Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2022.20
Entscheidungsdatum
28.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2022.20

jv/gm

Lugano 28 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 24 settembre 2018 (cfr. estratto RC agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico dal 14 ottobre 2019 al 19 ottobre 2020, avendo però effettivamente dimissionato il 5 ottobre 2020 (cfr. verbale assemblea generale straordinaria del 5 ottobre 2020, doc. 8, estratto RC agli atti, pubblicazioni FUSC del 14 ottobre 2019 e del 19 ottobre 2020).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro (almeno) dal 2019.

Con decreto del 27 ottobre 2020 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società per il 28 ottobre 2020, sospendendo la procedura per mancanza di attivi il 14 gennaio 2021 e chiudendola per lo stesso motivo il 15 febbraio 2021 (cfr. estratto RC agli atti, pubblicazione FUSC del 25 febbraio 2021 e scritto dell’UF del 3 maggio 2021, sub doc. 8).

1.3. Constatato di aver subito un danno, con decisione del 16 marzo 2022, confermata con decisione su opposizione del 21 giugno 2022, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 77'470.30 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020 (docc. 1 e 3.).

1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento (doc. I, petitum) e sollevando le seguenti censure.

Censura innanzitutto una carente motivazione della decisione impugnata. A suo modo di vedere non è ragionevolmente esigibile per lui comprovare la correttezza dell’importo per il quale la Cassa ha proceduto nei suoi confronti, avendo egli dimissionato nel corso del 2020 e non avendo dunque accesso alla documentazione societaria. Inoltre, egli sostiene che la decisione su opposizione non gli permette di comprendere quale atto o omissione gli viene in concreto rimproverato. Oltre a ciò, egli sostiene che la Cassa abbia violato il principio del contraddittorio, siccome i conteggi non gli sono stati preventivamente sottoposti, censurando altresì il rifiuto di un’audizione personale e del richiamo dell’incarto penale (p.ti 14., 15., 17. e 18.).

Asserisce inoltre che la società era effettivamente gestita da TERZ 1 e da __________, organi di fatto della società che prendevano decisioni unilateralmente senza curarsi delle sue indicazioni, nonostante egli avesse fatto presente la necessità di tacitare prioritariamente i debiti per contributi paritetici (doc. I, p.ti 3., 5., 7., 8. e 12.). Egli sostiene di aver subito fin dalla sua elezione nel CdA il “diktat” di TERZ 1, rendendosi conto solo successivamente della situazione finanziaria effettiva della società (p.to 9.).

Circa i contributi paritetici, RI 1 sostiene che

“al momento in cui venivano effettuati i pagamenti degli stipendi, la liquidità per la copertura degli oneri sociali era […] costituita da acconti versati alla __________ per l’acquisto di un appartamento [e che, n.d.r.] tali acconti […] costituivano un attivo della società che poteva essere considerato un valore a garanzia degli oneri sociali.” (p.ti 10. e 19.). Soggiunge inoltre che il versamento degli stipendi era di competenza di TERZ 1 che ha “distratto le liquidità destinate al pagamento degli oneri sociali […]” (p.to 11.), ragione per cui la responsabilità per i contributi paritetici insoluti sarebbe imputabile esclusivamente ai due organi di fatto (p.to 12.), come desumibile dal carteggio penale che richiama. A mente del ricorrente, “verosimilmente gli stipendi di agosto 2020” non sono stati versati integralmente, ragione per cui non vi è alcuna responsabilità per contributi paritetici relativi a salari non integralmente versati (p.to 14.), non comprendendo neppure il motivo per cui, pur essendo stato eletto amministratore unico nel corso del 2019, il danno fatto valere dalla Cassa per tale anno si estende, oltre al 2020, a tutto il 2019 (p.to 17.).

RI 1 contesta l’intenzionalità del proprio agire, ritenuto che egli voleva pagare i contributi paritetici ma è stato impedito da TERZ 1 (p.to 20.). Inoltre, il ricorrente asserisce che la buona fede e l’opportunità impone alla Cassa di convenire “chi ha effettivamente cagionato il danno”, riferendosi ai due organi di fatto (p.to 21.).

Infine, egli formula richiesta di audizione personale, da estendere anche a TERZ 1, a __________ (coniuge di TERZ

  1. e a __________, richiamando l’incarto penale __________ e l’incarto fallimentare dall’UF di __________.

1.5. Con risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1, procedura confluita nella decisione risarcitoria del 28 aprile 2022 – cresciuta in giudicato –, per complessivi fr. 77'638.10 relativi al periodo 2019-2020.

Quo alle censure del ricorrente, la Cassa ha in sostanza rinviato a quanto illustrato nella decisione su opposizione, postulando la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione del 21 giugno 2022 (doc. III).

1.6. Il 19 settembre 2022 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (doc. V), che tuttavia è rimasto silente.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 12 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

  1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

In concreto, conformemente alla surriferita giurisprudenza, con il fallimento della FA 1 del 28 ottobre 2020 la Cassa ha subito un danno e rettamente ne ha chiesto in via sussidiaria il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1 quale amministratore unico per il periodo 2019-2020 (cfr. supra consid. 1.1. e seg.).

A tal proposito si rileva che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 14 gennaio e chiusa, per il medesimo motivo, il 15 febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.2.), ragione per cui questa Corte non ravvisa alcun motivo per dar seguito alla domanda dell’insorgente di richiamare l’incarto fallimentare che, a mente sua, dovrebbe “accertare l’esistenza di valori a favore della società e la loro sorte nell’ambito del fallimento” (doc. I, p.to 18.) (a tal proposito cfr. infra consid. 2.9.).

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nella fattispecie concreta la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e alla decisione su opposizione i conteggi determinati sulla base delle dichiarazioni salariali della FA 1, per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2019 e al 2020 (per quest’ultimo anno limitati al 31 agosto 2020), per complessivi fr. 77'470.30 (cfr. docc. 1 e 3).

2.3. L’insorgente lamenta sia una “violazione del principio del contraddittorio”, non avendo la Cassa sottopostogli i conteggi prima dell’emanazione della decisione di risarcimento (doc. I, p.to 15.), che il fatto che la Cassa non abbia accolto la sua richiesta di audizione personale “al fine di meglio comprendere la sua posizione all’interno della società” (doc. I, p.to 18.).

A tal proposito è sufficiente rilevare che non sussiste alcun obbligo legale per la Cassa di agire come dal ricorrente auspicato (cfr. STCA 31.2013.18-19 del 25 giugno 2014 consid. 2.2.). Il legislatore ha infatti ritenuto tutelato il diritto di essere sentito conferendo la possibilità di opporsi alla decisione di risarcimento e, eventualmente, impugnare la decisione su opposizione, il giudice delle assicurazioni sociali disponendo di pieno potere cognitivo (cfr. Genner, BSK-ATSG, n. 1 e seg. ad art. 52 LPGA; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pagg. 454, 455 e 484 ad art. 52 LAVS; cfr. anche DTF 134 V 401 consid. 5.3. e seg.).

Pertanto la censura del ricorrente sul punto s’appalesa inconferente.

2.4. Il ricorrente adduce una carente motivazione della decisione della Cassa che, a suo modo di vedere, non può “scaricare sul ricorrente l’obbligo di contestare i calcoli”, ritenuto che la documentazione societaria, avendo egli dimissionato nel corso del 2020, non è più a sua disposizione.

Ora, nella decisione su opposizione (doc. 3) la Cassa ha illustrato per esteso, confrontandosi attivamente con le doglianze del ricorrente, i motivi per i quali quest’ultimo è stato ritenuto responsabile per il danno derivante dal mancato pagamento dei contributi paritetici insoluti. L’amministrazione ha segnatamente rilevato il periodo in cui RI 1 fungeva da amministratore unico (cfr. supra consid. 1.1.), i salari dichiarati per tale periodo e, su tale base, calcolato i contributi paritetici insoluti, esposti nei conteggi allegati alla decisione di risarcimento e alla decisione su opposizione. Essa ha altresì indicato i disposti di legge che regolano la responsabilità sussidiaria dell’organo societario, applicandoli al caso di specie. Il fatto che il ricorrente, patrocinato da un legale, nonostante le esaurienti spiegazioni della Cassa non comprenda la portata dell’art. 52 LAVS non è di pertinenza della Cassa, né del TCA.

Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla surriferita giurisprudenza (cfr. anche i conteggi dettagliati per gli anni 2019-2020 di cui ai docc. 6 e 7).

Conformemente al suo dovere di collaborazione, spettava a RI 1 portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto. Ciò era – ed è tutt’ora – da lui ragionevolmente esigibile, considerato che egli avrebbe potuto semplicemente rivolgersi alla Cassa per ottenere le dichiarazioni sulla massa salariale nel periodo interessato, desumendone i contributi paritetici e, così facendo, verificare la correttezza dell’importo fatto valere nei suoi confronti. Inutilmente, pertanto, l’insorgente – peraltro iscritto all’albo dei fiduciari del Cantone come commercialista – invoca una mancanza di documentazione afferente alla FA 1 a seguito delle sue dimissioni quale amministratore unico.

Pertanto, la censura afferente all’asserita carenza di motivazione non ha pregio. Oltre a ciò, si rendono attente le parti sul fatto che anche un procuratore con diritto di firma individuale può, a determinate condizioni, essere ritenuto organo (di fatto) di una persona giuridica (cfr. Groner, Art. 52 AHVG – Praxis und Zweck der Arbeitgeberhaftung, in: SZW 2006, pag. 85; Kieser, op. cit., pag. 476 con riferimenti) e dunque potenzialmente responsabile ex art. 52 LAVS.

2.5. Il ricorrente contesta il fatto che, benché sia divenuto organo della FA 1 solo ad ottobre 2019, gli sia stato “caricato l’intero anno” (doc. I, p.to 17. in fine).

Va qui ricordato che – contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente – per costante giurisprudenza un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, a patto che la società non si trovasse in stato di insolvenza (cfr. STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.8.1. di cui è prevista la pubblicazione) al momento dell’entrata in funzione, circostanza che limita la responsabilità dell’organo alla parte del danno accresciuta (cfr. STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3., STF 9C_713/2013 del 30 maggio 2014 consid. 5.2., STF 9C_454/2021 dell’11 febbraio 2022 consid. 5.2.1.; STCA 31.2022.4 del 4 aprile 2022 consid. 2.7. e seg.; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 7 ad art. 52 LAVS e infra consid. 2.6. in initio).

In concreto l’insorgente non ha mai sostenuto che, al momento dell’elezione nel CdA, la società fosse insolvente, ragione per cui la decisione della Cassa di renderlo responsabile per l’integralità dei contributi paritetici scaduti relativi al 2019 è conforme alla giurisprudenza.

Pertanto, anche questa censura non ha pregio.

Il ricorrente sostiene che “verosimilmente gli stipendi di agosto 2020 non [sono, n.d.r.] stati versati integralmente anche se dichiarati completi”. Da tale circostanza egli ne desume l’esclusione, rispettivamente la riduzione dell’ammontare del risarcimento per tale mese, giacché “la Cassa non ha subito né subisce alcun danno non essendovi obbligo a trattenuta per importi non versati” (doc. I, p.to 14.).

Va qui rilevato che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (cfr. STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4; cfr. anche STCA 31.2021.20 del 23 febbraio 2022 consid. 2.3.). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Tornando al caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che la censura del ricorrente non è in alcun modo sostanziata. Inoltre, egli non ha neppure addotto che i salari dichiarati fossero mere aspettative salariali. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza suevocata, a ragione la Cassa ha calcolato i contributi paritetici dovuti per agosto 2020 sulla base dei salari dichiarati per tale mese, ritenuto che il diritto al salario nasce, se non diversamente pattuito, alla fine del mese (cfr. art. 323 cpv. 1 in fine CO).

Pertanto, anche questa censura del ricorrente cade nel vuoto.

Visto quanto precede l’importo fatto valere dalla Cassa a titolo di risarcimento nei confronti dell’insorgente è da considerarsi corretto e viene pertanto confermato in questa sede.

2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.9. Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In concreto RI 1 asserisce di aver subito fin dalla sua elezione il “diktat” dell’organo di fatto TERZ

  1. Quest’ultimo, soggiunge il ricorrente, si occupava dei pagamenti, decidendo unilateralmente e disattendendo le sue indicazioni, come si evincerebbe dalla mail del 23 settembre 2020 con la quale RI 1 indicava a TERZ 1 la necessità di tacitare prioritariamente gli oneri sociali. Egli sostiene inoltre di essersi reso conto solo progressivamente della situazione economica effettiva della società. Per questi motivi, a mente dell’insorgente, la pretesa risarcitoria per contributi paritetici insoluti dev’essere fatta valere esclusivamente nei confronti degli organi di fatto, TERZ 1 e __________ (doc. I, p.ti 3., 5.-9. e 11.).

Per quanto attiene eventuali procedure ex art. 52 LAVS nei confronti di TERZ 1 e __________, si rinvia al consid. 2.10.

Questo Tribunale rileva che il ricorrente ammette che al momento dell’accettazione dell’elezione quale amministratore unico, ossia il 14 ottobre 2019 (cfr. supra consid. 1.1.) non conosceva lo stato finanziario della FA 1 relativa ai pagamenti degli oneri sociali. Egli, dunque, in spregio dei dettami giurisprudenziali surriferiti, non aveva verificato nel dettaglio ogni aspetto economico, in particolare quelli relativi ai contributi sociali, prima di assumere la carica di amministratore unico. Ciò emerge, tra l’altro, anche dalle dichiarazioni di TERZ 1 del 29 marzo 2021 rese contestualmente al procedimento penale in cui è coinvolto quale (co)imputato (verbale interrogatorio del 29 marzo 2021, inc. 2019.4371/BS/BC, sub doc. 2):

" La verbalizzante mi chiede di parlare di FA 1.

[…] all’epoca come amministratore c’era __________ [recte: __________, cfr. doc. 4] che mi lascia a piedi. Io entro in contatto con RI 1 in quanto necessitavo di un contabile. A quel punto chiamo RI 1 e gli chiedo di subentrare nell’amministrazione, questo accade nel 2019.

[…] io non ho mai avuto il bilancio della società. Io vedevo che la società non aveva grossi problemi in quanto riuscivamo comunque a lavorare/incassare e a pagare dei dipendenti.

[…] Quando RI 1 è diventato amministratore della società è stato fatto un “bilancino” […]. Quando RI 1 prende la carica di amministratore voleva vedere la situazione della società, motivo per cui immagino che avesse preso questo “bilancino”. In seguito credo che RI 1 prende anche gli ulteriori 3 mesi successivi al bilancio intermedio.

[…] non vi è bilancio 2019 per la società FA 1, quindi noi ci siamo sempre basati sul “bilancino” con le varie fatture, non vi è mai stato un reale bilancio.”

In sostanza, il ricorrente si è basato sul “bilancino” allestito da TERZ 1, il quale, per sua stessa ammissione, non ha mai avuto il controllo della situazione finanziaria della società. Inoltre, l’insorgente era a conoscenza dell’inaffidabilità di TERZ 1, come ammesso in sede di interrogatorio penale (verbale del 21 dicembre 2020, __________, sub doc. 8):

" Io sono l’amministratore ma l’operatività è di TERZ 1, persona con la quale siamo amici/nemici in quanto mi deve ancora dei soldi. Io non potevo operare sui conti e lui doveva pagare i contributi sociali. Il 7.10.2020 [recte: 28 ottobre 2020, cfr. supra consid. 1.2.] questa società è fallita, purtroppo io insieme al signor __________ abbiamo fatto di tutto per aiutare TERZ 1, che è un casinista, ma purtroppo non ha funzionato. Lui non ha pagato i contributi sociali e usava i soldi per pagare altre cose.”

Visto quanto precede, mal si comprende cosa abbia impedito a RI 1 di chiedere la documentazione afferente alla situazione contributiva della FA 1 direttamente alla Cassa. Tale omissione risulta ancora più grave se si considera che egli, ora come allora, risulta iscritto all’albo cantonale dei fiduciari quale commercialista (cfr. supra consid. 2.4.) ed era stato assunto dalla società quale contabile.

Non avendo verificato nel dettaglio ogni aspetto economico, in particolare quello dei contributi paritetici (cfr. supra consid. 2.8. in initio) prima di assumere la funzione di amministratore unico, già per questo motivo al ricorrente dev’essere imputata una negligenza grave.

Quo alla censura secondo cui egli, fin dalla sua elezione, fosse impedito nello svolgere le sue mansioni a causa delle continue ed indebite ingerenze di TERZ 1 che si arrogava il potere decisionale, si rileva che tale allegazione, invece che esimerlo, suggella definitivamente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Egli ha infatti ammesso che nonostante fosse stato di fatto escluso dalla gestione della società fin dal principio, e dunque non avendo potuto espletare il suo dovere di alta vigilanza sull’operato di TERZ 1 in relazione ai versamenti dei contributi paritetici, non solo non ha avviato motu proprio un’esaustiva verifica contabile atta ad accertare l’esistenza e l’ammontare dell’eventuale debito contributivo (ad esempio chiedendo la documentazione pertinente alla Cassa), ma ha altresì protratto tale caotica situazione fino a poco prima del fallimento, invece di dimissionare immediatamente.

Il fatto che egli avesse segnalato all’organo di fatto la necessità di versare prioritariamente gli oneri sociali è irrilevante (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS): egli avrebbe dovuto estromettere immediatamente gli organi di fatto dalla gestione della società, alternativamente vigilare sulla correttezza del loro agire o dimissionare immediatamente, come sancito dalla giurisprudenza topica.

A tal proposito si rileva che la mail, redatta di proprio pugno ed inviata all’indirizzo elettronico della FA 1 il 23 settembre 2020 – ossia a meno di un mese dal fallimento della società – con la quale “si diffida il sig. TERZ 1 ad effettuare prelevamenti a contanti dal conto aziendale o ad eseguire pagamenti senza la relativa fattura” (scritto del 23 settembre 2020 inviato da RI 1 alla FA 1, sub doc. 2.), non fa altro che confermare la grave negligenza dell’insorgente nell’esecuzione dei suoi doveri quale amministratore unico, essendo documentata la conoscenza della situazione caotica in cui versava la società. E anche la mail di medesima data inviata da RI 1 a TERZ 1 per avere chiarimenti sul perché quest’ultimo avesse annullato l’ordine di pagamento dei contributi paritetici non lo soccorre, evidenziando ancora una volta una situazione surreale nella quale RI 1, quale uomo di paglia a tutti gli effetti, era sottomesso alla volontà dell’organo di fatto.

Del resto, anche __________ – succeduto a RI 1 quale amministratore unico il 14 ottobre 2020, ossia a pochi giorni dal fallimento della società – ha dichiarato che la causa del fallimento materiale fosse da ricondurre, tra l’altro, alla “Difficoltà d’incasso per poca organizzazione da parte dell’amministrazione […]” (verbale interrogatorio UF del 30 ottobre 2020, pag. 2, sub doc. 8).

Pertanto, anche per questo motivo al ricorrente va imputata una negligenza grave.

Infine, l’insorgente si duole del fatto che la Cassa non si sia espressa sugli acconti versati alla __________ per l’acquisto di un appartamento, acconti che, a mente sua, “costituivano un attivo della società che poteva essere considerato un valore a garanzia degli oneri sociali.” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I, p.to 18.).

A torto.

In primo luogo mal si comprende come il trasferimento di liquidità dalla FA 1 ad una società terza possa essere considerata una garanzia a favore della Cassa, a prescindere da come tali acconti venivano contabilizzati internamente. Tale agire non fa altro che trasferire il rischio imprenditoriale dalla datrice di lavoro alle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza identifica come comportamento gravemente negligente (cfr. STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018 consid. 6.2.). Inoltre, la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivi, ragione per cui non è possibile attingere a tali asserite “garanzie”. Oltre a ciò, la Cassa non può certo sostituirsi all’UF nella determinazione della massa fallimentare. Anche in questo caso, è importante rilevare che il fatto che il ricorrente non sappia dove siano finite le asserite “garanzie” è, in ultima analisi, da ricondurre alle sue molteplici mancanze quale amministratore unico. Infatti, anche se – per ipotesi di lavoro ed in attesa delle risultanze dell’inchiesta penale – si volesse ammettere che TERZ 1 abbia sottratto, con un atto punibile, tali attivi alla società, ciò sarebbe stato possibile anche a motivo della passività del ricorrente, venuto meno ai suoi doveri legali. Detto altrimenti, l’asserzione del ricorrente secondo cui al momento delle sue dimissioni vi era la liquidità necessaria per pagare i contributi paritetici e che essa è stata impiegata da TERZ 1 per altri scopi, pregiudica ulteriormente la sua posizione, giacché spettava a lui provvedere affinché ciò non avvenisse, ad esempio estromettendo TERZ 1 dall’accesso ai conti. Tale conclusione rende peraltro superfluo il richiamo dell’incarto penale.

RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico, prescindere da uno studio approfondito della situazione contabile della FA 1, in particolare della situazione relativa ai contributi paritetici prima di accettare la sua elezione. Egli non avrebbe neppure dovuto tollerare lo stato di ingerenza, riscontrato fin dalla sua elezione, da parte di TERZ 1 nella gestione della società, situazione protrattasi fino ad un mese dal fallimento e che lo ha reso un uomo di paglia a tutti gli effetti. Per l’insorgente era ragionevolmente esigibile estromettere immediatamente TERZ 1 dalla gestione della società, alternativamente dimissionare immediatamente. Egli non ha mai ossequiato al suo dovere di alta vigilanza nei confronti delle persone che si occupavano della gestione. Per tutte queste gravi omissioni, causali (cfr. supra consid. 2.1.) per il credito di cui la Cassa chiede il risarcimento, all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.

2.10. Il ricorrente stigmatizza come la Cassa non abbia avviato una procedura di risarcimento nei confronti di TERZ 1 e di __________ quali organi di fatto della FA 1.

Si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassa ha già emanato una decisione di risarcimento nei confronti di TERZ 1 (cfr. supra consid.1.5.).

Per quanto concerne __________, questa Corte può far proprio quanto osservato dalla Cassa nella risposta di causa, ossia che “La Cassa non dispone di elementi e neppure il ricorrente ha apportato prove in tal senso, atti a stabilire che egli agiva come organo di fatto rispettivamente che decideva in merito al versamento o meno degli oneri sociali. Circostanza quest’ultima che sarebbe comunque in contrasto con l’asserzione del ricorrente secondo la quale solo il signor TERZ 1 […] avrebbe determinato i pagamenti da parte della società” (doc. III, pag. 3 e seg.).

A tal proposito si rammenta che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS; cfr. supra consid. 2.1.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.).

2.11. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.2.-2.5. e 2.9.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne prevale.

2.12. Il ricorrente ha richiesto l’assunzione di molteplici mezzi di prova (cfr. supra consid. 1.4. in fine).

Va ricordato che per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

Nel caso in esame la documentazione agli atti è sufficiente per un giudizio e quindi non è necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione prove. Infatti, i motivi addotti per il richiamo dell’incarto penale e fallimentare, come pure per le audizioni, non sono suscettibili di modificare le conclusioni a cui il TCA è addivenuto.

A tal proposito si rammenta che l’audizione personale del ricorrente può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile; semplici domande di assunzioni di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 2 che ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr. anche DTF 124 V 90 consid. 6).

2.13. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi agli anni 2019-2020 per complessivi fr. 77'470.30.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.14. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.15. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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