Raccomandata
Incarto n. 31.2015.4
FC/sc
Lugano 18 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 febbraio 2015 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 9 marzo 2010, con sede dapprima a __________ e dall’ottobre 2012 a __________, aveva quale scopo sociale l’esecuzione di lavori di costruzione di soprastruttura e di sottostruttura, l’ese-cuzione di progetti e direzione lavori, e la gestione e amministrazione di beni immobili.
Dall'estratto RC informatizzato risulta che RI 1 è stato in carica quale amministratore unico, con diritto di firma individuale dal 9 marzo 2010 sino alla dichiarazione di fallimento.
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1. aprile 2010 al 30 giugno 2014.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal marzo 2011 e precettarla dall’aprile 2011 (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributivo e in doc. 4).
Con decreto 21 giugno 2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato la società in fallimento e mediante pubblicazione del 30 luglio 2013 l’Ufficio Fallimenti (in seguito: UF) del Distretto di __________ ha autorizzato la liquidazione del fallimento con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 232 LEF (doc. B).
Con scritto del 25 ottobre 2013 la Cassa ha insinuato all’UF un credito di fr. 45'724.30 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società fallita per gli anni 2012 (fr. 3'993.85) e, parzialmente (sino al giugno) 2013 (fr. 29'320.15), oltre contributi su rivendicazioni di credito per quest’ultimo anno (fr. 12'410.30; doc. C1, C2, C3).
Il 4 febbraio 2015 l’UF ha comunicato che non erano da prevedersi dividendi per i creditori di II.a classe (doc. D) e dall’8 al 27 settembre 2014 ha depositato la graduatoria del fallimento della FA 1 (doc. 14).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 ottobre 2014 la Cassa ha chiesto a RI 1 un risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 45'724.30 per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per gli anni 2012 e 2013 (fino al mese di giugno), come pure per rivendicazioni di credito per l’anno 2013 (doc. 1).
In esito all’opposizione dell’interessato del 27 novembre 2014, con decisione su opposizione del 17 febbraio 2015 la Cassa ha confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 45'724.30 (doc. C, A).
1.4. RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, interpone ricorso contro la succitata decisione su opposizione, postulandone l’annullamento. In sostanza egli ritiene che non possa essergli rimproverata una violazione per negligenza grave delle prescrizioni. Contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, facendo presente che il responsabile del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG era l'ex azionista della FA 1, __________, il quale avrebbe incassato importi senza metterli in contabilità e sui quali RI 1 avrebbe in buona fede potuto contare per far fronte agli scoperti AVS. Stando al ricorrente, al momento del fallimento, contabilmente vi sarebbero state sufficienti disponibilità per coprire gli scoperti. L'agire dell’azionista avrebbe quindi interrotto il nesso di causalità tra il suo (di RI 1) comportamento e il danno subito dalla Cassa. Inoltre sarebbe errato il calcolo del danno, in quanto la Cassa avrebbe (semplicemente) tenuto conto degli stipendi notificati nel fallimento dai Sindacati (e per i quali l'UF ha poi chiesto chiarimenti), trascurando i salari percepiti nello stesso periodo dai lavoratori presso altre ditte, oltre che periodi di pensionamento o malattia dei salariati. Infine, il ricorrente sostiene che la Cassa avrebbe violato il suo diritto di essere sentito.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa, confermando nella sostanza il contenuto della decisione contestata, ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo in sostanza che l’insorgente non ha ottemperato ai suoi obblighi di diligenza e di controllo che la carica di amministratore gli imponeva. Per quanto riferito all’ammontare del danno fatto valere, la Cassa ha comunicato di aver effettuato altri accertamenti a seguito del ricorso e di aver quindi inoltrato il 30 aprile 2015 all’UF una nuova notifica del danno prevedente un ammontare di contributi scoperti di fr. 38'655.25.-- (fr. 3'993.85 per il 2012, fr. 25'624.25 per i primi cinque mesi del 2013 e fr. 9'037.15 sulle rivendicazioni salariali del 2013). In tale misura andava quindi ridotta anche la pretesa nei confronti del ricorrente.
Con decreto della Pretura del distretto di __________ del 3 giugno 2015 la procedura di fallimento è stata chiusa e la ragione sociale è stata radiata da RC il 5 giugno 2015.
Inoltre in data 22 maggio 2015 alla Cassa è stato rilasciato un attestato carenza beni per il credito di fr. 38'655.25 da lei insinuato (doc. 13).
1.6. In data 21 maggio il TCA ha chiesto alla Cassa di produrre l’incarto concernente __________ (doc. VII). Trasmessa tale documentazione al ricorrente, questi, sempre tramite il suo legale, ha replicato in data 10 luglio 2015, confermandosi in sostanza nelle sue domande e contestazioni, producendo ulteriore documentazione. Anche la Cassa, con duplica del 28 agosto 2015, si è riconfermata nelle sue posizioni e ha prodotto la graduatoria del fallimento della FA 1 e l’attestato carenza beni del 22 maggio 2015.
L’insorgente ha notificato alcuni mezzi di prova da assumere.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. L’insorgente ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto la Cassa non avrebbe motivato la propria decisione, limitandosi ad addurre una violazione delle prescrizioni legali senza confrontarsi con i reali motivi per i quali l’amministratore della società sarebbe responsabile del mancato pagamento dei contributi sociali. Inoltre, di fronte ad un’opposizione presentata senza l’assistenza di un legale, la Cassa avrebbe dovuto dar seguito alla sua richiesta di essere sentito formulata nell’opposizione del 27 novembre 2014, ciò che gli avrebbe permesso di indicare le prove da assumere ed esporre meglio le sue motivazioni.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In concreto, sebbene succinti, i motivi alla base della decisione contestata paiono chiari. La Cassa ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando l’art. 52 LAVS, adducendo che il credito per i contributi paritetici non pagati negli anni 2012 e 2013 dalla FA 1 sarebbe giustificato ai sensi di legge.
La Cassa ha pure preso posizione sulle censure sollevate nella sua opposizione dall’amministratore. Ha inoltre indicato sommariamente i motivi per cui la richiesta di convocazione dell’opponente non poteva essere accolta, e meglio alla luce delle argomentazioni addotte e ritenuta la documentazione agli atti.
La censura di violazione del diritto di essere sentito formulata dal ricorrente appare quindi infondata.
Tuttavia a titolo abbondanziale va detto che anche volendo per ipotesi ammettere che la Cassa nella decisione impugnata avrebbe dovuto motivare ulteriormente perché ha rifiutato l’audizione dell’interessato e perché ha respinto l’eccezione concernente l’assenza di dolo e/o negligenza grave, occorre rilevare che l’interessato ha comunque potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, anche volendola ammettere, l’even-tuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata in questa sede, dove egli ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).
2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 (e al conseguente rilascio in data 22 maggio 2015 di un attestato di carenza beni), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno derivato dal mancato versamento, da parte della fallita, di parte dei dovuti contributi paritetici.
2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).
Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003; H 194/96 del 4 novembre 1996).
Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento da parte della FA 1 del saldo contributivo degli anni 2012 e 2013 (quest’ultimo fino al mese di giugno), come pure dei contributi paritetici determinati sui salari rivendicati (per il 2013), per complessivi fr. 38'655.25, così come risulta dai conteggi, dalle notifiche nel fallimento e dalla risposta di causa della Cassa (che ha ridotto la pretesa risarcitoria da fr. 45'724.30 a fr. 38'655.25; doc. 9-12).
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650).
Inoltre
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, opag. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.8. In data 17 febbraio 2015 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti del qui ricorrente, già amministratore unico della FA 1, con diritto di firma individuale dal 9 marzo 2010 sino alla dichiarazione di fallimento della società, il quale di fronte a questa Corte ribadisce le sue allegazioni contestando la sua responsabilità.
Ribadisce in particolare che il responsabile del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG sarebbe stato l'ex azionista della FA 1, __________, il quale avrebbe incassato degli importi senza metterli in contabilità. Su tali importi il ricorrente avrebbe in buona fede contato per far fronte agli scoperti AVS; del resto al momento del fallimento contabilmente vi sarebbero state sufficienti disponibilità per coprire gli scoperti verso la Cassa. In sostanza dunque l’agire di __________ avrebbe interrotto il nesso di causalità tra il suo (di RI 1) comportamento e il danno subito dalla Cassa. Secondo il ricorrente comunque sino alla fine non vi erano avvisaglie di particolari problemi e solo negli ultimi tempi qualcosa sembrò non più funzionare per quanto riguardava la capacità di pagare della società, ma tali difficoltà vennero interpretate come temporanee per cui il differimento nel pagamento dell'acconto AVS non sembrava causare problemi visti gli incassi attesi. Contesta poi il calcolo del danno vantato dalla Cassa, in particolare per quanto riferito ai salari rivendicati dai dipendenti, per le ragioni esposte nei considerandi che seguono.
2.9. Il ricorrente contesta la quantificazione del danno da parte della Cassa, la quale avrebbe unicamente tenuto conto degli stipendi notificati nel fallimento dai Sindacati e ammessi dall’UF senza verifica alcuna, e non dei salari effettivamente dovuti per il periodo lavorativo e quello di disdetta. In particolare, la Cassa avrebbe sommato i salari fino al 31 luglio 2013 di fr. 222'741 a quelli rivendicati nel fallimento di fr. 174'855, dedotta l’indennità di insolvenza di fr. 33'096 (doc. L). Inoltre, secondo il ricorrente la somma salariale rivendicata di fr. 141'759 comprenderebbe anche salari non percepiti, ma già compresi nel conteggio del periodo sino a giugno 2013. Nei salari rivendicati ve ne sarebbero poi alcuni non dovuti dalla FA 1 poiché taluni dipendenti nei mesi in questione, prima e dopo la pronuncia del fallimento, erano stati ceduti ad altre ditte che li hanno occupati o comunque avevano trovato lavoro altrove.
Allo scopo di provare tale asserzioni il ricorrente ha chiesto l’edizione di tutto l’incarto del fallimento e l’audizione degli ex dipendenti della società fallita.
Ora, al consid. 2.4 è gia stato indicato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro, i contributi della disoccupazione, quelli dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, oltre alle spese di amministrazione, agli interessi moratori e le spese esecutive (cfr. i riferimenti legali e giurisprudenziali citati al consid. 2.4).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396), ritenuto tuttavia che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono, come detto, i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla ditta in questione per gli anni 2012 e 2013. Una parte del danno è costituita dal saldo dei contributi sui salari versati nel 2012 e la prima parte del 2013. L’altra invece concerne i contributi sui salari non versati e rivendicati dai dipendenti della società ed insinuati nel suo fallimento.
2.10. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, p. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
A tal riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile. Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario.
In merito all'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento, nella citata sentenza l’Alta Corte ha precisato che tale eccezione è giustificata solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto, rilevando in particolare che “sarebbe di conseguenza errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.” (cfr. anche STCA 31.2010.6-7 del 9 maggio 2011 consid. 2.2.3.).
2.11. Nel caso in esame, il ricorrente non contesta nel suo principio il diritto degli ex dipendenti della FA 1 ai salari rivendicati; né sostiene che i salari rivendicati costituissero mere aspettative, ammettendo in sostanza il diritto al salario per il periodo di disdetta (la maggior parte dei lavoratori con preavviso di due mesi, quindi sino ad agosto 2013, __________ con preavviso di 4 mesi; quindi sino ad ottobre; cfr. doc. G) con conseguente obbligo per la società di versare i relativi contributi paritetici.
Contesta invece l’ammontare dei salari rivendicati per diverse ragioni, segnatamente per il fatto che diversi dipendenti avrebbero svolto nel periodo interessato la propria attività per altre aziende. Ora, essi dovrebbero quindi lasciarsi imputare quanto altrove guadagnato rispettivamente i salari sarebbero dovuti dalle aziende che li hanno occupati e non dalla FA 1.
In particolare, per quanto riguarda il dipendente __________ egli avrebbe lavorato nei mesi da aprile a giugno 2013 presso la ditta __________ di __________, “ceduto in prestito” da __________, così come il dipendente __________. Anche altri salariati sarebbero stati ceduti ad altre ditte nel periodo in questione (cfr. la lista in doc. 7). Necessita quindi di essere chiarita l’effettiva titolarità dell’obbligo del pagamento del salario a buona parte dei dipendenti nel periodo in questione. Inoltre, secondo il ricorrente il dipendente __________ era già in età di pensionamento ed in malattia dal 15 gennaio al 5 marzo 2013 per ricaduta, per essere poi di nuovo in malattia dal 4 al 26 giugno 2015 (cfr. doc. XIV p. 9).
2.12. A seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha dapprima insinuato all’UF il suo credito con scritti del 25 ottobre 2013 per un totale di fr. 45'724.30, e meglio fr. 3'993.85 per il 2012, fr. 29'320.15 per il 2013 (gennaio sino all’apertura del fallimento) e fr. 12'410.30 per contributi su rivendicazioni di salario per il periodo successivo al fallimento (doc. C, C1, C2, C3).
L’importo relativo ai salari non percepiti ma insinuati nel fallimento, per una massa salariale di fr. 174’855.--, è stato stabilito sulla base della documentazione prodotta all’UF dai dipendenti, rispettivamente dai loro sindacati.
Nessun documento relativo a tali salari notificati è agli atti.
A detta del ricorrente le notifiche dei salari riferite al 2013 sarebbero state effettuate dai sindacati e non potrebbero essere accettate, in quanto appunto comprenderebbero salari non dovuti in quanto i lavoratori devono vedersi imputare l’attività svolta nel periodo di disdetta presso un altro datore di lavoro. In particolare a detta del ricorrente diversi dipendenti avrebbero prestato la loro opera nel periodo oggetto di rivendicazione salariale per conto di altre ditte.
In tal senso del resto emerge dall’incarto che il patrocinatore del ricorrente aveva con scritto del 9 marzo 2015 (doc. F) segnalato tali censure all’UF, affermando tra l’altro:
" (…) Ho pure preso atto che sono state accettate le notifiche delle pretese salariali fatte valere per l’intero periodo di disdetta, malgrado la qualsi totalità dei dipendenti notificatisi abbiano continuato a lavorare presso terzi, mi riferisco asd esempio a coloro che pur risultando diondenti della fallita già lavoravano prersso altri come ad es __________, __________. Il signor __________ e il signor __________ hanno lavorato presso la __________, __________, mentre __________ da __________. Del signor __________ non si hanno notizie e quindi non si può neppure escludere che abbia comunque lavorato. Vi chiedo pertanto di voler aggiornare la graduatoria in quanto manifestamente errata, ancorché cresciuta in giudicato (anche se non trovo agli atti la notifica del deposito dell’amministratore che come parte interessata è stato quindi privato della possibilità di opporsi) ricalcolando le pretese salariali e di conseguenza quelle degli istituti sociali in base alle risultanze. Mi permetto suggerire dalle ditte indicate il richiamo delle notifiche 2013 all’AVS per suddetti dipendenti. In effetti il lavoratore che pretende la protezione del salario nel periodo di disdetta deve lasciarsi imputare la differenza di salario realizzato altrove.”(doc. )
Allegata a tale scritto il legale del ricorrente ha inviato la lista dei dipendenti della fallita con l’indicazione delle ditte per le quali, a loro conoscenza, gli stessi avevano prestato la loro opera nel 2013 nel periodo in questione, prima del fallimento o successivamente (e quindi, a quest’ultimo proposito, sostanzialmente nel periodo di disdetta da luglio a agosto rispettivamente per un dipendente sino ad agosto 2013 doc. F).
A seguito di tale richiesta, con scritto del 11 marzo 2015 l’UF ha chiesto ai sindacati la verifica delle posizioni insinuate, chiedendo “un rapporto dettagliato” in relazione al fatto che sembrava che durante il periodo di disdetta e malgrado le notifiche di salario, i dipendenti della FA 1 avevano trovato un’altra occupazione (doc. H).
Non è dato di sapere quale sia stata la risposta dei sindacati all’UF né che tipo di accertamento sia in seguito stato svolto dall’UF.
Agli atti risulta infatti soltanto una e-mail inviata in data 9 giugno 2015 dalla funzionaria dell’UF all’avvocato RA 1 con la quale si comunica che “i sindacati dei dipendenti della fallita hanno provveduto a correggere le insinuazioni di credito” indicando di seguito la lista, corretta a seguito di non note nuove notifiche di salari del 13 e 17 marzo 2015, dei salari notificati (doc. P).
Dal canto suo la Cassa, nella risposta di causa del 20 maggio 2015, ha semplicemente affermato di aver “incaricato il servizio ispettorato per la verifica delle argomentazioni formulate dal ricorrente” e che il Servizio ispettorato, “effettuati gli accertamenti del caso” ha proceduto ad allestire una nuova, modificata dichiarazione dei salari per l’anno 2013 che è stata poi inviata all’UF il 22 e 30 aprile 2015, sulla base di un rapporto del 22 aprile 2015 del Servizio ispettorato (doc. 9), riducendo la massa salariale da fr. 222’741 a fr. 193'444 rispettivamente i salari rivendicati per il 2013, al netto dell’insolven-za, da fr. 141'759 a fr. 102'179. Complessivamente quindi la pretesa risarcitoria verso il ricorrente è stata ridotta da fr. 45'724.30 a fr. 38'655.25, come si evince dalla (nuova) insinuazione di credito all'UF del 30 aprile 2015 (doc. 9 -12).
Ora, come detto, non sono noti gli (eventuali) accertamenti eseguiti dalla Cassa, rispettivamente dall’UF, per chiarire e accertare l’effettiva entità dei salari oggetto di legittima rivendicazione.
Appare tuttavia assodato che contestualmente alla prima notifica dei salari rivendicati effettuata dai salariati della FA 1, rispettivamente dai loro sindacati, sono state notificate delle pretese non giustificate, prova ne è che a seguito di una semplice lettera di richiesta d’informazioni da parte dell’UF la massa salariale ha subito una non indifferente riduzione (di ca fr. 30'000 per i primi mesi del 2013 e ca fr. 40'000 per la seconda parte dell’anno).
Malgrado questi dati che quantomeno rafforzano il dubbio di una situazione tutt’altro che chiara e trasparente in seno alla FA 1, perlomeno riguardo alle pretese salariali dei dipendenti nel corso degli ultimi mesi che hanno preceduto il fallimento e nel periodo di disdetta dei rapporti di lavoro, la Cassa sembra aver omesso i necessari accertamenti ulteriori limitandosi ad ammettere direttamente le posizioni fatte proprie dall’UF.
Apparentemente la Cassa non ha in effetti chiarito se effettivamente le insinuazioni pervenute fossero corrette, avuto anche riguardo ai crediti relativi al periodo di tempo posteriore alla dichiarazione di fallimento, rispettivamente se le stesse tenessero conto di eventuali ricollocamenti professionali avvenuti nel corso dei periodi di disdetta dei contratti di lavoro.
In proposito il ricorrente ha ripetutamente affermato che i dipendenti avrebbero svolto la loro attività nella forma di un addotto e non ben precisato “prestito” di manodopera, indicando peraltro anche alcune delle ditte presso le quali i lavoratori della fallita avrebbero prestato la loro opera (ditta __________, __________, __________, ecc.; doc. F). Anche tale questione merita più approfondito esame ritenuto come il collocamento di un dipendente presso un’azienda prestataria ad opera della propria azienda (prestatrice) implica una serie di quesiti contrattuali, che concernono anche e soprattutto i salari interessati e la titolarità dell’obbligo di pagamento degli stessi e, quindi, dei relativi contributi, che meritano un attento esame.
Anche le circostanze, addotte dal ricorrente, per cui taluni dipendenti si trovassero nei mesi in oggetto in malattia o in pensionamento (cfr. doc. XIV), meritano ulteriore verifica da parte della Cassa, ritenuto come all’inserto non siano presenti atti o elementi tali da permettere al TCA di procedere ad accertamenti mirati in tal senso e come, del resto, il TCA non debba e possa supplire alle carenze istruttorie della Cassa.
Considerato come il ricorrente abbia con insistenza fatto valere tali contestazioni, anche e malgrado la correzione del danno fatta valere con la risposta di causa dalla Cassa, questo Tribunale ritiene imprescindibile un più attento e accurato esame della somma del danno fatto valere dalla Cassa. La scarna documentazione versata agli atti non permette in effetti di giungere ad un chiaro e affidabile giudizio circa l’effettiva misura del danno rispettivamente circa l’eventuale responsabilità di __________ quale organo formale della FA 1, ove nuovamente si ricordi che secondo costante giurisprudenza, spetta di principio all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Sia a titolo abbondanziale osservato che il fatto che la graduatoria del fallimento sia cresciuta in giudicato non permette di trarre conclusioni vincolanti in merito alla quantificazione del danno. A prescindere dal fatto che talune posizioni sono state contestate in sede di graduatoria, il fatto che la stessa sia cresciuta in giudicato nulla ancora dice sul benfondato dei crediti ivi contenuti, considerato come i creditori e gli ex amministratori spesso rinunciano dall’impugnazione della graduatoria per ragioni giuridiche (carenza di legittimazione) o economiche (non prospettandosi dividendi per la III classe, indipendentemente dal quantum dei crediti di I e II classe; cfr. nella specie il doc. I) e osservato come notoriamente al debitore (Konkursit) è preclusa l’azione di contestazione della graduatoria, mentre allo stesso è invece aperta la via del ricorso all’autorità di vigilanza (cfr. Ammonn, Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013 n. 53 pag. 432).
Orbene, secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio (SVR 2002 AHV Nr. 1 p. 2 = Die Praxis 2002 p. 155 consid. f; Freivogel, Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, in BJM 2000, p. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 23-26) o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio (in merito al rinvio in ambito LAVS 52 cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1119 p. 265; STCA 31.2004.4 del 6 settembre 2004).
In concreto, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata la decisione contestata, gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché stabilisca conformemente a quanto evidenziato sopra se le rivendicazioni salariali ad opera dei dipendenti della FA 1 debbano essere confermate o meno e nell’affermativa in che misura.
Visto quanto precede, e, quindi, la necessità di ulteriori accertamenti, può restare in concreto aperta la valutazione delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, intese più direttamente a confutare la sua responsabilità come amministratore.
La decisione contestata va quindi annullata e gli atti retrocessi alla Cassa la quale, in esito ai suddetti accertamenti, stabilirà mediante una nuova decisione, soggetta ad opposizione, l’ammontare del danno derivanete dal mancato pagamento dei contributi paritetici della FA 1, riferiti agli anni 2012 e 2013, con particolare riferimento ai salari rivendicati per l’anno 2013, e, quindi, se il ricorrente debba rispondere ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei relativi contributi. Nell’ambito dei chiarimenti da esperire, la Cassa vorrà pure adeguatamente acclarare l’effettiva gestione dei conti bancari della società ad opera dell’amministratore da un lato e dell’azionista unico della stessa dall’altro (cfr. segnatamente in relazione al conto citato dal ricorrente presso la __________, del quale non risulta agli atti alcuna documentazione).
Visto l’esito del gravame non è necessario dare seguito alle richieste probatorie formulate dall’insorgente, ritenuto che sarà compito dell’amministrazione valutare l’opportunità della loro assunzione nell’ambito dei chiarimenti da effettuare. Si osservi in ogni modo che, contrariamente a quanto esposto dalla convenuta (cfr. doc. XVI), non è da escludersi a priori che l’audizione degli ex dipendenti della fallita (rispettivamente il richiamo degli atti del fallimento) possa far luce su circostanze di rilievo non solo ai fini della quantificazione del danno, ma anche della responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.13. In conclusione, visto quanto sopra, il ricorso va accolto, ai sensi di quanto precede, e la decisione su opposizione 17 febbraio 2015 annullata. Al ricorrente, patrocinato in causa, vanno assegnate ripetibili, che pare giustificato fissare in fr. 1’500.--.
Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’inter-pretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 17 febbraio 2015 è annullata e gli atti vengono rinviati alla Cassa per gli accertamenti di cui ai considerandi e per nuova decisione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà a titolo di ripetibili (IVA inclusa) a RI 1 fr. 1'500.-- .
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti