Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2023.7
Entscheidungsdatum
03.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2023.7

FS

Lugano 3 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza di revisione del 30 maggio 2023 di

RI 1

in relazione alla sentenza emessa il 22 dicembre 2014 da questo Tribunale (inc. 31.2014.7) nella causa da lui promossa con ricorso del 15 settembre 2014

contro

la decisione su opposizione del 22 luglio 2014 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 28 marzo 2014 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, ordinandogli il risarcimento dell’importo di fr. 221'117,45 per contributi paritetici non pagati dalla FA 1 per gli anni 2011 e 2012, quest’ultimo fino al mese di novembre, come pure per riprese salariali dal 2009 al 2011.

1.2. In parziale accoglimento dell’opposizione interposta da RI 1, con decisione su opposizione 22 luglio 2014, la Cassa ha modificato l’ammontare del danno riducendolo a fr. 188'204,50.

1.3. Il 15 settembre 2014 RI 1, per il tramite dell’avv. __________, ha interposto ricorso contro la succitata decisione su opposizione, postulandone l’annullamento, sulla scorta delle seguenti censure. Egli ha innanzitutto contestato la sua responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo in particolare come la società fosse di fatto gestita da __________, mentre egli fosse divenuto socio e gerente della società nel luglio 2010 unicamente a titolo fiduciario, chiedendone la chiamata in causa. Ha inoltre contestato l’ammontare del danno sostenendo di non poter essere chiamato a rispondere dei contributi dovuti e scaduti prima dell’inizio del suo mandato quale socio gerente, momento in cui la società era già indebitata ed insolvibile. Ha poi censurato l’operato dell’Ufficio fallimenti sostenendo che se questo avesse agito correttamente, la Cassa avrebbe potuto recuperare il suo credito insinuato. Ha quindi rimproverato all’amministrazione di non aver anticipato le spese per la liquidazione del fallimento, ciò che le avrebbe permesso di recuperare quanto a lei spettante. Ha evidenziato di essersi adoperato presso l’amministrazione per ottenere una rateizzazione dei contributi. Ha infine rilevato come il vero responsabile dei mancati pagamenti fosse __________, il quale concordava i salari per i dipendenti, gestiva i cantieri e, di fatto, ha portato la società al fallimento.

1.4. Con decisione 31.2014.7 del 22 dicembre 2014, questo Tribunale ha respinto le censure sollevate dal ricorrente, confermando la decisione della Cassa. In particolare e per quanto qui d’interesse, ha osservato che:

" 2.7.

Nella fattispecie in esame, come visto (cfr. consid. 1.1), il ricorrente è stato socio gerente con diritto di firma individuale della DT 1 dal 12 luglio 2010 sino al fallimento della stessa. Egli sostiene di aver accettato tale carica a titolo fiduciario (cfr. i relativi mandati fiduciari in doc. H e I), rilevando che __________, in qualità di responsabile tecnico, aveva tra i suoi compiti quello di tenere i rapporti di lavoro con i dipendenti, in pratica "… doveva allestire i rapporti delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti sui cantieri, per poi comunicarli al gerente, signor RI 1, che inseriva nel suo programma contabile le ore così comunicate, per allestire i conteggi paga ed effettuare il pagamento dei salari e il relativo conteggio a pagamento dei contributi sociali. Nei contratti di mandato di cui ai doc. G, H e I, il fiduciante, signor __________, ha affidato al fiduciario le somme di denaro affinché quest'ultimo provvedesse alla sottoscrizione in nome proprio ma per ordine e conto del fiduciante delle quote sociali della FA 1, ." (doc. I).

Quanto asserito non è sufficiente per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Conformemente la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177-178; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10 giugno 2002 e 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002).

Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, opag. cit., RSA 1991, pag. 165).

Alla luce delle considerazioni che precedono, nella fattispecie in esame il ricorrente aveva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. L’insorgente non poteva, nella veste di socio gerente della FA 1, oltretutto al beneficio del diritto di firma individuale, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Non solo, dagli atti risulta che i precetti esecutivi inviati dalla Cassa relativi agli scoperti venivano notificati al ricorrente, il quale sistematicamente interponeva opposizione (doc. 4-10), motivo per cui egli era ben cosciente del debito contributivo. Il fatto che il 24 aprile 2012 abbia chiesto una rateizzazione del debito (doc. O) non può assurgere a motivo di giustificazione. Tant’è che tale richiesta è stata respinta dalla Cassa proprio a causa dei precetti esecutivi inviati per l’incasso dei contributi scoperti (doc. 16).

(…).

2.10.

Il ricorrente ha chiesto la chiamata in causa di __________.

Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, op. cit., pag. 191 n. 528; DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, opag. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

Secondo la giurisprudenza citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non sono chiamati in causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente sono chiamati in causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro opposizione è stata respinta dall’amministrazione.

In concreto, dagli accertamenti svolti da questa Corte è risultato che __________ non è stato destinatario di una decisione di risarcimento (VI), motivo per cui la domanda di chiamata in causa non può essere accolta.

In sede di risposta di causa, confermata con scritto 21 novembre 2014 (XII), la Cassa ha tuttavia fatto sapere che si riserva, espletati i necessari accertamenti, di procedere nei confronti di __________ considerandolo quale organo di fatto della società. In questo senso, la documentazione prodotta dal ricorrente con scritto 10 novembre 2014 (IX) potrà essere utile per l’amministrazione.”

1.5. Con ricorso al Tribunale federale 2 febbraio 2015 RI 1, sempre per il tramite del proprio patrocinatore, ha avversato la summenzionata decisione, contestando la valutazione in merito al ruolo di __________, il quale nella veste di unico socio e gerente di fatto, sarebbe l’unico responsabile per i mancati versamenti, chiedendone la chiamata in causa, dopo rinvio all’autorità inferiore, al fine di accertarne la responsabilità.

Con sentenza 9C_83/2015 del 20 aprile 2015, l’Alta Corte ha respinto il gravame osservando in particolare che:

" 4.2. Nella sua memoria ricorsuale l'interessato non contesta esplicitamente che le condizioni dell'art. 52 LAVS siano adempite. In particolare non fa valere alcun motivo di giustificazione o di discolpa per cui possa declinare la sua responsabilità. Il gravame è basato sull'assunto secondo il quale __________ sarebbe stato il solo responsabile per i mancati versamenti dei contributi sociali a carico della FA 1. Chiamando in causa __________, il Tribunale cantonale avrebbe potuto accertare la totale estraneità del ricorrente nella gestione della società. Per questo motivo l'insorgente chiede (implicitamente) di annullare il giudizio impugnato e di rinviare la causa al tribunale di prime cure affinché possa denunciare la lite a __________ e rendere una nuova decisione.

5.1. Anche se applica il diritto d'ufficio, il Tribunale federale, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge, si confronta di regola solo con le censure sollevate nel ricorso (cfr. consid. 1 di cui sopra). Il Tribunale federale si limiterà pertanto a esaminare solamente se la responsabilità di RI 1 è in qualche modo da mettere in relazione con il ruolo svolto da __________ come preteso dal ricorrente.

5.2. La responsabilità del datore di lavoro si estende a titolo sussidiario a tutte le persone che si occupano della gestione della società (art. 52 cpv. 2 LAVS). Questo è il caso quando, come nella fattispecie, il datore di lavoro è divenuto insolvente e non può fare fronte ai propri obblighi (DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528 con i riferimenti). La responsabilità delle persone menzionate al cpv. 2 dell'art. 52 LAVS è solidale (per il periodo anteriore al 1° gennaio 2012 cfr. DTF 134 V 306 consid. 3.1 pag. 308 e DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87). Questo significa che ogni persona che rientra nel campo di applicazione dell'art. 52 cpv. 2 LAVS è singolarmente responsabile dell'adempimento degli obblighi del datore di lavoro.

5.3. Alla luce di quanto precede risulta che RI 1 non può discolparsi ed eludere la propria responsabilità affermando che un altro membro della società doveva essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi sociali. Del resto la giurisprudenza federale ha precisato che una cassa di compensazione è libera di scegliere se promuovere un'azione contro una sola persona o più persone nel caso di un concorso di responsabilità. Se una cassa sceglie di inoltrare un'azione in responsabilità contro una sola persona, quest'ultima non può opporsi alla richiesta chiamando in causa un terzo, visto che comunque è responsabile solidalmente del danno (DTF 119 V 86 consid. 5b p. 87), a condizione che, come nel caso concreto, tutti i presupposti siano realizzati. I rapporti interni tra i singoli debitori solidali esulano peraltro dalla competenza del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 112 V 261 consid. 2c pag. 15, sentenza 9C_127/2012 del 22 agosto 2012 consid. 4).

Nella misura in cui RI 1 cerca di discolparsi dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS chiamando in causa __________, la tesi ricorsuale si rivela infondata. Non avendo il ricorrente dimostrato l'esistenza di altri argomenti volti a dimostrare che le condizioni dell'art. 52 LAVS non fossero adempiute, il ricorso non può che essere respinto.”

1.6. Il 30 maggio 2023 RI 1 ha presentato a questo Tribunale un’istanza di revisione della sentenza 31.2014.7 del 22 dicembre 2014 (cfr. supra consid. 1.4), chiedendone l’accoglimento e, di conseguenza, di essere liberato dalla responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici non soluti da FA 1.

A sostegno delle sue pretese ha addotto di essere riuscito, dopo un lungo periodo di malattia, a recuperare nell’incarto dell’UF il contratto di mandato fiduciario 26 giugno 2010, da lui stipulato in qualità di mandatario con __________ in veste di mandante e da cui si evincerebbe la sua assenza di responsabilità. In particolare egli si avvale della seguente ripartizione delle competenze e responsabilità in seno alla FA 1 che emerge da tale stipula:

" C) Compiti – competente e responsabilità di __________, mandante

assunzione del personale

autorizzazione e pianificazione dei pagamenti

  • stesura e firma dei contratti di appalto

richieste di acconto ai clienti

liquidazione parziale e finale dei lavori

gestione degli acquisti

a) materiali per le opere da realizzare

b) impianti e macchinari

c) acquisti e attrezzature

D) Compiti – cometenze e responsabilità del mandatario RI 1

  • esegue i lavori secondo le istruzioni e/o direttive del mandante

provvede ad eseguire i pagamenti autorizzati dal mandante

provvede ad allestire i conteggi trimestrali ed annuali

Tutto quant’altro richiesto dalla legge federale e cantonale e comunque sempre con l’autorizzazione dal mandante, ossia di __________.

art. 01 – L’incarico del Mandatario sarà svolto in forma fiduciaria per ordine e conto del mandante il quale rimane sempre ed incondizionatamente responsabile della gestione della FA 1

art. 02 – Il mandatario si impegna ad esercitare le sue funzioni ed il mandato esclusivamente in base alle istruzioni e direttive del Mandante.

art. 03 – Senza tuttavia esservi obbligato, il Mandatario ha la facoltà di agire “motu proprio” e senza attendere istruzioni quando ritiene che l’interesse della suddetta ditta, rispettivamente del Mandante, esige un agire immediato.

(…)

art. 07 - La contabilità e la stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle autorità svizzere saranno curate da parte del Mandatario. (…)

art. 08 – Qualora il Mandante chiedesse al Mandatario di rassegnare le dimissioni, dovrà nel contempo regolare puntualmente ogni pendenza aperta.

Art. 11 La legge cantonale LEPIC è parte essenziale ed integrante del presente mandato e per maggiore chiarezza viene allegata al contratto di mandato fiduciario.” (doc. B)

A quest’ultimo proposito RI 1 evidenzia come, ai sensi dell’art. 6 LEPIC, è fatto obbligo all’impresa, rispettivamente al suo titolare, fra le altre cose “di essere adempiente in ordine al pagamento dei contributi all’AVS/AI/IPG, all’AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove” (lett. e) e “di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenuto d’imposta alla fonte e di fornirne le prove” (lett. f).

Ha inoltre prodotto - senza osservare nulla al proposito - la lettera 10 luglio 2012 ai sensi della quale FA 1 ha disdetto il suo rapporto di lavoro a far tempo dal 30 settembre 2012, a causa “della delicata situazione economica e finanziaria della ditta” (doc. D).

Con la risposta di causa, la Cassa ha evidenziato come le circostanze addotte da RI 1 a sostegno dell’istanza di revisione non siano nuove ma che l’istante disponesse delle medesime conoscenze già nell’ambito della procedura davanti a questo Tribunale quanto in quella successiva, dinanzi alla Corte federale tanto che quest’ultima autorità già si sarebbe esaurientemente pronunciata sulle stesse. Pertanto ritiene che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile in quanto il termine di 90 giorni di cui all’art. 25 cpv. 1 Lptca sarebbe ampiamente scaduto. Ad ogni modo osserva che il contratto di mandato fiduciario prodotto dall’istante non può essere considerato un nuovo fatto/mezzo di prova, ritenuto che, quando si è opposto alla decisione risarcitoria del 28 marzo 2014, egli ne era perfettamente a conoscenza, in quanto cofirmatario dello stesso. Rileva inoltre come nei tre contratti di mandato fiduciario, tutti successivi a quello qui in esame, prodotti prima dinanzi al TCA, nell’ambito della causa 31.2014.7 e poi dinanzi alla Pretura di __________ per opporsi all’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata dalla Cassa, non venga indicato nulla in merito alla ripartizione di compiti e responsabilità fra mandante e mandatario, ma risulta unicamente che “(…) il fiduciario (RI 1, ndr) ha la prerogativa di nomina eventuali direttori, assume e gestisce il personale, gestione economica e finanziaria della società rispettando e facendo rispettare i dettami legali giusta gli artt. 772 e segg. del CO”. Nemmeno nell’ambito di tali procedure egli aveva mai accennato all’esistenza del contratto 26 giugno 2010, sulla cui autenticità la Cassa formula delle riserve. Ad ogni modo la stessa rileva come le circostanze addotte dall’istante non avrebbero possibilità di modificare la sentenza di questo Tribunale non essendo atte, per costante giurisprudenza, a liberarlo dalla sua responsabilità ex art 52 LAVS.

Con le osservazioni l’istante ha sollevato una serie di contestazioni già presentate davanti a questo Tribunale nell’ambito della procedura di cui alla sentenza 31.2014.7. In particolare ha riproposto la censura secondo cui, se la Cassa avesse agito correttamente, avrebbe potuto recuperare il credito insinuato senza subire alcun danno. Sostiene inoltre come, giusta “l’art. 24 LPGA”, “La procedura avviata dalla Cassa CO 1 di cui al Doc. A conclusasi in data 22.12.2014 risulta perenta”. Rileva quindi come responsabili ai sensi della LEPIC sarebbero stati dapprima l’arch. __________ ed in seguito, fino al fallimento della società, l’arch. __________. Ribadisce quindi in sostanza quanto già evidenziato con l’istanza in merito alla ripartizione delle competenze in seno ad FA 1, contestando poi aneddoticamente di aver mancato ai suoi obblighi di vigilanza sulla gestione aziendale.

La Cassa ha osservato come gli argomenti e documenti ulteriormente addotti dall’istante risultino ininfluenti, riconfermandosi in quanto esposto nella risposta di causa.

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L’art. 61 lett. i LPGA impone ai Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)

L’art. 24 della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

I termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).

2.3. Secondo un principio generale, la domanda di revisione nel merito di una sentenza deve essere presentata all’autorità che per ultima ha statuito nel merito della causa (DTF 134 III 45 consid. 2.2; DTF 118 Ia 366 consid. 2 con riferimenti; STF 2C_810/2009 consid. 3.1).

Per quanto concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, inoltrato dal ricorrente il 2 febbraio 2015, occorre evidenziare come lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), la cui ammissione o respingimento sulla base dei fatti accertati nella decisione impugnata ha quale conseguenza che il giudizio del Tribunale federale si sostituisce alla pronunzia cantonale. In questo caso, la domanda di revisione deve essere formata davanti al Tribunale federale la cui sentenza costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61 LTF), passibile di revisione per i motivi indicati agli artt. 121 e 123 LTF (Yves Dondallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4645 p. 1671; Nicolas von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 13 ad art. 123 LTF). Per contro, la domanda di revisione dev’essere presentata all’autorità precedente nel caso in cui il ricorso in materia di diritto pubblico è dichiarato irricevibile o quando il motivo della domanda di revisione verte su un aspetto che non era più litigioso nella procedura dinanzi al Tribunale federale (STF 2F_2/2009 del 23 settembre 2009, consid. 2.2 e 2.3; STF 2C_810/2009 del 26 maggio 2010, consid. 3.1.2).

Nel caso di specie, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato contro il giudizio 31.2014.7 del 22 dicembre 2014 di questo Tribunale, è stato respinto con sentenza 20 aprile 2015 del Tribunale federale. Quest’ultimo si è quindi pronunciato nel merito.

Quanto al motivo posto a sostegno dell’istanza di revisione 30 maggio 2023, RI 1 ha addotto di essersi procurato presso l’UF, dopo lunga malattia, il contratto di mandato 26 giugno 2010, del quale egli è cofirmatario insieme a __________ e che prevede la ripartizione delle competenze e delle responsabilità fra i due stipulanti in seno ad FA 1 (cfr. supra consid. 1.6). Egli si avvale di tale mezzo di prova per liberarsi della responsabilità ex art. 52 LAVS, fondandosi sul ruolo svolto nella società da __________. Per quanto è dato di capire, l’istante sembrerebbe inoltre dedurre dal rinvio contenuto nello stesso contratto alla LEPIC, in particolare all’art. 6 lett. e) il quale disciplina l’obbligo di essere adempiente al pagamento dei contributi paritetici fatto all’impresa, rispettivamente al suo titolare ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, che egli ha indicato ritenere essere l’arch. __________, rispettivamente l’arch. __________ (cfr. supra consid. 1.6), la responsabilità di questi ultimi e la sua conseguente liberazione al pagamento dei contributi non soluti da FA 1.

Ora, come accennato (cfr. supra consid. 1.5), dinanzi all’Alta Corte, oggetto del contendere era la questione a sapere se, e in quale misura, RI 1 dovesse rispondere ai sensi dell’art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno derivante dal mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita FA 1 (STF 9C_83/2015 del 20 aprile 2015, consid. 2). Questione che la Massima istanza ha poi esaminato, con riferimento proprio all’esame della responsabilità del qui istante in relazione al ruolo svolto da __________ (STF 9C_83/2015 del 20 aprile 2015, consid. 5, cfr. supra consid. 1.5).

Pertanto, considerato come l’oggetto della revisione sia sempre la questione a sapere se, e in quale misura, l’istante sia tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 52 LAVS nei confronti della Cassa, pur osservando come l’Alta Corte nel suo giudizio non si sia confrontata con la responsabilità di RI 1 in relazione alla pretesa responsabilità ai sensi della LAPIC dell’arch. __________ e dell’arch. __________, l’istanza di revisione non poteva che essere presentata al Tribunale federale (a proposito dell’impraticabilità di dividere il procedimento in tali circostanze cfr. la STF 4F_8/2010 del 18 aprile 2011, consid. 1.2).

Ne consegue che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile.

Per quanto attiene al timbro di crescita in giudicato recante la data del 1° febbraio 2022 di cui è munita la sentenza 31.2014.7 del 22 dicembre 2014, prodotta dall’istante sub doc. A con l’istanza di revisione, questo Tribunale osserva come la decisione in oggetto non era in realtà mai cresciuta in giudicato, essendo stata impugnata al Tribunale federale ciò che, peraltro, indipendentemente dalla questione a sapere se si sia trattato effettivamente di una svista di questa Corte, non poteva di certo sfuggire ad RI 1 il quale ha esso medesimo presentato ricorso il 2 febbraio 2015 alla Massima istanza.

2.4. In una STFA K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha ricordato che “(…) l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V 406; VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) (…)”.

Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente esso deriva, oltre che dal menzionato principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, valido anche dopo l’entrata in vigore della LPGA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, n. 15 ad art. 30) anche dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 2 e 48 cpv. 3 LTF) e cantonali (art. 6 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

2.5. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale ha precisato che il diritto federale non impone l’applicazione di spese giudiziarie nei processi che non riguardano prestazioni (come nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), ma la questione è lasciata al diritto cantonale.

Nel caso di specie, l’art. 24 cpv. 4 Lptca prevede l’imposizione di una tassa di giustizia soltanto “quando è dovuta” facendola pertanto dipendere da un’altra base legale federale o cantonale che obblighi in modo perentorio al pagamento (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3).

Nella fattispecie né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedono l’applicazione di spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza di revisione 30 maggio 2023 è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi per competenza al Tribunale federale, Lucerna.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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