Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2016.15
Entscheidungsdatum
08.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2016.15

BS/sc

Lugano 8 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 settembre 2016 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

(radiata da RC il 21 gennaio 2014)

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 è stata iscritta a Registro di Commercio il 29 giugno 2006 con sede a __________, poi spostata il 30 novembre 2011 ad __________ e dal 2 aprile 2015 a __________ (date di pubblicazione nel FUSC; cfr estratto RC informatizzato).

Lo scopo sociale consisteva nella partecipazione a società di ogni gnere in Svizzera e all’estero, import-export di materie plastiche e prodotti di derivazione petrolifera.

RI 1 è stato membro del CdA, con diritto di firma individuale, dal 30 dicembre 2011 sino al 24 gennaio 2012; dal 2 aprile 2015 ha ricoperto la carica di amministratore unico, sempre con diritto di firma individuale, sino al fallimento della società (date di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato).

1.2. La società è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2014.

La società non ha versato i contributi relativi al periodo gennaio – agosto 2014. Concessa una dilazione di pagamento dei contributi arretrati, dopo che la prima rata, emessa il 10 novembre 2014, non è stata liquidata, in data 23 aprile 2015 la Cassa ha intimato alla società un precetto esecutivo (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi per il 2014 in doc. 4).

Con decreti 1° ottobre 2015 e 23 ottobre 2015 la Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento della società e sospeso la procedura (cfr. estratto RC).

La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 64'704,35 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per il periodo da gennaio ad agosto 2014 (V/3).

La liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria (pubblicazione FUSC del __________ 2016).

Con scritto del 23 marzo 2016 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono previsti dividendi per i creditori della II.a classe (doc. V/6).

1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 31 maggio 2016 – confermata con decisione su opposizione del 29 settembre 2016 – la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 64'582,05 corrispondente ai contributi non soluti per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014, in via solidale con __________ che dal 30 dicembre 2011 all’8 luglio 2014 è stato presidente del CdA della FA 1 e dall’8 luglio 2014 al 2 aprile 2015 amministratore unico della stessa società (doc. 1).

1.4. Contro la suddetta decisione RI 1 contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli rileva quanto segue:

" Sono amministratore unico della FA 1 dal 30.03.2015, come da richiesta degli aventi diritto e collaboratore per vedere di liquidare la SA in oggetto.

Le persone sopra citate hanno fatto tutta la gestione della SA e non mi hanno mai interpellato perchè mi avevano detto che provvedevano loro a risolvere tutto.

Non ho avuto a disposizione nè soldi né conti bancari, i membri del consiglio di amministrazione hanno fatto i loro comodi prelevando salari principeschi.

Non ho quindi nessuna responsabilità del mancato versamento della AVS, perchè è stato fatto prima della mia nomina.

Durante la mia ammissione non c’era nessun dipendente, se l’AVS avesse avuto più cura nell’incasso del loro avere l’avente diritto della SA __________ aveva più di 3mio di beni immobili a disposizione.

Non ho assolutamente negligenza perchè nello Staff degli aventi c’era un legale che aveva il domicilio della società e non mi ha nemmeno informato dell’avviso di fallimento.

Con questo penso di essere stato abbastanza chiaro della mia posizione di assoluta innocenza e di nessuna responsabilità nelle operazioni fatti da altre persone.” (doc. I)

1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Facendo riferimento al tenore della decisione impugnata, ribadisce la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.

1.6. L’11 maggio 2017 il TCA ha chiesto alla Cassa della documentazione, ricevuta il giorno stesso e trasmessa al ricorrente per osservazioni, unitamente con la richiesta di produrre le asserite dimissioni dal CdA di FA 1 (VI). L’insorgente è tuttavia rimasto silente.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) al qui ricorrente, amministratore unico della succitata società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2014.

Inoltre, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento del 31 maggio 2016 (doc. 1) entro due anni dallo scritto del 23 marzo 2016 in cui l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha comunicato che non erano da prevedersi dividendi per i creditori di II. classe (doc. V/6), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per il 2014 (gennaio – agosto), così come risulta dallo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo della FA 1, dall’estratto conto dei contributi paritetici (doc. 4) e dall’insinuazione del fallimento (V/3).

L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 64'704,35 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta, il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita per il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società, in quanto, dopo la breve parentesi dal 30 dicembre 2011 al 24 gennaio 2012, è divenuto amministratore unico della società solo il 2 aprile 2015 quindi un periodo successivo ai contributi del 2014 rimasti scoperti.

Quanto assunto dal ricorrente non è sufficiente per esimerlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, secondo costante giurisprudenza il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento dell’entrata in carica quale nuovo amministratore unico della FA 1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere per gli oneri sociali del 2014. Del resto, secondo quanto dichiarato il 1° settembre 2015 presso l’Ispettorato fiscale, emerge che il ricorrente, contrariamente a quanto asserito in sede di opposizione (doc. “), ha “…assunto la carica di amministratore unico, su richiesta della moglie del sig. __________, azionista della contribuente (la FA 1 n.d.r), per evitare la messa in liquidazione della società” (sottolineatura del redattore, doc. A)”, quindi doveva avere delle valide ragione economiche per una simile scelta. Infatti, nel ricorso stesso sostiene che “… l’avente diritto della SA __________ aveva più di 3mio di beni immobili a disposizione”.

Inoltre, l’insorgente non può rimproverare la Cassa di non aver “avuto più cura nell’incasso” del debito contributivo. Infatti, secondo l’evoluzione del pagamento dei contributi del 2014 (gli oneri sociali relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati regolarmente versati; cfr. V/2 e V/3), dopo la concessione di una dilazione di pagamento in 10 rate, la cui prima rata del 10 novembre 2014 non è stata liquidata, il 23 aprile 2015 la Cassa ha precettato la società (doc. 4).

2.7. L’insorgente sostiene che la gestione della società fosse nelle mani dell’azionista __________ e di essersi fidato dell’agire di un legale “… che aveva il domicilio presso la società, che poi non l’ha informato dell’apertura del fallimento”.

Tali affermazioni non giovano all’ex amministratore unico.

Va fatto presente che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Il ricorrente, ben sapendo della responsabilità di un organo formale per il pagamento degli oneri sociali e delle relative conseguenze in caso di mancato versamento degli stessi (in precedenza egli è stato infatti destinatario di diverse decisioni di risarcimento ex art. 52 LAVS sfociate in altrettanto diverse procedure giudiziarie cfr. STCA 31.2016.13, 31.2016.8, 31.97.42 e 31.96.51), prima di accettare il mandato di amministratore unico avrebbe dovuto verificare l’esistenza o meno di un debito contributivo. Se lo avesse fatto si sarebbe accorto che erano ancora scoperti sia gli acconti del 2014 come pure il relativo conguaglio (periodo gennaio – agosto 2014) richiesto solo il 19 dicembre 2014 a seguito della presentazione tardiva – il 30 ottobre 2014 – della lista dei salariati (sub doc. 1).

Va poi fatto presente che in sede di audizione del 1° settembre 2015 presso l’Ispettorato fiscale il ricorrente ha sostenuto di non essere in possesso di alcuna documentazione contabile e/o giustificativi e che a breve avrebbe inoltrato le dimissioni da amministratore unico (doc. 1/A). Nel verbale 13 ottobre 2015 presso l’UF del Distretto di __________ egli ha dichiarato che “ ho inoltrato le mie dimissioni a partire dal 1° settembre 2015 in quanto non sono mai stato in possesso dei documenti contabili richiesti al legale della società” (1/B).

Alla richiesta di questo Tribunale di produrre l’atto di dimissioni, l’insorgente è tuttavia rimasto silente (cfr. consid. 1.6). Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Non solo l’insorgente non ha dimostrato di aver rassegnato le dimissioni e tantomeno di essere intervenuto presso il presunto legale della società per ottenere la documentazione societaria.

Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA e dell’asserita funzione di liquidatore.

La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

In queste circostanze, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

Il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.8. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gesetze

11

Gerichtsentscheide

40
  • DTF 137 V 5108.02.2011 · 811 Zitate
  • DTF 135 V 9801.01.2009 · 242 Zitate
  • DTF 134 V 13804.03.2008 · 648 Zitate
  • DTF 132 III 52304.05.2006 · 800 Zitate
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 123 V 15
  • DTF 122 V 158
  • DTF 119 V 87
  • DTF 119 V 40101.01.1993 · 234 Zitate
  • DTF 119 V 407
  • DTF 117 V 264
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 186
  • DTF 108 V 187
  • DTF 108 V 188
  • DTF 108 V 202
  • DTF 96 V 125
  • 9C_29/201028.10.2010 · 223 Zitate
  • 9C_394/201621.11.2016 · 181 Zitate
  • 9C_841/201022.09.2011 · 78 Zitate
  • H 113/00
  • H 13/03
  • H 142/03
  • H 156/05
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  • H 282/01
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  • H 65/01