in relazione alla società, senza sollevare riserve quanto a documenti sotto sigillo (argomentazione addotta solo col ricorso e non comprovata) o al comportamento di __________ (non specificato né comprovato). Osserva anche che i ricorrenti avevano contatti con la Cassa e che in passato aveva già emanato una decisione risarcitoria nei loro confronti, legata a un’altra società.

1.7. Il 1. luglio 2025 il Vicepresidente del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2025.3 e 31.2025.4, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli incarti e formulare eventuali osservazioni scritte.

Le parti non hanno formulato osservazioni.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se i ricorrenti devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisioni contestate. I due ricorsi sollevano le medesime censure e argomentazioni, ragione per cui la seguente disamina è riferita ad entrambi.

2.3. I ricorrenti fanno innanzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito, poiché la Cassa ha disatteso la loro richiesta di acquisire la documentazione contabile societaria, sotto sigillo presso l’UF di __________.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Si tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato materiale della procedura (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Qualora l’istanza superiore goda dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente grave – possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).

Va però altresì ricordato che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo all’amministrazione – o ai giudici cantonali in caso di ricorso – il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3, H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2, H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3, H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c).

In concreto, i ricorrenti adducono che la documentazione richiesta sarebbe sotto sigillo. Quest’affermazione, contestata dalla Cassa, non è tuttavia stata comprovata. Non v’è perciò motivo di ritenere che i ricorrenti non avrebbero avuto accesso ai documenti di cui hanno chiesto l’acquisizione, spettando perciò a loro in prima battuta produrli per sostanziare le proprie allegazioni.

Inoltre, i ricorrenti si limitano ad asserire che tali documenti sarebbero cruciali per la propria difesa, ma mai precisano di che documenti si tratti. Mai, infatti, indicano chi li avrebbe redatti, all’attenzione di chi, quando e con che finalità, di quanti documenti si tratterebbe e quali sarebbero i contenuti. La richiesta di edizione di documenti era quindi generica ai sensi della surriferita giurisprudenza.

Quanto precede rendeva superfluo il richiamo dall’UF di __________ dell’incarto relativo alla società. In simili circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta.

2.4. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e l’art. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a quest’obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV n. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV n. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.5. Conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2 e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio dei due attestati di carenza di beni il 29 maggio 2024 – che segna l’insolvenza della società e quindi l’insorgenza e anche la conoscenza del danno –, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) ai ricorrenti, quali presidente della gerenza e gerente della fallita dall’iscrizione della stessa a Registro di commercio, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2022 e nel 2023, con vincolo di solidarietà.

2.6.

2.6.1. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 seg. confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.6.2. In concreto la Cassa ha allegato alle decisioni di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 e al 2023 nonché per gli interessi di mora, per complessivi fr. 271'033.70 (doc. 1 incarto Cassa, pag. 4-6).

I ricorrenti non contestano l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei loro confronti, né da un esame degli atti emerge che esso non sia corretto.

Pertanto, la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.7.

2.7.1. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99 consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente dell’art. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).

I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000 pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di una società anonima (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

2.7.2. Nella fattispecie concreta, accettando i mandati di presidente della gerenza e di gerente di una Sagl, i ricorrenti hanno assunto – al pari dell’organo di una società anonima – tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, trattandosi di attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF del 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003, H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [l’art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 pag. 14 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7.3. In particolare, giusta l’art. 35 cpv. 2 OAVS il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025) rispetto all’originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30 gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).

In casu, la Cassa ha ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da parte della società datrice di lavoro:

" La Cassa ha fatturato gli acconti per il 2022 sulla base di una somma annua dei salari di CHF 130'531.10. Per contro l’ammontare effettivo dei salari per l’anno 2022 è risultato essere di CHF 1'318'448.00. Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il 2022 è risultato essere del 910% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. Stesso tipo di violazione è stata riscontrata anche per l‘anno 2023 laddove, considerando i periodi di assoggettamento della vecchia (1-4.2023) e nuova ragione sociale (5-12.2023), sono stati fatturati acconti in proporzione a CHF 236'666.65 annui di salario, benché i salari complessivi di tale anno sono risultati ammontare a CHF 961'685.60, con quindi una variazione di oltre il 300%” (decisione impugnata, p.to. 6.2 pag. 9 seg.).

Quanto allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (docc. 9-11 incarto Cassa) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede. Ne discende che, accettando il mandato di presidente della gerenza e di gerente, i ricorrenti hanno assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano, incluso l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (supra consid. 2.4 e 2.7.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui i ricorrenti erano tenuti quale organi della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente.

Dell’obbligo di vigilare sul pagamento dei contributi e delle conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del datore di lavoro i ricorrenti, d’altronde, erano ben consapevoli. Entrambi, infatti, il 13 agosto 2021 sono stati oggetto di una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in qualità di organi di un’altra società (doc. III, p.to 9; constatazione della Cassa rimasta incontestata) e il 10 maggio 2023 hanno firmato uno scritto all’attenzione della Cassa, nel quale riconoscevano e s’impegnavano a estinguere, in via solidale, i contributi paritetici dovuti dalla società qui in esame per il 2022 (assunzioni di debito di RI 1 e di RI 2 sub doc. 12 incarto Cassa).

2.7.4. I ricorrenti argomentano che __________, quale organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano pagati, pertanto la colpa non sarebbe grave.

Effettivamente, secondo la giurisprudenza (STFA H 149/02 dell’8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di causalità tra il comportamento gravemente negligente ed il danno non è dato se – con il grado probatorio della certezza (“Gewissheit”) o dell’alta verosimiglianza (“hohe Wahrscheinlichkeit”) – anche l’adozione di una condotta conforme alla legge non avrebbe potuto evitare il danno. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato (leggasi: della Cassa) risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STFA 207/06 del 19 luglio 2007 consid. 4.2.2). L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da atti penalmente rilevanti di un altro organo della società, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della Cassa (STF 9C_135/2011 dell’11 aprile 2011 consid. 4.3). Il Tribunale federale ritiene quest’ultima evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1 con rinvii giurisprudenziali; Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 475).

Nella fattispecie in esame la Cassa, a seguito dell’opposizione dei ricorrenti alla decisione risarcitoria, con scritto del 7 febbraio 2025 aveva loro posto le seguenti domande:

“ 1. Quali compiti sono stati attribuiti al signor __________ nell’ambito della gestione della FA 1 (già __________) e per quale periodo? Prego allegare una copia dei relativi giustificativi.

  1. Quali malversazioni il signor __________ e/o di terzi avrebbero esattamente commesso ai danni dei suoi assistiti e/o della società?

  2. Quale documentazione è stata sottoposta ai suoi assistiti per dimostrare una situazione finanziaria diversa da quella reale? Da specificare esattamente la tipologia di documentazione, in quali occasioni è stata sottoposta loro e voglia fornire una copia della stessa.

  3. Specificatamente al pagamento degli oneri AVS quali documenti falsificati sono stati sottoposti loro? Voglia trasmetterci una copia degli stessi.

  4. In quante e quali occasioni i suoi assistiti hanno verificato l’adempimento degli obblighi legali nei confronti della nostra Cassa?

  5. Quali compiti/mansioni/funzioni hanno effettivamente svolto i suoi assistiti in seno alla società? Se presenti, prego allegare i giustificativi al riguardo” (doc. 4 incarto Cassa, pag. 1).

I ricorrenti non hanno mai risposto. Sebbene indichino di aver addotto “precise allegazioni” (doc. I, pag. 6), non hanno invero sostanziato (circostanziando condizioni di tempo e luogo, modalità, soggetti coinvolti e producendo, anche solo per quanto loro possibile, i relativi mezzi di prova) e tantomeno provato con il grado probatorio richiesto (l’alta verosimiglianza) che altri organi della società, e in particolare __________ quale organo di fatto, avrebbero impedito loro con macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente agli obblighi legali quali organi formali della società. Quanto addotto dagli insorgenti è rimasto allo stadio della mera ipotesi e le loro allegazioni sono tutto, fuorché precise.

Pertanto, il nesso causale tra la negligenza grave (inagire) dei ricorrenti e il danno arrecato alla Cassa non è stato interrotto.

Quand’anche, inoltre, si volesse ritenere che __________ si occupava delle questioni contributive della società quale organo di fatto – posizione che però la Cassa ha negato, al riguardo avendo avuto contatti diretti solo con RI 1 (doc. 3 incarto Cassa, p.to 6.2 pag. 10 seg.), ciò che i ricorrenti non hanno contestato – si rileva comunque che, anziché soccorrerli, tale circostanza pregiudicherebbe ulteriormente la posizione dei ricorrenti. Infatti, in applicazione della giurisprudenza federale (supra, consid. 2.7.1 e 2.7.2), quali presidente della gerenza e gerente i ricorrenti erano gravati da un dovere di diligenza che imponeva loro un assoluto controllo sugli affari importanti della società. Dovevano segnatamene esercitare l’alta vigilanza sulle persone a cui era affidata la gestione, informandosi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed assicurandosi che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa. Non possono quindi liberarsi della loro responsabilità sostenendo che altri si occupavano della gestione o che non avrebbero mai partecipato alla stessa o ancora adducendo di aver rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si fossero fidati delle rassicurazioni dell’organo di fatto, poiché tale agire configura già di per sé un comportamento gravemente negligente.

2.7.5. Benché i ricorrenti sostengano di aver portato “allegazioni circostanziate” (doc. I, p.to 4b), come visto al considerando precedente l’argomento che __________, quale organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano pagati è rimasto allo stadio di puro parlato. La Cassa non ha quindi violato il principio inquisitorio, non acquisendo la documentazione contabile societaria, e anzi ha accertato i fatti (rilevanti) in maniera completa.

Sempre per questo motivo, nemmeno v’era alcuna ragione per sospendere il procedimento in attesa della conclusione dell’inchiesta penale nei confronti di __________, della cui effettiva apertura, a ben vedere, i ricorrenti non hanno apportato alcuna prova né è dato sapere per quali reati essa sarebbe stata avviata. Aggiungasi che nel settore del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità ex artt. 29 cpv. 1 Cost. e 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo cui la procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti. La sospensione della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05 del 31 gennaio 2007 consid. 5.1; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV nr. 24 pag. 72 consid. 5, 119 II 386 consid. 1b pag. 389 con riferimenti). Inoltre, nella STF 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités).

2.2 Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue – c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs – eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances”.

Richiamata la suevocata giurisprudenza, visto il margine di apprezzamento di cui gode l’amministrazione, questo Giudice ritiene che nel caso concreto il principio di celerità sia preponderante.

2.8. Gli insorgenti non hanno del resto fatto valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame. Dai dettagli sull’evoluzione dell’incasso relativi al 2022 e al periodo da gennaio ad aprile 2023 si rileva infatti come la Cassa abbia dovuto dal 12 maggio 2022 diffidare la società al pagamento degli oneri sociali e dal 26 settembre 2023 avviare procedure esecutive, situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (doc. 9 seg. incarto Cassa, pag. 1). La società ha versato solo una minima parte dei contributi dovuti, sia per il 2022 (fr. 85'685.65 su 217'196.50; doc. 9 incarto Cassa, pag. 4) che per il 2023 (fr. 12'176.80 su 151'699.65; doc. 10 e 11 incarto Cassa, pag. 3). In simili circostanze non si può certo affermare che ci si trova di fronte a una mancanza di liquidità passeggera o a un’azienda che ha per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi.

Nel caso di specie, non si rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza e la negligenza grave deve essere confermata.

2.9. Essendo venuti meno agli obblighi di presidente della gerenza e di gerente della società e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi paritetici dovuti nel 2022 e nel 2023 per complessivi fr. 271'033.70 (spese e interessi inclusi), in solido.

Le decisioni impugnate vanno pertanto confermate e i ricorsi respinti.

2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale, infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto, questo, che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrato dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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