comandata
Incarto n. 31.2014.4
FS
Lugano 10 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo 2014 emanata da
in relazione alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 (cancellata da RC il 3 aprile 2014)
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 12 maggio 2010 (doc. A3). Lo scopo sociale consisteva nell’acquisizione, la vendita, la gestione e la conduzione di esercizi pubblici, segnatamente di alberghi, bar, ristoranti e garni, paninoteche, mescite e spacci, ecc..
RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico dal 12 maggio 2010 (cfr. il “mandato di amministratore unico” della stessa data sub doc. A4) ed è stato iscritto da allora, in detta veste, con diritto di firma individuale, fino al 27 dicembre 2011 (doc. A3).
1.2. La società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. giugno 2010 fino al 31 dicembre 2011, data in cui venne stralciata per cessazione dell’attività (cfr. doc. A9; dagli atti risulta che in sé la società è rimasta iscritta a RC fino alla sua radiazione avvenuta il 3 aprile 2014 ma senza dipendenti: “(…) la FA 1, dal 1. gennaio 2012 è affiliata alla CO 1 come Ente Senza Salari. (…)” [doc. A9 punto 2]).
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla dal mese di marzo 2011 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo sub doc. 4 e la relativa documentazione richiesta alla Cassa e prodotta il 28 novembre 2014; V, VI e allegati doc. da 5 a 17).
Il 2 agosto 2013 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, indicando che la società è priva di amministratore e visto il risultato del pignoramento del 29 luglio 2013, ha rilasciato un attestato di carenza beni a carico della FA 1 per un importo scoperto di fr. 3'038.95 (doc. 17).
Con decreti 4 e 14 novembre 2013 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. A3).
La ragione sociale è stata radiata il 3 aprile 2014 (doc. A3).
1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione 12 settembre 2013, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 28'520.15, importo corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla società relativi all’anno 2011 (da gennaio a novembre; doc. A7).
La Cassa, in esito all’opposizione del 14 ottobre 2014 inoltrata contro la succitata decisione (cfr. doc A8), con decisione su opposizione 28 marzo 2014 ha confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 28'520.15 e (doc. A9).
1.4. Contro la decisione su opposizione 28 marzo 2014 insorge RI 1 chiedendone l’annullamento. Osserva di non aver mai gestito il ristorante dei signori __________ e __________ che si sarebbero da sempre occupati della contabilità e della gestione della società, contesta una sua colpa grave o negligenza in relazione alla violazione delle prescrizioni, evidenziando, in particolare, che fino al 27 dicembre 2011 (termine del suo mandato di amministratore unico; cfr. doc. A3 e A11) non si è preoccupato del pagamento degli oneri sociali in quanto la società era solida, in grado di far fronte ai propri debiti e con un nuovo amministratore che doveva continuare la gestione aziendale. Asserendo che la società non avrebbe cessato l’attività alla fine del 2011, egli sostiene, inoltre, che le pretese della Cassa debbano essere fatte valere innanzitutto contro la società, i suoi soci proprietari e i nuovi amministratori; che nei salari dichiarati all’AVS figurano anche quelli dei due soci __________ e __________ di fr. 21'460.90 rispettivamente di fr. 21'355.20 che sicuramente non sono stati versati e che anche gli amministratori subentrati dopo di lui avrebbero potuto/dovuto rispettare gli obblighi di legge a lui imputati. Delle ulteriori motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa – rilevato che il ricorrente in sostanza propone le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione del 14 ottobre 2013, evidenziato che dal 12 maggio 2010 al 27 dicembre 2011 egli era amministratore unico della FA 1 che gestiva il ristorante __________ a __________ e osservato che “(…) il signor RI 1 afferma inoltre che dopo le sue dimissioni da A.U. la società è stata attiva ancora per due anni (probabilmente i signori __________ e __________ hanno ceduto l’attività ad un’altra società). Il fatto è molto chiaro. La FA 1 non è mai stata cancellata da R.C. Tuttavia non aveva più dipendenti. È per questo che alla Cassa __________ di __________ è stata affiliata come ente senza salari. Secondo la Cassa anche questo fatto non ha alcuna rilevanza in quanto, il signor RI 1, al momento delle sue dimissioni avrebbe dovuto essere in regola con i pagamenti dei contributi sociali che gli competevano e dei quali la nostra Cassa l’ha ritenuto responsabile del mancato pagamento. (…)” (III) – ha confermato integralmente la decisione su opposizione chiedendo di respingere il ricorso.
1.6. Con lettera 24 novembre 2014 il TCA ha chiesto alla Cassa, che l’ha prodotto il 28 novembre 2010 comunicando che non sono state avviate procedure di risarcimento danni contro altre persone, l’incarto completo e in particolare tutte le diffide, i precetti esecutivi, le dichiarazioni salariali e gli attestati di carenza beni della FA 1 (V, VI e allegati doc. da 5 a 17).
Con scritto del 10 dicembre 2014 il TCA (costatato che gli acconti del 2011 sono stati definiti sulla base di una massa salariale di fr. 204'000.--, mentre dal “quaderno dei salari 2011” si evince che la massa salariale ammonta a fr. 189'423.50) ha chiesto alla Cassa, che ha risposto il 16 dicembre 2014, di fornire il conteggio definitivo degli oneri sociali 2011 stabilito sui salari versati in quell’anno con l’indicazione del saldo dei contributi rimasti scoperti (VII, VIII e VIII/1).
I doc. VII, VIII e VIII/1 sono stati trasmessi al ricorrente che con lettera pervenuta al TCA il 24 dicembre 2014 ha preso posizione producendo i doc. da B1 a B17 (IX e X con B1-B17).
Il doc. X con B1-B17 sono stati trasmessi alla Cassa che con scritto del 9 gennaio 2015 ha presentato al TCA le proprie osservazioni in merito (XI e XII).
I doc. XI e XII sono infine stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, come accennato (cfr. consid. 1.2), il 2 agosto 2013 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, visto il risultato del pignoramento del 29 luglio 2013, ha rilasciato un attestato di carenza beni a carico della FA 1 per un importo scoperto di fr. 3'038.95 (doc. 17).
Pertanto, ribadito che il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento attesta che il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, all’epoca amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati durante il periodo da gennaio a novembre 2011.
In questo senso va respinta la censura stante la quale la Cassa avrebbe dovuto procedere innanzitutto contro la società quale datore di lavoro.
Parimenti, nella misura in cui pretenda che la Cassa avrebbe dovuto procedere invece contro i proprietari della società rispettivamente contro i nuovi amministratori – “(…) Probabilmente i proprietari Signori __________ e __________ hanno ceduto tale attività a nuova società lasciando i debiti nella vecchia pensando così di farli accollare al sottoscritto. […] Vero è, peraltro, che il sottoscritto ha prestato la propria attività di amministratore della FA 1 sino a dicembre 2011 e, come già sopra esposto, risulta che la società sia stata successivamente attiva (dichiarata fallita unicamente nel 2013). Dalla visura del Registro di Commercio della società si evince che, dopo il sottoscritto, si sono avvicendati nell’amministrazione della società altri due soggetti, il Sig. __________ ed il Sig __________, i quali anche loro avrebbero potuto/dovuto ottemperare agli obblighi di legge la cui violazione solo ora, dopo ben due anni dalla cessazione delle mie funzioni, mi viene contestata. (…)” (I) – va qui ricordato che, ammettendo una responsabilità ex art. 52 LAVS delle succitate persone secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dal gennaio al novembre 2011.
L’insorgente ha innanzitutto osservato che “(…) dei salari dichiarati all’AVS vi sono anche i salari dei due soci pari a fr. 21'460.90 per il Sig. __________ (doc. A5) e pari a fr. 21'355.20 per la Sig.ra __________ (doc. A6) che sicuramente non sono stati versati. Si chiede di conseguenza tale verifica esaminando la contabilità che il nuovo amministratore avrà consegnato alle autorità, sottoscrivendo i relativi bilanci. (…)” (I).
Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Nel caso in esame, l’insorgente non contesta (e tantomeno prova) che ai signori __________ e __________ non sarebbe dovuto alcun salario per l’attività svolta per la società, egli si limita a metterne in dubbio il versamento.
In concreto, ritenuto che dalle schede salariali per l’anno 2011 risulta che i signori __________ e __________ erano impiegati a tempo pieno quali responsabili di sala (cfr. doc. A5 e A6) e che anche nel “Quaderno dei salari 2011” essi figurano quali dipendenti della società (cfr. doc. 5), questo Tribunale deve concludere che un salario è loro dovuto e che non si tratta quindi di una mera aspettativa salariale.
Inoltre è lo stesso insorgente che ha indicato che “(…) in data 15 ottobre 2012 invio alla CO 1 le buste paga 2011 [dove risultavano i salari annui di __________ e __________, ndr.] che erano in mio possesso (programma di gestione dei salari) malgrado la contabilità e tale dichiarazione fosse di competenza del nuovo Amministratore. (…)” (I) e, al riguardo, la Cassa ha sostenuto che “(…) i conteggi definitivi del 2010 e 2011 sono stati allestiti sulla base delle dichiarazioni dei salari da lui presentate. Giungere ora a confutare che i salari da lui dichiarati non sono corretti è un fatto che da parte nostra non può essere accettato. (…)” (III).
Va qui ricordato che in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto.
L’insorgente ha anche sostenuto che “(…) inoltre al 27 dicembre 2011 non tutti i contributi erano scaduti, fatto per il quale neppure il calcolo della spettabile CO 1 risulta totalmente corretto. (…)” (I).
Al riguardo – ritenuto che l’assemblea generale della FA 1 il 23 dicembre 2011 ha deciso di sostituire l’amministratore unico in carica signor RI 1 (doc. A/11; vedi anche la cancellazione del 27 dicembre 2011 dell’iscrizione a RC quale amministratore unico su doc. A/3) e visto che (essendo la cifra d’affari della società superiore ai 200'000 franchi; cfr. doc. 6) gli acconti dovevano essere pagati ogni mese entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento ex art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS – gli acconti scaduti al momento delle dimissioni dalla carica di amministratore unico erano quelli da gennaio a novembre 2011.
Questo Tribunale, come accennato (cfr. consid. 1.6), ha accertato che l’importo di fr. 28'520.15 fatto valere dalla Cassa per i contributi non saldati per il periodo dal 1. gennaio al 30 novembre 2011 (calcolato sugli acconti emessi per quel periodo di 11 mesi e sulla base di una massa salariale di fr. 204'000.--; cfr. VII) è inferiore all’importo dei contributi (stabiliti sui salari versati nel 2011; cfr. VIII e VIII/1) rimasti scoperti per quell’anno (intero) e pari a fr. 29'133.40.
Essendo l’importo del danno fatto valere sugli acconti scaduti nel 2011 inferiore all’ammontare del danno complessivo per il medesimo anno, esso rispetta la giurisprudenza federale secondo cui se un’azienda contabilizza i propri contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfetaria, un organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde dei contributi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei contributi effettivi - superiori od inferiori - determinati alla fine dell’anno civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (cfr. STFA H 82/01 del 5 dicembre 2001 pubblicata in VSI 2002 pag. 55, confermata nella STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
L’insorgente ha fatto anche valere che “(…) io sono stato amministratore fino al 27 dicembre 2011 e la società FA 1 è stata dichiarata fallita in data 15 novembre 2013, praticamente due anni dopo la mia uscita da Amministratore. (…)” (I). Al riguardo – a prescindere dal fatto che egli non indica chiaramente cosa voglia rimproverare alla Cassa con quanto addotto – questo Tribunale può fare proprie le osservazioni della Cassa secondo cui “(…) la FA 1, in sostanza, è stata privata di un amministratore che potesse deciderne le sorti ed essere esattamente il contrario di come in realtà si è poi verificato. Il signor RI 1, sapeva benissimo che i contributi non erano pagati perché, già dall’acconto del mese di dicembre 2010 e per i mesi seguenti erano state emesse delle procedure esecutive. Le stesse erano indirizzate dall’Ufficio esecuzioni di __________ alla __________ a __________, sede della Fiduciaria __________ della quale il signor RI 1 è iscritto a Registro di commercio in qualità di Presidente. Contro le procedure esecutive emesse dalla Cassa, sistematicamente era interposta opposizione, ritardando notevolmente di fatto il decorso normale delle procedure. (…)” (III).
Quanto alle ulteriori censure stanti le quali “(…) l’eventuale risarcimento deve essere calcolato unicamente sui contributi eventualmente dovuti e non sulle spease di intimazione, interessi e spese esecutive. […] Inoltre come da conteggi allegati ben fr. 2'580.00 di Assegni familiari non sono stati dedotti dal dovuto. (…)” (X), le stesse vanno respinte per i seguenti motivi.
Da una parte, conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile. Dall’altra parte, dagli stessi conteggi (cfr. doc. B6, B7 e B13) risulta che sull’importo complessivo di fr. 2'580.-- degli assegni per figli non sono stati prelevati i contributi e al riguardo la Cassa ha precisato che “(...) gli assegni familiari di CHF 2'580.00 non sono stati riconosciuti in quanto non sono mai state presentate le relative domande. (…)” (XII).
In conclusione, visto tutto quanto precede, rettamente la Cas-sa ha chiesto al ricorrente complessivamente la somma di fr. 28'520.15 – importo, questo, che, come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. 4) e dal quaderno dei salari 2011 unitamente alla documentazione inerente agli acconti richiesti per i rispettivi mesi (cfr. dal 5 e da 7 a 17), comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide (cfr. la succitata giurisprudenza) – a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. L’insorgente – osservato che “(…) il contratto di Amministratore unico della società si è reso necessario in quanto a quei tempi i Signori __________ e __________ non erano in possesso del permesso di residenza e di conseguenza non potevano essere iscritti al registro di commercio in qualità di amministratori. […] Il sottoscritto è fiduciario dal 1994 e non ha mai gestito in modo diretto alcun ristorante ne tanto meno il ristorante dei Signori __________ e __________.[…] Tenendo in considerazione che tutta l’attività della società sia sempre stata gestita dai soci i quali hanno acquistato tutta l’attrezzatura, come pure l’avviamento ed hanno finanziato la società depositando il capitale azionario di fr. 100'000.00, non mi sono posto il problema degli oneri al momento della loro decisione di cambiare l’amministrazione, in quanto in quel momento la società FA 1 era solida, con soci gestori in grado di far fronte ai loro debiti e con un nuovo amministratore che doveva continuare nella gestione aziendale. (…)” (I) – sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1.
Quanto addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In questo contesto non è certamente esimente da colpa quanto asserito dal ricorrente: “(…) Il sottoscritto è fiduciario dal 1994 e non ha mai gestito in modo diretto alcun ristorante ne tanto meno il ristorante dei Signori __________ e __________. (…)” (I). Dette argomentazioni sono del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di amministratore unico l’insor-gente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Inoltre, se non conosceva i compiti che si assumeva accettando la carica di amministratore unico, l’insor-gente avrebbe dovuto informarsi in merito e, nel caso non si fosse ritenuto all’altezza, non avrebbe dovuto accettarla (9C_713/2013, 9C_716/2013 del 30 maggio 2014 consid. 5.2 nel caso di un gerente). Del resto, che l’insorgente non fosse in grado di ritenere le responsabilità che la carica assunta comportava, contrasta con il fatto che, come da lui stesso riconosciuto, egli è fiduciario dal 1994 (più precisamente egli é presidente del consiglio di amministrazione della __________; cfr. doc. A1). Inoltre, che egli fosse all’altezza della carica assunta ne è prova il fatto che ha saputo debitamente motivare perché non si è preoccupato del versamento degli oneri sociali adducendo come “(…) tutta l’attività della società sia sempre stata gestita dai soci i quali hanno acquistato tutta l’attrezzatura, come pure l’avviamento ed hanno finanziato la società depositando il capitale azionario di fr. 100'000.00 (…)” evidenziando che, fino al 27 dicembre 2011 (termine del suo mandato di amministratore unico; cfr. doc. A3 e A11), “(…) la società FA 1 era solida, con soci gestori in grado di far fronte ai loro debiti e con un nuovo amministratore che doveva continuare nella gestione aziendale (…)” (I). Dalle suddette circostanze, e meglio dai succitati motivi che l’avrebbero indotto a non preoccuparsi del pagamento dei contributi sociali, l’insorgente non può tuttavia trarre alcunché a suo favore. Infatti, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Il ricorrente, durante il suo mandato di amministratore unico, avrebbe potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.
Questo vale a maggiore ragione visto che, come addotto – incontestatamente – nella risposta “(…) il signor RI 1, sapeva benissimo che i contributi non erano pagati perché, già dall’acconto del mese di dicembre 2010 e per i mesi seguenti erano state emesse delle procedure esecutive. Le stesse erano indirizzate dall’Ufficio esecuzioni di __________ alla __________ a __________, sede della Fiduciaria __________ della quale il signor RI 1 è iscritto a Registro di commercio in qualità di Presidente. (…)” (III).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
In merito poi all’affermazione secondo la quale “(…) probabilmente i proprietari Signori __________ e __________ hanno ceduto tale attività a nuova società lasciando i debiti nella vecchia pensando così di farli accollare al sottoscritto. […] Quando un amministratore si dimette il nuovo consiglio di amministrazione deve prendere in mano tutta l’amministrazione ed essere in grado di garantire la continuità aziendale. (…)” (I), va osservato quanto segue.
Da una parte, quanto è successo dopo le dimissioni dell’in-sorgente dalla carica di amministratore unico è irrilevante ai fini della causa considerato che la sua responsabilità (temporalmente) si estende fino al momento dell’estinzione effettiva del mandato (in casu il 23 dicembre 2011, ovvero quando si è proceduto alla modifica del consiglio d’amministrazione della società e data dalla quale egli non aveva più alcuna facoltà di controllo dell’attività della medesima; cfr. doc. A/11) e che il danno fatto valere è riferito al periodo gennaio - novembre 2011.
Dall’altra parte, determinate è che RI 1 non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di amministratore unico con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque provato che le persone incaricate della contabilità gli hanno sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Dagli atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di marzo 2011 procedeva con invio di diffide di pagamento e che, dallo stesso mese, ha avviato delle procedure esecutive (cfr. doc. 4 e da 7 a 17).
Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insor-gente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento degli affari.
L’insorgente non può, facendo leva unicamente sulla sua asserita incompetenza contabile ed amministrativa (ciò che appare comunque in contrasto con l’asserita sua attività di fiduciario) circa la gestione di un ristorante non suo, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti e che egli stesso ha affermato che (per i sopra visti motivi) non si è preoccupato degli oneri sociali – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In concreto, nonostante l’asserita mancanza di competenza, l’insorgente è rimasto iscritto quale amministratore unico con diritto di firma individuale fino al 27 dicembre 2011 (cfr. consid. 1.1).
Quanto infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che, vista anche la modesta entità della ditta, il dovere di diligenza e controllo risulta accresciuto (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica amministratore unico gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, durante il periodo da gennaio a novembre 2011 (oggetto del presente provvedimento) non ha proceduto (fatti salvi i pagamenti del 17, 18 maggio e 30 giugno 2011 per complessivi fr. 2'808.75) al versamento di alcun acconto contributivo (cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub. doc. 4). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 28'520.15 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal gennaio al novembre 2011 (cfr. consid. 1.3 e 2.3).
2.9. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti