Raccomandata
Incarto n. 31.2022.11
BS/sc
Lugano 13 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 è stata costituita il 27 settembre 2013, con sede a ___________.
RI 1 è stato socio gerente della società, con diritto di firma individuale, dal 5 marzo 2014 al 5 maggio 2020 (dimissioni effettive il 28.04.2020) (date di pubblicazione nel FUSC).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Con decreti del 17 agosto 2020 e del 9 ottobre 2020 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ex art. 230 LEF (FUSC __________). Il fallimento è poi continuato in via sommaria (FUSC __________).
In data 22 dicembre 2020 la Cassa ha insinuato all’UF del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 5'641,60, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 2019 e 2020. Con comunicazione 9 novembre 2021 l’UF ha informato la Cassa che con ogni probabilità il credito insinuato non potrà essere tacitato (cfr. sub doc. 7).
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione 11 febbraio 2022 la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 5'502,85 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni 2019 e 2020, quest’ultimo sino a marzo (doc. 3),
Con opposizione del 1° marzo 2022, completata il 7 marzo 2022 ed il 10 marzo 2022 (doc. A/2.1-2.2.), l’ex socio gerente sostiene che per motivi di difficolta finanziaria la società “ha dovuto presto rinunciare al versamento dei salari a due dipendenti, __________ e __________ …”. Adducendo che si tratta di mere aspettative salariali, RI 1 ritiene che i contributi non sono dovuti, ricordando inoltre che già il 2 settembre 2021 la fiduciaria della società aveva chiesto lo stralcio dei salari dalla relativa distinta. Rileva inoltre che i dipendenti interessati hanno rinunciato definitivamente ai loro salari maturati. Contesta pertanto una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Respingendo le tesi di RI 1, con decisione su opposizione del 29 marzo 2020 ha confermato la richiesta di risarcimento come da pronunzia dell’11 febbraio 2022.
1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento.
In sostanza ribadisce che le retribuzioni ai due dipendenti fossero delle mere aspettative salariali non soggette a contribuzione.
1.5. Con la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso.
1.6. Con scritto 21 maggio 2022 il ricorrente ha fra l’altro chiesto “… che io possa sottoscrivere un riconoscimento di debito nei confronti di IAS, oppure che mi sia condonato il pagamento” (V).
1.7. In risposta, con scritto 25 maggio 2022 la Cassa ha evidenziato che “la persona convenuta nella procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS (che non prevede la possibilità del condono) potrà se del caso richiedere per iscritto un piano di rientro rateale del danno imputato” (VII).
1.8. Con lettera 8 giugno 2022 il ricorrente sostiene che la sua situazione economica attuale non gli permette di far fronte ad un piano rateale di pagamento, spiegandone le ragioni. Indica comunque le misure che vorrebbe intraprendere per poter versare ratealmente direttamente allo IAS la “somma in questione” (IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 ss.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, socio gerente, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2019 e 2020, quest’ultimo sino a marzo.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno di complessivi fr. 5'502,85 fatto valere nei confronti del ricorrente è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2019 e 2020 (fino a marzo), così come risulta dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. 4 e 5).
I contributi 2019 sono stati determinati sulla base della relativa distinta salari dove quale unico dipendente figura __________ con una retribuzione annua di fr. 45'000 (doc. 1/F). Il suo salario del 2020 (gennaio – marzo) di fr. 11'500 è stato accertato dall’Ispettore AVS il 9 febbraio 2021 (doc. 1/G).
Con il presente ricorso l’ex gerente sostiene che, a causa delle difficoltà finanziarie riscontrate dalla società, le retribuzioni arretrate spettanti ai dipendenti __________ per gli anni 2014 e 2015 e __________ per il 2019 e 2020 costituiscono delle mere aspettative salariali, le stesse non essendo state versate. Rileva inoltre che il 23 ottobre 2020 i due citati dipendenti hanno rinunciato ai loro stipendi maturati (sub doc. 6). Per questi motivi il ricorrente sostiene che i contributi non sono dovuti e quindi non è tenuto a risarcire alcunché.
Preliminarmente si osserva che i contributi sono di principio determinati sulla base delle distinte salariali. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo – e quindi per la questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante – è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag.317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008, inc., consid. 2.2). In particolare se le condizioni finanziarie del datore di lavoro al momento dell’accredito salariale sono molto gravi e per questo il futuro versamento del salario dipendeva dal punto di vista temporale e dell’ammontare da un miglioramento dei risultati aziendali oppure, in caso di attività iniziali di una società, allorquando le perdite nette non permettono di versare i salari rivendicati. Va tuttavia precisato che tali circostanze devono essere ammesse con molta prudenza (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 403 pag. 103).
A tale riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile. Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario.
Nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente osservato:
" (…) Nel caso in esame si rileva che:
la società, iscritta alla Cassa dal 1° marzo 2014, ha versato gli acconti richiesti per il 2°, 3° e 4° trimestre 2014;
il conteggio di chiusura per fanno 2014 è stato emesso una prima volta il 28 maggio 2015 sulla base della dichiarazione dei salari presentata dalla società (salari: CHF 49'000.00) e poi nuovamente il 19 agosto 2015 a seguito della richiesta di rettifica inoltrata dalla società (salari: CHF 31'350.00);
per il 2015 la società ha versato i quattro acconti trimestrali; il conteggio di chiusura è stato emesso il 9 maggio 2016 (salari: CHF 39'600.00);
per l’anno 2019 sono stati pagati i quattro acconti trimestrali; il conteggio di chiusura è stato emesso il 30 gennaio 2020 (safari: CHF 45'900.00);
tutte le dichiarazioni salariali presentate per gli anni dal 2014 al 2019 sono state controfirmate dall'opponente, confermando egli così – come indicato sul modulo – (l'esattezza dei dati indicati (cfr. doc. Ai-2, B, C, D, E ed F);
per l'anno 2020 sono stati fatturati tre acconti trimestrali (rimasti impagati), mentre il conteggio di chiusura è stato effettuato l'11 febbraio 2021 in base ai dati ricostruiti dal Servizio ispettorato della Cassa (doc. G);
i salari alla base dei calcoli effettuati dalla Cassa risultano dalle dichiarazioni salariali inoltrate nel tempo dalla società e trovano pure riscontro nei dati contabili fomiti successivamente alla Cassa dalla __________. (…)” (doc. A3 pag. 7)
La convenuta ha poi incontestatamente evidenziato che “né contro le suindicate chiusure effettuate dalla Cassa, né contestualmente alla diffida e/o allea precettazioni dei relativi importi la società ha mai eccepito alcunché, se non dopo il fallimento” (sottolineatura del redattore). Ha poi spiegato che “per quanto attiene alla chiusura 2014 – peraltro effettuata nel 2015 e poi non più messa in discussione – va rilevato che il motivo della rettifica è da ricondurre all’adeguamento del salario determinante AVS sulla scorta delle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori (grado di occupazione del 55%, doc. A2) e non alla rinuncia degli stessi ad una parte di un salario maturato in base ad un lavoro realmente svolto (sottolineatura del redattore). Va poi rilevato che le masse salariali dal 2014 al 2019, dichiarate nelle rispettive distinte salari (doc. A1/2, B-FF), risultano contabilmente registrati alla voce “stipendi” (cfr. doc. A9.1- 9.6). Per il 2020 (gennaio – marzo), come detto, la somma salariale è stata accertata dall’Ispettore della Cassa durante il consueto contro del datore di lavoro (doc. G).
Solo con scritto 2 novembre 2020 – quindi dopo il fallimento aperto il 17 agosto 2020 -, la fiduciaria della società ha chiesto alla Cassa una modifica retroattiva delle chiusure salariali nel senso di stralciare i salari cui i dipendenti __________ e __________ avevano rinunciato con dichiarazioni da loro firmate il 23 ottobre 2020, i cui “accrediti a favore della società andranno versati all’ufficio fallimenti di __________” (doc. A5.2). Tale richiesta è stata respinta dalla Cassa il 14 giugno 2021 (doc. A.6). Il 2 settembre 2021 la stessa fiduciaria, ribadendo la richiesta di revisione delle distinte salariali inoltrata il 2 novembre 2020, ha chiesto di stralciare per il dipendente __________ salari di fr. 4'634,70 per il 2014 e fr. 19'800 per il 2015 e per Di Simone fr. 45'110 di salario del 2015 e fr. 11.275 di salario del 2020. Richiesta nuovamente respinta dalla Cassa il 20 settembre 2021 (sub doc. 6).
Rinunce salariali, quelle di cui sopra, che come esposto nella succitata giurisprudenza ai fini contributivi non sono rilevanti.
Inoltre dagli atti non emerge che al momento dell’accredito salariale la situazione finanziaria del datore di lavoro fosse così grave da far dipendere il versamento del salario dal miglioramento dell’andamento della società, circostanza che, come visto dalla citata giurisprudenza, viene per altro ammessa con molta prudenza.
A tal riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente rilevato che.
" Va inoltre sottolineato che i salari complessivi assoggettati dalla Cassa per il periodo 2014-2020 ammontano ad oltre CHF 188'000.00, mentre le asserite rinunce salariali rappresentano poco più di CHF 80'000.00. È quindi evidente che la società non sì è sempre trovata in una situazione di illiquidità, essendo stata in grado di corrispondere oltre il 50% dei salari maturati dai signori __________ e __________ (ad esempio: nessuna rivendicazione/rinuncia salariale è stata effettuata dal signor __________ per gli anni dal 2014 al 2C)18). E questo in contraddizione con l'affermazione dell'opponente, secondo la quale la società avrebbe presto rinunciato al versamento dei salari (ndr: semmai è il dipendente che vi rinuncia) a causa delle sue difficoltà finanziarie.”
Determinante è che le spettanze salariali, come visto, sono state dichiarate all’AVS e contabilizzate. Che poi siano state effettivamente versate, sempre con riferimento alla succitata giurisprudenza, non è rilevante. Altri indizi che si trattava di salari maturati li ha forniti la Cassa che, sempre nella decisione contestata, ha rilevato:
" (…) Del resto il fatto che il signor __________ nella sua lettera di disdetta del 1° aprile 2020 si dichiarasse conscio del fatto che, non dando un preavviso di un mese, il suo stipendio sarebbe stato decurtato di un quarto dimostra che il dipendente aveva un contratto con una retribuzione fissa e che in tale data si attendeva ancora di ricevere quanto a lui spettante (doc. H).
Inoltre, in seguito ad un accertamento effettuato presso l'assicuratore LPP, è emerso che l'opponente ha notificato per il 2019 -vale a dire per lo stesso anno per il quale vorrebbe ora far ritenere una mera aspettativa il salario di CHF 45'900.00 del signor __________ - una massa salariale per quest'ultimo pressoché di egual ammontare, senza peraltro aver richiesto anche a tale ente una rettifica retroattiva. Anzi, al signor __________ è stata addirittura versata una prestazione di libero passaggio - evidentemente calcolata anche su tali retribuzioni -, malgrado il dipendente stesso abbia poi formalmente rinunciato a tali retribuzioni il 23 ottobre 2020 solo nei confronti della Cassa CO 1 (doc I). (…)” (doc. A3 pag. 8-9)
Da ultimo, con la risposta di causa pertinentemente la Cassa ha rilevato che alla base della rinuncia salariale vi è un accordo, datato 9 novembre 2020 – quindi sempre successivamente all’apertura del fallimento – tra il ricorrente ed il dipendente __________, finalizzato “ad accordarsi sul pagamento al sig. RI 1 delle sue spettanze come amministratore della FA 1 in liquidazione, e delle quali il sig. __________ è solidalmente responsabile con la società” (doc. A11). Stando a questo documento, la rinuncia salariale sarebbe servita a compensare – ammessa e non concessa la legittimità di una siffatta compensazione – le spettanze dell’ex socio gerente per l’amministratore della FA 1, ciò che presuppone comunque che nei confronti della società il citato dipendente vantava un credito salariale.
In conclusione, come visto sopra, non si può concludere che il versamento dei succitati salari, il cui diritto è stato accertato, avesse un carattere aleatorio e dipendesse esclusivamente dall’andamento della società, motivo per cui non si trattava di “mere aspettative” salariali. Di conseguenza, rettamente la Cassa ha assoggettato ai contributi sociali i salari dichiarati nelle relative distinte.
Ricordato che la società non ha integralmente versato i contributi 2019 e 2020 (quest’ultimo sino a marzo), la Cassa ha correttamente chiesto, in via sussidiaria, al ricorrente – dimissionario il 28 aprile 2020 – il risarcimento del danno subito di fr. 5'502,85.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 ss. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 ss. consid. 1b).
2.7. Nella fattispecie concreta, come esposto al considerando precedente, il mancato versamento di contributi configura una grave negligenza.
Occorre poi rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag.36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, va fatto presente che la FA 1, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato il conteggio finale del 2019 (cfr. specchietto riassuntivo dei pagamenti dei contributi in doc. 4), lasciando inoltre totalmente scoperti i contributi del 2020 (trattasi in concreto del conguaglio del I trimestre [cfr. specchietto riassuntivo del 2020 in doc 5], avendo l’unico dipendente della società terminato la sua attività il 31 marzo 2020 [cfr. rapporto di revisione 9 febbraio 2021 in doc. 1/G]), quindi per un lasso di maggiore del periodo tollerato di tre mesi di cui alla succitata giurisprudenza. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.
Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai suoi crediti (STF H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2, H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).
Viste le circostanze sopra rilevate vi è piuttosto da ritenere il contrario.
2.8. Con scritto 21 maggio 2022 il ricorrente ha fra l’altro chiesto il condono del danno da risarcire facendo presente la sua precaria situazione finanziaria (cfr. consid. 1.7).
Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297).
Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448) ed eventualmente concedere un pagamento rateale secondo le modalità proposte dal ricorrente (cfr. consid. 1.8).
2.9. Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.
2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 ss.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti