Raccomandata
Incarto n. 31.2025.2
MP/gm
Lugano 4 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamata in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (ora in liquidazione), con sede dapprima a __________, poi a __________ (Canton __________) e infine a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 29 aprile 2010 (doc. 6 incarto Cassa, pagg. 6-9).
La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datore di lavoro dal
RI 1 ha ricoperto formalmente la carica di gerente con diritto di firma collettiva a due dal 17 novembre 2021 sino al 9 marzo 2023 (doc. 6 incarto Cassa, pag. 7).
1.2. Con decisione del 21 maggio 2024 il Tribunale del Circolo di __________ (Canton __________) ha pronunciato il fallimento della società con effetto a partire dal medesimo giorno (cfr. estratto del Registro di commercio informatizzato del Canton __________ relativo alla società).
Con decisione dell’8 ottobre 2024 il Tribunale del Circolo di __________ ha sospeso la procedura di fallimento per mancanza di attivi (cfr. ibidem).
1.3. Constatato di aver subito un danno, con decisione del 27 dicembre 2024, confermata con decisione su opposizione del 21 febbraio 2025, la Cassa ha chiesto alla signora RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'405.55 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per l’anno 2022, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 (docc. 2 e 4 incarto Cassa).
1.4. La signora RI 1 il 26 marzo 2025 ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento o in subordine la modifica, nel senso di limitarla ai contributi da pagare per il suo stipendio meno i contributi già trattenuti dal datore di lavoro e senza interessi moratori, tasse di diffida e spese esecutive. Sostiene innanzitutto che il suo nome sarebbe stato inserito a Registro di commercio su richiesta dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, che però nell’allegata decisione non avrebbe fatto nessun accenno all’art. 716 CO. Indica inoltre che la signora TERZ 1 le avrebbe impedito di svolgere il suo lavoro e, sebbene avesse i soldi e avesse detto di aver pagato i contributi per il 2022, avrebbe intenzionalmente omesso di farlo. La signora RI 1 avrebbe fatto pressioni per il pagamento degli acconti AVS ma non avrebbe mai avuto accesso ai conti bancari della società, firmato documenti commerciali, allestito o visto la dichiarazione dei salari 2022; comunque, non avrebbe potuto fare nulla. Avrebbe mandato una mail al Servizio contributi paritetici per ottenere informazioni corrette ma senza ricevere risposta, con la quale il denaro versato dal notaio __________ alla società a marzo o aprile 2023 sarebbe stato, a suo dire, trattenuto fino a quando la situazione dei pagamenti AVS si sarebbe chiarita. Contrariamente a quanto scritto dalla Cassa, inoltre, non avrebbe una formazione economica. Quanto al periodo di carica, fa valere di aver comunicato la disdetta immediata del contratto di lavoro il 5 gennaio 2023 e che la decisione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario sarebbe decaduta il 23 gennaio 2023.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa comunica al TCA di aver avviato un’analoga procedura nei confronti di TERZ 1, terminata con il passaggio in giudicato della relativa decisione.
Nel merito, confermando le motivazioni esposte nella decisione impugnata, la Cassa postula la reiezione del ricorso. Precisa che anche considerando il 5 gennaio 2023 quale data delle dimissioni nulla muterebbe per quanto riguarda il danno, poiché la ricorrente, responsabile della violazione dell’obbligo di comunicare la base di calcolo degli acconti, dovrebbe rispondere del conguaglio del 2022 emesso poi tardivamente. Conferma altresì gli elementi del danno, come da decisione impugnata. Mal comprenderebbe, inoltre, come l’eventuale mancato invio di un modulo reperibile sul sito dell’IAS avrebbe impedito alla ricorrente di comunicare alla Cassa l’occupazione di personale rispettivamente i salari versati nel corso del 2022. Cassa che non avrebbe, quindi, fatturato gli acconti trimestrali.
1.6. Con scritto del 16 maggio 2025 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa.
1.7. In data 21 maggio 2025 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, la quale è rimasta silente.
1.8. Con scritto del 26 maggio 2025 la Cassa si è espressa sul precedente scritto della ricorrente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.
2.3.
2.3.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e l’art. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3.2. In concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del fallimento della società la Cassa ha subito un danno e rettamente ha chiesto (in via sussidiaria) alla ricorrente, già gerente della fallita, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2022, con vincolo di solidarietà con TERZ 1.
2.4.
2.4.1. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 seg. confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4.2. In concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento il conteggio determinante per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 nonché per gli interessi di mora, per complessivi fr. 12'405.55 (doc. 2 incarto Cassa, pag. 4).
La ricorrente contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti e chiede di limitarlo ai contributi da pagare per il suo stipendio meno i contributi già trattenuti dal datore di lavoro e senza interessi moratori, tasse di diffida e spese esecutive.
Come già rilevato dalla Cassa nella risposta di causa, però, il danno si compone dei contributi sui salari di tutti i dipendenti della società, senza che sia possibile operare una distinzione tra questi come ipotizzato dalla ricorrente. L’addebito di interessi moratori è invece previsto all’art. 41bis OAVS e dipende unicamente dal mancato pagamento entro i termini, non da un’eventuale colpa della ricorrente che comunque, come si vedrà meglio in seguito, è data. Quanto infine alle tasse di diffida e alle spese esecutive, come si evince dal dettaglio sull’evoluzione dell’incasso allegato alla risposta di causa la Cassa non le ha incluse nel danno di cui ha chiesto il risarcimento alla ricorrente (doc. 5 incarto Cassa, pag. 2).
Visto quanto sopra, la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.5.
2.5.1. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99 consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente dell’art. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).
I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000 pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di una società anonima (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
2.5.2. Nella fattispecie concreta, accettando il mandato di gerente di una Sagl, la ricorrente ha assunto – al pari dell’organo di una società anonima – tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, trattandosi di attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF del 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003, H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [l’art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 pag. 14 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Poiché quindi, come appena visto, quelle di cui all’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO sono attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege, non giova alla ricorrente sostenere che il suo nome sarebbe stato inserito a Registro di commercio su richiesta dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, che però nella decisione del 3 dicembre 2021 (allegata quale doc. 2 al ricorso) non avrebbe fatto nessun accenno al predetto articolo. Peraltro, la ricorrente non indica – né emerge altrimenti – su che base e per quali motivi quest’autorità sarebbe tenuta a farlo.
2.5.3. In particolare, giusta l’art. 35 cpv. 2 OAVS il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025) rispetto all’originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30 gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).
In casu, la Cassa ha ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS. Al riguardo osserva che “l’opponente ha omesso di comunicare – rispettivamente non ha vigilato che ciò avvenisse – l’assunzione di personale dal 2021, lasciando che per tale anno e anche per il 2022 – quest’ultimo oggetto del danno imputato – non venissero inviate le necessarie fatture di acconto periodiche, ma limitandosi a fornire la dichiarazione dei salari per l’allestimento del conguaglio durante l’anno successivo” (decisione impugnata, p.to 8 pag. 9); specificamente per il 2022, la ricorrente “aveva l’obbligo quale gerente di inviare la dichiarazione dei salari 2022 alla Cassa entro il 30 gennaio 2023 (art. 36 cpv. 2 OAVS), circostanza quest’ultima avvenuta solo tardivamente il 28 dicembre 2023” (decisione impugnata, p.to 9 pag. 11).
Quanto allegato dalla Cassa è stato contestato in questa sede dalla ricorrente unicamente con l’argomentazione che il 19 dicembre 2022 ella avrebbe mandato una mail al Servizio contributi paritetici “per chiedere cortesemente la dichiarazione dei salari 2022” (doc. I 6), ma senza ricevere risposta. Si chiede quindi cosa avrebbe dovuto fare, se nemmeno questo Servizio l’ha aiutata. Se avesse ricevuto risposta, inoltre, a suo dire il denaro versato dal notaio __________ alla società a marzo o aprile 2023 sarebbe stato trattenuto fino a quando la situazione dei pagamenti AVS si sarebbe chiarita.
Sennonché il Servizio contributi paritetici ha risposto, il giorno successivo alla ricezione del messaggio di posta elettronica della ricorrente, inviando direttamente alla società una copia del modulo per la dichiarazione dei salari (cfr. la dicitura “Inviato copia a Ditta __________ 20.12.2022” apposta sul doc. 6 incarto Cassa, pag. 36). Alla ricorrente sarebbe quindi stato sufficiente controllare la corrispondenza giunta alla società per ottenere da detto Servizio il modulo richiesto con il messaggio di posta elettronica. In ogni caso, la ricorrente non poteva certo accontentarsi di richiedere (un’unica volta) un modulo da compilare per ottemperare agli obblighi quale gerente, che le imponevano di (attivamente) comunicare l’occupazione di personale da parte della società e dichiarare i salari che la stessa aveva versato nel corso del 2022. Infine, va anche detto che il documento che la ricorrente trasmette a supporto di quanto sostiene (doc. V 3) è solo una bozza di rogito, non atto quindi a comprovare alcunché; inoltre in nessuna clausola si può leggere che il notaio rogante avrebbe avuto la possibilità di trattenere una somma di denaro fino al chiarimento della situazione contributiva della società, pertanto la tesi della ricorrente è comunque priva di fondamento.
Ne discende che, accettando il mandato di gerente, la ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (cfr. supra, consid. 2.3.1 e 2.5.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui la ricorrente era tenuta quale organo della società, ragion per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente.
Dell’obbligo di vigilare sul pagamento dei contributi e delle conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del datore di lavoro la ricorrente, d’altronde, era ben consapevole. Sebbene, infatti, non avesse una formazione economica, è ella stessa ad ammettere che “dal 2006, ho costituito e ho gestito da sola, e con successo, la mia società __________ e ho pagato sempre tutto il dovuto; quindi, sapevo gestire una società perché ho imparato questo durante la mia esperienza professionale” (ricorso, pag. 3). Nel messaggio di posta elettronica del 14 dicembre 2022 alla signora TERZ 1, inoltre, scriveva che “per 2022 dobbiamo mandare la dichiarazione dei salari 2022” (doc. I 7).
2.5.4. La ricorrente argomenta che la signora TERZ 1 le avrebbe impedito di svolgere il suo lavoro. La ricorrente, inoltre, non avrebbe mai avuto accesso ai conti bancari della società, firmato documenti commerciali, allestito o visto la dichiarazione dei salari 2022; comunque, a suo dire, non avrebbe potuto fare nulla.
Innanzitutto, va detto che la ricorrente non ha minimamente comprovato come la signora TERZ 1 le avrebbe impedito di svolgere il ruolo di gerente e i compiti legati a questa funzione. Inoltre, è da ritenere una negligenza grave la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., 31.2003.18 consid. 2.10.2 con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Va anche ricordato che, in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STF del 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
2.5.5. La ricorrente sostiene di aver fatto pressioni per il pagamento degli acconti AVS e che la signora TERZ 1, sebbene avesse i soldi e avesse detto di aver pagato i contributi per il 2022, avrebbe intenzionalmente omesso di farlo.
Non è dato sapere quali siano state concretamente le rassicurazioni che la ricorrente avrebbe ricevuto, le stesse non essendo state specificate concretamente né minimamente comprovate. In ogni caso va fatto presente che fidarsi di quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di terzi senza verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STF H 349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4). La fiducia che si ripone in terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.2002.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).
Inoltre, va qui nuovamente ricordato che qualora le eventuali sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi non avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è alcuna prova, e per di più per degli acconti che in realtà non sono nemmeno mai stati fatturati (doc. III p.to 4) – la ricorrente avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo, ciò che le avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Dimissioni che non ha, però, rassegnato che più di 13 mesi dopo la sua entrata in carica.
2.5.6. Quanto alla fine del periodo di carica, che la ricorrente fa risalire al 5 gennaio mentre la Cassa al 1. febbraio 2023, va rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione dal Registro di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000 pag. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 27 n. 54, STFA H 201 + 207/98 del 25 novembre 1999). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione a Registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione a Registro di commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4). Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008).
Nella fattispecie, nello scritto del 5 gennaio 2023 della ricorrente alla signora TERZ 1 si può leggere che “inoltro la mia disdetta con effetto dal 01.02.2023, per l’incarico di fiduciario immobiliare” e “prego cortesemente di cancellare nel registro di commercio entro 01.02.2023, il mio nome con il diritto di firma e anche l’indirizzo della sua società” (doc. 4 incarto Cassa, allegato B1; sottolineatura del redattore). Nella richiesta del 12 gennaio 2023, sempre della ricorrente ma indirizzata all’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, di annullamento della deroga con la quale le era stato concesso di ricoprire il ruolo di fiduciario immobiliare responsabile anche di una seconda società, ugualmente si può leggere che “specifico che l’annullamento della deroga dovrebbe avere effetto dal 01.02.2023” (doc. 4 incarto Cassa, allegato B2; sottolineatura del redattore). Il tenore di questi scritti è chiaro e inequivocabile: la ricorrente afferma precisamente di voler porre fine alla sua occupazione presso la società e alla deroga di fiduciario immobiliare presso la stessa dal 1. febbraio 2023, chiedendo di conseguenza lo stralcio del suo nominativo a Registro di commercio entro la medesima data. Stralcio che poi è avvenuto, ad opera della società, con scritto del 1. febbraio 2023 (doc. 4 incarto Cassa, allegato C). Non si può pertanto desumere alcuna dimissione dalla carica di gerente della società precedente al
In ogni caso, visto che il danno fatto valere dalla Cassa riguarda il 2022 e considerata la violazione dell’art. 35 OAVS di cui si è detto al considerando 2.5.3, questa delimitazione è irrilevante. Va infatti qui ricordato che secondo la giurisprudenza l'organo dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica ma emesso successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
Nel caso concreto, quindi, se anche la fine del periodo di carica fosse – per ipotesi di lavoro – da anticipare, come richiesto dalla ricorrente, al 5 gennaio 2023, ella risponderebbe comunque del conguaglio relativo al 2022 emesso il 4 gennaio 2024 (doc. 5 incarto Cassa, pag. 1). Il danno imputato alla ricorrente, pertanto, non muterebbe.
2.6. L’insorgente non ha del resto fatto valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame. Dal dettaglio sull’evoluzione dell’incasso relativo al 2022 si rileva infatti come la società non ha versato nemmeno una minima parte dei contributi dovuti (fr. 13'103.20; cfr. doc. 5 incarto Cassa, pag. 2). Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza, la negligenza grave deve essere confermata.
2.7. Essendo venuta meno agli obblighi di gerente della società e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, l’insorgente va ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi paritetici dovuti nel 2022 per fr. 12'405.55 (interessi inclusi). Il ricorso va quindi respinto.
2.8. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.
2.9. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto, questo, che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrato dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti