Raccomandata
Incarto n. 31.2021.12
cr
Lugano 11 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
(radiata da RC il 7 novembre 2019)
ritenuto in fatto
1.1. FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 15 novembre 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
A seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi sono state intraprese, a partire da settembre 2013, diverse procedure esecutive, sfociate in molteplici attestati di carenza beni.
In data 31 ottobre 2018 la Cassa, constatato di avere subìto un danno, ha tempestivamente emesso una prima decisione risarcitoria nei confronti di RI 1 nella sua veste di ex amministratore unico della fallita FA 1, in considerazione degli attestati di carenza beni emessi nei riguardi della società, per gli importi dei contributi definitivi non versati relativi agli anni dal 2014 al 2016, per complessivi CHF 24'560.10. Tale decisione è poi stata integralmente confermata con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2019, cresciuta in giudicato. Il danno in questione è stato, nel frattempo, integralmente risarcito.
In data 29 maggio 2019 un credito di fr. 36'152.80 concernente gli anni 2014-2017 è stato insinuato dalla Cassa presso l’Ufficio fallimenti di __________ (cfr. doc. A3).
La procedura di fallimento della ditta, decretata il 25 marzo 2019, è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto (FUSC 7 giugno 2019) e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).
RI 1 è stato amministratore unico della fallita FA 1 dal 17 maggio 2016. Al momento della sua entrata in carica risultavano scoperti il conguaglio per il 2014, le mensilità da agosto a dicembre 2015 e gli acconti da gennaio a marzo 2016.
1.2. In data 12 febbraio 2021 la Cassa ha emanato una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1, per un importo di fr. 2'897.90, relativo a contributi non soluti per gli anni 2016 e 2017 e alle spese esecutive sopportate dalla Cassa per gli anni 2014-2016. Tale decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 15 aprile 2021.
1.3. Con tempestivo ricorso del 17 maggio 2021, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 15 aprile 2021.
Egli ha sostanzialmente sostenuto che il danno alla Cassa sia stato causato dalla società FA 1, radiata dal 7 novembre 2019, motivo per il quale la pretesa di fr. 2'897.90, notificata la prima volta in data 12 febbraio 2021, appare tardiva.
L’insorgente ha poi sottolineato di essere “stato chiamato a rifondere all’Istituto delle assicurazioni sociali l’importo di fr. 36'152.80, tempestivamente notificato”, aggiungendo che “non credo che l’art. 52 LAVS copra gli errori dell’ufficio dell’Istituto delle assicurazioni sociali, d’altra parte non vedo né capisco per quale ragione l’ex amministratore dovrebbe rimanere responsabile “vita natural durante” degli eventuali danni che vengono scoperti dopo la radiazione dell’ente giuridico responsabile dell’eventuale danno” (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, riconfermando le argomentazioni esposte nella decisione impugnata. La Cassa ha sottolineato il carattere tempestivo dell’ulteriore pretesa risarcitoria stabilita a seguito della tassazione d’ufficio del 20 dicembre 2018, emessa dopo la revisione effettuata dal Servizio Ispettorato e concernente le riprese per gli anni 2013-2017, regolarmente notificata per raccomandata alla società prima del fallimento (doc. III).
1.5. In data 15 giugno 2021 l’insorgente ha rilevato che alla luce delle pubblicazioni (sul FUSC) che hanno determinato la chiusura definitiva della FA 1 (dal 29 marzo 2019 in poi), la Cassa aveva tutto il tempo per procedere alla notifica, ribadendone la mancanza di tempestività (doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 21 giugno 2021 la Cassa ha integralmente confermato quanto già esposto in sede di risposta di causa, sottolineando che la decisione risarcitoria del 12 febbraio 2021, notificata entro il termine triennale di prescrizione rispetto alla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio della sospensione della procedura di fallimento (21 maggio 2019), è tempestiva (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 decretato il 25 marzo 2019 e della successiva sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi pubblicata sul FUSC in data 21 maggio 2019 (doc. 6), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, amministratore unico della società, in carica dal 2016, i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dovuti per gli anni 2016-2017.
2.2. In sostanza il ricorrente ritiene prescritta la pretesa risarcitoria fatta valere dalla Cassa con la decisione del 12 febbraio 2021.
L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).
Dal 1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza, infatti, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato confermato dall’Alta Corte nella DTF 126 V 443, consid. 3c pag. 445 (vedi anche Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002 pag. 96, 2001 pag. 194 segg. = SVR 2003 AHV Nr. 23).
Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STF 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
L’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.”.
2.3. Nella fattispecie in esame, l’insorgente eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio di fr. 2'897.90 fatto valere dalla Cassa, adducendo che lo stesso è stato “insinuato, notificato, comunicato la prima volta il 12 febbraio 2021”, momento nel quale “la debitrice FA 1 non esiste più, è ormai radiata dal 7 novembre 2019” (doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare la tempestività della pretesa risarcitoria fatta valere dalla Cassa, posto che l’insorgenza di questo ulteriore danno (rispetto a quello già saldato ed oggetto della decisione risarcitoria del 31 ottobre 2018, cresciuta in giudicato con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2019) si è realizzata con la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo sul FUSC del 21 maggio 2019 (cfr. doc. 6; consid. 2.1.).
Come accennato (cfr. consid. 2.2.), infatti, nel caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF la Cassa ha conoscenza del danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere.
È pertanto a torto che l’insorgente pretende che la decisione risarcitoria del 12 febbraio 2021 non rispetta il periodo di prescrizione di 3 anni (applicabile visto che il termine di prescrizione relativo di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2019 non era ancora prescritto al momento in cui è entrato in vigore il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS, ossia il 1° gennaio 2020).
In questo senso a ragione la Cassa con la risposta ha addotto che “ritenuto come la sospensione della procedura di fallimento, decretata il 26 marzo 2019, sia stata pubblicata sul Foglio Ufficiale svizzero di commercio in data 21 maggio 2019, la Cassa aveva tempo sino al 21 maggio 2022 per attivare un’ulteriore azione risarcitoria nei confronti del signor RI 1 per il danno aggiuntivo” (doc. III).
La decisione risarcitoria, datata 12 febbraio 2021, è pertanto tempestiva.
Da rilevare, inoltre, come anche il termine assoluto di 10 anni ex art. 60 cpv. 1 CO – secondo cui l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato - risulta ampiamente rispettato, l’insorgente essendo entrato in carica quale amministratore unico nel mese di maggio 2016 e in ogni caso il risarcimento chiesto dalla Cassa con decisione del 12 febbraio 2021 avendo ad oggetto contributi e spese non soluti relativamente agli anni 2014-2017.
2.4. L’insorgente ha pure obiettato di avere già risarcito alla Cassa l’importo di fr. 36'152.80, “tempestivamente notificato”, ritenendo di non potere più essere considerato responsabile a vita degli eventuali danni scoperti dalla Cassa dopo la radiazione dell’ente giuridico che ha causato l’eventuale danno (doc. I).
A tale proposito, occorre innanzitutto precisare che non è dato capire che cosa intenda l’assicurato allorquando sostiene di “essere già stato chiamato a rifondere l’importo di fr. 36’152.80” – che costituisce l’importo del credito contributivo (e non risarcitorio) insinuato dalla Cassa nel fallimento della FA 1 relativo ai contributi 2014-2017 (cfr. doc. A3) - quando si consideri che egli, come ricordato sopra (cfr. consid. 1.1.), ha risarcito in precedenza, sulla base della decisione del 31 ottobre 2018, l’importo di fr. 24'560.10 quale danno per il mancato pagamento dei contributi degli anni 2014-2016.
Diversa è, invece, la pretesa risarcitoria di fr. 2’897.90 fatta valere dalla Cassa con la decisione su opposizione qui impugnata, la quale concerne un danno ulteriore, di cui la Cassa è venuta a conoscenza solo a seguito di un conteggio di revisione e che non avrebbe potuto per forza di cose essere conosciuto prima.
Con la decisione del 12 febbraio 2021, difatti, la Cassa ha chiesto all’insorgente il risarcimento dell’importo di fr. 2'897.90 relativo alle spese esecutive scaturite dal mancato pagamento dei contributi degli anni 2014-2016, oggetto della precedente procedura, nonché i contributi non soluti sulle riprese salariali relative agli anni 2016-2017 (anch’essi insinuati dalla Cassa in sede fallimentare, come meglio esposto al consid. 2.6.).
Ora, la richiesta di risarcimento delle spese esecutive causate dalla precedente procedura, registrate contabilmente in data 11 marzo 2019, non avrebbe evidentemente potuto essere effettuata prima di questa data (e certamente non al momento della decisione del 31 ottobre 2018), come preteso, a torto, dall’insorgente.
Quanto ai contributi non soluti per gli anni 2016-2017, occorre rilevare che gli stessi sono stati stabiliti solo a seguito delle riprese salariali effettuate tramite il conteggio di revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017, oggetto della tassazione di ufficio del 20 dicembre 2018, per un importo di fr. 11'239 (cfr. doc. A2). A seguito del mancato pagamento di tale fattura da parte della società, la Cassa, secondo la procedura ordinaria, ha dapprima emesso una diffida in data 31 gennaio 2019, seguita da una domanda di esecuzione in data 11 marzo 2019 (cfr. doc. 5D). Solo a seguito del fallimento della società, la Cassa ha, infine, rettamente, in applicazione del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.1.) chiesto il risarcimento del danno all’insorgente, nella sua veste di ex amministratore unico, relativamente solo agli anni 2016-2017 nei quali egli aveva assunto tale carica.
A tale riguardo, va sottolineato che conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STF H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STF H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue dimissioni, l’amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se l’amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera – come nel caso in esame - con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).
Anche da questo profilo l’agire della Cassa risulta corretto.
2.5. Neppure merita accoglimento l’altra obiezione sollevata dall’insorgente, ossia che responsabile del danno verso la Cassa sarebbe la società FA 1 e non RI 1, motivo per il quale la pretesa risarcitoria andava notificata in tempo utile al debitore prima del suo fallimento.
Dagli atti emerge, infatti, che il conteggio di revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017 (all’origine delle riprese salariali sulle quali sono stati stabiliti i contributi non soluti per gli anni 2016-2017) è stato allegato alla decisione di tassazione d’ufficio del 20 dicembre 2018, munita dei mezzi di diritto (cfr. doc. A1), inviata per raccomandata in data 20 dicembre 2018 alla società FA 1 (cfr. doc. A2) unitamente alla relativa fattura di fr. 11'239.
Questa circostanza rende la critica ricorsuale del tutto priva di fondamento.
Va, per il resto, ricordato che il fatto che la società non abbia saldato il proprio debito contributivo e che nei suoi confronti sia stato poi decretato il fallimento, ha fatto nascere la responsabilità sussidiaria dell’ex amministratore (cfr. consid. 2.1.).
2.6. Quanto al danno di complessivi fr. 2’897.90 fatto valere nei confronti del ricorrente, il TCA ne constata la fondatezza, essendo costituito da contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2016-2017 dopo riprese salariali derivanti da un rapporto di revisione del 20 dicembre 2018, nonché dalle spese esecutive sopportate dalla Cassa per il recupero dei contributi non soluti per gli anni 2014-2016.
Al riguardo, va infatti ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Il TCA non ha motivo per discostarsi dall’ammontare preteso in risarcimento dalla Cassa, risultante dal conteggio allegato alla decisione di risarcimento (cfr. doc. 1 e allegati).
L’insorgente, del resto, non ha apportato prove che possano mettere in dubbio l’ammontare del danno richiesto dalla Cassa.
Va, peraltro, rilevato che, come indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata, le informazioni necessarie per l’allestimento del rapporto di revisione sono state fornite dall’insorgente stesso (cfr. doc. A1).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In tale ottica, non può essere seguito l’insorgente laddove sostiene che l’importo del danno di fr. 2'897.90 oggetto della decisione impugnata non risulterebbe compreso nel credito insinuato in sede fallimentare dalla Cassa presso l’Ufficio fallimenti in data 28 maggio 2019 (cfr. doc. C).
Al contrario, come peraltro opportunamente osservato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata, gli ammontari notificati all’Ufficio fallimenti di __________ in data 28 maggio 2019 “considerano sia i saldi ordinari dei periodi indicati, sia gli importi rilevati in sede di revisione” (cfr. doc. A1).
Tale affermazione appare corretta, come ben esplicitato dal dettagliato conteggio allegato al doc. 5D.
Visto quanto sopra, questo Tribunale reputa che la Cassa abbia debitamente documentato l’ammontare del danno preteso.
2.7. Non è del resto nemmeno ipotizzabile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nella fattispecie in esame, visti i numerosi attestati di carenza beni emessi a nome della società, rispettivamente il fallimento della stessa decretato il 25 marzo 2019, la Cassa era legittimata ad agire nei confronti dell’insorgente.
A seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto fin dal mese di maggio 2013 a diffidare la società e, dal mese di settembre 2013, ha avviato diverse procedure esecutive, che hanno portato all’irrecuperabilità dei contributi.
In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.
In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).
In conclusione, visto quanto sopra, avendo l’insorgente, quale ex amministratore della società, violato le prescrizioni AVS per negligenza grave e non sussistendo nemmeno validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS va confermata.
Occorre, infine, rilevare che il fatto che l’insorgente abbia nel frattempo interamente risarcito il debito relativo ai contributi non soluti per gli anni 2014-2016 di cui alla precedente procedura (basata sulla decisione del 31 ottobre 2018 e successiva decisione su opposizione dell’8 febbraio 2019, cresciuta incontestata in giudicato) non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002).
2.8. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura.
2.9. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti