Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2018.1
Entscheidungsdatum
25.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2018.1-2 31.2018.7

FS

Lugano 25 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 7 febbraio 2018 e 13 luglio 2018 di

  1. RI 1
  2. RI 2 1, 2 rappr. da: RA 1
  3. RI 3 rappr. da: RA 2

contro

le decisioni su opposizione dell’8 gennaio 2018 e 12 giugno 2018 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

radiata da RC il 7 febbraio 2017

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 10 novembre 1997. La società ha in seguito trasferito la sede a __________, __________ e poi di nuovo a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Lo scopo sociale, dal marzo 2011 (data di pubblicazione nel FUSC), consisteva nell'acquisto, la vendita, l'amministrazione, la mediazione ed il finanziamento di partecipazioni ed immobili, l'assunzione di mandati e rappresentanze, la partecipazione ad altre società; come pure ogni tipo di attività – compresa la consulenza – in ambito immobiliare (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Negli anni dal 2014 al 2016, l’organo formale era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):

• RI 2

dal __________.2011 al __________.2014 presidente della gerenza

dal __________.2014 al __________.2015 socio pres. gerenza

dal __________.2015 socio gerente

• RI 3

dal __________.2011 al __________.2015 gerente

• RI 1

Dal __________.2015 al __________.2015 ⃰ gerente

⃰ dimissioni __________ 2015.

1.2. Dal 1. novembre 1997 al 28 febbraio 2017 la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 1, incarti 31.2018.1, 31.2018.2 e 31.2018.7; di seguito, salvo diverse indicazioni, i documenti citati si riferiscono all’incarto principale 31.2018.1).

L’11 maggio 2016, l’Ufficio esecuzioni (UE) del Distretto di __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni relativo ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per l’anno 2015 (doc. 3/E).

Con decreti del 7 luglio e del 16 agosto 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ e __________ 2016).

La Cassa, il 26 ottobre 2016 (doc. 6/A; insinuazione definitiva che modifica quella del 2 settembre 2016), ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 40’793.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2014 al 2015, dopo controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 1).

La liquidazione fallimentare è stata definitivamente chiusa (doc. 6) non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione e il 7 febbraio 2017 la società è stata radiata d’ufficio dal RC (FUSC __________ 2017).

1.3. Costatato di avere subìto un danno, con due distinte decisioni datate 31 ottobre 2017 (doc. 1 degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2) la Cassa ha chiesto a RI 1 (in via solidale per analogo importo con RI 2) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 34'226.35 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre, acconti) (doc. 1) e a RI 2 (in via solidale limitatamente all’importo di fr. 34'226.35 con RI 1) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 41'640.15 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2015 (così come risulta dai relativi estratti conto contabili e dalle distinte salariali) (doc. 1 dell’incarto 31.2018.2).

A seguito delle opposizioni inoltrate dai succitati – il 1. dicembre 2017 da RI 1 (doc. 2) e il 9 gennaio 2018 da RI 2 (doc. 4A dell’incarto 31.2018.2), entrambi patrocinati dall’avv. RA 1 –, con decisioni su opposizioni dell’8 gennaio 2018 (doc. 3 degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2), la Cassa ha confermato la loro rispettiva responsabilità.

Contro le citate decisioni su opposizione – con due distinti ricorsi del 7 febbraio 2017 (I degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2) – RI 1 e RI 2 hanno interposto ricorso al TCA.

RI 1 chiedendone l’annullamento con conseguente liberazione da qualsiasi responsabilità in merito al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società per gli anni dal 2014 al 2015 (cfr. I, pag. 11) e RI 2 postulando la riforma del punto 1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata chiedendo: “(…) “1. L’opposizione è parzialmente accolta. §. Di conseguenza il signor RI 2 è tenuto a versare alla Cassa CO 1 l’importo di Fr. 41'640.15 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla fallita FA 1 per gli anni 2014 e 2015, in via solidale con il signor RI 3 limitatamente a Fr. 34'266.35. (…)” (I dell’incarto 31.2018.2, pag. 8).

In particolare:

· RI 1, tramite l’avv. RA 1, rileva che l’assunzione della carica di gerente non può coincidere (come sostenuto dalla Cassa) con la nomina nell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 della società (cfr. doc. 3/A), con effetto al 9 luglio 2015, essendo che in base alla risoluzione 27 luglio 2015 dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario l’autorizzazione a svolgere il ruolo di fiduciario immobiliare della FA 1 era stata rilasciata “(…) “previa iscrizione a Registro di Commercio quale gerente con firma individuale”. (cfr. doc. B, punto 1 del dispositivo; grassetto del sottoscritto), ergo l’entrata in funzione era condizionata all’iscrizione a RC. […] Egli, come osservato nell’opposizione alla decisione di risarcimento dei danni 31.10.2017, è quindi rimasto in carica per un periodo di 52 giorni lavorativi soltanto (81 giorni di calendario). (…)” (I, pagg. 3 e 4).

Fa valere di aver assunto una posizione con un ruolo eminentemente tecnico quale fiduciario immobiliare senza alcuna competenza amministrativa.

Sostiene che (pur avendo chiesto la documentazione per verificare la situazione economica) non ha potuto prendere conoscenza della situazione debitoria della società (riferita agli anni 2014 e 2015) e che vista la precarietà della situazione è stato costretto a rassegnare le dimissioni; che la posizione del gerente suo predecessore (RI 3) non sarebbe stata equamente considerata e che lo stesso ha continuato ad esercitare la sua funzione quale organo di fatto dopo la cancellazione a RC; che la Cassa il 27 luglio 2015 ha concesso una dilazione di pagamento alla “Fattura di chiusura – 2014” del 15 giugno 2015 con cui chiedeva il pagamento di fr. 25'090.50 per contributi paritetici (cfr. doc. 4B/F e G) e che la società era già insolvente prima della sua entrata in carica; che del forte indebitamento come della mancanza di liquidità egli non poteva essere al corrente mancando la relativa documentazione e che vista l’assunzione della carica di gerente per un periodo inferiore ai tre mesi una sua responsabilità ex art. 52 LAVS è esclusa.

• RI 2, tramite l’avv. RA 1 – premesso che “(…) pur non contestando la propria posizione di organo responsabile, ha obiettato che la Cassa ha omesso di considerare la posizione del signor RI 3, gerente della società dal 21.03.2011 all'11.08.2015, commettendo così, con la sua esclusione da ogni responsabilità, un'ingiustificata ed arbitraria disparità di trattamento, rendendo inattuabile un possibile regresso in virtù della responsabilità solidale. (…)” (I dell’incarto 31.2018.2, pag. 4) –, sostiene che “(…) la decisione impugnata va riformata con l’aggiunta del vincolo di solidarietà del gerente RI 3, in luogo di RI 1, all’evidenza non colpevole ritenuta la breve durata del mandato e la non conoscenza del debito verso la Cassa, limitatamente all’importo di Fr. 34'266.35. (…)” (I dell’incarto 31.2018.2, pag. 7).

1.4. Con due differenti risposte di causa datate 9 marzo 2018 la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà più avanti, ha confermato la responsabilità di RI 1 e RI 2 comunicando al TCA di aver aperto la procedura di risarcimento danni (vedi la decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS del 15 marzo 2018 sub doc. 1 dell’incarto 31.2018.7) anche nei confronti di RI 3 (V degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2).

1.5. Con scritti del 20 marzo 2018 (X degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2), trasmessi alla Cassa per conoscenza (XI degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2), l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di rinunciare all’audizione testimoniale di __________ essendo le circostanze che si volevano provare già chiare in base agli atti.

1.6. Con decreto del 18 aprile 2018, interpellate le parti (VII, VIII, IX, X e XI degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2), il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause 31.2018.1 e 31.2018.2 (XII).

1.7. Con decreto del 18 aprile 2018 (XIII) il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 3, destinatario della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS del 15 marzo 2018 (doc. 1 dell’incarto 31.2018.7).

1.8. RI 3, dopo la chiesta proroga del termine (XIV e XV) tramite l’avv. RA 2 – osservato che la procedura di opposizione nell’ambito della decisione di risarcimento danni nei suoi confronti è ancora in corso e riservandosi il diritto di sviluppare ulteriori argomentazioni dopo aver ricevuto la decisione su opposizione –, con lettera del 14 maggio 2018 (trasmessa per osservazioni scritte alle parti; XVII) ha inoltrato le proprie osservazioni chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa di __________ e, nel merito, la conferma delle decisioni di risarcimento nei confronti di RI 1 e RI 2 (XVI e allegati doc. da A a M di cui si dirà, se necessario, in seguito).

1.9. La Cassa, con scritto del 25 maggio 2018 (XX e allegati XX/1-3), trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (XXIV) – premesso che per quel che concerne le osservazioni del 14 maggio 2018 e la posizione di RI 3 si esprimerà quando emanerà la propria decisione su opposizione –, ha precisato che “(…) contrariamente a quanto indicato ai punti 1 e 5.1 di cui alle osservazioni 14 maggio 2018, nelle decisioni su opposizione dell'8 gennaio 2018 relative ai signori RI 1 e RI 2, la Cassa non ha riconosciuto l'agire corretto e tempestivo rispettivamente l'assenza di intenzionalità o negligenza grave del signor RI 3. Semplicemente si è limitata, in prima analisi, a rilevare che il termine di pagamento del conguaglio 2014 è venuto a scadere quando in carica vi erano soltanto i signori RI 1 e RI 2. Per quel che concerne la posizione di organi di fatto di terze persone, in casu quella del signor __________, la Cassa osserva che valuterà la possibilità di emanare una decisione risarcitoria nei confronti di quest'ultimo, qualora dovessero emergere elementi chiari ed oggettivi atti a ritenerlo organo di fatto ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ad ogni buon conto si ricorda che il fatto di convenire il signor __________, quale organo di fatto, non influisce in alcun modo sulla responsabilità ex art. 52 LAVS dei signori RI 1, RI 2 e RI 3. Contestualmente una riduzione del danno ex art. 759 CO è esclusa. Infine, per quanto riguarda la posizione dei signori RI 1 e RI 2, la Cassa si riconferma nelle proprie decisioni, qui integralmente richiamate rispettivamente in quanto osservato e nella documentazione prodotta. (…)” (XX, pag. 1 e 2).

L’avv. RA 1, dopo la chiesta proroga del termine (XVIII e XIX), con osservazioni del 14 giugno 2018 (XXI e allegati XXI/A-C), trasmesse per conoscenza alla Cassa (XXIII) – descritte nei particolari le posizioni di RI 1, RI 2, RI 3 e __________ – ha chiesto di riformare la decisione della Cassa del 15 marzo 2018 a carico di RI 3 nel senso che “(…) il signor RI 3, quale ex gerente della fallita FA 1, è tenuto a risarcire alla Cassa l’importo di Fr. 34'266.35 (…)” (XXI, pag. 6) e per RI 1 e RI 2 si è confermato in quanto postulato nei rispettivi ricorsi del 7 febbraio 2018 (I degli incarti 31.2018.1 e 31.2018.2).

1.10. La Cassa – a seguito dell’opposizione del 12 aprile 2018 interposta contro la decisione del 15 marzo 2018 (doc. 1 e 2 dell’incarto 31.2018.7) –, con decisione su opposizione del 12 giugno 2018 (doc. 3 dell’incarto 31.2018.7), ha confermato nei confronti di RI 3 (in via solidale per analogo importo con RI 2 e RI 1) la domanda di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 22'990.50 per contributi paritetici non soluti dalla società per l’anno 2014 (così come risulta dal relativo estratto conto contabile e dalla distinta salariale sub doc. 1/A dell’incarto 31.2018.7).

1.11. Contro la succitata decisione su opposizione RI 3 – sempre tramite l’avv. RA 2 –, il 13 luglio 2018 (I dell’incarto 31.2018.7), ha interposto ricorso al TCA chiedendone l’annullamento con conseguente liberazione da qualsiasi responsabilità in merito al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società (I dell’incarto 31.2018.7, pag. 8).

In particolare, RI 3 – rilevato che la Cassa solo in un secondo tempo (ovvero con la decisione su opposizione del 12 giugno 2018 sub doc. 1 dell’incarto 31.2018.7) ha proceduto chiedendogli il risarcimento dell’importo di fr. 22'990.50 per contributi paritetici relativi all’anno 2014 –, ha contestato, tramite il suo legale, una sua responsabilità ex art. 35 cpv. 2 OAVS.

Egli fa valere che a fine aprile 2015 aveva notificato verbalmente a RI 2 le proprie dimissioni quale gerente e che quest’ultimo già nel maggio 2015 (cfr. il “contratto di mandato” del 15 maggio 2015 sub. doc. A/6 dell’incarto 31.2018.7) aveva individuato in RI 1 il nuovo gerente provvisto dell’autorizzazione di fiduciario immobiliare; che su richiesta di RI 2, quale fiduciario immobiliare senza alcuna competenza amministrativa, ha assunto la carica di gerente solo per permettere alla società di operare in ossequio ai requisiti posti dall’art. 6 LFid; che su richiesta dell’autorità di vigilanza dal luglio 2014 ha sottoscritto un contratto di lavoro al 50% con la società (doc. A/7 e A/8 dell’incarto 31.2018.7); che le sue mansioni consistevano esclusivamente nell’attività di monitoraggio dei movimenti di capitale dal profilo della legge sul riciclaggio di denaro (LRD); che egli, contrariamente a quanto scritto nel contratto di lavoro per volontà di RI 2, “(…) non si è mai occupato personalmente della tenuta della contabilità della società, che era curata prima da un contabile esterno e poi, da luglio 2014, da un altro contabile esterno signor __________. RI 2 aveva preteso che nel contratto risultasse fittiziamente l'incarico a RI 3 di curare la contabilità e che RI 3 provvedesse a pagare il vero contabile, __________, per il lavoro prestato. Per tutte le questioni contabili e le relative informazioni __________ era in contatto diretto con il direttore amministrativo __________. RI 3 invece non aveva alcun accesso alla documentazione della società né aveva alcun potere decisionale riguardo ai debiti e ai pagamenti da effettuare né, più in generale, alla sua gestione finanziaria, che era di competenza di __________. (…)” (I dell’incarto 31.2018.7, pag. 5); che circa la situazione della società, anche se ripetutamente sollecitati, RI 2 e __________ lo hanno tenuto all’oscuro impedendogli di fatto l’accesso ai documenti fino ad inizio del 2015 e che a comprova della sua diligenza va considerato che solo il 20 gennaio 2015 ha ricevuto per email il bilancio 2013, che subito ha sollecitato i responsabili, che a fine aprile 2015 ha informato RI 2 delle proprie dimissioni poi approvate dall’assemblea della società con effetto al 9 luglio 2015 e che a quella data non vi erano contributi sociali esigibili (cfr. doc. 9, 10 e 11 dell’incarto 31.2018.7).

Egli sostiene, infine (con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito), che bisogna valutare se non sussiste una concolpa della Cassa riguardo allo scoperto sui contributi del 2014 e (prudenzialmente) contesta che l’aumento (superiore al 10%) della massa salariale della società sia insorto già a gennaio 2014.

1.12. Con risposta del 3 settembre 2018 la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà più avanti, ha confermato la responsabilità di RI 3 (III dell’incarto 31.2018.7).

1.13. Con decreto del 4 settembre 2018 il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause 31.2018.7 e 31.2018.1-2 e assegnato alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli incarti presso la cancelleria del TCA e per formulare osservazioni scritte in merito (XXV).

1.14. L’avv. RA 2, con due scritti del 17 settembre 2018, ha, da una parte, preso posizione sulle osservazioni del 14 giugno 2018 dell’avv. RA 1 (XXVI e XXVI/1-3) e, dall’altra parte, formulato le proprie osservazioni notificando le prove per gli incarti 31.2018.1, 31.2018.2 e 31.2018.7 (XXVII).

1.15. I documenti XXVI, XXVI/1-3 e XXVII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (XXVIII).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.2. Nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio dell’attestato di carenza beni dell’11 maggio 2016 (doc. 3/E) – che segna l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti, gerenti della società (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1.

Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

In questo senso – ritenuto che, come si dirà meglio in seguito, la società non poteva/doveva essere ritenuta insolvente già prima della sua entrata in carica quale gerente – RI 1 non può essere seguito laddove sostiene che “(…) si dissente quindi dall’interpretazione della Cassa, secondo cui l’insolvenza della società sarebbe stata constatata solo al momento dell’emissione dell’attestato di carenza beni del 11.05.2016 (doc. E, allegato alla decisione su opposizione). (…)” (I, pag. 6).

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3.1. Nel caso in esame, oggetto del danno sono:

• per RI 1 il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2014 e 2015, quest’ultimo sino al mese di settembre (acconti) – ritenuto, da una parte, che (come si vedrà al prossimo considerando) al momento in cui ha assunto la funzione di gerente non è possibile concludere che la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti e, dall’altra parte, l’entrata in carica quale gerente della FA 1 il 9 luglio 2015 (cfr. il verbale dell’assemblea straordinaria della società del 7 luglio 2015 sub doc. 3/A; va qui ricordato che, in applicazione analogica della DTF 123 V 172, il gerente è responsabile dal momento della sua entrata effettiva in carica, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio) e le dimissioni inoltrate il 30 ottobre 2015 (doc. 3/B) –, così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici e dalla dichiarazione dei salari del datore di lavoro per quegli anni (doc. 1/A e 1/B), pari ad un importo di fr. 34'226.35;

• per RI 2, il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2014 e 2015 – viste le cariche rivestite (presidente della gerenza, socio pres. gerenza e socio gerente; cfr. consid. 1.1) in seno alla società in quegli anni –, così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici e dalle dichiarazione dei salari per quegli anni (doc. 1/A e 1/B dell’incarto 31.2018.2), pari ad un importo di fr. 41'640.15;

• per RI 3, il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per il 2014 – viste le dimissioni dalla carica di gerente della FA 1 con effetto al 9 luglio 2015 (cfr. il verbale dell’assemblea straordinaria della società del 7 luglio 2015 sub doc. 3/A; va qui ricordato che, in applicazione analogica delle DTF 126 V 61 e 123 V 172, le dimissioni dalla carica di gerente valgono dal momento dell’estinzione effettiva del mandato, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio), considerato che è stato convenuto in base all’art. 35 cpv. 2 OAVS (che pertanto a ragione la Cassa ha osservato come “(…) le argomentazioni del ricorrente secondo cui la fattura di chiusura 2014 datata 15 giugno 2015 è divenuta esigibile il 15 giugno 2016 (recte: 15 luglio 2015) e le fatture emesse per l’anno 2014 fossero coperte, non sono di rilievo (…)” (III, pag. 3 dell’incarto 31.2018.7)) e ritenuto che (come si dirà) non è possibile concludere che dopo le dimissioni quale gerente abbia assunto la posizione di organo di fatto –, così come risultano dall’estratto conto dei contributi paritetici e dalla dichiarazione dei salari per il 2014 (doc. 1/A dell’incarto 31.2018.7), pari ad un importo di fr. 22'990.50.

2.3.2. RI 1, come accennato (cfr. consid. 1.3), fa valere che la società era già insolvente prima della sua entrata in carica. Riferendosi ai conti del 2014 egli adduce che “(…) i conti in questione presentavano una perdita di Fr. 121'059.60 (cfr. allegato o doc. D), quanto basta per concludere che la società si trovava in una situazione di palese insolvenza e che la stessa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione già a quel tempo. (…)” (I, pag. 5) e sostiene che “(…) nella decisione impugnata si glissa sull'altrettanto invalsa giurisprudenza secondo cui un nuovo amministratore non viene ritenuto responsabile per il danno causato alla Cassa per il periodo antecedente l'entrata in carica quando la società era già insolvente o gravemente indebitata al punto che i contributi scoperti risultavano già irrecuperabili e dunque egli non avrebbe potuto modificare il trend deficitario. Come detto RI 1 già nel mese di settembre 2015 ha chiesto le necessarie informazioni al direttore amministrativo il quale non ha potuto presentargli i bilanci del 2014 in quanto non ancora pronti (cfr. doc. C). Ciò è confermato dal fatto che tali conti sono stati trasmessi da RI 3 alla società con e-mail del 19.09.2015 (doc. D). Dai medesimi si evince una forte perdita per l'esercizio 2014, sulla falsariga dei due anni precedenti. Si dissente quindi dall'interpretazione della Cassa, secondo cui l'insolvenza della società sarebbe stata constatata solo al momento dell'emissione dell'attestato di carenza beni del 11.05.2016 (doc. E, allegato alla decisione su opposizione). (…)” (I, pag. 6).

Al riguardo questo Tribunale – richiamato l’art. 820 cpv. 1 CO che stabilisce l’applicazione analogica dell’art. 725 CO anche per la società a garanzia limitata – rileva che a ragione la Cassa ha addotto (e il TCA può fare proprio) che “(…) il ricorrente ripropone per lo più quanto già sostenuto nella sua opposizione 1. dicembre 2017 ma in particolare egli sostiene che la ditta FA 1 fosse insolvente o gravemente indebitata già prima dell'immissione [ndr. recte: emissione] dell'attestato di carenza beni dell'11 maggio 2016 e quindi prima della sua entrata in carica. A comprova di […] quanto precede, al ricorso egli allega una copia del bilancio al 31 dicembre 2014, fornito in data 19 settembre 2015 dal signor RI 3, dal quale risulta una perdita d'esercizio di CHF 121'059.60, sostenendo inoltre che la società avesse già subito una perdita nei due anni precedenti, ciò che non gli avrebbe permesso di poter in alcun modo evitare e/o limitare il danno sopportato dalla Cassa. La Cassa ribadisce quanto già sostenuto nella decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018, in particolare ai considerandi 6 e 6.1 e precisa quanto segue. Conformemente alla giurisprudenza l'insolvenza della società può essere riscontrata, prima dell'insorgenza di un fallimento, al più presto quando la Cassa si vede recapitare un attestato di carenza di beni emesso dal competente Ufficio di esecuzione. Tale circostanza si è concretizzata unicamente in data 11 maggio 2016, dopo l'uscita dalla società del signor RI 1 (cfr. allegato E alla decisione su opposizione). Per contro la situazione di grave indebitamento, che impedirebbe all'organo subentrante di influenzare in qualche modo il danno subito dalla Cassa, si verifica nel momento in cui sono adempiuti, come previsto dalla giurisprudenza federale, le condizioni di cui all’art. 725 cpv. 2 CO, secondo il quale se vi è un fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che i creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società. Orbene, dopo attento esame dei dati contabili forniti dalla controparte, la Cassa rileva come al 31 dicembre 2014 non fossero ancora adempiute tali condizioni. Infatti, risulta che il valore complessivo degli attivi (CHF 303'734.85), copriva ancora il "Capitale dei terzi" (conti da 2000 a 2355) ammontante a CHF 230'914.03 o detto altrimenti, la perdita di CHF 121'059.60 non aveva ancora assorbito l'intero capitale sociale di CHF 193'880.42, costituito dai conti da 2800 a 2990. A tale riguardo si osserva che l’importo di CHF 169'880.42 non corrisponde ad una perdita, bensì ad un utile riportato dagli esercizi precedenti. Dati tali elementi risulta semmai che la società si trovava in una situazione di "perdita di capitale" di cui all'art. 725 cpv. 1 CO il quale sancisce che se dall'ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento. Ne consegue che il ricorrente non è stato in grado di comprovare che al momento della sua entrata in carica la società fosse effettivamente in una situazione di sovraindebitamento ex art. 725 cpv. 2 CO. Solamente in quest'ultima circostanza la giurisprudenza prevede un valido motivo di liberazione per l'organo che subentra. (…)” (V, pagg. 4 e 5).

Non risultando, dunque, la società insolvente o gravemente indebitata in un momento antecedente il 9 luglio 2015, data dell’entrata in carica quale gerente della FA 1 (doc. 3/A), l’importo di fr. 34'226.35 chiesto a RI 1 quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS non presta fianco a critiche.

2.3.3. RI 2, come accennato (cfr. consid. 1.3) – pur non contestando nel merito la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018 con cui la Cassa gli ha chiesto l’importo di fr. 41'640.15 quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS (doc. 3 dell’incarto 31.2018.2) e ritenuto che la censura, stante la quale la Cassa non convenendo RI 3 avrebbe commesso un’ingiustificata e arbitraria disparità di trattamento, è superata per il fatto che nel frattempo anche a quest’ultimo è stato richiesto l’importo di fr. 22'990.50 quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS (cfr. incarto 31.2018.7); in ogni caso va qui precisato che, secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e che qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3) –, chiede la riforma della decisione impugnata “(…) con l’aggiunta del vincolo di solidarietà del gerente RI 3, in luogo di RI 1, all’evidenza non colpevole ritenuta la breve durata del mandato e la non conoscenza del debito verso la Cassa, limitatamente all’importo di fr. 34'266.35. (…)” (I pag. 7 dell’incarto 31.2018.2) sostenendo che RI 3 “(…) è stato gerente della FA 1 dal 21.03.2011 all’11.08.2015. Egli è inoltre rimasto ancora organo di fatto dopo le sue dimissioni, tanto che, come risulta dall’e-mail 19.09.2015 (doc. C), egli ancora in quella data “in ottemperanza a quanto di mia competenza” ha allestito e trasmesso alla direzione nonché al ricorrente la bozza dei bilanci 2014 della società. Con ciò egli ha dimostrato per atti concludenti di occuparsi in prima persona della chiusura del 2014 e pertanto non poteva essere ritenuto esente da responsabilità per i contributi paritetici dovuti per quell’anno, a lui perfettamente noti. (…)” (I pag. 6 dell’incarto 31.2018.2).

Questo Tribunale rileva che la giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; STFA H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, § 4 n. 223-239, pagg. 55-58; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG in: AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pagg. 661seg.), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180).

Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

Nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice).

A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, vedi anche STFA H 51/00 del 24 gennaio 2002).

L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013 ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) La responsabilità sussidiaria ai sensi dell'art. 52 LAVS presuppone che la persona interessata sia organo formale o di fatto (materiale) del datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo. Organi formali di una società anonima sono i membri del consiglio di amministrazione. Organi di fatto sono per contro quelle persone che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi esecutivi o che provvedono alla gestione vera e propria degli affari e che partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528; 114 V 213; cfr. pure DTF 129 V 11). Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità secondo il diritto della società anonima, i cui principi tornano di massima applicabili anche nell'ambito dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 214 consid. 3), riveste posizione di organo di fatto solo la persona che assume sotto la propria responsabilità una competenza duratura - e non solo isolata - per determinate decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono sul risultato aziendale. Ciò non si realizza invece per le mansioni che si limitano alla preparazione e/o all'attuazione di simili decisioni (DTF 128 III 29 consid. 3c pag. 33). In altri termini, la responsabilità per la gestione riguarda soltanto la direzione superiore della società, al più alto livello della sua gerarchia (DTF 117 II 570 consid. 3 pag. 572). Per contro, lo svolgimento dell'intera amministrazione (fatturazione alla clientela, esecuzione dei pagamenti, allestimento dei conteggi salariali, incluso il conteggio con AVS, SUVA, gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti bancari, ecc.) non è equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V 213 consid. 5 pag. 219). L'obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS interviene dunque di principio soltanto se la persona interessata aveva un potere di disposizione sui contributi non pagati e poteva determinare i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 134 V 401 consid. 5.1 pag. 402; 103 V 120 consid. 5 pag. 123; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 seg. e 256 seg.; cfr. pure sentenza 9C_535/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2). (…).” (STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013, consid. 4.1).

In concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza, questo Tribunale non può seguire RI 2 laddove pretende che RI 3, dopo le dimissioni quale gerente, vada ritenuto organo di fatto limitandosi ad addurre che “(…) come risulta dall’e-mail 19.09.2015 (doc. C), egli ancora in quella data “in ottemperanza a quanto di mia competenza” ha allestito e trasmesso alla direzione nonché al ricorrente la bozza dei bilanci 2014 della società. Con ciò egli ha dimostrato per atti concludenti di occuparsi in prima persona della chiusura del 2014 e pertanto non poteva essere ritenuto esente da responsabilità per i contributi paritetici dovuti per quell’anno, a lui perfettamente noti. (…)” (I pag. 6 dell’incarto 31.2018.2).

Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle riflessioni sviluppate dall’avv. RA 1 nelle osservazioni del 14 giugno 2018 e in particolare per quanto addotto riguardo alla posizione di RI 3 (XXI, in particolare le pagg. da 4 a 8, con gli allegati XXI/A-C).

In effetti, dai soli atti di causa (che si prestano alle divergenti interpretazioni formulate dalle parti) e conformemente alla succitata giurisprudenza, non è possibile concludere che RI 3 – dopo le dimissioni dalla carica di gerente della FA 1 con effetto al 9 luglio 2015 (cfr. il verbale dell’assemblea straordinaria della società del 7 luglio 2015 sub doc. 3/A) e/o (come sostenuto per la prima volta nelle osservazioni del 14 giugno 2018 sub. XXI) dopo che con e-mail dell’8 luglio 2015 è stato sollevato con effetto immediato dalla propria carica da RI 2 (cfr. XXI pag. 6 e XXI/C) – abbia assunto una posizione quale organo di fatto della società.

Va qui evidenziato che pertinentemente, tramite il suo legale, nelle osservazioni del 17 settembre 2018 (XXVI), RI 3 ha rilevato che “(…) Non si sa perché mai RI 2 abbia ritenuto d'inviare a RI 3 l'e-mail 8 luglio 2015 per sollevarlo dall'incarico con effetto immediato (doc. C annesso alle osservazioni 14.6.2018 dei ricorrenti) visto che il giorno prima, 7 luglio 2015, l'assemblea dei soci aveva già accettato le dimissioni di RI 3 (peraltro già verbalmente comunicate a RI 2 sin da fine aprile 2015, come prova la sottoscrizione in data 15 maggio 2015 del contratto di mandato al signor RI 1 chiamato a sostituire RI 3 quale fiduciario immobiliare). Ad ogni modo, è contraddittorio che il signor RI 2, socio oltre che Presidente della gerenza, indichi il signor RI 3 quale "organo di fatto" della società e nel contempo dica di averlo egli stesso sollevato dall'incarico con effetto immediato. Di solito un organo di fatto non viene allontanato dalla società. Le affermazioni dei ricorrenti sono contraddittorie e palesemente inverosimili. (…)” (XXVI, pag. 2).

Nemmeno dal tenore degli e-mail intercorsi tra RI 3, RI 2 e __________ (XXI/A e XXI/B alla cui lettura qui si rimanda) – ricordato, in particolare, come lo svolgimento dell'intera amministrazione (fatturazione alla clientela, esecuzione dei pagamenti, allestimento dei conteggi salariali, incluso il conteggio con AVS, __________, gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti bancari, ecc.) non è equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V 213 consid. 5 pag. 219) – risultano chiari e sufficienti elementi per poter concludere, sempre alla luce della succitata giurisprudenza, che, dopo le dimissioni quale gerente, RI 3 sia divenuto organo di fatto della società.

Stante tutto quanto esposto – osservato come l’acconto per il primo trimestre 2015 sia stato pagato (doc. 3B dell’incarto 31.2018.2) e che la fattura del secondo trimestre 2015 di fr. 3'777.10 è scaduta ex art. 34 cpv. 3 OAVS il 10 luglio 2015, quindi dopo le dimissioni dalla carica di gerente della FA 1 con effetto al 9 luglio 2015 (va qui ricordato che, in applicazione analogica della DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b e della STCA del 14 ottobre 2000 consid. 2.8.2.1 incarto 31.2000.30-32, il gerente non è responsabile per i contributi le cui fatture vengono a scadenza dopo il momento delle effettive dimissioni dalla carica rivestita) – l’importo di fr. 22'990.50 chiesto a RI 3 quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici rimasti impagati per l’anno 2014 non presta fianco a critiche.

2.3.4. Visto quanto precede gli importi fatti valere nei confronti di RI 1 di fr. 34'226.35, di RI 2 di fr. 41'640.15 e di RI 3 di 22'990.50 sono quindi da ritenere adeguatamente comprovati, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. Ricorso di RI 1 (incarto 31.2018.1)

2.8.1. RI 1 – gerente della FA 1 dal 9 luglio 2015 al 30 ottobre 2015 (cfr. consid. 2.3.1); per quanto riguarda le censure stanti le quali la società era insolvente già prima della sua entrata in carica rispettivamente che la posizione del gerente suo predecessore (RI 3) non sarebbe stata equamente considerata si rinvia a quanto concluso ai considerandi 2.3.2 e 2.3.3 –, tramite l’avv. RA 1, pretende che l’assunzione della carica di gerente non venga fatta coincidere con la nomina nell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 della società (cfr. consid. 1.3).

Al riguardo questo Tribunale osserva che a ragione la Cassa ha addotto (e il TCA può fare proprio) che “(…) conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 123 V 172 che si applica per analogia), il signor RI 1 risponde a partire dal momento della sua effettiva entrata in carica, senza riguardo alla data di iscrizione nel Registro di Commercio e quindi dal 9 luglio 2015. Infatti, il fatto che il signor RI 1 possa svolgere il ruolo di fiduciario immobiliare previa iscrizione a Registro di Commercio non è rilevante poiché la responsabilità ex art. 52 LAVS non dipende da tale ruolo. (…)” (V, pag. 3).

2.8.2. Come accennato (cfr. consid. 1.3), egli sostiene inoltre di aver assunto una posizione con un ruolo eminentemente tecnico quale fiduciario immobiliare senza alcuna competenza amministrativa, di non aver potuto verificare la situazione economica della società, che la Cassa ha concesso una dilazione di pagamento alla “Fattura di chiusura – 2014” con cui chiedeva il pagamento di fr. 25'090.50 per contributi paritetici e che non appena resosi conto della precarietà della situazione ha immediatamente dato le dimissioni.

Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti ragioni.

Va innanzitutto rilevato che, accettando la carica di gerente con diritto di firma individuale della Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.8.3. In concreto, ritenuta da una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente adducendo che “(…) sebbene incaricato esclusivamente di occuparsi della rivalutazione del mercato immobiliare e delle opportunità di concludere mediazioni e quindi di aspetti prettamente operativi, non ha mancato di chiedere documentazione per verificare la situazione economica dell’azienda, posto che la riduzione del personale operata e la carenza di trattative ed affari conclusi induceva alla preoccupazione. Con e-mail 18.09.2015 RI 1 chiedeva varie informazioni al responsabile amministrativo __________, tra cui la chiusura dell'ultimo bilancio. Per tutta risposta, con e-mail 24.09.2015 gli venne riferito che il bilancio, è in fase conclusiva, ho sentito ieri il contabile e a giorni me lo fa avere così che per la fine mese, max inizio ottobre riusciamo anche ad inoltrare la dichiarazione fiscale 2014”. (cfr. doc. C, scambio di e-mail citati; grassetto del sottoscritto). Va detto peraltro che già all'assemblea 07.07.2015, come detto in precedenza, si attendeva la chiusura dei conti dell'esercizio 2014 per poter prendere posizione in merito allo scarico del gerente uscente RI 3. (…)” (I, pag. 5).

In questo senso a ragione (e questo Tribunale può fare proprio) la Cassa, nella decisione impugnata e con la risposta, ha addotto che “(…) Nella fattispecie spettava al signor RI 1, quale gerente dell'FA 1, dal 9 luglio 2015 (cfr. verbale assembleare del 7 luglio 2015, doc. A) sino al momento delle dimissioni, formalizzate in data 30 ottobre 2015 (doc. B), adempiere agli obblighi inalienabili di cui all'art. 716a cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che va oltre all'usuale prudenza da osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 in re A. c.), pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Nel caso in esame si rileva come il signor RI 1 non abbia intrapreso i passi necessari per conoscere anzitempo gli scoperti dell'FA 1, prima della sua entrata incarica quale gerente, affermando inoltre che nemmeno nei, a suo dire, 52 giorni di carica avrebbe avuto la possibilità di conoscere la reale situazione finanziaria della società. II signor RI 1 avrebbe dovuto verificare in modo minuzioso e di persona la situazione economica della società. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società, oppure si fosse fatto presentare un'attestazione della Cassa relativa alla situazione dell'FA 1, avrebbe constatato che al momento della sua entrata in carica, cioè il 9 luglio 2015, la situazione debitoria era la seguente: - anno 2014: conguaglio di CHF 25'090.50 il 15 giugno 2016 [ndr. recte: 2015 cfr. doc. 3/C e 4B/F] e scadente il 15 luglio 2016 [ndr. recte: 2015 cfr. doc. 3/C e 4B/F] (cfr. dettaglio evoluzione incasso anno 2014, doc. C); - anno 2015: fattura di acconto del 2º trimestre 2015 di CHF 3'777.10, emessa il 2 giugno 2015 e scadente il 10 luglio 2015 (cfr. dettaglio evoluzione incasso anno 2015, doc. D). Alla luce di tali elementi il signor RI 1 avrebbe avuto informazioni sufficienti per valutare l'assunzione della carica di gerente. L'agire passivo dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi dell'FA 1. L'inattività amministrativa, peraltro ammessa dall'opponente stesso, evidenzia come l'opponente si sia semplicemente accontentato di rivestire un ruolo di secondo piano nella gestione della società, ciò che costituisce inequivocabilmente una negligenza grave ai fini del riconoscimento della sua responsabilità per il danno subito dalla Cassa (STFA H 445/00 del 28 maggio 2002, STCA del 30 gennaio 2003 inc. n. 31.2002.43, STCA del 3 febbraio 2016 inc. n. 31.2015.11). La passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115). Oltre a ciò, si osserva che l'opponente non ha in alcun modo provato di essere stato impedito nella gestione delle pendenze societarie o di non aver potuto conoscere la reale situazione debitoria nei confronti della Cassa, per la quale sarebbe bastato richiedere i dettagli degli scoperti direttamente alla Cassa. Inoltre l'insorgente, iscritto all'albo dei fiduciari immobiliari, doveva sapere che far parte di una società quale organo formale comporta dei doveri e dei rischi (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/01 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01), ritenuto che non potevano essergli sconosciuti né le conseguenze di un mancato pagamento né gli strumenti per non incorrere in una responsabilità personale. L'opponente, sia per motivi formali legati alla sua funzione di gerente sia per motivi materiali legati alla sua professione, non poteva non accorgersi personalmente che il pagamento dei contributi veniva disatteso. Pertanto, richiamati i doveri di controllo e di diligenza che incombevano all'opponente quale organo formale della società, il fatto che abbia accettato la carica senza una verifica accurata della situazione dal punto di vista contributivo è segno di una grave negligenza. (…)” (doc. 3, pagg. 8-10) rispettivamente che “(…) per quel che concerne la dilazione la Cassa rileva che l'FA 1 ha chiesto una dilazione 2 giorni dopo l'emanazione della diffida e che la stessa ha pagato la prima rata. Quindi a quel momento la situazione economica della ditta non era sicuramente di completa insolvibilità. Per i dettagli la Cassa rimanda al suo scritto dell'11 gennaio 2018 e agli allegati (cfr. doc. 4B). In merito alla richiesta della chiusura dell'ultimo bilancio, la Cassa osserva che per conoscere gli scoperti AVS basta chiedere un estratto conto. Non è dunque necessario richiedere il bilancio e men che meno chiederlo solo dopo 2 mesi dall'entrata in carica formale, attendendo poi ben 41 giorni dal ricevimento del bilancio per dare le dimissioni. (…)” (V, pag. 4).

Va qui ricordato che incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Nello specifico, prima di assumere la carica di gerente, RI 1 avrebbe potuto e dovuto verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società e in particolare anche se i contributi sociali maturati fino a quel momento erano stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società oppure si fosse fatto presentare un'attestazione della Cassa relativa alla situazione avrebbe potuto constatare che tanto la fattura di chiusura dell’anno 2014 di fr. 25'090.50 (emessa il 15 giugno 2015 e scadente il 15 luglio 2015; cfr. doc. 4B/F dell’incarto 31.2018.2) quanto l’acconto del secondo trimestre 2015 di fr. 3'777.10 (emesso il 2 giugno 2015 e scadente il 10 luglio 2015 ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS; cfr. doc. B dell’incarto 31.2018.2), non erano stati pagati.

In simili circostanze, allorquando ha accettato di assumere la carica di gerente della società, l’insorgente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al puntuale versamento sia delle rate della dilazione di cui alla decisione del 31 luglio 2015 (doc. 4B/I) che dei contributi correnti.

La necessità di verificare attentamente la situazione finanziaria della società era data anche dal fatto che già nel verbale dall’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 (doc. 3/A) si evidenziava che “(…) il presidente della gerenza, vista la delicata situazione finanziaria della società dovuta ad un drastico cambiamento del mercato immobiliare ticinese, propone di adottare i seguenti cambiamenti: […] Si attende la chiusura dell’esercizio 2014 per lo scarico all’ex gerente Signor RI 3. (…)” (doc. 3/A pag. 2, le sottolineature sono del redattore).

In ogni caso, al momento di assumere il mandato, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva della società, egli avrebbe potuto e dovuto non accettare il mandato o perlomeno esigere il puntuale versamento delle rate della dilazione e dei contributi correnti.

In particolare, visto che da quando ha assunto la carica di gerente (fatto salvo il pagamento, in ritardo, della prima rata di fr. 2'100 il 15 settembre 2015) la società non ha più versato i contributi paritetici – “(…) la prima rata di Fr. 2'100.-- è stata di fatto versata in data 15.09.2015. In seguito, per contro, verosimilmente a causa della carenza di liquidità non sono state solute altre rate. […] Unico “neo” in proposito è stata la fattura d’acconto per il secondo trimestre 2015 di data 02.06.2015 di Fr. 3'777.10, diffidata poco prima dell’entrata in carica di RI 1 e posta in esecuzione ancora nel mese di settembre 2015 (…)” (I, pagg. 5 e 8) –, l’insorgente avrebbe dovuto rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica assunta in seno alla Sagl e non attendere fino al 30 ottobre 2015 (doc. 3/B). Va qui ribadito che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e che nella misura in cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che non avrebbe potuto svolgere la funzione di gerente, l’insorgente non avrebbe dovuto accettare una tale carica con relative responsabilità e obblighi.

Pertanto, l'agire passivo dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi 2014 e 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre).

Al contrario, è proprio la passività dimostrata dall’insorgente che va considerata in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa. Va qui ricordato che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend") un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1).

L’insorgente non può, adducendo semplicemente che “(…) non aveva avuto alcuna informazione fino a quel momento [ndr.: il 19 settembre 2015 data in cui RI 3 ha trasmesso a __________ il bilancio e il conto economico 2014 della società; cfr. doc. D] ed una volta appresa la criticità della situazione economica non ha potuto far altro che dare le dimissioni da gerente, posto come la società era a sua insaputa già gravemente indebitata al momento della sua entrata in carica quale gerente. (…)” (I, pag. 6), liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

Va qui inoltre rilevato che RI 1 doveva e/o poteva attivarsi per conoscere la situazione della società anche perché, prima ancora dell’assunzione formale della carica quale gerente nell’ambito dell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 (cfr. doc. 3/A), il 15 maggio 2015 ha sottoscritto un “contratto di mandato” con la FA 1 nel quale, tra l’altro, risulta che “(…) si stipula e si conviene il seguente mandato relativamente ai seguenti compiti a partire dal 1. giugno 2015: - Carica di gerente - Carica di fiduciario immobiliare autorizzato per FA 1. (…)” (doc. E). Al riguardo, contraddittorio e per nulla provato (da ritenere quindi alla stregua di una semplice allegazione di parte) risulta essere quanto sostenuto dal ricorrente e meglio che “(…) si puntualizza che non è vero che RI 1 avesse già un ruolo nella società prima della sua entrata in carica, con l’iscrizione a Registro di Commercio. La frase al punto 14 del mandato riferita a “precedenti disposizioni” non fa al caso. La stessa era stata ricopiata da una versione standard del mandato fornita dallo stesso signor RI 1, e non ricalca la situazione effettiva. Stessa cosa per le menzionate “remunerazioni da lui percepite”. Se può giovare, basti segnalare che RI 1, a differenza di RI 3, non ha percepito alcuna remunerazione, né prima né dopo la sua entrata in carica. (…)” (XXI, pag. 4).

In ogni caso a ragione la Cassa ha puntualizzato che “(…) nel caso in esame si osserva in aggiunta che malgrado il signor RI 1 fosse già operativo nella società a decorrere dal 1. giugno 2015 in qualità di gerente (cfr. allegato E all’atto di ricorso, contratto di mandato) e che fosse stato formalmente designato gerente dall’Assemblea straordinaria dei soci del 7 luglio 2015 (cfr. allegato A alla decisione su opposizione), il ricorrente ha atteso sino al 18 settembre 2015, come da lui stesso ammesso, prima di sollecitare la presentazione del bilancio relativo all'anno 2014, per una società che, come evidenziato, basava la sua esistenza su equilibri molto delicati. Inoltre anche le stesse dimissioni sono state formalizzate unicamente a fine ottobre 2015, vale a dire ben 41 giorni dopo essere venuto in possesso dei dati contabili dell’anno precedente ed essere stato, a suo dire solo a quel momento, consapevole della grave situazione economica in cui versava l'FA 1. In via abbondanziale si osserva che l'unica misura di risanamento adottata, vale a dire la riduzione del personale citata dal ricorrente, è risultata insufficiente e che di conseguenza il danno, costituito a quel momento dai contributi non pagati per i salari versati sino al mese di giugno 2015, si è ulteriormente aggravato, continuando la società ad occupare e retribuire del personale, anche durante il periodo di carica del ricorrente. Ciò che lo rende in ogni caso già responsabile, secondo giurisprudenza, per il solo aggravamento del danno. Il comportamento dell'opponente è quindi in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/01). (…)” (V, pag. 6).

Del resto, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di gerente della Sagl con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto e tantomeno ha comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.8.4. Quanto, infine, alla censura stante la quale una responsabilità ex art. 52 LAVS sarebbe esclusa essendo la durata della carica di gerente inferiore ai tre mesi – “(…) la decisione impugnata è pure censurabile laddove non ha riconosciuto nella fattispecie l’eccezione secondo cui l’assunzione della carica quale organo per un breve lasso di tempo, segnatamente inferiore a 3 mesi, secondo giurisprudenza è motivo di giustificazione per escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS. (…)” (I, pag. 7) – questo Tribunale rileva quanto segue.

La durata del mancato pagamento dei contributi – rispettivamente del periodo di carica quale organo – costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze del singolo caso e può all’occorrenza condurre ad un esonero dalla responsabilità ai sensi della giurisprudenza precedentemente citata (cfr. consid. 2.7). La durata della violazione dell’obbligo contributivo in quanto tale non può quindi costituire motivo di liberazione da una responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243; STFA H 297/03 del 4 novembre 2004). Secondo la giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di ritenere siccome giustificato – escludendo quindi l’esistenza di una negligenza grave – il mancato versamento per un periodo contributivo di due rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA H 297/03 del 4 novembre 2004; H 134/02 del 30 gennaio 2003 e H 295/01 del 20 agosto 2002).

In concreto, i contributi cui RI 1 (gerente della FA 1 dal 9 luglio 2015 al 30 ottobre 2015) è chiamato a rispondere concernono i contributi relativi al periodo gennaio-dicembre 2014 (di cui alla fattura di chiusura dell’anno 2014, emessa il 15 giugno 2015 e scadente il 15 luglio 2015; cfr. doc. 4B/F), al secondo trimestre del 2015 (diffidati il 3 agosto 2015 e posti in esecuzione il 7 settembre 2015; cfr. doc. 3/D) e al terzo trimestre sempre del 2015 (cfr. doc. 3/D), quindi un periodo contributivo che va ben oltre i limiti posti dalla succitata giurisprudenza.

Questo Tribunale ha presente che il ricorrente è rimasto in carica solo dal 9 luglio al 30 ottobre 2015 (cfr. consid. 2.3.1). Per cui si può affermare che le dimissioni sono state rese dopo un breve periodo di carica quale gerente.

Il TFA tuttavia ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Come visto sopra, prima del luglio 2015 la società vantava già degli arretrati contributivi per i quali la Cassa, il 15 giugno 2015, ha emesso la fattura di chiusura dell’anno 2014 di fr. 25'090.50 scadente il 15 luglio 2015 (cfr. doc. 4B/F). Inoltre, il 2 giugno 2015 è stata emessa la fattura d’acconto per il secondo trimestre del 2015 di fr. 3'777.10, diffidata il 3 agosto 2015 e posta in esecuzione il 7 settembre 2015 (cfr. doc. 3/D).

Ora, nel considerando precedente si è detto che RI 1 deve essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento dei contributi 2014 e 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre), per cui, sebbene restato in carica per meno di quattro mesi, non è possibile esentarlo dal pagamento del danno fatto valere dalla Cassa per quel periodo. Questo perché al momento della sua entrata nell’amministrazione – ancorché, come visto sopra, già il 15 maggio ha sottoscritto un “contratto di mandato” con la società assumendo i compiti legati alla carica di gerente dal 1. giugno 2015 (cfr. doc. E); nonostante dal verbale dell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 già emergeva la delicata situazione in cui si trovava la società (cfr. doc. 3/A) e anche se non impedito (provatamente) di svolgere le funzioni inalienabili quale gerente – egli non si è interessato (tempestivamente) o ha operato qualsivoglia controllo in merito alla situazione contributiva della società che, lo si ribadisce, già presentava degli arretrati contributivi per l’anno 2014 di fr. 25'090.50 (cfr. doc. 4B/F).

Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta al momento della propria entrata nell'amministrazione della Sagl, è segno di una grave negligenza del gerente. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società a quel momento e dopo che la Cassa (vista la relativa dichiarazione dei salari del 22 gennaio 2015 sub. XX/3), il 15 giugno 2015, ha proceduto ad emettere la fattura di chiusura per l’anno 2014 (cfr. doc. 4B/F).

Va qui rilevato anche che, quando il 19 settembre 2015 (a suo dire) ha appreso della criticità della situazione economica, egli ha atteso fino al 30 ottobre 2015 per formalizzare le proprie dimissioni.

RI 1, al momento dell'assunzione della carica di gerente, ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati fin lì pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

Del resto, lo si ribadisce, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Egli non può pertanto essere seguito laddove sostiene che “(…) non avrebbe nemmeno potuto prendere conoscenza della situazione debitoria riferita agli anni 2014 e 2015, tantomeno che la situazione finanziaria della società era di fatto così precaria, tanto da costringere lui alle dimissioni quasi immediate e condurre la società stessa, di lì a poco, al fallimento. (…)” (I, pag. 4) e, per quanto sopra esposto, va ritenuto responsabile del pagamento dei contributi relativi agli anni 2014 e 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre) anche se si è dimesso dalla carica di gerente dopo pochi mesi.

2.8.5. Il TCA deve pertanto concludere che, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), RI 1 – accettando la carica di organo formale, non attivandosi debitamente nella sua veste di gerente e aspettando fino al 30 ottobre 2015 per dare le dimissioni da tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9. Ricorso di RI 2 (incarto 31.2018.2)

2.9.1. RI 2 – dal 21.03.2011 al 24 07.2014 presidente della gerenza, dal 24.07.2014 al 18.12.2015 socio pres. gerenza e dal 18.12.2015 socio gerente della FA 1 (cfr. consid. 1.1) –, come accennato (cfr. consid. 1.3), sostiene che il punto 1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata vada riformato e postula che “(…) “1. L’opposizione è parzialmente accolta. §. Di conseguenza il signor RI 2 è tenuto a versare alla Cassa CO 1 l’importo di Fr. 41'640.15 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla fallita FA 1 per gli anni 2014 e 2015, in via solidale con il signor RI 3 limitatamente a Fr. 34'266.35.” (…)” (I dell’incarto 31.2018.2, pag. 8).

Quanto al fatto che la Cassa abbia proceduto solo in un secondo tempo nei confronti di RI 3 chiedendogli, quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS, l’importo di fr. 22'990.50, già si è detto al considerando 2.3.3 al quale qui si rinvia.

2.9.2. Viste le succitate cariche rivestite in seno alla società negli anni per i quali è chiesto il risarcimento danni (2014/2015), ritenuto, da una parte, che quanto addotto sopra circa gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un organo formale (cfr. consid. 2.8.2) vale anche nei suoi confronti e (soprattutto), d’altra parte, che egli non contesta né l’importo richiestogli di fr. 41'640.15 né una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione con la quale la Cassa ha ritenuto RI 2 responsabile ex art. 52 LAVS per il danno subìto di fr. 41'640.15.

2.10. Ricorso di RI 3 (incarto 31.2018.7)

2.10.1. RI 3 – dal 21.03.2011 al 09.07.2015 gerente della FA 1 (cfr. l’estratto RC agli atti e il verbale dell’assemblea straordinaria della società del 7 luglio 2017 sub doc. 3/A) –, come accennato (cfr. consid. 2.11), fa valere che quale fiduciario immobiliare non aveva alcuna competenza amministrativa, che le sue mansioni consistevano nella verifica dei movimenti di capitale avuto riguardo alla legge sul riciclaggio di denaro e che di fatto gli sarebbe stato impedito l’accesso ai documenti della società.

Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti, osservato come quanto addotto sopra circa gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un organo formale (cfr. consid. 2.8.2) vale anche nei suoi confronti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità adducendo solo che non aveva alcuna competenza amministrativa e che le sue mansioni erano limitate.

Del resto, dal contratto di lavoro del 24 giugno 2014 sottoscritto con la FA 1, risulta che TERZ 1 è stato assunto quale gerente dipendente al 50% e che le sue funzioni consistevano nel “(…) effettuare tutte quelle attività che competono alla professione di Fiduciario immobiliare inclusa la tenuta della contabilità e incluso il monitoraggio dei movimenti di capitale nel rispetto della legge sul riciclaggio di denaro LRD. (…)” (XVI/H, la sottolineatura è del redattore). Al riguardo, contraddittorio e per nulla provato (da ritenere quindi alla stregua di una semplice allegazione di parte) risulta essere quanto sostenuto dall’opponente e meglio che “(…) contrariamente a quanto scritto per volontà di RI 2 nel contratto di lavoro, egli non si è mai occupato personalmente della contabilità della società (…)” (XVI, pag. 8).

In ogni caso, il fatto di aver aspettato fino al 20 gennaio 2015 per ricevere il bilancio 2013 e di nemmeno essersi preoccupato in merito all’evoluzione della massa salariale della società e al fatto che eventuali modifiche della stessa venissero correttamente comunicate alla Cassa, denota un’inattività e dimostra come l’opponente si sia semplicemente accontentato di rivestire (nonostante la sua posizione di organo formale con i relativi compiti inalienabili; cfr. consid. 2.8.2) un ruolo di secondo piano nella società, ciò che costituisce inequivocabilmente una negligenza grave.

Anche dagli e-mail intercorsi con RI 2 e __________ (XXI/A e XXI/B e doc D alla cui lettura qui si rimanda) risulta che RI 3 si è occupato della contabilità della società ma, soprattutto, egli non ha provato (e tantomeno documentato) di essere stato impedito nello svolgimento della sua funzione di gerente.

Rettamente la Cassa (e questo Tribunale può fare proprio) ha rilevato che “(…) per verificare la situazione al ricorrente sarebbe bastato richiedere alla Cassa l’ammontare dei salari alla base del calcolo degli acconti, rispettivamente verificare quali fossero i dipendenti effettivamente occupati nella società ed il loro stipendio. I dati contabili ai quali il ricorrente afferma di non aver avuto accesso non erano certo necessari per fare un tale raffronto. Per contro da parte sua non è mai stata inoltrata alcuna richiesta alla Cassa. Ciò dimostra la passività del ricorrente che, lo si ribadisce, non ha dimissionato tempestivamente. (…)” (III, pag. 5 dell’incarto 31.2018.7).

Pure a ragione la Cassa ha sostenuto che “(…) ad ogni buon conto, il fatto di aver atteso sino a gennaio 2015 per avere il bilancio 2013 dimostra la passività del ricorrente che, contrariamente a quanto asserito, non ha tempestivamente dimissionato. Egli è stato gerente della società per oltre 4 anni! (…)” (III, pag. 5).

Va qui ribadito che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e che nella misura in cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che non avrebbe potuto svolgere la funzione di gerente, l’insorgente non avrebbe dovuto accettare una tale carica con relative responsabilità e obblighi.

Pertanto, l'agire passivo dell'opponente nello svolgere la sua funzione di gerente configura una grave negligenza (cfr. consid. 2.6) che giustifica una sua responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi del 2014.

2.10.2. Quanto alla violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, in applicazione della succitata giurisprudenza valida nell’ambito di detto disposto (cfr. consid. 2.5), questo Tribunale può fare proprie le argomentazioni sviluppate e documentate dalla Cassa secondo le quali “(…) la Cassa, in data 7 febbraio 2014, ha inviato la richiesta di acconto per il 2014 su una base salariale presumibile di CHF 32'500.00 trimestrali (CHF 130'000.00 annui - doc. C) con l'avvertenza di voler comunicare l'importo più confacente, nell'eventualità in cui tale proposta dalla Cassa non corrispondesse alla reale situazione. La società non ha dato seguito allo scritto della Cassa per cui gli acconti sono stati fatturati sulla base dell'importo proposto. Inoltre, la società, tenendo conto dei propri dipendenti occupati dal mese di gennaio 2014 ed i relativi stipendi, aveva già elementi sufficienti ed oggettivi per rendersi conto che sarebbe stato necessario adeguare l'acconto proposto dalla Cassa. Infatti, la somma dei salari per il 2014 dei soli dipendenti occupati già a gennaio (ricavabile dalla distinta - doc. D) è pari a CHF 344'570.00 [ndr. recte: 407'377.22; cfr. doc. 3/D: 84'489.40

  • 3'147.50 + 57'450.00 + 67'121.85 + 11'100.00 + 184'068.47 = 407'377.22] che, confrontata con la base di calcolo considerata dall'opponente - cioè CHF 213'124.00 della distinta salari 2013 - da in ogni caso una differenza di CHF 131 '446.00 [ndr. recte: 194'253.22; 407'377.22 – 213'124.00 = 194'253.22], pari al 61.68% [ndr. recte: 91.14%; (407'377.22 x 100 : 213'124) – 100 = 91.14]. L'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2014 (cfr. doc. D) comunicato dalla società alla Cassa si è poi rivelato essere pari a CHF 444'143.00, ben CHF 314'143.00 in più rispetto all'importo preso in considerazione per fatturare gli acconti trimestrali, che rappresenta una differenza addirittura del 241.65%. Ne consegue che, la società non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35 cpv. 2 OAVS. […] A detta dell'opponente, dal versamento spontaneo di CHF 24'000.00 effettuato dalla società nel corso del mese di settembre 2014, la Cassa avrebbe dovuto dedurre che lo stesso fosse stato effettuato al fine di integrare gli acconti trimestrali ed adeguare di conseguenza il quarto acconto. Considerando i pagamenti effettuati dalla società a favore del 2014 (tre acconti trimestrali da CHF 3'705.70 cadauno, oltre al versamento spontaneo di CHF 24'000.00) e tenuto pure conto degli AF anticipati (CHF 1'200.00 ogni trimestre), si ottiene un importo di CHF 39'917.10. In base alle aliquote in vigore nel 2014 tale importo corrisponde ad una base di calcolo annua di CHF 264'527.00 (doc. E) che è comunque ben inferiore alla reale massa salariale reale di CHF 444'143.00 comunicata dalla società (una differenza di CHF 179'616.00 che corrisponde al 67.90%). Pertanto la società, oltre al fatto di non aver dato seguito alla proposta di acconto della Cassa, ha effettuando [ndr. recte: effettuato] un versamento spontaneo insufficiente a colmare la differenza tra gli acconti richiesti ed il conguaglio, violando chiaramente le prescrizioni dell'art. 35 cpv. 2 OAVS. In ogni caso, un versamento spontaneo senza alcuna comunicazione che permetta di poter ricondurre l'importo ad un numero di dipendenti, ad una somma annua di salari o ad un periodo specifico, non è in alcun modo parificabile ad una esplicita richiesta di modifica degli acconti ex. art 35 cpv. 2 OAVS. Questo in considerazione pure del fatto che il TF ha considerato una contravvenzione all'obbligo di informare la Cassa anche il caso in cui una società ha comunicato un aumento della massa salariale ma che poi, in sede di conguaglio risultava esserci ugualmente una variazione significativa (STF del 17 agosto 2010, 9C 355/2010). Pertanto, in siffatta situazione, è data la responsabilità del signor RI 3 per aver provocato alla Cassa un danno per negligenza grave. (…)” (doc. 3 dell’incarto 31.2018.7).

In sostanza, RI 3, nonostante gli obblighi derivantigli dalla funzione assunta quale gerente della FA 1 fino al 09.07.2015, non si è informato compiutamente e debitamente circa i salari versati dalla società e la Cassa (visto il silenzio della società alla precisa richiesta in questo senso del 7 febbraio 2014 sub. doc. 3/C dell’incarto 31.2018.7) poteva fissare gli acconti da versare per il 2014 sulla base di una massa salariale annua di fr. 130'000.--. Nemmeno durante tutto l’anno 2014 la società ha annunciato l’aumento rilevante della massa salariale che si è attestata invece a fr. 444'143.07 (doc. 3/D dell’incarto 31.2018.7). Quanto sopra, a mente di questo Tribunale, configura una grave negligenza e RI 2 non può pertanto essere seguito laddove sostiene “(…) che le fatture di acconto 2014 si riferiscono ad una somma dei salari di CHF 130'000.- che non è mai stata notificata alla Cassa, né risulta dalle distinte annuali dei salari. Gli acconti 2013 si riferivano infatti ad una somma salariale di CHF 330'000.- (CHF 82'500 x 4; doc. 12), la distinta dei salari 2013 inoltrata a gennaio 2014 riporta un totale di CHF 213'124.-. (…)” (I, pag. 7, dell’incarto 31.2018.7).

Al riguardo va rilevato che la società, dopo la richiesta di acconto dell’8 febbraio 2013 dalla quale si deduce una massa salariale pari a fr. 330'000.-- per quell’anno (doc. A/12 dell’incarto 31.2018.7), con lettera del 20 agosto 2013 ha comunicato alla Cassa di prevedere una somma di salari soggetti ai contributi paritetici per l’anno 2013 inferiore a quella notificata precisando che “(…) la somma dei salari soggetti ai contributi per il 2013 dovrebbe situarsi intorno a: Fr. 230'000.-. (…)” (doc. 5 dell’incarto 31.2018.7) e alla richiesta di acconto del 7 febbraio 2014 (doc. 3/C dell’incarto 31.2018.7), dalla quale doveva desumere che la Cassa partiva da una massa salariale di fr. 130'000.--, non ha eccepito nulla. Anche se si volesse partire da una massa salariale per il 2014 di fr. 230'000.-- (come indicato nella succitata lettera del 20 agosto 2013, visto che nella dichiarazione dei salari per il 2013 è stata indicata una massa salariale di fr. 213'124.90 [doc. 3/B dell’incarto 31.2018.7] e ritenuto che in seguito non vi è più stata alcuna comunicazione), in ogni caso, visto che per il 2014 ha dichiarato un importo totale di salari di fr. 444'143.07 (doc. 3/D dell’incarto 31.2018.7), il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il rilevante (superiore al 10%) aumento della massa salariale in quell’anno.

Quanto alla domanda di “(…) edizione da parte del signor RI 2 di tutti i contratti relativi ai salari notificati nella distinta salari 2014 e gli estratti conto bancari della società da cui risultano le date di versamento dei salari. (…)” (I, pag. 7 dell’incarto 31.2018.7), la stessa può essere disattesa visto che il ricorrente non contesta la massa salariale in quanto tale bensì il fatto che l’aumento sia intervenuto già nel gennaio 2014. Infatti, senza del resto in qualche modo argomentare e documentare, egli sostiene che non ha avuto modo “(…) di verificare quando tale modifica sarebbe intervenuta e prudenzialmente contesta che essa sia sorta già a gennaio 2014, come sembrerebbe dalla distinta dei salari. (…)”(I, pag. 7 dell’incarto 31.2018.7, le sottolineature sono del redattore).

Riguardo, in particolare, alla censura secondo la quale “(…) nella dichiarazione dei salari 2014 risulta ad esempio un salario di ben CHF 184'068.47 a tale signor __________, che non era dipendente della società nel 2013 e di cui il ricorrente non sa nulla. (…)” (doc. I, pag. 7 dell’incarto 31.2018.7) a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) il ricorrente in qualità di gerente aveva la responsabilità per quanto riguarda la trasmissione della distinta salari. Il fatto che non fosse a conoscenza dei dipendenti occupati – il signor __________ già a partire da gennaio 2014 per un salario annuo di addirittura 188'068.00 – denota ancora una volta una negligenza grave del ricorrente (cfr. distinta salari 2014 allegata al doc. 1). (…)” (III, pag. 8 dell’incarto 31.2018.7).

2.10.3. Nella misura in cui volesse far valere una concolpa della Cassa adducendo, in particolare, come “(…) la fattura di chiusura 2014 sia stata emessa solo il 25 giugno 2015 benché la dichiarazione dei salari fosse stata inoltrata dalla società il 22 gennaio 2015. (…)” (I, pag. 7 dell’incarto 31.2018.7), questo Tribunale rileva quanto segue.

I motivi di riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

In generale una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088).

In concreto – ricordato che secondo l’art. 39 OAVS se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS. I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione –, ribadito che un semplice ritardo nella procedura non basta per fondare una concolpa, per il solo fatto di aver emesso il 15 giugno 2015 la fattura di chiusura 2014 (doc. 4B/F), ancorché la dichiarazione dei salari di quell’anno porti la data del 22 gennaio 2015 (doc. 3/D dell’incarto 31.2018.7), non è ancora possibile ravvisare una grave negligenza da parte della Cassa nella procedura di riscossione dei contributi.

Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che l’opponente non allega minimamente (e tantomeno prova) un nesso di causalità adeguato tra l’asserita concolpa della Cassa e un eventuale danno (nemmeno quantificato) da lui patito.

2.10.4. Quanto alla pretesa chiamata in causa di __________ – “(…) È ordinata la chiamata in causa del signor __________. (…)” (XVI, pag. 10) – questo Tribunale ribadisce che secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e che qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).

Riguardo all’asserita esclusiva responsabilità di __________ e di RI 2 – RI 3, tramite il suo legale, sostiene che “(…) il vero organo di fatto - nonché figura centrale di tutta la vicenda, responsabile effettivo unitamente al signor RI 2 del danno subito dalla Cassa - è e rimane il signor __________: al loro agire conducono tutti i documenti agli atti. (….)” (XXVI, pag. 2) – va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

2.10.5. Visto quanto sopra esposto, il TCA deve pertanto concludere che RI 3 ha violato quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS omettendo di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 3 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.11. Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate confermate.

2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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