Raccomandata
Incarto n. 31.2016.17-18
fs
Lugano 6 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 5 e del 7 dicembre 2016 di
contro
le decisioni su opposizione del 3 novembre 2016 emanate da
in relaz. alla fallita:
chiamato in causa:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. Dall’estratto RC informatizzato agli atti risulta che in data 24 dicembre 2009 è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (di seguito FUSC) l’iscrizione della FA 1, con sede a __________ (in precedenza: __________, __________). La società ha in seguito trasferito la sede a __________ (FUSC del __________ 2012).
Negli anni dal 2012 al 2014, conformemente alle pubblicazioni nel FUSC contenute nel relativo estratto da RC, nel Consiglio di amministrazione della FA 1 (oltre a TERZ 1, presidente dal 24 dicembre 2009, a __________, membro dal 24 dicembre 2009 all’8 gennaio 2010 e in seguito delegato fino al 9 aprile 2013 e a __________, membro dal 5 luglio 2013) sedevano, entrambi con diritto di firma individuale:
.
• RI 1, membro, dal 28 giugno 2013 (cfr. il verbale dell’assemblea generale straordinaria sub doc. A/2 dell’incarto 31.2016.17) al 6 dicembre 2013, data in cui ha rassegnato le dimissioni (cfr. doc. A/3 dell’incarto 31.2016.17) e
• RI 2, membro, dal 28 dicembre 2011 al 19 aprile 2013, data in cui ha rassegnato le dimissioni (cfr. doc. 1 e XI dellincarto 31.2016.18).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. gennaio 2010 al 30 settembre 2014.
La società non ha versato i contributi relativi al conteggio di chiusura per l’anno 2012, agli acconti dal mese di agosto 2013 in avanti e al conteggio di chiusura dello stesso anno (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi per gli anni 2012 e 2013 sub. doc. 4 dell’incarto 31.2016.17).
Concessa, con decisione 3 maggio 2013 (XIV/14 dell’incarto 31.2016.17), una dilazione di pagamento per i contributi arretrati del 2012 e dopo aver invitato la società a saldare entro il 24 ottobre 2013 due rate arretrate (cfr. lo scritto del 14 ottobre 2013 sub XIV/15 dell’incarto 31.2016.17), in data 15 novembre 2013 la Cassa ha fatto spiccare nei confronti della società un precetto esecutivo (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 sub. doc. 4 dell’incarto 31.2016.17). Quanto al 2013, la società è entrata in mora con i pagamenti dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla dal mese di ottobre dello stesso anno (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2013 sub. doc. 4 dell’incarto 31.2016.17).
Con decreto 9 settembre 2014 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della società e sospeso, per mancanza di attivo, la procedura (cfr. FUSC del __________ 2014 sub. XIV/7 dell’incarto 31.2016.17).
La liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria (cfr. FUSC del __________ 2014 sub. XIV/7 dell’incarto 31.2016.17).
La Cassa ha insinuato il 7 ottobre 2015 all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ (UF) il proprio credito di fr. 179'191.50 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2012 (fr. 83'129.30) e 2013 (fr. 80'909.10) oltre ai contributi su rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (fr. 15’153.10) (cfr. doc. 1 degli incarti 31.2016.17-18 e XIV/8 dell’incarto 31.2016.17).
L’UF di __________, con comunicazione del 4 marzo 2016, ha comunicato alla Cassa che non sono previsti dividendi per i creditori (cfr. doc. 1 degli incarti 31.2016.17-18 e XIV/8 dell’incarto 31.2016.17).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisioni 29 aprile 2016, confermate con decisioni su opposizione 3 novembre 2016, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 92'883.55 (corrispondente ai contributi non soluti per gli anni 2012 e 2013, quest’ultimo fino al mese di ottobre [acconti]; cfr. doc. 1 e 3 dell’incarto 31.2016.7), in via solidale con RI 2 chiamato a risarcire l’importo di fr. 78'751.75 per i contributi non soluti limitatamente all’anno 2012 (cfr. doc. 1 e 3 dell’incarto 31.2016.18).
1.4. Con i presenti ricorsi RI 1 (tramite l’avv. RA 1) e RI 2 (personalmente) hanno impugnato le succitate decisioni su opposizione e contestato una loro responsabilità ex art. 52 LAVS.
Delle singole motivazioni verrà detto nei considerandi di diritto.
1.5. Con le risposte di causa la Cassa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento anche nei confronti di TERZ 1 che non si è opposto alla decisione risarcitoria del 31 ottobre 2016 (cfr. III degli incarti 31.2016.17-18 e VIII/1 dell’incarto 31.2016.17) e con argomentazioni di cui si dirà in seguito – ha confermato le decisioni su opposizione e chiesto di respingere i ricorsi (III degli incarti 31.2016.17-18).
1.6. Con lettera del 30 gennaio 2017 RI 2 ha trasmesso al TCA la dichiarazione sottoscritta da una ex dipendente della società e non si è opposto alla congiunzione delle cause (V e V/1 dell’incarto 31.2016.18).
Dal canto suo RI 1, con scritto del 30 gennaio 2017, ha comunicato al TCA di non opporsi alla congiunzione delle cause e quale ulteriore mezzo di prova ha chiesto l’audizione di RI 2 (V dell’incarto 31.2016.17).
1.7. Con decreto 24 febbraio 2017 il vicepresidente del TCA ha proceduto alla congiunzione delle cause (VII degli incarti 31.2016.17-8).
(Di seguito, laddove non è indicato diversamente, la documentazione citata si riferirà agli atti dell’incarto principale 31.2016.17).
1.8. Con e-mail del 24 febbraio 2017, rilevato che la ricevuta di ritorno conferma l’avvenuta ricezione il 7 novembre 2016, la Cassa ha trasmesso al TCA copia della decisione di risarcimento danni del 31 ottobre 2016 concernente TERZ 1 e degli accertamenti circa il suo domicilio (VIII e allegati VIII/1-2).
L’e-mail del 24 febbraio 2017 con i relativi allegati sono stati notificati alle parti (X).
Con lettera del 6 aprile 2017 (trasmessa per conoscenza alla Cassa; XII) RI 2 ha precisato di aver rivestito la carica di organo formale della società dal 28 dicembre 2011 sino alle dimissioni del 19 aprile 2013 (XI).
1.9. Con decreto 24 febbraio 2017 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (IX) che è rimasto silente.
1.10 Con lettera del 13 giugno 2017 (XIII) il TCA ha chiesto alla Cassa la produzione di ulteriore documentazione ricevuta il 19 giugno 2017 e completata con scritto del 30 giugno 2017 (XIV con allegati doc. 7-15 e XVI con allegati doc. 16-24). Detta documentazione è stata trasmessa immediatamente alle parti (XV e XVII) che hanno formulato le proprie osservazioni con scritti del 30 giugno e del 14 luglio 2017 (XVIII e XIX).
I doc. XV, XVII, XVIII e XIX sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (XX).
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 e a RI 2, entrambi membri del CdA della società con diritto di firma individuale (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Quanto alla prescrizione del credito risarcitorio, censura sollevata da entrambi i ricorrenti (cfr. I, punti 2.1-2.4, dell’incarto 31.2016.17 e I, punto 1, dell’incarto 31.2016.18), va osservato quanto segue.
2.2.1. L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte con riferimenti). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 7 novembre 2014 (XIV/7).
Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).
Se il fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo quella sommaria, la conoscenza del danno – subentrato con l'apertura del fallimento – viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (DTF 134 V 265 consid. 3.3.1 con riferimenti), questo anche nel caso in cui un creditore dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi fornisca la garanzia richiesta per la continuazione della medesima (DTF 128 V 13; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §16 nr. 845, pag. 204).
In concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza, essendo il fallimento della società stato sospeso per mancanza di attivo (cfr. consid. 1.2), il momento decisivo per la decorrenza del termine biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS (così come ritenuto a ragione anche dalla Cassa; cfr. punto 4 delle decisioni su opposizione del 3 novembre 2016 sub. doc. 3 degli incarti 31.2016.17-18) risulta essere il 7 novembre 2014 (data di pubblicazione nel FUSC del fallimento con sospensione della procedura del 7 novembre 2014; cfr. XIV/7). Le decisioni di risarcimento del 29 aprile 2016 (cfr. doc. 1 degli incarti 31.2016.17-18) rispettano quindi il termine di prescrizione.
Ne consegue che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS, per il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi paritetici relativi al periodo in esame, non è prescritto.
2.2.2. RI 1, osservato come la Cassa non provi l’asserita domanda di esecuzione del mese di novembre 2013, rileva inoltre che “(…) il Signor RI 1 ribadisce quindi come la richiesta d’indennizzo avanzata dalla Cassa sia tardiva e contraria alla buona fede. L’inazione della Cassa, oltre ad aver compromesso il rispetto del termine bimestrale [ndr. recte: biennale] succitato, ha aumentato il danno da essa subito, e non è certamente giusto rimbalzare ora la responsabilità su un organo della fallita che ha svolto la sua funzione solo per qualche mese nel 2013. (…)” (cfr. I, punto 2.1, dell’incarto 31.2016.17). Egli adduce che “(…) se, come da lei asserito […] la Cassa aveva diffidato e poi escusso la società già nel 2013, non poteva non essersi già allora resa conto che, per motivi di fatto, la riscossione del suo credito sarebbe stata impossibile o quantomeno assai difficoltosa. […] La Cassa inoltre, in un subdolo tentativo di scaricare la colpa delle proprie manchevolezze sul Signor RI 1, omette scientemente di considerare un altro importante fattore e cioè che a prescindere dalla diffida e dall’esecuzione della società la Cassa medesima, per sua stessa ammissione e a differenza del qui ricorrente, sapeva benissimo in che situazione finanziaria si trovasse la fallita FA 1. La Cassa ammette infatti di aver concesso alla società una dilazione del conguaglio 2012 su ben 15 rate (doc. A, pag. 10). Ella stessa aveva concesso questa rateizzazione proprio perché sapeva che la società non poteva far fronte ai pagamenti richiesti; è quindi assurdo credere che la Cassa non fosse effettivamente a conoscenza del fatto che la riscossione dei contributi sarebbe stata praticamente impossibile per motivi di fatto e che da ciò sarebbe scaturito un danno. […] La decisione della Cassa di far ricadere la responsabilità dei mancati pagamenti dei contributi sociali sul Signor RI 1 con effetto retroattivo di quasi due anni è dunque assolutamente sproporzionata, di modo che, come poc’anzi espresso, il medesimo sarebbe da limitare al massimo all’anno di entrata in funzione del qui ricorrente in qualità di organo e quindi al 2013. (…)” (cfr. I, punti 2.2, 2.3 e 5.2, dell’incarto 31.2016.17).
Dal canto suo l’avv. RI 2 eccepisce una grave negligenza della Cassa che, avendo “(…) ingiustamente atteso oltre un anno e mezzo dall’apertura del fallimento e oltre 3 anni dalle dimissioni del sottoscritto dalla carica di membro per emettere la qui impugnata decisione di risarcimento dei danni, resa solo il 29 aprile 2016. (…)”, ha “(…) leso inevitabilmente il diritto dello scrivente di poter agire a propria tutela nei pagamenti da parte del datore di lavoro ed ha permesso evidentemente il non perseguimento di parte del consiglio di amministrazione, nonché azionisti, e meglio TERZ 1, __________ ed altri. Trattasi di una grave negligenza da parte della Cassa che limitando ingiustificatamente il diritto di difesa del ricorrente ne lede giocoforza il diritto di essere sentito. (…)” (cfr. I, punto 1, dell’incarto 31.2016.18).
Riguardo a dette argomentazioni – che concernono le questioni a sapere se, da una parte, esista un’eventuale concolpa della Cassa e, dall’altra parte, se il nuovo amministratore possa o meno essere ritenuto responsabile per il danno causato alla Cassa prima della sua entrata in carica – questo Tribunale rileva quanto segue.
2.2.2.1. I motivi di riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
Ad esempio nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19 agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, pag. 182).
Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 + 7).
In una sentenza 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa all’amministrazione, per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i primi ritardi nei pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel 2010, in quanto “dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta insolvente per sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in gran parte senza successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere ritardato le procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la ricorrente fa valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi nel 2011”.
In generale una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088).
Nella fattispecie concreta dallo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per il 2012 (doc. 4) risulta che la polizza del conteggio di chiusura per quell’anno è stata inviata il 18 febbraio 2013 (nel doc. 4 è stato indicato erroneamente l’anno 2012 vista la dichiarazione dei salari per quell’anno sub doc. 1 datata 21 gennaio 2013 e la “Richiesta rateizzazione pagamento contributi paritetici 2012” dell’8 aprile 2013 sub doc 11 che fa riferimento alla comunicazione del 18 febbraio 2013) e la diffida il 10 aprile 2013.
La Cassa, con decisione del 3 maggio 2013 (doc. 14) – per l’importo di fr. 99'209.--, pari ai contributi paritetici per l’anno 2012 rimasti impagati dopo la corrispondenza intercorsa con la società in merito alla domanda di dilazione del pagamento in 15 rate mensili ed il versamento del 29 aprile 2013 dell’importo di fr. 20'000.-- (cfr. doc. 11-13) –, ha poi concesso una dilazione del pagamento del conguaglio per il 2012. Non avendo la società (dopo il versamento della terza rata il 7 agosto 2013) rispettato i termini della rateizzazione di cui alla suddetta decisione di dilazione, la Cassa, il 14 ottobre 2013, l’ha interpellata con uno scritto del seguente tenore: “(…) rileviamo che non avete ossequiato l’impegno assunto nei confronti della Cassa in merito alla rateizzazione concessavi il 03 maggio 2013 sui contributi paritetici, periodo 01.01.2012 – 31.12.2012. Le rate arretrate sono 2 per un importo complessivo di fr. 13'230.00. Vi invitiamo a voler provvedere al saldo degli arretrati entro il prossimo 24 ottobre 2013, caso contrario, sarà dato avvio all’incasso per via esecutiva. (…)” (doc. 15).
Il 15 novembre 2013 la Cassa ha poi proceduto all’invio del precetto esecutivo. Al riguardo vedi anche il doc. 16 e lo scritto del 27 giugno 2017 nel quale la Cassa ha evidenziato che “(…) a complemento del nostro scritto del 16 giugno 2017, in allegato le trasmettiamo la documentazioni fornitaci dall’Ufficio esecuzione di Lugano dalla quale risulta il numero di esecuzione, l’importo, il titolo di credito (periodo) e la data di redazione del precetto esecutivo che, per motivi informatici, può differire di qualche giorno dalla “data invio precetto” indicata nei nostri dettagli evoluzione incasso (doc. 4 della risposta di causa). (…)” (XVI e allegati doc. 16-17).
Quanto al 2013, la società è entrata in mora con i pagamenti dei contributi (dall’agosto 2013 in avanti nessun contributo è stato più versato) per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di ottobre e precettarla dal mese di novembre dello stesso anno (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per il 2013 sub doc. 4, vedi anche la documentazione dell’Ufficio esecuzione di __________ sub doc. 18-21).
Stante quanto precede, questo Tribunale può fare proprie le argomentazioni sviluppate dalla Cassa con le rispettive risposte di causa e meglio, da una parte, che“(…) Per quanto riguarda le censure formulate nuovamente dal ricorrente riguardo la tardività dell’avvio della procedura, la Cassa si riconferma nella propria posizione. Per quanto riguarda l'avvio di diffide e delle procedure esecutive si produce il dettaglio evoluzione incassi per gli anni 2012 e 2013 (doc. 4). La Cassa ha agito nel termine di prescrizione imposto dalla legge, tanto più che, conformemente alla costante giurisprudenza, non sono le difficoltà di incasso ed il mancato pagamento dei contributi a determinare per la Cassa la conoscenza del danno ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr. STCA dell’11 dicembre 2013). […] Nessun subdolo tentativo della Cassa di scaricare la colpa sul ricorrente, per celare le proprie presunte manchevolezze. Nulla di tutto ciò. La richiesta di dilazione non significa per la Cassa impossibilità di riscuotere ed incassare i contributi e conseguentemente l'insorgenza o la conoscenza di un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS. Già nel 2011, allorquando la società era in regola con il pagamento degli acconti, senza diffide e non erano mai state avviate procedure esecutive era stata concessa una dilazione alla società che venne rispettata. Sulla richiesta di dilazione del conguaglio per l'anno 2012, la Cassa precisa che la stessa venne concessa soltanto dopo il versamento di un primo acconto di CHF 20'000.00. (…)” (I, Ad. 2.1/2.2 e Ad. 2.3), e, dall’altra parte, che “(…) la Cassa ha agito nel termine di prescrizione imposto dalla legge. Nel suo pieno potere di cognizione ha emanato la decisione risarcitoria nei confronti del qui ricorrente, del signor RI 1 e del signor TERZ
In particolare una concolpa della Cassa non può certo essere ravvisata nel fatto di aver concesso la dilazione di cui alla succitata decisione del 3 maggio 2013 (cfr. doc. 14).
Detta dilazione è stata infatti concessa, incontestatamente, dopo che il 29 aprile 2013 la società aveva provveduto al versamento di fr. 20'000.-- (cfr. doc. 13) e ritenuto che nel 2011 una precedente dilazione era stata rispettata dalla società (per un caso diverso in cui il danno è stato ridotto alla metà vista la concolpa della Cassa, vedi la succitata STF H 142/03 del 19 agosto 2003). Inoltre – visto anche che il versamento delle prime tre rate della dilazione era stato rispettato (versamento dell’ultima rata il 7 agosto 2013) e che fino al mese di luglio 2013 i contributi correnti erano stati versati (cfr. doc. 4) – per le sole difficoltà d’incasso non è possibile concludere che la Cassa dovesse già conoscere il danno.
Dalle suddette risultanze, conformemente alla succitata giurisprudenza, alla Cassa, a differenza di quanto preteso (a torto) dai ricorrenti, non può dunque essere rimproverata alcuna negligenza né in merito ai passi intrapresi per la riscossione dei contributi né alla tempistica delle decisioni di risarcimento.
In questo senso nemmeno può essere seguito l’avv. RI 2 laddove – adducendo che la Cassa avrebbe “(…) ingiustamente atteso oltre un anno e mezzo dall’apertura del fallimento e oltre 3 anni dalle dimissioni del sottoscritto dalla carica di membro per emettere la qui impugnata decisione di risarcimento dei danni, resa solo il 29 aprile 2016. (…)” – sostiene di essere stato leso nel suo diritto “(…) di poter agire a propria tutela nei pagamenti da parte del datore di lavoro (…)” e che così facendo la Cassa avrebbe permesso “(…) il non perseguimento di parte del consiglio di amministrazione, nonché azionisti, e meglio TERZ 1, __________ ed altri. Trattasi di una grave negligenza da parte della Cassa che limitando ingiustificatamente il diritto di difesa del ricorrente ne lede giocoforza il diritto di essere sentito. (…)” (cfr. I, punto 1, dell’incarto 31.2016.18).
Va qui ricordato che nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la Cassa ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).
Parimenti inconferenti, quindi non meritevoli di ulteriori approfondimenti (da quanto suesposto questo Tribunale ha infatti potuto stabilire con la sufficiente tranquillità che la Cassa non ha agito in modo arbitrario e che alla stessa non può essere imputata alcuna concolpa, che ha rispettato i passi necessari alla riscossione dei contributi e che ha emesso le decisioni di risarcimento danni entro il termine di prescrizione), risultano essere le osservazioni del 30 giugno 2017 di RI 1 secondo cui: “(…) 1. Il doc. 8 è di data 7 ottobre 2015 e si asserisce come l'insinuazione del credito sia avvenuta "nel termine assegnato": non rilevo tra gli atti alcun documento dal quale risulti l'assegnazione di questo termine, che chiedo all'__________ di produrre. 2. Non rilevo tra gli atti l'estratto di conto per il periodo 1.2012-12.2012 che data del mese di gennaio o febbraio 2013, che chiedo all'__________ di produrre; tra gli atti vi è sì un estratto conto per il suddetto periodo, allegato al doc. 8, che tuttavia porta la data 2015: desidero sapere se in questo estratto di conto siano inclusi gli interessi di mora sino al mese di luglio 2015. 3. L'__________ asserisce di non poter concedere dilazioni per crediti superiori a CHF 100'000.-- senza garanzie bancarie o assunzione di debito personale da parte degli amministratori: chiedo all'__________ di indicare ove è regolamentata questa disposizione, oppure se si tratti di semplice prassi (in tal caso invito l'__________ ad indicarmi riferimenti dottrinali o giurisprudenziali a questo riguardo). 4. Chiedo che l'__________ dica e dimostri con documenti se la società fallita in data 16 aprile 2013, ed alla fine di ogni mese successivo sino al 31 dicembre 2013, fosse in mora con il pagamento dei contributi paritetici relativi all'anno 2013, indicando i relativi importi ed eventuali solleciti di pagamento. 5. Chiedo infine che l'__________ produca il "piano di pagamento vedi retro" di cui al doc. 14 e i documenti comprovanti gli avvenuti accrediti, in favore della cassa, delle rate versate dalla società fallita in base al piano di pagamento. (…)” (XVIII).
2.2.2.2. RI 1 sostiene inoltre che “(…) nella molto denegata ipotesi in cui il qui procedente venga ritenuto responsabile per il danno subito dalla Cassa, esso deve essere limitato al danno subito nel corso dell’anno in cui egli è stato assunto quale membro del CdA e meglio nel 2013, per un importo complessivo di CHF 14'131.80. (…)” (I, punto 5.1).
Il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli atti non emerge che al momento dell’entrata in carica (il 28 giugno 2013, cfr. doc. A/2) quale membro del CdA della FA 1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui RI 1 deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del giugno 2013.
In effetti dagli atti risulta che, al fine di ottenere la dilazione del versamento del conguaglio dei contributi relativi al 2012 (cfr. la decisione del 3 maggio 2013 sub doc. 14), il 29 aprile 2013 la società ha provveduto al versamento di fr. 20'000.-- (cfr. doc. 13). Gli importi di fr. 6'615.-- cadauno per le rate con scadenza 31 maggio, 30 giugno e 31 luglio 2013 (cfr. doc. 14), sono stati versati il 5 giugno, il 2 luglio e il 7 agosto 2013 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 sub. doc. 4). Anche l’acconto di fr. 4'734.80 per i contributi relativi ai mesi da gennaio a luglio 2013 sono stati versati il 31 gennaio 2013, il 12 marzo 2013, il 17 aprile 2013, il 22 maggio 2013, il 12 giugno 2013, il 29 luglio 2013 e il 13 agosto 2013 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2013 sub. doc. 4). Dette operazioni non indicano certo l’insolvenza della società che, del resto, è stata constatata con l’apertura e sospensione del fallimento pubblicati nel FUSC del __________ 2014 (cfr. doc. 7).
Quanto alle prove indicate con il ricorso e meglio: “(…) Interrogatorio/deposizione: - del Signor RI 1; - del Signor TERZ 1, domicilio da accertare, eventualmente in via rogatoria, teso ad ottenere informazioni sullo stato economico e finanziario della fallita società. Richiami: - dalla Cassa CO 1 dell'inc. 2520730; - dalla Cassa FA 1 di tutta la corrispondenza intercorsa con gli organi della società fallita; - dall'UEF di __________ dell'estratto esecuzioni e fallimento della fallita FA 1. Edizione: - dalla __________, __________, dei bilanci e dei conti economici della fallita FA 1 concernenti gli anni 2010, 2012, 2013; - edizione da FA 1 in liquidazione, rispettivamente dal suo liquidatore, degli estratti di conto integrali di ogni relazione bancaria o postale di FA 1 relativa agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Perizia tesa ad accertare: - la situazione economico finanziaria della società FA 1 al 25 luglio 2013; - la situazione di liquidità della medesima nel periodo in cui RI 1 ha svolto il ruolo di Consigliere di Amministrazione; - se la società nel periodo in cui RI 1 ha svolto il ruolo di Consigliere di Amministrazione, godeva di una situazione tale da poter sostenere il pagamento dei contributi allora pendenti nei confronti della Cassa CO 1. (…)” (I, pag. 17 dell’incarto 31.2016.17), questo Tribunale rileva quanto segue.
La giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).
In ogni caso le prove richieste – osservato che, come si dirà in seguito, RI 1 aveva sufficienti motivi per rifiutare la carica di membro del CdA della SA o quantomeno di disdirla tempestivamente e rilevato che nemmeno allega e tantomeno prova di essere stato impedito di agire in tal senso – vanno respinte in quanto irrilevanti. Questo Tribunale, come si vedrà in seguito, ritiene che RI 1 abbia omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una SA. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
In questo senso a ragione la Cassa ha sostenuto che “(…) in merito alla richiesta di assunzione di prove, si ribadisce che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio. Nella fattispecie la Cassa non ha ritenuto necessario assumere ulteriori prove prima dell’emanazione della decisione. (…)” (III, pag. 12).
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dal 2012 al 2013 (fino ad ottobre), così come risultano dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2012 e 2013 (doc. 4), dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli stessi anni e dalla dichiarazione dei salari del datore di lavoro per il 2012 (doc. 1).
Gli importi fatti valere nei confronti di RI 1 per complessivi fr. 92'883.55 e di RI 2 per fr. 78'751.75 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non sono stati in quanto tale contestati e che tengono conto delle dimissioni dalla carica di membri del CdA del 19 aprile 2013 per RI 2 (cfr. doc. 1 e 3 dell’incarto 31.2016.18 e XI) e del 6 dicembre 2013 per RI 1 (doc. A/3), sono quindi da ritenere adeguatamente comprovati, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
Quanto alla censura di RI 1 secondo cui “(…) nella molto denegata ipotesi in cui il procedente venga ritenuto responsabile per il danno subito dalla Cassa, esso deve essere limitato al danno subito nel corso dell’anno in cui egli è stato assunto quale membro del CdA e meglio nel 2013, per un importo complessivo di CHF 14'131.80. (…)” (I, pag. 13, dell’incarto 31.2016.17), si rinvia qui a quanto detto al consid. 2.2.2.2.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.
Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.
Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.9. Ricorso di RI 1 (incarto 31.2016.17)
2.9.1. Il ricorrente – membro del CdA della FA 1 (con diritto di firma individuale) dal 28 giugno 2013 al 6 dicembre 2013 (cfr. consid. 1.1; per quanto riguarda le censure circa la prescrizione, l’asserita negligenza della Cassa e l’estensione della responsabilità ai contributi precedenti l’entrata nel CdA si rinvia a quanto concluso al consid. 2.2) – sostiene che nessuna negligenza grave possa essergli attribuita ritenuto che la latitanza degli altri amministratori e la mancanza di riunioni durante il suo periodo di carica non gli avrebbero permesso di informarsi ed agire in merito al reale andamento aziendale. A suo dire, visto che per sua conoscenza la società avrebbe sempre onorato gli obblighi contributivi, non si può pretendere da un amministratore di verificare il pagamento dei contributi prima della chiusura contabile.
Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti ragioni.
Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di membro del CdA della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che “(…) nella fattispecie, come già esposto in narrativa (cfr. supra ad 1.1.), la latitanza – non preventivamente conosciuta o riconoscibile dal ricorrente – degli amministratori e la conseguente assenza di riunioni ha privato il ricorrente della facoltà materiale di agire e di informarsi in merito al reale andamento dell'azienda. II Signor RI 1 è inoltre rimasto in seno al CdA solo per pochi mesi; questo breve lasso di tempo non gli è certo stato sufficiente per addentrarsi in ogni minimo dettaglio passato e presente della società, come la Cassa, del tutto irrealisticamente, vorrebbe far credere e pretendere, peraltro dopo che la Cassa medesima, come l'istruttoria ben dimostrerà, ha dato prova (essa innanzitutto) di grave negligenza nella gestione della pratica concernente questa società. (…)” (I, pag. 7).
Dette argomentazioni (per quanto riguarda l’asserita negligenza da parte della Cassa nella gestione della pratica si rinvia alle considerazioni sviluppate al consid. 2.2.2.1) sono ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di membro del CdA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Come sopra accennato, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Nello specifico RI 1 ha addotto che “(…) in data 25 luglio 2013 il Signor RI 1 entrava a far parte del CdA della fallita FA 1, __________. La società sembrava godere di ottima salute, tant'è che in quel periodo si stava in apparenza interfacciando al mercato della vicina penisola con la progettazione e realizzazione di un importante impianto di produzione di energia solare. Il qui ricorrente, a mente della dirigenza societaria, si sarebbe dovuto occupare della riorganizzazione e della gestione degli uffici della società nell'ottica dell'imminente apertura della medesima sul mercato italiano. Nonostante FA 1 disponesse di un organo revisore e mostrasse una buona salute finanziaria, il Signor RI 1, persona assai responsabile, verificava la situazione finanziaria della società, pur senza entrare in ogni dettaglio. Una verifica più dettagliata non ha potuto avvenire non per negligenza del qui ricorrente, bensì perché, complice il periodo estivo e le relative vacanze, durante la breve permanenza del Signor RI 1 nel CdA della fallita FA 1, non si tenne alcuna riunione o assemblea del CdA medesimo. (…)” (I, punto 1.1., pag. 3).
Va qui ribadito che RI 1, prima di assumere la carica di membro del CdA, avrebbe potuto e dovuto verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società e in particolare anche se i contributi sociali maturati fino a quel momento erano stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società oppure si fosse fatto presentare un'attestazione della Cassa relativa alla situazione avrebbe potuto constatare che il conguaglio dell’anno 2012, allestito il 18 febbraio 2013 e diffidato il 10 aprile 2013, non era stato pagato e che la Cassa, con decisione del 3 maggio 2013 (doc. 14), aveva concesso una dilazione.
In simili circostanze, allorquando ha accettato di assumere la carica di membro del CdA, l’insorgente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al puntuale versamento sia delle rate della dilazione di cui alla decisione del 3 maggio 2013 (doc. 14) che dei contributi correnti.
La necessità di verificare attentamente la situazione finanziaria della società era data anche dalle incertezze al riguardo che lo stesso ricorrente evidenzia asserendo che “(…) la società sembrava godere di un’ottima salute, tant’è che in quel periodo si stava in apparenza interfacciando al mercato della vicina penisola con progettazione e realizzazione di un importante impianto di produzione di energia solare. (…)” (doc. I, punto 1.1, pag. 3, le sottolineature sono del redattore).
In ogni caso, al momento di assumere il mandato, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva della società, egli avrebbe potuto e dovuto non accettare il mandato o perlomeno esigere il puntuale versamento delle rate della dilazione e dei contributi correnti.
In particolare, visto che poco più di un mese dopo aver assunto (il 23 giugno 2013) la carica di membro del CdA la società ha interrotto il versamento dei contributi paritetici – l’ultima rata della dilazione di fr. 6'615.-- (con scadenza 31.07.2013, cfr. doc. 14) è stata versata il 7 agosto e il 13 agosto 2013 è stato versato l’ultimo acconto per il mese di luglio dello stesso anno (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 e 2013 sub. doc. 4) – l’insorgente avrebbe dovuto rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica assunta in seno alla SA e non attendere oltre tre mesi fino al 6 dicembre 2013 (cfr. doc. A/3).
Pertanto, l'agire passivo dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi 2012 e 2013 (quest’ultimo fino al mese di ottobre viste le dimissioni del 6 dicembre 2013; cfr. doc. A/3).
Al contrario, è proprio la passività dimostrata dall’insorgente che va considerata in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa. Va qui ricordato che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend") un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1).
L’insorgente non può, adducendo semplicemente (oltretutto senza specificare come) che avrebbe verificato “(…) la situazione finanziaria della società, pur senza entrare in ogni dettaglio. (…)” (I, punto 1.1., pag. 3), liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). Tale non può certo essere ritenuto solo il fatto che, visto “(…) il periodo estivo e le relative vacanze, durante la breve permanenza del Signor RI 1 nel CdA della fallita FA 1, non si tenne alcuna riunione o assemblea del CdA medesimo. (…)” (I, punto 1.1., pag. 3).
Del resto questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di membro del CdA con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto rispettivamente ha comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.9.2. Quanto a eventuali motivi di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.8, questo Tribunale può fare proprio quanto sostenuto dalla Cassa e meglio che “(…) a sua discolpa, l'insorgente sostiene che il mancato pagamento dei contributi da parte della società sarebbe da ricondurre alla mancanza di liquidità. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa né ad eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20). Secondo costante giurisprudenza, la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002, H 170/01; STFA 7 maggio 1997, H 336/95; STCA 18 febbraio 2013, inc. 31.2012.5). La Corte federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione all'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 luglio 2001 , H 446/00). E' pur vero che la società ha effettuato importanti versamenti per gli anni 2012 e 2013 (CHF 96'320.60 rispettivamente CHF 33'206.60 e non le cifre riportate dall'opponente che includono anche AF anticipati e rimborsi CO2), ma è anche vero che la stessa ha interrotto i versamenti alla Cassa successivamente all'entrata del signor RI 1 e più precisamente nel mese di agosto 2013. Da quel momento il mancato pagamento dei contributi è divenuto cronico e sono pertanto rimasti insoluti il conguaglio 2012 (pagate 3 sole rate su 15 della dilazione concessa), gli acconti da agosto a dicembre 2013 e il relativo conteggio di chiusura, per complessivi CHF 164'038.40 (cfr. estratti conto allegati alla decisione impugnata). Di conseguenza, la Cassa ha iniziato a diffidare la società dal mese di ottobre 2013 e precettarla dal mese di novembre 2013 (doc. 4). Pur considerando che la società ha fatto fronte a parte del debito contributivo, nel concreto caso, non si è tuttavia in presenza del motivo di giustificazione considerato eccezionalmente valido dalla giurisprudenza, ammesso per i datori di lavoro che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato dal profilo delle assicurazioni sociali i propri obblighi cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolti e rimangono debitori dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 12 dicembre 2008, 9C 812/2007; STCA 18 febbraio 2013, inc. 31.2012.5 e STCA 19 agosto 2003, inc. 31.2002.24-26). (…)” (III, pagg. 11-12).
Nella fattispecie la società, dopo il versamento della terza rata, non ha più rispettato la dilazione di cui alla decisione del 3 maggio 2013 lasciando impagato parte del conguaglio per l’anno 2012 e, dopo il mese di luglio 2013, non ha più pagato i contributi.
Non sono dunque dati, in concreto, dei motivi di giustificazione ai sensi della succitata giurisprudenza.
2.9.3. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.10. Ricorso di RI 2 (incarto 31.2016.18)
2.10.1. Il ricorrente – membro del CdA della FA 1 (con diritto di firma individuale) dal 28 dicembre 2011 al 19 aprile 2013 (cfr. consid. 1.1; per quanto riguarda le censure circa la prescrizione, l’asserita negligenza della Cassa e il mancato coinvolgimento degli altri organi della società si rinvia a quanto concluso al consid. 2.2) – sostiene che nessuna negligenza grave possa essergli attribuita avendo egli rivestito una posizione di “(…) mero organo di rappresentanza (…)” (doc. I, punto 3, pag. 4 dell’incarto 31.2016.18) e considerato che sino alle sue dimissioni i contributi sarebbero stati pagati o quantomeno non erano ancora scaduti o in dilazione. A suo dire, ritenuto il minor grado di vigilanza richiesto – vista la grandezza dell’azienda (da ritenersi media) e la struttura della società (da ritenersi complessa) – egli avrebbe “(…) adempiuto a tutti gli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima vigilanza e nel preciso momento in cui ha preso atto dell’impossibilità di assolvere il proprio compito all’interno del CdA ha tempestivamente rassegnato le dimissioni. (…)” (I, punto 2, pag. 11, dell’incarto 31.2016.18).
Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti ragioni.
In primo luogo occorre precisare che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Avuto riguardo al numero dei dipendenti l’Alta corte ha ritenuto un impresa di media grandezza nei seguenti casi:
● STFA H 38/06 e 44/06 del 26 ottobre 2006, consid. 6.2; impresa con 50 dipendenti;
● STFA H 77/03 del 18 gennaio 2005, consid. 6.4; nel caso di un associazione di hockey;
● STFA H 273/03 e 278/03 del 4 ottobre 2004, consid. 4; impresa con un numero di dipendenti soggetto ad oscillazioni, nel 1998 di 120 dipendenti;
● STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002, consid. 7.2; impresa con circa 80 dipendenti;
● STFA H 209/01, 212/01 e 214/01 del 29 aprile 2002, consid. 6b; impresa con 40 dipendenti e una somma di salari soggetti a contribuzione di 1.3 milioni di franchi in mezzo anno;
● STFA H 404/99 del 21 febbraio 2001, consid. 3b; impresa con più di 50 dipendenti e cifra d’affari di 7.5 milioni di franchi nel 1994.
La FA 1 – considerato da una parte che (incontestatamente) nel 2012 annoverava 17 dipendenti (cfr. la dichiarazione dei salari per l’anno 2012 sub doc. 1) e d’altra parte che nemmeno la struttura della società appare complessa visto che si compone di un amministratore unico/presidente, di due membri del CdA e di un ufficio di revisione (cfr. l’estratto RC agli atti) –, conformemente alla succitata giurisprudenza (e ricordato anche che in dottrina vi è chi pone la soglia al di sopra dei 50-80 collaboratori per definire una impresa grande; cfr. RtiD II 2013 alla nota a pié pagina 97 a pag. 449) non può essere ritenuta un’impresa di media grandezza come preteso dal ricorrente ed è dunque a torto che RI 2 pretende che il grado di diligenza, nella sua veste di membro del CdA, sia da ritenersi diminuito.
In questo senso non può essere seguito il ricorrente laddove sostiene che “(…) il fatto che il Consiglio di amministrazione della società fosse composto da un Presidente a due membri, oltre ad un delegato dimissionario ad inizio 2013 non fa altro che confermare che se FA 1, non rientra nella casistica delle grosse aziende quanto meno essa rientra nelle medie aziende con una struttura della società che può definirsi mediamente complessa. (…)” (I, punto 2, pag. 4, dell’incarto 31.2016.18). Del resto l’insorgente, senza peraltro allegare e comprovare, si è limitato a sostenere che “(…) come risulta dall'organigramma, la gestione della società era affidata in particolare alla Presidenza (pure dipendente al 100% della società) nonché una organizzazione con dipendenti deputati ai vari specifici "Contabilità/Reportistica" e "Traffico dei pagamenti", uffici che verosimilmente si occupavano del pagamento dei contributi. La struttura dell'azienda può quindi definirsi come complessa, con tanto di ufficio di revisione. (…)” (doc. I, pag. 4, dell’incarto 31.2016.18).
Di conseguenza, anche nell’asserita posizione di “(…) mero organo di rappresentanza (…)” (doc. I, punto 3, pag. 4 dell’incarto 31.2016.18), l’insorgente doveva rispettare tutti gli obblighi inalienabili che da tale carica gli derivavano.
Va qui ribadito che accettando il mandato di membro del CdA della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. Inoltre, lo si ribadisce, per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Come sopra evidenziato (cfr. consid. 2.6), l’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. Secondo le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC) è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile e le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.
Dagli atti risulta che la Cassa, con lettera del 15 dicembre 2011 (doc. 6), ha trasmesso alla FA 1 la “Richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l’anno 2012” – che partiva da una massa salariale annua di fr. 450'000.-- (37'500 X 12) (cfr. doc. 6) – precisando che “(…) se l’acconto proposto dalla Cassa non corrisponde alla situazione reale, vogliate, entro 15 giorni, comunicarci l’importo da voi ritenuto più confacente indicando gli elementi della vostra valutazione. Se entro il termine indicato non ci perverrà comunicazione contraria, riterremo che la misura dell’acconto è stata accettata. (…)” (doc. 6). In concreto la società è rimasta silente nonostante la massa salariale per quello stesso anno fosse in realtà aumentata notevolmente (fr. 1'331'967.70 come risulta dall’“Attestazione di salario AVS per l’anno 2012” del 21 gennaio 2013 sub. doc. 1).
In questo senso, nella sua veste di membro del CdA della SA, a torto RI 2 pretende di non aver commesso alcuna grave negligenza ai sensi dell’art. 52 LAVS. Infatti una grave negligenza è ravvisabile già per il fatto di non aver debitamente controllato i salari versati durante il 2012 e comunicato l’importante mutamento della massa salariale. Va qui ricordato che, nella succitata STF 9C_2472016 del 10 agosto 2016, il TF ha, tra l’altro, evidenziato che “(…) wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).
Dagli atti risulta inoltre che il conteggio di chiusura per l’anno 2012 è stato emesso il 18 febbraio 2013 (cfr. lo specchietto relativo all’anno 2012 sub. doc. 4 e la richiesta di rateizzazione dell’8 aprile 2013 sub doc. 14) ed è quindi scaduto il 17 marzo 2013 ovvero precedentemente alle dimissioni di RI 2 del 19 aprile 2013 (cfr. consid. 1.1).
Al riguardo va osservato che il Tribunale federale, nella STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’insorgente aveva fatto valere, tra l’altro, che il danno sarebbe subentrato successivamente alle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione e comunque a seguito di un’azione intempestiva dell’amministrazione secondo la giurisprudenza federale – ha rilevato che “(…) é vero che, una volta che ha dimissionato, un membro del consiglio di amministrazione perde la possibilità di influenzare il comportamento della società circa i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 112 V 1 consid. 3b-d pag. 4). Tuttavia, va ricordato che il datore di lavoro o (in via sussidiaria) i suoi organi possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato dal mancato pagamento di oneri sociali se questi sono divenuti esigibili in un momento in cui dette persone potevano disporre del capitale esistente e dunque influenzare i pagamenti (VSI 1994 pag. 36 consid. 6b [H 73/91]). Occorre inoltre pure rammentare che né l'obbligo di conteggio né tantomeno l'obbligo contributivo e l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o di una decisione di tassazione della cassa di compensazione.
L'obbligo di conteggio e contributivo nascono al momento del pagamento del salario (art. 14 e 51 LAVS), mentre i contributi diventano esigibili alla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS; cfr. pure SVR 2001 AHV n. 15 pag. 51 consid. 4b). Ora, con riferimento ai contributi posti a fondamento della decisione di risarcimento danni (cfr. sopra, Fatti A), essi erano già divenuti esigibili al momento in cui W._________ dimissionò dalla sua carica di consigliere di amministrazione (v. art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS). (…)” (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011, consid. 6.1).
L’Alta Corte, nella STF 9C_851/2015 del 21 gennaio 2016, ha stabilito inoltre che “(…) entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers entsteht die Beitragspflicht nicht erst mit der Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse, sondern unmittelbar mit der Leistung der Arbeit. Die Beiträge sind bei Realisierung des Lohn- oder Entschädigungsanspruchs eines Arbeitnehmers geschuldet und die Beitragsforderungen werden ex lege monatlich zur Zahlung fällig, wenn wie hier die jährliche Lohnsumme Fr. 200'000.- übersteigt (Art. 34 Abs. 1 und 3 AHVV; Urteil 9D_1/2013 vom 25. September 2013 E. 3.5 mit Hinweisen). Einer (Akonto-) Rechnung der Ausgleichskasse bedarf es dazu nicht. Somit hat der Beschwerdeführer dadurch, dass er als Geschäftsführer der C.________ GmbH nicht die Zahlung (oder Sicherstellung) der geschuldeten Beiträge veranlasste, grundsätzlich für den gesamten Schadensbetrag einzustehen. (…)” (STF 9C_851/2015 del 21 gennaio 2016, consid. 4.3).
Conformemente alla succitata giurisprudenza – ribadito che viste le dimensioni dell’azienda RI 2 era soggetto ad una responsabilità accresciuta e considerato come egli non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di membro del CdA con diritto di firma individuale e che nemmeno ha sostenuto rispettivamente comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006) – questo Tribunale può dunque fare proprie le considerazioni della Cassa stante le quali “(…) l'affermazione del ricorrente secondo cui sino 19 aprile 2013, giorno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del CdA, tutti gli acconti richiesti erano pagati mentre il conguaglio non era ancora scaduto, non può essere interamente condivisa. Infatti, la società ha effettivamente versato gli acconti contributivi per l'anno 2012 di CHF 4'706.30 cadauno, tuttavia, il conteggio di chiusura emesso il 18 febbraio 2013 (cfr. doc. A allegato alla decisione su opposizione) era scaduto precedentemente alle dimissioni dell'avv. RI 2 e più precisamente il 17 marzo 2013. A quel momento non era neppure ancora stata concessa la dilazione di pagamento. Pur considerando che la società aveva fatto fronte a parte del debito contributivo, si evidenzia che i pagamenti effettuati sino all’uscita del ricorrente, pari a CHF 56'475.60 (CHF 4'706.30 x 12), non erano nemmeno sufficienti a coprire la quota parte trattenuta ai dipendenti (soggetta a denuncia penale) che ammontava a CHF 78'832.45 (cfr. doc. B allegato alla decisione su opposizione). Solo successivamente all'uscita dell'avv. RI 2 dal CdA, al fine di ottenere una dilazione di pagamento sul conteggio di chiusura la società ha versato CHF 20'000.00, ed in seguito pure le prime tre rate della dilazione, che hanno permesso di coprire l’importo sopra citato. […] Nel concreto caso, il 15 dicembre 2011 la Cassa ha inviato una proposta di acconto per il 2012 con l’avvertenza di voler comunicare l'importo più confacente nell'eventualità in cui l'acconto proposto dalla Cassa non corrispondesse alla reale situazione (cfr. doc. C allegato alla decisione su opposizione). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della società, la Cassa ha quindi proceduto a fatturare gli acconti sulla base di CHF 37'500.00 mensili, che corrispondono a CHF 450'000.00 annui. L'ammontare dei salari per l'anno 2012 comunicato alla Cassa con la distinta salari trasmessa il 21 gennaio 2013 era di CHF 1'316'967.00, CHF 866'967.00 in più rispetto all'importo preso in considerazione per fatturare gli acconti mensili, che erano pertanto manifestamente inferiori rispetto alla reale massa salariale. La società ha quindi contravvenuto all'art. 35 OAVS, secondo cui i datori di lavoro devono comunicare alla Cassa i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente, ciò che non è stato fatto. In particolare, è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (cfr. DTF 9C 851/2015). Come detto, la differenza tra la somma dei salari presumibile e quella reale era di CHF 866'967.00, che rappresentava quindi addirittura un mutamento superiore al 190%! II comportamento del ricorrente, quale organo formale, contrariamente a quanto sostenuto, è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa e la responsabilità del signor Avv. Dott. RI 2 è data per aver provocato alla Cassa un danno per negligenza grave (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/02 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01; DTF 9C 851/2015). (…)” (III, pagg. 4-7, dell’incarto 31.2016.18).
In sostanza RI 2, nonostante gli obblighi derivantegli dalla funzione assunta il 28 dicembre 2011 e durante il periodo in cui ha rivestito la carica di membro del CdA della FA 1 fino al 19 aprile 2013, non si è informato compiutamente e debitamente – e ciò anche se con la succitata lettera del 15 dicembre 2011 la Cassa ha trasmesso alla FA 1 la “Richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l’anno 2012” (doc. 6) – circa i salari versati dalla società e la Cassa (visto il silenzio della società alla precisa richiesta in questo senso del 15 dicembre 2011) poteva fissare gli acconti da versare per il 2012 sulla base di una massa salariale annua di fr. 450'000.--. Nemmeno durante tutto l’anno 2012 la società ha annunciato l’aumento rilevante della massa salariale che si è attestata invece a fr. 1'331'967.70 (cfr. l’“Attestazione di salario AVS per l’anno 2012” del 21 gennaio 2013, sub doc. 1). Quanto sopra, a mente di questo Tribunale, configura una grave negligenza e RI 2 non può pertanto essere seguito laddove sostiene che “(…) la Cassa vorrebbe far discendere la grave negligenza in forza di un ritardato conteggio stipendi per il periodo 2012. Orbene in tale periodo gli acconti richiesti erano versati e se anche responsabilità vi fosse essa, quantomeno come grave negligenza, sarebbe comunque sanata, come evidenziato dalla cassa, dall'accordo di dilazione effettuato con il datore di lavoro a fronte di un primo pagamento di CHF 20'000 e successivi pagamenti rateali. Diversamente sarebbe la cassa stessa ad aver agito con grave negligenza accordando una dilazione senza garanzie o viceversa il fatto che il datore ai lavoro avesse sempre onorato i suoi impegni faceva presagire un regolare pagamento del dovuto e di conseguenza il venir meno di qualsivoglia grave negligenza. (…)” (I, pag. 8, dell’incarto 31.2016.18).
In particolare, per quanto concerne la richiamata dilazione del 3 maggio 2013 (doc. 14) già si è detto che la stessa non configura una concolpa della Cassa (cfr. consid. 2.2.2.1.). Inoltre, ribadito che l’obbligo di pagare i contributi sorge immediatamente con la prestazione lavorativa (vedi la succitata STF 9C_851/2015 del 21 gennaio 2016) e osservato che, in casu, il conteggio di chiusura per l’anno 2012 emesso il 18 febbraio 2013 è scaduto prima delle sue dimissioni, nemmeno può giovare a RI 2 il fatto che “(…) al momento delle proprie dimissioni tutti gli acconti richiesti dall’istituto delle assicurazioni sociali erano pagati ed il successivo conguaglio era stato dilazionato ed in parte pagato anche successivamente alle dimissioni del sottoscritto. (…)” (I, pag. 6, dell’incarto 31.2016.18). L’amministrazione non poteva infatti che stabilire gli acconti per il 2012 sulla base dei dati che la stessa società le aveva fornito. Inoltre, vista la differenza emersa con la dichiarazione dei salari per lo stesso anno del 21 gennaio 2013 (cfr. doc. 1), il 18 febbraio 2012 la Cassa ha puntualmente emesso il conteggio di chiusura poi diffidato il 10 aprile 2013 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 sub. doc. 4).
Vista la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, che per tutto quanto sopra evidenziato configura una grave negligenza, nulla giova a RI 2 il fatto che egli, come sostenuto, “(…) a seguito della conoscenza del conguaglio relativo al 2012 ha più volte sollecitato la società ad adempiere agli obblighi contributivi, come può essere confermato da svariati dipendenti della società, a mero titolo di esempio __________, __________, __________. In seguito accertato di non essere in grado di svolgere le proprie funzioni e ritenuto che le richieste venivano sistematicamente disattese, lo scrivente ha posto tempestivamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le proprie dimissioni già nell'aprile 2013. (…)” (I, pag. 5, dell’incarto 31.2016.18).
Infatti, visto che non adduce e tantomeno prova che la società fosse già insolvente nel 2012, va qui ribadito che il datore di lavoro o (in via sussidiaria) i suoi organi rispondono del danno cagionato dal mancato pagamento di oneri sociali divenuti esigibile in un momento in cui dette persone potevano disporre del capitale esistente e quindi influenzare i pagamenti (cfr. la succitata STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011).
2.10.2. Quanto a eventuali motivi di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.8, questo Tribunale rileva che, a prescindere dal fatto che nemmeno sono stati chiaramente addotti, non ve ne sono.
In particolare dagli articoli intitolati “Nasce a __________ il più grande parco fotovoltaico d’Europa interamente su serre” e “__________torna a sperare FA 1 punta all’area industriale” e (cfr. doc. A/3 e A/4) non è possibile concludere, come sembrerebbe pretendere l’insorgente, che la società abbia omesso il pagamento del conteggio di chiusura dell’anno 2012 per fare fronte ad una mancanza (passeggera) di liquidità.
2.10.3. Riguardo alla richiamata applicazione degli articoli 86 e 87 CO la Cassa ha precisato che “(…) in merito ai versamenti si osserva che non è stato applicato il principio dell'art. 87 CO secondo cui "ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima", ritenuto che i pagamenti sono stati effettuati tramite polizze di versamento codificate per cui l'importo è stato accreditato automaticamente al periodo di riferimento indicato su tali polizze. (…)” (XVI).
In tali circostanze, visto, da una parte, che non è stato contestato che il pagamento dei contributi nel 2013 é stato effettuato tramite polizze codificate e, dall’altra parte, che con il pagamento di una polizza che si riferisce ad un determinato periodo vi è da ritenere che il debitore abbia, per atti concludenti, inteso pagare proprio i contributi relativi a detto periodo, non è possibile conteggiare gli importi di fr. 4'743.80 cadauno versati il 31 gennaio, il 12 marzo, il 17 aprile, il 22 maggio, il 12 giugno, il 29 luglio e il 13 agosto 2013 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2013 sub. doc. 4) sui contributi ancora dovuti di cui al conteggio di chiusura del 18 febbraio 2013 per l’anno 2012. Questo vale a maggiore ragione visto che è la stessa società che ha chiesto la dilazione del pagamento del conteggio di chiusura per l’anno 2012 (cfr. doc. 11, 12 e 13), che la società non ha contestato la relativa decisione di dilazione del pagamento del 3 maggio 2013 con annessa la scadenza delle relative rate di pagamento e che il pagamento della quarta rata (la prima rimasta impagata) scadeva il 31 agosto 2013, quindi in un momento in cui la società non aveva più proceduto al pagamento di nessun contributo (cfr. doc. 14).
2.10.4. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 2 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.11. Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate confermate.
2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti