Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2023.13
Entscheidungsdatum
30.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2023.13

FS

Lugano 30 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. LA FA 1 è iscritta nel registro di commercio dal 27 febbraio 2020 (cfr. estratto RC agli atti).

RI 1 ha ricoperto il ruolo di presidente della gerenza con firma individuale dal 28 giugno 2021 al 2 novembre 2021 (dimissioni effettive il 20 settembre 2021) (date di pubblicazione nel FUSC).

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

1.3. Il 17 novembre 2021 ed il 10 gennaio 2022, l’Ufficio esecuzioni di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza di beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per il periodo dal 1. luglio 2020 al 31 marzo 2021 (cfr. ACB agli atti dell’incarto della Cassa).

1.4. Con decisione 11 febbraio 2022 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. Con due separati decreti 20 aprile 2022 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento, rispettivamente la sua sospensione per mancanza di attivi (cfr. estratto RC agli atti).

Il 17 ottobre 2022, modificando la precedente notifica 21 giugno 2022, la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ (in seguito: UF) il proprio credito di fr. 10'594.80 per i contributi paritetici non soluti per gli anni 2020-2021 (cfr. lettera raccomandata 21 giugno 2021 agli atti dell’incarto della Cassa).

La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi (cfr. e-mail 7 luglio 2022 dell’UF agli atti dell’incarto della Cassa).

1.5. Constatato di aver subìto un danno, con decisione 17 marzo 2023, confermata con decisione su opposizione 17 agosto 2023, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 7'085.20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2020 e 2021, quest’ultimo sino al mese di giugno, in via solidale con TERZ 1.

1.6. Con il presente ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento. Rileva anzitutto come tutti i contributi paritetici oggetto della presente procedura si riferiscano a periodi antecedenti alla sua nomina quale presidente della gerenza. Evidenzia di aver assunto la carica con la riserva di poter entrare in possesso di tutta la documentazione attinente alla società, che tuttavia non gli sarebbe stata messa a disposizione né dal suo predecessore né dal socio unico, sostenendo di aver potuto unicamente appurare che il conto bancario della società era stato chiuso ed il saldo incamerato dal precedente presidente della gerenza. Osserva inoltre che al momento dalla sua entrata in carica la società era già totalmente oberata di debiti e che, dopo esserne venuto a conoscenza, appresa inoltre l’intenzione dell’unico socio di non voler ricapitalizzare la società - con la quale lo stesso socio aveva posto in essere un contratto di lavoro fittizio per ottenere un permesso G per stranieri -, egli abbia immediatamente dimissionato dal suo incarico. Sostiene quindi che, non avendo egli avuto la possibilità di dar seguito ai propri obblighi di organo societario, essendo stato impossibilitato di verificare la contabilità e l’indebitamento della società al momento della sua entrata in carica, il nesso di causalità verrebbe a cadere. Ritiene poi che la Cassa dovrebbe perseguire tutti gli organi responsabili e che, convenendo unicamente lui, commetterebbe un abuso.

1.7. Con la risposta di causa la Cassa si è riconfermata nelle motivazioni addotte nella decisione su opposizione, evidenziando di aver avviato una procedura di risarcimento anche nei confronti di TERZ 1.

1.8. Con decisione 30 agosto 2023 il vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di TERZ 1 il quale, tuttavia, è rimasto silente

1.9. Con scritto 5 settembre 2023 l’insorgente ha chiesto l’edizione dell’intero incarto dell’UF.

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

In concreto, come da giurisprudenza esposta sopra, a seguito degli ACB emessi il 17 novembre 2021 e il 10 giugno 2022 – che segnano l’insorgenza (e anche la conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società – e della successiva dichiarazione di fallimento della società, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale organo della fallita dal 28 giugno 2021 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. supra consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per gli anni 2020 e 2021, quest’ultimo fino al mese di giugno.

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nella fattispecie in esame, la Cassa ha debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni 2020 e 2021, quest’ultimo fino al mese di giugno, per complessivi fr. 7'085.20, importo rimasto peraltro in questa sede incontestato (cfr. conteggi allegati al doc. 1 dell’incarto della Cassa).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.7, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Va rilevato che il ricorrente, accettando il mandato di presidente della gerenza di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).

2.8. Secondo la giurisprudenza, incorrono inoltre in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.9. Il ricorrente ha evidenziato di aver ricoperto la carica di presidente della gerenza di FA 1 unicamente dal 28 giugno 2021 al 20 settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1), rilevando come tutti i contributi paritetici oggetto della presente procedura si riferiscano a periodo antecedenti alla sua nomina, momento in cui sostiene peraltro che la società fosse già “totalmente oberata di debiti”. A tal riguardo osserva inoltre che, al momento della sua entrata in carica il conto corrente bancario della società era pari a zero.

Egli ha poi evidenziato di aver assunto la carica di presidente della gerenza con la riserva di poter entrare in possesso della “documentazione attinente alla società”. Sostiene quindi di non aver potuto visionare tale documentazione e che, una volta a conoscenza della situazione debitoria della società così come dell’intenzione del socio di non voler procedere alla sua ricapitalizzazione, avrebbe immediatamente rassegnato le dimissioni.

L’insorgente sostiene che in siffatte circostanze il nesso di causalità verrebbe a cadere.

2.9.1. Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In una pronunzia del 2020 (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020) il Tribunale federale si è determinato sul ricorso di un ex presidente del CdA di una società fallita che, in sintesi, declinava ogni responsabilità per i contributi paritetici insoluti asserendo che al momento della sua elezione nel CdA la società presentava già una situazione di eccedenza di debiti e di insolvenza, circostanza dalla quale il ricorrente ne desumeva l’interruzione del nesso di causalità adeguata. L’Alta Corte, ripercorrendo la giurisprudenza topica, ha precisato quanto segue (sottolineature del redattore):

" Vi è insolvenza se un debitore non ha onorato da molto tempo i propri obblighi finanziari. In un simile caso un creditore non può più sperare di essere pagato […] Si deve ammettere una situazione d’insolvenza se vi sono attestati di carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato con cessione di beni. È riconosciuta un’insolvenza anche quando sono presenti elementi che dimostrano la continua inadempienza verso i propri obblighi finanziari, come la costante mancanza di fondi per far fronte alle proprie obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto termine, l’insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una difficoltà durevole […].

Un’eccedenza di debiti è invece data quando i debiti della società non sono più coperti né al valore di esercizio né al valore di alienazione (art. 725 cpv. 2 seconda frase CO). […] L’eccedenza di debiti configura un indizio dell’insolvenza della società.” (consid. 4.1. e 4.2.).”

Il ricorrente sostiene che al momento della sua nomina a presidente della gerenza, il conto corrente bancario della società presentava un saldo pari a zero e la società fosse già “totalmente oberata di debiti”, come si evincerebbe “dall’elenco delle esecuzioni pendenti”, limitandosi a tal riguardo a richiamare con scritto 5 settembre 2023 l’incarto dell’Ufficio fallimenti.

Da parte sua, la Cassa nella decisione impugnata ha osservato che “Per quanto riguarda […] un eventuale pregresso sovraindebitamento ex art. 725 cpv. 2 CO, gli accertamenti esperiti dalla Cassa con l’Autorità fiscale e l’Ufficio fallimenti non hanno permesso di reperire eventuali bilanci della società, rilevando peraltro che la stessa era stata iscritta a registro di commercio solo dalla fine di febbraio 2020”.

Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, pur tralasciando il fatto che sia l’UF che l’autorità fiscale hanno comunicato alla Cassa di non disporre di documentazione contabile di FA 1 (cfr. scambio corrispondenza elettronica di cui al doc. 6 dell’incarto della Cassa), spettava al ricorrente, rappresentato da un legale, produrre la documentazione contabile da lui ritenuta rilevante a sostegno della sua tesi, non potendosi limitare a richiamare l’incarto dell’UF.

Infatti, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini generici l’assunzione di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).

Non spetta in altre parole al giudice chiedere continuamente ulteriore documentazione, ma incombe semmai alla parte che intende provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano, nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3).

In concreto, in assenza della produzione di documentazione contabile a comprova della tesi del ricorrente, lo stato d’insolvenza al momento della sua nomina quale presidente della gerenza di FA 1 non può essere riconosciuto.

Peraltro dalla documentazione agli atti, segnatamente dall’elenco delle esecuzioni di cui si avvale il ricorrente, non si rilevano attestati di carenza di beni (cfr. supra consid. 2.2) o concordati di cessione dei beni al momento della nomina di RI 1 quale presidente della gerenza di FA 1.

In queste circostanze, il ricorrente deve rispondere anche dei contributi non versati relativi al periodo precedente la sua entrata in carica.

2.9.2. Come esposto al precedente considerando, il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da macchinazioni penalmente rilevanti di un altro organo della società in merito agli importi arretrati a favore della cassa di compensazione, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della cassa. Il Tribunale federale ritiene quest’evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475).

In concreto, il ricorrente non adduce – né del resto emergono dagli atti – elementi che permettano di concludere che il precedente gerente o terzi gli abbiano celato – eventualmente con atti di rilevanza penale – l’esistenza di oneri sociali arretrati e/o impeditogli di saldare tale debito verso la Cassa.

In siffatte circostanze quanto asserito dal ricorrente – ossia di non aver ricevuto la documentazione societaria necessaria per lo svolgimento del suo incarico, ciò che tuttavia è rimasto allo stadio di puro parlato, non avendo l’insorgente minimamente comprovato tale affermazione – non lo esime dalla sua responsabilità. Era infatti suo preciso dovere, prima di accettare la carica accertarsi della situazione finanziaria e soprattutto debitoria della società. Se realmente al momento di assumere il mandato l’insorgente non aveva avuto accesso alla documentazione, egli non avrebbe dovuto accettare l’incarico o, perlomeno, avrebbe dovuto esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (cfr. supra consid. 2.8).

2.9.3. L’insorgente asserisce che la Cassa deve perseguire, per il mancato versamento dei contributi, tutti gli organi responsabili commettendo, in caso contrario, un abuso.

Ora, tralasciando il fatto che la Cassa ha avviato una procedura di risarcimento anche nei confronti di TERZ 1 (cfr. supra consid. 1.7), a tal riguardo è sufficiente ricordare che, secondo giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3).

2.10. L’insorgente non fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.9.1-2.9.3), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

Quanto alla brevità della carica dell’insorgente, il quale rileva di aver dimissionato dal ruolo di presidente della gerenza di FA 1 una volta venuto a conoscenza della situazione debitoria della società e dell’intenzione del socio di non ricapitalizzare la stessa, si osserva quanto segue.

Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172). Nel caso in esame il ricorrente ha assunto la carica di presidente della gerenza il 16 giugno 2021, come si evince dal verbale assembleare agli atti e ha rassegnato le sue dimissioni il 20 settembre 2021 (cfr. lettera di dimissioni agli atti), restando quindi in carica per oltre tre mesi.

Secondo giurisprudenza per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Nel caso di specie, la brevità del periodo di carica del ricorrente non costituisce motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il fatto che al momento dell'entrata in carica quale presidente della gerenza, come si evince chiaramente dagli specchietti riassuntivi del debito contributivo (cfr. docc. 4 e 5 incarto della Cassa), la società era in mora con il pagamento dei contributi. Inoltre come rettamente osservato dalla Cassa al momento della sua nomina risultavano:

"

  • precettati gli acconti del 3° e 4° trimestre 2020 (mai saldati);

  • diffidata la fattura del 1° trimestre 2021 (precettata pochi giorni dopo la sua entrata in carica);

  • emessa e non ancora scaduta la fattura del 2° trimestre 2021”

2.11. In conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di presidente della gerenza della società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento fr. 7'085.20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2020 e 2021, quest’ultimo sino al mese di giugno.

Ne consegue che il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata, confermata.

2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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