Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2012.8
Entscheidungsdatum
17.12.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2012.8

BS

Lugano 17 dicembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 agosto 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del emanata da

in relazione alla

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

PI 1

ritenuto in fatto

1.1. La PI 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) __________ 2001, con sede a (in precedenza a ), aveva quale scopo sociale l’esecuzione di tutti i lavori d’impresa generale, la costruzione, comprese le attività accessorie e/o connesse con lo scopo principale ecc..

RI 1 è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 9 gennaio 2006, poi presidente del CdA dal 1° novembre 2007 e, infine, nuovamente amministratore unico dal 21 luglio 2010 (date di pubblicazioni nel FUSC).

1.2. La Edilmanu SA è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 2001 al 31 agosto 2010.

La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi costringendo la Cassa a procedere, dal mese di aprile 2008, all’invio di diffide e, dal mese di settembre 2010, all’avvio di procedure esecutive (cfr. specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali 2009 e 2010; doc. 4).

Con decreto 18 novembre 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società (FUSC 25 novembre 2010) e successivamente ha autorizzato la liquidazione del fallimento in procedura ordinaria (FUSC __________ 2011 in doc. 1/B ).

La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 32'590,65 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG 3e AF non soluti per gli anni 2009 e 2010, di cui fr. 1'979,15.-- per contributi sulle rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/C-C3).

Con scritto 22 dicembre 2011 l’UF ha informato la Cassa che non erano da prevedersi dividendi per i creditori di I e IIa clasase (doc. 1/D).

1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 29 febbraio 2012 – confermata con decisione su opposizione 12 luglio 2012 – la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 32'590,65, corrispondente ai contributi partiteci non soluti dalla PI 1 relativi agli anni 2009 e 2010.

1.4. Contro la citata decisione su opposizione, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. Sollevando l’in- tempestività della decisione su opposizione, nonché l’ec-cezione di perenzione (recte: prescrizione) del credito risarcitorio, contesta una violazione delle prescrizioni per colpa o negligenza grave, evidenziando in particolare di non avere avuto alcun potere d’influenzare l’andamento della società sostenendo che la stessa era nella mani di __________. Sostiene inoltre che agli inizi del 2010 aveva notato una cronica carenza di liquidità (fino all’8 giugno 2010 la contabilità della società era tenuta dalla Fiduciaria __________, di cui __________ è presidente del Cda e sua moglie __________ membro; cfr. estratto RC informatizzato) allorquando è venuto a sapere che __________ aveva disposto negli anni 2006-201 per sé, rispettivamente per la sua fiduciaria somme dell’ordine di fr. 670’000/700'000.--. Rileva di aver denunciato __________ per i reati di amministrazione infedele, di ripetuta truffa e di appropriazione indebita. Sostiene pertanto che di fronte ai menzionati gravi reati commessi da terzi, a lui celati anche a mezzo di documentazione contabile artefatta, cade ogni ipotesi di nesso causale fra il suo agire ed il danno subito dalla Cassa.

1.5. Con la risposta di causa, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza dell’insorgente e confermando la decisione impugnata.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della __________(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, all’insorgente, organo formale della stessa, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Il ricorrente rimprovera alla Cassa di aver atteso quasi 3 mesi e mezzo per emettere la qui impugnata decisione, resa il 12 luglio 2012 a seguito dell’opposizione datata 2 aprile 2012 avverso la decisione di risarcimento 29 febbraio 2011. A mente dell’insorgente, la querelata pronunzia non è stata emessa entro un termine adeguato ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA - che secondo lui dovrebbe essere, in analogia all’art. 81 cpv. 3 vOAVS, di 30 giorni – e di conseguenza il diritto di chiedere il risarcimento risulta essere “perento”.

Al riguardo, rettamente nella risposta di causa la Cassa ha fatto presente che la succitata censura è stata già sollevata dallo stesso legale del ricorrente ed esaminata dallo scrivente Tribunale nelle STCA 31.2008. 12 del 7 settembre 2009 consid. 2.1 e STCA 31.2006.44 del 18 settembre 2007 consid. 2.6. Va pertanto ricordato che in caso di presunto ritardo ingiustificato da parte della Cassa nell’evasione dell'opposizione, l’insorgente avrebbe dovuto innanzitutto sollecitare l'amministrazione e, in caso di mancata risposta, adire il TCA ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. La censura di ritardata giustizia si rileva pertanto intempestiva e priva di oggetto, avendo l’amministrazione rilasciato la decisione su opposizione contestata. Non va altresì dimenticato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, nota 507 p. 240; idem, cit., ad art. 56 nota 21, p. 708) e quindi non annulla la decisione su opposizione nel frattempo resa, né, come temerariamente sostenuto dall’insorgente, un eventuale accertamento dell’invocato diniego ha per effetto la “perenzione” della pretesa risarcitoria.

Occorre poi ricordare che, come verrà di seguito esposto, secondo l’art. 52 cpv. 3 LAVS il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dalla conoscenza del danno. Entro tale termine la cassa di compensazione deve emanare una decisione di risarcimento, contro la quale il destinatario può in seguito inoltrare opposizione nel termine di 30 giorni.

2.4. RI 1 “perento” (recte: prescritto, come previsto dall’art. 52 cpv. 3 LAVS) il credito risarcitorio anche avuto riguardo al fatto che, a seguito delle diverse procedure d’incasso forzato, la Cassa sarebbe venuta o avrebbe dovuto venire a conoscenza del danno in quanto la situazione oggettiva della società era tale che non vi era più da attendersi il pagamento integrale dei contributi.

Certo che, come sostenuto nella decisione impugnata, sin dall’aprile 2008 la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto regolarmente diffidarla e precettarla dal settembre 2010; ma tali difficoltà d’incasso non costituiscono, come già esposto nelle STCA citate al considerando precedente, la conoscenza del danno.

Va parimenti osservato che secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del __________ 2011.

In merito al credito risarcitorio, l’art. 52 cpv. 3 LAVS prescrive che il risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione biennale del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (precedentemente del termine di perenzione annuale ex art. 82 v.OAVS) non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, p. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240). Infine, il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 p.164, consid. 4d).

Nella fattispecie in esame, come detto, non sono quindi le difficoltà d’incasso dei contributi da parte della Cassa, rispettivamente il loro mancato versamento a determinare la conoscenza del danno. Tantomeno l’apertura del fallimento in via ordinaria. Decisiva al proposito è invece la comunicazione 22 dicembre 2011 da parte dell’UF secondo cui per i creditori di I e II classe non vi sono da prevedere dividendi (doc. 1/D). Avendo la Cassa intimato la decisione di risarcimento il 29 febbraio 2012, essa ha pienamente rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto.

2.5. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il risarcimento richiesto all’insorgente è essenzialmente costituito dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1per il 2009 ed il 2010. I contributi sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub. doc. 3). Inoltre, dallo specchietto concernente l’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (cfr. doc. 4 e 5), al cui tenore va fatto riferimento, si evince l’ammontare totale dei contributi rimasti scoperti, oggetto dell’insinuazione all’UF (doc. 1/C).

2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

  • anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 p. 7).

2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.9. Il ricorrente nega una sua negligenza in merito alla violazione delle prescrizioni, sostenendo che la direzione amministrativa della società era nelle mani di __________, rispettivamente presidente e membro del Cda della Fiduciaria __________, mentre lui (il ricorrente) si occupava esclusivamente della direzione e conduzione tecnica dell’azienda senza poteri decisionali.

Orbene, quanto addotto dall’insorgente non è sufficiente per esimerlo da una sua responsabilità. Infatti, accettando il mandato di amministratore egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Infine, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

2.10. Il ricorrente sostiene inoltre che i conti della società a lui presentati erano stati sempre ineccepibili, non evidenziavano alcuna problematica e tantomeno lasciavano presagire che i contributi non fossero stati regolarmente versati, essendo la PI 1 regolamente iscritta all’albo degli impresari costruttori ed adempiendo quindi a tutte le condizioni previste dalla LEPIC (Legge sull’ esercizio della professione di impresario costruttore; 7.1.5.3), segno, questo, che gli oneri sociali erano stati liquidati senza problemi. Solo agli inizi del 2010 l’insorgente si sarebbe reso conto che nonostante l’andamen-to florido degli affari la società aveva una carenza di liquidità. Dopo aver ricostruito la situazione contabile effettiva, anche facendo capo ad una procedura giudiziaria avviata presso la Pretura di __________, è risultato che __________ (che ha tenuto la contabilità della PI 1 sino all’8 giugno 2010) aveva disposto illecitamente a suo favore, rispettivamente della sua fiduciaria, negli anni 2006-2010 di una somma di denaro nell’ordine di fr. 670’000/700'000 proveniente dalla società. Il ricorrente avrebbe anche provveduto a denunciarlo al Ministero pubblico per i reati di amministrazione infedele, ripetuta truffa e appropriazione indebita.

Per queste ragioni egli sostiene che

" Di fronte a gravi reati economici compiuti da terzi e celati al ricorrente, anche a mezzo di documentazione contabile artefatta, cade ogni ipotesi di nesso causale fra l’attività di amministratore – per altro effettivamente esperita da RI 1 – il danno ipotizzato dalla Cassa. Non si vede infatti cos’altro il ricorrente avrebbe potuto fare per scoprire tali illeciti commessi da altri, quando (non) vi erano elementi per averne anche solo il sentore. La delega di competenze in seno alla PI 1, per quanto riguarda il ricorrente, è avvenuta validamente, senza quanto previsto dall’uopo del codice delle obbligazioni. In assenza di conoscenze specifiche, la società ben poteva affidare ad una fiduciaria esterna il compito di tenere la contabilità” (I p. 11).

Occorre qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia per questioni di prestigio o di pudore scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).

Non vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita del 7 gennaio 1998 in re M.G.).

Infine, qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei contributi sociali, a questi ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza (STFA H 319/99 del 25 luglio 2000, STFA H 141/01 dell’8 luglio 2003; STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006; cfr. anche STCA 5 luglio 2007, inc. 31. 2006.14 +17-22 ).

Ritornando al caso in esame, le vicende civili e penali di cui sopra non sono rilevanti ai fini di un’esenzione di una responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente. In primo luogo perché, come sostenuto dal ricorrente medesimo (e del resto confermato in sede di interrogatorio presso l’UF; cfr. il relativo verbale del 22 novembre 2010; doc. 1/E), dagli inizi del 2010 l’ex amministratore sapeva delle carenze di liquidità della società, riuscendo in seguito a scoprire i (presunti) illeciti __________, al quale (rispettivamente alla fiduciaria da lui gestita) il giorno 8 giugno 2010 è stato tolto il mandato fiduciario. Il ricorrente non ha sostenuto di aver chiesto informazioni a quest’ultimo circa il pagamento dei contributi e di aver ricevuto delle rassicurazioni risultanti in seguito inveritiere, motivo per cui in concreto la succitata giurisprudenza non risulta applicabile. Va poi evidenziato che la società non ha integralmente versato gli acconti di giugno, agosto e totalmente quelli di settembre e ottobre (mese della cessazione dell’attività), quindi un periodo successivo alla scoperta degli asseriti illeciti.

Nel citato verbale dell’UF il ricorrente ha sostenuto, una volta revocato (l’8 giugno 2010) il mandato a __________, di aver conferito procura al suo attuale legale “di patrocinarmi per le verifiche del caso ma nonostante tutto questo non sono riuscito a recuperare la liquidità necessaria per continuare l’attività” (doc. E). Fatto sta che, terminato il mandato di __________, la Edilmanu SA ha continuato a versare gli stipendi omettendo in parte o integralmente di riversare all’amministrazione i contributi paritetici (sui motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione cfr. consid. 2.12).

2.11. L’insorgente rimprovera alla Cassa di non essersi determinata sulla posizione di __________ seppur membro, quest'ultimo, del Cda dal 1° novembre 2007 al 21 luglio 2010. Stesso rimprovero riguarda anche i coniugi __________. Secondo il ricorrente la società era in mano a __________, mentre __________ si occupava dei contributi in quanto i conteggi AVS veniva da lei sottoscritti.

Secondo la giurisprudenza del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. Per contro, i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili non la concernono ed esulano dalla procedura di risarcimento (cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a p. 87 con riferimenti; VSI 1996 p. 306 consid. 6 p. 308), motivo per cui questo TCA non può sostituirsi alla Cassa.

2.12.

2.12.1. Occorre ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.12.2 In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando precedente.

Occorre comunque rilevare che la PI 1 ha regolamente versato i contributi del 2009 per complessivi fr. 151'398,75, eccezione fatta per un importo di fr. 1'080,40. Per quel che concerne invece il 2010, dopo numerose diffide e precetti esecutivi, sono stati versati gli acconti mensili sino ad agosto, rimanendo per conto scoperti i restanti mesi dell’an- no.

In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che in casu è accaduto.

In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla PI 1 per complessivi fr. 32'590,65.

2.13. L’insorgente ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

La generica richiesta di assunzione “doc. e testi” non merita considerazione alcuna; l’ispezione presso l’URC non è necessaria visto che l’estratto RC della società è agli atti. Parimenti non necessario è il richiamo dall’UF dell’intero incarto visto che agli atti è versata l’insinuazione del credito di cui il ricorrente ha già avuto una copia (doc.1/C). Lo stesso dicasi per il richiamo dalla Cassa dell’intero incarto riguardante la PI 1 ed il recupero dei contributi dal 1° gennaio 2001 (data d’affiliazione). Infatti, a prescindere dal fatto che il danno oggetto della presente vertenza riguarda il mancato versamento dei contributi 2009 e 2011, l’amministrazione ha ben riassunto in uno specchietto tutte le diffide di pagamento inviate, le esecuzioni promosse ed i pagamenti eseguiti (doc. 4 e 5). Parimenti non necessario è il richiamo di documentazione dalla Pretura di __________ e dal Ministero pubblico poiché ininfluente ai fini della causa (cfr. consid. 2.10).

2.14. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.15. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

57
  • DTF 137 V 5108.02.2011 · 811 Zitate
  • DTF 135 V 9801.01.2009 · 242 Zitate
  • DTF 134 V 13804.03.2008 · 648 Zitate
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 127 I 56
  • DTF 126 V 444
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 15
  • DTF 123 V 244
  • DTF 122 II 469
  • DTF 121 V 24001.01.1995 · 122 Zitate
  • DTF 121 V 241
  • DTF 121 V 244
  • DTF 120 V 360
  • DTF 119 V 8601.01.1993 · 154 Zitate
  • DTF 119 V 87
  • DTF 118 V 196
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 113 V 25601.01.1987 · 265 Zitate
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 187
  • DTF 108 V 188
  • DTF 108 V 195
  • DTF 108 V 202
  • DTF 108 V 203
  • DTF 96 V 125
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_788/200729.10.2008 · 150 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • 9C_812/200712.12.2008 · 183 Zitate
  • H 103/00
  • H 113/00
  • H 134/02
  • H 136/05
  • H 141/01
  • H 142/03
  • H 152/05
  • H 160/99
  • H 166/02
  • H 170/01
  • H 171/02
  • H 194/96
  • H 208/00
  • H 209/00
  • H 234/00
  • H 277/01
  • H 282/01
  • H 297/03
  • H 310/02
  • H 319/99
  • H 33/03
  • H 336/95
  • H 346/01
  • H 446/00
  • H 5/02