Raccomandata
Incarto n. 31.2023.12+14-15
jv/gm
Lugano 14 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 11 agosto e 7 settembre 2023 di
contro
le decisioni su opposizione del 13 luglio 2023 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________) è stata iscritta a Registro di commercio il 17 giugno 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma individuale dal 5 ottobre 2021 al 3 febbraio 2023 (pubblicazioni FUSC 5 ottobre 2021 e del 3 febbraio 2023), pur avendo dimissionato effettivamente per il 19 gennaio 2023 (lettera di dimissioni del 19 gennaio 2023, inc. 31.2023.12, doc. 11).
RI 2 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma individuale dall’11 marzo al 20 agosto 2021 (pubblicazioni FUSC dell’11 marzo e del 20 agosto 2021), pur avendo dimissionato effettivamente per il 23 luglio 2021 (lettera di dimissioni del 23 luglio 2021, inc. 31.2023.14, doc. 8).
RI 3 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma individuale dal 16 aprile 2020 al 22 gennaio 2021 (pubblicazioni FUSC del 16 aprile 2020 e del 22 gennaio 2021), pur avendo dimissionato effettivamente per il 2 novembre 2020 (lettera di dimissioni del 26 agosto 2020 e lettera a Registro di commercio del 18 dicembre 2020, inc. 31.2023.15, doc. 7).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dall’agosto 2018 la Cassa ha dovuto diffidarla e da settembre 2019 precettarla (inc. 31.2023.12, doc. 10).
Il 20 luglio 2022 l’UE di __________ ha rilasciato alla Cassa due attestati di carenza beni per contributi paritetici insoluti relativi ai periodi da gennaio a dicembre 2020 e da aprile a giugno 2021, a cui hanno fatto seguito ulteriori attestati di carenza beni del 12 dicembre 2022, del 2 gennaio 2023, del 27 febbraio 2023 e del 6 aprile 2023 per contributi paritetici insoluti fino al 31 maggio 2022 (inc. 31.2023.12, sub doc. 11).
Con decisione del 9 agosto 2023 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento in via sommaria della società per medesima data (pubblicazione FUSC del 15 agosto 2023), sospendendo la procedura di fallimento per mancanza di attivi per l’8 agosto 2023 (pubblicazione FUSC del 24 novembre 2023).
1.3. Constatato di aver subito un danno per complessivi fr. 85'092.80, con tre decisioni 14 aprile 2023, confermate con decisioni su opposizione 13 luglio 2023, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS ad RI 1 di fr. 84'543.75 relativi al periodo gennaio 2020-dicembre 2022 (in via solidale con TERZ 1 per medesimo periodo ed importo, con RI 2 limitatamente a fr. 44'515.50 e con RI 3 limitatamente a fr. 6'359.65) a RI 2 di fr. 44'515.50 relativi al periodo gennaio 2020-giugno 2021 (in via solidale con RI 1 e TERZ 1 per medesimo periodo e importo e con RI 3 limitatamente a fr. 6'359.65) ed a RI 3 di fr. 6'359.65 relativi al periodo gennaio-settembre 2020 (in via solidale con RI 1, RI 2 e TERZ 1) (inc. 31.2023.12, docc. 1 e 5; inc. 31.2023.14, docc. 1 e 3; inc. 31.2023.15, docc. 1 e 3).
1.4. RI 1 ha interposto ricorso 11 agosto 2023 contro la decisione su opposizione (inc. 31.2023.12).
1.5. Con risposta di causa 22 agosto 2023 la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato, oltre che nei confronti di RI 2 e RI 3, analoga procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1 (presidente del CdA con diritto di firma individuale) e che la relativa decisione di risarcimento nei confronti di quest’ultimo è cresciuta in giudicato.
Nel merito, la Cassa ha postulato il parziale accoglimento del gravame di RI 1 con modifica dell’importo risarcitorio da fr. 84'543.75 a fr. 84'116 (inc. 31.2023.12, III).
1.6. Con scritto del 25 agosto 2023 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1, RI 2 e RI 3 (inc. 31.2023.12, V).
TERZ 1 è rimasto silente.
1.7. RI 2 e RI 3, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, hanno interposto ricorsi 7 settembre 2023 contro le rispettive decisioni su opposizione (inc. 31.2023.14 e 31.2023.15), ciò che ha reso caduca la loro chiamata in causa, le cause di cui agli incarti 31.2023.14 e 31.2023.15 essendo state congiunte con quella di cui all’inc. 31.2023.12 (cfr. infra consid. 1.9.).
1.8. Con risposte di causa 26 settembre 2023 la Cassa ha postulato la reiezione dei ricorsi, rinviando in sostanza a quanto illustrato nelle rispettive decisioni su opposizione, di cui ha chiesto la conferma (inc. 31.2023.14-15, III).
1.9. Il 29 settembre 2023 il Vicepresidente del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2023.12, 31.2023.14 e 31.2023.15, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli incarti e formulare eventuali osservazioni scritte (inc. 31.2023.12, VII; inc. 31.2023.14, V; inc. 31.2023.15, V).
I ricorrenti sono rimasti silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, RI 2 e RI 3 devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisioni contestate.
Nella misura in cui i ricorsi di RI 1, RI 2 e RI 3 sollevano le medesime censure, argomentazioni e/o questioni, essi saranno trattati insieme (cfr. infra consid. 2.6., 2.8.-2.8.2 e 2.9.). Le altre censure sollevate dalle singole impugnative saranno trattate separatamente (cfr. infra consid. 2.7.1. e 2.7.2.).
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 20 luglio 2022) di attestati di carenza beni (cfr. supra consid. 1.2.), come pure del fallimento (decretato per il 9 agosto 2023) della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ad RI 1, RI 2 e RI 3, quali organi formali dal 5 ottobre 2021 al 3 febbraio 2023, dall’11 marzo al 20 agosto 2021 e dal 16 aprile 2020 al 22 gennaio 2021 della fallita (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società per gli anni 2020-2022 (cfr. supra consid. 1.3.).
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.6. Accettando il mandato di membri del CdA con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) gli insorgenti hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.7. Ricorso 11 agosto 2023 di RI 1 (inc. 31.2023.12)
2.7.1. Il ricorrente contesta innanzitutto di dover rispondere per i contributi paritetici scaduti prima dell’assunzione della carica di membro del CdA della FA 1 (“La fase antecedente non mi riguarda dato che la responsabilità non era mia e la giurisprudenza rende sempre responsabili dalla data dell’assunzione del mandato”, 31.2023.12, I).
Ritiene inoltre che la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia da limitare a fr. 4'715.10, importo desunto sottraendo da fr. 14'058.55 (fattura rettificata per il periodo 1. gennaio-31 dicembre 2022, sub doc. 8) i pagamenti effettuati alla Cassa per il periodo gennaio 2020-dicembre 2022 (elenco dei pagamenti allegato dalla Cassa alla decisione su opposizione, doc. 5).
Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).
Tuttavia, il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Va precisato che seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).
In tema vedasi anche STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022 consid. 2.5., 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.8.1., 31.2022.3 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.
In concreto l’insorgente non ha mai sostenuto che al momento dell’assunzione della funzione di amministratore la FA 1 fosse già insolvente o indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili. E neppure la documentazione all’inserto permette di sostenere tale conclusione (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.; cfr. anche STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e 4.2.).
Ne consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza e dottrina, l’insorgente è responsabile anche per i contributi paritetici insoluti precedenti all’assunzione della funzione di amministratore della citata società.
Occorre ora verificare l’ammontare del credito risarcitorio.
Alla decisione di risarcimento la Cassa (inc. 31.2023.12, doc. 1) ha allegato i conteggi per gli anni 2020 (fr. 37'530), 2021 (fr. 32'527.35) e 2022 (fr. 14'486.30 in luogo di fr. 16'788.40, tenuto conto della responsabilità limitata di RI 1 a seguito delle dimissioni del 19 gennaio 2023, cfr. supra consid. 1.1.), per complessivi fr. fr. 84'543.75, indicando quindi la base legale, le aliquote, le singole poste ed i periodi contributivi considerati.
I conteggi dettagliati, allegati alla decisione su opposizione 13 luglio 2023, illustrano nel dettaglio l’evoluzione del credito contributivo per gli anni 2020-2022 (inc. 31.2023.12, docc. 6-8). In particolare, dal doc. 8 si desume che per il 2022 la Cassa, sulla scorta della fattura di chiusura, aveva limitato la responsabilità di RI 1 per i contributi paritetici insoluti relativi al 2022 a fr. 14'486.30. Tuttavia, dal medesimo documento si evince altresì che tale importo è stato successivamente modificato a seguito della “Fattura rettificata” del 25 luglio 2023 (I, allegato A15), riducendosi a fr. 14'058.55. Occorre dunque considerare tale differenza nella determinazione dell’ammontare del danno, riducendolo.
L’insorgente ritiene di dover rispondere per soli fr. 14'058.55, da cui vanno dedotti fr. 9'343.45 relativi ai pagamenti effettuati dalla società da gennaio 2020 a dicembre 2022 (elenco pagamenti per il periodo gennaio-dicembre 2022, inc. 31.2023.12, I, allegato A14; doc. 5, allegato).
A torto.
A tal proposito, questa Corte può far propria la presa di posizione della Cassa di cui alla risposta di causa: “Per quanto attiene all’ammontare del danno imputato si precisa che i pagamenti fatti di CHF 9'343.45 […] rappresentano un riassunto di quanto la società ha versato nel periodo indicato, rispettivamente sono già stati tutti considerati alla voce “Pagamenti membri (CCP)” nei conteggi allegati alla decisione risarcitoria del 14 aprile 2023. Ne consegue che gli stessi non possono essere dedotti una seconda volta” (III, p.to 5.).
Ne discende che, come rettamente rilevato dalla Cassa nelle more del ricorso (cfr. supra consid. 1.5.), l’importo di fr. 84'543.75 va ridotto a fr. 84'116, ossia della differenza tra fr. 14'486.30 (fattura di chiusura del 2022) e fr. 14'058.55 (saldo contributivo a seguito della fattura rettificata per il 2022), mentre le censure dell’insorgente risultano inconferenti.
Visto quanto precede, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare (ridotto, come esposto, nelle more della presente procedura) del danno (cfr. supra consid. 2.2.).
2.7.2. Il ricorrente nega ogni addebito in punto alla contestata grave negligenza, sostenendo che:
ha “stupidamente” assunto la carica di membro del CdA accogliendo l’invito del fidato amico, TERZ 1 (doc. 2);
la sua richiesta del 5 ottobre 2021 di ricevere la documentazione contabile della società non è stata evasa (“[…] in data 05.10.2021 ho chiesto i libri contabili […]. Ad oggi [19 aprile 2023, n.d.r.] […] non ho ancora in mano la situazione della ditta in quanto […] TERZ 1 e i vecchi amministratori non hanno mai ritirato la posta e abbiamo scoperto che vi erano pratiche come la vostra in fase avanzata.”) (doc. 2);
la società a cui era stata affidata la contabilità “mi aveva comunicato che lo scoperto di mia responsabilità per CO 1 era di circa 21000” (doc. 2);
siccome le dichiarazioni salariali del 2020 e 2021 non recano la sua firma, egli non è responsabile per esse ma solo per il 2022 (doc. 4);
“la ditta che si occupava delle […] dichiarazioni [salariali, n.d.r.] __________ non ha mai ricevuto nulla dei relativi documenti dal […] TERZ 1 titolare della ditta, la precedente fiduciaria [presumibilmente la __________ con sede a __________ e avente quale membro del CdA il corresponsabile RI 2, n.d.r.] non ha mai inoltrato tutta la documentazione nonostante le ripetute richieste” (doc. 4);
“i pagamenti effettuati dalla mia gerenza vedi allegato del 15 maggio 2023 […] conferma [che, n.d.r.] sotto la mia amministrazione i versamenti sono stati fatti di conseguenza non vi è negligenza e nemmeno una violazione della prescrizione dato che i conteggi richiesti più volte erano sempre errati.” (I).
Va innanzitutto rilevato che il motivo per il quale il ricorrente ha assunto la funzione di membro del CdA è irrilevante dal profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
Parimenti irrilevante è il fatto che le dichiarazioni salariali precedenti alla sua entrata nel CdA della FA 1 non fossero state firmate dal ricorrente: come già accertato (cfr. supra consid. 2.7.1.), in concreto l’insorgente deve rispondere anche per i contributi paritetici insoluti precedenti all’assunzione della carica di amministratore.
E neppure la circostanza secondo cui sotto la sua gestione la società avrebbe versato i contributi paritetici risulta pertinente, come rettamente osservato dalla Cassa: “[…] l’aver ridotto l’onere assicurativo mediante versamenti non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS, in caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo tempo […] cominci a rimborsare una parte anche importante del debito per far sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS (STCA del 13 settembre 2021, inc. 31.2021.10, consid. 2.7.3. e relativi riferimenti)” (inc. 31.2023.12, III, p.to 3.)
Per il resto, le circostanze addotte dal ricorrente, invece che esimerlo, ne suggellano la responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli ha infatti ammesso di aver assunto la funzione di membro del CdA senza avere un’idea precisa della situazione economica della società e che, successivamente, pur non avendo asseritamente ottenuto le informazioni pertinenti dalla società a cui era stata affidata la contabilità, rispettivamente da TERZ 1, è rimasto in carica dal 5 ottobre 2021 al 19 gennaio 2023 anziché dimissionare immediatamente (cfr. supra consid. 1.1.). Non si può inoltre ignorare il fatto che all’insorgente sarebbe bastato scrivere alla Cassa per ottenere informazioni dettagliate in punto ai contributi paritetici, ciò che non è avvenuto.
Conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5.), l’(in)agire dell’insorgente configura un comportamento gravemente negligente.
2.8. Ricorsi 7 settembre 2023 di RI 2 (inc. 31.2023.14) e RI 3 (inc. 31.2023.15)
2.8.1. RI 2 e RI 3 non hanno contestato la composizione o l’ammontare del danno di cui alle rispettive decisioni (su opposizione) e, esaminati i conteggi all’inserto (inc. 31.2023.12, docc. 6-8; inc. 31.2023.14, docc. 1, 6 e 7; inc. 31.2023.15, docc. 1 e 6), questa Corte ritiene che la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del credito risarcitorio (cfr. supra consid. 1.3.) fatto valere nei loro confronti.
2.8.2. Gli insorgenti sostengono di non essere responsabili per i contributi paritetici insoluti, adducendo che:
sono stati membri del CdA della FA 1 solo per pochi mesi, RI 2 avendo peraltro accettato l’incarico “per motivi di residenza” della società;
la società era interamente gestita da TERZ 1 in totale autonomia, i ricorrenti non avendo mai avuto a disposizione “le informazioni e men che meno degli incartamenti dettagliati” circa la situazione finanziaria della società e quindi non essendo mai stati in condizione di verificare la situazione della società;
alle richieste inviate dai ricorrenti, TERZ 1 ha sempre fornito risposte “vaghe ancorché rincuoranti”. Inoltre, “I lavori in essere venivano puntualmente seguiti. Addirittura si stavano perfezionando ulteriori contratti e la società andava a gonfie vele”, “l’unico fatto noto, a dire di […] TERZ 1, era che la società stava lavorando e che a breve sarebbe riuscita a pagare tutti gli scoperti.” A proposito dell’andamento della società, i ricorrenti sostengono che “Sicuramente cospicui importi devono essere confluiti nella società in seguito alle [loro, n.d.r.] dimissioni”.
sono venuti a conoscenza del mancato versamento dei contributi solo in un secondo momento, dimissionando proprio contestualmente al rilascio degli attestati di carenza beni per contributi paritetici insoluti;
se di negligenza si può parlare, essa è da considerare lieve, non grave;
“solo […] RI 1 deve essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi, come ultimo membro del CdA”;
“la maggior parte dei contributi rimasti insoluti sono riconducibili agli stipendi percepiti dal […] TERZ 1 medesimo”.
I ricorrenti riconoscono in ogni caso il loro dovere di alta vigilanza quali amministratori, il fatto che i nuovi amministratori rispondono anche per i contributi paritetici già scaduti al momento della loro entrata in carica e che avrebbero potuto chiedere ragguagli alla Cassa circa lo scoperto contributivo (inc. 31.2023.14-15, I).
Va innanzitutto ribadito che il motivo per cui una persona, in concreto RI 2, assume la carica di organo di una società è irrilevante (cfr. supra consid. 2.7.2.).
Inconferenti sono altresì le asserzioni, peraltro neppure sostanziate, secondo cui la società, successivamente alle dimissioni dei ricorrenti, disponesse di “cospicui importi” per tacitare l’onere contributivo e che quest’ultimo fosse riconducibile agli stipendi di TERZ 1, la responsabilità ex art. 52 LAVS non essendo in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause del fallimento (STCA 31.2022.23 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.1. con riferimenti).
Per quanto concerne la censura afferente alla durata della carica di amministratori assunta dai ricorrenti, vale quanto segue.
Secondo la giurisprudenza, l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio d’amministrazione, indipendentemente dalla data d’iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).
Per liberare dalla responsabilità ex art. 52 LAVS l’amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall’assunzione della carica, deve essere adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 4b). Non può in ogni caso essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
In concreto i ricorrenti hanno assunto la funzione di amministratori l’11 marzo 2021 (RI 2), rispettivamente il 16 aprile 2020 (RI 3) (cfr. supra consid. 1.1.).
Al momento dell’entrata in carica, la FA 1 era già stata oggetto di sistematiche diffide (2018) e procedure esecutive (2019) a motivo di contributi paritetici insoluti (cfr. supra consid. 1.2.).
Ne consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza, la brevità della carica dei ricorrenti non assurge a motivo di giustificazione.
Per quanto concerne le asserzioni secondo cui i ricorrenti non avevano mai avuto a disposizione “le informazioni e men che meno degli incartamenti dettagliati” circa la situazione finanziaria della società, anziché soccorrerli, ne pregiudicano in modo determinante la posizione, giacché RI 2 e RI 3 hanno così ammesso di aver assunto la funzione di amministratori della FA 1 senza aver preliminarmente verificato nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali, in spregio ai dettami giurisprudenziali topici (cfr. supra consid. 2.5.). A tal proposito e come ammesso dagli stessi ricorrenti, sarebbe stato sufficiente chiedere informazioni sullo scoperto contributivo direttamente alla Cassa, ciò che non è avvenuto.
Già per questo motivo l’(in)agire dei ricorrenti configura una condotta gravemente negligente ex art. 52 LAVS.
Neanche l’asserzione secondo cui TERZ 1 fornisse loro risposte “vaghe e rincuoranti” circa la tacitazione dei creditori può assurgere a circostanza esimente: anche se, per ipotesi di lavoro, si prendesse per fedefacente quanto da loro asserito, le rassicurazioni del presidente della società non li dispensavano comunque dall’esercitare l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione (cfr. supra consid. 2.6.). In punto ai contributi paritetici, lo si ribadisce, sarebbe stato sufficiente chiedere riscontro direttamente alla Cassa, ciò che non è avvenuto. Anche per questo motivo ai ricorrenti va rimproverata una condotta gravemente negligente.
Inoltre, confrontati con un asserito impedimento nello svolgimento della loro funzione di amministratori fin dal principio, anziché dimissionare immediatamente, come prevede la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.6. in fine), i ricorrenti sono rimasti nel CdA della società per diversi mesi (cfr. supra consid. 1.1.), ulteriore circostanza che delinea la loro condotta gravemente negligente.
Infine, la censura secondo cui la Cassa avrebbe dovuto procedere solo nei confronti di RI 1 quale “responsabile del mancato pagamento dei contributi, come ultimo membro del CdA” non ha pregio.
A questo proposito è sufficiente ricordare che la responsabilità ex art. 52 LAVS è di natura solidale e che la giurisprudenza prevede che se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3; STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3.).
2.9. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.7.1., 2.7.2., 2.8.1-2.8.2.), per nessuno dei ricorrenti si rilevano motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
2.10. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che i ricorrenti, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1. Confermata la responsabilità dei ricorrenti ex art. 52 LAVS, il ricorso di RI 1 va accolto parzialmente, il danno imputatogli per il periodo gennaio 2020-dicembre 2022 riducendosi dai fr. 84'543.75 richiesti con la contestata decisione a fr. 84'116 a seguito della fattura di rettifica (cfr. supra consid. 1.5. e 2.7.1.).
RI 2 va confermato debitore per i contributi paritetici insoluti per il periodo gennaio 2020-giugno 2021 (fr. 44'515.50) mentre RI 3 lo è per quelli del periodo gennaio-settembre 2021 (fr 6'359.65), ragione per cui i loro ricorsi vanno respinti e le rispettive decisioni su opposizione confermate.
2.11. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 13 luglio 2023 è modificata nel
senso che RI 1 è condannato a versare alla Cassa
CO 1 fr. 84'116.
Il ricorso di RI 2 (inc. 31.2023.14) è respinto.
Il ricorso di RI 3 (inc. 31.2023.15) è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti