Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2017.4
Entscheidungsdatum
18.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 31.2017.4

rg/sc

Lugano 18 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 febbraio 2017 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relaz. alla fallita: FA 1

chiamata in causa: _________________

considerato in fatto e in diritto

1.1 La FA 1 con sede a __________ è stata iscritta a RC il 26 aprile 2010 (cfr. estratto RC informatizzato, agli atti).

RI 1 è stato gerente dall’11 novembre 2014 sino al fallimento della società, decretato il 25 febbraio 2015 (cfr. estratto RC).

1.2 La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. maggio 2010 al 30 aprile 2015.

La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive. Per decreto 25 febbraio 2015 la Pretura di __________ ha, come detto, dichiarato il fallimento della società. La Cassa ha quindi insinuato nel fallimento il proprio credito di fr. 28'175.05 per contributi non versati per gli anni 2012-2015, di cui fr. 894.95 per contributi sulle rivendicazioni di credito per il 2015 dopo controllo del datore di lavoro.

1.3 Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 ottobre 2016 – confermata con decisione su opposizione 10 febbraio 2017 – la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 28'132.35, corrispondente ai contributi non soluti per suddetto periodo (dopo deduzione delle ridistribuzioni della tassa CO2, cfr. IV/2-3 e doc. A/3), in via solidale con TERZ 1 per l’importo di fr. 22'568.05. Nella decisione di risarcimento la Cassa ha (incontestatamente) affermato che con scritto 6 aprile 2016 l’UF di __________ le aveva comunicato che non sarebbero stati previsti dividendi per i creditori.

1.4 Contro la suddetta decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità. Dopo aver osservato che “Quando la precedente gerente aveva dato le dimissioni mi chiesero che senza gerente il __________ avrebbe chiuso e così anche io sarei rimasto senza lavoro. Quindi mi proposero il lavoro a tempo pieno e la gerenza, almeno fino a quando non avrebbero trovato la persona adatta. Alla mia domanda se tutte le carte erano in regola mi risposero che era tutto apposto e che dopo pochi giorni mi avrebbero consegnato la contabilità (…)”, l’insorgente evidenzia come “(…) lavorando al 100% non ho avuto il tempo di andare per uffici a chiedere dettaglia circa lo stato delle imposte fatture scoperte e AVS, oltretutto mi fidavo di quanto mi avevano detto. I giorni passavano e dalla contabilità nessun segnale ma continuavano a rassicurarmi che era tutto apposto. Intorno a Natale aveva detto se non mi consegnavano la contabilità avrei dato le dimissioni. Da lì a fine Gennaio il degenero della situazione fino al fallimento. 2: È chiaro che i problemi e i debiti erano al quanto importanti, tanto da indurmi con inganno ad accettare la gerenza. Ingenuamente mi sono fidato delle persone con cui ho lavorato 5 anni, non avevo ragione di dubitare di loro. 3: Credito di dover essere responsabile solo dei debiti nati solo durante la mia gerenza fino a Febbraio 2015. È chiaro che nessuno di sana mente che fosse a conoscenza dei debiti della società avrebbe mai accettato il mandato di gerenza, a meno che non volesse salvare la società finanziandola. Il che non è il mio caso vista la mia precaria situazione economica. 4: È chiaro come sole che non ero a conoscenza della situazione precedente la mia gerenza perché non ho colpa per tale situazione. Vi prego cortesemente di voler esaminare il caso tenuto conto di quanto sopra”.

1.5 Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale della società, in relazione al pagamento dei contributi paritetici.

1.6 Con scritto 20 aprile 2017 RI 1, producendo della documentazione (doc. B1-3), ha ribadito di essere stato all’oscuro della situazione economica della società, di essersi accorto di come andavano le cose solo al momento in cui sono stati apposti i sigilli da parte dell’Ufficio fallimenti, di non aver mai avuto accesso ai conti della ditta (neppure era stata depositata la sua firma e conti e pagamenti venivano gestiti solamente da __________) sui quali al momento della “chiusura” vi erano depositati dei soldi (fr. 10'000). Precisa che dopo che “la Sagl è andata all’asta in data 20.08.2015 per un importo di partenza di CHF 22'000…, non è più stato informato di nulla” e che vi era inoltre una somma di fr. 10’000 depositati per garanzia affitti. Evidenzia quindi di dover ora “pagare i debiti altrui”, di non aver percepito “gli ultimi 3 stipendi e in quanto gerente non ho diritto di recuperarli”, sostenendo altresì che “con il ricavato della vendita e i conti residui andrebbero per prima pagati l’AVS ecc.”.

Con osservazioni 4 maggio 2015 (recte: 2017) l’amministra-zione si è riconfermata nella propria posizione evidenziando che “… il signor RI 1 ha assunto la carica di gerente della FA 1, senza far prova della diligenza richiesta da tale funzione. In particolare si evidenzia che il signor RI 1, come già esposto in sede di opposizione, avrebbe dovuto verificare in modo minuzioso e di persona la situazione economica della società e non accontentarsi delle affermazioni del signor __________. Invero, se così avesse fatto, avrebbe potuto costatare che vi erano scoperti contributivi relativi già all’anno 2012, per i quali peraltro la Cassa aveva già proceduto in via esecutiva. Si rimarca quindi che l’agire passivo del ricorrente nell’esaminare la reale situazione economica della società non fa altro che confermare la sua responsabilità per il danno subito dalla Cassa”.

1.7 Chiamata in causa con decreto 8 maggio 2017, TERZ 1 – nei cui confronti la Cassa ha emesso una decisione di risarcimento (cresciuta in giudicato) in relazione al mancato pagamento di contributi paritetici da parte della FA 1 (cfr. X) – ha osservato:

" (…)

Io sottoscritta, TERZ 1, sono stata gerente della società FA 1 (attualmente in liquidazione) dal 31.08.2010 fino al 3.11.2014. Mi occupavo degli atti amministrativi inerenti la società.

Non essendo presente fisicamente nel posto dove si svolgeva l'attività, avevo dato la procura al signor __________ che gli attribuiva ampi poteri decisionali in seno alla società FA 1 dal momento che egli lavorava nel garage e si occupava dell'organizzazione e del corretto svolgimento dell'attività. Ho riposto tutta la mia fiducia nei suoi confronti al seguito della sua competenza nel settore e alla già acquisita esperienza dell'attività e dell'aspetto economico associato a essa. Aveva la totale visione della società in quanto si occupava anche della fatturazione e dell'incasso dei pagamenti.

La società aveva il suo proprio ufficio all'interno del garage e tutta la documentazione si costudiva sul posto, così come la corrispondenza si recapitava anche presso l'ufficio del garage. Per esigenza della banca avevo il diritto di firma sul conto societario, ma non ho mai utilizzato questa facoltà non essendo nemmeno mai stata in possesso né delle carte dei conti né dei rispettivi codici. Il signor Fausto Porto aveva la possibilità di gestire e visionare quotidianamente la disponibilità economica e, a dipendenza di quest'ultima, valutare in massima autonomia la priorità dei pagamenti pretesi. La mancanza di liquidità necessaria non ha reso possibile saldare tutti i pagamenti dovuti, malgrado ciò i pagamenti dei contributi effettuati sotto la mia supervisione nel periodo dal 2010 al 2014 testimoniano la volontà di saldare i debiti.

Nell'anno 2013 il signor __________ ha cominciato ad avere problemi di salute sino al totale abbandono del lavoro a inizio 2014. Dal momento in cui ha riscontrato i primi sintomi nel 2013, ha cominciato a incaricare sempre più il signor RI 1 della gestione del garage, il quale lavorava nello stesso garage e aveva acquisito l'esperienza necessaria alla gestione del lavoro. Lo aiutava nelle verifiche dei lavori eseguiti e progressivamente nello svolgimento della fatturazione e dei pagamenti.

In seguito alle mie dimissioni come gerente, il 3.11.2014, il signor RI 1 ha preso la completa gestione dell'attività prendendosi anche la carica della gerenza della società. Nel ricorso del signor RI 1, egli ha asserito di aver chiesto aiuto per questioni amministrative, a più riprese e senza esito, a me e al signor __________, ma per quanto riguarda me, non ho mai avuto contatti con il signor RI 1. Dopo la rassegna delle mie dimissioni e della revoca delle mie funzioni, non avevo più alcuna facoltà di controllo sull'attività della società e per ciò non mi ritengo responsabile dei mancati pagamenti.

Dalle mie informazioni, in data del fallimento della società nel 2015, nei conti societari c'erano ancora importi sufficienti per pagare i contributi. Per questo motivo non ho spiegazioni del perché non siano state pagate le pretese dell'ufficio dell'AVS. Presumo che l'attività abbia continuato a incassare e suppongo che ci sarebbe dovuta essere la liquidità necessaria per effettuare i pagamenti. Non ho più avuto nessuna informazione sulle fatture scoperte, ma contavo sul buon senso del nuovo gerente che avrebbe dovuto eseguire i controlli necessari e adempiere ai suoi compiti. Come vecchio gerente ricevevo ugualmente alcuni solleciti di pagamento che ho prontamente inoltrato al signor __________ che, a mia coscienza, era ancora detentore della firma sui conti e delle tessere con i codici per effettuare i pagamenti. Riguardo ai rapporti tra i signori __________ e RI 1 non posso esprimermi considerato che non mi perveniva nessuna informazione a riguardo.

Non ho violato intenzionalmente o per negligenza le prescrizioni dell'assicurazione e per questo motivo non condivido la richiesta di risarcimento.” (Doc. XI)

Al riguardo l’insorgente ha evidenziato:

" (…)

La signora TERZ 1 ed il sig. __________ mi hanno annunciato che la signora si dimetteva dal ruolo di gerente e che se non si trovava al più presto un sostituto il garage sarebbe dovuto essere chiuso. Alla domanda se avessi accettato io il ruolo temporaneamente se le carte del garage erano in regola, entrambi dissero che tutto era a posto. Alcune questioni risolvibili a breve le avrebbero messe a posto subito ed io non avrei avuto alcun problema. E che a breve mi avrebbero presentato la contabilità e i conti per essere al corrente di quanto necessario per poter gestire il garage per il tempo che sarebbe stato necessario.

Da novembre 2014 a febbraio 2015, il periodo in cui sono stato in carica di gerente, ho lavorato sodo come carrozziere da solo e prendendo lo stipendio da carrozziere, senza mai poter avere accesso al computer, gestito da casa dal sig. __________, oppure alla contabilità mai consegnatami, o ai conti bancari, di cui l'unico avente diritto di firma fino alla fine era il sig. __________ con procura conferitagli dalla signora TERZ 1.

Quando ho iniziato ad insistere di avere la documentazione necessaria, visto che iniziavano ad arrivare diffide e precetti, i due signori summenzionati si facevano negare. Il giorno che avevo preparato la mia disdetta immediata, hanno messo i sigilli al garage ed era tutto finito, senza che nemmeno mi potessi rendere conto di cosa stesse succedendo.

  1. La signora TERZ 1 insiste sul fatto di non avere la minima idea di cosa stesse succedendo in __________, ma non si è mai preoccupata di presentare un bilancio o la dichiarazione fiscale, di cui sono venuto a conoscenza dopo la chiusura del garage.

  2. La signora TERZ 1 dichiara che tutto era in regola fino al termine del suo mandato, ma le diffide ed i precetti esecutivi ricevuti dopo la sua partenza non si riferiscono al periodo del mio mandato (novembre 2014 / febbraio 2015), bensì al periodo precedente dove era in carica lei.

  3. La signora TERZ 1 dichiara anche che il sig. __________ già dal 2013 aveva incaricato me della gestione del garage. Vero che mi occupavo praticamente solo io dei lavori, ma solo a tempo parziale ed esclusivamente dei lavori manuali. Non ho mai potuto gestire la fatturazione o l'incasso o pagamento delle fatture del garage. Il sig. __________ anche se era in malattia si occupava da casa della gestione dei clienti, della fatturazione, incassi e pagamenti (online), in quanto solo lui aveva accesso al PC e ai conti, anche durante il mio mandato (a detta sua per darmi una mano).

  4. I signori TERZ 1 e __________ sono stati cercati a più riprese dal sottoscritto per ottenere la documentazione del garage durante il mio mandato per potermi fare un'idea della situazione ma entrambi si sono fatti negare più volte oppure scaricandosi il barile a vicenda dicendo che dovevo interpellare l'altro che loro entrambi non sapevano nulla di niente.

Tant'è vero che alla data del fallimento nel 2015 io non avevo idea di quanta liquidità ci fosse sui conti né tantomeno l'importo degli scoperti da pagare, in quanto non è mai stato fatto il passaggio del diritto di firma sui conti dal sig. __________ al sottoscritto ( si può richiedere alle banche una dichiarazione in merito se fosse necessario).

Alla luce di quanto sopra, credo di essere stato convinto con inganno ad accettare la carica di gerente da parte dei signori TERZ 1 e __________, con il solo fine di far ricadere tutta la loro responsabilità su di me. Avevo piena fiducia in entrambi e mai mi sarei aspettato di dover affrontare tutto questo per aver cercato di non perdere un lavoro sicuro e mantenere l'attività che andava bene.

La prego cortesemente di voler esaminare il caso tenuto conto di quanto sopra e di pretendere dal sottoscritto la parte effettivamente dovuta per il periodo del mio mandato, anche se per il poco tempo della sua durata non ho potuto di fatto avere il tempo necessario per rendermi conto in quali condizioni navigava la Sagl.” (doc. XIII)

Da parte sua la Cassa ha rilevato di aver “(…) emanato nei confronti della signora TERZ 1 una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in data 31 ottobre 2016 per quanto attiene alla sua posizione di ex gerente della FA 1. Detta decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata, pertanto la Cassa evidenzia che non è questa la sede per contestarne la validità”.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (art. 52 cpv. 2, 2a frase LAVS; DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Conformemente alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre 2011 [31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).

Nel caso in esame, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, organo formale dall’11 novembre 2014 sino al fallimento, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società per gli anni dal 2012 al 2015.

2.3 Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

In concreto il danno è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF e spese per gli anni dal 2012 al 2015 (cfr. IV/1-3 e doc. A/3).

L’insorgente evidenzia di non aver percepito gli ultimi suoi 3 stipendi.

Nella misura in cui, ponendo in rilievo tale circostanza, l’insorgente intenda mettere in discussone l’entità dei salari soggetti a contribuzione e di riflesso la quantificazione del danno derivante dal loro mancato pagamento, va rilevato quanto segue.

Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, p. 87).

Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

2.4 Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5 La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.11).

2.6 Ai sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsi-asi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7 Nel caso in rassegna, come accennato, il ricorrente, impiegato alle dipendenze della società, facendo presente di aver assunto la funzione di gerenze continuando a svolgere la propria attività di carrozziere nega una sua responsabilità. Sostiene di essere stato all’oscuro della situazione economica della società, di essersi accorto di come andavano le cose solo dopo l’apertura del fallimento, di non aver avuto accesso ai conti (né al computer) per i quali neppure era stata depositata la sua firma e che venivano invece gestiti da __________ che disponeva invece del diritto di firma conferitogli dalla precedente gerente TERZ 1. Assevera di non aver mai ricevuto le informazioni necessarie per una corretta gestione dell’azienda da parte di TERZ 1 e __________, i quali gli avrebbero promesso di presentare la contabilità e i conti e lo avrebbero rassicurato che “tutto era a posto”. Asserisce di aver senza successo insistito, dopo ricezione di diffide e precetti riferiti al periodo precedente la sua entrata, affinché __________ e TERZ 1 gli fornissero la documentazione della società ribadendo come non fosse lui bensì __________ ad occuparsi della fatturazione, del pagamento e dell’incasso delle fatture. Assevera che TERZ 1 e __________ l’hanno convinto con inganno ad accettare la carica di gerente allo scopo di far ricadere su di lui ogni responsabilità. Sottolinea quindi, come accennato, di dover “pagare i debiti altrui”, di non aver percepito “gli ultimi 3 stipendi”, sostenendo altresì che con il ricavo della “vendita all’asta” e di quanto depositato sui conti al momento del fallimento (asseritamente fr. 20'000) “andrebbero per prima pagati l’AVS ecc.”;

2.8 Quanto asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Come detto (cfr. supra consid. 2.2), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nel-l'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima.

Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccol-te, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

RI 1, oltre ad asserire di essersi fidato (“ingenuamente”, per sua stessa ammissione) delle informazione e delle rassicurazioni fornitegli da TERZ 1 e __________ – circostanza che non può all’evidenza avere valenza liberatoria ritenuto che al gerente incombeva comunque l’obbligo di verificarne la veridicità delle informazioni ricevute (STFA inedita dell’8 gennaio 1990 nella causa B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 p. 165 punto 8; STCA 31.2016.10 del 6 aprile 2017) – non allega nè tantomeno documenta di essere stato impossibilitato (se non a causa del fatto che lavorava a tempo pieno quale carrozziere, ciò che non può assurgere a motivo di giustificazione) ad occuparsi delle questioni contributive e ad informarsi al riguardo presso le competente autorità e ad adempire quindi, al di là delle rassicurazioni ricevute da terzi e del fatto di non aver asseritamente avuto accesso ai conti e alla documentazione relativa alla gestione della società, agli obblighi che la sua funzione di gerente gli imponeva. Infatti, come già accennato, in caso di effettivo impedimento ad accedere a quanto sopra, in quanto gerente l’insorgente avrebbe potuto e dovuto intervenire, per quel che concerne in particolare la posizione contributiva della società, chiedendo informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito adoperarsi affinché gli oneri sociali fossero pagati. Va inoltre ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità ed obblighi.

Quale gerente il ricorrente aveva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. Egli non poteva nella veste di gerente accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’i-nosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115).

Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza del ricorrente. Segno di altrettanto grave negligenza è l’aver assunto l’incarico di gerente ammettendo egli stesso la sua “ignoranza in materia di gerenza” e non essersi adeguatamente a-doperato per rimediare a tale carenza.

Il fatto che la gestione effettiva della società fosse nelle mani di terze persone, il fatto che queste abbiano creato difficoltà nel dare informazioni e nel trasmettere documenti, non possono in casu essere invocate quali circostanze liberatorie, atteso che le incombenze e i doveri del gerente sono quelli stabiliti dalla legge e che come tali non sono suscettibili di deroghe dipendenti da pressioni esterne. Il fatto che terze persone abbiano gestito di fatto la società non libera l’organo formale della stessa da una responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita 30 marzo 1993 nella causa D.S. consid. 3c; STCA 25 maggio 1994 nella causa L.Q. consid. 2.6.).

Non è dato di giungere a diversa conclusione anche se si considera che, come asserito dal ricorrente, non sia mai stata depositata la sua firma sui conti bancari. Al riguardo basti rilevare che il fatto di non aver diritto di firma sui conti bancari della società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996).

2.9 RI 1, come detto, ritiene in ogni caso di dover rispondere solo per il debito contributivo sorto durante il periodo in cui è stato gerente (novembre 2014- febbraio 2015) precisando come lui non fosse a conoscenza della situazione precedente la sua entrata in funzione quale organo.

E’ bene ricordare che l'amministratore rispettivamente in gerente di una società è responsabile del danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento dell’effettiva sua entrata in funzione, indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172). Il nuovo amministratore risponde tuttavia in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).

Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in modo di non aggravare la situazione (cfr. STFA inedita 16 gennaio 2007 nella causa N.C., H 156/05, consid. 7.2).

Nel caso in disamina l’insolvenza della società è stata stabilita solo nel febbraio 2015 con il decreto di fallimento della stessa (cfr. supra consid. 1.1), a cui carico non risultano per il resto essere stati rilasciati attestati di carenza beni prima dell’entrata in funzione di RI 1 quale gerente, circostanza che avrebbe potuto influire sulla sua responsabilità dal profilo temporale.

Va ricordato al ricorrente che egli avrebbe dovuto, prima dell'assunzione del mandato di gerente, verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero stati saldati. Nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, egli non avrebbe dovuto accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA 31.2004.1 del 14 aprile 2004).

2.10 Irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità ex art. 52 LAVS – e quindi senza valenza liberatoria – s’appalesa l’asserita esistenza di beni o liquidità di pertinenza della società al momento del fallimento (e di cui l’insorgente, agendo diligentemente, avrebbe potuto venire a conoscenza ben prima del fallimento [cfr. supra consid. 2.8] ed adoperarsi affinché tali beni fossero utilizzati per il pagamento dei contributi), circostanza che può invece assumere importanza nell’ambito della procedura di fallimento e della sua liquidazione (artt. 159 e segg. LEF). Tale questione sfugge tuttavia al sindacato di questo Tribunale. In concreto risulta in ogni caso che già nell’aprile 2016 l’Ufficio fallimenti (cfr. supra consid. 1.3) aveva comunicato alla Cassa che non sarebbero stati previsti dividendi per i creditori (sull’eventuale pagamento e la cessione del dividendo nell’ambito del fallimento cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 p. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b).

2.11 Occorre infine rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).

2.12 Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

2.13 Come visto, con decreto 8 maggio 2017 il Tribunale ha chiamato in causa TERZ 1, già gerente della FA 1 e debitrice solidale unitamente a RI 1 per l’importo di fr. 22'568.05. Le considerazioni da essa espresse nelle more della presente procedura (riportate integralmente al considerando 1.7), volte invero, in maniera irrita, a rimettere in discussione la propria responsabilità già stabilita con decisione cresciuta incontestata in giudicato, nulla mutano all’esito del presente giudizio.

2.14 In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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