Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2012.9
Entscheidungsdatum
22.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2012.9

FS

Lugano 22 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 agosto 2012 emanata da

CO 1

in materia di risarcimento danni (art. 52 LAVS)

ritenuto in fatto

1.1. La RI 1 è affiliata, quale datore di lavoro (art. 64 cpv. 2 LAVS), dal 1. febbraio 2001 alla CO 1.

Venuta a conoscenza del fatto che la società ha versato un salario negli anni dal 2006 al 2010 ai signori __________ e __________, la Cassa ha emesso una tassazione d’Ufficio, per gli anni dal 2006 al 2010, il 7 maggio 2012 (doc. 4).

In esito all’opposizione del 25 maggio 2012 (doc. 5) interposta dalla RI 1 contro la tassazione d’ufficio del 7 maggio 2012, con decisione su opposizione 13 giugno 2012 la Cassa l’ha annullata adducendo che “(…) nei prossimi giorni si procederà all’emissione di una nuova tassazione d’ufficio per il periodo dal 2007 al 2010. Per quanto attiene l’anno 2006 la Cassa sarà di conseguenza tenuta a emanare nei confronti della società una decisione di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS in relazione all’art. 16 cpv. 1 LAVS per intervenuta perenzione, che seguirà con provvedimento separato. (…)” (doc. 6).

1.2. La Cassa, costatato quindi come in applicazione dell’art. 16 cpv. 1 LAVS il diritto di incassare i contributi 2006 sugli importi di fr. 116'903.-- e fr. 203.700.-- (importi, questi, aggiunti quale “integrazione di stipendio” ai rispettivi redditi dichiarati dai signori __________ e __________; doc. 7) fosse ormai perento, con decisione su opposizione 7 agosto 2012 ha confermato la decisione del 14 giugno 2012 (doc. 3) con la quale ha chiesto alla RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 37'675.65, importo corrispondente ai contributi paritetici sulle integrazioni di stipendio per l’anno 2006 sopra menzionate non soluti dalla società.

1.3. Contro la decisione su opposizione 7 agosto 2012, la RI 1 ha inoltrato il presente ricorso chiedendone l’annullamento. La società contesta la violazione del diritto di essere sentita e l’assunto secondo il quale essa avrebbe intenzionalmente o negligentemente infranto le prescrizioni legali in ambito di oneri sociali.

1.4. Con la risposta di causa, la Cassa postula la reiezione del ricorso e, visto che la ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte con l’opposizione del 12 luglio 2012, rinvia al contenuto della decisione su opposizione impugnata.

1.5. Con osservazioni 18 ottobre 2012 la società ha evidenziato che, vista la comunicazione del 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ (doc. 7), la Cassa avrebbe potuto intimare una tassazione dei contributi 2006 nei termini di legge evitando così l’applicazione dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.

Rilevato inoltre che i contribuenti __________ e __________ hanno indicato alle autorità fiscali, nelle loro dichiarazioni personali per l’anno 2006, i problemi concernenti la tassazione delle Stock Option, la società ha ribadito che “(…) si deve pure escludere il concetto di dolo, in quanto le parti interessate (RI 1 e dipendenti) hanno sempre evidenziato la situazione, e collaborato con le autorità onde permettere una decisione sull’eventuale imponibilità delle attribuzioni. (…)” (VII).

1.6. Invitata a presentare osservazioni scritte in merito alle osservazioni 18 ottobre 2012 e alla relativa documentazione prodotta, la Cassa è rimasta silente.

1.7. Con lettera 27 febbraio 2013 il TCA ha chiesto alla Cassa di trasmettere l’originale della lettera del 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ già prodotta sub doc. 7 (IX).

1.8. Con scritto 1. marzo 2013 la Cassa ha trasmesso al TCA l’originale della lettera del 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ precisando che “(…) alleghiamo parimenti in originale, quali doc. 8 e 9, la corrispondenza intercorsa a seguito di tale scritto tra la Cassa e l’Ufficio in questione per conferma della crescita in giudicato (che al momento della ricezione dello stesso non era ancora avvenuta) delle decisioni di tassazione al fine di poter emettere le nostre decisioni. Rileviamo che nella lettera di risposta del 2 maggio 2012 l’Ufficio di tassazione aveva indicato che “in sede di audizione (…) i rappresentanti dei contribuenti sono stati informati dell’assoggettamento ai contributi AVS di tali redditi”. (…)” (X).

1.9. Invitata a prendere posizione sui doc. IX e X con i relativi alegati (XI), la società, con lettera 13 marzo 2013 (XII), ha sostenuto, con motivi di cui si dirà se necessario in seguito, che è da escludere che essa e/o i suoi rappresentanti fossero stati informati dall’autorità fiscale circa l’obbligo d’assoggettamento ai contributi AVS/AI/IPG.

considerato in diritto

2.1. L’insorgente ha fatto anzitutto valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto la Cassa non avrebbe motivato la propria decisione limitandosi ad “(…) elencare le norme di legge e i criteri giurisprudenziali senza sussunzione alcuna al caso di specie (…)” (I) e nemmeno avrebbe motivato perché ha negato l’assunzione del teste richiesto con l’opposizione del 12 luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

In concreto, sebbene succinti, i motivi alla base della decisione paiono chiari. La Cassa ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando l’art. 52 LAVS, adducendo che il credito per i contributi paritetici del 2006 è perento ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS e che i termini di prescrizione (relativa e assoluta) ex art. 52 cpv. 3 LAVS sono stati rispettati. Inoltre, come visto sopra (cfr. consid. 1.1), in esito all’opposizione del 25 maggio 2012 (doc. 5) interposta dalla RI 1 contro la tassazione d’ufficio del 7 maggio 2012, la Cassa aveva già preannunciato l’emissione di una decisione di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 52 LAVS.

Anche se la Cassa nella decisione impugnata avrebbe dovuto almeno sommariamente motivare perché ha rifiutato l’audizione del teste __________ dell’Ufficio di tassazione __________ e perché ha respinto l’eccezione concernente l’assenza di dolo e/o negligenza grave da parte della società, l’insorgente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’interessata ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nel caso concreto si tratta di stabilire se è data o meno la responsabilità del datore di lavoro, la RI 1, in quanto tale e non degli ex organi della società che, a determinate condizioni – segnatamente quando il datore di lavoro è una persona giuridica che è stata sciolta e/o quando la Cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro o è rilasciato un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento –, possono essere convenuti in via sussidiaria (cfr. DTF 129 V 11, 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135).

2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996, pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 12 consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento, da parte della RI 1, dei contributi paritetici da prelevare sui salari del 2006 versati ai dipendenti __________ e __________ (fr. 320'603.00 così come risulta dall’“Estratto conto contributi paritetici” allegato alla decisione del 14 giugno 2012 sub doc. 3), per un ammontare complessivo di fr. 37'675.65.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

2.7. Per quanto riguarda i contributi paritetici da prelevare sui salari del 2006 versati ai dipendenti __________ e __________ per un ammontare complessivo di fr. 37'675.65 (cfr. l’“Estratto conto contributi paritetici” allegato alla decisione del 14 giugno 2012 sub doc. 3), la Cassa, costatato che il credito è perento ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 1.2), ha chiesto alla RI 1 il risarcimento del danno da lei subito.

Questo tribunale (cfr. la STCA 30.1995.8-7 e 31.1995.175 del 23 maggio 1995 che rinvia alla STCA 25.8.93 nella causa R.C.S.A.) ha già avuto modo di ricordare che, se il danno sorge perché è ormai trascorso il termine di cinque anni stabilito dall'art. 16 cpv. 1 LAVS per pretendere il pagamento dei contributi, si dovrà accertare quando la Cassa aveva ottenuto le necessarie informazioni, per cui – presentando la necessaria attenzione – avrebbe potuto conoscere l'esistenza dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Infatti, se la Cassa ha (o avrebbe) scoperto l'omissione del pagamento dei contributi paritetici prima della scadenza del termine di perenzione dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, agendo tempestivamente essa avrebbe potuto esigere in tempo utile il pagamento dei contributi dovuti, evitando il danno.

Pertanto, il fatto che il termine di cinque anni per l'azione di risarcimento del danno decorra dalla data in cui sorge il danno, non significa che la Cassa – constata l'omissione prima della scadenza del termine di perenzione dell'art. 16 cpv. 1 LAVS – possa rinunciare alla pretesa dei contributi dovuti e invocare in seguito la responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS: la colpa qualificata deve infatti essere la causa del danno.

Nella fattispecie, come si vedrà al prossimo considerando, si pone la questione circa il nesso causale fra la colpa del datore di lavoro ed il danno medesimo. In particolare si dovrà stabilire se l’inattività colpevole della Cassa abbia interrotto il nesso causale e/o se la stessa non vada piuttosto considerata quale fattore di riduzione nel senso di una concolpa della Cassa.

2.8. Dagli atti risulta che la comunicazione 20 dicembre 2011 – dalla quale si evincono gli importi che l’Ufficio di tassazione di __________, per gli anni dal 2006 al 2010, ha aggiunto, quale “integrazione di stipendio”, ai salari da attività dipendente dichiarati dai signori __________ e __________ – è pervenuta alla Cassa il 23 dicembre 2011 (cfr. il timbro apposto sull’originale del doc. 7 allegato allo scritto del 1. marzo 2013 sub X).

Il 23 dicembre 2011 era un venerdì e la Cassa avrebbe quindi potuto evitare la perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS dei contributi dovuti per il 2006 se, nei rimanenti giorni lavorativi dal 27 al 30 dicembre 2011, avesse reagito immediatamente fissando l’importo dovuto per quell’anno e notificando la relativa decisione alla società.

Si pone quindi la questione a sapere se la mancata immediata reazione configura o meno un’inattività colpevole della Cassa rispettivamente quali sono gli effetti di un tale agire.

Al riguardo occorre anzitutto ricordare (cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3) che la Cassa, dopo la risposta del 2 maggio 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ alla lettera del 30 aprile 2011 con cui si chiedevano precisazioni in merito alla crescita in giudicato delle decisioni di tassazione del 20 dicembre 2011 e all’informazione dei rappresentanti dei contribuenti circa l’obbligo di assoggettamento ai contributi AVS degli importi percepiti quale integrazione di stipendio (doc. 8 e 9 allegati scritto del 1. marzo 2013 sub X), con tassazione 7 maggio 2012 ha fissato i contributi dovuti per gli anni dal 2006 al 2010 (doc. 4); in esito all’opposizione del 25 maggio 2012 (opposizione con la quale la società aveva contestato il prelievo dei contributi relativi all’anno 2006 per intervenuta prescrizione; cfr. doc. 5) la Cassa, con decisione su opposizione 13 giugno 2012, ha poi annullato la tassazione 7 maggio 2012 preavvisando l’emissione di una nuova decisione di tassazione per il periodo dal 2007 al 2010 e di una decisione di risarcimento danni per il 2006 (cfr. doc. 6); la decisione di risarcimento è stata emessa il 14 giugno 2012 (cfr. doc. 3) e confermata con decisione su opposizione del 7 agosto 2012 (cfr. doc. 1, oggetto della presente vertenza).

In dottrina Reichmuth sostiene che la giurisprudenza – di cui in particolare alle sentenze H 53/03 dell’8 marzo 2004 consid. 3.3.2; H 404/99 del 13 febbraio 2001 consid. 3c e DTF 122 V 185 – secondo cui la colpa di una Cassa non potrebbe interrompere il nesso causale e per la quale la riduzione del danno presupporrebbe una grave violazione del dovere di diligenza da parte dell’amministrazione, sarebbe contraria ai principi generali validi per la responsabilità civile (“(…) Die Rechtsprechung, wonach das Verschulden der Ausgleichkasse den Kausalzusammenhang nicht zu unterbrechen vermag und für die Herabsetzung des Schadens ein grobes Verschulden vorausgesetzt ist, widerspricht den allgemeinen haftpflichtrechtlichen Grundsätzen. Gemäss diesen wird nämlich bei einem groben selbstverschulden des Geschädigten der Kausalzusammenhang unterbrochen, wohingegen für die Reduktion des Schadenersatzes bereits ein leichtes Selbstverschulden genügt. (…)” (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, § 8 n. 750 pag. 180)).

Lo stesso autore, alla nota a pié pagina 1073, oltre a segnalare il parere critico di altri autori, per un caso di interruzione del nesso causale cita: “(…) EVGE 1957 221 E. I.3 = ZAK 1957 457: Entdeckt die Ausgleichkasse den Schaden vor Ablauf der Verwirkungsfrist gemäss Art. 16 AHVG, so muss sie die Beiträge rechtzeitig nachfordern und kann nicht nach Ablauf der Verwirkungsfrist den Arbeitgeber haftbar machen; bleibt die Ausgleichkasse in nachlässiger Weise untätig, wird der Kausalzusammenhang unterbrochen. (…)”(Reichmuth, op. cit., nota a pié pagina 1073, pag. 180).

Nella STFA del 4 luglio 1957, H 74/57, pubblicata in RCC 1957 pag. 411 segg., l’Alta Corte ha in effetti evidenziato che “(…) Le fait que le délai de prescription de 5 ans de l’action en réparation du dommage court dès la survenance du dommage ne saurait signifier que la caisse de compensation, découvrant l’omission de l’employeur avant l’échéance du délai de péremption de l’article 16, 1er alinéa, LAVS, puisse renoncer à exiger les cotisations et invoquer ensuite la responsabilité de l’employeur; la faute qualifiée de l’employeur doit, en effet, être la cause du dommage, et ce lien de causalité serait rompu par l’inaction fautive de la caisse. (…)” (RCC 1957, pag. 415).

In un’altra fattispecie, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui la Cassa aveva subito un danno per intervenuta perenzione del diritto di tassare una compravendita rilevante, l’Alta Corte, nella STFA del 14 giugno 1999 pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16 pag. 49 segg., ha evidenziato che se la Cassa, dopo un controllo presso il datore di lavoro, omette di emanare la decisione di tassazione, va considerata corresponsabile e quindi vi è un motivo di riduzione. In concreto, ravvisando che avrebbe dovuto rendersi conto del termine dei cinque anni per la fissazione dei contributi, il TFA ha concluso che “(…) der von der Beschwerdeführerin zu leistende Schadenersatz ist nur dann und soweit herabzusetzen, als das pflichtwidrige Verhalten der Ausgleichkasse für die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens kausal war. Die Ausgleichkasse musste sich Ende 1992 Rechenschaft darüber abgeben, dass dannzumal die in Art. 16 Abs. 1 AHVG normierte fünfjährige Festsetzungsfrist verwirkte. Sie hätte es in der Hand gehabt, mit dem Erlass einer Nachzahlungsverfügung die Verwirkungsfrist zu wahren und auf diesem Weg die Beiträge gestützt auf Art. 43 AHVG zu erheben. Aufgrund dieser Sachlage steht fest, dass der Schaden nicht entstanden wäre, wenn die Ausgleichkasse rechtzeitig das vorgeschriebene Veranlagungsverfahren durchgeführt hätte. Dies rechtfertigt es, den geschuldeten Schadenersatz von Fr. 13'493.-- auf Fr. 5'000.-- zu ermässigen (Art. 44 Abs. 1 OR). (…)” (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c, pag. 50-51).

Già nella DTF 122 V 185, indicata nel regesto quale cambiamento della giurisprudenza, il TFA aveva concluso che “(…) l’obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno può essere ridotto in applicazione analogica dell’art. 4 LResp, rispettivamente dell’art. 44 cpv.1 CO, qualora e nella misura in cui causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata una grave violazione del dovere di diligenza da parte dell’amministrazione (…)” (regesto della DTF 122 V 185).

Nella STFA H 53/03 dell’8 marzo 2004 – chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva ridotto l’importo chiesto quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS (prima togliendo gli interessi moratori e in seguito dimezzando l’importo complessivo ottenuto e meglio da fr. 39'204.20 [comprensivi degli interessi per fr. 5'285.55] a fr. 16'959.35) ritenuta una concolpa della Cassa (nonostante l’indicazione del datore di lavoro stante la quale dal novembre 1995 esso non avrebbe più avuto nessuno alle proprie dipendenze, la Cassa aveva erroneamente fissato, nel gennaio 1996, i contributi provvisori per l’anno 1995 sulla base di una somma di stipendi pari a zero e proceduto alla restituzione degli anticipi) – la nostra Massima Istanza, lasciata aperta la questione a sapere se tra il comportamento del ricorrente e il danno vi fosse un nesso causale, ha annullato la decisione impugnata e negato il preteso risarcimento in quanto al datore di lavoro non poteva essere imputata una grave negligenza.

Nella fattispecie concreta, visto l’esito degli accertamenti esperiti dal TCA (cfr. consid. 1.7 e 1.8 e l’originale della comunicazione 20 dicembre 2011 dal cui timbro di ricezione risulta che la stessa è pervenuta alla Cassa il 23 dicembre 2011; doc. 7 allegato allo scritto del 1. marzo 2013 sub X), la Cassa non può essere seguita laddove sostiene che “(…) in data 9 gennaio 2012, la Cassa apprendeva che la RI 1 aveva versato per il 2006 al signor __________ CHF 116'903.00 e al signor __________ CHF 203'700.00. (…)” (doc. 1 punto 2, la sottolineatura è del redattore).

Nemmeno – come sembrerebbe fare valere (cfr. consid. 1.8 e X) – la Cassa, una volta venuta a conoscenza delle decisioni di tassazione dei dipendenti __________ e __________, doveva aspettare la loro crescita in giudicato prima di procedere alla fissazione dei contributi dovuti dalla società per il 2006 e notificare la relativa decisione. Al contrario, visto l’avvicinarsi dello scadere del termine di perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa avrebbe dovuto procedere immediatamente e questo a maggior ragione se si considera anche che nella comunicazione 20 dicembre 2011 l’Ufficio di tassazione di __________ ha, in particolare, evidenziato che “(…) le decisioni di tassazione non sono ancora cresciute in giudicato ma gli importi sono stati concordati con i rappresentanti dei contribuenti. (…)” (doc. 7).

In simili circostanze, visti i pochi giorni lavorativi utili (dal 27 al 30 dicembre 2011) per fissare i contributi dovuti per il 2006 e notificare la relativa decisione (evento questo che avrebbe evitato la perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS dei contributi dovuti per quell’anno), conformemente alla succitata giurisprudenza federale, questo Tribunale ritiene che l’inattività della Cassa debba essere considerata quale concolpa (quindi fattore di riduzione) e non già motivo di interruzione del nesso causale fra la colpa del datore di lavoro ed il danno provocato.

Di conseguenza – ritenuto che, come si vedrà al prossimo considerando, alla società ricorrente va imputata una colpa grave per aver omesso di indicare l’assegnazione di azioni a prezzo di favore e opzioni gratuite della società ai dipendenti __________ nell’anno 2006 –, tutto ben considerato e ribadito che l’inattività della Cassa configura una concolpa, secondo questo Tribunale appare giustificato riconoscere una riduzione del 50% del danno fatto valere dalla Cassa.

Pertanto – ricordato che per quanto riguarda i contributi paritetici per l’anno 2006 il credito è perento ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS e ritenuta la concolpa della Cassa per essere rimasta inattiva nel breve periodo utile per fissare i contributi dovuti per il 2006 e notificare la relativa decisione –, l’ammontare del risarcimento (l'importo in quanto tale è rimasto incontestato; cfr. consid. 2.4) ridotto del 50% va cifrato in fr. 18'837.80.

2.9. Dagli atti di causa non risulta che __________, iscritto a registro di commercio (RC) quale gerente con diritto di firma individuale della RI 1, abbia indicato in qualche modo alla Cassa che nel 2006 ai dipendenti __________ e __________, oltre al versamento dello stipendio, sono state assegnate delle azioni a prezzo di favore e delle opzioni gratuite della società, così come risulta dalla comunicazione 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ indirizzata all’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona (cfr. doc. 7).

Infatti, in sede di ricorso la società ha solo sostenuto che “(…) la ricorrente, come emerge chiaramente dagli atti, non poteva nemmeno presupporre che le agevolazioni e gli accordi previsti coi dipendenti, secondo i contratti americani sarebbero stati poi considerati dall’autorità fiscale svizzera quale ulteriore reddito soggetto al prelevamento dei contributi paritetici. (…)” (I, pag. 5). Con le osservazioni del 18 ottobre 2012 si è limitata a sostenere, in modo del tutto generico e senza minimamente documentare, che “(…) si deve pure escludere il concetto di dolo, in quanto le RI 1 e dipendenti) hanno sempre evidenziato la situazione, e collaborato con le autorità onde permettere una decisione sull’eventuale imponibilità delle attribuzioni. (…)” (VII, punto 5).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Secondo l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri indipendentemente dal fatto se il rapporto di lavoro continua e/o è stato sciolto e se la prestazione è dovuta e/o distribuita liberamente. Quale reddito da attività dipendente soggetto a contributi, oltre al salario diretto versato per l’attività svolta, vanno pertanto considerati anche gli indennizzi e le elargizioni che in qualche modo derivano dal rapporto lavorativo e che per legge non sono esonerati dall’obbligo contributivo (DTF 138 V 463 consid. 6.1 pag. 469 e 133 V 346 consid. 4 pag. 347, entrambe con riferimenti).

Al riguardo le Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG, nell’ultima versione in italiano valida dal 1° gennaio 2008, nella 2a parte che tratta dei “Diversi tipi di retribuzione e loro qualificazione in materia di contributi”, al punto 4 tratta delle “Azioni di lavoro e altri diritti di partecipazione nonché opzioni di dipendenti”, rinviando alla Tabella 3 relativa all’assoggettamento contributivo di azioni ed opzioni di lavoro.

Quanto alla versione di dette Direttive valide dal 1° gennaio 2013 (disponibili unicamente nella versione in lingua tedesca e francese) le stesse tengono, tra l’altro, conto degli adattamenti necessari a seguito dell’entrata in vigore, il

  1. gennaio 2013, della legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore e dell’ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (OParC). Nell’introduzione al supplemento 5 valido dal 1. gennaio 2013 si legge infatti che: “(…) Le présent supplément tient compte des adaptations nécessaires suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la « Loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur », de l’« Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (OPart) » ainsi que de la « Loi fédérale sur l’exonération de la solde pour le service du feu ». Ces com-pléments se trouvent aux nos 2014 ss et 2121. S’agissant de la nouvelle réglementation relative au traitement des participations de collaborateur, il est fait référence, au moyen de liens hypertextes, à la Circulaire no 37 du 14 décembre 2012 de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette circulaire n’est toutefois qu’un projet. De plus, de par l’existence de cette circulaire, il est renoncé à l’Annexe 3 des présentes directives contenant le tableau concernant la soumission à cotisations des actions et options de collaborateurs. (…)” (Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans L’AVS, AI et APG, Valable dès le 1er janvier 2013, pag. 7).

Chiamato a pronunciarsi circa il trattamento contributivo di opzioni per collaboratori con clausola vesting, nella succitata DTF 133 V 346 (in quell’evenienza la Sagl datrice di lavoro aveva certificato un reddito di fr. 388'108.-- derivante dalla distribuzione di 20'000 opzioni), il Tribunale federale, circa la natura delle opzioni per collaboratori e il momento in cui si può parlare di realizzazione, si è così espresso: “(…) Mit Mitarbeiteroptionen wird allen Arbeitnehmern oder einem bestimmten Kreis von Arbeitnehmern (des Kaders) die Möglichkeit eröffnet, sich am Erfolg des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe (Konzern), zu welcher ihre Arbeitgeberfirma gehört, zu beteiligen, indem ihnen das Recht eingeräumt wird, während einer bestimmten Zeitspanne eine bestimmte Anzahl Aktien der arbeitgebenden oder dieser nahestehenden Gesellschaft zu einem im Voraus festgesetzten Preis zu erwerben oder zu veräussern. Dabei werden die Optionen an das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers mit dem arbeitgebenden Unternehmen gekoppelt und sind durch dessen Bestand bedingt. Mit solchen Aktienoptionen für Mitarbeiter werden mehrere Zwecke verfolgt: Erhöhung der Attraktivität der Gesellschaft als Arbeitgeberin; Motivation der Mitarbeiter, den im Aktienkurs verkörperten Wert der Muttergesellschaft durch ihre Arbeit zu erhöhen; Bindung des Kaders an die Gesellschaft, jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Ausübung der Option; Gleichschaltung der Ziele der Angestellten, der Aktionäre und des Managements (BGE 130 III 495 E. 4.1 S. 499 f. mit weiteren Literaturhinweisen; CHRISTOF HELBLING, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, 2. Aufl., Zürich 2003, S. 15/16 und 46 ff.; NATALIE Peter, US-amerikanische Mitarbeiterbeteiligungspläne im Einkommens- und Vermögenssteuerrecht der Schweiz, Diss. Zürich 2001, S. 10 ff.). Die Ausgestaltung der Mitarbeiteroptionen untersteht weitgehend der Vertragsfreiheit. Sie wird durch die vorrangig verfolgten Ziele bestimmt. So können die Optionen entgeltlich, vergünstigt oder unentgeltlich eingeräumt werden, bis zu einem bestimmten Verfalltag ("American style option") oder nur an einem bestimmten Verfalltag ("European style option") zur Ausübung berechtigen oder die Laufzeit kann mit einer Sperrfrist versehen sein. Das Aufleben des Rechts zum Bezug (gegebenenfalls zum Verkauf) der Aktien wird gemeinhin als Vesting bezeichnet (BGE 130 III 495 E. 4.1 S. 500 f. mit Hinweis; HELBLING, a.a.O., S. 162). Erst mit dem Ablauf der Vesting-Periode stehen die Optionen dem Mitarbeiter unentziehbar zu und werden ausübbar. Vor dem Vesting kann der Mitarbeiter seines Rechts auf die Option aus bestimmten Gründen wieder verlustig gehen; d.h. die Aktienoptionen sind bis zum Ablauf der Vesting-Periode auflösend bedingt (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich 2004, § 10 S. 1089 Rz. 546 und 548). Die Ausübbarkeit der Optionen kann allerdings je nach Ausgestaltung nach Ablauf der Vesting-Periode auch noch durch eine zusätzliche Sperrfrist eingeschränkt sein (BÖCKLI, a.a.O., § 10 S. 1025 Rz. 280 Fn. 387). […] Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die seit Mai 2003 geltende (einkommens-)steuerrechtliche Praxis bei Mitarbeiteroptionen mit Vesting-Klausel nicht darauf abstellt, wann die Optionen zugeteilt wurden oder zu welchem Zeitpunkt die Vesting-Periode abgelaufen ist. Entscheidend ist vielmehr, in welchem Zeitpunkt die Option effektiv ausgeübt wurde. Das ist auch unter dem Gesichtspunkt zutreffend, dass die Rechtsausübung unter Umständen nicht bloss durch eine Vesting-Klausel, sondern vom Eintritt weiterer Bedingungen abhängig sein kann, wie etwa dem Ablauf von Sperrfristen etc. Aktuell ist der Bundesgesetzgeber seinerseits daran, die Besteuerung im Zeitpunkt der Ausübung der - gesperrten oder nicht börsenkotierten - Mitarbeiteroption auf Gesetzesstufe zu verankern (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, BBl 2005 S. 575 ff., 589 f., 596 f.; Entwurf zum Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, BBl 2005 S. 603 ff., insbesondere 608 [vgl. E-Art. 17b Abs. 3 Satz 1 DBG] sowie 606 [vgl. E-Art. 7b Abs. 3 Satz 1 StHG]). (…)” (DTF 133 V 346 consid. 5.2 e 5.3.3).

Ancora l’Alta Corte, nella succitata DTF 138 V 463, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di stabilire l’obbligo contributivo inerente ad azioni distribuite ai salariati sulla base di un contratto di partecipazione dei collaboratori (Mitarbeiterbeteiligungsvertrag “performance shares deferred stock agreement”), circa la differenza tra il momento in cui sorge l’obbligo contributivo e quello in cui il contributo deve essere versato, ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) 8.1.1 Die Frage nach der Entstehung der Beitragspflicht ist von derjenigen nach dem Zeitpunkt, in welchem die Beiträge vom massgebenden Lohn im Rahmen des Beitragsbezugs zu entrichten sind (Beitragsbezug), zu unterscheiden (BGE 115 V 161 E. 4b S. 163 f.; 110 V 225 E. 3a S. 227 f.). Während für die Frage des Beitragsbezugs der Zeitpunkt der Einkommensrealisierung massgebend ist (BGE 131 V 444 E. 1.1 S. 446 f.), richtet sich diejenige der (dieser logisch vorangehenden) Beitragspflicht als solcher nach dem Zeitpunkt der Erwerbstätigkeit (BGE 115 V 161 E. 4b S. 163 f.; 111 V 161 E. 4a S. 166 f. mit Hinweisen und 110 V 225 E. 3a S. 227; vgl. auch BGE 131 V 444 E. 1.1 S. 446 f.; Kieser, AHVG, N. 2 zu Art. 5 AHVG). Die Beitragspflicht beruht direkt auf dem Gesetz und entsteht, sobald die sie nach dem Gesetz begründenden Tatsachen - Versicherteneigenschaft und Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit - eingetreten sind (BGE 115 V 161 E. 4b S. 164; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 52/05 vom 8. August 2005 E. 3.3). Die Bestimmung des Art. 7 lit. c AHVV, wonach sich Wert und Zeitpunkt der Einkommensrealisierung bei gebundenen Arbeitnehmeraktien nach den Vorschriften der direkten Bundessteuer richten, beschlägt somit den Beitragsbezug und nicht die hier im Vordergrund stehende Frage nach der Beitragspflicht. 8.1.2 Arbeitnehmeraktien stellen, unabhängig davon, ob es sich um freie oder gebundene handelt, im Zeitpunkt ihres Erwerbs massgebenden Lohn dar (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, S. 108 Rz. 333; Michael Sterchi/Raphael Lang, Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei international tätigen Mitarbeitern, in: Zuger Steuerpraxis 32/2006, S. 49 ff., S. 56; Rz. 2016 WML [Stand: 1. Januar 2008]). Es handelt sich dabei um eine Form der nachträglichen Lohnzahlung, bezüglich welcher sich die Frage, ob sie der Beitragspflicht unterliegt, nach den Vorschriften richtet, die für jenen Zeitraum gelten, für den die nachträgliche Lohnzahlung bestimmt ist (BGE 110 V 225; vgl. auch Sterchi/Lang, a.a.O., S. 57). Dieses sog. Bestimmungsprinzip wurde in Rz. 2034 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB; Stand: 1. Januar 2008) aufgenommen, wobei ergänzt wurde, dass aus Gründen der praktischen Durchführung auch bei nachträglichen Lohnzahlungen auf den Zeitpunkt der Auszahlung oder Gutschrift abgestellt werden könne (Realisierungsprinzip). Einschränkend werden in der Wegleitung Ausnahmen aufgeführt, für welche auf jeden Fall das Bestimmungsprinzip gilt. Dabei wird unter anderem der Fall erwähnt, dass das Arbeitsverhältnis bei dem oder den gleichen Arbeitgebenden im Realisationsjahr (wie hier der Fall) nicht mehr bestand. 8.1.3 Wie die Beitragspflicht bestimmt sich auch der Eintrag im IK oder die (hier allerdings nicht weiter interessierende) Frage, welche Beitragssätze anzuwenden sind, nach dem Erwerbsjahr, mithin unabhängig vom Zeitpunkt der Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitgeberin (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 52/05 vom 8. August 2005 E. 3.3; Rz. 2327 der Wegleitung über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK; Stand: 1. Januar 2007], wonach nachträgliche Lohnzahlungen grundsätzlich unter dem Jahr aufzuzeichnen sind, für welches die Zahlung bestimmt ist, wobei dies auch für nachträgliche Korrekturen der Einkommen gilt). (…)” (DTF 138 V 463, consid. 8.1, pagg. 471-473).

Dalle suenunciate direttive e dalla giurisprudenza federale risulta chiaramente che, vista la loro natura – a prescindere dalle problematiche legate alla quantificazione del loro valore e al momento in cui il contributo debba essere versato –, il datore di lavoro è obbligato a dichiarare alla Cassa l’assegnazione, ai propri dipendenti, di azioni a prezzo di favore e/o di opzioni della società.

Del resto, dalla Circolare n. 5 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 30 aprile 1997 intitolata “Imposizione delle azioni ed opzioni di dipendenti” (circolare, questa, menzionata nelle suenunciate DTF), risulta che “(…) conformemente agli articoli 126 e 127 LIFD, il datore di lavoro soggiace all’obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, per cui deve fare tutto quanto è opportuno per facilitare la valutazione delle sue prestazioni. Fra l’altro deve rendere note le relative basi di calcolo ed essere in grado in ogni momento di fornire le informazioni sul numero di azioni e opzioni di dipendenti che soggiacciono ad un termine di attesa. (…)” (Circolare n. 5 del 30 aprile 1997, pag. 3).

Sempre secondo la medesima Circolare, “(…) sono considerate azioni di dipendenti quelle che il datore di lavoro o un’impresa ad esso vicina trasferisce ai propri dipendenti (impiegati, quadri, consigli d’amministrazione) ad un prezzo di favore nell’ambito di un’emissione o di una vendita di giacenza propria. I buoni di partecipazione, i buoni di godimento o le quote di cooperativa devono essere trattati in modo analogo. (…)”, nel caso di azioni libere di dipendenti “(…) l’esistenza della prestazione imponibile deve essere indicata sul certificato di salario e il rispettivo importo deve essere specificato su un allegato (…)”, nel caso di azioni vincolate di dipendenti “(…) l’esistenza della prestazione valutabile in denaro deve essere indicata sul certificato di salario. Inoltre, il numero delle azioni dei collaboratori ricevute e la differenza tra il valore venale ridotto e il prezzo d’acquisto devono essere attestate su un allegato. (…)” e per le opzioni di dipendenti “(…) l’assegnazione dell’opzione deve essere indicata sul certificato di salario. Inoltre, il numero di opzioni assegnate e il loro valore fiscale determinante devono essere attestati su un allegato. (…)” (Circolare n. 5 del 30 aprile 1997, pag. 3-4).

In concreto, lo si ribadisce, il gerente della RI 1 non ha addotto e tanto meno ha provato di aver indicato alla Cassa che, nel 2006, ai dipendenti __________ e __________, oltre al versamento dello stipendio, sono state assegnate delle azioni a prezzo di favore e delle opzioni gratuite della società, così come risulta dalla comunicazione 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ indirizzata all’Istituto della assicurazioni sociali a Bellinzona (cfr. doc. 7).

La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di indicare, nei rispettivi certificati di salario dei propri dipendenti, l’assegnazione di azioni a prezzo di favore e di opzioni gratuite della società, costituisce una grave negligenza che non può certo essere scusata per il fatto che i due dipendenti interessati, nelle rispettive dichiarazioni d’imposta, abbiano dichiarato quale bene non soggetto all’imposta preventiva “(…) option individual report expeditors non si mette valore come d’accordo al colloquio telefonico con l’ufficio (…)” (doc. G/1 pag. 9) rispettivamente “(…) Buoni di godimento individual Option report da valutare dall’ufficio di tassazione vedi certificato (…)” (doc. G/2 pag. 9).

Al contrario, visto che agli stessi dipendenti è risultato chiaro di dover notificare quali beni patrimoniali detti non meglio identificati buoni di godimento e/o opzioni, a maggiore ragione al gerente della Sagl non poteva sfuggire di dover indicare alla Cassa l’esistenza di queste prestazioni che indubitatamente erano legate al rapporto di lavoro.

In questo senso – osservato che la ripresa salariale nell’anno 2006 per i dipendenti __________ e __________ è incontestatamente dovuta alle aggiunte dei redditi derivanti dall’assegnazione di azioni a prezzo di favore e di opzioni gratuite (cfr. doc. 7) –, ribadito che dette prestazioni avrebbero dovuto in ogni caso essere segnalate alla Cassa, questo Tribunale rinuncia all’audizione dei responsabili dell’Ufficio tassazione persone giuridiche e dell’Ufficio di tassazione di __________.

Infatti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspfle-ge, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10. In conclusione, ravvisata una grave negligenza nel fatto di non aver annunciato alla Cassa quale salario soggetto a condizione l’assegnazione di azioni a prezzo di favore e di opzioni gratuite della società ai dipendenti __________ e __________ nell’anno 2006 (cfr. consid. 2.9) e ritenuta una concolpa della Cassa (cfr. consid. 2.8), a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS la RI 1 deve risarcire alla Cassa fr. 18'837.80 (cfr. consid. 2.8 in fine).

2.11. Anche se parzialmente vincente in causa alla RI 1, non patrocinata in causa, non va riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione 7 agosto 2012 è modificata nel senso che la RI 1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 18'837.80.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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