Raccomandata
Incarto n. 31.2016.7
FS
Lugano 27 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo 2016 emanata da
in relaz. alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in precedenza: __________), con sede a __________ (in precedenza a __________, __________ e __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 28 dicembre 2006 (data di pubblicazione nel FUSC: __________; cfr. doc. 1/A). Lo scopo sociale consisteva nella progettazione e nell’esecuzione di lavori edili e nel settore delle costruzioni in genere (cfr. estratto RC informatizzato sub doc. 1/A).
RI 1 è stato socio gerente, con diritto di firma individuale, dal 28 dicembre 2006 sino al 1. giugno 2010; socio con diritto di firma individuale dal 1. giugno 2010 al 17 settembre 2012 e successivamente socio gerente, sempre con diritto di firma individuale, dal 17 settembre 2012 fino alla dichiarazione di fallimento del 28 agosto 2013 (doc. 1/A e 1/B).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), quale datrice di lavoro, dal 1. gennaio 2007 sino al 31 ottobre 2014.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da maggio 2012 e precettarla da giugno 2012 (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo sub doc. 6 e 7).
Con decreti 28 agosto 2013 e 10 settembre 2014 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 1/C).
La liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria a seguito dell’avvenuto anticipo delle spese (doc. 1/E).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 104'560.65 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2010 al 2013, quest’ultimo sino al mese di giugno, come pure riprese salariali per gli anni 2012 - 2013, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/D- D5).
In data 11 febbraio 2016, l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha comunicato alla Cassa che non erano da prevedersi dividendi per i creditori di II. classe (doc. 1/F).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione del 26 febbraio 2016 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione del 23 marzo 2016, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di 101'966.35 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2012 al 2013, quest’ultimo sino al mese di giugno, e per riprese salariali relative al periodo 2012 – 2013, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1).
1.4. Contro la suddetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS (in ogni caso fino al 21 settembre 2012 [recte: 17 settembre 2012, data dell’assemblea straordinaria della società nella quale a __________ è stata revocata con effetto immediato la carica di gerente; cfr. doc. 1/B], ovvero fino a quando la gerenza della società era affidata a __________) sostenendo di non aver violato né volontariamente né per negligenza le prescrizioni. Egli rileva come l’unico responsabile degli aspetti amministrativi della società fosse __________ e che quando egli è subentrato era ormai troppo tardi per evitare il danno. Sostiene che il suo ruolo nell’amministrazione della società (tra cui il pagamento degli oneri sociali) è stato totalmente ininfluente e che l’onere della prova in merito alle condizioni di responsabilità incombe alla Cassa.
Il ricorrente fa inoltre valere una violazione del diritto di essere sentito ritenuto che, visto il procedimento penale avviato nei suoi confronti e di quelli di __________ (__________), la Cassa avrebbe dovuto sospendere la procedura fino all’esito della vertenza penale.
Contestualmente chiede di essere sentito dal Tribunale ex art. 17 Lptca, di chiamare in causa __________ e chiede di essere posto al beneficio dell’assisitenza giudiziaria con gratuito patrocinio allegando il decreto di nomina di difensore d’ufficio del 9 settembre 2015 del Procuratore Generale John Noseda (doc. D).
1.5. Con la risposta di causa – precisato di avere aperto la procedura di risarcimento danni unicamente nei confronti di RI 1 – la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, non avendo quest’ultimo agito con la dovuta diligenza che il suo ruolo di socio gerente gli imponeva e ritenuto che non si trattava di una società di grosse dimensioni dove hanno avuto luogo irregolarità in forza di raggiri non emersi malgrado i controlli attuati. Quanto al procedimento penale in corso (a prescindere dal fatto che le censure di presunti impedimenti legati all’omissione della contabilità non sono state comprovate) lo stesso non liberava il ricorrente dai suoi obblighi visto anche che la grave situazione debitoria è sorta dopo l’assunzione della carica di gerente da parte sua. Riguardo all’asserita violazione del diritto di essere sentito la Cassa rileva che le motivazioni addotte con l’opposizione sonto state oggetto di disamina in sede di decisione su opposizione e quanto alla domanda di chiamare in causa __________ si è rimessa al giudizio di questo Tribunale.
in diritto
2.1. L’insorgente ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto la Cassa non avrebbe “(…) minimamente tenuto conto delle ragioni sollevate da RI 1 nella propria opposizione. (…)” (I, pag. 7-8).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 e 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa).
Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).
In concreto, sebbene succinti, i motivi alla base della decisione contestata paiono chiari. La Cassa ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando l’art. 52 LAVS, adducendo che il credito in relazione ai contributi paritetici non pagati negli anni 2012 e 2013 dalla FA 1 sarebbe giustificato ai sensi di legge.
La Cassa, oltre a motivare il rifiuto di sospendere la procedura fino all’esito del procedimento penale, ha pure preso posizione sulle censure sollevate nell’opposizione. Ha inoltre indicato sommariamente i motivi per cui la richiesta di convocazione dell’opponente non poteva essere accolta, e meglio alla luce delle argomentazioni addotte e ritenuta la documentazione agli atti.
La censura di violazione del diritto di essere sentito formulata dal ricorrente appare quindi infondata.
Tuttavia a titolo abbondanziale va detto che anche volendo per ipotesi ammettere che la Cassa nella decisione impugnata avrebbe dovuto motivare ulteriormente perché ha rifiutato l’audizione dell’interessato e perché ha respinto la domanda di sospensione della procedura, occorre rilevare che l’interessato ha comunque potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, anche volendola ammettere, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata in questa sede, dove egli ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3; 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale (da ultimo, meglio dal 17 settembre 2012; cfr. doc. 1/B) socio gerente con diritto di firma individuale sino alla dichiarazione di fallimento del 28 marzo 2013, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli anni dal 2012 al 2013 (sino al mese di giugno).
Inoltre, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento del 26 febbraio 2016 (doc. 3) entro due anni dallo scritto dell’11 febbraio 2016 con cui l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ le ha comunicato che non erano da prevedersi dividendi per i creditori di II. classe (doc. 1/F), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (in argomento vedi la STCA 31.2012.1 del 21 dicembre 2012 al consid. 2.4).
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2012 al 2013, quest’ultimo sino al mese di giugno, così come risultano dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2012 e 2013, dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli stessi anni e dal conteggio dei salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ del 15 aprile 2015 sempre per gli stessi anni (doc. 6, 7, 1/D3-D4 e 1/D5).
L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 101'966.35 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nella fattispecie concreta, il ricorrente – come accennato, socio gerente dal 28 dicembre 2006 sino al 1. giugno 2010, socio dal 1. giugno 2010 al 17 settembre 2012 e successivamente socio gerente dal 17 settembre 2012 (sempre con diritto di firma individuale) sino alla dichiarazione di fallimento del 28 agosto 2013 della FA 1 (cfr. consid. 1.1) – sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita (in ogni caso almeno fino a quando non ha assunto nuovamente la gerenza della società) ritenuto che l’unico responsabile degli aspetti amministrativi della FA 1 fosse il __________ e che quando egli ha ripreso la gestione della società nel settembre 2012 (cfr. doc. 1/b) era ormai troppo tardi per evitare il danno mancando le usuali riserve.
Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Rettamente, nella decisione contestata, la Cassa ha rilevato che “(…) relativamente alle cause che avrebbero portato al dissesto della società, si rileva che la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc. 31.1995.12). L'Alta Corte ha avuto modo di precisare che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002, H 170/01; STFA 7 maggio 1997, H 336/95; STCA 18 febbraio 2013, inc. 31.2012.5). Nel concreto caso, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di maggio 2012 all'invio di diffide di pagamento e dal mese di gennaio 2013 all'avvio di procedure esecutive che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. ll fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Come stabilito dalla giurisprudenza federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità
Ritenuti, da una parte la posizione di organo formale della società quale socio gerente e, dall’altra parte, che l’insorgente (come si dirà meglio in seguito) non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, a mente di questo Tribunale non occorre richiamare l’incarto penale né attendere l’esito del procedimento in corso.
Va qui inoltre ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi.
Questo Tribunale rileva che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di socio gerente della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque validamente provato che, nonostante l’assunzione della veste di socio gerente con tutti gli oneri che da tale carica derivano, il signor __________ gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
In questo senso non bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) tutti gli elementi a disposizione di RI 1 al momento dell'uscita di __________ dalla società, gli permettevano invero di poter ragionevolmente sostenere che il socio si fosse assicurato della situazione finanziaria della società, che tutto corrispondesse ad una logica organizzata e che la necessaria liquidità per far fronte alle spese fosse comunque assicurata. In questo senso __________ aveva più volte fornito rassicurazioni al ricorrente. Questo aspetto è pure risultato evidente nell'ambito del procedimento penale che interessa i due ex soci. __________ ha infatti pure ammesso la propria cattiva gestione per aver, tra l'altro, omesso la postergazione di crediti correntisti, rimborsato un credito correntista ed effettuato altre operazioni che hanno portato al fallimento della società. __________ non è stato in grado di gestire l'effettiva situazione della liquidità della società, ha omesso di effettuare i necessari accantonamenti per consentire, tra l'altro, il pagamento dei contributi paritetici. Quando RI 1 ha ripreso la gerenza della società, nel settembre del 2012, oramai era troppo tardi. Dal rapporto di polizia reso nell’ambito del procedimento penale risulta in modo chiaro che da parte di __________ c'è stata un'evidente omissione della contabilità. Al termine della sua gestione questi non ha lasciato una contabilità per nulla ordinata, in crassa violazione con il principio che vuole che i conti vengano presentati in modo completo, chiaro, comprensivo e fedele. Addirittura, sono emersi nell'ambito dell'inchiesta più di un unico bilancio per un medesimo anno contabile, durante la gestione __________. (…)” (I, pag. 2 e 3).
Va qui ribadito che l’insorgente, nella misura in cui (come da lui asserito) la contabilità non fosse stata chiara e la gestione da parte del __________ lacunosa, avrebbe potuto/dovuto rassegnare immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare la carica di socio gerente (oltretutto in una società che già conosceva viste le cariche già in precedenza assunte; cfr. consid. 1.1) con relative responsabilità e obblighi.
Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza – atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, la domanda formulata dall’insorgente di “(…) convocazione di un dibattimento ai sensi dell’art. 17 Lptca (…)” (I, pag. 8), va respinta.
Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Quanto all’assunto secondo il quale l’insorgente non potrebbe essere chiamato a rispondere dei contributi scaduti e non versati prima del mese di settembre 2012 allorquando ha ripreso la carica di socio gerente della società, va osservato quanto segue.
Il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento della nuova entrata in carica quale socio gerente della FA 1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del 17 settembre 2012.
In effetti, come rilevato dalla Cassa e rimasto incontestato, “(…) nell’evenienza concreta, sino alla revoca del mandato di gerente del signor __________ decisa dall’assemblea straordinaria tenutasi il 17 settembre 2012 (cfr. doc. B), la società ha regolato il pagamento dei contributi AVS. Per contro si evidenzia che dalla successiva nomina di gerente dell’opponente in data 17 settembre 2012 (cfr. doc. B) sino al fallimento, la società non ha effettuato alcun versamento di contributi paritetici AVS. (…)” (doc. 1, pag. 6 e 7).
Il ricorrente non ha dunque nemmeno reso verosimile che al momento della nuova entrata in carica quale socio gerente, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover considerare irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo mandato (settembre 2012). Va qui ribadito che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Conformemente alla succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere, indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima del suo rientro quale socio gerente della società (cfr. in questo senso la STCA 31.2014.7 del 22 dicembre 2014).
Riguardo infine all’affermazione secondo cui “(…) in altre parole la “mente”, ideatore e gestore di tutte le operazioni immobiliari che hanno interessato la FA 1 era __________, mentre RI 1 solo il “braccio”, che si occupava dei cantieri dal punto di vista tecnico. Era __________ a gestire la contabilità, era lui che aveva il compito di garantire la necessaria liquidità. (…)” (I, pag. 2), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di fr. 18'608.90 per i contributi dovuti per il II trimestre del 2012 il 21 agosto 2012 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub doc. 6 e 7). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 101'966.35 per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2012 e 2013, quest’ultimo sino al mese di giugno.
2.9. L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.4), ha fatto valere che la Cassa avrebbe dovuto sospendere la procedura di risarcimento sino alla conclusione della procedura penale.
Va qui innanzitutto rilevato che per costante giurisprudenza, nell’ambito di vertenze in materia di assicurazioni sociali, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr., tra le altre, le STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5 e H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a).
Inoltre – ricordato che, come accennato (cfr. consid. 2.7), l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di socio gerente e in particolare che terzi gli avrebbero sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa – questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa nella risposta e meglio che “(…) a nulla giova quindi il richiamo al procedimento penale in corso e a presunti impedimenti legati all'omissione della contabilità. Tali censure, peraltro nemmeno comprovate e di per sé già inammissibili, non liberano l'insorgente dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che l'asserita omissione della contabilità e l'apertura di un procedimento penale non gli impedivano e non lo esimevano visto il ruolo rivestito dall'obbligo di informarsi presso la Cassa sull'esposizione debitoria della società. Del resto la grave situazione debitoria è sorta, come detto, dopo l'assunzione della carica di gerente del signor FA 1. (…)” (III, pag. 5).
Del resto, nemmeno dagli atti risulta e tantomeno l’insorgente ha fatto valere che, in un lasso di tempo relativo ai contributi che dovevano essere versati, nell’ambito della procedura penale siano stati sequestrati degli averi di pertinenza della società (in argomento cfr. la STF H 386/00 del 28 giugno 2002 che rinvia alla DTF 108 V 183 confermata in DTF 121 V 244).
In questo senso anche la censura secondo la quale la Cassa avrebbe dovuto sospendere la procedura di risarcimento sino alla conclusione di quella penale va respinta.
2.10. Riguardo, infine, alla domanda di chiamare in causa __________ (cfr. consid. 1.4), va rilevato quanto segue.
Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (STFA H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).
In particolare, il chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti giudiziari senza disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare osservazioni ma limitatamente all’oggetto di causa definito dal ricorrente e con il giudizio non può essere obbligato materialmente a qualche cosa rispettivamente niente può essergli attribuito (“(…) Dem Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu gewähren, sich zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch über weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen, ist aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (…)” (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261)).
Appurato, da una parte, che la Cassa ha proceduto unicamente nei confronti di RI 1 (cfr. consid. 1.5) e considerato, dall’altra parte, lo scopo e le finalità suenunciate della chiamata in causa, questo Tribunale non ritiene di dover dare seguito alla postulata chiamata in causa di __________.
In ogni caso, anche se la succitata richiesta fosse da trattare alla stregua di una domanda volta a sentire __________ quale teste, il TCA ribadisce che gli atti di causa sono sufficienti per potersi pronunciare in merito alla vertenza senza dover intraprendere ulteriori atti istruttori.
Va ribadito che possono essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
In questo senso questo la domanda di chiamare in causa __________ deve essere respinta.
2.11. L’insorgente ha chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173-193, pagg. 828-832).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b e riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13, consid. 7c, pag. 48). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004 consid. 4.1.2). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b e 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275 e 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c e 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatrice del ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (in argomento cfr. la STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.13). In effetti, vista la posizione di organo formale (socio gerente di una Sagl), l’insorgente poteva/doveva essere a conoscenza delle responsabilità e dei compiti che da tale carica derivano. Inoltre, patrocinato in causa, nemmeno poteva sfuggire al ricorrente l’obbligo di provare e debitamente documentare di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di socio gerente.
In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.12. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.13. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti