Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2020.17
Entscheidungsdatum
01.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2020.17

FS

Lugano 1 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 giugno 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 12 dicembre 2011 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 28 dicembre 2011 e di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 3 dicembre 2014 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

1.2. Dal 1° marzo 2012 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro (doc. 1).

Con decreto del 16 maggio 2018 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società, procedura proseguita in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (pubblicazione FUSC del __________ 2018) (doc. 1).

La Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 315'514.05, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2015 al 2018, di cui fr. 16'313.60 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1).

Con scritto del 31 gennaio 2019 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono previsti dividendi per i creditori di seconda classe (doc. 1).

1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 13 marzo 2020 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 9 giugno 2020 (doc. 3) – aggiornato l’importo dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 –, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 313'793.20 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni dal 2015 al 2018 di cui fr. 16'313.60 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro.

1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione contestando (con motivazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto) una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendo:

" (…)

  1. annullare la decisione su opposizione del 09/06/2020 notificata il 15/06/2020 con esonero del sig. RI 1 da qualsivoglia pagamento a titolo di risarcimento danni per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per gli anni dal 2015 al 2018 di cui Chf 16.313,60 per contributi sulle rivendicazioni di credito;

  2. Protestate tasse, spese e ripetibili. (…)” (I, pag. 6)

1.5. Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.

1.6. Il ricorrente è rimasto silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale amministratore unico; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2015 al 2018, così come risulta dai conteggi allestiti secondo le relative dichiarazione dei salari (doc. 1/A-1/D), dal conteggio dei salari non percepiti ma rivendicati per gli anni dal 2016 al 2018 di cui alle relative distinte (doc. 1/E) e dagli specchietti relativi ai suddetti anni sub doc. 4, 5, 6 e 7.

L’importo complessivo di fr. 313'793.20, ottenuto dopo la ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr. consid. 1.3), peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

2.6. Il ricorrente non adduce la benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi paritetici per gli anni dal 2015 al 2018 così come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 13 marzo 2020 confermata con decisione su opposizione del 9 giugno 2020 (cfr. consid. 1.3).

Accettando il mandato di amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Al ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico; degli asseriti motivi di natura medica si dirà in seguito al consid. 2.8 – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.

In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Al ricorrente, che nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

L’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare quanto addotto dal ricorrente e meglio che “(…) il sig. RI 1 nel settembre 2016 promuoveva come direttore operativo un dipendente in forza in FA 1 fin dall'anno 2012 in qualità di agente ausiliario, tale sig. __________, al quale, durante la sua assenza, era deputata la gestione di tutta l'attività direttiva della FA 1. […] La fiducia in questo dipendente si rivelava però malriposta in quanto addirittura questi provvedeva a veicolare il personale ed i clienti della FA 1 presso altra società svizzera operante nel medesimo settore cagionando il tracollo realizzatosi nel 2017/2018 e concretizzatosi nel fallimento della società che, nel corso di tale periodo ha visto polverizzarsi il proprio fatturato, per l'attività di concorrenza sleale perpetrata dallo __________ (e non solo da lui come verrà appresso evidenziato). Le vicende appena narrate trovano conforto nella raccomandata inviata dal sottoscritto al sig. __________ e datata 08 marzo 2018 e nella querela presentata dal sig. RI 1 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di __________ il 09 febbraio 2018 (Docc. F). Medesima situazione riguarda altra dipendente della FA 1, e fidanzata dello __________, Sig.ra __________, la quale, approfittando del ruolo di segretaria personale del sig. RI 1 ha compiuto atti di concorrenza sleale in concorso con lo __________ giusta allegata copia della raccomandata indirizzata dallo scrivente in data 08 marzo 2018 (Docc. F). (…)” (I, pagg. 3 e 4), non permette di escludere una negligenza grave del ricorrente e non costituisce neppure motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali (cfr. infra consid. 2.7).

Infatti, da una parte la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) e, dall’altra parte va rilevato come nemmeno l’insorgente ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha fatto.

In particolare, quanto alla querela presentata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di __________ il 9 febbraio 2018 (doc. F), questo Tribunale rileva come l’insorgente medesimo indica che la stessa (con gli scritti dell’8 marzo 2018 indirizzati a __________ e a __________ sub doc. F), confermerebbe l'attività di concorrenza sleale perpetrata dallo __________ che avrebbe portato al tracollo della società. Ora, lo si ribadisce, all’insorgente va imputata una negligenza grave per aver omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta e la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento.

Inoltre a ragione e pertinentemente la Cassa ha, tra l’altro, addotto che “(…) benché l'amministratore abbia la facoltà di delegare alcuni compiti, ciò non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute (STF 9C 360/2012 del 17 settembre 2012). L'organo di una società deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). (…)” (doc. 3, punto 6.1, pag.7).

Nella misura in cui RI 1 volesse invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu di Maurizio Stocco), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Tutto quanto suesposto vale a maggiore ragione se si pone mente anche al fatto che la Cassa ha, incontestatamente, puntualizzato che “(…) nel caso concreto, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto dal mese di giugno 2017 all'invio di diffide di pagamento (numerose diffide erano già state emesse negli anni dal 2012 al 2014) e dal mese di agosto 2017 all'avvio di procedure esecutive (numerose già negli anni 2013 e 2014), che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STF 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). (…)” (doc. 3, punto 6.3, pagg. 8 e 9).

Sempre la Cassa, con la risposta, pure incontestatamente ha inoltre addotto che “(…) in via abbondanziale si evidenzia che la grave negligenza nella gestione dei pagamenti AVS è perdurata per un lunghissimo periodo, come si evince dagli allegati dettagli sull'evoluzione dell'incasso contributivo (doc. 4-7). Oltre a ciò si puntualizzano, per il periodo di carica del signor RI 1 – il quale non ha mai dimissionato –, anche le seguenti gravi negligenze nell'osservanza delle prescrizioni della LAVS: - violazione dell'obbligo di comunicare una sostanziale modifica della massa salariale ex art. 35 cpv. 2 OAVS per gli anni 2015 e 2016 (doc. 8, 9); - mancata presentazione delle dichiarazioni dei salari relative agli anni 2017 e 2018 (doc. 10-13). Infine si rammenta che la Cassa, per porre fine alla grave situazione di morosità della ditta, ha inoltrato in data 27 febbraio 2018 un'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 LEF (doc. 14). (…)” (III, pag. 7).

2.7. Occorre pertanto esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nella fattispecie, nessun motivo di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza è stato fatto valere, né risulta d’altronde dagli atti.

2.8. Il ricorrente, sulla base della documentazione medica prodotta con il ricorso – il resoconto 14 aprile 2020 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. C/1), il rapporto medico 12 luglio 2016 dello stesso specialista (doc. C/2) e il certificato medico 14 aprile 2020 del dr. __________ (doc. D) –, sostiene che le sue condizioni di salute non gli permettevano di svolgere con la necessaria diligenza l’attività di amministratore unico della FA 1.

Richiamati i diversi periodi nei quali avrebbe dovuto interrompere il lavoro l’insorgente pretende che “(…) proprio per quanto narrato relativamente alle assenze che il sig. RI 1, senza colpa ne lieve né grave, ha dovuto affrontare nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2018 si ritiene che tale fattispecie giuridica non possa essere posta alla base di una condanna in quanto, pur assumendo ma solo in via teorica che professionalmente e tecnicamente egli abbia codeste capacità, è proprio la materiale incapacità fisica e psicologica di attendere al suo lavoro che ha causato tale situazione la quale ultima, per quanto documentalmente evidenziato, è frutto di quella forza maggiore che, de lege, esonera il soggetto da qualsivoglia responsabilità. A ciò si aggiunga che la negligenza grave si presenta ogni qual vi sia una pesante violazione dell'obbligo di diligenza in genere consueto. La diligenza, però, prevede quanto meno la presenza sia fisica che spirituale dell'agente. Visto quanto sopra precede, le presenze del sig. RI 1, nel periodo considerato assommano soltanto a due settimane al 50% in cinque anni sempre che non si vogliano tacciare di falso i certificati medici prodotti. (…)” (I, pag. 5).

Va innanzitutto osservato che, secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile può valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016).

In concreto dagli atti risulta che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico del 12 luglio 2016 – posta la diagnosi psichiatrica di “(…) Sindrome depressiva-ansioso reattiva (ICD-10: F43.2) con attacchi di panico (F41.0) (…)” (doc. C/2, punto 1.1) e ritenute le seguenti risorse psichiche “(…) - Concentrazione: Limitata dall'intensità dei dolori, dall'assunzione di antidolorifici centrale, da stati d'ansia e di depressione. - Comprensione: Compromessa secondo l'intensità dei dolori, l'assunzione di antidolorifici centrale, stati d'ansia e di depressione. - Adeguamento: Compromessa secondo l'intensità dei dolori, l'assunzione di antidolorifici centrale, stati d'ansia e di depressione. - Caricabilità: Compromessa secondo l'intensità dei dolori, l'assunzione di antidolorifici centrale, stati d'ansia e di depressione. (…)” (doc. C/2, punto 1.7) –, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal 1. gennaio 2014 (doc. C/2, punto 1.6) e nel resoconto circa lo stato di salute del 14 aprile 2020 indirizzato all’avv. RA 1, indicato di aver avuto in cura il signor RI 1 dal luglio 2014 al mese di aprile 2019, ha precisato che “(…) le limitazioni da me descritte nel rapporto del 12.07.2016 sono sempre rimaste presenti. So anche che ha dovuto interrompere più volte del tutto la sua attività negli anni seguenti a causa della sua malattia fisica di base e a causa di altre malattie intercorrenti. Non sono però a conoscenza dei motivi fisici esatti e della frequenza e durata di queste interruzioni. (…)” (doc. C/1).

Dal canto suo il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico del 14 aprile 2020, attestato che “(…) dal 27.02.2007. Il signor RI 1 soffre di una polipatologia, in particolare di disturbi dell'apparato osteo-articolare. (…)” (doc. D), ha indicato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa: “(…) 100% dal 30.06.2014 al 13.03.2016; 50% dal 14.03.2016 al 28.03.2016; 100% dal 29.03.2016 al 17.04.2016; 50% dal 18.04.2016 al 19.04.2018; 100% dal 20.04.2018 al 11.05.2018; 100% dal 13.11.2018 al 30.06.2019 (…)” (doc. D).

Stanti le suesposte attestazioni mediche questo Tribunale rileva innanzitutto che non è possibile seguire l’insorgente laddove pretende che i medici curanti “(…) concordano sul un [ndr. recte: su un] punto cruciale per la vicenda che ci occupa: il sig. RI 1 non poteva essere cosciente di quanto avveniva in FA 1 proprio perché perennemente assente (Cfr. Doc. C1 e C2 e D). (…)” (I, pag. 3) sostenendo che “(…) le sue condizioni di salute gli impedivano di lavorare e non "con certe limitazioni di rendimento" ma nella maniera più assoluta e completa (…)” (I, pag. 3). Neppure l’insorgente prova in alcun modo che “(…) le presenze del sig. RI 1, nel periodo considerato [ndr. si riferisce agli anni dal 2014 al 2018] assommano soltanto a due settimane al 50% in cinque anni sempre che non si vogliano tacciare di falso i certificati medici prodotti [ndr. si riferisce al resoconto 14 aprile 2020 e al rapporto medico 12 luglio 2016 del dr. __________ sub doc. C/1 e C/2 e al certificato medico 14 aprile 2020 del dr. __________ sub doc. D]. (…)” (I, pag. 5).

Dai succitati certificati medici non risulta infatti alcuna chiara valutazione della capacità lavorativa (e della sua evoluzione nel tempo) avuto riguardo alla sua funzione in seno alla società e nemmeno emerge l’impossibilità di rassegnare le dimissioni dalla carica assunta.

Ma vi è di più. Dagli atti risulta che l’insorgente (dopo aver rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 28 dicembre 2011) ha assunto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 3 dicembre 2014 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti); che l’8 aprile 2015 ha comunicato alla Cassa l’indirizzo della sede operativa della società (doc. 3/C); che il 24 marzo 2016 ha firmato la dichiarazione dei salari della società per l’anno 2015 (doc. 3/D); che il 26 ottobre 2016 ha firmato un “Atto di fideiussione solidale” a favore della società (doc. 2/E) e che il 24 maggio 2018 (dopo che l’11 giugno 2014 aveva già presenziato ad un interrogatorio presso il medesimo ufficio; cfr. doc. 3/E2) è stato verbalizzato presso l’Ufficio dei fallimenti (doc. 3/E1).

Sul conto individuale dell’insorgente figurano inoltre le seguenti registrazioni: 2014 (gennaio-dicembre) fr. 32'450 salario FA 1; 2016 (gennaio dicembre) fr. 77'000 salario FA 1; 2018 (giugno-ottobre) fr. 17'921 indennità di disoccupazione e 2018 (ottobre-dicembre) fr. 15'000 salario __________ (cfr. doc. 3/A).

Dai relativi certificati di salario e dall’attestazione della Cassa di disoccupazione inoltrati dall’insorgente all’autorità fiscale risultano poi i seguenti redditi: - 2014 (gennaio-dicembre) fr. 32'450 salario FA 1 con trattenuta di fr. 2'028 per oneri sociali (doc. 3/B1); - 2015 (gennaio-dicembre) fr. 53'760 salario FA 1 senza trattenute di oneri sociali indicata “Malattia certificata” (doc. 3/B2); - 2016 (gennaio-dicembre) fr. 67'200 salario FA 1 con trattenuta di fr. 6'432.00 per oneri sociali (doc. 3/B3); - 2017 (gennaio-dicembre) fr. 67'200.00 salario FA 1 con trattenuta di fr. 4'688 per oneri sociali (doc. 3/B4); - 2018 (01.01.2018-17.05.2018) fr. 22'400 salario FA 1 con trattenuta di fr. 1'563 per oneri sociali (doc. 3/B5); - 2018 (maggio-ottobre) fr. 17'921 di indennità di disoccupazione (doc. 3/B7) e - 2018 (15.10.2018-31.12.2018) fr. 15'000 salario __________ con trattenuta di fr. 1'225 per oneri sociali (doc. 3/B6).

La Cassa ha rilevato che l’insorgente: “(…) - ha beneficato di una rendita intera d'invalidità dal 1. giugno 2011 al 31 marzo 2013 e dal 1° ottobre 2013 al 31 luglio 2014 (grado: 100%); - ha beneficiato di una mezza rendita d'invalidità dal 1. agosto 2014 al 31 dicembre 2014 (grado: 52%). (…)” (doc. 3, punto 7.2.3, pag. 11) e, avuto riguardo al resoconto 14 aprile 2020 con il rapporto medico 12 luglio 2016 del dr. __________ (cfr. doc. C/1 e C/2), a ragione ha evidenziato che dagli stessi emerge che “(…)

  • in seguito al rifiuto della rendita Al il signor RI 1 ha dovuto riprendere l'attività lavorativa; - negli anni ha dovuto interrompere più volte la sua attività; - la sua presenza nel CdA avrebbe comportato una presenza in ditta per massimo 1 ora alla settimana (percentuale lavoro del 2%), senza percepire salario o altre retribuzioni. In seguito alla denuncia anonima all'Al sarebbe rimasto senza introiti. - secondo la perizia Al e di un ortopedico del 2013 era inabile al lavoro al 50%, mentre la decisione Al della primavera 2016 gli avrebbe riconosciuto un'inabilità del solo 37%; - dal gennaio 2014 avrebbe ripreso a lavorare al 50% presso la FA 1 per fr. 2'500.00 mensili, mentre dal 2015 avrebbe un contratto quale amministratore e direttore operativo per fr. 5'600.00 mensili; - a seguito dei dolori di natura fisica risulterebbe che "il paziente riferisce che riesce a lavorare con fatica il mattino";
  • "Lo stato di salute psichica del paziente è rimasto stabile fino al mese di aprile 2016"; - "Non ci sono mai stati segni di disturbi del pensiero, né formali né di contenuto"; - "Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno nell'ultima attività esercitata" e "50% per qualsiasi tipo di lavoro dal 01.01.2014"; - Risorse psichiche: - Concentrazione: limitata dall'intensità dei dolori fisici; - Comprensione: compromessa secondo l'intensità dei dolori fisici; - Adeguamento: compromessa secondo l'intensità dei dolori fisici; - Caricabilità: compromessa secondo l'intensità dei dolori fisici; - La sua possibilità di continuare la sua attività professionale dipendeva dal decorso della malattia. Era probabile un peggioramento graduale nel tempo, ma non era prevedibile l'entità e la tempistica. (…)” (doc. 3, punto 7.2.4, pagg. 11 e 12).

Stanti le succitate evenienze questo Tribunale ritiene che – conformemente alla succitata giurisprudenza e secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3; 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – non è possibile concludere che, nel periodo rilevante dal 2015 al 2018, l’insorgente sia stato totalmente impedito di comprendere ciò che stava succedendo all’interno della società e di determinarsi sulle questioni relative alla gestione della stessa. Inoltre, avuto riguardo alla possibilità di delegare le mansioni cui è obbligato per legge ad una persona competente, lo stesso insorgente ha addotto che “(…) proprio alla luce di queste continue assenze dal lavoro, che impedivano una corretta esecuzione degli obblighi nascenti dalla funzione esercitata, il sig. RI 1 nel settembre 2016 promuoveva come direttore operativo un dipendente in forza in FA 1 fin dall'anno 2012 in qualità di agente ausiliario, tale sig. __________, al quale, durante la sua assenza, era deputata la gestione di tutta l'attività direttiva della FA 1. (…)” (I, pagg. 3 e 4).

In particolare, lo si ribadisce, i succitati atti medici (resoconto 14 aprile 2020 con rapporto medico 12 luglio 2016 del dr. __________ sub doc. C/1 e C/2 e certificato medico 14 aprile 2020 del dr. __________ sub doc. D), non provano in alcun modo, come invece preteso dall’insorgente, che “(…) il sig. RI 1 non poteva essere cosciente di quanto avveniva in FA 1 proprio perché perennemente assente […] le sue condizioni di salute gli impedivano di lavorare e non "con certe limitazioni di rendimento" ma nella maniera più assoluta e completa […] le presenze del sig. RI 1, nel periodo considerato [ndr. dal 2014 al 2018] assommano soltanto a due settimane al 50% in cinque anni sempre che non si vogliano tacciare di falso i certificati medici prodotti. (…)” (I, pagg. 3 e 5).

In questo senso, con la risposta, a ragione la Cassa ha ribadito che “(…) considerati gli elementi emersi, la Cassa ritiene che le percentuali di inabilità lavorativa invocate dal ricorrente contrastano con i redditi d'attività lucrativa rilevati dal conto individuale e/o in sede fiscale per gli anni 2014, 2016 e 2018, nonché con i dati relativi ai salari che lo stesso avrebbe conseguito negli anni 2014 e 2015 indicati nel rapporto medico del 12 luglio 2016 del dr. med. __________. Si osserva pure che le trattenute sociali rilevate dal certificato di salario 2016, presentato all'autorità fiscale, risultano corrispondere ad un salario lordo di almeno il 50% più alto rispetto a quanto indicato in tale attestazione. Inoltre dal 18 aprile 2016 al 19 aprile 2018 - vale a dire per un lungo periodo di due anni, peraltro oggetto della procedura di risarcimento danni - l'inabilità lavorativa del signor RI 1 sarebbe comunque stata solo del 50%. […] Di conseguenza la Cassa ritiene che malgrado i problemi di salute presentati - principalmente di natura fisica - il ricorrente non è stato totalmente impedito per un lungo ed ininterrotto periodo di determinarsi nel tempo sulle questioni importanti relative alla gestione della società e/o di adempiere ai propri obblighi di sorveglianza. (…)” (III, pagg. 4 e 5).

In queste circostanze, visto tutto quanto suesposto, i motivi di salute invocati non sono sufficienti per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.9. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto.

2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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14

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52