Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2016.2
Entscheidungsdatum
30.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 31.2016.2

fs

Lugano 30 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 novembre 2015 emanata da

in relaz. alla fallita:

terzi chiamati in causa:

CO 1

FA 1, (cancellata da RC il 6 agosto 2014)

in materia di art. 52 LAVS

  1. TERZ 1
  2. TERZ 2
  3. rappr. da: RA 2

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________; cfr. FUSC 6 giugno 2012, vedi anche il verbale di assemblea generale straordinaria del 31 maggio 2012 sub doc. 2/B), è stata iscritta a Registro di commercio il 27 aprile 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub. doc. 2/A).

Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di lavori edili e del genio civile, di impresa generale, di pavimentazioni stradali e di lavoro di sopra e sottostruttura.

RI 1 è stato in carica quale gerente con diritto di firma individuale dal 31 maggio 2012 (doc. 2/B) sino alla dichiarazione di fallimento del 14 ottobre 2013 (doc. 2/C).

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), quale datrice di lavoro, dal 1. gennaio 2011 al 31 agosto 2013.

La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da febbraio 2012 e precettarla da maggio 2012 (cfr. doc. 4, 5 e 6).

Con decreto 14 ottobre 2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società e successivamente è stata autorizzata la liquidazione in procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (cfr. pubblicazione FUSC del 15 novembre 2013 sub doc. 2/C).

La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di Bellinzona il proprio credito di fr. 61'497.10 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2011 al 2013, quest’ultimo sino al mese di luglio, come pure riprese salariali per i medesimi anni, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 2/D-D/4).

A procedura fallimentare conclusa l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha rilasciato, il 24 luglio 2014, un attestato di carenza beni per l’intero credito insinuato dalla Cassa (doc. 2/E).

La ragione sociale è stata radiata d’ufficio da RC il 6 agosto 2014.

1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 marzo 2015 – notificata il 19 maggio 2015 tramite polizia visto il mancato ritiro dei precedenti scritti (doc. 1/E-G) – la Cassa ha stabilito la responsabilità (in via solidale per lo stesso importo con TERZ 1 e limitatamente a fr. 17'562.15 con TERZ 2) ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 61'497.10 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2011 al 2013 (fino al mese di luglio) e per riprese salariali relative al medesimo periodo, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1).

In esito all’opposizione del 15 giugno 2015, interposta dall’interessato tramite l’avv. RA 1 (doc. 3), con decisione su opposizione 20 novembre 2015 (doc. 2) la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione e confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS rilevando, in particolare, che “(…) ritenuto che il signor RI 1, in qualità di gerente della società, malgrado la diffida del 21 novembre 2013 (doc. F) e la comminatoria del 14 febbraio 2014 (doc. G), non ha tramesso le distinte dei salari per gli anni 2012 e 2013, il Servizio ispettorato, come da rapporto n. 66 dell'8 aprile 2014 (doc. H), ha provveduto ad allestirle d'ufficio (doc. l - I1), rilevando pure (nell'ambito della procedura fallimentare) i salari rivendicati dagli ex dipendenti per gli anni dal 2011 al 2013 (doc. L – L2). La Cassa ha quindi insinuato all'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di CHF 61'497.10, a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2011 al 2013, come pure di contributi sulle rivendicazioni di credito per gli anni dal 2011 al 2013 (cfr. doc. D – D4). Si rileva inoltre che dall’attestato di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ in data 24 luglio 2014, risulta che "il fallito ha riconosciuto il credito della Cassa" (cfr. doc. E). Pertanto, la contestazione dell'insorgente secondo cui le dichiarazioni dei salari per gli anni 2012 e 2013, non sottoscritte dalla società, includerebbero salari non versati ed oltretutto riferiti a non meglio precisati "diversi", è destituita da ogni fondamento. L'ammontare del danno chiesto con il provvedimento avversato è quindi corretto ed è confermato. In conclusione, il signor RI 1, quale ex gerente, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita FA 1 riferiti agli anni dal 2011 al 2013, come pure dei contributi sulle rivendicazioni di credito per gli anni dal 2011 al 2013 per l'ammontare ora limitato a CHF 46'497.10, tenuto conto del pagamento intervenuto, non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari ed avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave. (…)” (doc. 2 pagg. 10 e 11).

1.4. Contro la decisione su opposizione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo di non aver violato né volontariamente né per negligenza le prescrizioni. Egli rileva che “(…) le indicazioni circa i motivi dell'assunzione della carica da parte del ricorrente non costituiscono evidentemente motivi di discolpa relativi al presunto danno causato alla Cassa, ma consentono di capire le ragioni per le quali il ricorrente non può essere ritenuto responsabile non avendo avuto la possibilità di svolgere alcun compito operativo e decisionale per la società in questione che di fatto è sempre stata amministrata solo ed esclusivamente dal di lei proprietario, socio unico e presidente della gerenza con diritto di firma individuale signor TERZ 1. Il ricorrente, nei limiti delle sue facoltà, dato lo scarso potere che gli è stato riconosciuto dal presidente della gerenza, ha comunque svolto l'alta direzione della società e ha dato le istruzioni necessarie così come previsto dall'art. 716a cpv. 1 CO, che però in vero è riferito alle società anonime. La Cassa non spiega quali prescrizioni avrebbe violato il ricorrente per negligenza grave causando così il presunto danno. La decisione impugnata difetta pertanto di una precisa e circonstanziata motivazione che consenta al ricorrente di prendere posizione compiutamente sugli eventuali addebiti che gli vengono mossi. Il ricorrente ha comunque vegliato affinché i contributi arretrati e correnti venissero pagati. Egli però non ha potuto né effettuare il pagamento né imporre al socio della società il pagamento, non avendo egli alcun diritto di firma sui conti della società. Pure tale circostanza esclude che vi possa essere una responsabilità del ricorrente per il presunto danno causato alla Cassa. (…)” (I).

Il ricorrente censura inoltre il fatto “(…) che la Cassa si è accanita solo ed esclusivamente contro di lui, escludendo di fatto una responsabilità del presidente della gerenza e socio della società, il quale è per contro l’unico responsabile per il danno causato, avendo lui gestito da solo e in modo autonomo la società in questione. (…)” (I) e, quanto all’importo del danno, ha evidenziato che “(…) nella decisione su opposizione la Cassa non documenta in modo inequivocabile l’importo del suo presunto danno risultante da conteggi che non sono stati allestiti dal datore di lavoro ma verosimilmente dalla Cassa medesima a posteriori. La Cassa neppure spiega chi sarebbero i destinatari dei presunti salari diversi indicati nei conteggi del 2012 e del 2013. Si esclude che la società fallita abbia potuto versare tali importi a titolo di salario. È inoltre inammissibile che vengano prelevati contributi paritetici per presunti salariati innominati e soprattutto per salari non versati. Il ricorrente, a prescindere dal fatto che in concreto non è data alcuna sua responsabilità per il presunto danno subito dalla Cassa, chiede espressamente che dall'importo preteso vengano defalcati i contribuiti paritetici riferiti ai presunti salari diversi indicati nei conteggi 2012 e 2013. L'importo del presunto danno invocato dalla Cassa, va di conseguenza ridotto in modo sostanziale. La Cassa, in sede di risposta, dovrà presentare un calcolo del suo presunto danno dal quale siano esclusi i salari diversi di fr. 142'851.-- per il 2012 e fr. 111'997.-- per il 2013. Il ricorrente richiama espressamente un tale conteggio dall'autorità resistente. Anche per questo motivo il presente ricorso merita accoglimento in quanto l’importo del presunto danno invocato dalla Cassa non risulta né fondato né documentato. (…)” (I).

1.5. Con la risposta di causa – precisato di avere aperto la procedura di risarcimento danni anche nei confronti di TERZ 1 e TERZ 2: “(…) la Cassa comunica di avere proceduto, come da decisione risarcitoria del 31 marzo 2015 (cfr. doc. 1 , pagine 3 e 4), per gli anni dal 2011 al 2013 anche nei confronti del signor TERZ 1 per analogo periodo ed importo, ovvero CHF 61'497.10, e del signor TERZ 2 limitatamente all'importo di CHF 17'562.15. (…)” (I) – la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso osservando che “(…) con il ricorso, il signor RI 1 respinge una sua responsabilità giusta l'art. 52 LAVS, affermando di non avere potuto svolgere alcun compito operativo e decisionale in seno alla società che sarebbe stata amministrata dal socio e presidente della gerenza, signor TERZ 1. Tale asserzione è pretestuosa, non essendo stata comprovata. […] Per quanto attiene al danno e meglio al suo ammontare, la Cassa si riconferma nel provvedimento avversato, rilevando che nel frattempo, a seguito dei pagamenti effettuati dal signor TERZ 1, l'importo reclamato è sceso a CHF 45'327.10 (doc. da 4 a 6 e allegato D2 del doc. 2). (…)” (V).

1.6. Con scritto del 26 febbraio 2016 (trasmesso per conoscenza alla Cassa; VIII) l’avv. RA 1 ha notificato i seguenti mezzi di prova: “(…) - audizione del signor TERZ 1 quale testimone ritenute le contestazioni sollevate dall’autorità resistente in merito al ruolo effettivo svolto dal ricorrente che esclude ogni e qualsiasi sua responsabilità giusta l’art. 52 LAVS; - audizione personale del ricorrente RI 1. (…)” (VII).

1.7. Con decreto 2 marzo 2016 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX).

1.8. TERZ 2, tramite l’avv. RA 2, con lettera dell’11 marzo 2016 ha comunicato al TCA che “(…) - Il signor TERZ 2 ha ricevuto la decisione di risarcimento dei danni emessa in data 31 marzo 2015 dall'lstituto delle assicurazioni sociali che lo condannava, IN SOLIDO con i signori TERZ 1 e RI 1 al pagamento della somma di CHF 17'562.15. - Non essendo riuscito a contattare il signor TERZ 1 (poiché irreperibile) che nel periodo in cui il signor TERZ 2 era attivo nella società si occupava dell'amministrazione e del pagamento degli oneri ha provveduto direttamente a saldare il dovuto alla Cassa, la quale nei suoi confronti si è dichiarata integralmente tacitata. Pertanto il signor TERZ 2 nulla più deve alla Cassa CO 1 a seguito del fallimento FA 1. (…)” (XI)

La Cassa, con scritto del 15 aprile 2016, ha comunicato al TCA che “(…) confermiamo che, per quanto concerne il signor TERZ 2, la Cassa CO 1 è stata integralmente tacitata. Riguardo al credito risarcitorio nei confronti del signor RI 1, l'ammontare attuale è di CHF 44'937.10 a seguito di un ulteriore pagamento intervenuto nel frattempo. (…)” (XIII).

Dal canto suo l’avv. RA 1, con scritto del 27 aprile 2016, ha osservato che “(…) entro il termine da lei prorogato le comunico che il ricorrente ribadisce di non aver mai effettuato alcun atto di gestione della società fallita né di averne avuto la facoltà. Tale circostanza potrà e dovrà pure essere confermata dai signori TERZ 2 e TERZ

  1. Il ricorrente neppure aveva diritto di firma sui conti bancari intestati alla fallita, in particolare presso il __________. Anzi il ricorrente ha persino tentato di poter effettuare pagamenti, in particolare relativi agli oneri sociali, mediante il denaro presente sui conti della società ma ciò gli è stato impedito da TERZ 1 e dal funzionario di banca. II ricorrente, a questo punto, chiede pure che venga sentito in causa il signor TERZ 2 il quale potrà confermare che, al momento dell'assunzione della carica della gerente da parte del ricorrente, la società già non aveva più cantieri, essendo priva del tecnico previsto dalla legge, e di conseguenza neppure aveva personale alle sue dipendenze. Pure tale circostanza esclude una responsabilità del ricorrente per mancato pagamento degli oneri sociali da parte del datore di lavoro. (…)” (XVI).

1.9. TERZ 1, con scritto del 4 maggio 2016 ha osservato che “(…) per meglio chiarire la mia posizione e quella degli altri, Sig. TERZ 2 e RI 1 devo fare, sinteticamente, un passo indietro per capire meglio come si è svolta tutta la vicenda FA 1. La società inizialmente era stata costituita da me e dal Sig. TERZ 2 con lo scopo iniziale di realizzare una costruzione, preventivamente quotata da TERZ 2, a __________. Cliente Sig. __________. L'accordo era che TERZ 2, in quanto residente a __________, avrebbe seguito il cantiere e contemporaneamente si occupava della gerenza e quindi provvedeva lui ai pagamenti. Io, vivendo in Italia, e avendo un'attività da anni sempre legata alle costruzioni, avrei dovuto dare un supporto tecnico e logistico per quanto riguarda attrezzature e materiali provenienti dall'ltalia oltre a mantenere i rapporti con il cliente. A metà della realizzazione incorso a __________ ci accorgemmo che i costi superavano le prospettive. TERZ 2 avrebbe voluto abbandonare a se stesso il cantiere incassando gli stati avanzamento lavori e mandare in fallimento FA 1. lo mi opposi a questa decisione perché tale comportamento non si allineava con il mio modo di lavorare e soprattutto non professionale. Inoltre avremmo causato un danno molto serio al committente senza pensare ad eventuali cause legali. A questo punto TERZ 2 lascia FA 1. lo ritiro le sue quote ma si pone il problema del gerente di nazionalità Svizzera e del responsabile tecnico. Conosco il RI 1 attraverso un conoscente (quanto mai !!!). Mi fissa un appuntamento nel suo studio, che poi non si è rilevato tale, a __________ in via __________. Da allora diventa la sede dell'impresa. L'accordo con RI 1 era che lui si occupasse della gestione della posta e tenesse sotto controllo l'andamento dei pagamenti della FA 1. La contabilità fiscale era affidata ad una fiduciaria di __________. Ebbene, Sig. Giudice, mi creda, da quando abbiamo deciso di spostare la sede a __________ non ho mai più ricevuto la posta, con RI 1 ci avrò parlato a dire tanto cinque volte. Ad un certo punto non sono più riuscito a contattarlo, non era più rintracciabile. Tanto è vero che ha cominciato a cercarmi in Italia la Polizia Cantonale perché c'erano dei precetti da comunicare ma non riuscivano a consegnarli perché la sede dell'impresa che risultava in via __________ non esisteva. Resto ancora basito da questo comportamento perché non capisco lo scopo. Dove voleva arrivare??? La società non aveva liquidità e quindi non capisco ancora oggi. RI 1 comunque aveva la firma sul conto del , avevamo aimè la firma disgiunta. Tant'è vero che ha prelevato senza avvisarmi per ben due volte dicendomi che i soldi gli servivano per cose private sue e di non preoccuparmi li avrebbe restituiti ad FA 1. Cosa che non si è mai verificata. Riusci ad accordarmi con il Sig. __________ responsabile imprese __________ a bloccare qualsiasi movimento da parte del RI 1 anche perché quei pochi soldi che c'erano mi servivano per poter ultimare i lavori a __________ e pagare i creditori più importanti. Nel frattempo riuscii ad ultimare i lavori presso . Mi creda Sig. Giudice che questo impegno per riuscire ad ultimare i lavori mi ha letteralmente distrutto. Ho dovuto investire i soldi risparmiati per la mia famiglia andando anche a litigare con mia moglie, ho preso soldi dalla società italiana mettendola in grave difficoltà. Ci tenevo troppo ad ultimare serenamente i lavori con la famiglia __________ anche perché a lavori ultimati avrei incassato la garanzia di circa Chf 60.000,00. Purtroppo, però, nel frattempo sono giunti dei precetti che andavano pagati altrimenti non era possibile ottenere l'assicurazione al fine della garanzia. Ad un certo punto incaricai un avvocato di __________ __________ spiegandogli tutta la situazione. Un giorno mentre andavo con l'avvocato a __________ per cercare di impedire un'istanza di fallimento ricevetti, mentre eravamo in auto, una telefonata dall'assicuratore, con il quale avevo dei contratti in essere, che mi chiedeva se avesse potuto rilasciare un'assicurazione a RI 1 perché doveva intestare un'auto. Non riuscivo a capire cosa volesse fare. Così su consiglio anche dell'avvocato, per bloccare qualsiasi comportamento del RI 1 che avrebbe potuto aggravare la situazione, non mi sono opposto all’istanza di fallimento e la società è stata dichiarata fallita. Per quanto riguarda RI 1 devo dire, come già anticipato, che non aveva una gestione diretta della società perché negli ultimi mesi cercavo di fare tutto io anche perché egli non era rintracciabile. Posso dire solo che se ci fossimo parlati e fosse stata un'altra persona magari avremmo trovato qualche altra soluzione. Lui stesso se sapeva che FA 1 era prossima al fallimento avrebbe potuto dimettersi. Ripeto ad oggi non capisco quale sia stato il vantaggio figurare gerente di una società che aveva accumulato solo debiti. Dopo questa breve cronistoria, Sig. Giudice vorrei dire che io mi prendo sicuramente le responsabilità che mi spettano. Infatti dopo alcuni incontri a __________ presso l'istituto delle assicurazioni, alla presenza del Sig. ho concordato un piano di rientro per i contributi non versati che sto cercando di pagare mensilmente e faticosamente di circa Chf 45.000,00. Avrei solo una domanda da fare. Ma i soldi della garanzia del lavoro eseguito per conto del Sig. __________ e chiuso con un verbale di fine lavori controfirmato non è possibile che l' riesca ad incassarli? Non trovo per niente giusto che quei soldi se li tenga il cliente. Soldi che se mi venissero scontati sicuramente mi alleggerirebbero di parecchio la mia situazione debitoria nei confronti dell'lstituto (ho preso un impegno in 10 anni). Io sono stato forse troppo ingenuo e corretto. Tante volte forse bisognerebbe adottare altri comportamenti. Onorevole Sig. Giudice questa è la verità di tutta la storia di FA 1. Mi sarebbe piaciuto poter essere sentito per magari andare nei dettagli se necessario. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore. (…)” (XX).

Il doc. XX è stato trasmesso alle parti e all’avv. RA 2 per conoscenza (XXI).

1.10. Il 18 agosto 2016 il TCA ha interpellato la Cassa con una lettera del seguente tenore: “(…) con riferimento alla succitata vertenza, ai fini del giudizio chiediamo di trasmettere, entro 10 giorni, il verbale d’interrogatorio dell’incarto del servizio __________ menzionato nel rapporto del 4 aprile 2014 (doc. H qui allegato in copia) nonché l’eventuale ulteriore documentazione su cui si è basato lo stesso rapporto. Vi chiedo altresì di motivare esaurientemente (se possibile documentando) come siete giunti agli importi “DIVERSI 142'851.00” e “DIVERSI 111'997’00” di cui alle distinte salariali per gli anni 2012 e 2013 (doc. I e I/1 pure qui allegate in copia). (…)” (XXII).

Con lettera 29 agosto 2016 la Cassa ha trasmesso al TCA le precisazioni del Servizio __________ riguardanti il calcolo delle voci “diversi” relativa agli anni 2012 e 2013 (con allegata la documentazione fornita dallo stesso servizio) e precisato che il verbale d’interrogatorio a cui si fa riferimento è quello allestito dall’Ufficio fallimenti di __________ (XXIII con allegati doc. da 7 a 35).

I doc. XXII e XXIII con allegati sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con lettera del 21 settembre 2016, ha osservato: “(…) entro il termine da lei prorogato, inoltro con la presente le brevi osservazioni del ricorrente in merito alla documentazione trasmessa con lo scritto del 31 agosto 2016. Il ricorrente fa riferimento ai documenti prodotti e in particolare per quanto attiene al verbale allestito nell’ambito del fallimento della ditta FA 1, evidenzia che, già in periodo assolutamente non sospetto, al momento della redazione di questo verbale, il medesimo aveva dichiarato all'Ufficio dei fallimenti di essere all'oscuro dell’attività della ditta fallita che per contro era amministrata a tutti gli effetti da TERZ 1. Il ricorrente dunque, non solo non era al corrente dell'attività della ditta, ma neppure aveva potere decisionale come ripetutamente evidenziato nelle precedenti comparse scritte. Di conseguenza anche la nuova documentazione acquisita agli atti dimostra che il ricorrente non può essere ritenuto responsabile per il danno invocato dalla Cassa. (…)” (XXVII).

1.11. I doc. XXIV, XXV, XXVI e XXVII sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa e ai chiamati in causa (XXVIII).

I doc. XXII e XXIII con allegati sono stati trasmessi ai chiamati in causa per osservazioni (XXIX).

Con lettera del 23 settembre 2016 l’avv. RA 2 si è confermata nelle osservazioni dell’11 marzo 2016.

TERZ 1 è rimasto silente.

in diritto

2.1. Nella misura in cui l’insorgente – adducendo che “(…) la Cassa non spiega quali prescrizioni avrebbe violato il ricorrente per negligenza grave causando così il presunto danno. La decisione impugnata difetta pertanto di una precisa circonstanziata motivazione che consenta al ricorrente di prendere posizione compiutamente sugli eventuali addebiti che gli vengono mossi. (…)” (I) – volesse fare valere una lesione del diritto di essere sentito, va rilevato quanto segue.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 e 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa).

Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).

In concreto, sebbene succinti, i motivi alla base della decisione contestata paiono chiari. La Cassa ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando l’art. 52 LAVS, adducendo che il credito in relazione ai contributi paritetici non pagati negli anni 2011 e 2013 (fino a luglio) dalla FA 1 sarebbe giustificato ai sensi di legge.

La Cassa ha pure preso posizione sulle censure sollevate nell’opposizione.

La censura di violazione del diritto di essere sentito formulata dal ricorrente appare quindi infondata.

Tuttavia a titolo abbondanziale va detto che anche volendo per ipotesi ammettere che la Cassa nella decisione impugnata avrebbe dovuto motivare ulteriormente perché ha ritenuto responsabile l’interessato ai sensi dell’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati negli anni 2011 e 2013 (fino a luglio) dalla FA 1, occorre rilevare che l’interessato ha comunque potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, anche volendola ammettere, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata in questa sede, dove egli ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3; 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale gerente con diritto di firma individuale dal 31 maggio 2012 sino alla dichiarazione di fallimento del 14 ottobre 2013 (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli anni dal 2011 al 2013 (sino al mese di luglio).

Inoltre, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento del 31 marzo 2015 (cfr. consid. 1.3) entro due anni dall’attestato di carenza beni in seguito a fallimento rilasciatole il 24 luglio 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (doc. 2/E), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (in argomento vedi la STCA 31.2013.9 dell’11 dicembre 2013 al consid. 2.3).

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2011 al 2013 (fino a luglio) così come risulta dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 (doc. 4, 5 e 6), dagli estratti conto dei contributi paritetici (doc. 2/D1-3) e dal conteggio dei salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ con la relativa distinta dei salari rivendicati (doc. 2/D4 e 2/L-L2), tutti riferiti a quegli anni.

Nella decisione contestata la Cassa ha infatti, tra l’altro, evidenziato che “(…) ritenuto che il signor RI 1, in qualità di gerente della società, malgrado la diffida del 21 novembre 2013 (doc. F) e la comminatoria del 14 febbraio 2014 (doc. G), non ha tramesso le distinte dei salari per gli anni 2012 e 2013, il Servizio __________, come da rapporto n. 66 dell'8 aprile 2014 (doc. H), ha provveduto ad allestirle d'ufficio (doc. l - I1), rilevando pure (nell'ambito della procedura fallimentare) i salari rivendicati dagli ex dipendenti per gli anni dal 2011 al 2013 (doc. L – L2). La Cassa ha quindi insinuato all'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di CHF 61'497.10, a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2011 al 2013, come pure di contributi sulle rivendicazioni di credito per gli anni dal 2011 al 2013 (cfr. doc. D – D4). Si rileva inoltre che dall’attestato di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ in data 24 luglio 2014, risulta che "il fallito ha riconosciuto il credito della Cassa" (cfr. doc. E). Pertanto, la contestazione dell'insorgente secondo cui le dichiarazioni dei salari per gli anni 2012 e 2013, non sottoscritte dalla società, includerebbero salari non versati ed oltretutto riferiti a non meglio precisati "diversi", è destituita da ogni fondamento. L'ammontare del danno chiesto con il provvedimento avversato è quindi corretto ed è confermato. (…)” (doc. 2 pag. 10).

Dalla “comunicazione e diffida” del 21 novembre 2013 risulta in effetti che la Cassa ha chiesto all’insorgente (quale gerente della ditta) se la FA 1 ha versato dei salari per il periodo dal 1. gennaio 2012 al 31 ottobre 2013 precisando che “(…) in questo caso voglia compilare le distinte dei salari allegate, indicando, per ogni salariato, il numero AVS o la data di nascita, il nome, il cognome, il periodo di occupazione e l’importo pagato. In caso contrario, la invitiamo a volerci ritornare le distinte dei salari con la dicitura “nessun salario versato”. (…)” (doc. 2/F).

Con la comminatoria del 14 febbraio 2014 – rilevato che la diffida del 21 novembre 2013 non è stata ritirata – la Cassa ha quindi invitato l’insorgente a produrre, entro 10 giorni, le distinte salariali richiestegli precisando che “(…) i contributi dovuti verranno inoltre fissati d’ufficio in base ad una rivalutazione della massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in nostro possesso. (…)” (doc. 2/G).

Dal rapporto del 4 aprile 2014 risulta che il servizio ispettorato della Cassa ha allestito le tabelle relative ai salari rivendicati “(…) sulla base della documentazione reperita presso l’UF di __________ e dell’incarto dell’insolvenza (…)” e le distinte salari per gli anni 2012 e 2013 “(…) sulla base degli acconti in quanto il socio gerente non ha dato seguito alle nostre richieste raccomandate (comminatoria) e non è reperibile telefonicamente. (…)” (doc. 2/H).

La Cassa, come accennato (cfr. consid. 1.10) – interpellata in merito agli importi “DIVERSI 142'851.00” e “DIVERSI 111'997’00” riportati sulle distinte salariali per gli anni 2012 e 2013 –, con lettera del 29 agosto 2016 ha trasmesso al TCA le precisazioni del 23 agosto 2016 nelle quali il servizio ispettorato si è così espresso: “(…) Gli importi Diversi sono stati allestiti sulla base degli acconti, mentre i salari nominativi sono stati ricostruiti in base ai conteggi paga in nostro possesso (incarto UEF e Insolvenza). Anno 2012, diversi CHF 142'851: calcolati in questo modo: acconti 2012: 12 x 20'000 = 240'000 meno salario __________ 16'645 meno salario __________ 37'362 meno salario __________ 43'142. Anno 2013, diversi CHF 111'997: acconti 2013: 7 x 20'000 = 140'000 meno salario __________ 14'005 meno salario __________ 13'998. (…)” (XXIII/7).

Dalla dichiarazione dei salari (firmata dal datore di lavoro) del 23 gennaio 2012 risulta che la massa salariale della FA 1 nel 2011 è stata di fr. 301'300.-- (doc. 1/A).

Per gli anni 2012 e 2013 l’insorgente, interpellato dalla Cassa quale gerente della FA 1, non ha dato seguito né alla diffida del 21 novembre 2013 né alla comminatoria del 14 febbraio 2014 con le quali gli è stato chiesto di compilare le distinte salariali per quegli anni, se del caso indicando che “nessun salario è stato versato” e con l’avvertenza che nel caso in cui non avesse dato seguito alla domanda i contributi sarebbero stati fissati in base ad una rivalutazione della massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in nostro possesso.

In simili circostanze è malvenuto l’insorgente allorquando pretende che “(…) nella decisione su opposizione la Cassa non documenta in modo inequivocabile l’importo del suo presunto danno risultante da conteggi che non sono stati allestiti dal datore di lavoro ma verosimilmente dalla Cassa medesima a posteriori. La Cassa neppure spiega chi sarebbero i destinatari dei presunti salari diversi indicati nei conteggi del 2012 e del 2013. Si esclude che la società fallita abbia potuto versare tali importi a titolo di salario. È inoltre inammissibile che vengano prelevati contributi paritetici per presunti salariati innominati e soprattutto per salari non versati. Il ricorrente, a prescindere dal fatto che in concreto non è data alcuna sua responsabilità per il presunto danno subito dalla Cassa, chiede espressamente che dall'importo preteso vengano defalcati i contribuiti paritetici riferiti ai presunti salari diversi indicati nei conteggi 2012 e 2013. L'importo del presunto danno invocato dalla Cassa, va di conseguenza ridotto in modo sostanziale. La Cassa, in sede di risposta, dovrà presentare un calcolo del suo presunto danno dal quale siano esclusi i salari diversi di fr. 142'851.-- per il 2012 e fr. 111'997.-- per il 2013. Il ricorrente richiama espressamente un tale conteggio dall'autorità resistente. Anche per questo motivo il presente ricorso merita accoglimento in quanto l’importo del presunto danno invocato dalla Cassa non risulta né fondato né documentato. (…)” (I).

Per un caso diverso nel quale – ritenuto che all’UF le notifiche dei salari dei dipendenti effettuate dai sindacati erano state contestate in quanto si riferivano al lavoro svolto durante il periodo di disdetta per un altro datore di lavoro, che il ricorrente aveva inviato la lista dei dipendenti della fallita con l’indicazione delle ditte per le quali a sua conoscenza avevano prestato la loro opera e che non era dato a sapere l’esito degli accertamenti effettuati dall’UF e dalla Cassa per chiarire l’effettiva entità dei salari oggetto di legittima rivendicazione – questo Tribunale, accogliendo il ricorso inoltrato dall’amministratore unico di una SA, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti per accertamenti e resa di un nuovo provvedimenti vedi la STCA 31.2015.4 del 18 dicembre 2015.

Nella fattispecie concreta, ritenuto da una parte che l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e, dall’altra parte, che l’insorgente non ha ossequiato all’obbligo di conteggiare i salari (art. 36 OAVS), la Cassa poteva procedere alla fissazione dei contributi d’acconto in base alla somma dei salari presumibile (art. 35 OAVS).

Va qui ribadito che nella comminatoria del 14 febbraio 2014 la Cassa ha precisato che “(…) i contributi dovuti verranno inoltre fissati d’ufficio in base ad una rivalutazione della massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in nostro possesso. (…)” (doc. 2/G) e che dal rapporto del servizio __________ della Cassa del 4 aprile 2014 risulta che “(…) le distinte sono state allestite sulla base degli acconti in quanto il socio gerente non ha dato seguito alle nostre richieste raccomandate (comminatoria) e non è reperibile telefonicamente. (…)” (doc. 2/H).

Inoltre, nelle more della presente procedura – anche se ha avuto ancora la possibilità di prendere posizione in merito alla succitata risposta del 29 agosto 2016 della Cassa con le precisazioni del servizio ispettorato e relativa documentazione –, nemmeno con le osservazioni del 21 settembre 2016 (XXVII riprodotto in esteso al consid. 1.10) l’insorgente ha contestato validamente le masse salariali (fr. 240'000.-- per il 2012 e fr. 140'000.-- per il 2013 (fino al mese di luglio)) ritenute dalla Cassa. In particolare egli non ha addotto e tantomeno provato perché l’operato della Cassa – che, lo si ribadisce ancora una volta, ha allestito le tabelle relative ai salari rivendicati “(…) sulla base della documentazione reperita presso l’UF di __________ e dell’incarto dell’insolvenza (…)” e le distinte salari per gli anni 2012 e 2013 “(…) sulla base degli acconti in quanto il socio gerente non ha dato seguito alle nostre richieste raccomandate (comminatoria) e non è reperibile telefonicamente. (…)” (doc. 2/H) – fosse errato.

In simili circostanze – viste, per il 2011 la dichiarazione dei salari firmata dal datore di lavoro che indica una massa salariale di fr. 301'300.-- (cfr. doc. 1/A), per il 2012 e 2013 (fino a luglio) le dichiarazioni salariali allestite dall’ispettore della Cassa con una massa salariale di fr. 240'000.-- rispettivamente di fr. 140'000.-- (doc. 1/B e 1/C) e ritenuti gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 (doc. 4, 5 e 6), gli estratti conto dei contributi paritetici (doc. 2/D1-3) e il conteggio dei salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ con la relativa distinta dei salari rivendicati (doc. 2/D4 e 2/L-L2) – questo Tribunale deve concludere che l’importo del danno indicato nella decisione del 31 marzo 2015 di fr. 61'497.10 (doc. 1; importo, visti i pagamenti intervenuti, poi modificato con la decisione su opposizione del 20 novembre 2015, con la risposta di causa e con lo scritto del 15 aprile 2016; cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.8) è stato calcolato in modo corretto.

Pertanto – ribadito che il suddetto calcolo non è stato contestato validamente (dall’attestato di carenza beni del 24 luglio 2014, per l’ammontare di fr. 61'497.10, risulta peraltro che “il fallito riconosce il credito”; doc. 2/E), ricordato che incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto e rilevato che dalla succitata documentazione agli atti il calcolo della Cassa appare corretto – rettamente l’amministrazione (in parziale accoglimento dell’opposizione interposta contro la decisione del 31 marzo 2015; cfr. consid. 1.3) ha chiesto al ricorrente complessivamente la somma di fr. 46'497.10 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nella fattispecie concreta, il ricorrente – come accennato, gerente con diritto di firma individuale dal 31 maggio 2012 (doc. 2/B) sino alla dichiarazione di fallimento del 14 ottobre 2013 della FA 1 (cfr. consid. 1.1) – sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita in quanto non ha avuto la possibilità di svolgere alcun compito operativo e decisionale per la società che è sempre stata amministrata solo ed esclusivamente dal proprietario (socio unico e presidente della gerenza con diritto di firma individuale) TERZ 1, che nei limiti delle sue facoltà ha comunque svolto l'alta direzione della società dando le istruzioni necessarie così come previsto dall'art. 716a cpv. 1 CO e che non ha potuto né effettuare il pagamento né imporre al socio della società il pagamento non avendo egli alcun diritto di firma sui conti della società.

Quanto asserito non è sufficiente per liberare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Rettamente, nella decisione contestata, la Cassa ha rilevato che “(…) è bene rilevare che la responsabilità del datore giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc. 31.1995.12). Nella circostanza, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto dal mese di febbraio 2012 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di maggio 2012, all'avvio di procedure esecutive. II fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 7 giugno 2004 nella causa M. e STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Come stabilito dalla giurisprudenza federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità – ciò che non è il caso nella fattispecie – la sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01). (…)” (I, pagg. 8 e 9, punto 9.3).

Ritenuti, da una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che (come si dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità e obblighi semplicemente sostenendo (oltretutto senza provarlo) che la società è sempre stata amministrata solo ed esclusivamente da TERZ 1. Del resto, nello scritto del 4 maggio 2016 (XX, riprodotto in esteso al consid. 1.9), TERZ 1 ha, in particolare, osservato che “(…) l'accordo con RI 1 era che lui si occupasse della gestione della posta e tenesse sotto controllo l'andamento dei pagamenti della FA 1. La contabilità fiscale era affidata ad una fiduciaria di __________. (…)” (XX).

Va qui inoltre ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi.

Questo Tribunale rileva che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di gerente con tutti gli oneri che da tale carica derivano, TERZ 1 gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

In questo senso non bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali il ricorrente “(…) ribadisce di non aver mai effettuato alcun atto di gestione della società fallita né di averne avuto la facoltà. Tale circostanza potrà e dovrà pure essere confermata dai signori TERZ 2 e TERZ 1. Il ricorrente neppure aveva diritto di firma sui conti bancari intestati alla fallita, in particolare presso il __________. Anzi il ricorrente ha persino tentato di poter effettuare pagamenti, in particolare relativi agli oneri sociali, mediante il denaro presente sui conti della società ma ciò gli è stato impedito da TERZ 1 e dal funzionario di banca. II ricorrente, a questo punto, chiede pure che venga sentito in causa il signor TERZ 2 il quale potrà confermare che, al momento dell'assunzione della carica della gerente da parte del ricorrente, la società già non aveva più cantieri, essendo priva del tecnico previsto dalla legge, e di conseguenza neppure aveva personale alle sue dipendenze. Pure tale circostanza esclude una responsabilità del ricorrente per mancato pagamento degli oneri sociali da parte del datore di lavoro. (…)” (XVI).

Al riguardo – a prescindere dal fatto che il non aver diritto di firma sui conti bancari della società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996) – va evidenziato che, sempre nello scritto del 4 maggio 2016 (XX, riprodotto in esteso al consid. 1.9), TERZ 1 ha, in particolare, osservato che “(…) RI 1 comunque aveva la firma sul conto del __________, avevamo aimè la firma disgiunta. Tant'è vero che ha prelevato senza avvisarmi per ben due volte dicendomi che i soldi gli servivano per cose private sue e di non preoccuparmi li avrebbe restituiti ad FA

  1. Cosa che non si è mai verificata. (…)” (XX).

Quanto all’affermazione secondo la quale “(…) al momento dell'assunzione della carica della gerente da parte del ricorrente, la società già non aveva più cantieri, essendo priva del tecnico previsto dalla legge, e di conseguenza neppure aveva personale alle sue dipendenze (…)” (XVI), la stessa è contraddetta dai conteggi di stipendio di __________ e __________ (doc. 19-23 e 28-34), posteriori al momento (31 maggio 2012; cfr. doc. 2/B) in cui l’insorgente ha assunto la carica di gerente con diritto di firma individuale della FA 1, nonché dalle indennità per insolvenza versate dalla cassa di disoccupazione a __________ e __________ nell’anno 2013 (doc. 11 e 12).

Va ribadito che l’insorgente, nella misura in cui la contabilità non fosse stata chiara e la gestione da parte del TERZ 1 lacunosa, avrebbe potuto/dovuto rassegnare immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare la carica di gerente con relative responsabilità e obblighi.

Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Di conseguenza – atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, la domanda formulata dall’insorgente di essere sentito personalmente e di procedere all’audizione testimoniale di TERZ 1 e TERZ 2 (VII e XVI), va respinta.

Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Va ricordato che il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato provato, che al momento della nuova entrata in carica quale gerente della FA 1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del 31 maggio 2012.

Il ricorrente non ha dunque nemmeno reso verosimile che al momento della nuova entrata in carica quale gerente, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover considerare irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo mandato (maggio 2012). Come già sopra accennato, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Conformemente alla succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere, indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata quale gerente della società (cfr. in questo senso la STCA 31.2014.7 del 22 dicembre 2014).

Riguardo infine all’affermazione secondo cui la società “(…) è sempre stata amministrata solo ed esclusivamente dal di lei proprietario, socio unico e presidente della gerenza con diritto di firma individuale signor TERZ 1. (…)” (I), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di fr. 2'998.90 per i contributi dovuti per il mese di luglio 2012 il 13 settembre 2012 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub doc. 4 e 5). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.9. Quanto all’ammontare del danno – ritenuto il versamento di fr. 15'000.-- da parte di TERZ 2 (cfr. XI/1-3) – la Cassa, con la decisione impugnata, ha chiesto il risarcimento di fr. 46'497.10 (61'497.10, indicati nella decisione del 31 marzo 2015 sub doc. 1, dedotto il succitato versamento di 15'000.--; vedi anche la suddivisione del versamento di TERZ 2 del 15 giugno 2015 indicati ai doc. 4 e 5).

Con la risposta di causa – ritenuti i pagamenti effettuati da TERZ 1 – la Cassa ha ridotto l’importo del danno a fr. 45'327.10 (46'497.10 – 1'170.--, ovvero i versamenti in dilazione di TERZ 1 di cui al doc. 5) e con scritto del 15 aprile 2016 ha precisato che “(…) riguardo al credito risarcitorio nei confronti del signor RI 1, l’ammontare attuale è di CHF 44'937.10 a seguito di un ulteriore pagamento intervenuto nel frattempo. (…)” (XIII).

In data 22 novembre 2016 il TCA ha chiesto alla Cassa di comunicare a stretto giro di posta l’ammontare rimasto scoperto e quindi precisare l’importo che intende chiedere in risarcimento al ricorrente (XXXI).

Con lettera del 24 novembre 2016 la Cassa ha comunicato al TCA che l’ammontare del danno a carico del ricorrente ammonta attualmente a fr. 41'730.-- (XXXII).

I doc. XXXI e XXXII sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente e ai chiamati in causa.

Di conseguenza, visto tutto quanto precede e non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 41'730.-- per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2011 – 2013, quest’ultimo sino al mese di luglio.

2.10. Quanto alle richieste con le quali TERZ 1 (chiamato in causa) ha domandato di essere sentito rispettivamente se la Cassa non potesse incassare l’importo della garanzia del lavoro eseguito per __________ (cfr. consid. 1.9), va rilevato quanto segue.

Ritenuto che la situazione debitoria di TERZ 1 nei confronti della Cassa appare chiara – dallo scritto 4 maggio 2016 risulta in effetti che “(…) dopo alcuni incontri a __________ presso l'__________, alla presenza del Sig. __________ ho concordato un piano di rientro per i contributi non versati che sto cercando di pagare mensilmente e faticosamente di circa Chf 45.000,00 (…)” (XX) –, egli non ha alcun interesse ad essere sentito personalmente.

Nella misura in cui pretendesse che fosse fatto ordine alla Cassa di incassare l’importo della garanzia del lavoro eseguito per __________, ciò esula manifestamente dalle competenze di questo Tribunale.

2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ RI 1 è condannato a versare alla CO 1, la somma di fr. 41'730.-- (valuta 24 novembre 2016).

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

72
  • DTF 137 V 5108.02.2011 · 811 Zitate
  • DTF 135 V 9801.01.2009 · 242 Zitate
  • DTF 134 V 13804.03.2008 · 648 Zitate
  • DTF 133 I 20106.07.2007 · 1.729 Zitate
  • DTF 132 V 370
  • DTF 132 V 38701.01.2006 · 2.493 Zitate
  • DTF 132 V 390
  • DTF 129 I 23201.01.2003 · 2.574 Zitate
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 127 V 437
  • DTF 126 V 238
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 15
  • DTF 123 V 244
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 158
  • DTF 121 V 244
  • DTF 120 V 360
  • DTF 119 V 87
  • DTF 119 V 40101.01.1993 · 234 Zitate
  • DTF 119 V 407
  • DTF 117 V 264
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 186
  • DTF 108 V 187
  • DTF 108 V 188
  • DTF 108 V 202
  • DTF 96 V 125
  • 9C_112/201015.02.2011 · 68 Zitate
  • 9C_29/201028.10.2010 · 223 Zitate
  • 9C_412/201114.07.2011 · 16 Zitate
  • 9C_675/200928.05.2010 · 189 Zitate
  • 9C_788/200729.10.2008 · 150 Zitate
  • 9C_812/200712.12.2008 · 183 Zitate
  • 9C_841/201022.09.2011 · 78 Zitate
  • 9C_961/200917.01.2011 · 82 Zitate
  • H 103/00
  • H 113/00
  • H 134/02
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  • H 153/01
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  • H 166/02
  • H 170/01
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  • H 194/96
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  • H 208/00
  • H 209/00
  • H 234/00
  • H 238/98
  • H 277/01
  • H 279/01
  • H 282/01
  • H 297/03
  • H 310/02
  • H 33/03
  • H 336/95
  • H 337/01
  • H 346/01
  • H 38/01
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  • H 446/00
  • H 5/02
  • H 63/96
  • H 95/04
  • U 397/05