Raccomandata
Incarto n. 31.2022.2+7
BS
Lugano 28 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 2 gennaio 2022 e del 31 gennaio 2022
contro
le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2021 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La ditta FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 28 novembre 2017 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 2 è stato socio gerente dal 1° dicembre 2017 all’8 giugno 2018 e presidente della gerenza dall’8 giugno 2018 al 16 agosto 2019, con diritto di firma individuale (date di pubblicazione nel FUSC), dimissionario il 18 luglio 2019 (sub. doc. 8).
RI 1 ha ricoperto la carica di gerente dal 14 giugno 2018 al 14 agosto 2020 e di socio gerente dal 14 agosto 2020, con diritto di firma individuale (date di pubblicazione nel FUSC), fino al fallimento della società decretato il 20 agosto 2021.
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal maggio 2018 la Cassa ha dovuto diffidarla e da novembre 2018 precettarla (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributivo in doc. 8 e 9; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa relativa all’inc. 31.2022.7). Le esecuzioni sono sfociate nel rilascio in diversi attestati di carenza di beni, il primo in data 30 gennaio 2020 (sub doc. 10).
Con decreti del 20 agosto 2020 e del 23 marzo 2021 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF.
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione 15 settembre 2021 – notificata successivamente con un secondo invio raccomandato del 4 ottobre 2021 non essendo stata la prima decisione ritirata (doc. A3) ed infine tramite ulteriore invio dello scritto del 25 ottobre 2021 notificato tramite la polizia il 27 ottobre 2021 (doc A4) – la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 65'957,55 per i contributi paritetici non versati dalla società dal 2018 al 2019 (quest’ultimo sino al mese di giugno), in via solidale con RI 1. A seguito dell’inoltro della tempestiva opposizione datata 15 novembre 2021, con decisione su opposizione del 10 dicembre 2021 la Cassa ha confermato la pretesa risarcitoria nei confronti dell’ex gerente e presidente della gerenza della società.
Con un’altra decisione del 15 settembre 2021 la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 91'005,85 per gli oneri sociali 2018 – 2020 (quest’ultimo sino all’acconto di luglio) rimasti insoluti, in via solidale con RI 2 limitatamente a fr. 65'957,55. Con decisione su opposizione 10 dicembre 2021 la Cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione datata 15 novembre 2021 inoltrata dal succitato ex gerente.
1.4. Contro la decisione su opposizione 10 dicembre 2021 RI 1 ha interposto al TCA tempestivo ricorso del 2 gennaio 2022. In sostanza, con riferimento ai suoi problemi di salute, ritiene giustificato il ritardo dell’opposizione e postula l’annullamento della decisione contestata (inc. 31.2022.2).
1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha invece postulato la reiezione del ricorso, confermando le argomentazioni esposte nella decisione impugnata.
1.6. Con lettera datata 31 gennaio 2022 RI 2 ha contestato la decisione su opposizione del 10 dicembre 2021. Avendo inviato tale scritto direttamente alla Cassa, quest’ultima l’ha trasmesso per competenza decisionale al TCA che l’ha di conseguenza considerato quale ricorso. A sua discolpa l’ex gerente ha fra l’altro sostenuto che RI 1 si è assunto la responsabilità del mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società (inc. 31.2022.7).
1.7 Con la risposta di causa del 15 febbraio 2022 la Cassa, rinviando ai motivi esposti nella decisione su opposizione impugnata, ribadisce la responsabilità del ricorrente. Ribadisce altresì che l’accordo concluso con RI 1, riguardo all’assunzione della responsabilità degli oneri sociali scoperti, è irrilevante.
1.8. L’8 marzo 2022 il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Nel caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza di beni, prima, e dell’apertura del fallimento della società con sospensione della procedura, poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria e solidale) a RI 2 e RI 1, quali organi formali (soci gerenti con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società, dei contributi sociali rimasti insoluti.
2.2. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.3. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
Ricorso 2 gennaio 2022 di RI 1 (inc. 31.2022.2)
2.4. Occorre stabilire se RI 1 si è tempestivamente opposto, mediante scritto del 15 novembre 2021, alla decisione di risarcimento del 15 settembre 2021.
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Per l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+ 2C_796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49, DTF 127 I 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Ritornando al caso in esame, dagli atti risulta che nei confronti del ricorrente il 15 settembre 2021 la Cassa ha emesso ed inviato per raccomandata la decisione di risarcimento (doc. A1). Il 17 settembre 2021 l’invio è stato recapitato e notificato (doc. A2). Di conseguenza il termine di 30 giorni è iniziato il giorno successivo della notifica ed è scaduto lunedì 18 ottobre 2021.
In queste circostanze, l’opposizione del 15 novembre 2021, pervenuta il giorno seguente alla Cassa (doc. 2 inc. 31.2022.2) risulta essere manifestamente tardiva.
2.5. Nell’opposizione il ricorrente ha tuttavia sostenuto che “… lo scrivente RI 1 non ha provveduto a rispondere alla Vs. comunicazione del 15 settembre 2021 nei termini perché era ricoverato in ospedale a seguito interventi chirurgici post-Covid, è stato dimesso recentemente e attualmente è in convalescenza” (doc. 2 inc. 31.2022.2).
Occorre quindi esaminare se vi sono i presupposti per una restituzione del termine per inoltrare opposizione.
A tal proposito va ricordato che secondo l’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).
Nell’evenienza concreta, visto quanto scritto da RI 1 nell’opposizione, con lettera 17 novembre 2021 la Cassa gli ha chiesto alcune precisazioni in merito alla notifica della decisione di risarcimento ed al suo stato di salute (doc. 4 inc. 31.2022.2).
In risposta, con scritto datato 22 novembre 2021 il ricorrente ha comunicato di essere stato degente in ospedale dal 7 settembre 2021 al 7 novembre 2021 per un intervento di protesi totale all’anca destra e susseguente riabilitazione. Rileva inoltre che nel dicembre 2020 è stato ricoverato per Covid in unità intensiva con successive sindromi post-Covid, quali affaticamento psico-fisico e seri problemi di deambulazione, precisando poi di essere tutt’ora in cura fisioterapica. Il ricorrente ha inoltre informato di aver incaricato suo figlio di ritirare durante la sua degenza ospedaliera del 2021 la corrispondenza, tra cui la lettera raccomandata contenente la decisione di risarcimento che, per via delle restrizioni anti-Covid, gli è stata consegnata a mano solamente dopo le dimissioni, ai primi di novembre 2021 (doc. 5 inc. 31.2022.2).
Va qui ricordato che la giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4; cfr. anche STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017.
Nel caso concreto è risultato che in previsione dell’intervento all’anca destra del settembre 2021 il ricorrente aveva incaricato suo figlio di ritirare la corrispondenza, incluso l’invio raccomandato del 15 settembre 2021 contenente la decisione di risarcimento. Certo, in periodo di pandemia il ricorrente, come tutte le persone degenti, non poteva ricevere visite e solo dopo le sue dimissioni suo figlio ha potuto recapitargli la raccomandata. Tuttavia, nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente rilevato che “… il motivo del ricovero, di natura prettamente fisica, non gli impediva certo di tenere i contatti con i sui familiari – benché non di persona – e ricevere informazioni già solo telefonicamente e impartire ulteriori istruzioni al riguardo, rispettivamente non comportava una duratura e integrale incapacità di discernimento”.
Questo Tribunale è consapevole che quando la decisione di risarcimento è stata ritirata dal figlio del ricorrente (17 settembre 2021) erano trascorsi solo una decina di giorni dall’intervento all’anca destra (7 settembre 2021) per cui a quel momento l’insorgente non era nel pieno delle sue forze per dare delle istruzioni. Non si misconosce nemmeno lo stato psico-fisico somatico descritto nel ricorso, come le difficoltà di concentrazione in merito ad eventi esterni. Tuttavia, secondo questa Corte – ricordato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi – ritiene che la situazione del ricorrente non era talmente grave da impedirgli, entro il 30 giorni dal ritiro della raccomandata, di dare disposizioni se non in presenza, ma almeno tramite telefono o altri mezzi di comunicazione, a suo figlio o a terze persone ai fini di una stesura di un’opposizione alla decisione di risarcimento. D’altronde l’insorgente non ha prodotto documentazione medica attestante un suo grave stato di salute tale da compromettere la sua capacità d’intendere e di volere. Egli ha infatti unicamente prodotto, in sede amministrativa, la convocazione all’intervento del 7 settembre 2021 ed il progetto ribilitativo (doc. 5 inc. 31.2022.2).
Visto quanto sopra, non sussistendo un motivo di restituzione dei termini, l’opposizione alla decisione di risarcimento 15 settembre 2021 è da ritenere tardiva e quindi irricevibile.
Pertanto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Ricorso 31 gennaio 2022 di RI 2
(inc. 31.2022.7).
2.6 Con la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente – gerente (dal 1.12.2017 al 8.06.2018) e poi presidente della gerenza (dal 8.06.2018) sino alle dimissioni (18.07.2019) – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 65'957,55 per contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti dalla società per gli anni 2018 e (giugno) 2019, in via solidale con RI 1.
Al riguardo, va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Ritornando al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, allegando dapprima alla decisione contestata i conteggi dei saldi contributivi relativi agli anni 2018 e 2019. Essa ha anche allestito uno specchietto relativo all’evoluzione del debito contributi degli anni 2018 – 2019 (doc. 8 e 9). Del resto, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo.
2.7. L’insorgente ribadisce come RI 1 con scritto 15 novembre 2021 alla Cassa (doc. A5 = doc. 2 inc. 31.2022.2) si sia assunto tutte le responsabilità economiche e giuridiche relative al mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società. Questa assunzione di responsabilità non libera il ricorrente dai sui obblighi e doveri quale gerente (cfr. al riguardo consid. 2.9), tantomeno costituisce un motivo liberatorio.
Va qui infatti ricordato che secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolpa (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003).
2.8. Occorre pertanto esaminare la responsabilità dell’insorgente.
Va anzitutto ricordato che egli, accettando il mandato di gerente rispettivamente presidente della gerenza di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Pertanto, nella fattispecie concreta, anche volendo ipotizzare che la società fosse di fatto gestita da RI 1, il ricorrente, quale gerente rispettivamente presidente della gerenza, aveva comunque gli obblighi di diligenza e di vigilanza di cui sopra. Non poteva accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, è bene ricordare che la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Inoltre, in relazione alla gestione della società da parte di terze persone, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STFA H 72/06 del 16 ottobre 2006 consid. 2.2, H 238/98 13 novembre 2000 consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).
Determinante è che valutare se le circostanze addotte dall’insorgente costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
2.9. Nel provvedimento impugnato la Cassa ha rettamente spiegato che, con riferimento all’opposizione 15 novembre 2021 del ricorrente, il mancato versamento degli oneri sociali per motivi di grave illiquidità dovuta ai mancati pagamenti di fatture da parte di debitori della società non permette di liberalo da una sua responsabilità (cfr. consid. 7).
In primo luogo la convenuta ha giustamente ricordato che per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Inoltre, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STF H 446/00 del 31 agosto 2001) con l'adozione se necessario di misure drastiche e immediate (STF H 171/02 del 23 giugno 2002).
Infine, non è rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti).
Nel caso concreto, come visto, di per sé l’illiquidità dovuta alla mancata riscossione delle fatture dei debitori societari non permette al datore di lavoro, rispettivamente al suo organo formale, di liberarsi da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato quali iniziative egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente liquidati.
Va poi evidenziato che in sede di ricorso l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di ulteriori speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Secondo giurisprudenza, trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Ritornando al caso in esame, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).
Non va in effetti dimenticato che la società, per quanto concerne il periodo in esame, dopo diffide dal mese di maggio 2018 e l’avvio di procedure esecutive dal mese di novembre 2018, ha unicamente liquidato gli acconti trimestrali del 2018. Per il 2019 è stato versato solo l’acconto di gennaio (doc. 9).
In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
2.10. Va poi rilevato che la Cassa ha potuto constatare anche una violazione grave dell'obbligo di comunicare l’adeguamento degli acconti previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS.
Agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
In merito, nella pronunzia contestata (consid. 7) è stato evidenziato:
" .. la Cassa ha fatturato gli acconti per il 2018 sulla base di una somma trimestrale dei salari di CHF 1'855.50, rispettivamente CHF 7'422.00 annui. Per contro l’ammontare effettivo dei salari per l’anno 2018 è risultato essere di CHF 284'508. Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il 2018 è risultato essere del 3'733,31% più lato rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti.
Per il 2019 è stato emesso un primo acconto trimestrale sulla base di CHF 1'855.50 e successivamente acconti mensili in considerazione di una somma salariale di CHF 23'709.00. Per tale anno lo scarto tra la base di calcolo degli acconti fatturati (su complessivi CHF 215'236.50) e la somma dei salari effettivi (CHF 293'906.10) è risultato essere del 36.55%.”
La Cassa ha quindi rilevato che “… il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: mancato pagamento di congrui acconti; differimento cronico dei pagamenti; mancato pagamento di diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018).”
A queste argomentazioni e conclusioni questa Corte non può che aderire.
Infine, oltre alla succitata violazione, sempre nella decisione impugnata la Cassa ha pertinentemente rilevato che, “… come risulta dai conteggi allegati alla decisione risarcitoria, per gli anni 2018 e 2019 la società ha riversato alla Cassa solo parzialmente la quota trattenuta mensilmente ai propri dipendenti. Infatti l’ammontare dei pagamenti effettuati non raggiunge almeno la metà dei contributi dovuti ai fini AVS/AI/IPG/AD. Ciò che prefigura una violazione delle prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 4 LAVS”. Violazione di pertinenza penale che la Cassa avrà senz’altro segnalato alla competente autorità inquirente.
2.11. In conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri sociali, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di fr. 65'957,55 per i contributi paritetici dal 2018 al 2019 (quest’ultimo sino al mese di giugno), in via solidale con RI 1.
Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.
2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie in esame dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti