Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2016.6
Entscheidungsdatum
05.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

omandata

Incarto n. 31.2016.6

FS

Lugano 5 ottobre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 marzo 2016 emanata da

in relaz. alla fallita:

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

FA 1 (cancellata da RC l’8 luglio 2015)

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 (in precedenza __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 2 novembre 2010 (doc. 3/A).

Lo scopo sociale consisteva nella gestione patrimoniale, segnatamente con l’esercizio di operazioni sul mercato dei cambi sia in operazioni su divise che in biglietti di banca (doc. 3/A).

RI 1 è stato in carica quale presidente del consiglio di amministrazione dal 2 novembre 2010 e, in seguito, quale amministratore unico sino alla dichiarazione di fallimento del 16 ottobre 2014 (doc. 3/A).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. agosto 2010 fino al 31 dicembre 2012.

La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha proceduto nel mese di maggio 2013 a diffidarla e nel mese di giugno 2013 a precettarla (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2011 e 2012 sub doc. V/1 e V/2).

Le procedure esecutive sono sfociate nel rilascio, in data 20 maggio e 20 giugno 2014, di due attestati di carenza beni per i contributi relativi all’anno 2012 e per gli interessi di mora relativi all’anno 2011 (doc. 3/B e 3/B1).

Con decreti 16 ottobre 2014 e 23 dicembre 2014 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 16 gennaio 2015 sub. doc. 3/C).

La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 59'618.20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2011 e 2012 (doc. 3/D-D2).

La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 3/F).

La ragione sociale è stata cancellata da RC l’8 luglio 2015 (doc. 3/A).

1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione del 30 ottobre 2015 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 29 marzo 2016 (doc. 3), la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 59'618.20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2011 e 2012.

1.4. Contro la suddetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso con il quale – rilevato, in particolare, che “(…) nel 2012 il Ministero pubblico nella persona del , apriva un’inchiesta penale nei confronti di più persone, tra cui anche il Sig. RI 1 (). Tale procedura non è ancora conclusa, ragione per cui risulta allo stadio attuale impossibile determinare chi ha avuto effettivamente il potere decisionale in seno alla FA 1. […] Ritenuto che l’istruttoria penale in corso non ha ancora avuto modo di determinare l’esatta evoluzione dei fatti, segnatamente di chi ha avuto l’effettivo potere decisionale in seno alla FA 1, occorre rilevare l’impossibilità da parte della Cassa CO 1 di determinare chi aveva posizione di organo della suddetta società e di conseguenza, chi potrebbe essere sussidiariamente chiamato a risarcire il presunto danno cagionato. Ritenere che sia il ricorrente a dover rispondere, è, fintanto che i fatti rilevanti non sono stati stabiliti, illegale e fuori luogo, a prescindere dal fatto che l’autorità amministrativa non sia in linea di principio vincolata dalla procedura penale. (…)” (I, pag. 3 e 6) – ha chiesto, in via principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata con rinvio degli atti alla Cassa con l’ingiunzione di sospendere la procedura sino a procedura penale conclusa e, subordinatamente, l’annullamento della decisione impugnata.

Quanto alla domanda preliminare con cui è stata chiesta la concessione dell’effetto sospensivo, nell’ordinanza del 2 maggio 2016, il vicepresidente del TCA ha evidenziato che di principio il ricorso ha effetto sospensivo (II).

1.5. Con la risposta di causa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danni unicamente nei confronti di RI 1, ribadito che quale organo formale (presidente del CdA e amministratore unico della SA) l’insorgente doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza e che nell’ambito dell’art. 52 LAVS le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale (sia per quello che concerne le prescrizioni violate che per quanto attiene alla valutazione della colpa commessa) non sono vincolanti – la Cassa ha postulato la reiezione del gravame.

1.6. Con e-mail del 20 settembre 2016 (trasmesso per conoscenza al ricorrente; VI) la Cassa ha fatto pervenire al TCA gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2011 e 2012 (V e V/1-2).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale presidente del CdA rispettivamente amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i con-tributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dell’acconto dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF del mese di dicembre 2012 e del conteggio di chiusura con rettifica dello stesso anno unitamente agli interessi moratori e alle spese di diffida e esecutive per gli anni 2011 e 2012 (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2011 e 2012 sub V/1-2).

L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 59'618.20 (cfr. consid. 1.3) si fonda sugli estratti conto dei contributi paritetici per gli anni 2011 e 2012 che a loro volta si basano sulle dichiarazioni dei salari del datore di lavoro per i rispettivi anni (cfr. doc. 1/A e 1/B).

L’argomentazione addotta nel ricorso secondo la quale “(…) nell’ambito del procedimento penale in questione, si è scoperto che la situazione contabile della FA 1 non era effettivamente quella che risultava dalla documentazione stessa, ragione per cui vi è da pensare che lo stesso importo preteso dalla Cassa CO 1 si fondi in realtà su numeri e documentazione non corretti. Anche per questa ragione, quindi, si chiede la decisione impugnata venga sospesa in attesa di conoscere l’esito del procedimento penale ed in particolare del rapporto finanziario dell’équipe finanziaria, che farà luce sulla reale situazione finanziaria della FA 1. (…)” (I, pag. 7), è generica e non permette di mettere validamente in discussione la quantificazione del danno operata dalla Cassa.

L’ammontare del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS di fr. 59'618.20 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Va qui ribadito che in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto, oltretutto visto che è patrocinato, l’insorgente poteva e doveva procedere in modo selettivo e mirato all’offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per le sue conclusioni non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso.

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta, come accennato, RI 1 è stato in carica quale presidente del consiglio di amministrazione dal 2 novembre 2010 e, in seguito, quale amministratore unico (sempre con diritto di firma individuale), sino alla dichiarazione di fallimento del 16 ottobre 2014, della FA 1.

Accettando il mandato di presidente del CdA rispettivamente di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In queste circostanze non può essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) secondo dottrina e giurisprudenza, per determinare se una persona ha la posizione di organo è decisivo sapere se essa esercitava effettivamente questa funzione, a prescindere dalle iscrizioni del registro di commercio o dalla presenza di procura (DTF 114 V 213 c. 4.e; Kieser, Alters- und Hinterlassen versicherung – Kommentar, 2012, n. 65 ad art. 51-52). Tale posizione di organo ai sensi della LAVS è per esempio da negare ad una persona iscritta a registro di commercio quale avente diritto di firma individuale, ma che si occupava esclusivamente di lavori amministrativi marginali (stessa DTF). (…)” (I, pag. 5).

Al riguardo – ribadito che quale organo formale (presidente del CdA rispettivamente amministratore unico della SA) l’insorgente doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO e che in tale veste disponeva di un potere decisionale – a ragione la Cassa ha evidenziato che “(…) nella sentenza da egli citata (DTF 114 V 213) non si tratta dei membri del CdA (rispettivamente dell’amministratore unico), che sono sempre e comunque tenuti a risarcire il danno (“Massgeblich ist für die Beurteilung der Organstellung von Personen, die nicht Verwaltungsräte sind, ob sie tatsächlich die Funktion von Organen erfüllen, indem sie den Organen vorbehaltene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft massgeben mitbestimmen … ”), bensì di organi materiali quali il procuratore o il direttore di una persona giuridica. (…)” (III, pagg. 3-4).

2.7. L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.4), in via principale ha chiesto di annullare la decisione su opposizione impugnata e di rinviare gli atti alla Cassa con l’ingiunzione di sospendere la procedura sino a procedura penale conclusa.

Va qui innanzitutto rilevato che per costante giurisprudenza, nell’ambito di vertenze in materia di assicurazioni sociali, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr., tra le altre, le STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5 e H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a).

Già per questa ragione la domanda di annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti alla Cassa con l’ingiunzione di sospendere la procedura sino alla conclusione di quella penale va respinta.

Inoltre, nella fattispecie concreta – a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere effettivo –, questo Tribunale osserva che l’insorgente in qualche modo non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di presidente del CdA rispettivamente amministratore unico della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno dimostrato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque provato che, nonostante l’assunzione della carica di presidente del CdA rispettivamente di amministratore unico con tutti gli oneri che da tale carica derivano, qualcuno gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In simili circostanze – ritenuto anche che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, la domanda formulata dall’insorgente e volta al “Richiamo intero incarto penale (INC.2012.12207/JN/mao) presso il Ministero Pubblico, Lugano” (I, pag. 9), va respinta.

2.8. L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

Nella fattispecie concreta, dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2011 e 2012 (cfr. V/1-2) risulta che la Cassa per quegli anni, il 26 aprile 2012 e il 18 febbraio 2013, ha proceduto ad emettere dei conteggi di chiusura per degli importi di fr. 29'319.55 per il 2011 rispettivamente di fr. 50'152.40 per il 2012.

Ritenuto che gli acconti per il 2011 ammontavano a fr. 61'100.40 (importo mensile di fr. 5’091.70 x 12; doc. V/1) e per il 2012 a fr. 62'675.40 (importo mensile di fr. 5’222.95 x 12; doc. V/2) e visto che gli importi effettivamente dovuti per il 2011 (tolta la rettifica del conteggio di chiusura di fr. 3'000; cfr. doc. V/1) sono pari a fr. 87'419.95 rispettivamente per il 2012 (aggiunta la rettifica del conteggio di chiusura di fr. 449.85; cfr. doc. V/2) a fr. 113'377.65, l’aumento della massa salariale in entrambi gli anni (2011 e 2012) è stata chiaramente superiore al 10%.

Dagli atti non risulta inoltre (e tantomeno egli lo sostiene e/o lo documenta) che l’insorgente abbia comunicato alla Cassa l’aumento della massa salariale di quegli anni. Nemmeno l’insorgente adduce (e tantomeno lo prova) di aver proceduto alla costituzione delle riserve necessarie per poter fare fronte in tempo utile al conteggio finale e ai relativi interessi.

Di conseguenza l’inattività dell’insorgente configura una grave negligenza causale al danno fatto valere dalla Cassa per un importo complessivo di fr. 59'618.20 (detto importo, come visto al consid. 2.2, è infatti riconducibile al mancato versamento dell’acconto dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF del mese di dicembre 2012 e del conteggio di chiusura con rettifica dello stesso anno unitamente agli interessi moratori e alle spese di diffida e esecutive per gli anni 2011 e 2012).

Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Questo vale a maggiore ragione rilevato che, vista la funzione assunta (presidente del CdA e amministratore unico), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

In ogni caso, nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di altre persone coinvolte nell’inchiesta penale di cui all’INC.2012.12207/JN/mao), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante è che l’insorgente non ha fatto valere e tantomeno provato l’esistenza di motivi o circostanze idonei ad esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA rispettivamente amministratore unico di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003).

In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che le suddette cariche gli imponevano, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9. Quanto all’esistenza o meno di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b), va rilevato che dagli atti non emerge alcun motivo di giustificazione rispettivamente di discolpa e che nemmeno l’insorgente li ha fatti valere e tantomeno provati.

In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 59'618.20 per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2011 e 2012.

2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

52
  • DTF 137 V 5108.02.2011 · 811 Zitate
  • DTF 135 V 9801.01.2009 · 242 Zitate
  • DTF 134 V 13804.03.2008 · 648 Zitate
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 123 V 15
  • DTF 122 V 158
  • DTF 121 V 244
  • DTF 119 V 87
  • DTF 117 V 264
  • DTF 114 V 21301.01.1988 · 67 Zitate
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 186
  • DTF 108 V 187
  • DTF 108 V 188
  • DTF 108 V 202
  • DTF 96 V 125
  • 9C_247/201610.08.2016 · 40 Zitate
  • 9C_29/201028.10.2010 · 223 Zitate
  • 9C_355/201017.08.2010 · 39 Zitate
  • 9C_369/201202.11.2012 · 57 Zitate
  • 9C_675/200928.05.2010 · 189 Zitate
  • 9C_788/200729.10.2008 · 150 Zitate
  • H 113/00
  • H 13/03
  • H 142/03
  • H 152/05
  • H 153/01
  • H 160/99
  • H 166/02
  • H 170/01
  • H 171/02
  • H 194/01
  • H 194/96
  • H 204/01
  • H 208/00
  • H 209/00
  • H 234/00
  • H 238/98
  • H 268/01
  • H 269/01
  • H 282/01
  • H 310/02
  • H 33/03
  • H 346/01
  • H 38/01
  • H 411/01
  • H 444/00
  • H 5/02
  • H 65/01