__________Raccomandata
Incarto n. 31.2024.9
jv/sc
Lugano 5 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamati in causa: TERZ 1
TERZ 2
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 16 ottobre 2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
ha formalmente ricoperto la carica di gerente con diritto di firma individuale dal 13 luglio 2021 al 7 febbraio 2022, pur essendo deceduto il 2 gennaio 2022 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; certificato ereditario del 19 agosto 2022, sub doc. 11).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro almeno dal marzo 2014 (doc. 3, allegato B).
Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal 5 novembre 2020 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e, dal gennaio 2021, precettarla (doc. 4; estratto del registro delle esecuzioni, sub doc. 11).
Con decisione 30 novembre 2022 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società per il medesimo giorno, ordinandone la liquidazione in via sommaria (pubblicazione FUSC del 7 dicembre 2022).
Il 19 gennaio 2023 è stata sospesa la procedura di fallimento per mancanza di attivi (pubblicazione FUSC del 17 febbraio 2023).
Il 20 febbraio 2023 la Cassa ha insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi fr. 377'728.90 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2020-2022 (scritto del 20 febbraio 2023 della Cassa all’UF di __________, sub doc. 11).
Il 18 aprile 2023 la Cassa ha insinuato in via definitiva presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi fr. 378'187.70 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2020-2022, (scritto del 18 aprile 2023 della Cassa all’UF di __________, sub doc. 11).
1.3. Constatato di aver subito un danno, con decisione 29 marzo 2024, confermata con decisione su opposizione 24 maggio 2024, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1 quale erede di †__________, di fr. 177'668.10 relativi al periodo contributivo 1. gennaio 2020-30 novembre 2021, in via solidale con gli altri eredi __________ e TERZ 1 per analogo periodo ed importo e con TERZ 2 limitatamente a fr. 80'099.05 (docc. 1 e 3).
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. dott. RA 1, ha interposto ricorso 24 giugno 2024 contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento e chiedendo “Edizione documenti da ” per dimostrare l’asserita inabilità lavorativa completa dal 6 luglio 2020 di †
1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe procedure anche nei confronti di __________ per il medesimo periodo ed importo contributivo), TERZ 1 (per medesimo periodo ed importo contributivo) e TERZ 2 (per fr. 43'240.80), terminate con la crescita in giudicato delle rispettive decisioni (su opposizione).
Nel merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza alla decisione su opposizione ed evidenziando in particolare come lo stato di salute di †__________ – invocato dalla ricorrente quale motivo di discolpa – non può assurgere a motivo di giustificazione e discolpa.
1.6. Con scritto dell’11 settembre 2024 la ricorrente ha prodotto della refertazione medica allestita dalla curante di †__________, dr.ssa __________ (specialista in oncologia) (VII 1/2).
1.7. Con scritto del 16 settembre 2024 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX).
1.8. Con scritto del 18 settembre 2024 la Cassa ha confermato la propria posizione (X).
1.9. TERZ 1 è rimasto silente, mentre con scritto del 26 settembre 2024 TERZ 2 ha presentato osservazioni (X).
1.10. Con scritto del 4 ottobre 2024 la Cassa ha nuovamente ribadito la propria posizione (XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento (decretato per il 30 novembre 2022) della FA 1, quale (ex) gerente della società †__________ rispondeva in via sussidiaria dei contributi non soluti della società. Essendo deceduto il 2 gennaio 2022, con decisione di risarcimento 29 marzo 2024 la Cassa ha rettamente chiesto ad RI 1 – quale erede non rinunciataria dell’organo formale (certificato ereditario del 19 agosto 2022, sub doc. 9; in tema di responsabilità degli eredi di un organo vedasi DTF 119 V 165 consid. 3c, 129 V 300 consid. 3.1; STFA H 36/02 del 10 ottobre 2002; STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 consid. 3.3.2.; vedasi anche STF 9C_646/2012 del 27 agosto 2013 consid.3.2., STCA 31.2022.18+19 del 20 ottobre 2022 consid. 2.1. e 31.2005.10-11 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2.; Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pag. 357 e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: RBS-Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht 2012, pagg. 338 e 356) – il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati per il periodo 1. gennaio 2020-30 novembre 2021 (cfr. supra consid. 1.3.).
Infatti, conformemente alla surriferita giurisprudenza e dottrina, l’obbligo di risarcire il danno giusta l’art. 52 LAVS risultante dalla responsabilità sussidiaria del de cuius quale (ex) organo della persona giuridica fallita è trasferito agli eredi nella misura in cui non abbiano rifiutato la successione. In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione, la Cassa è libera di procedere (con separate decisioni) nei confronti dei singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la sua integralità.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 29 marzo 2024 i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPD/AD relativi al periodo 1. gennaio 2020 al 30 novembre 2021 per complessivi fr. 177'668.10 (fr. 36'858.25 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2020 e fr. 140'809.85 per il periodo 1. gennaio al 30 novembre 2021) (doc. 1), producendo altresì i docc. 4 e 5 che illustrano nel dettaglio l’evoluzione del saldo contributivo nei surriferiti periodi.
La ricorrente non ha di per sé contestato l’ammontare o la composizione del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti.
Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria, conformemente alla surriferita giurisprudenza.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza di una Sagl, cfr. infra consid. 2.7.) può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7. Accettando il mandato di gerente con diritto di firma individuale di una società a garanzia limitata †__________ ha assunto tutti gli obblighi che da tale funzione derivano (cfr. supra consid. 1.1.).
Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza ad ogni gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.8. La ricorrente sostiene, per quanto di rilevanza, che †__________:
è stato “inabile al lavoro al 100% dal 6 luglio 2020 sino alla data del decesso”, la grave malattia e le estenuanti cure avendolo “distratto dal suo ruolo di amministratore [recte: gerente] della società”, causandogli anche problemi di ordine cognitivo;
ha assunto la funzione di gerente della FA 1 allorquando “la società versava già in uno stato di grave inadempienza relativamente al pagamento dei contributi sociali” e che la richiesta di una dilazione per i pagamenti degli contributi paritetici rende “presumibile che la società non avesse la liquidità per farvi fronte”;
è stato gerente della società “per un breve lasso di tempo, dal 13 luglio 2021 al 02.01.2022”;
nonostante la società presentasse ad inizio 2020 uno scoperto contributivo di fr. 121'342.40 “dagli anni precedenti e quindi in nessun modo imputabili ad una eventuale grave negligenza”, ha provveduto al versamento di arretrati contributivi per complessivi fr. 57'347.45 nel corso del 2021;
“nulla poteva modificare poiché la società risultava […] amministrata […] di fatto da altre persone dalle quali aveva ricevuto varie rassicurazioni” (I, pagg. 3-6; VII).
2.8.1. La ricorrente sostiene, in sintesi, che †__________ fosse impossibilitato ad esercitare il suo mandato di gerente a motivo della grave malattia (tumore diagnosticatogli nel luglio 2020) determinante una scemata capacità cognitiva, un’incapacità lavorativa completa ed infine il decesso. A supporto della sua tesi, ella ha prodotto l’avviso di malattia del 1. agosto 2020 con relativo foglio d’accompagnamento (I, allegato D), il rapporto del 12 novembre 2021 della curante dr.ssa __________ (specialista in oncologia) e la richiesta (accolta) di svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti (VII 1/2).
Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.
A seguito del decesso di quest’ultimo, l’onere della prova grava sui membri della comunione ereditaria (cfr. supra consid. 2.2. in fine).
Nel caso concreto, pur senza misconoscere la grave patologia che ha condotto, dopo un percorso di cure invasive, al decesso del gerente, da un attento esame degli atti questo Giudice non può concludere che il suo stato di salute sia stato tale da assurgere a motivo di discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza. Questo per i seguenti motivi.
†__________ ha assunto la funzione di gerente con diritto di firma individuale della FA 1 dal 13 luglio 2021 al 2 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 1.1.). Le surriferite refertazioni si riferiscono all’intervallo dal 6 luglio 2020 (giorno della diagnosi) al 23 agosto 2024 (giorno in cui il medico cantonale ha concesso lo svincolo dal segreto professionale “Per risolvere questioni assicurative”).
Per quanto attiene all’avviso di malattia, trattasi di una generica comunicazione, senza indicazioni sull’autore, comprendente la data dell’annuncio (1. agosto 2020), i dati personali gerente (generalità ed estremi), la diagnosi di cancro, il fatto che il trattamento è iniziato il 6 luglio 2020 e l’indicazione di un’incapacità lavorativa completa da tale data e continua. Il relativo foglio d’accompagnamento nulla aggiunge rispetto a quanto precede.
Circa il rapporto del 12 novembre 2021 allestito dalla curante oncologa, esso riporta la diagnosi di “adenocarcinoma G2 del retto basso con metastasi linfonodali, metastasi epatica e metastasi ossee […]”, la terapia oncologica, la situazione a novembre 2021 di sofferenza “per dolori a livello del retto e bacino a destra, inappetenza e stanchezza […]”, la proposta terapeutica e le diagnosi collaterali, come pure uno scritto della curante ad una collega in cui viene riferito che “il beneficio [del nuovo trattamento, n.d.r.] è durato molto poco (2-3 settimane) seguito da un nuovo aumento dei dolori”. Non vi è per contro alcuna indicazione sulla capacità lavorativa (residua), rispettivamente alcun elemento circa l’impossibilità per †__________ di rendersi conto della sua funzione quale organo formale della società e dei relativi obblighi in punto ai contributi paritetici.
Quo alla richiesta di svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti e al certificato ereditario del 19 agosto 2022, tali documenti non presentano indicazioni sulla capacità lavorativa nell’intervallo temporale topico e sono pertanto irrilevanti.
Le refertazioni di cui sopra, vanno messe in relazione con quanto osservato dalla Cassa nella risposta di causa (III, pag. 4 e segg., sottolineature del redattore):
" In merito alle capacità cognitive e di agire del defunto […], […] nel periodo oggetto del danno di cui alla decisione qui avversata il signor __________ risultava essere organo formale delle seguenti società ([…] doc. 6):
__________, membro dal 16.07.2014 […] sino al suo decesso. […] dal 07.08.2014 risultava essere l’unico membro del CdA iscritto a RC;
__________, amministratore unico […] dal 23.11.2021 […] sino al suo decesso. Carica assunta il 05.10.2021 come da relativo verbale, con istanza di modifica a RC controfirmata dal notaio;
__________ AU dal 24.03.2017 al 29.03.2021 […]. Carica revocata il 23.03.2021 come da relativo verbale;
__________, AU dal 09.06.2021 sino al decesso. Carica assunta il 14.05.2021 come da relativo verbale redatto alla presenza del notaio che ne attesta la piena capacità civile e di disporre;
__________, gerente dal 07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
__________, gerente dal 23.12.2019 sino al decesso;
__________, AU dal 13.07.2021 sino dal decesso. Carica assunta il 07.07.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
__________, gerente dal 07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 07.07.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
__________, AU dal 24.09.2014 sino al decesso.
__________, AU dal 04.07.2013 sino al decesso;
__________, gerente dal 27.09.2021 sino al decesso. Carica assunta il 16.09.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
__________, gerente dal 31.03.2021 sino al decesso. Carica assunta il 24.03.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
FA 1, gerente dal 13.07.2021 sino al decesso. Carica assunta il 7 luglio 2021 come da verbale assembleare redatto alla presenza del notaio;
__________, AU dal 09.02.2021 sino al decesso. Carica assunta il 26.01.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
__________, gerente dal 27.03.2014 sino al decesso;
__________, AU dal 27.10.2017 al 15.07.2020. Revoca delle funzioni il 07.07.2020, come da relativo verbale;
Inoltre, […] si osserva che:
Il 1. settembre 2020 [†__________, n.d.r.] comunica [alla Cassa, n.d.r.], quale gerente della __________, che la stessa non ha dipendenti, richiedendo nel contempo di annullare le fatture di acconto del 2° e 3° trimestre 2020;
Il 22 febbraio 2021 [†__________, n.d.r.] compila, come confermato dalla ricorrente, la dichiarazione dei salari della società __________;
Il 12 aprile 2021 compila il questionario di affiliazione della __________;
Il 14 luglio 2021 ha richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della […] __________;
Il 16 luglio 2021 ha richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della FA 1;
L’8 settembre 2021 ha comunicato alla Cassa, tramite lettera, che la __________ non occupava più salariati, compilando il modulo apposito e chiedendo nel contempo l’annullamento dell’ultima fattura di acconto;
Il 7 dicembre 2021 ha richiesto la modifica della dichiarazione dei salari 2020 inerente la società FA 1;
Dal conto individuale AVS del signor __________ risulta che nel 2020, nel periodo gennaio-dicembre, ha percepito un salario di CHF 19'200.00 dalla __________ e che per il periodo da luglio a dicembre 2021 ha percepito una retribuzione di CHF 3'250.00 dalla __________ (doc. 7).
La Cassa osserva inoltre che il signor __________ era già stato oggetto di procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nel corso del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015 della __________. […] nel periodo da maggio 2020 ad agosto 2021 […] ha effettuato il pagamento di 8 rate di CHF 390.00 ciascuna (doc. 8).”
Esaminata la surriferita documentazione, questo Giudice ritiene che anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse ritenere †__________ inabile al lavoro al 100% dal 6 luglio 2020 sino alla data del decesso, il suo agire, ben documentato dalla Cassa, non permette certo di concludere per un’incapacità di comprendere il proprio ruolo o anche nominare un sostituto, anzi. Infatti, nell’intervallo temporale critico (6 luglio 2020-2 gennaio 2022), egli ha assunto diversi nuovi mandati in seno a molteplici società, amministrandole attivamente (anche in punto ai contributi paritetici) e percependo retribuzioni per il suo operato, dimostrando quindi essere ben conscio delle proprie incombenze quale organo.
Pertanto, lo stato valetudinario di †__________ non può assurgere a motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza topica, circostanza che rende superflua la richiesta di “Edizione documenti da __________” (cfr. supra consid. 1.4.).
2.8.2. L’insorgente sostiene che al momento dell’assunzione della funzione di gerente da parte di †__________, la società si trovava già in uno stato di sovraindebitamento.
Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza di una Sagl), poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell’organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).
Tuttavia, il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell’elezione nel consiglio di amministrazione, costituendo casi di insolvenza l’apertura del fallimento, la revoca della moratoria concordataria ed il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo ai sensi dei combinati artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF (Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, op. cit., pagg. 340, 354 e seg.; DTF 123 V 168 consid. 5b e riferimenti; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e seg.; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all’assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01 consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Va precisato che seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).
In tema vedasi anche STCA 31.2023.12+14-15 del 14 dicembre 2023 consid. 2.7.1., 31.2022.20 del 28 ottobre 2022 consid. 2.5., 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.8.1., 31.2022.3 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.
In casu l’insolvenza della società è intervenuta successivamente all’entrata in carica di †__________ il 13 luglio 2021, e meglio con il fallimento della società il 30 novembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1. in fine e 1.2.).
Inoltre, agli atti non vi è alcuna prova documentale circa lo stato debitorio della società, la ricorrente non avendo prodotto (e neppure richiesto) la contabilità societaria, ragione per cui l’asserzione della ricorrente rimane una mera allegazione di parte senza alcun riscontro fattuale.
Peraltro, l’allegazione della ricorrente risulta in aperto contrasto con quanto asserito da TERZ 2 nella presa di posizione del 26 settembre 2024 (XII 1, sottolineature del redattore):
" Con comunicazione […] del 24 aprile 2024 il sottoscritto ha richiesto un colloquio per illustrare la propria posizione, durante tale incontro, ha potuto verbalizzare il proprio punto di vista. […] nella documentazione allegata durante il colloquio viene data anche evidenza del fatto che sul conto corrente aziendale vi fossero ampiamente le provviste per provvedere ai pagamenti dovuti e che nei giorni successivi sarebbe giunta altra importante liquidità riferibile a tutti gli incassi del mese precedente con pagamenti di stipendi già effettuati così come esplicitato nella comunicazione […]. […] Appare pertanto infondata l’affermazione che la revoca della disposizione di pagamento da parte del nuovo gerente fosse motivata da un’insufficienza di risorse economiche così come altrettanto infondata è l’assiomatica tesi che la società versasse in dissesto finanziario poiché, fino a quella data, nonostante alcune temporanee sofferenze, non vi era alcun indicatore di rischio che facesse pensare ad un tracollo economico finanziario avendo superato anche il difficilissimo periodo del COVID 19, estremamente afflittivo per un’azienda impegnata nel settore alberghiero. Anzi, si può assolutamente affermare che la Sagl fosse in fase di ripresa dopo la tormentata attività del 2020. È infatti noto […] che le stagioni turistiche ticinesi estive 2021 e 2022 abbiano beneficiato del comportamento dei cittadini svizzeri orientato verso villeggiatura domestica per un residuo timore nei confronti della pandemia. Appare quindi evidente che il declino che ha condotto la Sagl al fallimento sia iniziato successivamente alle dimissioni del sottoscritto quale gerente e non è assolutamente motivabile da supposte sofferenze pregresse. […] Si ribadisce che il sig. __________ avrebbe potuto saldare, alla data di nomina quale gerente, la massa debitoria nei confronti della Cassa […] e, se non l’ha fatto, i motivi non possono essere ricercati nella sofferenza finanziaria della Sagl.”
TERZ 2 ha inoltre prodotto lo scritto del 16 luglio 2021 inviato al socio __________ (XII 2 sottolineature del redattore):
" […] come comunicato […], ho provveduto a caricare sul portale […] della Banca […] il pagamento degli arretrati AVS per un totale di 51.794.75 chf così come da estratto del 6 luglio 2021. Il pagamento verrà effettuato il 28 luglio. Il conto corrente ha provviste sufficienti (saldo di oggi 91.000.00 chf ma tutti gli incassi di giugno devono ancora giungere) per evadere tale impegno. Il saldo __________ è a zero quindi nulla è dovuto. Ci sono 38.600 chf di IVA da pagare entro il 28 luglio poiché l’AFC scrive che non è stato ancora inoltrato il rendiconto del 2° semestre 2020 e quindi la determinazione è forfetaria. […] non so come tu sia rimasto d’accordo con la fiduciaria. Anche in questo caso, le provviste sono disponibili. Qui è comunque possibile chiedere una dilazione. Tutti i pagamenti che mi ha inviato __________ sono stati effettuati. La Fiduciaria […] sollecita […] alcune informazioni per la verifica AVS di settembre: suggerisco di stare sul pezzo. Infine ho provveduto […] oggi […] ad inviare all’ufficio di registro di commercio […] tutti i formulari per il trasferimento delle quote della __________ alla __________ […]. Ho inviato sia a Banca __________ che a __________ i contatti del Sig. __________ affinché si completi il passaggio.”
Di tutta evidenza, non vi è alcun elemento a sostegno della tesi dell’insorgente secondo cui la società, al momento dell’assunzione della funzione di gerente da parte di †__________ si trovasse in uno stato di eccedenza di debiti ex art. 725b CO. Inoltre, la comunicazione in parola evidenzia – nuovamente (cfr. supra consid. 2.8.1.) – come nonostante la malattia diagnosticatagli il 6 luglio 2020, †__________ era coinvolto in operazioni societarie.
2.8.3. Per quanto concerne la censura afferente alla durata della carica di gerente di †__________ (“dal 13 luglio 2021 al 02.01.2022”), vale quanto segue.
Secondo la giurisprudenza, l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio d’amministrazione, indipendentemente dalla data d’iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).
Per liberare dalla responsabilità ex art. 52 LAVS l’amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall’assunzione della carica, deve essere adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 4b). Non può in ogni caso essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
In concreto †__________ ha rivestito la carica di gerente dal 13 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. in fine), allorquando la società era già stata oggetto di sistematiche diffide (da novembre 2020) e procedure esecutive (da gennaio 2021) (cfr. supra consid. 1.2.).
Ne consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza, la brevità della carica non assurge in concreto a motivo di giustificazione.
2.8.4. La ricorrente sostiene che a †__________ non può essere rimproverato un agire negligente, giacché la società presentava “ad inizio 2020 un totale dovuto a titolo di contributi paritetici pari a CHF 121'342.40 per gli anni precedenti e quindi in nessun modo imputabili ad una eventuale grave negligenza”, adducendo altresì come il fatto che “nel corso dell’anno 2021 sono stati effettuati pagamenti alla Cassa per CHF 57'347.45” assurga a circostanza esimente.
A torto.
Come accennato (cfr. supra consid. 2.7.), la giurisprudenza ha sancito che chi entra nella gerenza di una Sagl può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, poiché se al momento di assumere il mandato di gerente, non gli viene data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva egli non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.
In casu, la ricorrente non ha neppure allegato che al momento di assumere la funzione di gerente a †__________ fosse stata preclusa la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, posto che per ottenere informazioni in tal senso egli avrebbe dovuto semplicemente rivolgersi alla Cassa.
Pertanto, egli risponde anche per i contributi paritetici arretrati relativi ai periodi precedenti alla sua gerenza.
Quanto all’asserito versamento di fr 57'347.45 nel corso del 2021, tale (non meglio sostanziata) circostanza nulla muta, giacché il pagamento parziale degli oneri sociali non assurge a valido motivo di discolpa o di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004; STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009, 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.7.3., 31.2023.21 dell’8 luglio 2024 consid. 2.7.4.).
In effetti, oltre al fatto che quanto asserito dalla ricorrente configura una mera allegazione di parte, va sottolineato che l’assunzione della funzione di gerente della Sagl comportava il rischio che gli asseriti profusi sforzi atti a saldare lo scoperto contributivo sarebbero risultati vani, con la conseguente responsabilità sussidiaria ex art. 52 LAVS. Tale circostanza era nota al gerente, già coinvolto in (almeno) una “procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nel corso del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015 della __________”, come incontestatamente asserito dalla Cassa (III, pag. 5; doc. 9).
2.8.5. La ricorrente sostiene che †__________ non avesse voce in capitolo circa i contributi paritetici, giacché la società era amministrata “da altre persone dalle quali aveva ricevuto varie rassicurazioni”.
Ora, anche se per ipotesi di lavoro si prendesse per fedefacente quanto asserito dalla ricorrente, ossia che il gerente abbia ricevuto delle rassicurazioni da imprecisate “altre persone” beneficiarie di una delega gestionale e con l’obbligo di versare i contributi paritetici, tali asserzioni, anziché soccorrerla, ne pregiudicano in modo determinante la posizione. Infatti, in applicazione della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.6. e 2.7.), quale gerente di una Sagl †__________ doveva esercitare l’alta vigilanza sulle persone a cui era affidata la gestione, informandosi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed assicurandosi che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa. Il gerente non può quindi liberarsi dalla sua responsabilità sostenendo che imprecisati terzi si occupavano della gestione o che non avrebbe mai partecipato alla stessa o ancora adducendo di aver rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si fosse fidato delle rassicurazioni di terzi a cui aveva delegato la gestione, poiché tale agire configura già di per sé un comportamento gravemente negligente (pro multis STCA 31.2023.18 del 22 aprile 2024 consid. 2.7.2., 31.2023.12 del 14 dicembre 2023 consid. 2.8.2. e 31.2020.18 del 21 dicembre 2020 consid. 2.7.).
Pertanto, la censura della ricorrente risulta inconferente.
2.9. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.8-2.8.5.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
2.10. La ricorrente ha chiesto l’assunzione la “Edizione documenti da ” al fine di dimostrare l’asserita inabilità lavorativa completa dal 6 luglio 2020 di † (cfr. supra consid. 1.4.).
Va ricordato che per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).
Nel caso in esame e per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.8.1. e 2.8.2. in fine), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente vertenza e quindi non è necessario dare seguito alla suddetta richiesta di assunzione di prove.
2.11. Visto tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che †__________, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza doveva assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1. Confermata la responsabilità del defunto gerente, RI 1 – quale erede che non ha rinunciato alla successione dell’organo – va confermata debitrice per i contributi paritetici insoluti per il periodo 1. gennaio 2020-30 novembre 2021 per complessivi fr. 177'668.10, ragione per cui il ricorso va respinto e la decisione su opposizione confermata.
2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti