Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2022.5
Entscheidungsdatum
23.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2022.5-6

jv/gm

Lugano 23 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 31 gennaio 2022 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 22 dicembre 2022 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 14 ottobre 1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di presidente del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 14 ottobre 1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) fino al fallimento della società decretato il 18 febbraio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 15 maggio 2020, sub doc. 10).

RI 2 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 14 ottobre 1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) fino al fallimento della società decretato il 18 febbraio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 15 maggio 2020, sub doc. 10).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal maggio 2005 la Cassa ha dovuto diffidarla (doc. 4) e da giugno 2005 precettarla (docc. 5A e 5B).

Con decisione del 16 gennaio 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha concesso alla società una moratoria concordataria, revocata il 17 febbraio 2020 con contestuale pronuncia del fallimento a far tempo da martedì 18 febbraio 2020 (doc. 2, p.to 2 e allegato (incompleto) C; doc. 1; pubblicazione nel FUSC del 15 maggio 2020 e nel FU del 18 febbraio 2020, sub doc. 10).

1.3. Con scritto del 7 ottobre 2020 la Cassa ha insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi fr. 151'779.85 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2011 e 2016-2019 (scritto del 7 ottobre 2020 dalla Cassa all’UF di __________, sub doc. 10).

Alla richiesta della Cassa circa la pubblicazione della graduatoria del fallimento, rispettivamente circa la potenziale tacitazione del credito insinuato, l’UF ha comunicato un probabile tacitamento parziale per i creditori in 1a classe (scritto del 13 settembre 2021 della Cassa e risposta dell’UF di medesima data, sub doc. 10).

1.4. Constatato di avere subito un danno per complessivi fr. 151'677.55 (ossia i fr. 151'779.85 insinuati a cui sono stati dedotti fr. 102.30 a seguito del bonifico di settembre 2021, doc. 9, pag. 5) con decisione del 15 ottobre 2021 (doc. 1, inc. n. 31.2022.5), confermata integralmente con decisione su opposizione del 22 dicembre 2021 (doc. 3 inc. n. 31.2022.5) la Cassa ha chiesto a RI 2 – in via solidale con RI 1 – il risarcimento ex art. 52 LAVS dell’importo di cui sopra a titolo di contributi paritetici non soluti dalla società fallita per gli anni 2011 e 2016-2020 (doc. 1, conteggi e distinte salari allegati).

Con un’altra decisione del 12 novembre 2021 (doc. 1 inc. n. 31.2022.6), confermata integralmente con decisione su opposizione del 22 dicembre 2021 (doc. 3 inc. n. 31.2022.5), la Cassa ha chiesto a RI 1 – in via solidale con RI 2 – il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 151'677.55 per contributi paritetici non soluti dalla società fallita per gli anni 2011 e 2016-2020 (doc. 1, conteggi e distinte salari allegati).

1.5. Contro le decisioni su opposizione di cui sopra RI 2 e RI 1, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, hanno interposto i tempestivi ricorsi del 31 gennaio 2022 al TCA, postulandone l’annullamento con identiche argomentazioni. In sintesi, essi asseriscono che la situazione di dissesto economico in cui versava la società fallita era da ricondurre al “fenomeno della mal edilizia” e che, a mente loro, avevano intrapreso ogni misura possibile per tacitare il credito nei confronti della Cassa, segnatamente tramite l’asserita richiesta di RI 2 “che gli fosse versato l’intero suo avere previdenziale di CHF 215'308.55, da utilizzarsi per far fronte al debito nei confronti della Cassa” e tramite istanza di moratoria concordataria provvisoria dapprima concessa e successivamente revocata, ragione per cui, soggiungono i ricorrenti, la Cassa non può rimproverare loro né un agire intenzionale né una negligenza grave. (doc. I).

1.6. Con risposte di causa dell’11 febbraio 2022 la Cassa ha indicato al TCA di aver avviato le due procedure di risarcimento danni ex art. 52 LAVS contro RI 2 e RI 1, di non ritenere la concessione di una moratoria provvisoria di quattro mesi un elemento rilevante dal profilo della responsabilità secondo il citato disposto, ribadendo che non essendo dati motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza topica, la responsabilità dei ricorrenti è pacifica, postulando dunque la reiezione dei gravami e la conferma delle decisioni su opposizione (doc. III)

1.7. L’8 marzo 2022 il Vicepresidente del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2022.5 e 31.2022.6, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli incarti e formulare eventuali osservazioni scritte (doc. V).

Con scritti del 21 marzo 2022 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. I due ricorsi sollevano le medesime censure e argomentazioni, ragione per cui la seguente disamina è riferita ad entrambi.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

In concreto alla FA 1, quale datrice di lavoro, è stata concessa il 16 gennaio 2020 una moratoria concordataria provvisoria ai sensi dell’art. 293a LEF, revocata il mese successivo (cfr. supra consid. 1.2.). A tal proposito giova rammentare che la concessione, la pubblicazione e la revoca di una moratoria possono costituire il momento di conoscenza del danno (DTF 128 V 15, consid. 3a e segg., STFA H 128/01 del 19 aprile 2005, consid. 6.2. e Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 22 a ad art. 52 LAVS con rinvii).

La società in parola è poi stata dichiarata fallita il 18 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) e, contestualmente alla procedura di fallimento, l’UF ha comunicato alla Cassa che il credito insinuato non sarebbe stato tacitato (cfr. supra consid. 1.3.).

La Cassa è dunque venuta a conoscenza del danno al più presto il 16 gennaio 2020, ma al più tardi il 15 maggio 2020, ossia al momento della pubblicazione della dichiarazione di fallimento su Foglio ufficiale (cfr. supra consid. 1.2.) e ha chiesto (in via sussidiaria) a RI 2 e a RI 1, membro, rispettivamente presidente del CdA dal 14 ottobre 1997 al 18 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e seg.), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società, dei contributi paritetici insoluti (cfr. supra consid. 1.4.).

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/AD (oltre a spese esecutive ed amministrative causate dalla fallita) da parte della società per gli anni 2011 e 2016-2020 per complessivi fr. 151'779.85, come desumibile dall’insinuazione definitiva del credito del 7 ottobre 2020 e dal saldo a favore della Cassa relativo all’anno 2011 (scritto della Cassa del 7 ottobre 2020 all’Ufficio fallimenti e conteggio salari non percepiti ma insinuati del 7 ottobre 2020, sub doc. 10). Tale ammontare non è stato contestato dai ricorrenti, anzi (cfr. doc. I, p.to 4.).

Pertanto, la Cassa ha debitamente comprovato il danno subito.

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.6. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7. Va innanzitutto rilevato che accettando i rispettivi mandati di membri del CdA con diritto di firma collettivo a due (cfr. supra consid. 1.1.), gli insorgenti hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione come previsto dalla legge. È infatti loro preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165).

Ai ricorrenti incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. supra consid. 2.4. e seg.), una grave violazione del dovere di diligenza gravente sui membri dell’amministrazione. RI 2 e RI 1 non potevano, nelle loro vesti di presidente, rispettivamente membro del CdA prescindere da prelevare e versare regolarmente alla Cassa i contributi paritetici. Pertanto, agli insorgenti non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alle funzioni ricoperte.

2.8. Occorre dunque valutare, per quanto necessario, se le circostanze addotte dagli insorgenti (cfr. supra consid. 1.5.) configurano validi motivi di discolpa (cfr. infra consid. 2.8.1.) o di giustificazione (cfr. infra consid. 2.8.2) con conseguente esenzione dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.8.1. Per quanto attiene eventuali motivi di discolpa, sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni oggettive della Cassa (rimaste incontestate), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia in concreto dato. In effetti, dalle tavole processuali emerge come la società – sin dal maggio 2005 – sia stata oggetto di costanti, sistematiche e croniche diffide, sfociate in molteplici procedure esecutive, situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (docc. 4, 5A, 5B e 6).

In sintesi, fin dal 2005 il differimento, rispettivamente mancato versamento dei contributi paritetici era divenuto sistematico, cronico fino ad arrestarsi completamente. In simili circostanze non si può certo affermare che ci si è trovati di fronte ad un’azienda che ha per lungo tempo ed ineccepilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. supra consid. 2.6.). L’affermazione del patrocinatore dei ricorrenti secondo cui “La ditta è stata attiva per quasi 30 anni […] e ha sempre mantenuto i propri impegni finanziari nei confronti degli istituti sociali.” (doc. I, p.to 1) risulta manifestamente inconciliabile con quanto accertato in questa sede.

Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore degli insorgenti.

2.8.2. Per quanto concerne eventuali motivi di giustificazione (cfr. supra consid. 2.6.), vale quanto segue.

In concreto gli insorgenti sostengono in prima battuta che i mancati pagamenti delle fatture da parte di diversi committenti abbiano causato negli ultimi anni una situazione di carenza di liqudità in seno alla società (doc. I, p.to 1.). A tal proposito questa Corte può far propria la pertinente osservazione della Cassa, formulata nella decisione su opposizione, secondo cui “non è rilevante che i problemi di liquidità fossero dovuti al mancato incasso di fatture o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento di contributi scaduti […]. L’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi (STCA 12 febbraio 2009, inc. 31.2008.6). […] In aggiunta si rileva che la responsabilità del datore di lavoro giusta l’art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento […]” (doc. 3, p.to 6.; cfr. supra consid. 2.6.)

Peraltro, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, la mancanza di liquidità non era passeggera e tantomeno limitata agli “ultimi anni”, ma cronica, come accertato in questa sede (cfr. supra consid. 2.8.1.).

Non trattandosi in casu di una mancanza di liquidità passeggera, le seguenti considerazioni circa le censure dei ricorrenti sono formulate a titolo abbondanziale.

I ricorrenti sostengono altresì di aver “cercato in tutti i modi di poter salvare la società”, tramite un’istanza di differimento del fallimento accolta dal Pretore, di aver cercato negli anni di poter concordare dei termini di rientro, avendo RI 2 inoltre “chiesto che gli fosse versato l’intero suo avere previdenziale di CHF 215'308.55, da utilizzarsi per far fronte al debito nei confronti della Cassa”, ragione per cui non si potrebbe rimproverare loro l’intenzionalità o negligenza grave (doc. I, p.ti 2. e 4.).

Nell’evenienza concreta i ricorrenti si limitano ad asserire, fra l’altro, di aver cercato negli anni “di poter concordare dei termini di rientro”, confermando dunque come la situazione di dissesto societario a seguito della carente liquidità fosse di lungo corso, come peraltro accertato al precedente considerando. Peraltro, l’allegazione appare manifestamente non sostanziata.

Anche il riferimento alla richiesta di riscossione dell’avere previdenziale di RI 2 risulta irrilevante, giacché i ricorrenti non adducono – e dalle tavole processuali neppure emerge – quando tale richiesta sia stata formulata, a chi e i motivi per cui l’intenzione del ricorrente non si sia concretizzata. Anche a tal proposito questa Corte può far propria l’osservazione della Cassa sul punto: “il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è espresso in più occasioni ribadendo che anche l’eventuale apporto di capitali personali e l’introduzione di misure drastiche per liquidare la società non sono di per sé stessi (sic!) motivi sufficienti di discolpa se non vi sono prospettive di salvataggio – che devono essere comprovate – che permettano di sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo. Per contro una situazione compromessa da tempo e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione dell’amministrazione (STCA 4 luglio 2018, inc. 31.2017.15). Occorre inoltre che sia comprovato che la sospensione dei pagamenti avrebbe effettivamente permesso di salvare la società (STCA 23 gennaio 2020, inc. 31.2019.10).” (doc. 3, p.to 6.).

In tale contesto si segnala altresì che in due recenti pronunzie questa Corte ha stabilito che la Cassa non è tenuta ad accettare una cessione di credito in luogo dei contributi paritetici insoluti (STCA 31.2021.15 dell’8 novembre 2021 consid. 2.7.3.) e che la consegna ad un successivo amministratore unico di una somma atta a saldare i contributi paritetici insoluti non configura un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della giurisprudenza (STCA 31.2021.18 del 24 gennaio 2022 consid. 2.9.).

Quo all’istanza di differimento del fallimento accolta dal Pretore, si rileva che a seguito della valutazione del commissario del concordato, la moratoria concordataria era stata revocata già dopo un mese dalla sua concessione, ragione per cui risultava oltremodo evidente che la situazione della società fosse ormai insovvertibile. Conseguentemente, a prescindere da quelle che possono essere state le intenzioni della datrice di lavoro di salvare l’azienda pagando i contributi paritetici nel prossimo futuro, il commissario, quale terzo responsabile, aveva ritenuto tale valutazione oggettivamente inconciliabile con la situazione in essere, con conseguente revoca della moratoria concordataria e contestuale dichiarazione del fallimento (cfr. supra consid. 1.2.).

Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.

2.9. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per gli anni 2011 e 2016-2020 per complessivi fr. 151'677.55 (importo peraltro rimasto incontestato, cfr. supra consid. 2.2.), risultando debitori in solido per tale ammontare.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti, le decisioni impugnate meritano pertanto conferma mentre i ricorsi vanno integralmente respinti.

2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

48