Raccomandata
Incarto n. 31.2016.4
FS
Lugano 5 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo 2016 emanata da
in relazione alla fallita
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 __________ (cancellata da RC il __________ 2014)
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________, __________ e __________), è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 1997 (doc. II/6). Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di un’impresa di costruzioni edili, del genio civile, di sopra e sottostruttura e di un’impresa generale (doc. II/6).
RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico della società dal 4 ottobre 2012 (doc. II/6) sino alle dimissioni rassegnate il 30 aprile 2014 (doc. II/9 e II/10).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. aprile 2012 fino al 31 maggio 2014.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da agosto 2012 e precettarla da settembre 2012 (cfr., per il periodo dal 1. aprile 2012 al 31 dicembre 2013, gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo sub doc. 8 e 9).
Con decreti 13 maggio 2014 e 10 giugno 2014 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ 2014 sub. doc. II/11).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ (UEF) il proprio credito di fr. 10'180.60 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per l’anno 2013 (doc. II/12 e II/13).
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. II/14).
La ragione sociale è stata cancellata da RC il 23 ottobre 2014 (doc. II/6).
1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione del 30 novembre 2015 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 14 marzo 2016 (doc. 3), la Cassa ha stabilito, per l’anno 2013, la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 limitandola all’importo di fr. 3'501.25.
1.4. Contro la suddetta decisione, con ricorso del 13 aprile 2016 completato il 4 maggio 2016 (I e V), insorge RI 1 chiedendone l’annullamento. Contesta, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, la competenza della Cassa e rileva che non può essergli rimproverata alcuna negligenza grave.
1.5. Con la risposta di causa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danni unicamente nei confronti di RI 1 e ribadito che quale amministratore unico l’insorgente deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici dell’anno 2013 per l’ammontare di fr. 3'501.25 – la Cassa postula la reiezione del gravame.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Riguardo alla censura relativa alla competenza della Cassa (“(…) mi chiedo pertanto come sia possibile che l’opposizione già inoltrata contro una precedente decisione dell’AVS sia poi stata “giudicata” di fatto sempre dallo stesso Istituto tramite un suo legale che ovviamente non fa che confermare tale precedente decisione. (…)”), questo Tribunale può fare proprio e quindi confermare quanto osservato dalla Cassa in sede di risposta e meglio che “(…) ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Lo scopo della procedura di opposizione è quello di obbligare il servizio competente a rivedere la sua decisione. Per questo motivo l'art. 12 OPGA stabilisce che l'assicuratore, quindi in questo caso la Cassa, non è vincolato alle conclusioni dell’opponente, di conseguenza può modificare la decisione a favore o a sfavore dell'opponente, con la precisazione che se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, deve concedere a quest'ultimo la possibilità di ritirare l'opposizione. La competenza della Cassa, per emanare la decisione su opposizione, oggetto del presente ricorso, è quindi data nel presente caso e la censura del ricorrente deve essere respinta. (…)” (VII, punto 3).
In particolare, nella misura in cui volesse censurare il fatto che la firma del funzionario __________ figura sia sulla decisione del 30 novembre 2015 che su quella su opposizione del 14 marzo 2016 (cfr. doc. 1 e 3), va rilevato quanto segue.
Il TF – chiamato a pronunciarsi in una vertenza avente per oggetto l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e nella quale l’insorgente aveva contestato (tra l’altro) l’agire della Cassa che aveva affidato la trattazione della vertenza alla medesima istanza senza “controllo esterno o interno da parte di un’autorità superiore distinta o successiva all’autorità decisionale” – nella STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2 (non pubblicato), ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52 LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è per contro imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa che però non si realizza nel caso di specie. (…)” (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 2.2).
2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale amministratore unico della società sino alle dimissioni rassegnate il 30 aprile 2014, il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno è l’importo di fr. 3'501.25 – stabilito dalla Cassa e rimasto incontestato – per i contributi non soluti dalla FA 1 nel 2013.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. L’insorgente – evidenziato che non si tratta di una responsabilità causale (“(…) Non costituendo una responsabilità oggettiva, per far sì che il datore di lavoro, rispettivamente i suoi organi, possano essere chiamati a rispondere del danno causato alla Cassa CO 1, l’art. 52 LAVS esige espressamente che la violazione delle prescrizioni sia il frutto quantomeno di una grave negligenza. (…)”), che “(…) all’interno della FA 1 la persona che si occupava di tutto quanto concerneva il pagamento degli stipendi e degli oneri sociali riferiti ai dipendenti della società era l’allora azionista e gestore della società, Signor __________. Sebbene il ricorrente vestisse la carica di amministratore unico della società quindi, egli non si occupava di queste mansioni (…)”, che egli si sarebbe sempre affidato al signor __________ “(…) per le operazioni concernenti le questioni legate al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali riferiti ai dipendenti della società (…)” e che di conseguenza egli “(…) non poteva avere alcuna conoscenza dell’esistenza ed entità dei contributi non soluti. A tal proposito si contesta recisamente che il ricorrente fosse a conoscenza del fatto che __________ omettesse di pagare i contributi e che sarebbe finanche rimasto passivo al riguardo (…)” – ha contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo che non gli può essere rimproverato alcun comportamento colposo e/o gravemente negligente.
Quanto alla censura secondo la quale l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Rilevato come ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giu-gno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsa-bilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.1), ha assunto la carica di amministratore unico della società dal 4 ottobre 2012 sino alle dimissioni rassegnate il 30 aprile 2014.
Accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservan-za della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa, come evidenziato nella decisione impugnata e non contestato dal ricorrente, ha infatti dovuto sistematicamente diffidarla da agosto 2012 e precettarla da settembre 2012 (per il periodo dal 1. aprile 2012 al 31 gennaio 2013 vedi gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo; cfr. consid. 1.2). Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Osservato che la FA 1 é stata confrontata con una cro-nica illiquidità – circostanza, questa, che doveva essere ben nota all’insorgente visto il ritiro da parte sua dei precetti esecutivi del 13 giugno 2013, del 17 settembre 2013 del 16 gennaio 2014 e del 13 marzo 2014 (doc. 4-7, tutti precedenti alle dimissioni dalla carica di amministratore unico del 30 aprile 2014 sub doc. II/9) –, RI 1 avrebbe potuto e dovuto prendere delle misure più drastiche e immediate. In particolare, e in ogni caso, egli avrebbe potuto e/o dovuto pretendere le necessarie e fondamentali informazioni circa l’anda-mento degli affari della società e, se non soddisfatto, rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni.
In simili circostanze, la negligenza grave del datore di lavoro è, come accennato, già ravvisabile nel fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi e in questo senso l’insorgente, amministratore unico al quale incombe la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società, va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale nell’ambito del mancato pagamento dei contributi non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità la sospensione del pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo è inammissibile e constituisce una negligenza grave dell’ammi-nistratore (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 e STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di man-cati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Non soccorre all’insorgente neppure la circostanza, da egli addotta, secondo la quale “(…) all’interno della FA 1 la persona che si occupava di tutto quanto concerneva il pagamento degli stipendi e degli oneri sociali riferiti ai dipendenti della società era l’allora azionista e gestore della società, Signor __________. Sebbene il ricorrente vestisse la carica di amministratore unico della società quindi, egli non si occupava di queste mansioni. (…)” e che egli si sarebbe sempre affidato al signor __________ “(…) per le operazioni concernenti le questioni legate al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali riferiti ai dipendenti della società (…)” (V, punto 4).
Un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della ge-stione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della ge-stione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i paga-menti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costitui-scono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Nella fattispecie – a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere effettivo –, questo Tribunale osserva che l’insorgente in qualche modo non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nel-l’esercizio della sua carica di amministratore unico della FA 1. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque provato che, nonostante l’assun-zione della carica di amministratore unico con tutti gli oneri che da tale carica derivano, il signor __________ gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rile-vanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Inoltre, ritenute le note difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo, l’insorgente non può, nella misura in cui volesse ritenere il signor __________ responsabile – facendo leva sulla posizione di amministratore di “fatto” –, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (in argomento vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
Questo vale a maggiore ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore unico), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
Va qui ribadito che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi.
In ogni caso, nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte del signor __________), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giuri-sprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Riguardo, infine, alla giurisprudenza richiamata: “(…) In proposito giova ricordare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato una casistica secondo la quale a un amministratore di una grossa azienda non si può generalmente rimproverare una grave negligenza se non controlla ogni dettaglio, ma si limita solamente a verificare l'attività della direzione e l'andamento degli affari in generale e, di conseguenza, non presta attenzione, ad esempio, al fatto che è stato omesso, in certi casi, l'allestimento del conteggio dei contributi (sent. TF 15 febbraio 2011 [inc. 9C l 12/2010]), ed è esattamente questa ipotesi che si è realizzata nel caso di specie. (…)” (V, punto 4), va confermato quanto addotto dalla Cassa nella risposta e meglio: “(…) Orbene occorre evidenziare come la casistica alla quale si riferisce il ricorrente, non è sicuramente applicabile alla fattispecie. Infatti, non bisogna dimenticare che la FA 1 non era una "grossa azienda", bensì era una società che ha contato alle sue dipendenze per l'anno 2013 sei collaboratori, con una massa salariale di CHF 85'550.00 (cfr. doc. 10). A fronte di una modesta massa salariale, ci si poteva attendere ad un controllo da parte dell'amministratore unico, in particolare tenuto conto degli aspetti esaminati nei punti precedenti. Quand'anche, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che una simile società costituisse una "grossa azienda", la Cassa osserva che il paragrafo di giurisprudenza al quale si è riferito il ricorrente, se letto nella sua completezza, non permette di giustificare il mancato pagamento dei contributi nella fattispecie in esame. Infatti il Tribunale federale riconosce che non si può rimproverare generalmente una grave negligenza all'amministratore unico di una grossa azienda se non controlla ogni dettaglio della società, tuttavia il Tribunale aggiunge che il discorso è diverso se il medesimo amministratore è (o deve essere) in qualche modo a conoscenza di un'esecuzione eventualmente difettosa dell'obbligo di conteggio o di prelievo (cfr. sentenza citata, consid. 7.3). Trattasi della situazione qui esaminata, infatti il signor RI 1 era al corrente, già dal 17 giugno 2013, che la società non procedeva tempestivamente con il pagamento dei contributi paritetici. Pertanto, anche sotto questo aspetto occorre riconfermare la sua responsabilità per il danno subito dalla Cassa. (…)” (VII, punto 4.3). In argomento vedi anche la STCA del 9 maggio 2016 31.2015.7-9.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.9. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giuri-sprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di fr. 1'293.85 per i contributi dovuti per il IV trimestre del 2012 il 27 agosto 2013 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub doc. 8 e 9). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 3'501.25 per oneri sociali non versati dalla FA 1 nell’anno 2013.
2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti