Raccomandata
Incarto n. 31.2022.8
FC
Lugano 8 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2022 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2014 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale consisteva nella progettazione, la consulenza e la direzione lavori per impianti tecnologici, di riscaldamento, sanitari, di ventilazione, di climatizzazione, di refrigerazione, elettrici e/o gas, nonché per tutti gli impianti anche ad energia rinnovabile e di efficienza energetica, l'esecuzione di analisi e certificazioni energetiche, nonché l'esecuzione di lavori edili (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha ricoperto la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale dal 28 gennaio 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
1.2. Nel gennaio 2019 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha promosso un’esecuzione nei confronti della società, affiliata alla Cassa in qualità di datore di lavoro, per l’incasso di contributi sociali scoperti relativi all’anno 2017 nella misura di fr. 12'711.- (doc. 5/12). L’opposizione sollevata dalla debitrice è in seguito stata respinta in via definitiva mediante decisione del 13 agosto 2019 del Pretore di __________ limitatamente all’importo di fr. 8'422.85 (doc. 5/13).
Con decreto del 6 novembre 2019 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del fallimento della società. Il 12 febbraio 2020 la procedura è stata sospesa per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF, salvo poi venir ripresa in via sommaria il __________ 2020 (FUSC del __________ 2020; doc. 5/4 e 5/7).
Con scritto del 10 giugno 2020 all’Ufficio Fallimenti di __________ (di seguito UF) la Cassa ha insinuato un credito relativo ai contributi non pagati per il 2017 di fr. 8746.15 nel fallimento della FA 1 (doc. 5/8).
Su richiesta della Cassa, con scritto email del 14 ottobre 2021 l’UF le ha comunicato che “con ogni probabilità non riusciremo a tacitare il vostro credito di 2. Classe” (doc. 5/5).
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 15 dicembre 2021 la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale socio gerente) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 8'746.15 per contributi paritetici per l’anno 2017 non soluti dalla società (doc. 1).
1.4. A seguito dell’opposizione inoltrata da RI 1 (doc. 2), con decisione su opposizione del 15 febbraio 2022 (doc. 3), la Cassa ha confermato la decisione del 15 dicembre 2021.
1.5. Con il presente ricorso RI 1, assistito dall’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e postulando il riconoscimento del gratuito patrocinio. L’insorgente riprende sostanzialmente le argomentazioni fatte valere nell’ambito dell’opposizione alla decisione della Cassa, sostenendo in sostanza che nell’ambito della procedura fallimentare vi sarebbero notevoli crediti societari che non sarebbero ancora stati liquidati e che darebbero totale soddisfazione alle pretese risarcitorie della Cassa. Afferma inoltre di essere stato un imprenditore coscienzioso e che egli non poteva prevedere che società, che avevano appaltato alla FA 1 importanti lavori, procedessero improvvisamente a disdettarli. Fa inoltre valere di essere fallito personalmente e di vivere in una situazione finanziaria assai precaria (I).
1.6. Con la risposta di causa del 22 marzo 2022 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, e – evidenziando di aver sufficientemente esposto i motivi per i quali ha ritenuto il ricorrente responsabile del danno subìto – ha rinviato alle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Richiamata la responsabilità del datore di lavoro giusta l’art. 52 LAVS, in particolare per i soci gerenti e i gerenti di una Sagl, ha concluso che nel caso particolare le censure sollevate dal ricorrente erano irrilevanti e non lo liberavano dalle sue responsabilità. Ha pure sottolineato come la Cassa avesse pure rilevato una violazione grave dell'obbligo di comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che aveva avuto come conseguenza per la società di pagare acconti mensili manifestamente inferiori al dovuto (IV).
1.7. Con scritti del 4 aprile 2022 rispettivamente 15 aprile 2022 RI 1, tramite il suo legale, e la Cassa si sono ribaditi nelle rispettive posizioni e allegazioni (VII, IX).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15).
I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) aveva riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi, concludendo che la prassi precedentemente adottata a proposito dell'art. 52 LAVS doveva essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.2. A titolo preliminare occorre premettere che non merita adesione la, peraltro non ben specificata né motivata, censura di presunte violazioni del diritto di essere sentito, del principio dell’affidamento e del contraddittorio sollevata dal ricorrente con scritto del 4 aprile 2022 (VII) per il fatto che la Cassa avrebbe in sostanza soltanto in sede di risposta di causa riferito di una negligenza imputabile al ricorrente ai sensi dell’art. 52 LAVS.
L’allegazione è manifestamente infondata, ove si consideri che la decisione stessa di risarcimento si fonda su una presunta violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici imputabile al ricorrente, quale socio gerente della società debitrice.
Come meglio si preciserà ancora in seguito (cfr. consid. 2.4), in effetti l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico e il venire meno a questo compito costituisce già di per sé una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a e 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2), riservata l’esistenza di motivi di discolpa o di giustificazione ai sensi della giurisprudenza (cfr. nel dettaglio al consid. 2.9).
In effetti, pur trattandosi, dal profilo dogmatico, di una responsabilità fondata sulla colpa, per giurisprudenza invalsa la responsabilità giusta l’art. 52 LAVS viene riconosciuta come responsabilità causale (cd “faktische Kausalhaftung”, cfr. Nussbaumer in AJP 9/1996, pag. 1080) con possibilità di giustificazione o di discolpa (DTF 108 V 183; STF 9C_369/2012 del 2 novembre 2012; Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, CFPG n. 29, 2002, pag. 30). Nel caso in cui viene stabilita una illiceità (violazione delle prescrizioni del diritto delle assicurazioni sociali) la colpa è pertanto presunta (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018; Frey/Mosimann/Bollinger, AHG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 52 n. 12; Bärtschi/Stohwasser. Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in GesKR 2018, pag. 7).
Ne discende che il fatto di aver procrastinato e differito il pagamento dei contributi è di per sé un segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come detto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (cfr. pro multis STFA 7 giugno 2004 nella causa M., STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Per il resto, la giurisprudenza (cfr. pro multis DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend"; Meyer, op. cit., pag. 33 con riferimenti) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 5).
E questo a prescindere dal fatto che nella fattispecie la Cassa si è limitata a prendere correttamente posizione su quanto affermato nel ricorso e che l’insorgente ha avuto comunque modo di replicare di fronte a questo Tribunale con scritto del 4 aprile 2022 (VII).
RI 1 sostiene inoltre che la procedura ex art. 52 LAVS sia in sostanza prematura poiché non sarebbe ancora riconoscibile alla Cassa un danno, rispettivamente lo stesso non sarebbe in ogni modo ancora esigibile, essendo ancora la procedura di fallimento in corso e non potendosi quindi escludere che per la Cassa sia previsto un dividendo dal fallimento. A suo dire vi sarebbero del resto concrete possibilità che la società incassi delle importanti somme che coprirebbero in parte i contributi rimasti insoluti (cfr. anche doc. 2).
Tale censura è manifestamente infondata. In effetti, va ricordato che, secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c).
In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15). Parimenti dunque la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della società: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà quindi cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b).
Sia in merito ricordato che il Tribunale federale, proprio riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5).
Per quanto precede, tenuto conto delle comunicazioni dell’UF del 14 ottobre 2021 (doc. 5/5), e del 1 febbraio 2022 – con la quale il gestore fallimentare dell’UF ha comunicato alla Cassa che “(…) la procedura di fallimento è tutt'ora in corso, non appena possibile, procederemo all'allestimento della graduatoria. A grandi linee possiamo comunicarle, che considerati gli attivi attualmente a disposizione della massa fallimentare e i crediti già insinuati, con ogni probabilità non riusciremo a tacitare il vostro credito di 2. classe. Questo calcolo è basato sulla data odierna, che potrebbe nel corso della procedura modificarsi. Crediti di l. Classe circa 25'110, Crediti di 2. Classe circa 21'075.00, Attivo attuale: Fr. 20'000.00”, doc. 3/A –, essendo dunque altamente improbabile che dal fallimento della FA 1 la Cassa potrà ricevere un dividendo (e meno ancora un eventuale dividendo che permetta di coprire l’intero credito contributivo), la Cassa era legittimata ad avviare la presente procedura ex art. 52 LAVS nei confronti del ricorrente per l’intero credito contributivo insinuato.
Nel caso di un eventuale dividendo da fallimento, essa lo cederà all’insorgente, ovviamente a condizione che egli abbia liquidato l’eventuale danno ex art. 52 LAVS.
Così stanti le cose, un’eventuale sospensione della presente procedura sino al termine della procedura di fallimento non entra in linea di conto.
D’altra parte, eventuali azioni di responsabilità verso gli organi dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, cui accenna l’insorgente (cfr. VII), esulano dalla competenza del TCA e saranno semmai da formulare nell’opportuna sede.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003 e H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2 e 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento di parte dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2017, così come risulta dai conteggi allestiti secondo le relative dichiarazione dei salari (doc. 1/A e 4) e dagli specchietti sub doc. 4.
L’importo complessivo di fr. 8'746.15, che già tiene conto della ridistribuzione della tassa sul CO2, peraltro non validamente contestato, fatto valere nei confronti di RI 1, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nella fattispecie concreta, accettando la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale della FA 1 l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Va qui ribadito (cfr. consid. 2.1) che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.
A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5 e H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In concreto, come ben si evince dalla documentazione agli atti e come ha (incontestatamente) rilevato la Cassa, a seguito dell'entrata in mora della FA 1 con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto già dal mese di luglio 2017 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di gennaio 2019 all'avvio di procedure esecutive, che hanno portato, malgrado la concessione di dilazioni di pagamento per gli importi scoperti nel 2016 e 2017 (doc. 5/16-19), all'irrecuperabilità di parte dei contributi. Il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento delle fatture inerenti agli oneri sociali è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Il comportamento dell'opponente è quindi in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002).
Ne discende che in tutta evidenza il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando in sostanza di un finanziamento indiretto – dovuto al mancato pagamento di congrui acconti, al differimento cronico dei pagamenti, il parziale pagamento del conguaglio e il mancato rispetto delle dilazioni concesse – ha fatto sostanzialmente sì che il ricorrente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018). Il comportamento di RI 1 è, quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003; H 65/01 del 13 maggio 2002).
Inoltre, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STF H 446/00 del 31 agosto 2001) con l'adozione se necessario di misure drastiche e immediate (STF H 171/02 del 23 giugno 2002).
Va qui inoltre ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Del resto, il fatto – addotto dal ricorrente – che due ditte appaltatrici abbiano “un giorno” e “contrariamente ad ogni principio di correttezza e buona fede” deciso di licenziare la direzione lavori e bloccato i pagamenti, costringendo la FA 1 a procedere in via giudiziale (facendo iscrivere due ipoteche legali), e la conseguente illiquidità non permettono manifestamente al datore di lavoro, rispettivamente al suo organo formale, di liberarsi da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Come detto, del resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato quali iniziative egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente liquidati.
2.8. La Cassa ha del resto anche constatato una violazione grave dell'obbligo di comunicare previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS.
Sia in effetti ricordato che agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
Per quanto riguarda la FA 1, e i relativi acconti versati, nella risposta di causa la Cassa ha individuato una chiara violazione di questo disposto da parte dei suoi amministratori e segnatamente del ricorrente, illustrando:
" (…) Infatti la Cassa ha fatturato gli acconti per il 2017 sulla base di una somma mensile dei safari di CHF 23783.85 per i mesi da gennaio ad aprile e successivamente su una base di CHF 29776.90 (rispettivamente una base di calcolo annuale CHF 333'350.60). Per contro l'ammontare effettivo dei salari per fanno 2017 è risultato essere di CHF 556753.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi per il 2017 è risultato essere del 67 % più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti.
Ne consegue che la società non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35 cpv. 2 OAVS, non avendo mai comunicato alla Cassa alcuna informazione per una corretta valutazione di congrui acconti.” (IV)
A queste conclusioni, peraltro rimaste sostanzialmente incontestate, si deve integralmente aderire.
2.9. Occorre ancora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nella fattispecie, nessun motivo di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza è stato fatto valere, né risulta d’altronde dagli atti.
Come detto il comportamento, a dire del ricorrente irregolare, di due grosse ditte appaltatrici che avrebbero rescisso i relativi contratti (cfr. al consid. 2.7), non costituisce alcun motivo in questo senso.
Del resto anche l'eventuale l'introduzione di misure drastiche per risanare la società non è di per sé un motivo sufficiente di discolpa se non viene comprovata l’esistenza di oggettive prospettive di salvataggio che permettano di sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo (cfr. STCA 31.2019.10 del 23 gennaio 2020). Una situazione compromessa da tempo e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione dell'amministratore (STCA 31.2017.15 del 4 luglio 2018).
Nella specie, il ricorrente non comprova alcuna misura intrapresa nel periodo in cui era in carica (ovvero dal 28 gennaio 2015) sino al fallimento della società pronunciato il 6 novembre 2019, che possa avergli fatto oggettivamente ritenere che il differimento dei pagamenti degli oneri sociali fosse vitale per garantire la sopravvivenza della società.
Nemmeno può essere dedotto dagli atti che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA 31.2001.36 del 28 maggio 2002) e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).
Non va in effetti dimenticato che la società, per quanto concerne il periodo in esame, dopo diffide dal mese di luglio 2017 e l’avvio di procedure esecutive dal mese di gennaio 2019, nonché la concessione di una dilazione di pagamento relativamente agli importi dovuti per il 2016 (doc. 5/15) e il 2017 (doc. 5/16-19), e malgrado le tassazioni d’ufficio del 29 marzo e 20 dicembre 2018 (doc. 5/23 e 25), non ha liquidato quanto promesso lasciando scoperto l’importo di fr. 8'746.15 oggetto della presente procedura (doc. 9).
Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TF (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati in STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; H 93/01 e H 169/01 del 27 gennaio 2003 consid. 3.4.3). Sia in effetti ricordato che il TF ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STF del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STF del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5).
Va poi evidenziato che in sede di ricorso l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di ulteriori speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi.
2.10. Il ricorrente ha chiesto l’edizione dell’incarto dalla Pretura di __________ relativo alle procedure di iscrizione dell’ipoteca legale promosse dalla FA 1 (inc. __________; I).
Ora, a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione – atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl e che non sono dati motivi di giustificazione e/o di discolpa.
Per i medesimi motivi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla Cassa non può essere imputata alcuna lacuna istruttoria né una violazione del diritto di essere sentiti o della parità di trattamento.
Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.11. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con diritto di firma individuale –, non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita FA 1, per l’anno 2017 per l’importo scoperto di fr. 8'746.15.
Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va respinto.
2.12. Il ricorrente sostiene che la sua situazione economica e quella della sua famiglia non gli permettono di risarcire il danno subito dalla Cassa.
Come rilevato nella decisone contestata, nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297).
Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448), osservato pure come la medesima, nella decisione contestata, ha ricordato che al ricorrente è data la possibilità di formulare per iscritto una proposta di pagamento rateale del debito risarcitorio (doc. 3), la cui eventuale evasione non spetta in ogni modo alla scrivente autorità giudiziaria.
2.13. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.14. Il ricorrente nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione ha ritenuto data una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e nel suo ricorso l’interessato non ha fatto altro che rimandare alla documentazione agli atti e a ribadire quanto già sostenuto in fase di osservazioni. Tali argomentazioni non erano tuttavia manifestamente idonee, come detto, a mettere in dubbio le conclusioni della Cassa a fondamento del provvedimento contestato.
In simili condizioni, l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
2.15. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti