Raccomandata
Incarto n. 31.2021.8
rg/gm
Lugano 4 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 febbraio 2021 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione su opposizione 9 febbraio 2021, confermando la decisione di risarcimento emessa il 23 dicembre 2020, la Cassa CO 1 ha respinto la domanda presentata da RI 1 l’11 dicembre 2020 e volta al condono del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS stabilito nei suoi confronti con decisione 31 marzo 2017 rispettivamente all’annullamento dell’attestato di carenza beni rilasciato a suo carico il 21 gennaio 2019.
1.2 Con ricorso datato 23 marzo 2021 e impostato il 25 marzo 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), rappresentata dal RA 1, Capo servizi giuridici di __________, insorge RI 1 davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) contro la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento. Nell’atto di ricorso il rappresentante dell’insorgente postula “precauzionalmente” in applicazione dell’art. 41 LPGA la restituzione del termine per ricorrere “in quanto il sottoscritto era stato impedito a ritirare tempestivamente la raccomandata a causa di una quarantena Covid-19”.
Richiesta dal TCA a voler esprimersi (anche) sulla tempestività del ricorso, l’amministrazione ne evidenzia la tardività.
Con osservazioni 29 aprile 2021 l’insorgente ribadisce, tra l’altro, la richiesta di restituzione del termine adducendo al proposito:
" (…) Avendo avuto contatto diretto con una persona positiva al virus Covid-19 I'11 febbraio 2021, mi avevo messo autonomamente in quarantena domiciliare, prima aspettando il risultato del test Covid-19 sia della persona interessata sia di me stesso.
Il tampone della persona in contatto risultava positivo mentre il mio risultato era negativo.
Nonostante ciò, nel pomeriggio del 13 febbraio 2021 il Contact Tracing Team Covid-19 mi chiamava sul cellulare impiegandomi di mettermi immediatamente in quarantena per 10 giorni, allora fino al 23 febbraio 2021 incluso.
Per questo motivo, essendo costretto a rimanere a casa, non potevo andare a ritirare la decisione da impugnare in tempo debito. La mia unica collaboratrice che anche disponeva di una procura per ritirare dalla Posta le lettere raccomandate per l'__________ oltre a me, era assente a causa delle vacanze invernali.
Per evitare una spedizione di ritorno della lettera raccomandata della decisione da impugnare della Cassa CO 1 chiamavo l'Hotline della Posta CH SA per sapere cosa restava da fare in questo caso. La collaboratrice in incaricata dalla Posta CH SA mi consigliava di far prolungare il termine di ritiro, cosa che avevo fatto.
Al primo giorno dopo la quarantena, il 24 febbraio 2021, mi recavo immediatamente all'ufficio postale e ritiravo la lettera raccomandata della decisione da impugnare della Cassa cantonale di compensazione, completavo subito la bozza del ricorso già preparato precauzionalmente il 23 febbraio 2021 nell'home office e spedivo il ricorso il giorno dopo il ritiro della decisione, al 25 febbraio 2021.
Prove:
Testimonianza del Contact Tracing Team Covid-19 del Canton __________, c/o __________
Testimonianza del Contact Center Posta, c/o Posta CH SA, Wankdorfallee 4, 3030 Berna
Testimonianza della Sig.ra __________
Così è indubbiamente dimostrato che, a causa di forza maggiore per colpa della mondiale situazione straordinaria pandemica, ero stato impedito, senza colpa mia, di ritirare la lettera raccomandata della decisione da impugnare della Cassa CO 1 entro il termine stabilito. (…)” (cfr. V)
Con scritto 17 maggio 2021 la Cassa nega che siano dati i presupposti per una restituzione del termine.
2.1 Giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso se questo è tardivo o irricevibile.
2.2 Per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS).
L'art. 60 cpv. 1 LPGA prescrive che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).
Il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a).
Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444).
Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305, 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010; STF del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; Condizioni generali della Posta "Servizi postali" per clienti privati, cifra 2.5.7, edizione gennaio 2021) nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Nella sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta Corte ha poi stabilito che la finzione riconosciuta in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario, mantiene la sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto – ora in analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA.
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479).
2.3 Nel caso in disamina, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 9 febbraio 2021 è stata spedita con invio raccomandato lo stesso giorno, che il rappresentante (lic. iur. LLM RA 1, destinatario dell’invio) di RI 1 è stato avvisato per il ritiro il 10 febbraio 2021 e che nel termine di giacenza di 7 giorni egli non ha provveduto a ritirare l’invio. In applicazione del menzionato art. 38 cpv. 2 LPGA, il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il 18 febbraio 2021 ossia il giorno successivo all’ultimo giorno di giacenza (17 febbraio 2021) per scadere quindi il 19 marzo 2021. Consegnato all’ufficio postale il 25 marzo 2021 (cfr. busta d’impostazione), il ricorso risulta tardivo.
Il fatto che il destinatario – il quale a seguito dell’opposizione da esso presentata a nome della sua patrocinata alla decisione 23 dicembre 2020 avrebbe dovuto prevedere, come da giurisprudenza sopra citata, che gli sarebbe stata notificata una decisione su opposizione da parte della Cassa – abbia disposto, il 17 febbraio 2021, ovvero il settimo giorno dopo l’avviso di ritiro, il prolungamento del termine di giacenza (cfr. doc. 3) è ininfluente, il principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta e quindi la suevocata finzione di notifica applicandosi anche nel caso in cui venga accordato un termine di ritiro più lungo, ossia nel caso in cui venga fatta domanda di trattenere la corrispondenza (DTF 141 II 429, 127 I 31, 123 III 493; Dupont, in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 38 n. 17; Randacher/Weber, in Basler Kommentar, ATSG, 2019, art. 38 n. 17).
2.4
2.4.1 Per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso (cfr. anche art. 14 Lptca). Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339, 110 V 210).
Per la questione dell’impedimento non colposo non fa differenza se esso colpisce la persona interessata oppure il suo rappresentante, quest'ultimo – a maggior ragione se integrato in una struttura più grande – dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (DTF 119 II 86, 99 II 349; STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
È infine bene sottolineare che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.4.2 Le circostanze addotte dal rappresentante dell’insorgente nel suo scritto 29 aprile 2021 al TCA a giustificazione della mancata tempestiva presentazione del gravame e a sostegno quindi della richiesta di restituzione in intero del termine per ricorrere (cfr. supra consid. 1.2) – non sono all’evidenza idonee a scusare il ritardo con cui, a nome e per conto della sua mandante, egli si è aggravato allo scrivente Tribunale avverso la decisione 9 febbraio 2021 e non costituiscono quindi valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra citata.
Da un lato la circostanza addotta (quarantena volontaria dall’11 febbraio 2021 e su ordine del Contact Tracing Team Covid-19 dal 13 febbraio 2021) è da ritenere non abbia all’evidenza impedito il rappresentante di RI 1 di incaricare – senza indugio l’11 febbraio rispettivamente il 13 febbraio 2021 – un sostituto (che non fosse la sua collaboratrice, asseritamente assente per vacanze) del ritiro entro il termine di 7 giorni scadente il 17 febbraio 2021 del plico raccomandato che RA 1 sapeva essere in giacenza dal 10 febbraio 2021 (cfr. doc. 3).
D’altro lato anche l’eventuale non conoscenza da parte del rappresentante, giurista e consulente giuridico titolare della __________ e incaricato da settembre 2019 della tutela degli interessi della ricorrente (doc. A-1), del principio codificato all’art. 38 cpv. 2bis LPGA (e già sancito dalla giurisprudenza precedentemente all’entrata in vigore della LPGA) e della relativa sopra citata giurisprudenza federale – secondo cui il principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notifica da parte della posta si applica anche nel caso in cui venga accordato un termine di ritiro più lungo ovvero nel caso in cui venga fatta domanda di trattenere la corrispondenza (cfr. supra consid. 2.3) – non costituisce motivo scusabile e non permette quindi oggettivamente di ritenere che alla ricorrente, rispettivamente al suo rappresentante (che non poteva non sapere dell’inefficacia, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, di un prolungamento della giacenza oltre il settimo giorno), non possa essere rimproverata una negligenza.
I motivi addotti (quarantena) non permettono inoltre neppure di ritenere che il rappresentante sia stato impedito, anche dopo il ritiro del plico raccomandato, di redigere (RA 1 stesso ha asserito di aver potuto lavorare in modalità home office sino al 23 febbraio 2021) e spedire per tempo l’atto di ricorso.
2.5 Sulla scorta di quanto precede, il gravame deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
2.6 In applicazione dell’art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
Nel caso in esame il ricorso è stato presentato il 23/25 marzo 2021, ossia dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad oggetto prestazioni assicurative.
Richiamato l’art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura vengono fissate in fr. 200.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2.- Le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti