Raccomandata
Incarto n. 31.2016.12
FS
Lugano 8 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2016 emanata da
in relaz. alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 12 giugno 2009 ed è attualmente in liquidazione (cfr. estratto RC informatizzato, agli atti).
Lo scopo sociale consisteva nell’esercizio, la gestione, l’amministrazione e la conduzione di esercizi pubblici, camere, mescite, cantine, mense, in particolare nel settore della ristorazione, alberghiero, apparthôtel e garni, nonché altre similari (cfr. estratto RC).
RI 1 è stato in carica quale amministrazione unico, con diritto di firma individuale, dal 2 luglio 2013 (doc. 3/A) al 28 luglio 2014, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato (doc. 3/B).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. settembre 2009 fino al 31 luglio 2013 (cfr. doc. 1).
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di agosto 2012 e a precettarla dal mese di agosto 2013 (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2012 e 2013 sub doc. 4).
Le procedure esecutive sono sfociate nel rilascio, in data 3 giugno, 19 settembre e 3 dicembre 2014, di tre attestati di carenza beni per i contributi relativi all’anno 2012 e 2013 (cfr. doc. 1 e 3/C).
Con decreti 13 agosto 2015 e 14 settembre 2015 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. doc. 1, FUSC __________ e estratto RC).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 62'236.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2012 e 2013 (cfr. doc. 1).
La liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria a seguito dell’avvenuto anticipo spese (cfr. doc. 1 e FUSC __________).
Con scritto del 17 novembre 2015, l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono da prevedersi dividendi per i creditori (cfr. doc. 1).
1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione del 26 febbraio 2016 – osservato che “(…) ritenuto che in data 28 luglio 2014 il signor RI 1 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della FA 1, la responsabilità dello stesso è data per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti e scaduti per gli anni 2012 e 2013 (acconti), pari a CHF 32'265.95, come risulta dagli estratti conto contabili e dalla distinta salari allegati. (…)” (doc. 1) –, confermata con decisione su opposizione del 31 agosto 2016 (doc. 3), la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 32'265.95 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2012 e 2013 (acconti).
1.4. Contro la suddetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso con il quale – rilevato, in particolare, che “(…) nel caso concreto, non possa essergli rimproverata una negligenza grave, atteso che la funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________ e in ogni caso non può essere richiesta la rifusione del danno per il periodo precedente il 3 luglio 2013, data in cui è divenuto amministratore unico. Si osserva dapprima che, come già sottolineato nell'opposizione, il ricorrente non è stato posto in grado di esercitare le proprie funzioni di vigilanza, scaturenti dalla sua funzione di amministratore unico, atteso che __________ non gli ha neppure consentito di esaminare la corrispondenza ed esercitare I'obbligo di informazione periodica sull'andamento dell'azienda e quindi di controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. Non appena ha potuto, egli ne ha tratto le debite conseguenze ed ha inoltrato immediatamente le dimissioni dalla carica. Ma vi è di più. La situazione in cui è venuta a trovarsi la FA 1, che come detto, si limitava a gestire l'esercizio pubblico denominato __________ e [ndr. è] dovuta al fatto che in modo del tutto inaspettato l'esercizio pubblico è stato chiuso in modo indebito su ordine della polizia ed essa non è più stata in grado di adempiere al proprio scopo sociale. In proposito si allega la decisione del Consiglio di Stato dalla quale risulta che l'ordine di chiusura è illecito e dunque semmai il mancato pagamento degli oneri sociali è dovuto dall'agire dello Stato. […] Inoltre, il ricorrente ritiene che la Cassa ha proceduto con ritardo a chiedere il risarcimento del danno in particolare a __________, ciò che avrebbe consentito di ridurre notevolmente il danno e quindi l'obbligo di restituzione da parte del ricorrente che qui è comunque contestato. (…)” (I, pag. 3 e 4) – ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
1.5. Con la risposta di causa – precisato “(…) di non aver aperto ulteriori procedure di risarcimento danni (…)” (III) – la Cassa postula l’integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nell’impugnata decisione, essa evidenzia in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non siano idonei a liberare l’amministratore unico da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale amministratore unico con diritto di firma individuale dal 2 luglio 2013 al 28 luglio 2014 (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli anni dal 2012 al 2013 (sino al mese di luglio).
Inoltre, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento del 26 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.3) entro due anni dal rilascio, il 3 giugno, 19 settembre e 3 dicembre 2014, degli attestati di carenza beni in seguito a pignoramento (cfr. consid. 1.2), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (in argomento vedi la STCA 31.2013.9 dell’11 dicembre 2013 al consid. 2.3).
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2012 al 2013, quest’ultimo sino al mese di luglio, così come risultano dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2012 e 2013, dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli stessi anni e dalla dichiarazione dei salari del datore di lavoro per il 2012 (doc. 1/A, 1/B e 4).
L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 32'265.95 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta il ricorrente – amministrazione unico con diritto di firma individuale della FA 1 – sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita adducendo che la funzione di amministratore unico era svolta da __________ il quale non gli avrebbe permesso di esercitare la carica assunta e che, in ogni caso, non può essergli richiesta la rifusione del danno antecedente al 2 luglio 2013, data dalla quale ha rivestito la suddetta funzione.
Quanto asserito non è sufficiente per liberare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Accettando il mandato di amministratore unico della SA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Ritenuti, da una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che (come si dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente sostenendo (oltretutto senza provarlo) che “(…) la funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________ (…)” rispettivamente che “(…) non è stato posto in grado di esercitare le proprie funzioni di vigilanza, scaturenti dalla sua funzione di amministratore unico, atteso che __________ non gli ha neppure consentito di esaminare la corrispondenza ed esercitare I'obbligo di informazione periodica sull'andamento dell'azienda e quindi di controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. (…)” (I, pag. 3).
In questo senso, avuto riguardo alle censure stanti le quali la gestione della società sarebbe stata interamente affidata a __________ che gli avrebbe impedito di svolgere le proprie funzioni, a ragione la Cassa ha evidenziato come “(…) tale circostanza è irrilevante, siccome l’accettazione della carica di organo formale di una società […] comporta l’assunzione di precisi obblighi […]. Pertanto, la circostanza evocata dal signor RI 1 secondo cui non sarebbe stato al corrente della situazione della ditta poiché tutta la corrispondenza era indirizzata al signor __________, dimostra tuttalpiù l’inattività e il disinteresse dell’opponente che, non effettuando alcun controllo, ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di organo della società e ha quindi determinato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS […]. Del resto, l’opponente non ha provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi, interpellando ad esempio direttamente la Cassa. (…)” (doc. 3, punto 5.1 pagg. 4-6).
Giova qui ricordare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Questo Tribunale rileva che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di amministrazione unico della. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di amministratore unico con tutti gli oneri che da tale carica derivano, __________ gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
In questo senso non bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) la funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________ […]. __________ non gli ha neppure consentito di esaminare la corrispondenza ed esercitare I'obbligo di informazione periodica sull'andamento dell'azienda e quindi di controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. (…)” (I, pag. 3).
Al riguardo, questo Tribunale ribadisce che l’insorgente non documenta quando, in quali occasioni e in che forma avrebbe interpellato __________.
L’insorgente nemmeno adduce in che modo egli sarebbe stato impedito nello svolgere le sue mansioni di organo formale e/o raggirato da __________. Del resto – visto che sostiene che “(…) la funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________ (…)” (I, pag. 3) – va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Nella misura in cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che non avrebbe potuto svolgere la funzione di amministratore unico, l’insorgente non avrebbe dovuto accettare una tale carica con relative responsabilità e obblighi.
In concreto l’insorgente non doveva accettare la carica di amministratore unico e/o, in ogni caso, non doveva aspettare oltre un anno per rassegnare le dimissioni.
Questo vale a maggiore ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore unico), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
In ogni caso, nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di __________), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Riguardo all’assunto secondo il quale l’insorgente non potrebbe essere chiamato a rispondere dei contributi scaduti e non versati prima del 2 luglio 2013 allorquando ha accettato la carica di amministratore unico della società, va osservato quanto segue.
Il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento dell’entrata in carica quale amministratore unico della FA 1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del luglio 2013.
In effetti, come rilevato dalla Cassa e rimasto incontestato, “(…) al momento dell’assunzione della carica di gerente [ndr. recte: amministratore unico] dell’opponente il 2 luglio 2013 (cfr. doc. A), non si era ancora verificato un danno ai sensi dell’art. 52 LAVS, poiché la società non era ancora insolvibile, o gravemente indebitata. In effetti, l’insolvenza della società è stata constatata con il rilascio dell’attestato di carenza beni del 3 giugno 2014 (doc. C). (…)” (doc. 3, pag. 7).
Il ricorrente non ha dunque nemmeno reso verosimile che al momento dell’entrata in carica quale amministratore unico, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover considerare irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo mandato (luglio 2013). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Conformemente alla succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere, indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata quale amministratore unico della società.
Riguardo alla censura secondo la quale “(…) la situazione in cui è venuta a trovarsi la FA 1, che come detto, si limitava a gestire l'esercizio pubblico denominato __________ e [ndr. è] dovuta al fatto che in modo del tutto inaspettato l'esercizio pubblico è stato chiuso in modo indebito su ordine della polizia ed essa non è più stata in grado di adempiere al proprio scopo sociale. In proposito si allega la decisione del Consiglio di Stato dalla quale risulta che l'ordine di chiusura è illecito e dunque semmai il mancato pagamento degli oneri sociali è dovuto dall'agire dello Stato. (…)” (I, pag. 3 e 4), va rilevato quanto segue.
Rettamente la Cassa ha rilevato che “(…) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di fallimento (STCA 25 aprile 2013, inc. 31.2012.14; STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007-18-20). Nel caso concreto, il divieto di utilizzo quale __________ del __________ non esimeva il ricorrente di attivarsi affinché i contributi venissero effettivamente versati alla Cassa. (…)” (III, punto 5, pag. 4).
In ogni caso va osservato che la decisione con la quale il __________ di __________ ha fatto ordine alla Polizia cantonale di procedere all’apposizione immediata dei sigilli a tutti i locali dell’edificio (__________) al mapp. n. __________ RFD __________ è del 29 luglio 2013 (cfr. doc. A2) e risale quindi ad un periodo posteriore all’anno 2012; anno dal quale risulta la quasi totalità del danno fatto valere dalla Cassa (fr. 31'887.65, come risulta dal conteggio per l’anno 2012 sub doc. 4, contro i fr. 32'265.95 quale danno complessivo per il periodo 2012 e 2013 (acconti)).
Quanto all’affermazione secondo la quale “(…) la Cassa ha proceduto con ritardo a chiedere il risarcimento del danno in particolare a __________, ciò che avrebbe consentito di ridurre notevolmente il danno e quindi l'obbligo di restituzione da parte del ricorrente che qui è comunque contestato. (…)” (I, pag. 3 e 4) – va osservato quanto segue.
Nella misura in cui volesse fare valere una concolpa della Cassa va rilevato che i motivi di riduzione del risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
Ad esempio nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19 agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, p. 182). Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 + 7).
In generale una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.. n.760, p. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088).
Nel caso in esame, dagli atti risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare regolarmente la società per il pagamento dei contributi dall’agosto 2012 e dall’agosto 2013 l’ha precettata (cfr. consid. 1.2 e gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2012 e 2013 sub doc. 4) (doc. 1/B-B1 e 4). Dagli stessi documenti non risulta, e l’insorgente nemmeno lo prova, che la Cassa abbia concesso alla società delle dilazioni di pagamento. Alla Cassa, conformemente alla succitata giurisprudenza, non può dunque essere rimproverata alcuna negligenza. Quindi non c'è spazio, come sembrerebbe auspicare l’insorgente, nemmeno per una riduzione per concolpa della Cassa.
Se invece il ricorrente volesse censurare la tardività nel far valere il risarcimento del danno anche nei confronti di __________, va puntualizzato che la Cassa ha comunicato al TCA “(…) di non avere aperto ulteriori procedure di risarcimento danni (…)” (III) e ricordato che, ammettendo una responsabilità ex art. 52 LAVS dell’AU della società, secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). Inoltre, avendo la Cassa rispettato il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (cfr. consid. 2.1), in ogni caso la domanda di risarcimento del danno non è tardiva.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale, non attivandosi nella sua veste di amministratore unico e aspettando oltre un anno per dare le dimissioni da tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.7. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato solo parzialmente (versamenti di 400.-- e 6'200.-- franchi del 10 rispettivamente 16 ottobre 2013) l’importo scoperto di fr. 37'715.75 di cui al conteggio di chiusura del 2012 e non ha pagato (nonostante le diffide del 13 maggio e del 12 settembre 2013 rispettivamente dei precetti del 23 agosto e del 10 ottobre 2013) gli acconti del primo e secondo trimestre del 2013 (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2012 e 2013 sub doc. 4). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
2.8. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.9. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1, __________, la somma di fr. 32'265.95.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti