Raccomandata
Incarto n. 31.2014.9
FS
Lugano 5 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2014 emanata da
in relazione alla fallita:
CO 1
in materia di 52 LAVS
DT 1 (cancellata da RC il 27 gennaio 2015)
ritenuto, in fatto
1.1. La DT 1, con sede a __________, è stata iscritta a RC il 22 novembre 2006 (doc. 5/A). Lo scopo sociale consisteva nell’attività di intermediazione nel campo di assicurazioni in ogni ramo e settore.
RI 1 ha assunto la carica di membro del consiglio di amministrazione (con diritto di firma collettiva a due con il presidente) dal 16 settembre 2009 sino al fallimento avvenuto l’8 maggio 2014 (doc. 5/A).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. novembre 2006 al 31 dicembre 2012.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di luglio 2010 e precettarla dal mese di ottobre 2010 (cfr., per gli anni 2011 e 2012, lo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo sub doc. 6 e 7).
Il 27 febbraio 2013, 2 agosto 2013, 10 dicembre 2013 e 20 marzo 2014, l’Ufficio esecuzioni di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza di beni relativi ai contributi paritetici non soluti per gli anni 2011 e 2012 (doc. 5/B-B11).
Con decreti 7 maggio e 30 luglio 2014 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato la società in fallimento, rispettivamente la sospensione della relativa procedura per mancanza di attivo (doc. 5/A e 5/C).
La Cassa ha insinuato il 12 agosto 2014 all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 27'733.30 (doc. 5/D-D2).
La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 5/E).
La ragione sociale è stata radiata da RC il 27 gennaio 2015.
1.3. Costatato di aver subìto un danno, con decisione 30 giugno 2014, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 27'733.30, importo corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla società relativi agli anni 2011 e 2012 (doc. 3).
La Cassa, in esito all’opposizione del 17 agosto 2014 inoltrata contro la succitata decisione (cfr. doc. 4), con decisione su opposizione 3 novembre 2014 ha confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 27'733.30 (doc. 5).
1.4. Contro la decisione su opposizione 3 novembre 2014 insorge RI 1 rilevando, tra l’altro, che “(…) non ho mai agito intenzionalmente o in maniera gravemente negligente. […] La decisione non sembra voler considerare che il danno subito dalla Cassa è imputabile in primis ad __________, unico azionista, unico salariato (malgrado che nessun salario sia mai effettivamente stato versato, a detta della __________ di __________ che gestiva la contabilità privata e societaria di __________) nonché unico amministratore di DT 1 con diritto di firma individuale. […] In virtù dell’indagine tuttora in corso nei confronti del sottoscritto, di __________ e di DT 1, sono stato di fatto impossibilitato a trovare delle soluzioni rispetto agli obblighi di DT 1 nei confronti di terzi anche dopo aver preso conoscenza della gravità della situazione debitoria. Questa stessa indagine ha portato al sequestro di oltre CHF 1'000'000 riconducibili a __________ da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). […] In buona fede ho riposto la mia fiducia nel presidente per quanto riguarda il corretto adempimento degli oneri assicurativi e la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, essendo queste mansioni relative unicamente alla sua posizione di unico salariato, e proprietario, della società. Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale da parte del titolare della __________, __________. Riassumendo, il problema principale è che i contributi in questione sono contributi personali di __________, unico azionista e unico amministratore a poter disporre per la società: il sottoscritto non può pertanto essere ritenuto unico responsabile del danno subito dalla Cassa CO 1. (…)” (I).
1.5. Con risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti dall’insorgente non sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.6. Con scritto del 13 gennaio 2015 l’insorgente ha trasmesso al TCA la “Decisione di entrata in materia complementare e parzialmente di chiusura” del 6 agosto 2013 del Procuratore Pubblico __________ (V e allegato doc. C).
1.7. Con osservazioni del 19 gennaio 2015 – ribadito che l’apertura di un procedimento penale non ha rilevanza per la responsabilità ex art. 52 LAVS e che l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha indicato che __________ è partito il 30 giugno 2012 per destinazione sconosciuta (cfr. doc. 8) – la Cassa ha confermato la domanda di reiezione del gravame (VII).
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, come accennato (cfr. consid. 1.2), il 27 febbraio 2013, 2 agosto 2013, 10 dicembre 2013 e 20 marzo 2014, l’Ufficio esecuzioni di __________, visto il risultato dei relativi pignoramenti, ha rilasciato dodici attestati di carenza di beni a carico della DT 1 per un importo scoperto di complessivi fr. 27'413.60 (doc. 5/B-B11).
Pertanto, ribadito che il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento attesta che il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, all’epoca membro del consiglio di amministrazione della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati durante gli anni 2011 e 2012.
In questo senso – nella misura in cui, riferendosi all’indagine penale in corso e al sequestro di beni, l’insorgente pretende che la Cassa avrebbe dovuto procedere contro la società rispettivamente il suo presidente __________ (“(…) La decisione non sembra voler considerare che il danno subito dalla Cassa è imputabile in primis ad __________, unico azionista, unico salariato (malgrado che nessun salario sia mai effettivamente stato versato, a detta della __________ di __________ che gestiva la contabilità privata e societaria di __________) nonché unico amministratore di DT 1 con diritto di firma individuale. […] Questa stessa indagine ha portato al sequestro di oltre CHF 1'000'000 riconducibili a __________ da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). La decisione non sembra voler tener conto in nessuna maniera di questi averi sequestrati ad DT 1 e al suo Presidente __________ da parte del Ministero Pubblico, così come della circostanza stessa dell’indagine in corso, fatto di estrema rilevanza nell’economia di questa vertenza. (…)”) – le suddette censure vanno respinte.
Infatti, da una parte – indipendentemente dall’esito del procedimento penale di cui all’INC.__________ (cfr. doc. C) – il rilascio dei suddetti attestati di carenza di beni definitivi attesta che il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo. Dall’altra parte va qui ricordato che, ammettendo una responsabilità ex art. 52 LAVS del presidente della società, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la Cassa ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, i contributi per gli anni 2011 e 2012 sono stati determinati sulla base delle relative dichiarazioni dei salari compilate, quella del 9 marzo 2012 dal datore di lavoro (cfr. doc. 3/B), mentre che da quella del 25 febbraio 2014 si evince: “(…) distinta allestita d’ufficio sulla base degli acconti emessi in quanto la società non ha mai presentato la relativa notifica malgrado i nostri diversi solleciti. (…)” (doc. 3/D).
Dagli estratti conto 11 agosto e 2 maggio 2014 (doc. 5/D1-D2, 3/A e 3/C) risulta che gli oneri sociali (spese di diffida e amministrative, interessi moratori inclusi) non versati dalla fallita ammontano complessivamente a fr. 27'733.30 (cfr. specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo nei rispettivi anni; doc. 6 e 7), importo che è stato insinuato nel fallimento (doc. 5/D).
Nella misura in cui l’insorgente contesta l’importo del danno adducendo che ad __________, secondo la fiduciaria che gestiva la sua contabilità privata e societaria, non sarebbe mai stato versato un salario, va osservato quanto segue.
Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Nel caso in esame, l’insorgente non contesta (e tantomeno prova) che ad __________ non sarebbe dovuto alcun salario per l’attività svolta per la società, egli si limita a metterne in dubbio il versamento.
In concreto, ritenuto che dalla scheda salariale per l’anno 2011 risulta che __________ era l’unico impiegato della società (cfr. doc. 3/B) e che lo stesso insorgente indica __________ quale unico salariato (cfr. l’opposizione del 17 agosto 2014, il verbale d’interrogatorio del 14 ottobre 2014 e il presente ricorso sub doc. 4, 2 e I), questo Tribunale deve concludere che un salario gli era dovuto e che non si tratta quindi di una mera aspettativa salariale.
Va qui ricordato che in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. L’insorgente, dopo aver osservato che “(…) non ho mai agito intenzionalmente o in maniera gravemente negligente. […] Essendo membro del Consiglio di Amministrazione con firma collettiva non ero in misura di poter compiere versamenti alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG. […] In buona fede ho riposto la mia fiducia nel presidente per quanto riguarda il corretto adempimento degli oneri assicurativi e la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, essendo queste mansioni relative unicamente alla sua posizione di unico salariato, e proprietario, della società. Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale da parte del titolare della DT 1, __________. (…)”, sostiene che egli non può essere ritenuto l’unico responsabile per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla DT 1.
Quanto addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Riguardo alla censura secondo la quale – asserito che __________ sarebbe “(…) unico azionista e unico amministratore a poter disporre per la società. (…)” – l’insorgente “(…) non può pertanto essere ritenuto unico responsabile del danno subito dalla Cassa CO 1. (…)” (la sottolineatura è del redattore), questo Tribunale si limita a ribadire che, ammettendo una responsabilità ex art. 52 LAVS del presidente della società, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e che qualora la stessa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (cfr. consid. 2.1).
Accettando il mandato di membro del CdA della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In questo contesto non è certamente esimente da colpa quanto asserito dal ricorrente: “(…) In buona fede ho riposto la mia fiducia nel presidente per quanto riguarda il corretto adempimento degli oneri assicurativi e la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, essendo queste mansioni relative unicamente alla sua posizione di unico salariato, e proprietario, della società. Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale da parte del titolare della DT 1, __________. (…)” (I).
Dette argomentazioni sono del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di membro del CdA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Dalle suddette circostanze, e meglio dai succitati motivi che l’avrebbero indotto a non preoccuparsi del pagamento dei contributi sociali fidandosi dell’operato del presidente del CdA, l’insorgente non può inoltre trarre alcunché a suo favore. Infatti, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Il ricorrente, durante il suo mandato di membro del CdA, avrebbe potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Inoltre il ricorrente non ha addotto validamente – egli sostiene di essersi fidato del presidente del CdA limitandosi a concludere che: “(…) Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale da parte del titolare della DT 1, __________. (…)” (I) – e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di membro del CdA. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque provato che il presidente del CdA gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Dagli atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di luglio 2010 procedeva con invio di diffide di pagamento e che dal gennaio 2012 ha avviato delle procedure esecutive (cfr. consid. 1.2 e doc. 6 e 7).
Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento degli affari.
L’insorgente non può, facendo leva unicamente sulla sua asserita fiducia riposta nel presidente del CdA, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In concreto, l’insorgente è rimasto iscritto quale membro del CdA sino al fallimento della DT 1 avvenuto l’8 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1).
Quanto infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ribadito che, vista anche la modesta entità della ditta, il dovere di diligenza e controllo risulta accresciuto (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.7. Quale motivo di discolpa il ricorrente fa valere che il procedimento penale di cui all’INC.__________ (cfr. doc. C) “(…) ha portato al sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________ da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). (…)” e che pertanto egli sarebbe stato, di fatto, impossibilitato ad onorare gli obblighi contributivi della società.
Va qui rammentato che i motivi di discolpa devono riferirisi al lasso di tempo relativo ai contributi che dovevano essere versati (STF H 386/00 del 28 giugno 2002 che rinvia alla DTF 108 V 183 confermata in DTF 121 V 244). Il datore di lavoro non può pertanto fare riferimento, per escludere una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, ad una cessione globale, ad una disdetta di credito o ad un blocco dei conti se già prima di questi eventi vi erano delle violazioni delle prescrizioni, nel senso dell’esistenza di debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 155, nota nr. 664 e la giurisprudenza ivi citatata). Ad esempio, nella succitata STF H 386/00 del 28 giugno 2002 un ex amministratore non ha potuto prevalersi di un blocco dei conti, avvenuto il 6 novembre 1996, quando prima di tale misura la società datrice di lavoro aveva già scoperti gli acconti relativi ai mesi di marzo fino a settembre di quell’anno (cfr. consid. 4c/aa).
Premesso che l’invocato sequestro di circa fr. 1’000'000.-- concerne quasi unicamente averi personali di pertinenza di __________ e non della società datrice di lavoro ad eccezione di un conto di fr. 19'000.-- formalmente intestato alla DT 1 (cfr. doc. C), in concreto, occorre anzitutto rilevare che – come asserito dall’insorgente secondo cui il procedimento penale di cui all’inc.__________ “(…) ha portato al sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________ da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012)(…)” (la sottolineatura è del redattore) – il sequestro è stato ordinato nel dicembre 2012 (cfr. anche opposizione 17 agosto 2014 alla decisione di risarcimento 30 giugno 2014, doc. A/1).
Dall’assunzione della carica di membro del CdA nel settembre 2009 fino all’invio delle polizze concernenti il conteggio di chiusura del 2011 e gli acconti per i mesi da marzo a novembre 2012, l’insorgente ha violato le prescrizioni relative all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla Cassa nonché ai modi di conteggio e di pagamento degli stessi, tant’è che la Cassa ha dovuto procedere alle relative diffide e precetti (per le scadenze dei singoli contributi cfr. lo specchietto sub doc. 6 e 7 e i consid. 2.2 e 2.6; cfr. anche art. 36 cpv. 4 OAVS). Appurata dunque la violazione di prescrizioni e l’esistenza di debiti contributivi antecedentemente al sequestro, conformemente alla succitata giurisprudenza tale provvedimento, nella misura in cui riguarda averi di pertinenza della società datrice di lavoro, non può quindi essere invocato quale motivo di discolpa.
Va in ogni caso ricordato (per il caso in cui in concreto il motivo di discolpa si riferisca (anche) al periodo in cui i contributi – o parte degli stessi – non sono stati versati) che secondo la giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, pagg. 163-164, note da 696 a 700). In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, l’Alta Corte ha segnatamente avuto modo di ritenere siccome giustificato – escludendo quindi l’esistenza di una negligenza grave – il mancato versamento per un periodo contributivo di due rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA H 297/03 del 4 novembre 2004 e H 134/02 del 30 gennaio 2003). Nella citata sentenza 30 gennaio 2003 la nostra massima Istanza giudiziaria ha in particolare riaffermato il concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).
Nella fattispecie, dallo specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti negli anni 2011 e 2012 (doc. 6 e 7) si evince che la Cassa, per il versamento del conteggio di chiusura del 2011 e degli acconti per i mesi da aprile 2011 a dicembre 2012, ha diffidato la società dal giugno 2011 e l’ha precettata dal gennaio 2012. La Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha precisato che “(…) a seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di luglio 2010 all’invio di diffide di pagamento e dal mese di ottobre 2010 all’avvio di procedure esecutive (la relativa prova è a disposizione). (…)” (doc. 5, punto 3). Prima del succitato “(…) sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________ da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). (…)” la società aveva i seguenti arretrati contributivi: conteggio di chiusura per il 2011 per fr. 16'320,10 (cfr. doc. 6) e acconti marzo – novembre 2012 per fr. 6'747.75 (fr. 749.75 x 9; cfr. doc. 7). La DT 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, negli anni 2011 e 2012 (oggetto della presente procedura) non ha proceduto (fatti salvi i pagamenti per complessivi fr. 11'234.85 avvenuti: nel 2011 il 16 febbraio, 15 e 29 marzo, 26 maggio, 22 agosto e 10 ottobre e, nel 2012: il 30 gennaio, 22 ottobre e 12 dicembre) al versamento del conteggio di chiusura del 2011 e ad alcun acconto contributivo da marzo a dicembre 2012 (cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo sub. doc. 6 e 7).
In queste circostanze, visto che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza, un motivo di giustificazione va escluso già per questa ragione. Va inoltre fatto presente che nella STF H 115/06 del 19 luglio 2007 il TF ha liberato da responsabilità ex art. 52 LAVS un amministratore per un danno di fr. 22'336.65 relativo al mancato versamento di due acconti mensili e del relativo conguaglio, pagamento che non è avvenuto a seguito del suo arresto ed al conseguente blocco dei conti societari. L’Alta Corte ha costatato che la società datrice di lavoro aveva sempre regolarmente versato i contributi paritetici e che quindi l’omesso pagamento era riferito ad un breve periodo. Il TF non ha pertanto qualificato come grave negligenza l’agire dell’amministratore unico e considerato irrilevante il fatto che l’arresto fosse dovuto a reati per violazione alla legge federale sulle sostanze stupefacenti.
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 27'733.30 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla DT 1 negli 2011 e 2012 (cfr. consid. 1.3 e 2.2).
2.8. Questo Tribunale, come visto sopra (cfr. consid. 2.2), ha ritenuto __________ quale salariato.
Quanto al procedimento penale (anche) a suo carico (vedi la decisione del Procuratore Pubblico __________ del 6 agosto 2013 nell’ambito della domanda di assistenza internazionale in materia penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ sub doc. C) va osservato quanto segue.
Da una parte, ritenuti i menzionati reati di “(…) appropriazione indebita, truffa, sub. truffa per mestiere, raccolta risparmi non autorizzata, (…)” (doc. C), non è certo che la procedura penale possa permettere di qualificare i rapporti in essere tra __________ e la società.
D’altra parte, osservato come la Cassa nello scritto del 19 gennaio 2015 abbia, tra l’altro, evidenziato che “(…) anche per quanto attiene la procedura penale avviata nei confronti del signor __________ (presidente del CdA della fallita DT 1), non è conosciuto il luogo di dimora di quest’ultimo, egli risulterebbe essere detenuto in __________ e gli atti della procedura sono notificati per il tramite del suo rappresentante legale Avv. __________. (…)” (VII), nemmeno è dato di sapere quali siano i tempi di evasione del procedimento penale.
In simili circostanze questo Tribunale non ritiene necessario sospendere la presente procedura fino all’esito della procedura penale (in argomento cfr. la STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 12 che ha confermato la STCA 32.2007.173 + 179 del 9 maggio 2011).
Al ricorrente va comunque indicato che, se dall’esito del procedimento penale dovesse emergere che __________ non era un vero salariato, egli potrà se del caso introdurre un’istanza di revisione della presente sentenza (art. 24 Lptca e art. 61 lett. i LPGA; cfr. STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 2.3 e H 393/01 del 27 gennaio 2003 consid. 2.6 con riferimenti).
2.9. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti