Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2017.10
Entscheidungsdatum
11.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 31.2017.10

BS/gm

Lugano 11 dicembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 maggio 2017 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relaz. alla fallita: FA 1

(radiata da RC il 13 gennaio 2017)

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 29 gennaio 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di lavori e sottostruttura e costruzioni edili in generale.

RI 1 è stato gerente con diritto di firma individuale dal 3 febbraio 2015 al 19 giugno 2015, dimissionando in data 16 giugno 2015;

TERZ 1 ha coperto la carica di gerente, sempre con diritto di firma individuale, dal 25 giugno 2015 al 20 agosto 2015.

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. febbraio 2015.

Con decreti del 2 ottobre 2015 e 12 luglio 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ 2015 e __________ 2016).

La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 25’578.-- a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per il periodo febbraio - novembre 2015, dopo controllo del datore di lavoro.

La liquidazione fallimentare è stata definitivamente chiusa non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione.

Il 13 gennaio 2017 la società è stata radiata d’ufficio da Registro di Commercio.

1.3. Costatato di aver subìto un danno, con decisione del 28 febbraio 2017, confermata con decisione su opposizione del 22 maggio 2017, la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'578,80 in via solidale con TERZ 1, importo corrispondente ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società da febbraio a maggio 2015.

1.4. Contro la suddetta decisione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso. Con riferimento all’opposizione alla decisione di risarcimento, egli contesta una sua negligenza e intenzionalità per il danno subìto dalla Cassa. In sostanza ribadisce che a causa di falsa documentazione e di false dichiarazioni è stato vittima di un raggiro, ciò che gli avrebbe impedito di venire a conoscenza dell’assunzione, da parte della società, di personale come pure del mancato pagamento dei contributi paritetici.

1.5. Con la risposta di causa, riprendendo le motivazioni esposte nella decisione contestata, la Cassa postula la reiezione del ricorso.

1.6. Con decreto 11 luglio 2017 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 1, destinatario anch’esso di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS rimasta incontestata.

1.7. Su richiesta del TCA, il 13 novembre 2017 la Cassa ha prodotto la documentazione utilizzata dal Servizio Ispettorato per il controllo del datore di lavoro (VI).

Con scritti del 21 novembre 2017 e del 25 novembre 2017 il ricorrente e TERZ 1 hanno inoltrato le loro osservazioni alla succitata documentazione (VIII, X).

considerando in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 e la susseguente sospensione della procedura, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente quale organo formale (gerente) il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società durante il suo periodo in cui è stato in carica.

Va qui rilevato che, come riportato in sede di risposta di causa, la Cassa ha avviato anche nei confronti di TERZ 1, succeduto al ricorrente nella carica di gerente della FA 1, una procedura ex art. 52 LAVS, la cui decisione risarcitoria è rimasta incontestata divenendo quindi definitiva.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso concreto, il danno di fr. 12'578,80 fatto valere nei confronti del ricorrente corrisponde ai contributi non versati da FA 1 durante il periodo in cui egli è rimasto in carica quale gerente della società.

Tenuto conto della stima salariale di fr. 250'000.-- fornita dalla società nel questionario di affiliazione, compilato il 23 febbraio 2015 (doc. 2 E), la Cassa ha fatturato gli acconti (doc. 2F e 2G) rimasti integralmente scoperti (cfr. doc. 1).

Inoltre, tenendo conto della documentazione relativa alle indennità d’insolvenza versate dalla Cassa cantonale di disoccupazione ai cinque dipendenti della FA 1 (cfr. in particolare le distinte di pagamenti d’indennità per insolvenza in doc. VI/25), l’ispettore della Cassa ha allestito la distinta dei salari 2015 (doc. 2/D). Va qui rilevato che dagli atti richiamati dalla Cassa (cfr. consid. 1.7), risultano documentate le pretese salariali dei singoli dipendenti (contratti di lavoro, certificati di salario, domande di esecuzione, precetti ecc.).

In queste circostanze, quindi, l’ammontare del danno è stato comprovato dalla Cassa, mentre il ricorrente non ha fornito alcuna controprova.

Infine, va fatto presente che ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2). Nel caso concreto, non si tratta di mere aspettative salariali, avendo i dipendenti interessati tutti sottoscritto un contratto di lavoro e ricevuto dei conteggi salariali.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nel caso in esame, il ricorrente è stato gerente della FA 1.

Conformemente alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre 2011 [31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA).

Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità”.

2.8. Il ricorrente sostiene che, ben sapendo degli obblighi di un amministratore, da parte sua non vi è stata negligenza e neppure intenzionalità nel mancato versamento dei contributi e se “… ciò è accaduto è stato a sua insaputa e in base a falsi documenti e false dichiarazioni. Per quanto ne possa sapere tutte le dichiarazioni presentate potrebbero essere fasulle e i presunti dipendenti potrebbero anche non essere esistiti e non aver svolto alcuna attività per conto della FA 1”.

Egli ha poi rilevato:

" (…)

Nel presente caso vi è però stato un raggiro nei confronti del sottoscritto, impedendogli di venire a conoscenza dei fatti in base a falsi documenti e false dichiarazioni e mancata vigilanza da parte dell'Agenzia AVS.

Partendo dal Questionario per l'affiliazione dei datori di lavoro (doc. E), si evidenziano diverse incongruenze.

  • Il questionario per l'affiliazione al punto 4 è stato dichiarato come nome dell'amministratore responsabile il Signor TERZ 1, mentre l'amministratore in quel momento era il sottoscritto.

  • Al punto 3 del questionario si indica il recapito presso "__________”, impedendo al sottoscritto di ricevere di fatto la corrispondenza dalla Cassa AVS e di poter quindi reclamare e chiedere chiarimenti

  • Il questionario non porta la firma del gerente RI 1

  • In fine l'Agenzia AVS ha timbrato e firmato a conferma della veridicità del questionario senza verificare quanto indicato e soprattutto i punti sopra citati.

Tutta la corrispondenza con la Cassa AVS passava tramite la __________ ad __________ senza che questa fiduciaria abbia mai avuto nessun mandato da parte del gerente RI 1 (doc. F e G).

Il contratto di lavoro con il Signor __________ (doc. H) non è firmato da RI 1 e quindi non valido. (…) (doc. I)

La distinta pagamenti indennità per insolvenza (doc. I) non è credibile in quanto pare strano che i dipendenti abbiano lavorato 3 o 4 mesi senza ricevere stipendio e la domanda sorge spontanea è se abbiano veramente lavorato e nel cosa abbiano lavorato su mandato di chi? Dove hanno lavorato? Con chi hanno firmato i contratti di lavoro ? I presunti lavori eseguiti da FA 1 con i dipendenti indicati sono stati fatturi ed incassati e se si dove sono finiti i soldi per il pagamento degli stipendi e dei contributi?

La Cassa AVS ha poi eseguito le verifiche? Ha proceduto all’eventuale contestazioni degli stipendi dichiarati in quanto non provati ? (…)”

Ora, in effetti nel questionario per l’affiliazione del datore di lavoro, datato 5 marzo 2015, è stato indicato quale “amministratore responsabile“ TERZ 1 allorquando in quel momento gerente era il ricorrente (doc. 2E). Tale documento reca una firma che non è quella dell’insorgente, almeno se raffrontata con quella da lui apposta sul ricorso. Parimenti non sua è la firma posta in calce al contratto di lavoro con __________ (doc. 2H), come pure i contratti riguardanti __________ (VI/38) e __________ (VI/50). Altrettanto vero è che la corrispondenza riguardante la società veniva indirizzata alla fiduciaria __________, come pure le fatture relative agli acconti dei contributi paritetici di aprile e maggio 2015 (doc. 2 F e 2 G). Tuttavia il ricorrente, ben sapendo dei suoi obblighi quale gerente, non ha minimamente sostenuto di aver proceduto a controllare la gestione della società. Del resto se lo avesse fatto si sarebbe “accorto” che la FA 1 aveva dei dipendenti, come del resto lui stesso lo è stato. Agli atti risulta infatti un conteggio relativo al suo salario arretrato di aprile 2015 (VI/67).

Non solo, dal verbale d’interrogatorio del 16 novembre 2015 presso l’Ufficio fallimenti di __________ di TERZ 1, succeduto quale gerente al ricorrente, risulta che le cause del fallimento erano dovute alla mancanza di lavoro ed al numero troppo alto di operai e che, a sua detta, la situazione economica era così precaria che “si poteva depositare il bilancio già in maggio-giugno 2015” (doc. 2/C), vale a dire già durante il periodo di carica del ricorrente.

Inoltre, se effettivamente il ricorrente non gestiva la società, egli non ha tuttavia sostenuto di essere stato impedito di controllare l’andamento della FA 1, di aver ricevuto informazioni inveritiere sull’effettivo stato della società, sul pagamento dei contributi, circostanze che, a determinate condizioni, potrebbero essere valide per una sua liberazione di responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti, secondo giurisprudenza, che nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).

Non vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita del 7 gennaio 1998 in re M.G.).

Infine, qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza (STFA del 25 luglio 2000, H 319/99; dell’8 luglio 2003, H 141/01 e del 7 febbraio 2006, H 152/05).

Anzi, vi è da credere che il ricorrente non si sia minimamente interessato della società di cui è stato gerente con diritto di firma individuale.

Non sono inoltre d’aiuto all’insorgente le generiche affermazioni di “falsa documentazione e di false dichiarazioni” in relazione all’attività svolta dalla FA 1, essendo le stesse sprovviste di substrato probatorio. La documentazione sin qui citata, oggetto di verifica da parte delle Cassa, dimostra invece che la società aveva dei dipendenti, che gli stessi non hanno ricevuto alcun salario e che gli oneri sociali non sono stati versati (cfr. consid. 2.3).

Inoltre, non serve rimproverare all’agenzia AVS una mancata vigilanza per liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Se l’Agenzia comunale di __________ non ha verificato l’esattezza dei dati forniti nel questionario del datore di lavoro (cfr. il punto G del formulario “I dati del datore di lavoro sono completi e veritieri?” e le relative caselle “no” e “si”; l’Agenzia non ha crociato nessuna delle due caselle), di certo si può affermare che tale omissione non può essere messa in relazione causale adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. in argomento DTF 122 V 186).

Piuttosto il comportamento del ricorrente denota una passività nella gestione della società che è in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).

In conclusione, non avendo il ricorrente, ex gerente della FA 1, ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che la sua carica comportava ed avendo di conseguenza violato le prescrizioni per negligenza grave, egli deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 12'578,80 per oneri sociali non versati dalla società durante il suo periodo di carica.

2.9. Con osservazioni 25 novembre 2017 TERZ 1, chiamato in causa, ha fra l’altro sostenuto che “…. per il breve periodo non mi sento responsabile dei debiti della società se non in misura del mio breve operato”, chiedendo inoltre “ … di stralciare dai ruoli la mia presenza”.

Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

Visto quanto sopra, a prescindere dal fatto che la decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS emessa nei suo confronti è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.2), questo Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1.

2.10. Richiamato tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

51
  • DTF 137 V 5108.02.2011 · 811 Zitate
  • DTF 135 V 9801.01.2009 · 242 Zitate
  • DTF 134 V 13804.03.2008 · 648 Zitate
  • DTF 132 III 52304.05.2006 · 800 Zitate
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 126 V 238
  • BGE 125 V 8001.01.1999 · 45 Zitate
  • DTF 125 V 8001.01.1999 · 45 Zitate
  • DTF 123 V 15
  • DTF 122 V 186
  • DTF 119 V 87
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 166
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 186
  • DTF 108 V 187
  • DTF 108 V 188
  • DTF 108 V 202
  • DTF 96 V 125
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_394/201621.11.2016 · 181 Zitate
  • 9C_699/201431.08.2015 · 1.347 Zitate
  • 9C_788/200729.10.2008 · 150 Zitate
  • H 113/00
  • H 13/03
  • H 141/01
  • H 142/03
  • H 152/05
  • H 160/99
  • H 166/02
  • H 171/02
  • H 194/96
  • H 20/01
  • H 208/00
  • H 209/00
  • H 234/00
  • H 282/01
  • H 310/02
  • H 319/99
  • H 33/03
  • H 337/01
  • H 346/01
  • H 38/01
  • H 5/02
  • H 65/01
  • H 71/02
  • H 72/06
  • H 95/04