Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2023.10
Entscheidungsdatum
27.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2023.10

jv/gm

Lugano 27 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è iscritta a Registro di commercio dall’11 luglio 2016 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale dal 14 luglio 2016 (pubblicazione FUSC del 14 luglio 2016) fino al fallimento della società decretato per l’8 settembre 2021 (pubblicazione FUSC del 13 settembre 2021).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

Al più tardi da marzo 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, da settembre 2019, precettarla (doc. 6).

Il 23 luglio 2021 l’UF di __________ ha rilasciato alla Cassa tre attestati di carenza beni (ACB) per contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal

  1. gennaio al 30 settembre 2020 (sub doc. 9).

Con decisioni 8 settembre e 29 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società, come accennato per l’8 settembre 2021 (pubblicazione FUSC del 13 settembre 2021) e la sospensione per mancanza di attivi della procedura di fallimento per il 29 ottobre 2021 (pubblicazione FUSC del 26 novembre 2021, sub doc. 9).

1.3. Constatato di aver subito un danno, con decisione 13 gennaio 2023 – notificata il 15 febbraio 2023 (scritti del 13 febbraio 2023 della Cassa, sub doc. 9) – la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'195.40 relativo al periodo contributivo dal gennaio 2019 a settembre 2021 (doc. 1).

Con opposizione 15 marzo 2023 RI 1 ha comunicato alla Cassa che i problemi di salute insorti nel 2019, attestati dall’allegato certificato medico del 28 febbraio 2023 della curante dr.ssa __________ (specialista in medicina interna), lo avevano indotto a “trascurare le situazioni che mi si presentavano” e che per tale motivo aveva delegato la gestione aziendale ad una terza persona che ha commesso atti di rilevanza penale per i quali è stata denunciata a Ministero pubblico (doc. 2).

Con scritto 20 marzo 2023 la Cassa ha chiesto all’opponente di comunicarle “la data di cessazione dell’attività della FA 1”, “Fino a quale data la FA 1 ha occupato salariati”, “il nome dei dipendenti di FA 1 negli anni 2020 e 2021, nonché i mesi di occupazione ed il salario lordo di loro spettanza”, “Se e per quale periodo la FA 1 ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto”, come pure di inviarle un certificato medico aggiornato per il periodo 2019-2021 attestante

" […]

il periodo esatto di inizio e fine della sua inabilità lavorativa

la percentuale di inabilità lavorativa (se è variata nel tempo, specificare anche a quale periodo si riferisce);

se la patologia indicata le ha impedito in misura totale e continuativa di:

comprendere ciò che stava accadendo in seno alla FA 1;

comprendere il suo ruolo in seno alla FA 1 e di adempiere alle relative responsabilità;

comprendere la necessità di rassegnare le dimissioni dalla carica di gerente o di nominare un suo sostituto.” (doc. 3)

Con scritto 13 aprile 2023 l’opponente ha comunicato alla Cassa che “l’unico dipendente era il sig. __________” allegando la relativa busta paga di aprile 2017, ribadendo quanto asserito nell’opposizione e specificando come l’organo di fatto __________ si fosse, a sua insaputa, impossessata “di tutti i miei autoveicoli che venivano intestati alla società __________ di cui lei era l’amministratrice e assumeva personale che però faceva risultare come dipendenti della FA 1”, circostanza che ha contribuito al fallimento della FA 1 e alla quale ha fatto seguito la denuncia penale del 25 agosto 2021. Circa l’aspetto medico, l’opponente allegava ulteriore refertazione (doc. 4).

Con decisione su opposizione 17 maggio 2023 (doc. 5) la Cassa ha confermato la decisione 13 gennaio 2023, osservando che le circostanze addotte dall’opponente erano in concreto irrilevanti sotto il profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS.

1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento con argomentazioni sostanzialmente già fornite in sede di opposizione e di cui si dirà in appresso.

Sostiene innanzitutto di aver debitamente dimostrato, sulla scorta della refertazione medica prodotta, che nel periodo 2019-2021 soffriva di gravi problemi di salute che lo hanno portato al ricovero presso in clinica psichiatrica e che non gli permettevano né di curare la gestione degli affari, né di dare istruzioni e tantomeno di sorvegliare l’andamento della società, dovendosi giocoforza astenere dagli affari societari, delegati proprio per tali ragioni a __________ “intorno ad aprile 2019”, sottolineando come fino alla delega gestionale, egli avesse sempre versato puntualmente i contributi paritetici alla Cassa, la situazione debitoria della società nei confronti di quest’ultima essendosi creata sotto la gestione dell’organo di fatto.

In secondo luogo l’insorgente asserisce, in maniera oltremodo confusa e di difficile comprensione, che tramite macchinazioni di rilevanza penale la __________ ha falsato la contabilità della FA 1 approfittando del suo stato valetudinario compromesso, rendendolo succube in punto alla gestione della società, in particolare per quanto concerne i lavoratori occupati ed i relativi contributi paritetici. Ciò, soggiunge, per favorire la società della __________, ossia la __________ (già __________ con sede a __________ e in liquidazione a seguito del fallimento decretato con decisione pretorile 27 aprile 2022, cfr. estratto RC e pubblicazione FUSC del 3 maggio 2022), rispettivamente la __________ stessa e terzi legati a quest’ultima. A supporto delle sue tesi, l’insorgente ha prodotto varia documentazione, chiedendo che “ove necessario vengano sentiti i __________ e __________ di __________, il sig. __________ di __________, il sig. __________, __________” (I).

1.5. Con risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di non aver avviato altre procedure risarcitorie. Nel merito delle censure ricorsuali, la Cassa, oltre a rinviare a quanto illustrato nella decisione su opposizione, ha in particolare osservato come la documentazione prodotta con il ricorso “nulla prova e nulla muta rispetto alla responsabilità ex art. 52 LAVS imputabile al signor RI 1”, rilevando la contraddizione in cui il ricorrente è incorso circa l’occupazione di dipendenti e come gli atti di rilevanza penale asseritamente commessi dall’organo di fatto non sono in rapporto di causalità diretta con il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società. In considerazione di ciò, la Cassa ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (III).

1.6. Con scritto 17 luglio 2023 l’insorgente ha ribadito le censure ricorsuali, producendo ulteriori mezzi di prova, e meglio “3 libricini contabili con allegati entrate dei noleggi delle mie vetture” e una

“chiavetta aggiornata con contabilità di 3 mesi del 2020” (V).

1.7. Con scritto 17 agosto 2023 la Cassa ha così preso posizione sugli ulteriori mezzi di prova prodotti dal ricorrente:

" […] i nuovi mezzi di prova prodotti rappresentano da una parte una serie di ricevute aziendali e dall’altra un elenco parificabile ad un “libro cassa” di 3 mesi del 2020, che nulla provano e nulla mutano rispetto alla responsabilità ex art. 52 LAVS imputata al signor RI 1. Al Signor RI 1, in qualità di socio gerente, spettava l’alta vigilanza sugli affari della società e in particolare sul fatto che le prescrizioni della LAVS […] fossero rispettate. Gli elementi addotti, vale a dire la “sudditanza psicologica” […] nei confronti della […] __________ e il comportamento tenuto da quest’ultima in seno alla società non sono, secondo la giurisprudenza, sufficienti per liberare il signor RI 1 dalle sue responsabilità ex art. 52 LAVS.” (VII)

1.8. Con scritto 22 agosto 2023 il ricorrente ha precisato che l’istruttoria penale avviata a seguito della denuncia sporta nei confronti di __________ è coordinata dalla procuratrice pubblica __________ (IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

  1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 23 luglio 2021) di attestati di carenza beni, come pure del fallimento (decretato per l’8 settembre 2021) della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 14 luglio 2016 della fallita (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli anni 2019-2021.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In casu per il 2019 RI 1 aveva dichiarato alla Cassa di aver impiegato quattro dipendenti (__________, __________, __________ e __________) per una massa salariale di fr. 47'652 (dichiarazione salariale firmata dal ricorrente il 27 febbraio 2020, doc. 5, allegato B). Stante l’irreperibilità del ricorrente e nonostante molteplici solleciti della Cassa, inviati per raccomandata, atti ad ottenere le dichiarazioni salariali per gli anni 2020 e 2021, quest’ultima è stata costretta ad allestire d’ufficio i conteggi per le distinte salariali 2020 e 2021 sulla base degli acconti, determinando una massa salariale di fr. 50'664 per il 2020 e di fr. 35'739 per il 2021 (documento del 28 ottobre 2022 della Cassa con allegati, sub doc. 9). Sulla base delle distinte salariali di cui sopra, la Cassa ha calcolato i contributi paritetici dovuti per il periodo 2019-2021 per complessivi fr. 17'105.40 (fr. 2'338.25 per il 2019, fr. 9'165.35 per il 2020 e fr. 5'601.80 per il 2021, docc. 6-8), ammontare che è stato altresì insinuato quale credito risarcitorio all’UF di __________ nell’ambito del fallimento della FA 1 (scritto del 3 novembre 2022 della Cassa all’UF di __________, sub doc. 9). Infine, con la decisione di risarcimento 13 gennaio 2023 la Cassa ha allegato i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo in questione (doc. 1).

Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Va rilevato che il ricorrente, accettando il mandato di (socio) gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7. Occorre ora esaminare le censure del ricorrente in punto al suo stato di salute (cfr. infra consid. 2.7.1.) e alle asserite macchinazioni di rilevanza penale operate dall’organo de facto __________ (cfr. infra consid. 2.7.2.).

2.7.1. RI 1 sostiene che le sue condizioni di salute non gli permettevano di svolgere con la necessaria diligenza l’attività di socio e gerente unico della FA 1 (cfr. supra consid. 1.3. e seg.).

In generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile può valere quale motivo di giustificazione e di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle dimissioni. A tal riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante che l’interessato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico – beneficiario di una rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società – che era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente era amministratore.

Infine, nella STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che la grave affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una struttura di personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un amministratore unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla conclusione di dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la responsabilità ex art. 52 LAVS non è stata confermata.

Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “[…] a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.

In tema vedasi anche STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016, confermata nella STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016.

Tornando al caso che ci occupa, occorre chinarsi sulla refertazione medica di cui il ricorrente si prevale per giustificare il suo inagire in punto al versamento dei contributi paritetici.

Con l’opposizione 15 marzo 2023 (doc. 2) e con il ricorso (I, allegato B) RI 1 ha prodotto il certificato 28 aprile 2023 della curante dr.ssa __________ (specialista in medicina interna generale) attestante:

" Si certifica che dall’anno 2019 al 2022 ho visitato più volte il paziente a causa di malesseri fisici e mentali con espressione di pensieri anche suicidali, motivo per il quale avevo indirizzato il paziente ai colleghi psichiatri. Nel settembre 2021 il paziente, a causa di uno stato depressivo maggiore con rischio di aggressività autodiretta, è stato degente presso la clinica __________ di __________. Il paziente presentava uno stato di agitazione e poca lucidità mentale con scarsa capacità di discernimento delle situazioni.”.

Nell’istruttoria amministrativa (doc. 4) il ricorrente ha prodotto, la richiesta 30 agosto 2021 della curante diretta al dr. __________ (psicologo e psicoterapeuta) di “CONVOCARE URGENTEMENTE il paziente […] per depressione importante” e la lettera di dimissioni del 9 settembre 2021 dal pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ dal seguente tenore (sottolineature del redattore):

" […] le riferiamo in merito al […] paziente che è stato visitato il 09.09.2021.

Diagnosi conclusiva

Stato depressivo maggiore con rischio di aggressività auto e eterodiretta

Anamnesi

Paziente di 68 anni inviato dal __________ per rivalutazione accompagnato dalla polizia con modulo di richiesta di ricovero coatto firmato dalla Dr.ssa __________ del __________ con consulenza telefonica da parte dello psichiatra di picchetto (Dr. __________ e Dr.ssa __________) per stato depressivo maggiore e ideazioni suicidarie e di aggressività eterodiretta nei confronti dell’ex-moglie.

Status

Paziente vigile, lucido, tranquillo e collaborante.

Valutazione e procedere

Ad 1. In accordo con la Dr.ssa __________, psichiatra di picchetto […], si procede a ricovero presso il __________ (padiglione __________) che il paziente accetta volontariamente.

Il paziente è stato informato sul comportamento da adottare nella continuità delle cure.

Il paziente viene trasferito presso __________ in condizioni generali buone.”

Egli ha altresì prodotto il certificato del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del 30 marzo 2023 attestante

" […] certifico che egli [RI 1, n.d.r.] è stato in cura ambulatoriale psichiatrica e psicoterapeutica con lo scrivente dal 08.03.2021 al 13.04.2021, a causa di una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.22). Il quadro clinico era caratterizzato da umore deflesso ed elevate quote di angoscia, instabilità emozionale, insonnia, dolori epigastrici, perdita di appetito. Riferiva l’insorgenza di questi disturbi, in modo graduale, da almeno due anni. Per fare fronte allo scompenso psichico è stato impostato trattamento farmacologico con Acido Valpirico 500 mg/die e Lorazepam 1 mg/die.”.

Pur senza misconoscere l’affezione psichiatrica dell’insorgente, valutate le surriferite refertazioni mediche e richiamato il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c. in fine LPGA; STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.), questo Giudice non ritiene provato con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che lo stato valetudinario del ricorrente per il periodo 2019-2021 fosse irrimediabilmente compromesso al punto da non essere neppure in grado di comprendere il suo ruolo di socio e gerente unico della FA 1 e le incombenze relative ai contributi paritetici.

A tal proposito, si rileva innanzitutto che agli atti non vi è alcuna attestazione di un’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua attività abituale per l’intero periodo 2019-2021, nonostante con scritto 20 marzo 2023 (doc. 3) la Cassa lo avesse esplicitamente sollecitato, ossequiando al principio inquisitorio (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2020, n. 48 ad artt. 51 e 52 LAVS con rinvii giurisprudenziali) a produrre un certificato medico in tal senso. In tale contesto risulta significativo il fatto che nonostante RI 1 avesse inoltrato il citato scritto della Cassa al dr. __________ (mail del 27 marzo 2020, sub doc. 4), quest’ultimo non si è espresso sulla capacità lavorativa, limitandosi a riportare il periodo di cura ambulatoriale (dall’8 marzo al 13 aprile 2021), la diagnosi ed i sintomi.

Nessun medico ha attestato che per tutto il periodo 2019-2021 l’insorgente non fosse in grado di comprendere il suo ruolo di socio e gerente unico della FA 1, sicché la sua asserzione secondo cui, a motivo dell’affezione psichiatrica “In questo stato e per tutto il periodo 2019-2021 (ma anche prima) non sono stato in grado di comprendere ciò che mi accadeva intorno, né di capire cosa stesse succedendo alla mia società, disinteressandomi di tutto” (doc. 4, pag. 2) è rimasto allo stadio di mero parlato. Inoltre, è l’insorgente medesimo ad aver riferito al dr. __________ che le affezioni psichiatriche si sono evolute gradualmente, lasciando intendere che esse non si fossero ripercosse con pari intensità sulla sua capacità lavorativa.

Ma anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse ammettere che nei periodi di degenza il ricorrente non fosse stato in grado di comprendere il suo ruolo all’interno della società e le relative incombenze in punto ai contributi paritetici, la refertazione medica permetterebbe tale assunto esclusivamente per il mese di settembre 2021 (degenza presso l’istituto psichiatrico), ragione per cui, fatta eccezione per tale intervallo, il ricorrente non poteva esimersi dall’esercizio dell’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione della società in punto ai contributi paritetici.

Per tacere del fatto che, come da lettera di dimissioni dal pronto soccorso del 9 settembre 2021, egli risultava “vigile, lucido, tranquillo e collaborante” ed “in condizioni generali buone”.

Visto quanto precede, la situazione valetudinaria del ricorrente nulla muta circa la sua condotta gravemente negligente, non avendo esercitato il suo dovere di alta vigilanza sull’organo di fatto.

2.7.2. Il ricorrente sostiene che __________ lo abbia escluso dalla gestione societaria, peggiorando sensibilmente e dissimulando la reale situazione finanziaria della società con raggiri di rilevanza penale, circostanze che hanno portato al fallimento della FA 1 (cfr. supra consid. 1.3. e seg.).

A tal proposito va innanzitutto ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del 7 febbraio 2020 consid. 2.10, 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019 consid. 2.9., entrambe con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento.

In secondo luogo, la giurisprudenza ha sancito che gli amministratori di una SA (e quindi anche i gerenti di una Sagl, cfr. supra consid. 2.6.) possono essere liberati da una responsabilità legata ad una grave negligenza qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria della società, facendo loro credere l’avvenuto pagamento degli oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto 1993). Rilevante non sono le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005 consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla 31.2003.13 del 22 settembre 2003).

Va qui rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii), producendo – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii).

In concreto, il ricorrente non ha mai prodotto, nonostante ciò fosse da lui ragionevolmente esigibile, l’asserita denuncia penale del 25 agosto 2021 sporta nei confronti dell’organo di fatto (per quanto riguarda gli atti d’istruttoria penale ha ammesso di non aver ricevuto ancora alcun riscontro dal Ministero pubblico, cfr. supra consid. 1.3.; V, pag. 3).

Inoltre, nonostante la Cassa gli avesse esplicitamente richiesto di produrre un certificato medico che attestasse, tra l’altro, l’impossibilità di comprendere cosa stava accadendo all’interno della società, il suo ruolo di socio e gerente unico con relative responsabilità e la necessità di rassegnare le dimissioni (cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 non ha mai prodotto tale refertazione, disattendendo anche per questo aspetto il suo dovere di collaborazione.

Ma a prescindere da ciò, il comportamento asseritamente di rilevanza penale della __________ nulla muta alla grave negligenza del ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti, conformemente alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo solo se quest’ultimo ha provveduto ad effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che in concreto non è avvenuto. Come illustrato al precedente considerando, l’insorgente non ha provato in questa sede un’impossibilità – per motivi medici – duratura di comprendere il suo ruolo in seno alla FA 1 e le relative incombenze in punto ai versamenti dei contributi paritetici, né di non essere stato in grado di esercitare l’alta vigilanza nei confronti dell’organo di fatto, alternativamente di presentare tempestive dimissioni. Detto altrimenti, siccome il ricorrente non ha provato in questa sede di essere stato impossibilitato ad esercitare l’alta vigilanza sull’organo di fatto, eventualmente rassegnando le dimissioni a fronte di un’asserita esclusione dalla gestione della società, egli non può prevalersi di eventuali asserite macchinazioni di rilevanza penale operate dalla __________ ai danni della società, giacché queste ultime – se effettivamente avvenute – sono state possibili proprio a fronte del suo inagire.

Per il che le eventuali macchinazioni di rilevanza penale della __________ sono in concreto irrilevanti sotto il profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS, circostanza che rende superfluo il richiamo dell’incarto penale ed i mezzi di prova prodotti dal ricorrente a supporto della sua tesi (I, allegati B-D; V, allegati E1-E3).

2.8. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.7-2.7.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.9. Visto tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per il periodo 2019-2021. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

58