Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2023.5
Entscheidungsdatum
16.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2023.5

FS

Lugano 16 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 febbraio 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 è iscritta a registro di commercio dal 11 luglio 2019 (cfr. estratto RC agli atti).

RI 1 ha ricoperto la carica di gerente della società con firma individuale dal 28 luglio 2020 al 15 giugno 2021 (dimissioni effettive il 25 aprile 2021) (date di pubblicazione nel FUSC).

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

A partire dal mese di febbraio 2020, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società al pagamento dei contributi e, a partire dal mese di agosto 2020, precettarla (docc. 4 e 5).

In data 16 febbraio 2022, l’Ufficio di esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza di beni (ACB) per contributi paritetici insoluti relativi al primo trimestre del 2021, per fr. 3'811.80 (cfr. ACB agli atti).

Con decreti 25 febbraio 2022 e 1° aprile 2022 della Pretura del Distretto di __________, sono state dichiarate l’apertura del fallimento rispettivamente la sua sospensione per mancanza di attivi giusta l’art. 230 LEF (FUSC 15 marzo 2022 e 13 maggio 2022).

In data 13 aprile 2022 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio credito di fr. 45'965.05 (poi portato a fr. 49'449.20 con l’ulteriore notifica del 20 luglio 2022 del credito di CHF 3'484.15 relativo al periodo di contribuzione 01.2022-12.2022) (cfr. lettere 13 aprile 2022 e 20 luglio 2022 agli atti).

Con lettera 9 maggio 2022, l’UF di __________ ha informato la Cassa della chiusura del fallimento per mancanza di attivi non avendo alcun creditore anticipato le spese (cfr. scritto 9 maggio 2022 agli atti).

1.3. Constatato di aver subito un danno, con decisione 16 dicembre 2022, confermata con decisione su opposizione 24 febbraio 2023, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 24'374.70 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla FA 1 per gli anni dal 2020 al 2021, quest’ultimo fino al mese di marzo (docc. 1 e 3).

1.4. Con il presente ricorso RI 1 impugna la decisione su opposizione postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento, con argomentazioni già esposte in sede di opposizione e di cui si dirà in appresso.

Solleva innanzitutto una serie di argomenti riguardanti i suoi trascorsi personali e professionali, i quali esulano dalla fattispecie oggetto della presente procedura.

Indica inoltre di aver ricoperto il ruolo di gerente in seno alla FA 1 come richiestogli dall’allora suo datore di lavoro __________ il quale, per quanto qui d’interesse, dopo averlo assunto presso la società __________, dove si occupava della ripartizione delle spese di riscaldamento per conto delle amministrazioni condominiali e dei proprietari immobiliari, lo aveva in seguito affiancato alla moglie __________ ed al figlio __________ nella gestione dello studio fiduciario __________ (oggi __________). Tale richiesta era determinata dal fatto che l’allora proprietario della FA 1 __________, essendo titolare di un permesso G, non poteva ricoprire tale carica di gerente.

Evidenzia poi di aver accettato di assumere la gerenza della menzionata società dopo aver firmato uno “scarico di responsabilità” ai termini del quale lo stesso __________ si è dichiarato “responsabile nei confronti della Cassa di compensazione AVS, Imposte alla fonte e IVA, nonché di altri debiti della società, in misura del 100% (cento percento)” (doc. A4).

Rileva quindi come la gestione, la tenuta dei conti e la corrispondenza fossero di esclusiva competenza di __________ e della moglie __________ per i quali all’epoca lavorava in seno all’omonimo studio fiduciario.

Sostiene inoltre che al momento in cui ha lasciato la gerenza della società a TERZ 1, quest’ultimo e __________, unitamente ad __________, si siano fatti carico di regolarizzare la situazione della società (per quanto è dato di capire nei confronti della Cassa).

Chiede infine che le pretese risarcitorie della Cassa siano fatte valere nei confronti dei “veri attori che hanno lucrato su questa vicenda”.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1, procedura sfociata in una decisione risarcitoria cresciuta in giudicato, e di __________, la cui opposizione è stata parzialmente accolta. Rileva tuttavia come la modifica del danno imputato a quest’ultimo non abbia influenza sulla presente vertenza in quanto riguarda un periodo contributivo successivo a qui in oggetto.

Quo alle censure del ricorrente, la Cassa ha rinviato a quanto illustrato nella decisione su opposizione.

1.6. Il 23 maggio 2023 il TCA ha chiamato in causa il signor TERZ 1, il quale è tuttavia rimasto silente.

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, come da giurisprudenza esposta, a seguito del fallimento della società, decretato il 25 febbraio 2022, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale organo della fallita dal 28 luglio 2020 al 15 giugno 2021 (dimissioni effettive il 25 aprile 2021), il risarcimento ex art. 52 LAVS per gli anni 2020 e 2021, quest’ultimo sino al mese di marzo in via solidale con i signori TERZ 1 e __________.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nella fattispecie in esame, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e alla decisione su opposizione i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2020 e ai mesi da gennaio a marzo 2021, per complessivi fr. 24’374.70 (docc. 1 e 4), importo rimasto per altro in questa sede incontestato.

Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.8, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

2.5. Il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Ne discende che, accettando il mandato di gerente, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. A lui incombeva l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero effettivamente versati. Come si è visto, una tale omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.

Le argomentazioni sollevate dall’insorgente non sono sufficienti per liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.

RI 1 non ha peraltro minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati. Egli si è limitato ad asserire come fossero __________ e sua moglie __________ ad occuparsi della gestione e della conduzione della società. Tali argomenti non sono di certo esimenti da colpa (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., Inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Come si è visto infatti, un amministratore e nel caso di una Sagl, un gestore, non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave (cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

2.6. Il ricorrente sostiene poi di aver accettato tale incarico dietro rassicurazione di __________ (cfr. supra consid. 1.4), allora suo datore di lavoro, “che ne avrebbe risposto lui in solido ed in prima persona qualora vi fossero stati problemi”. Produce inoltre una dichiarazione scritta di data 20 maggio 2020, sottoscritta da lui e da __________, con cui quest’ultimo, per quanto qui d’interesse si dichiara “responsabile nei confronti della Cassa di compensazione AVS, Imposte alla fonte e IVA, nonché di altri debiti della società in misura del 100% (cento percento)” (doc. A4). Nemmeno tali argomenti possono liberare l’insorgente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti come rettamente indicato dalla Cassa i rapporti interni, eventualmente di regresso tra i singoli responsabili, non la concernono ed esulano dalla procedura di risarcimento (STCA del 6 settembre 2021, inc. 31.2021.6 consid. 2.7.5 con riferimenti a STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003), sicché tali dichiarazioni liberatorie, così come la circostanza che al momento della sua uscita dalla società TERZ 1 e __________ si sarebbero fatti carico di regolarizzare la situazione nei confronti della Cassa, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio.

2.7. Il ricorrente ritiene inoltre che le pretese risarcitorie della Cassa dovrebbero essere rivolte verso “i veri attori che hanno lucrato con questa vicenda”, riferendosi presumibilmente ad __________ e sua moglie, ai quali parrebbe rimproverare di aver agito in qualità di organi di fatto della società esercitando un effettivo potere sulla stessa (cfr. supra consid. 1.4).

Occorre al riguardo ricordare che, secondo giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3).

Visto quanto sopra, le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

2.8.

2.8.1. L’insorgente non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8.2. Nella fattispecie in esame, non sono stati invocati validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

In particolare, quo ai motivi di giustificazione, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).

Per quanto attiene invece ai motivi di discolpa, come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.

Nel caso di specie infatti, la Cassa ha proceduto dal mese di febbraio 2020 con l’invio di diffide di pagamento e, dal mese di agosto 2020 è dovuta ricorrere sistematicamente alla via esecutiva (cfr. docc. 4 e 5).

Sia per il 2020 che per il primo trimestre del 2021, la società ha versato solo una minima parte dei contributi lasciando scoperto il resto, per un importo di fr. 24'374.70.

Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della succitata giurisprudenza, la negligenza grave deve essere confermata.

L’insorgente fa riferimento nel suo allegato ricorsuale ad asseriti diritti da lui non fatti valere al momento delle dimissioni dalla gerenza di FA 1, in ragione delle tensioni professionali dovute in particolare ad una vertenza che lo vedrebbe opposto ad __________ e alla moglie __________ per delle presunte spettanze economiche e vessazioni subite, vertenza, quest’ultima, che sembrerebbe però essere riferita a circostanze estranee alla fattispecie qui in oggetto. Ad ogni modo, per quanto è dato di capire e nella misura in cui vi è da ritenere che l’insorgente proponga al riguardo un argomento addotto a sua discolpa già in sede di opposizione ove aveva lamentato che “Per quel periodo ho ricevuto dalla FA 1 solo un rimborso spese di poche centinai [recte: centinaia] di CHF che a malapena coprivano le spese di carburante” e che con ciò intenda avvalersi del mancato pagamento dello stipendio per il lavoro effettuato per la FA 1, tale circostanza, peraltro non minimamente comprovata, nulla cambia nella sostanza la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, come a ragione evidenziato dalla Cassa, l’eventuale rinuncia ad uno stipendio per contenere i costi aziendali, benché volta a risanare la situazione della società non costituisce motivo di giustificazione e di discolpa allorquando, come nel presente caso, in virtù delle considerazioni che precedono, è stata appurata una responsabilità secondo l’art. 52 LAVS (sul punto cfr. STFA 29 febbraio 1992 nella causa V., J., W. e T. e STCA 31.2019.15 dell’11 febbraio 2020 consid. 2.10).

2.9. Inoltre è bene rilevare come la grave negligenza trovi ulteriore conferma nel fatto che la Cassa ha constatato una violazione grave dell’obbligo di comunicare i mutamenti della massa salariale previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, determinante per stabilire i contributi d’acconto.

Secondo la giurisprudenza, agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

In merito, nella pronunzia contestata la cassa ha rilevato “[…] una violazione grave dell’obbligo di comunicare, previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come conseguenza per la società di pagare acconti manifestamente inferiori al dovuto.

Infatti la società ha fatto in modo che per il 2020 non venissero versati acconti, mentre l’ammontare effettivo dei salari per tale ano è risultato essere di CHF 132'274.00. Per quanto attiene invece al primo trimestre 2021 la cassa ha fatturato l’acconto stabilito su una base di calcolo di CHF 22'500.00, a fronte di salari effettivi in tale periodo di CHF 52'698.00. Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il periodo gennaio-marzo 2021 è risultato essere del 134% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo dell’acconto.”

2.10. Per quanto attiene agli ulteriori argomenti addotti dall’insorgente relativi ai suoi trascorsi personali e professionali, gli stessi, come si è già detto in narrativa, esulano dalla fattispecie qui in oggetto e risultano pertanto irrilevanti ai fini del presente giudizio.

2.11. In conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente della società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di fr. 24'373.70 per i contributi partiteci dovuti dalla FA 1 nel 2020 e nei mesi da gennaio a marzo 2021.

Ne consegue che il ricorso va respinto.

2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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