Raccomandata
Incarto n. 31.2018.3
FS
Lugano 14 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 emanata da
CO 1
in relazione alla fallita: FA 1
(già FA 1, )
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino il 14 settembre 2010 (cfr. estratto RC informatizzato del Canton Ticino agli atti). La società ha in seguito trasferito, a far tempo dal 15 dicembre 2015, la sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato del Canton __________ agli atti).
RI 1 ha ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione dal 14 settembre 2010 e, dall’8 agosto 2012, di amministratore unico, sempre con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato del Canton Ticino agli atti), fino al 4 novembre 2015 (cfr. l’istromento notarile dell’assemblea generale straordinaria della società sub doc. 3/A).
1.2. Dal 1. settembre 2010 al 30 novembre 2015 la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito Cassa) in qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 1).
Con decreto del 9 dicembre 2015 della Pretura del Distretto di __________ è stato pronunciato il fallimento della società (FUSC No. __________ del __________ 2015) e l’apertura della liquidazione in via sommaria, ai sensi dell’art. 231 LEF, è stata pubblicata il __________ 2016 (FUSC No. __________ del __________ 2016).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 20’461.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2014 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di novembre), dopo controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 1).
Con scritto dell’8 novembre 2017 l’Ufficio fallimenti di __________ ha comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il suo credito non potrà essere tacitato (cfr. doc. 12).
1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 – ridotto l’importo di fr. 18'963.70 (indicato nella decisione del 27 dicembre 2017 sub doc. 1), ritenendo quale fine del mandato il 4 novembre 2015 (data dell’istromento notarile dell’assemblea generale straordinaria della società sub doc. 3/A) e non il __________ 2015 (data di pubblicazione nel FUSC), a fr. 17'466.10 –, la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1, in via solidale con il signor TERZ 1 per analogo importo e periodo, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17’466.10, importo corrispondente ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre) (doc. 3 = doc. A).
1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.
L’insorgente contesta che vi sia stata da parte sua negligenza grave o intenzionale. Sostiene che l’unico responsabile del danno sarebbe TERZ 1, il quale avrebbe agito quale amministratore di fatto (“padre padrone”), gestendo in modo indipendente la società e sottacendogli ogni informazione sull’andamento della stessa. Vista tale situazione egli avrebbe dato le dimissioni dalla carica di amministratore unico, alle quali il signor TERZ 1 non avrebbe dato seguito se non molto tempo dopo, sostituendolo con un'altra persona. Egli adduce inoltre che quanto sostenuto trova conferma anche nella sentenza del 5 dicembre 2017 della Pretura penale di Bellinzona che lo ha prosciolto dall’accusa di appropriazione indebita di trattenute salariali (cfr. doc. 2/A).
1.5. Con la risposta di causa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danno anche nei confronti del signor TERZ 1 con decisione 29 dicembre 2017 regolarmente cresciuta in giudicato e che la procedura è in fase d’incasso –, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso.
Dopo aver rilevato come il ricorrente riprenda le argomentazioni già esposte in sede di opposizione, la Cassa ha richiamato le motivazioni addotte nella decisione avversata.
1.6. Con decreto 17 maggio 2018 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1.
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, dapprima membro del consiglio di amministrazione e in seguito amministratore unico della società (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2014 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre), così come risulta dagli estratti dei contributi paritetici per gli anni 2014 e 2015 (acconti) (doc. 1/A e 3/B), con le relative dichiarazioni dei salari (doc. 4 e 5) e i conteggi sub doc. 8 e 9.
L’importo complessivo di fr. 17'466.10 (7'877.80 sub doc. 1/A + 9'588.30 sub doc. 3/B), peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta, il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società possa essergli attribuita, essendo che nessuno, né il “padre padrone”, TERZ 1, né il contabile, gli avrebbe dato delle informazioni riguardo l’andamento della società e alle sue richieste di documentazione non veniva dato seguito. Vista la situazione, egli avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico ma la sua sostituzione avrebbe richiesto molto tempo.
Tali affermazioni non giovano all’ex amministratore unico.
Va fatto presente che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Nella fattispecie concreta, accettando il mandato di membro del CdA rispettivamente di amministratore unico, l’insorgente – indipendentemente da quanto da lui sostenuto, e meglio, che “padre padrone” della società era il signor TERZ 1 – ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
RI 1, vista la carica assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo passivo. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che, viste le funzioni assunte (membro del CdA e amministratore unico), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
Questo Tribunale rileva inoltre che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di membro del CdA rispettivamente amministratore unico della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Infatti, l’insorgente, si è limitato a sostenere che “(…) nessuno aveva comunicato che ci fossero dei debiti e alla richiesta di documenti venivano opposti solo silenzi. […] Non gli fu concessa la possibilità di accedere a una documentazione qualsiasi per cui diede le dimissioni. (…)” (I, punto 8). In particolare, riguardo all’asserita mancata consegna dei documenti richiesti, va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Quanto alla censura secondo la quale “(…) tuttavia la sua sostituzione tardò parecchio perché TERZ 1 non trovava altri amministratori. (…)” (I, punto 8), va osservato quanto segue. Innanzitutto l’insorgente non adduce, e tantomeno documenta, quando e in quale forma egli avrebbe dimissionato dalla carica assunta. Inoltre – a prescindere da quanto rettamente osservato dalla Cassa e meglio che “(…) dapprima si sottolinea come le dimissioni dalla carica formale di amministratore unico, non debbano in alcun modo sottostare né all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, né a quella di un singolo azionista di maggioranza per poter porre in essere i relativi effetti. Oltre a ciò si rileva che se la società non notifica al registro di commercio l'uscita dell'amministratore, quest'ultimo, trascorso il termine di 30 giorni, può richiederne direttamente la cancellazione presentando i relativi giustificativi, come previsto dall’art. 25° cpv. 1 dell’ordinanza del registro di commercio (ORC). (…)” (doc. A, punto 9, pag. 12) –, visto che non risulta che mai le richieste di informazioni sono state esaudite e ritenuta la posizione di membro del CdA già dal 14 settembre 2010 rispettivamente di amministratore unico dall’8 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1), in ogni caso l’insorgente non avrebbe dovuto attendere sino al mese di novembre 2015 per rassegnare le proprie dimissioni (cfr. l’istromento notarile dell’assemblea generale straordinaria della società del 4 novembre 2015 sub doc. 3/A). Va qui ribadito che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni.
Riguardo poi all’asserita posizione di TERZ 1 quale “(…) padre padrone (…)” (doc. I, punto 8), basti qui osservare che nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di TERZ 1), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
In merito, infine, alla sentenza del 5 dicembre 2017 con la quale la Pretura penale di Bellinzona ha prosciolto l’insorgente dall’accusa di appropriazione indebita di trattenute salariali (cfr. doc. 2/A), questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa, e meglio che “(…) secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di vertenze in materia di assicurazioni sociali e, in particolare, riguardanti l'art. 52 LAVS, le constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale, sia per quello che concerne le prescrizioni violate, sia per quanto attiene alla valutazione della colpa commessa, non sono vincolanti (STFA 8 ottobre 2003, H 33/03, consid. 5.6; STFA 5 marzo 2005 [ndr. recte: 2003], H 411/01, consid. 5; STFA 4 febbraio 2002, H 194/01, consid. 2a). Ai fini dell'esito della procedura risarcitoria è determinante accertare se e in che modo l'opponente ha esercitato il proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, e se sono eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2003.13 del 22 settembre 2003). Ne consegue che, ritenuti gli obblighi inalienabili esposti ai punti precedenti, la sentenza citata dall’opponente non può avere valenza liberatoria. Infatti la responsabilità ex art. 52 LAVS imputata al signor RI 1 non è in relazione ad un eventuale appropriazione indebita di trattenute salariali, bensì al mancato pagamento degli oneri sociali fatturati dalla Cassa alla FA 1 durante il suo periodo di carica come organo formale della società. (…)” (doc. A, punto 8, pagg. 11 e 12).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale, non attivandosi nella sua veste di membro del CdA rispettivamente amministratore unico e aspettando fino al novembre 2015 per dare le dimissioni da tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale le imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.7. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1 non ha, per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro. Infatti, incontestatamente, risulta che “(…) a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva a diffidare in data 4 novembre 2014 la fattura d'acconto per la mensilità di settembre 2014 e, in relazione alla stessa, ad attivare una procedura esecutiva in data 4 dicembre 2014. Oltre a ciò la Cassa provvedeva a sistematicamente diffidare e precettare le fatture d'acconto mensili a partire da quella riguardante il mese di febbraio 2015. Si rileva inoltre che la FA 1 era già stata oggetto di diffida e precettazione di diverse fatture riguardanti gli anni 2010, 2011 e 2013, per quest'ultimo periodo ad esempio la fattura di conguaglio è stata diffidata in maggio 2014 e precettata il mese seguente (le relative prove sono a disposizione). (...)” (doc. A, punto 6. pagg. 6 e 7; vedi anche i conteggi sub. doc. 8 e 9).
Inoltre, in queste circostanze, non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
2.8. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.9. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti