Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2018.15
Entscheidungsdatum
18.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2018.15

FS

Lugano 18 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 luglio 2018 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 23 dicembre 2009. La società ha in seguito trasferito la sede ad un diverso recapito a __________, a __________ e poi di nuovo a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Lo scopo sociale consisteva nella gestione di bar, ristoranti ed esercizi pubblici in generale, nonché l'acquisto, il commercio e la vendita di mobili, attrezzature, apparecchiature ed accessori per la gestione degli esercizi pubblici, il catering, il commercio di vino ed alimentari (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico dalla costituzione della società fino al 2 febbraio 2010 e dal 14 ottobre 2013 all’8 luglio 2015 e quella di delegato con firma collettiva a due dall’8 luglio 2015 al 10 febbraio 2016 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti, date di pubblicazione nel FUSC).

1.2. La società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. novembre 2012 fino al 14 luglio 2016 (cfr. doc. 1).

Con decreto del 13 luglio 2016 della Pretura del Distretto di __________ è stato pronunciato il fallimento della società con effetto dal 14 luglio 2016 (FUSC No. __________ del __________ 2016).

L’Ufficio fallimenti di __________ ha pubblicato l’apertura della procedura di fallimento in via sommaria (Foglio Ufficiale no. __________ del __________ 2016, pag. 7746) e il deposito della graduatoria e dell’inventario (Foglio Ufficiale no. __________ del __________ 2017, pag. 1454).

1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 30 ottobre 2017 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 26 luglio 2018, la Cassa ha chiesto a RI 1 (in via solidale per analogo periodo ed importo con __________ e __________) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 13'907.90 per contributi paritetici non soluti dalla società per l’anno 2015 (doc. 3 = III/1).

1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.

L’insorgente, dopo aver addotto che con lettera raccomandata del 19 gennaio 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di delegato con effetto immediato, ha sostenuto che i contributi paritetici per l’anno 2015 sono stati versati e che nessuna negligenza può essergli rimproverata. Egli sostiene inoltre che, essendo la procedura fallimentare ancora in corso, il danno non può essere quantificato in modo preciso e pertanto la procedura intentata dalla Cassa sarebbe prematura. Quanto all’importo del danno egli eccepisce che la Cassa avrebbe conteggiato delle voci “Contributi AR TI - 0.15%”, “Contributi Fondo per la formazione prof. - 0.09%” e contributi assicurazione infortuni che non rientrerebbero negli elementi del danno risarcibile.

1.5. Con la risposta di causa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danno anche nei confronti di __________ (che non ha sollevato opposizione e per il quale è in corso una procedura esecutiva) e di __________ (che non ha sollevato opposizione e al quale è stato concesso un piano di pagamento) –, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso.

Rilevando come il ricorrente riprenda le argomentazioni già esposte in sede di opposizione, la Cassa ha precisato che “(…) con il presente ricorso si contesta la data di uscita dalla società in quanto il signor RI 1 ha lasciato la posizione di delegato già in data 19 gennaio 2016. Tuttavia questo è ininfluente in quanto a quella data il signor RI 1 era già a conoscenza dei salari erogati dalla società per l'anno 2015. Deve essere inoltre sottolineato che prima dell'emissione degli acconti relativi all'anno 2015, il 12 gennaio 2015 e il 19 febbraio 2015 (cfr. doc. 4 - 5), alla società è stato inviato il relativo preavviso degli acconti. Sullo stesso vi era indicato che in caso di una variazione rilevante della somma dei salari (10% e più), doveva essere comunicata alla Cassa (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). Nel caso concreto se venivano comunicati i salari esatti non si arrivava all'emissione di un conguaglio. Come già indicato sulla decisione su opposizione del 26 luglio 2018, anche se il fallimento della società è ancora in corso, l'ufficio dei fallimenti ha già comunicato alla Cassa che non è previsto alcun dividendo (cfr. doc. 6). (…)” (V). Quanto all’importo del danno la Cassa ha evidenziato che le voci “Contributi AFI TI” e “Contributi Fondo per la formazione prof.” rientrano negli elementi risarcibili secondo l’art. 52 LAVS e che l’importo dei contributi dovuti all’assicurazione infortuni non è stato preso in considerazione.

1.6. Con scritto del 25 ottobre 2018 (VII e allegato VII/1, trasmessi per osservazioni alla Cassa; VIII), tramite la sua patrocinatrice, l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni e ha comunicato al TCA che tra la Cassa e __________ (amministratore unico della FA 1 dall’11.03.2016; RC informatizzato agli atti, data di pubblicazione nel FUSC) è stato trovato un accordo di cui richiama i documenti quale ulteriore mezzo di prova e alla luce del quale ritiene necessaria una sospensione al fine di accertarne l’adempimento. Egli chiede inoltre di appurare i versamenti effettuati da __________ e quindi l’ammontare del danno che sarebbe effettivamente scoperto.

1.7. La Cassa, con osservazioni del 6 novembre 2018 (IX e allegati IX/1-6, trasmessi per osservazioni all’insorgente; X) – oltre ad opporsi ad una sospensione della procedura e a confermare che il 20 agosto 2018 ha concesso una dilazione di pagamento a __________ (cfr. IX/2) –, ha precisato che “(…) a tutt'oggi il Signor __________ ha provveduto a versare le prime 2 rate, delle quali sono stati accreditati sul conto del Signor RI 1 i seguenti importi: 10.09.2018 CHF 227.40; 15.10.2018 CHF 500.00. Per quanto concerne la questione sollevata relativa al fallimento, era già stata espressa nei precedenti scritti alle [ndr. recte: ai] quali la Cassa ha risposto con decisione su opposizione del 26 luglio 2018, rispettivamente il 5 ottobre 2018 con la risposta di causa. Per il fallimento della FA 1 non sono previsti dividendi per i creditori (allegato 4). In ogni caso il 29 ottobre 2018 è stato richiesto, direttamente all'ufficio dei fallimenti, lo stato attuale della procedura fallimentare (allegato 5). È stato nuovamente confermato che non sono previsti dividendi (allegato 6). (…)” (IX).

1.8. Con scritto del 30 novembre 2018 l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare precisando che spetta alla Cassa “(…) fornire dei conteggi aggiornati delle somme che essa sostiene le sarebbero dovute. (…)” (XI, trasmesso per conoscenza alla Cassa; XII).

1.9. Con complemento del 12 febbraio 2019 (XIII, trasmesso per conoscenza con possibilità di formulare eventuali osservazioni scritte; XIV) la Cassa ha aggiornato l’importo scoperto a carico dell’insorgente e comunicato al TCA che anche a __________ ha concesso una dilazione del pagamento, precisando che la prima rata di fr. 250.-- “(…) è stata regolarmente pagata il 04.02.2019 ed è stata accreditata come acconto delle spese esecutive. (…)” (XIII).

In particolare la Cassa ha concluso che “(…) ad oggi il totale scoperto e relativo al signor RI 1 ammonta quindi a CHF 11'680.50). (…)” (XIII).

Con ulteriore scritto del 25 febbraio 2019 (XV, trasmesso per conoscenza al ricorrente con la presente sentenza) la Cassa, visto il versamento di fr. 500.-- effettuato da __________ con valuta 25 febbraio 2019, ha comunicato al TCA che il credito risarcitorio nei confronti di RI 1 ammonta a fr. 11'180.50 (11'680.50 – 500 = 11'180.50).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.2. L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.4), ha eccepito che la decisione risarcitoria sarebbe prematura essendo la procedura fallimentare in corso e il danno non ancora quantificabile.

L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte con riferimenti). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con la dichiarazione di fallimento pubblicato nel FUSC del 19 luglio 2016 (cfr. consid. 1.2).

Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).

Nella fattispecie l’Ufficio fallimenti, con lettera del 15 maggio 2018 (doc. 6, confermata con e-mail del 31 ottobre 2018 sub doc. IX/6), ha comunicato alla Cassa che “(…) non sono previsti dividendi per i creditori. (…)” (doc. 6) e confermato che “(…) nel fallimento citato [ndr.: il fallimento della FA 1] non sono previsti dividendi di sorta. Al momento attuale è stato dato in cessione il “Diritto di promuovere azione civile e/o penale” nei confronti degli organi societari. Non sono al momento in grado di comunicarle una scadenza per la chiusura della procedura di fallimento. (...)” (IX/6).

In questo senso, ritenuto che conformemente alla succitata giurisprudenza con la comunicazione del 15 maggio 2018 è venuta a conoscenza del danno, la Cassa, onde salvaguardare il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, poteva procedere all’emissione di una decisione di risarcimento danni nei confronti degli organi societari ai sensi dell’art. 52 LAVS.

È dunque a torto che l’insorgente pretende che l’azione intentata dalla Cassa nei suoi confronti sia prematura.

Questo vale anche avuto riguardo all’eccepita conoscenza del danno – “(…) la Cassa non deve iniziare una procedura di risarcimento a titolo preventivo e cautelativo fintanto che essa non conosce il danno (…)” (I, punto 6, pag. 3) – ritenuto che la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). Infatti, secondo la giurisprudenza, la Cassa può agire anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo.

Quanto alla domanda di sospensione, alla quale la Cassa si è opposta (cfr. consid. 1.6 e 1.7), questo Tribunale rileva che l’Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184). (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 5).

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per l’anno 2015, così come risulta dagli specchietti “Conteggio annuale” e “Versamenti effettuati o note di credito” riprodotti nella decisione di risarcimento danno del 30 ottobre 2017 (doc. 1).

Il TCA rileva innanzitutto che per il 2015 la massa salariale della società ammonta, incontestatamente, a fr. 537'393.40 (infatti, detto importo figura nel “Conteggio annuale” sotto la dicitura “Totale salari come a dichiarazione”).

Dallo specchietto “Conteggio annuale” risulta inoltre che su detta massa salariale, applicando le rispettive percentuali, la Cassa ha ottenuto i relativi importi dovuti quali “Contributi AVS-AI-IPG” (fr. 55'351.50), “Spese d’amministrazione” (fr. 1'937.30), “Contributi disoccupazione” (11'822.65), “Contributi assegni familiari TI” (fr. 12'575.--), “Contributi AFI TI” (fr. 806.10) e “Contributi Fondo per la formazione prof.” (fr. 483.65); e che, aggiungendo ai suddetti importi le “Spese intimazione, tassazione d’ufficio” di fr. 280.--, le “Spese esecutive” di fr. 518.50 e gli “Interessi di mora” pari a fr. 826.20, è giunta all’importo complessivo dovuto di fr. 84'600.90.

Considerati i versamenti effettuati (o note di credito) per un importo totale di fr. 82'259.50 e dedotti i versamenti effettuati all’assicurazione infortuni di fr. 11'566.50, la Cassa ha quindi stabilito in fr. 70'693.-- i versamenti da prendere in conto (cfr. lo specchietto “Versamenti effettuati o note di credito”).

Infine, sottratti i versamenti da prendere in conto (fr. 70'693) all’importo complessivo dovuto (fr. 84'600.90), la Cassa ha ottenuto un saldo a suo favore di fr. 13'907.90 pari all’importo fatto valere quale risarcimento danno ex art. 52 LAVS.

Da quanto suesposto bisogna innanzitutto concludere che è a torto che l’insorgente sostiene che nell’importo di fr. 13'907.90 la Cassa avrebbe preso in considerazione anche i contributi dell’assicurazione infortuni (cfr. consid. 1.4). Al riguardo questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa in sede di risposta e meglio che “(…) i contributi dell'assicurazione infortuni di CHF 17'782.35 sono il dovuto in base ai salari notificati; a questo importo devono essere aggiunti gli interessi di mora di CHF 195.00 per un totale complessivo di CHF 17'977.35. In fase di ripartizione prima dell'emissione della decisione di risarcimento danni art. 52 LAVS, questi contributi rientrano nei crediti di terzo grado (cfr. direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/Al e nelle IPG). Nella fattispecie, dopo la ripartizione, è risultato un importo a favore dell'assicurazione infortuni di CHF 11'566.50 e la differenza non è stata presa in considerazione ai fini della decisione di risarcimento danni art. 52 LAVS. (…)” (V, pag. 3).

Quanto all’ulteriore censura secondo la quale le voci “Contributi AR [ndr. recte: AFI] TI

  • 0.15%” e “Contributi Fondo per la formazione prof. - 0.09%” non rientrerebbero negli elementi del danno risarcibile (cfr. consid. 1.4), questo Tribunale rileva quanto segue.

L’art. 3 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) regola i tipi di assegni familiari e le competenze dei Cantoni. Secondo il cpv. 2 “nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell’articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.”.

L’art. 25 lett. c LAFam stabilisce inoltre che “le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS)”.

A livello cantonale la legge sugli assegni di famiglia (856.100) all’art. 46 stabilisce che “sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni: a) della legislazione sulla Laps; b) della legislazione federale sulla LPGA; c) della legislazione federale sull’AVS; d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari” e secondo l’art. 73 lett. c l’assegno integrativo è finanziato da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro.

L’art. 36 della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform; 416.100) regola il fondo cantonale per la formazione professionale e al cpv. 1 stabilisce che “per promuovere, organizzare e gestire la formazione professionale di base, superiore e continua il Consiglio di Stato, d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro di importanza cantonale (OML) può istituire un Fondo cantonale generale e dichiararne obbligatoria la partecipazione di tutte le aziende astrette al pagamento di contributi in base alla legislazione sull’AVS, agenzie di intermediazione incluse, chiamandole a contribuire allo stesso”. Secondo l’art. 36a Lorform il Fondo cantonale generale è alimentato dalle aziende mediante un contributo calcolato in ragione di un’aliquota sui salari soggetti all’imposizione AVS, variante da un minimo di 0.9 per mille a un massimo di 2.9 per mille (cpv. 1); il contributo è riscosso dalle casse di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito casse) presso le aziende a esse affiliate, a esclusivo carico dei datori di lavoro, e riversato al fondo (cpv. 2); per la riscossione del contributo sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (cpv. 3) e per i compiti svolti a norma della presente legge le casse sono pagate con un’adeguata indennità (cpv. 4).

Conformemente alle succitate basi legali i “Contributi AFI TI” (fr. 806.10) e i “Contributi Fondo per la formazione prof.” (fr. 483.65) rientrano pertanto negli elementi risarcibili quale danno ai sensi dell’art. 52 LAVS.

Visto quanto suesposto, l’importo fatto valere per complessivi fr. 13'907.90 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria.

Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9. Il ricorrente – amministratore unico della FA 1 dalla fondazione fino al 2 febbraio 2010 e dal 14 ottobre 2013 all’8 luglio 2015 e in seguito delegato con firma collettiva a due fino al 10 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.1) – sostiene che “(…) è stato amministratore delegato fino al 19 gennaio 2016 quando per lettera raccomandata ha comunicato le sue dimissioni con effetto immediato (doc. C). In data 20 gennaio 2016 viene mandata l’istanza di cancellazione a registro di commercio (doc. D). (…)” (I, punto 2, pag. 2) e di “(…) aver versato periodicamente i contributi per l’anno 2015 come si può osservare dall’estratto conto 2015 della decisione del 30.10.2017. Il totale dei contributi versati ammonta a CHF 82'259.50. Già per questo motivo non può trovare applicazione l’art. 52 LAVS, mancando al signor RI 1 l’aspetto soggettivo richiesto dal reato. (…)” (I, punto 3, pag. 2).

Quanto asserito non è sufficiente per esimere il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti, se da una parte è vero che determinante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS è il 19 gennaio 2016, data in cui ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato – determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è infatti il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013) –, d’altra parte, visto che il danno fatto valere dalla Cassa è limitato al 2015 (considerata la violazione dell’art. 35 OAVS di cui si dirà in seguito), questo fatto è in concreto irrilevante. Va qui ricordato che secondo la giurisprudenza, l'organo dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

In questo senso a ragione la Cassa (e questo Tribunale può fare proprio) ha addotto che “(…) con il presente ricorso si contesta la data di uscita dalla società in quanto il signor RI 1 ha lasciato la posizione di delegato già in data 19 gennaio 2016. Tuttavia questo è ininfluente in quanto a quella data il signor RI 1 era già a conoscenza dei salari erogati dalla società per l'anno 2015. (…)” (V).

Riguardo all’asserito versamento periodico dei contributi relativi all’anno 2015 questo Tribunale rileva come la differenza tra l’importo dei contributi dovuti e quelli versati (cfr. l’estratto conto 2015 sub doc. 6 a cui rinvia l’insorgente e, per quanto riguarda l’importo poi fatto valere quale risarcimento danni ex 52 LAVS, gli specchietti “Conteggio annuale” e “Versamenti effettuati o note di credito” riprodotti nella decisione di risarcimento danno del 30 ottobre 2017 sub doc. 1) sia riconducibile al fatto che, incontestatamente, la società non ha comunicato per tempo l’effettiva massa salariale di quell’anno.

In effetti, dalle lettere indirizzate alla società il 12 gennaio e il 19 febbraio 2015 (doc. 4 e 5) – nelle quali è specificato che “(…) secondo la legge AVS, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto ed entro il termine stabilito, anche se il loro importo esatto può essere stabilito soltanto a fine anno. Importanti cambiamenti della somma dei salari sono da comunicare per iscritto durante l'anno (art. 35 cpv. 2 OAVS); per cambiamenti importanti si intende 10% e più. (…)” (doc. 4 e 5) – risulta come gli acconti mensili siano stati calcolati su una massa salariale annua di fr. 377'620.80 (cfr. doc. 4) rispettivamente di fr. 382'000.-- (cfr. doc. 5).

In realtà, nel 2015, la massa salariale della società è stata di fr. 537'393.40 (cfr. consid. 2.3).

Va fatto presente che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Richiamato quanto considerato in merito all’art. 35 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che l’insorgente ha commesso una grave negligenza ravvisabile nel fatto che egli non ha comunicato alla Cassa il mutamento importante riguardante la massa salariale dell’anno 2015.

In effetti, lo si ribadisce, dalle succitate lettere del 12 gennaio e del 19 febbraio 2015 si evince una massa salariale annua di fr. 377'620.80 (cfr. doc. 4) rispettivamente di fr. 382'000.-- (cfr. doc. 5) e, anche se reso espressamente attento circa gli obblighi ex art. 35 cpv. 2 OAVS, l’insorgente non ha provato e tantomeno documentato che egli avrebbe tempestivamente informato la Cassa circa l’effettiva massa salariale che è invece risultata essere pari a fr. 537'393.40.

In concreto l’insorgente non ha comunicato (nè ha addotto né provato di essere stato impossibilitato a farlo) un aumento della massa salariale del 42.31% (537'393.40 contro 377'620.80) e/o del 40.67% (537'393.40 contro 382'000).

Ricordato che per l’art. 35 cpv. 2 OAVS un mutamento della massa salariale è ritenuto importante se la differenza della somma dei salari annua è di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile, ritenuto che le differenze inferiori a 20’000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro (cfr. consid. 2.6), il succitato aumento della massa salariale nell’anno 2015 doveva quindi chiaramente essere comunicato alla Cassa.

In questo senso a ragione la Cassa (e questo Tribunale può fare proprio) ha addotto che “(…) deve essere inoltre sottolineato che prima dell'emissione degli acconti relativi all'anno 2015, il 12 gennaio 2015 e il 19 febbraio 2015 (cfr. doc. 4 - 5), alla società è stato inviato il relativo preavviso degli acconti. Sullo stesso vi era indicato che in caso di una variazione rilevante della somma dei salari (10% e più), doveva essere comunicata alla Cassa (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). Nel caso concreto se venivano comunicati i salari esatti non si arrivava all'emissione di un conguaglio. (…)” (V, pag. 2).

Da quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che l’insorgente – senza che vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave negligenza tanto per il fatto che non ha comunicato alla Cassa i mutamenti importanti riguardanti la massa salariale dell’anno 2015 (così come richiesto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS), quanto per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.

In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico dapprima e in seguito di delegato della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10. Riguardo all’ammontare del danno – ritenuto il complemento della Cassa del 12 febbraio con l’ulteriore scritto del 25 febbraio 2019 (cfr. consid. 1.9) – RI 1 (visto l’ammontare degli acconti per complessivi fr. 2'727.40 [2'227.40 + 500] versati da __________, debitore solidale con l’insorgente, e pertanto da dedurre dall’importo chiestogli quale risarcimento) deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 11'180.50 (valuta 25 febbraio 2019) per oneri sociali non versati dalla FA 1 nell’anno 2015 (13’907.90 - 2'727.40 = 11'180.50).

2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

Con l’emanazione della presente sentenza la domanda di sospensione (cfr. consid. 1.6) – fermo restando quanto rilevato in merito al consid. 2.2 – é divenuta priva di oggetto.

2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ RI 1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 11'180.50 conformemente al consid. 2.10.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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